CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
CONSORZIO VALLE CRATI
Azienda speciale di servizi Bacino Cosenza – Rende
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Premesso che
L’art. 2, co. 186 della legge 191/2009 prevede la soppressione dei consorzi di funzione mentre non vengono considerati soggetti a soppressione i consorzi di servizi .
La giurisprudenza consolidata ritiene che i consorzi di servizi appartengano alla fattispecie delle aziende speciali degli ente aderenti, vedasi :
a) la sentenza del Consiglio di Stato n. 2605/2001;
b) l’ordinanza della Cassazione n. 33691/2002;
c) la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 3971/2002;
le quali così stabiliscono: “ il Consorzio tra enti locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati… , è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati” .
Che l’Assemblea del Consorzio Valle Crati ha approvato apposito provvedimento per adeguarsi alle norme della legge 142/1990 , e in data 3 gennaio 1993 i comuni consorziati hanno approvato lo statuto consortile e conseguente convenzione dei servizi così come previsto dall’art. 25 della stessa legge.
Che a seguito del susseguirsi delle normativa afferenti i consorzi tra enti locali, il Consorzio Valle Crati in data 7/11/2011 con delibera n. 7 si adeguava alle norme delle aziende speciali.
Che ciò nonostante l’ente non ha provveduto agli adempimenti conseguenti, ossia ad uniformarsi alle norme delle aziende speciali.
Che per regolarizzare la propria attività , al fine di evitare di essere considerato un consorzio di funzioni e quindi soggetto a soppressione ai sensi del comma 186 art. 2 della legge 191/2009, l’ente in data 28/12/2013 ha adeguato il proprio statuto a quello delle aziende speciali.
Dato atto che la natura giuridica dell’ente impone il rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti ad essa connessi.
Considerato che il consorzio azienda speciale è un ente strumentale degli comuni aderenti ed essendo tale, pur agendo in autonomia, persegue i fini propri degli enti aderenti;
Visti gli artt. 42 e 43 dello statuto consortile.
Tutto ciò premesso, le parti contraenti di comune accordo convengono quanto segue:
TITOLO I CONTRATTO DI SERVIZIO
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito nominato “contratto”.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Consorzio Valle Crati, consorzio di servizi azienda speciale, e i comuni aderenti che fruiscono del servizio di depurazione delle acque reflue urbane.
Articolo 3 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata decennale rinnovabile, sulla base del piano programma di cui è parte.
Articolo 4 – attività e prestazioni erogate
1) Le attività gestiste dal consorzio di servizi sono quelle relative a :
a) Tutte le attività di istruttoria tecnica, di proposta e di supporto ai Consigli comunali ai fini dell’individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare i servizi per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di depurazione acque reflue.
b) La proposta di definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con il Consorzio e con eventuali soggetti cui compete la gestione del servizio.
c) la proposta di determinazione della tariffa di base in coerenza con la normativa di settore e con le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie.
d) la vigilanza sulle attività poste in essere, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, per garantire la salvaguardia della integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
e) le modalità di raccordo e di coordinamento con i comuni consorziati.
f) istruttoria tecnica per l’individuazione delle esigenze degli enti aderenti.
g) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell’art. 124, comma 7, del d. lgs. 152/2006 all’impianto di depurazione ricevente e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate.
h) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio di colletta mento fognario,secondo le procedure di cui al DPR 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure da parte dell’autorità competente o la stessa non abbia fornito motivato diniego.
Articolo 5 altre prestazioni
Oltre alle prestazioni sopra indicate il Consorzio dovrà svolgere qualsiasi altra iniziativa che i comuni ritengano utile affidargli. Tali prestazioni dovranno essere compatibili con le funzioni esercitate dall’ente.
Articolo 6 - Modalità di gestione
Il Consorzio, per la realizzazione dei suoi scopi statutari, si avvale del personale che con carattere di continuità ha prestato e presta servizio attualmente nel consorzio di servizi azienda speciale. Qualsiasi altra previsione di spesa per personale a tempo indeterminato deve essere preventivamente autorizzata dai comuni attraverso i loro rappresentanti in assemblea anche ai fini della vigente normativa sul contenimento della spesa pubblica.
L’ente prima di ricorrere a consulenze esterne verifica la possibilità di supporto tecnico delle strutture dei comuni aderenti.
Le attività gestite ai sensi del presente contratto di servizio sono soggette alle forme di controllo previste dallo statuto.
La realizzazione delle attività viene svolta in conformità agli obiettivi prefissati, tenendo conto delle risorse disponibili e delle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 7 – obiettivi prioritari
1) il consorzio azienda nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale cura il rispetto dei seguenti obiettivi prioritari:
a – efficacia, efficienza, managerialità ed economicità;
b) trasparenza delle azioni svolte.
c) integrazione delle azioni svolte alle esigenze e richieste del territorio e degli attori economico istituzionali incoerenza con le linee d’indirizzo impartite dall’assemblea consortile.
Articolo 8 – Impegni dell’ente
1) Il consorzio si impegna a:
a) elaborare una strategia unitaria in grado di organizzare l’insieme delle attività entro un quadro organico e coerente con gli interessi di tutti gli enti aderenti.
b) attivare la struttura gestionale tramite la piena funzionalità della funzione direttiva.
c) attivare tutti i servizi e gli uffici dell’organigramma consortile.
d) attivare una positiva rete di relazioni con Regione, provincia nonché con tuti gli organismi, anche nazionali, che concorrono all’organizzazione del servizio di smaltimento acque reflue urbane.
e) sviluppare ogni iniziativa tendente al disinquinamento, al risanamento, alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici presenti sul territorio consortile ed in particolare di predisporre, attuare e gestire le attività di trattamento delle acque reflue urbane dei comuni consorziati ai sensi delle leggi vigenti,mediante la realizzazione e/o acquisizione dei necessari impianti ed infrastrutture;
Articolo 9 – Impegni degli enti fruitori dei servizi
Atteso che, con atto del 23.12.92 rep.434/92, sottoscritto tra Regione Calabria e Consorzio Valle Crati, la Regione ha trasferito al Consorzio per i successivi atti relativi al completamento delle opere e alla futura gestione, l'impianto di smaltimento rifiuti liquidi e solidi a servizio della conurbazione Cosenza-Rende, realizzato in C.da Settimo-Coda di Volpe di Rende, dall’Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed annessa rete di collettori fognari consortili;
-che in virtù dell’art. 16 del predetto atto di trasferimento “tutti i costi di gestione e manutenzione dell’opera trasferita faranno carico al Consorzio, e per esso, agli Enti fruitori dei servizi”;
- che in virtù dell’art. 17 dello stesso atto convenzionale il Consorzio : “provvederà a comunicare agli Enti fruitori dei vari servizi, le tariffe relative al periodo di gestione interessato e che gli stessi Enti dovranno a loro volta versare al Consorzio”;
- Visto che, in forza delle normative e degli atti sopra evidenziati, i Comuni, aderenti al Consorzio Valle Crati, disciplinano l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni di organizzazione, regolazione e vigilanza relative al servizio di depurazione delle acque reflue urbane per mezzo dei collettori fognari, conferiscono i propri reflui urbani all’impianto di depurazione di c/da Settimo/Coda di Volpe del Comune di Rende (CS);
- Considerato che è interesse di questo ente ottimizzare gli schemi depurativi ed avviare meccanismi di realizzazione delle opere, anche per mezzo di project financing, ai sensi di quanto previsto dall’art. 153 co. 1-14 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e comunque tutte quelle attività anche di gestione ordinaria degli impianti e delle reti consortili atte a garantirne il corretto funzionamento
- Considerato, inoltre, che il Consorzio Valle Crati è stato individuato come ente di riferimento del progetto programma per il Sud delibera Cipe n. 60/2012.
-Ritenuto che occorre regolamentare i costi di gestione e di manutenzione dell’impianto consortile per ottimizzare il suo funzionamento.
Richiamato lo Statuto vigente del Consorzio;
I Comuni aderenti che fruiscono del servizio di depurazione si impegnano a conferire all’impianto i reflui civili provenienti dalle proprie reti fognarie, che dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3/A dell’all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni. Il Consorzio direttamente o per esso il soggetto gestore individuato a mezzo gara, si impegna a smaltire i reflui urbani conferiti dai suddetti Comuni secondo i processi depurativi dell’impianto e nel rispetto delle Leggi vigenti.
Art. 10 - Durata
La durata del presente contratto di servizio è stabilita in anni 10 (dieci) e s’intende tacitamente rinnovato per una sola volta, fatte salve le procedure di recesso previste dall’art. dello Statuto del Consorzio.
Art. 11 – Regolamentazione reti
La consegna dei liquami s’intende effettuata nei punti di innesto delle reti fognarie comunali nei collettori consortili. La quantità di liquame consegnato verrà misurata attraverso appositi misuratori, e/o sistemi integrativi convenzionali stabiliti di comune accordo tra le parti, atti a consentire il calcolo e la registrazione dei volumi immessi e i cui dati avranno valore di registrazione contabile. In caso di mancato funzionamento dei predetti dispositivi il Consorzio o per esso il soggetto gestore del servizio addebiterà i costi in base al numero degli abitanti per Comune e in alternativa e a suo insindacabile giudizio, in base agli utenti effettivamente allacciati, da verificare di comune accordo tra le parti, o altri sistemi di misurazione alternativi approvati dall’assemblea consortile. Le opere di allacciamento e, ove siano necessari, i dispositivi di misura alternativi a quelli esistenti, sono a carico dei Comuni e saranno realizzati dopo approvazione tecnica del Consorzio e con la piena assistenza tecnica necessaria da parte del comune. Il Comune è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di collettamento di sua proprietà.
Art. 12 – Gestione impianti
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti consortili verrà effettuata o direttamente dal Consorzio o per mezzo di un soggetto gestore scelto con procedure di gara. Le spese saranno proporzionalmente ripartite tra i Comuni aderenti al Consorzio in base ai criteri di cui all’art. 13
.
Art. 13 - Costi
La fatturazione dei costi e degli oneri economici e/o accessori, individuati ai sensi dell’art. 11, sarà effettuata dal Consorzio e per esso dal soggetto gestore dei servizi individuato a mezzo gara. La tariffa di trattamento verrà determinata sulla base delle risultanze di gara e aggiudicazione del
relativo bando, in base alla quantità dei reflui convogliati da ogni singolo comune utente e potrà essere aggiornata, in base ai costi di gestione imprevisti e necessari a garantire il normale funzionamento sia dell’impianto di trattamento reflui che delle opere di collettamento dei reflui dai Comuni medesimi. Ciascun comune con la sottoscrizione del presente contratto di servizio si obbliga a liquidare i servizi direttamente al soggetto gestore individuato dal Consorzio secondo le procedure di legge. Il soggetto gestore, fatturerà ad ogni singolo Comune utente il servizio a scadenza mensile posticipata, con riferimento al disciplinare per i servizi di gestione dell’impianto di depurazione consortile e collettamento delle opere esterne, nonché di tutte quelle attività necessarie a garantire il corretto ciclo di trattamento dell’effluente depurato. Se il pagamento verrà effettuato oltre i limiti temporali previsti dall’appalto, detto importo dovrà essere maggiorato degli interessi di Xxxxx.
Decorsi novanta giorni dall’emissione di fattura senza che sia avvenuto il pagamento del servizio, il Consorzio avrà la facoltà di revocare l’autorizzazione all’allaccio alle proprie reti fognarie ed ai propri impianti al comune moroso, dandone contestuale comunicazione scritta alle Autorità Competenti. Il Consorzio Valle Crati e per esso il soggetto gestore titolare dell’autorizzazione allo scarico, resteranno sollevati da eventuali responsabilità civili e penali derivanti dalla revoca dell’autorizzazione all’allaccio Il comune inadempiente sarà l’unico responsabile dello scarico abusivo di cui dovrà rispondere davanti alle autorità competenti.
Art. 14 - Modalità servizi
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio si richiama il Regolamento allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto.
Art. 15 – Altre spese
I Comuni di CAROLEI, CASOLE BRUZIO, CASTIGLIONE COSENTINO, CASTROLIBERO, COSENZA, DIPIGNANO, LAPPANO, MARANO MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, MENDICINO, MONTALTO UFFUGO, RENDE, ROSE, ROVITO, SAN FILI, S. XXXXXX IN GUARANO, SPEZZANO PICCOLO, TRENTA, ZUMPANO, SAN
XXXXXXX DI FINITA, dovranno provvedere ogni anno ad impegnare nei propri bilanci le spese necessarie per il pagamento del servizio, oltre agli oneri per gli interventi sugli impianti che si dovessero rendere necessari nel corso della gestione.
Art. 16 - Interventi
I Comuni di CAROLEI, CASOLE BRUZIO, CASTIGLIONE COSENTINO, CASTROLIBERO, COSENZA, DIPIGNANO, LAPPANO, MARANO MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, MENDICINO, MONTALTO UFFUGO, RENDE, ROSE, ROVITO, SAN FILI, S. XXXXXX IN GUARANO, SPEZZANO PICCOLO, TRENTA, ZUMPANO, SAN
XXXXXXX DI FINITA delegano il Consorzio e per esso il soggetto gestore ad ogni attività di manutenzione, potenziamento, aggiornamento degli impianti consortili. I relativi costi di manutenzione saranno ripartiti proporzionalmente ai Comuni utenti.
Nel caso di impianti, opere ed apparecchiature di proprietà del Consorzio Valle Crati a servizio del sistema di collettamento, ma utilizzati dai Comuni per il collettamento dei reflui, i relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ripartiti con le modalità previsti al precedente art. 13 del contratto di servizio.
Nel caso di impianti, opere ed apparecchiature di proprietà comunale ma di fatto utilizzati per il convogliamento dei reflui al depuratore consortile, ma a servizio di più comuni, i relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ripartiti con le modalità previste all’art. 13 del presente contratto di servizio.
Nel caso di impianti, opere ed apparecchiature di proprietà del singolo Comune a servizio del Comune stesso, anche se convoglianti in collettori consortili, i relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ad esclusiva cura e spese del comune proprietario.
Art. 17 - Rimandi
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di servizio, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 18 - Pubblicazione
Il presente contratto di servizio resterà depositata presso la sede del Consorzio “Valle Crati” e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 19 - Entrata in vigore
Il presente Contratto, approvato dai competenti Organi degli Enti contraenti, entra in vigore con la firma da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi.
Per Il Consorzio “Valle Crati” Per I Comuni di Il Presidente Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
CASTIGLIONE COSENTINO CASTROLIBERO
COSENZA DIPIGNANO LAPPANO
MARANO MARCHESATO MARANO PRINCIPATO
MENDICINO MONTALTO UFFUGO
RENDE ROSE ROVITO SAN FILI
X. XXXXXX IN GUARANO SPEZZANO PICCOLO
TRENTA ZUMPANO
SAN XXXXXXX DI FINITA
REDATTO DA: Ufficio Tecnico Consortile | FIRMA: | DATA: Gennaio 2014 |
Consorzio “Valle Crati”
Consorzio di servizi Azienda Speciale 87036 Rende CS
Regolamento per lo svolgimento dei
Servizi del Ciclo Integrato delle Acque
DISCIPLINARE
IL presente Regolamento per il Servizio del ciclo integrato delle acque, che fa parte integrante del contratto di servizio, rientra tra gli atti fondamentali da sottoporre all’approvazione dei consorziati , così come previsto dall’art. 114 del T.U.E.L., X.Xxx. 267/2000,
che riprende quanto disposto dalla L. 95/95. Esso contiene le norme tecniche per i servizi del ciclo di trattamento delle acque reflue urbane dei comuni utenti del servizio di depurazione per disciplinare i rapporti generali con i singoli Comuni consorziati.
1. DISCIPLINARE TECNICO
1.1. Premessa
1.2. Elenco Servizi del ciclo integrato delle acque e Condizioni Generali
1.3 Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione
1.4 Descrizione dei servizi svolti
2. TARIFFARIO DEI SERVIZI
2.1. CONDIZIONI GENERALI.
1. DISCIPLINARE TECNICO
1.1. Premessa
Scopo del presente disciplinare riguarda i servizi integrati di gestione del ciclo integrato delle acque ed altri servizi annessi, come di seguito elencati, svolti per conto dei Comuni aderenti al Consorzio Valle Crati.
Si precisa che i servizi sotto elencati sono svolti esclusivamente nell’ambito territoriale del Consorzio Valle Crati , per cui è fatto espresso divieto allo stesso ente e ai singoli Comuni consorziati di associare l’effettuazione di tali servizi ad altri eventualmente affidati a enti pubblici o privati.
1.2. Elenco Servizi svolti del Ciclo Integrato delle Acque e Condizioni Generali
I servizi svolti o direttamente dal Consorzio Valle Crati- consorzio di servizi azienda speciale o per esso dal soggetto gestore individuato a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica (’art. 114 del tuel) nell’ambito del ciclo integrato delle acque possono essere così riassunti:
A) - SERVIZI di Gestione dell’Impianto di Depurazione Consortile di C.da Coda di Volpe; B)- SERVIZI delle reti di collettamento consortile ed annessi sottoservizi
Nell’ambito di tali categorie si possono individuare i seguenti servizi:
A
• Gestione dell’impianto di depurazione consortile sito in C.da Coda di Volpe di Rende ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla gestione;
• Gestione e manutenzione delle pertinenze e delle macchine operatrici a servizio dell’impianto di C.da Coda di Volpe;
B
• Gestione e manutenzione della rete di collettamento fognario già di competenza consortile;
• Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria consortile
• Gestione e manutenzione del sistema di telecontrollo; monitoraggio ambientale per la verifica dell’effluente trattato dell’impianto di depurazione;
Le Condizioni Generali dei Servizi Svolti ai Comuni ed appena elencati sono riportate nel seguente Regolamento per il Servizio:
GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
1.3 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DFEPURAZIONE
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Oggetto del regolamento Art.2 – Definizioni
Art.3 – Catasto degli scarichi Art.4 – Contratto di servizio Art.5 – Titolare del contratto
Art.6 – Durata e modifiche del contratto Art.7 – Accertamenti e controlli
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ALLACCI
Art.8 – Obbligo di allaccio
Art.9 – Procedimento di autorizzazione Art.10 – Lavori di allaccio
Art.11 –Obbligo di adeguamento degli allacci Art.12 – Servitù di fognatura
Art.13 – Modifica dell’allaccio
Art.14 – Strade ed aree private - Nuove lottizzazioni
TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art.15 – Ambito di applicazione
Art.16 - Corretto e razionale uso delle reti fognarie Art.17– Istanza di autorizzazione
Art.18 – Autorizzazione allo scarico Art.19 – Convenzione di utenza Art.20 - Limiti di accettabilità Art.21 –Impianti di pretrattamento Art.22 – Separazione degli scarichi
Art.23 – Strumenti di misura e di analisi
Art.24 – Scarichi di impianti pubblici di trattamento rifiuti Art.25– Conferimento mediante autobotti
Art.26 – Scarichi vietati
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art.27– Oneri diversi a carico dell’utente
Art.28– Corrispettivo del servizio idrico integrato
Art.29 – Corrispettivo per gli approvvigionamenti autonomi ad uso industriale Art.30 – Identificazione e qualifica dei dipendenti
Art.31 – Trattamento dei dati personali Art.32 – Norma di rinvio
Art.33 – Sanzioni Art.34 – Controversie
Art.35 – Efficacia del regolamento
GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:
a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque;
b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive mm. e ii. che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2. E’ esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D.Lgs11 maggio 1999, n. 152 e al D.Lgs5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle caditoie stradali, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato..
Art.2 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento, per “rete fognaria o fognatura” si intende il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle “acque reflue urbane”, cioè le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili,
di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.
2. La fognatura può essere: a sistema misto se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni e a sistema separato se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni appositamente distinte, mentre, a seconda della loro funzione, i singoli tratti della rete fognaria si distinguono in:
a) fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all’allacciamento
alla fogna;
b) fogna: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
c) collettore: canalizzazione costituente l’ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell’impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
d) depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici.
3. Per “scarico” si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
4. A seconda delle caratteristiche qualitative gli scarichi si distinguono in:
1) “ acque reflue domestiche” : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
5. Ai sensi dell’art. 28, comma 7, del D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:
a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
c. imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
6. Per “scarichi esistenti” si intendono quelli attivati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, eccetto gli scarichi di cui al comma 8.
7. Gli “scarichi nuovi” sono quelli attivati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
8. Sono comunque considerati nuovi tutti quegli scarichi derivanti da insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, a interventi di ristrutturazione, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l’ipotesi in cui l’attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.
Art.3
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
0. Il Consorzio Valle Crati o per esso Il Gestore, provvederà ad una ulteriore classificazione degli insediamenti industriali sulla base dell’attività lavorativa e/o della quantità e qualità delle acque reflue scaricate e/o del tipo di depurazione cui sono soggetti, secondo criteri stabiliti in apposito provvedimento e con oneri a carico del singolo comune.
2. Il Consorzio Valle Crati o per esso il gestore Gestore quindi provvederà al censimento di tutti gli insediamenti così classificati siti sul territorio del Consorzio stesso al fine di realizzare un catasto degli scarichi nelle pubbliche fognature.
3. Effettuerà, inoltre, tale censimento in tempi e con modalità concordati con il Consorzio Valle Crati, svolgendo comunque i controlli e le ispezioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
Art.4
CONVENZIONE DI SERVIZIO
1. La prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito dell’approvazione da parte del comune utente dell’apposito contratto di servizio, tra Consorzio e ogni singolo Comune in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Il Consorzio Valle Crati esegue le attività del presente regolamento avendo la facoltà di affidare i servizi ad apposito soggetto gestore scelto con le procedure di legge.
2. Il rapporto tra consorzio e comune si perfeziona con l’approvazione del relativo contratto di servizio da parte del
Comune ed il contestuale pagamento delle spese di contratto e del relativo impegno di spesa nel bilancio comunale a garanzia degli impegni assunti con l’atto convenzionale.
4. Qualsiasi modifica dell’utenza deve essere preventivamente comunicata al Consorzio Valle Crati e per esso al gestore.
Art.5 TITOLARE
1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato ai comuni e relative frazioni servite dalla rete fognaria comunale mediante costruzione di un allaccio al collettore consortile per ogni insediamento urbano o geografico ben definito.
2. Il servizio viene effettuato al titolare dello scarico nel collettore consortile (il Comune) che coincide con il titolare della convenzione (il Sindaco o suo delegato).
3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il titolare dello scarico singolo è il conduttore dell’unità immobiliare o l’Amministratore del condominio, autorizzato allo scarico dal Sindaco, i cui reflui recapitano in pubbliche fognature. Per gli scarichi di acque reflue domestiche originate da attività di servizio o comunque imprenditoriali, nonché per gli
scarichi di acque reflue industriali il titolare dello scarico è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura preventivamente autorizzato dal Sindaco.
Art.6
DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. La durata del rapporto è disciplinata dal contratto di servizio salvo diversa condizione prevista nell’atto stesso.
2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto, nei modi indicati dal Gestore; la relativa istanza va presentata al Consorzio Valle Crati ed al Gestore stesso.
3. In mancanza di tale disdetta il titolare dell’atto convenzionale è il comune che è l’unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
Art.7
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
1. Il Gestore può effettuare controlli e ispezioni nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia.
2. In materia di allacci alla pubblica fognatura di cui al titolo II del presente regolamento, il Consorzio o il Gestore:
a) individua sul territorio del Consorzio Valle Crati gli insediamenti che devono essere assoggettati all’obbligo di allaccio;
b) accerta il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne e, per quanto riguarda la parte eseguita dall’utente in proprietà privata, ha facoltà di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione;
c) controlla i sistemi di misurazione della portata degli scarichi.
3. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità, l’Autorità competente – sulla base del parere del Gestore -può, a seconda dei casi, prescrivere la demolizione delle opere difformi o irregolari, e/o far eseguire i lavori d’ufficio a spese dell’interessato e/o disporre l’interruzione degli scarichi.
4. Per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali cui al titolo III del presente regolamento, il Consorzio o Gestore:
a) effettua all’interno degli insediamenti produttivi, avvalendosi se del caso delle autorità comunali e/o provinciale, tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
b) per accertare la tipologia dell’insediamento verifica le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, dal presente regolamento, l’osservanza delle prescrizioni integrative contenute eventualmente nell’autorizzazione allo scarico, gli altri eventuali controlli in conformità al D.Lgs.n.152/99, nonché la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o imposti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione, la veridicità dei valori denunciati e svolge accertamenti a fini tariffari.
5. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelevamenti e quant’altro si renda necessario per gli accertamenti del caso anche, in presenza della polizia municipale e/o provinciale.
6. Il personale incaricato dal Gestore nell’espletamento di tali funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.358 del codice penale.
7. Il Gestore può richiedere per alcuni dipendenti la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art.57 del codice di procedura penale per svolgere le presenti attività ispettive.
8. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi.
9. I campionamenti degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.
10. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire tali ispezioni e controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall’autorizzazione allo scarico;
11. E’ comunque fatta salva l’attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
12. Qualora nell’esercizio di tali controlli, sia sugli allacci che sugli scarichi vengano individuate difformità tali da compromettere la funzionalità della fognatura o la salvaguardia delle esigenze della tutela ambientale ed igienico sanitaria o del ciclo depurativo, oppure in caso di riscontro di violazione delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme vigenti in materia, il Gestore trasmette all’autorità competente relazione sulle violazioni e sulle inadempienze riscontrate.
13. Il Consorzio o per esso il Gestore è tenuto a fornire tutti i dati di cui dispone qualora essi vengano richiesti dalle autorità che abbiano titolo, ai sensi delle legislazione vigente, ad esercitare funzioni di amministrazione attiva o di controllo nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ALLACCI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art.8
OBBLIGO DI ALLACCIO
1. Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi insediamento esistente, civile o produttivo, ha l’obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura, secondo le modalità tecniche e il procedimento autorizzatorio indicati nel presente titolo o dai regolamenti comunali.
2. L’allacciamento deve essere realizzato previa presentazione della domanda di autorizzazione al singolo comune, ai sensi di quanto prescritto nel successivo articolo, spontaneamente e/o a seguito di un invito da parte del Consorzio secondo le modalità di cui all’art.9.
3. Il Comune, o altra autorità competente in forza di legge, sulla base del parere del Consorzio, può esentare dall’obbligo di allaccio quegli insediamenti che ne facciano espressa richiesta, se sussistono notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio, fermo restando l’obbligo dello smaltimento autonomo specificatamente disciplinato.
4. La consegna dei reflui urbani da parte dei Comuni Consorziati si intende effettuata nei punti d’innesto delle reti fognarie comunali nei collettori consortili. Tali innesti possono essere molteplici per il singolo comune.
Art.9
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
0.Xx domanda di autorizzazione di nuovi allacci ai collettori consortili o comunali va inoltrata al Comune competente per territorio, salvo eventuale altra attribuzione di competenza disposta in forza di legge, e – per conoscenza – al Consorzio, secondo le modalità indicate nelle norme tecniche del presente Regolamento, nonché mediante i moduli predisposti.
0.Xx Comune, o eventuale altra autorità competente in forza di legge, rilascia l’autorizzazione all’allaccio, sulla base dell’istruttoria tecnica trasmessa ed approvata dal Consorzio, entro 30 gg che dovrà riportare:
• il punto d’innesto in riferimento agli elaborati progettuali della rete fognaria consortìle;
• la portata presunta collettata in tale innesto, in riferimento alla dotazione idrica dell’insediamento allacciato;
• l’eventuale presenza di scarichi industriali nel collettore comunale, con l’indicazione del processo produttivo da cui risulta la qualità del refluo e l’Autorizzazione allo scarico concessa dall’autorità competente giusto quanto previsto dall’art.45 del Dlgs .152/99;
• il certificato di analisi chimico fisiche dei reflui da collettare;
• la relazione tecnica sulle modalità di allacciamento comprensive di planimetrie e sezioni dettagliata.
Art.10
LAVORI DI ALLACCIO
1. I lavori di allacciamento in proprietà privata sono posti a carico dell’utente e devono essere eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, alle specifiche norme e regolamenti in vigore e alle disposizioni tecniche del Consorzio. Tali lavori possono essere eseguiti dal consorzio o per esso dal Gestore su richiesta dell’interessato, previa corresponsione dei relativi compensi. L’inizio e la fine dei lavori di xxxxxxxx devono essere sempre comunicati al Gestore per gli opportuni controlli.
2. I lavori di allacciamento in proprietà pubblica saranno eseguiti a spese dell’utente.
Art.11
OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI
1. Il Consorzio e per esso il Gestore promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all’obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro regolarità, con relativi oneri di allaccio o di adeguamento, per quelli non in regola, a carico degli utenti.
2. L’adeguamento degli allacci deve avvenire inoltre nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
c) nel caso in cui sussistano motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
3. L’onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell’utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
4. A seguito di tali iniziative il Consorzio o per esso il Gestore provvederà a realizzare e a tenere costantemente aggiornata una mappatura completa degli allacci alle pubbliche fognature sul territorio del Consorzio Valle Crati.
Art.12
SERVITU’ DI FOGNATURA
1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, l’interessato deve richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione, una copia autenticata dell’accordo così concluso.
Art.13
MODIFICA DELL’ALLACCIO
1. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio.
2. Chiunque voglia rifare, anche parzialmente, oppure anche modificare qualsiasi fognolo di scolo sia di acque bianche che di acque nere della fognatura privata esistente, deve richiedere nuova autorizzazione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Per la semplice sostituzione delle tubazioni esistenti in proprietà privata è sufficiente una comunicazione al
Consorzio o per esso al Gestore ed al Comune per l’espletamento dei controlli di competenza.
Art.14
STRADE ED AREE PRIVATE - NUOVE LOTTIZZAZIONI
1. Le strade ed aree private raccordate con le strade comunali devono essere dotate di idonee reti fognarie atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche o nei corsi d’acqua più vicini, secondo le indicazioni del Consorzio o per esso del Gestore, al fine di impedirne il libero deflusso sul suolo pubblico.
2. Allo stesso modo, nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere presentato un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.
3. Il progetto dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione del Comune competente; il Consorzio avrà la possibilità di verificarne l’esecuzione in conformità alle prescrizioni indicate dal Comune e la rispondenza alle norme di buona tecnica.
GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art.15
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:
a) gli scarichi di acque reflue industriali, esistenti e nuovi, ai sensi dell’art.2 del presente regolamento, compresi quelli che ai sensi della normativa abrogata e sostituita dal D.L.vo n. 152/99 non necessitavano di autorizzazione;
b) gli scarichi di acque reflue industriali esistenti, che successivamente al conseguimento dell’autorizzazione, siano soggetti a diverse destinazioni, ad ampliamenti, a ristrutturazioni o la cui attività sia trasferita in altro luogo, o che siano soggetti a mutamenti tali da modificare le caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico;
c) gli scarichi di acque reflue industriali per i quali si intenda svolgere il servizio mediante autobotti ai sensi dell’art.25 del presente regolamento.
2. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche esistenti sono ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente regolamento e del disciplinare tecnico emanato dal Gestore.
Art.16
CORRETTO E RAZIONALE USO DELLE RETI FOGNARIE INTERNE COMUNALI
1. Le reti fognarie interne devono rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico. Nelle progettazioni deve essere evitato l’inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all’inconveniente di un’ accidentale messa fuori servizio dell’impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dei collettori.
2. Il Comune consorziato dovrà a fornire al Gestore tutta l’assistenza tecnica necessaria ai fini della sorveglianza e corretta utilizzazione degli impianti (di telecontrollo e ove esistenti di sollevamento) e dei collettori fognari ubicati nel proprio territorio.
Il Comune consorziato dovrà in particolare rendere accessibile ogni singolo punto della rete consortile ai tecnici incaricati dal Gestore per la manutenzione;
Il Comune consorziato dovrà tempestivamente segnalare al Gestore ogni anomalia riscontrata sulla rete fognante consortile al fine di garantirne l’immediato ripristino;
Art.17
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
1. L’istanza di autorizzazione viene richiesta al Comune competente per territorio, salvo diversa attribuzione di competenza in forza di legge, e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità indicate negli allegati parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Art.18
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. L’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
2. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
3.L’autorizzazione allo scarico è rilasciata in via provvisoria in vista dell’attivazione dello stesso per un periodo non superiore ai tre mesi, in attesa del perfezionarsi di obblighi e adempimenti da parte del titolare dell’istanza, qualora:
a) la domanda risulti corredata da tutta la documentazione prescritta;
b) il richiedente assuma formale responsabilità, mediante dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n15, che l’attività si svolgerà in modo conforme a quanto dichiarato nella documentazione presentata.
4. L’autorizzazione deve prevedere il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs.11 maggio 1999, n.152 e dal presente regolamento anche per gli scarichi parziali.
5. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare dello scarico deve darne comunicazione al Comune, ovvero altra autorità competente in forza di legge, ed al Gestore entro sessanta giorni.
6. Salva l’applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l’autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque disfunzioni rispetto al normale esercizio della rete fognaria o dell’impianto di depurazione.
7. Le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche, salvo il caso di quelli assimilabili ai domestici o salvo espressa indicazione del Gestore, non sono soggette a rinnovo.
8. Gli scarichi domestici esistenti ai sensi del precedente art. 2, comma 6, si intendono autorizzati.
Art.19
CONVENZIONE DI UTENZA
1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Consorzio Valle Crati e dal singolo Comune con apposito provvedimento.
2. Il presente regolamento è da considerarsi comunque parte integrante di tali convenzioni, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l’utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
3. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno sei mesi prima della scadenza.
4. La convenzione in particolare deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa svolta dall’insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell’utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.
5. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere tempestivamente comunicato al Gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Art.20
LIMITI DI ACCETTABILITA’
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nell’art.33 del D. Lgs.11 maggio 1999, n.152 ed alle specifiche contenute nell’ allegato disciplinare tecnico del Gestore.
Art.21
IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dal Comune o dal Gestore agli scarichi di acque reflue domestiche o industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
2. I titolari di detti impianti sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.
3. La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Comune ed al Gestore.
4. Qualsiasi altra disattivazione, anche solo per cause accidentali, deve essere comunicata immediatamente al Comune ed al Gestore che fornisce le necessarie disposizioni del caso per evitare o contenere possibilità di inquinamento.
5. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, o in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza tra quelle vietate dal presente regolamento o comunque non conformi alla normativa in materia.
Art.22
SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI
1. Per gli scarichi di acque reflue industriali è fatto obbligo separare le acque di processo da quelle di raffreddamento e dalle acque reflue domestiche.
2. Le acque reflue industriali devono essere dotate di apposito pozzetto di campionamento facilmente ispezionabile, dal quale il Gestore avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati, campioni delle acque stesse.
3. Lo scarico delle acque di raffreddamento nelle pubbliche fognature è di norma autorizzato. Tuttavia il Comune, su parere del Gestore, può a suo insindacabile giudizio negare tale autorizzazione e imporre che esse vengano separate dalle acque di rifiuto e recapitate nelle tombinature stradali esistenti o, in mancanza di queste, nel corpo idrico superficiale più vicino.
Art.23
STRUMENTI DI MISURA E DI ANALISI
1. Gli insediamenti scaricanti acque reflue industriali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spesa, strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.
2. Tali contatori, che rimangono di proprietà dei privati, devono comunque essere installati nel rispetto delle prescrizioni stabilite da chi gestisce la distribuzione e somministrazione dell’acqua, mentre spetta esclusivamente al al medesimo gestore apporre e rimuovere i sigilli di controllo sui contatori stessi.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alle letture e ai controlli per la verifica dei consumi dichiarati e del suo corretto funzionamento.
5. Tutti gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate.
7. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate con frequenza mensile.
8. Il Gestore può imporre per gli scarichi di acque reflue industriali l’installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.
9. Le spese di installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.
Art.24
SCARICHI DI IMPIANTI PUBBLICI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
1. E’ consentito conferire ai depuratori gestiti dal Gestore i reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento RSU previa convenzione da sottoscrivere con il Gestore stesso, dove devono essere riportate le quantità presunte e un’analisi completa di un campione significativo dei reflui da conferire.
2. Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.
Art.25
CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI
0.Xx Consorzio Valle Crati o per esso il soggetto gestore può svolgere il servizio di depurazione per liquami provenienti sia da insediamenti siti all’interno del Consorzio Valle Crati sia da insediamenti esterni.
2. Per i liquami provenienti da insediamenti esterni è necessaria l’Autorizzazione dell’Autorità di Ambito che accerterà la qualità e la provenienza dei liquami, nonché l’ammissibilità in relazione alla capacità quali-quantitativa degli impianti.
3. I liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, xxxxx xxxx, fosse settiche e biologiche e simili) da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognante possono essere conferiti mediante autobotti presso gli impianti pubblici di depurazione, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Gestore (in conformità alle disposizioni vigenti) in cui deve essere indicata sia la quantità che la qualità dei reflui da conferire, se diversa da quelli domestici (mediante analisi completa di un campione significativo).
4. Tutte le operazioni connesse allo scarico indiretto in pubblica fognatura devono essere svolte da imprese regolarmente iscritte all’Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento ai sensi dell’art.30 del D.Lgsn.22/97 e successive modificazioni.
5. Il Gestore ha facoltà di effettuare tutti i controlli analitici volti a verificare la corrispondenza quali-quantitativa del liquame e dei reflui conferiti a quelli oggetto della convenzione.
6. Il Gestore ha il diritto di non accettare conferimenti che, benché conformi ai limiti tabellari vigenti, potrebbero pregiudicare la funzionalità degli impianti di depurazione, e di sospendere del tutto o in parte i conferimenti a seguito di guasti, lavori o problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni; la limitazione ai conferimenti avverrà tenendo conto delle priorità indicate nelle disposizioni vigenti.
7. Il Gestore potrà interrompere in qualsiasi momento lo scarico qualora venga rilevato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche originarie e dichiarate del liquame; tale sospensione cesserà a seguito degli accertamenti di corrispondenza fra effluente autorizzato e quello scaricato.
8. Qualora per l’entrata in vigore di nuove normative o per modificate esigenze di tutela del corpo ricettore, si renda necessario modificare i parametri di accettazione del refluo, il Gestore richiederà nuovi parametri e in caso di non realizzabilità della richiesta, procederà alla risoluzione della convenzione.
9. Il trasporto deve essere eseguito da Ditte Autorizzate ai sensi di quanto sopra indicato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto stesso.
10. Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione di legge.
11. Il Gestore declina ogni responsabilità di carattere civile e penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico eseguite dalla ditta autorizzata.
12. Gli orari per i conferimenti sono definiti dal Gestore che si riserva di modificarli ogniqualvolta lo ritenga necessario dandone tempestiva comunicazione.
13. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono inoltre essere adottate tutte quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.
14. In particolare il titolare delle sostanze da conferire ed il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita anche accidentale del prodotto.
15. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti nonché il rimborso di eventuali danni causati alle strutture ed infrastrutture.
16. Il Consorzio o per esso il Gestore potrà modificare in qualunque momento sia le condizioni dei conferimenti sia gli orari in relazione allo stato di efficienza ed alle capacità depurative del momento in rapporto alla possibilità di garantire costantemente i limiti di accettabilità dello scarico finale dell’impianto di depurazione.
17. Qualora il Consorzio o il Gestore rilevino irregolarità, accertate anche successivamente, agli scarichi o rilevi inosservanza delle norme regolamentari o delle prescrizioni che possa provocare pregiudizio al buon funzionamento degli impianti di depurazione potrà sospendere lo scarico e procedere alla revoca dell’autorizzazione al conferimento.
18. Il Consorzio ha diritto di verificare le autorizzazioni, sovrintendere alle operazioni di scarico, di controllare la qualità e quantità dei reflui in conformità alle norme regolamentari e prescrizioni autorizzative, al campionamento dei liquami ed è tenuto alla conservazione dei documenti di trasporto a termini di legge al fine di garantire i controlli degli Enti preposti.
19. Non è sottoposta alla disciplina del presente articolo l’attività di autoconferimento di liquami e fanghi svolta dal Consorzio o per esso dal gestore tramite mezzi mobili impiegati per il trasporto di detti reflui tra i diversi siti del Consorzio Valle Crati.
Art.26
SCARICHI VIETATI
1. Xxxxx restando i divieti e le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs.n.152/1999, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sotto indicate sostanze:
a) benzine, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc. stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
j) oli esausti;
k) fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione, o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
l) sostanze solide, filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
m) reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
n) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l’impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Xxxxxx trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.
GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art.27
ONERI DIVERSI A CARICO DELL’UTENTE
1. Per le procedure indicate nei titoli precedenti del presente regolamento devono essere compensati dal singolo Comune al Gestore, secondo le prescrizioni che il Gestore stesso specificherà in un apposito provvedimento, i seguenti oneri:
a) spese tecniche e generali di istruzione della pratica e controllo, per le autorizzazioni di xxxxxxxx e per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali se effettuate dal Gestore;
b) spese per la progettazione dell’allaccio, se effettuata dal Gestore;
c) spese per i lavori di xxxxxxxx ai collettori consortili, se effettuate dal Gestore;
d) spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori di xxxxxxxx, in caso di inadempienza;
e) spese di istruttoria per le autorizzazioni allo scarico, se effettute dal gestore;
f) spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive;
g) spese per trasporti indiretti, ai sensi dell’art.25 del presente regolamento.
2. Per l’esecuzione degli allacciamenti alla rete fognaria stradale e degli altri lavori accessori richiesti dal singolo comune, il Gestore applicherà un elenco prezzi approvato dall’Autorità di ambito.
ART.28
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato è costituito dalla tariffa deliberata dalla Regione Calabria che comprende sia il corrispettivo del servizio di fornitura dell’acqua che quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione. In mancanza della determinazione della Regione Calabria il corrispettivo del servizio è determinato dal Consorzio Valle Crati sulla base del Piano Tecnico Economico d’appalto.
2. Per i corrispettivi relativi al servizio di fognatura e depurazione svolto dal gestore si rimanda agli appositi atti di gara.
3. Nel caso in cui l’utenza singola sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico pagato dal singolo utente al Comune comprende anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione e della relativa imposta sul valore aggiunto.
4. Come espressamente dispone l’art.14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, la quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dall’utente anche nel caso che non sia allacciato alla pubblica fognatura o nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, nelle misure previste dalla legge.
5. Le tariffe di fognatura e depurazione determinate come indicate al comma 1 del presente articolo vengono applicate al volume dell’acqua scaricata nei collettori consortili. Per ciascuna tipologia di utenza è comunque fissato, su delibera dell’Autorità di ambito, o dal Consorzio Valle Crati un consumo minimo impegnato che deve essere fatturato all’utente anche in caso di mancata utilizzazione del servizio, totale o parziale, quale quota per la disponibilità del servizio stesso.
6. Per gli scarichi di acque reflue industriali, se consentite, il corrispettivo viene determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto delle normative vigenti.
7. Per la determinazione di tale corrispettivo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali devono presentare al Gestore sui moduli da questo predisposti apposita denuncia che comunque dovrà indicare gli elementi qualitativi e quantitativi dell’acqua scaricata .
8. Per la determinazione del corrispettivo dovuto per il trattamento dei reflui civili, le quantità del refluo immesso da ogni singolo Comune Consorziato verranno determinate previa misurazione attraverso appositi misuratori atti a consentire il calcolo e la registrazione dei volumi immessi;
Il Comune consorziato è, in qualsiasi momento, autorizzato a verificare il corretto funzionamento degli apparecchi di misura.
Le spese per l’installazione di dispositivi di misura sono a carico del Comune consorziato e verranno realizzati previa
approvazione e sotto il controllo tecnico del Consorzio.
8. In assenza di idonei strumenti di misurazione dei volumi effettivamente scaricati, installati sugli scarichi terminali e/o di adeguata documentazione che quantifichi i mancati scarichi rispetto ai volumi prelevati, la tariffa si applica sui volumi stimati con altre metodologie di misura di tipo induttivo (quali abitanti allacciati, dotazioni idriche, conturazione ecc.).
Art.29
CORRISPETTIVO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI AD USO INDUSTRIALE
1.Gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d’acqua, ecc.) – ferme restando le disposizioni di cui al
D.P.R.18 febbraio 1999, n.238 che sottopongono a concessione di derivazione tali approvvigionamenti - entro il 31 gennaio di ogni anno devono farne denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore della quantità e della qualità delle acque scaricate.
ART. 30
IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI
1.I dipendenti del soggetto Gestore, se diverso dal Consorzio , sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
2. I dipendenti incaricati di mansioni operative, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.358 del codice penale, possono avere accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione di guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo, assistiti eventualmente dalle autorità competenti.
ART. 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Consorzio o per esso il soggetto gestore garantisce che i dati personali forniti dall’utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali.
2. Tali dati sono necessari per permettere la trascrizione delle bollette/fatture di spettanza.
3. Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di stipulare un regolare contratto e quindi di poter fornire i servizi del presente regolamento.
4. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell’utenza, nel rispetto della legge.
5. L’utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge 675/1996.
Art.32
NORMA DI RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e al testo unico delle leggi sanitarie 27.7.34, n. 1265.
Art.33 SANZIONI
1. Devono essere applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:
a) attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di xxxxxxxx e/o di scarico;
b) persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell’autorizzazione allo scarico;
c) superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge, dal presente regolamento e/o dal Gestore;
d) omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
e) omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.
2. Il Gestore, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell’ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all’Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l’immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l’intervento.
3. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all’Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.
4. Il Gestore ha facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per il risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
ART.34 CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia relativa all’esecuzione delle norme del presente regolamento o all’applicazione delle relative tariffe, è competente il Foro di Cosenza.
ART.35
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Consorzio Valle Crati ed acquista efficacia dopo la pubblicazione, contestuale, per 15 giorni all’Albo del Consorzio Valle Crati e del Singolo Comune
2. Il presente regolamento è vincolante per tutti i Comuni ed è parte integrante di ogni singolo contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Copia del regolamento, è consegnato ai singoli Comuni all’atto della stipula dell’atto convenzionale o all’atto del suo rinnovo.
4. Le modifiche al regolamento si applicano ai Comuni che già aderiscono al servizio senza necessità di accettazione da parte degli singoli utenti.
5. Il presente regolamento è adottato nelle more della completa attuazione da parte della Regione Calabria e dell’Autorità d’Ambito del D.L.vo n. 152/99 . Pertanto, esso potrà essere modificato per effetto dell’entrata in vigore del Gestore Unico o di modifica della disciplina regionale e, comunque, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
1.4. Descrizione dei servizi svolti
A - SERVIZIO di Gestione dell’Impianto di Depurazione Consortile di C.da Coda di Volpe, rete di collettamento consortile ed annessi sottoservizi
In data 20 Febbraio 2010 il Consorzio Valle Crati ha iniziato la gestione dell’impianto di depurazione consortile di Settimo di Rende ora C.da Coda di Volpe, a seguito delle decisioni assunte dall’organo consortile per l’avvenuto fallimento della cessata Valle Crati spa, Società a prevalente capitale pubblico già in vigore dal 2.000.
Tra le attività oggetto del servizio si possono individuare nei seguenti due tronconi:
1. Gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione consortile sito in località Coda di Volpe del comune di Rende CS
2. Gestione del sistema di collettamento consortile, impianti di sollevamento liquami, del sistema di telecontrollo ed opere connesse.
Si descrivono di seguito:
A. I Comuni collettati ed il Disciplinare d’Oneri.
B. La rete fognaria.
1) Le Opere
2) Le Modalità di Esercizio
C. L’impianto di depurazione.
1) Le Opere
2) Le Modalità di Esercizio
D. La fatturazione.
E. I dati di esercizio.
I Comuni collettati ed il Disciplinare d’Oneri.
Ad oggi risultano collettati all’impianto i seguenti comuni, attraverso il sistema fognario di cui al paragrafo successivo:
Comune |
Cosenza |
Rende |
Castrolibero |
Xxxxxx X. |
Xxxxxx X. |
Xxxxxxx |
Castiglione Cosentino |
Rovito |
Zumpano |
Trenta |
Mendicino |
X. Xxxxxx in Guarano |
Casole Bruzio |
Carolei (fraz. Vadue) |
Dipignano (fraz. Laurignano) |
Rose |
San Fili |
Montalto Uffugo (escluso frazioni) |
Spezzano Piccolo |
Tale situazione si è determinata nel corso degli anni a seguito del completamento del collettamento dei comuni sia sul destra Crati (Castiglione C., S.Xxxxxx in G., Lappano, Zumpano, Rovito, Casole B.,Parz. Cosenza, Trenta, Spezzano Piccolo e Rose ), e sia sulla sinistra Crati (San fili, Montalto Uffugo, e le Frazioni di Carolei e Dipignano) aggiungendosi così ai comuni storicamente collettati all’impianto di Settimo di Rende.
I rapporti con tali comuni sono stati sanciti attraverso il “Disciplinare per la gestione dei servizi di collettamento e depurazione dei reflui urbani di pertinenza del Consorzio Valle Crati” già approvato con delibera dell’assemblea xxxxxxxxxx xx. 00/0000 ed ora disciplinati dal presente Regolamento. .
La rete fognaria
Le Opere.
I reflui dei comuni di cui al punto precedente vengono convogliati attraverso circa 140 km di rete fognaria realizzata dal Consorzio Valle Crati passando per i territori dei vari comuni, o per tramite ulteriori reti che nel corso del tempo saranno realizzati. Lo scopo della realizzazione di tali opere si è delineato già alla fine degli anni ’80 per captare tutti quei reflui che venivano collettati in fossi o direttamente a fiume e dar loro come destinazione appropriata il trattamento depurativo previsto presso la piattaforma di Settimo/Coda di Volpe del comune di Rende.
La rete fognaria è composta, oltre che da condotte (per lo più tubazioni circolari in PVC di diametri fino a 400 mm, ed ovoidi per le portate maggiori, di dimensioni 1400x2100 mm), da numerosi impianti di sollevamento (attualmente n°16). La rete fognaria risulta corredata di un sistema di telecontrollo delle portate reflue, con cui si misurano i mc. di portata addotta nelle condotte da ogni singolo comune. Il sistema è costituito da 24 stazioni (alcune dette di misura e altre dette di controllo) ognuna delle quali ha un sensore ad ultrasuoni, un data logger per la registrazione dei dati misurati ed un sistema a ponte radio per il trasferimento dei dati al computer centrale. L’unità centrale elabora i livelli misurati e li trasforma in portate e velocità dei reflui. L’algoritmo di calcolo è stato sviluppato inserendo tabelle di deflusso, quindi formule matematiche ricavate empiricamente dall’Università della Calabria con verifiche ripetute sui tratti di reti in cui sono installati i misuratori.
Le modalità di esercizio
Le attività previste sulla rete fognaria prevedono:
1) verifica periodica dello stato delle opere
2) manutenzione ordinaria (pulizia dei chiusini, verifica dell’accessibilità delle opere, pulizia contatti elettrici delle stazioni di telecontrollo , sostituzione fusibili ecc..
3) manutenzione estemporanea (disostruzioni con mezzi idonei, riparazioni condotte e pozzetti ecc.)
4) assistenza tecnica al sistema di telecontrollo (verifica delle misure ed interventi di ripristino)
5) verifica periodica della qualità dei reflui introdotti dai singoli comuni
6) assistenza all’allaccio di nuovi tratti di reti comunali
Per la corretta esecuzione delle sopracitate attività è previsto l’impiego del personale oggi in servizio presso l’impianto alle dipendenze delle società di gestione individuate a seguito di gara pubblica.
L’impianto di depurazione
Le Opere.
La struttura esistente nell’area di C.da Coda Volpe risulta progettata e costruita dalla ex. CASMEZ nell’ottica della creazione di un polo di trattamento di rifiuti solidi e liquidi, quindi comprende sezioni in attività e sezioni dismesse:
• Impianto di Depurazione a fanghi attivi
• Impianto di Trattamento RSU (dismesso)
Di seguito si elencano sinteticamente le sezioni componenti il depuratore:
Linea Acque
a. grigliatura grossa/fine (n°2 linee in parallelo)
b. desoleatura – dessabbiaggio – preareazione (n°2 linee in parallelo)
c. sedimentazione primaria (n°2 linee in parallelo – vasche circolari)
d. sollevamento (n°4 pompe ad elica)
e. ossidazione biologica (n°4 linee in parallelo – miscelazione totale)
f. sedimentazione secondaria (n°2 linee in parallelo – vasche circolari)
g. disinfezione con ipoclorito (n°1 vasca a serpentina)
Linea Fanghi
1. pre-ispessimento (n°1 vasca circolare)
2. stabilizzazione aerobica (n°1 vasca a parallelepipedo)
3. post-ispessimento (n°1 vasca circolare)
4. disidratazione meccanica (n°2 linee in parallelo – presse a nastri filtranti)
5. Altre opere in corso di collaudazione.
La struttura comprende all’interno, oltre ai servizi industriali (locali per le maestranze, rete antincendio, rete acqua di servizio) i seguenti locali ad integrazione:
• laboratorio di analisi adeguatamente attrezzato in grado di eseguire analisi su acque reflue e caratterizzazioni di fanghi;
• officina elettrica e meccanica adeguatamente attrezzate in grado di eseguire la maggior parte delle riparazioni;
Le modalità di esercizio.
Nel presente capitolo viene data descrizione di come viene espletato il servizio di conduzione dell’impianto, in particolare:
a. La manutenzione:
i. Ordinaria
ii. Programmata
iii. Estemporanea
b. La gestione dei materiali:
i. Di consumo
ii. Parti di ricambio
iii. Apparecchiature di scorta
iv. Reattivi chimici
c. Controlli Analitici
d. Smaltimento residui
e. Igiene e sicurezza del personale
f. Reperibilità e tempi di intervento
g. Le Schede Tecniche di esercizio
h. Polizze Assicurative
i. Gli Automezzi
a. La manutenzione
Manutenzione Ordinaria.
Col termine "manutenzione ordinaria" si intendono una serie di operazioni da eseguire sulle apparecchiature elettromeccaniche e sulle opere civili di un impianto di depurazione, allo scopo di assicurarne la perfetta conservazione e funzionalità.
Le operazioni di manutenzione ordinaria viene eseguita da personale esperto e specializzato, che abbia maturato esperienza nel settore specifico e preferibilmente abbia una buona conoscenza delle apparecchiature.
Affinché un piano di manutenzione risulti il più efficace possibile occorre sempre tener presente che l'azione preventiva è in ogni caso da preferire all'azione di riscontro della rottura e dell'inconveniente segnalato.
Nell'ambito dei lavori di conduzione e di manutenzione è programmata la predisposizione di un Piano per la Sicurezza fisica dei lavoratori, che viene attuato nel cantiere di lavoro.
Al fine di avere sempre un controllo visivo di tutte le utenze degli impianti è stata creata e mantenuta aggiornata una "banca dati", su supporto cartaceo macchina per macchina in cui vengono riportate tutte le informazioni relative all'identificazione della stessa, alle operazioni eseguite, ai tecnici impiegati, ai pezzi di ricambio sostituiti.
Di seguito vengono pertanto riportate le principali operazioni di manutenzione ordinaria che si eseguono per la regolare e corretta manutenzione dell’impianto di depurazione, e ad ognuna di esse viene attribuito un numero.
Operazioni di manutenzione Ordinaria:
1 - controllo e pulizia regolatori di livello ad asta ed a galleggiante;
2 - pulizia della griglia, rimozione di ogni materiale trattenuto dalla stessa con idonei attrezzi, sgocciolamento, raccolta, insaccaggio, trasporto e smaltimento del materiale grigliato; lavaggio di tutte le superfici del manufatto, compresi canalette e griglia, al fine di mantenere tutto il comparto pulito, esente, per quanto possibile, da insetti ed odori; In caso di griglia meccanica: controllo periodico di tutte le parti costituenti la stessa al fine di verificare eventuali irregolarità di funzionamento (vibrazioni, anomalie meccaniche, riscaldamenti eccessivi, ecc...); controllo del regolare funzionamento e taratura dei temporizzatori di pausa e lavoro a cui è asservita la griglia, al fine di ottenere dei cicli di funzionamento idonei per la quantità e caratteristiche del materiale trattenuto senza che si producano inconvenienti di qualsiasi genere; ogni altra operazione di manutenzione e pulizia necessaria per assicurare l’ottimale funzionamento di tale fase di trattamento.
3 - rimozione periodica del materiale separato dal dissabbiatore (sabbia, materiali vari, ecc.), al fine di evitare ristagni degli stessi che possono dar luogo a cattivi odori; lavaggio di tutte le superfici del manufatto al fine di mantenere tutto il comparto pulito, esente, per quanto possibile, da insetti ed odori; in caso di dissabbiatore meccanico: controllo periodico di tutte le parti costituenti lo stesso al fine di verificare eventuali irregolarità di funzionamento (vibrazioni, anomalie meccaniche, riscaldamenti eccessivi, ecc...); controllo del regolare funzionamento e taratura dei temporizzatori eventualmente esistenti; ogni altra operazione di manutenzione e pulizia necessarie per assicurare l’ottimale funzionamento di tale fase di trattamento;
4 - acquisto, preparazione ed utilizzo di soluzioni o reagenti chimici necessari a garantire il regolare svolgimento del processo depurativo;
5 - controllo e regolazione dei gruppi di dosaggio prodotti chimici, con verifica dell'efficienza delle pompe dosatrici, livello dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti, regolazione degli strumenti di controllo;
6 - pulizia generale di tutti i comparti con intervento sulle linee di bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti, delle canalette e delle soglie di sfioro;
7 - cambio olio motori secondo il programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e/o secondo le prescrizioni di fornitura dei lubrificanti e/o secondo il piano di manutenzione programmata;
8 - lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del cos-truttore, hanno necessità di periodico intervento e/o in rispetto del piano di manutenzione programmata;
9 - sostituzione delle parti meccaniche minute (staffe, supporti, ecc.) degli impianti soggette a normale usura; 10 - manutenzione ordinaria all'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia,
piccole manutenzioni ai componenti;
11 - pulizia dell'area di pertinenza dell’impianto di depurazione, compresa l'eventuale disotturazione di tutti i tubi e pozzetti;
12 - pulizia dei fabbricati compresa l'eventuale disotturazione delle tubazioni di scarico dei servizi igienici;
13 - compilazione registri di carico e scarico, tabelle di marcia, quaderni di manutenzione e quant’altro necessario per il corretto esercizio dell’impianto di depurazione e per creare una biblioteca di dati storici;
14 - controllo sistematico delle apparecchiature meccaniche, idrauliche ed elettriche; 15 - verifica sistematica della strumentazione di controllo ed allarme;
16 - manovre ordinarie o di correzione del funzionamento delle apparecchiature; 17 - lubrificazione valvole e paratoie;
18 - controllo e regolazione della fase di digestione anaerobica con verifica e regolazione della portata del fango di supero;
19 - pulizia interna ed esterna dei quadri elettrici;
20 - manutenzione ordinaria e taratura degli strumenti di controllo, regolazione e misura, compresa la sostituzione di carta diagrammata, pennini scriventi;
21 - gestione degli stoccaggi provvisori;
22 - controllo e regolazione delle unità di disidratazione meccanica con preparazione della soluzione di polielettrolita, controllo della concentrazione e dosaggio dello stesso;
23 - controllo dell’efficienza della fase di disidratazione meccanica dei fanghi di supero, e verifica del tenore in secco dei fanghi disidratati;
24 - effettuazione dei prelievi per le analisi chimico-fisico-batteriologiche necessarie per la verifica della resa depurativa e del regolare svolgimento del processo biologico;
25 - controllo della centrale termica e verifica del regolare funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, controllo del livello del gasolio nel serbatoio;
26 - verifica dell’efficienza della fase di digestione aerobica con controllo e misura della produzione di fango biologico;
27 - ritocchi con idonee vernici, delle parti metalliche e delle opere civili costituenti l’impianto di depurazione;
28 - derattizzazione e disinfestazione degli impianti. Ad un iniziale trattamento "choc" che avverrà nelle condizioni ambientali stimate più opportune, seguiranno alcune visite periodiche di mantenimento atte al reintegro delle esche ed alla pulizia e disinfestazione delle zone colpite. Viene prevista anche una serie di disinfestazioni contro insetti, in particolare zanzare, mosche e vespe;
29 - pulizia periodica dei pozzetti di separazione dei grassi, raccolta e smaltimento degli stessi;
30 - adozione di tutte le misure che si rendessero necessarie ad evitare problemi di carattere igienico-sanitario nelle zone destinate alla raccolta dei materiali di risulta;
31 - ogni altra operazione necessaria per il regolare esercizio dell’impianto di depurazione in tutte le sue fasi.
Si precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria soprariportate devono intendersi come indicative e minimali.
Manutenzione Programmata.
Nel corso della conduzione si devono eseguire interventi periodici consigliati dai costruttori delle apparecchiature affinchè sia garantito il loro buon funzionamento. Questi interventi rivestono grande importanza perchè permettono di valutare lo stato delle macchine nel tempo se ben pianificati, ne allungano la vita lavorativa.
I principali tipi di intervento sono:
- periodica rotazione nell'utilizzo delle apparecchiature plurime;
- smontaggio delle parti rotanti ed in movimento per un controllo in officina (motori, riduttori, accoppiamenti, alberi di trasmissione, strumenti di misura, schede elettroniche) e loro rimontaggio dopo pulizia;
- controllo accurato delle tenute, delle vibrazioni, della rumorosità, dei riscaldamenti anomali;
- ispezione di tutte le opere civili con particolare riguardo a quelle sottoposte a carico naturale (vasche soggette a continui svuotamenti, opere di ancoraggio, ecc...) o a pericoli di fughe ed esplosioni (serbatoi, contenitori di reagenti).
Nel quadro di questa forma di prevenzione vanno a ragione considerate anche tutte le ispezioni giornaliere effettuate dal personale che esegue la manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti.
Ogni intervento di manutenzione programmata sarà eseguito secondo le istruzioni indicate dal fornitore sull'apposito manuale operativo a corredo di ogni macchina, facendo attenzione ad evitare incidenti ed infortuni. L'esecuzione di un qualsiasi intervento di manutenzione programmata sarà sempre studiato nei minimi dettagli prima che venga messo in pratica. E' pertanto indispensabile maturare la perfetta conoscenza:
1) delle modalità di impiego delle singole apparecchiature utilizzate per la manutenzione;
2) delle norme di sicurezza che si devono seguire in un qualsiasi intervento di manutenzione;
3) delle macchine su cui si deve operare, della parte di esse su cui si deve intervenire, del luogo ove si andrà ad operare e del tempo a disposizione per eseguire il lavoro.
Per una corretta esecuzione della manutenzione programmata è buona norma istituire una scheda apposita ove viene descritto l'intervento, le operazioni di preparazione e le precauzioni da mettere in atto durante il lavoro. In essa è contemplato uno spazio anche per le annotazioni degli addetti alla manutenzione. Così si potrà avere una memoria storica delle disfunzioni delle singole macchine e delle riparazioni intraprese.
Per quanto riguarda invece la conoscenza della macchina nel suo insieme, della parte su cui si deve intervenire e delle modalità dettagliate dall'intervento, si seguiranno scrupolosamente le norme contenute nei manuali di manutenzione delle varie apparecchiature interessate, in cui normalmente sono disponibili tutte le informazioni necessarie.
Durante l'esecuzione dell'intervento richiesto l'addetto dovrà:
- seguire tutte le norme di sicurezza riportate nella scheda di richiesta manutenzione programmata e ogni altro accorgimento che riterrà opportuno adottare;
- non provocare situazioni pericolose, facendo un uso improprio delle attrezzature di cui è dotato;
- indossare gli indumenti da lavoro normali previsti: tute, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di protezione, elmetto, occhiali protettori;
- uniformarsi alla prescrizione di esecuzione riportate sulla scheda;
- porre la massima attenzione nel non provocare ulteriori rotture;
- qualora si manifestino difficoltà impreviste, consultare ancora le istruzioni indicate dai costruttori affinchè possa rimediare all'imprevisto senza causare danno;
- rispettare le condizioni di sicurezza ambientali di esecuzione secondo quanto era stato stabilito prima di iniziare il lavoro; nel caso in cui le condizioni di sicurezza risultino variate, l'intervento dovrà subito essere interrotto. Il Tecnico provvederà a far eseguire verifiche e controlli prima di far riprendere l'intervento.
Dopo qualsiasi intervento, il Tecnico eseguirà la verifica dell'apparecchiatura revisionata. Provvederà inoltre a registrare l'avvenuta prova funzionale sul proprio giornale.
La manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche ha assunto negli anni una importanza sempre più marcata, proprio per il suo carattere di essere preventiva ad eventuali guasti o disfunzioni.
E' quindi evidente come le operazioni di manutenzione programmata debbano essere eseguite con assoluta competenza e con attrezzature adeguate.
Si è quindi previsto di fare eseguire la maggior parte delle operazioni al personale di gestione, proprio per la sua specifica conoscenza delle apparecchiature e dei problemi ad esse connessi, integrandolo con personale provetto, inviato appositamente da ditte altamente specializzate, idoneo e specificatamente attrezzato per eseguire tutti quegli interventi per i quali è bene avvalersi di persone ed attrezzature specifici.
Questo modo di operare, consente di potere impiegare personale istruito in modo specifico e sofisticate attrezzature il cui costo non potrebbe essere ammortizzato e/o coperto da un singolo impianto, ma che ne rende conveniente l'utilizzo se condiviso da un congruo numero di realtà.
E' così possibile avere a disposizione squadre specializzate di manutenzione, numerosi automezzi attrezzati per svolgere funzioni diverse, quali interventi sui quadri e sugli impianti elettrici, interventi sulle pompe ad asse orizzontale e/o sommergibili, interventi meccanici, interventi su fognatura con palloni otturatori e canal-jet; oltre a gruppi di dosaggio montati su skid, aeratori sommersi, elettropompe sommergibili ecc, che consentono la temporanea sostituzione di apparecchiature in avaria fino al completamento della revisione e la riparazione.
La manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle opere elettromeccaniche e civili serve quindi a prevenire il danneggiamento per usura e/o corrosione dei vari componenti degli impianti ed a mantenerli nel migliore stato di conservazione e di efficienza operativa. Si riducono così al minimo i rischi per fermata e/o fuori servizio di parti degli stessi, con pregiudizio dei rendimenti epurativi e qualità dell'effluente trattato e si garantisce la massima affidabilità e continuità di esercizio (l'esecuzione delle operazioni che comportano il fermo della fase di trattamento interessata dall’operazione di manutenzione o di parti essenziali della stessa sarà concordata preventivamente, compatibilmente con le strutture esistenti, e quindi secondo la possibilità di danni all'ambiente o del mancato rispetto delle normative vigenti).
Manutenzione Estemporanea.
Si intende per manutenzione estemporanea qualunque tipo di intervento che esula dalla programmazione e dalla prevenzione e che non richieda sostituzione di interi macchinaria se non a fine vita. Tali interventi si presentano in maniera estemporanea ed eccezionale, causando inconvenienti, cosa che comunque, come si evince dai paragrafi precedenti, devono essere evitati. Per tali interventi si deve comunque prevedere la risoluzione in tempi proporzionalità alla gravità del danno causato o causabile. Il tecnici specializzati presenti nella struttura possono fronteggiare la maggior parte delle situazioni; una quota parte di esse dovrà comunque essere affrontata da tecnici altamente specializzati provenienti da ditte esterne. La direzione dell’impianto dovrà quindi instaurare rapporti con tali ditte, al fine di agevolare la celerità dell’intervento.
Eventuali situazioni di particolare gravità devono essere segnalate alle autorità preposte (Provincia, ASL, Comuni) per gli adempimenti del caso.
b. La gestione dei materiali
La conduzione dell’impianto va seguita con particolare cura la fase degli approvvigionamenti, in quanto è previsto l’utilizzo di quantitativi elevati di materiali, di vario genere e varia pezzatura. A tale scopo vanno gestiti accuratamente gli spazi adibiti a deposito, distinti appunto per destinazione d’uso e grandezza delle varie tipologie.
Materiali di consumo.
Tali materiali non sono strettamente quantificabili essendo molto vasto il campo di prodotti utilizzati. Si tratta generalmente di olio, grasso, materiale di pulizia, detergenti, disinfettanti e materiali di pronto impiego, quali
xxxxxx, xxxxxxx, carta igienica, ecc... . Ad essi va aggiunto tutto il materiale di prima necessità per le apparecchiature facenti parte della manutenzione ordinaria e delle riparazioni di piccola entità (bulloni, viti, lampade, fusibili, ecc..), gli oneri di cancelleria e quant'altro necessario per la compilazione, registrazione ed inoltro delle pratiche tecniche ed amministrative.
La sistematicità della gestione prevede lo stoccaggio di materiali in prossimità dei luoghi d’uso, per minimizzarne la movimentazione: i lubrificanti sono stoccati in fusti adiacenti al locale officina; i detergenti nella zona adibita a lavaggio mezzi, la minuteria nel magazzino di prima necessità ecc.
Parti di ricambio.
Esiste presso l’impianto un attrezzato magazzino provvisto delle principali parti di ricambio necessarie per l’esercizio dell’ impianto di depurazione e della rete di collettori fognari.
Ciò permette il tempestivo intervento in caso di necessità avendo già disponibili la gran parte delle parti di ricambio delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti sugli impianti.
Apparecchiature di scorta.
La società ha in proprietà. oppure ha accordi di noleggio preferenziale, macchine di scorta come pompe, aeratori, pompe dosatrici, soffianti, ecc. per la temporanea sostituzione di apparecchiature fuori uso, al fine di limitare le eventuali soste degli impianti dovute ad avaria delle apparecchiature elettromeccaniche.
Fra le varie macchine di scorta la società possiede anche dei gruppi elettrogeni di varie dimensioni e mezzi meccanici di pronto intervento.
In caso di avaria di un’apparecchiatura elettromeccanica si procederà nel seguente modo:
1) constatazione del guasto e verifica delle cause che lo hanno provocato;
2) prelievo dell’apparecchiatura in avaria ed installazione della macchina sostitutiva, qualora necessario;
3) tempestiva riparazione della macchina titolare (previo benestare tecnico-economico degli enti interessati);
4) prelievo della macchina sostitutiva ed installazione dell’apparecchiatura titolare riparata;
5) prove di funzionamento della macchina riparata a vuoto e sotto carico, alla presenza dei Tecnici dell’Azienda;
6) redazione di una dettagliata relazione sull’accaduto contenente inoltre le osservazioni fatte, le cause rilevate e quanto proposto per evitare il ripetersi dell’inconveniente o limitarlo al minimo.
Per corredare in maniera completa il magazzino adibito ai ricambi ed alle apparecchiature di scorta, soprattutto di quelli “strategici”, ovvero il cui approvvigionamento deve avvenire in tempi immediati, pena la sospensione (anche temporanea) del servizio, è redatto il “Piano annuale di approvvigionamento”. Tale piano è redatto congiuntamente al “piano di manutenzione programmata”; in esso sono descritte le specifiche tecniche relative alle parti di ricambio ed alle apparecchiature, da sottoporre agli uffici preposti per addivenire ad un rapido approvvigionamento.
Reattivi chimici.
Sotto questa voce sono compresi sia i reattivi necessari alle analisi per il controllo del processo di depurazione sia quelli inerenti il trattamento dei liquami e dei fanghi.
Per quanto riguarda i primi essi sono di varia tipologia ed in quantità piuttosto ridotta per cui viene trascurata la loro elencazione e descrizione, anche in considerazione del fatto che dipendono dal numero e tipo di analisi che si vanno ad eseguire; per quanto riguarda i secondi invece si possono riassumere principalmente in:
di uso normale
- ipoclorito di sodio: per la disinfezione dell’effluente;
- polielettrolita cationico: per la disidratazione meccanica dei fanghi;
di uso saltuario
- polielettrolita anionico: è un prodotto macromolecolare organico venduto in polvere o liquido, che serve principalmente come coadiuvante della flocculazione;
- policloruro di alluminio: per l'eventuale abbattimento di inquinamento di tipo industriale e/o civile.
- calce per il controllo della potenziale acidità sviluppata dall'eventuale dosaggio di reattivi chimici per la flocculazione; è possibile anche il suo utilizzo nel condizionamento dei fanghi per migliorarne le caratteristiche di disidratabilità;
- antischiuma: per l'abbattimento delle schiume; il suo uso è limitato ai casi di assoluta necessità e gravità;
- batteri selezionati: per migliorare la qualità della flora batterica, al fine di sopperire a particolari momenti di elevato carico.
- acidi o basi: come "tamponi" di eventuali valori anomali di pH che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
Tutti i reattivi chimici di normale uso necessari per assicurare il regolare esercizio dell’impianto di depurazione sono a carico della società.
Non è possibile allo stato attuale stimare il quantitativo di eventuali altri reattivi chimici il cui uso potrà rendersi necessario nel corso dell’esercizio degli impianti per particolari situazioni e/o esigenze.
c. Controlli analitici.
Il servizio di controllo analitico è impostato in modo da permettere il controllo del corretto funzionamento dell’impianto di depurazione. Le analisi che verranno eseguite sono riportate nelle allegate tabelle così suddivise:
• impianto di depurazione;
• liquame fognario dai vari innesti comunali;
• insediamenti produttivi;
nella prima sono previste analisi sui liquami influenti, effluenti e su alcune sezioni di trattamento ritenute più significative dal punto di vista del processo; sono inoltre previste le analisi da effettuare sui fanghi da avviare allo smaltimento finale o ad un successivo trattamento.
Le metodologie seguite per le determinazioni di cui sopra sono quelle previste da CNR nei volumi "Metodi analitici per le acque e per i fanghi" editi dall'IRSA, od altri di pari efficacia.
Al fine di avere un efficiente servizio di prelievo di campioni e soprattutto un tempestivo controllo analitico, nel laboratorio attrezzato presso l'impianto di depurazione sono effettuate le analisi di routine e registrate negli appositi quaderni. Sempre nel laboratorio in loco sono eseguite anche quelle che si rendono necessarie per il controllo del liquame da prelevare in punti vari della rete fognaria comunale e per il controllo degli
insediamenti produttivi. Inoltre dal laboratorio interno vengono effettuate le analisi di autocontrollo previste nell’autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.
Le analisi particolari vengono effettuate direttamente in laboratori specializzati ed attrezzati..
In caso di arrivo all’impianto di depurazione di reflui anomali vengono condotte le analisi che, caso per caso, si rendono necessarie; a tale scopo può essere utilizzato il campionatore automatico (opzionale).
d. Smaltimento residui.
Il servizio di trasporto e smaltimento a recapito finale dei materiali residui quali fanghi, grigliati, oli e sabbie, prodotti nei processi di depurazione è a carico della società.
Nell'espletamento del servizio sono utilizzati mezzi di proprietà della società oppure mezzi di trasportatori terzi. In caso di affidamento del servizio la responsabilità è a totale carico della società.
Tale servizio è eseguito nel rispetto della normativa e regolamenti vigenti (con particolare riferimento al Decreto Ronchi ed alle successive disposizioni emanate).
In particolare lo smaltimento dei residui avviene orientativamente nell'idoneo sito più vicino, secondo modalità definite in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei residui stessi. Il servizio di trasporto dei predetti residui avviene conformemente ai dettami legislativi sopra citati, utilizzando mezzi adeguati allo scopo e comunque completi delle necessarie autorizzazioni.
e. Igiene e sicurezza del personale.
Il personale addetto alla gestione e manutenzione è soggetto ad osservare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro vigenti.
La Società fornisce al proprio personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile. Ogni dipendente è pertanto dotato di tutti i materiali necessari all'espletamento del proprio lavoro affinchè siano garantite le necessarie condizioni igieniche ed antinfortunistiche.
In particolare riceve:
- tute da lavoro con scritta di riconoscimento (secondo C.C.N.L. 2 volte / anno);
- tute di lavoro monouso (a consumo)
- stivali in gomma antisdrucciolevole;
- guanti da lavoro in crosta ed in gomma (a consumo);
- mantella antipioggia;
- elmetto protettivo;
- cinture di sicurezza;
- scarpe antinfortunistiche a punta rinforzata.
Sono inoltre a disposizione attrezzature per lavori speciali quali: protezioni acustiche, maschere antigas, maschere protettive, tute e guanti antiacidi, nonché cassette di pronto soccorso adeguatamente rifornite e opportunamente dislocate.
Nelle zone, comprese nell'area degli impianti, con particolare indice di pericolosità: zone motori, zone compressione, zona effettuazione analisi, zona di stoccaggio reattivi, ecc. saranno rispettate speciali norme di
sicurezza. Queste zone sono opportunamente segnalate da appositi cartelli.
Tutti gli automezzi per il trasporto o movimentazione che accedono all'area degli impianti sono convogliati su percorsi ben definiti, stabiliti dal Responsabile dell’impianto; i percorsi sono debitamente segnalati con appositi cartelli indicatori.
Tutti gli automezzi, opportunamente autorizzati alla circolazione all'interno degli impianti, devono marciare tenendo conto di quanto segue:
a) la velocità massima consentita è 10 Km/h;
b) esistono zone particolarmente pericolose alle quali l'accesso può essere vietato a causa di pericoli particolari, non ultimo la presenza di gas infiammabili che possono causare esplosioni all'atmosfera;
c) qualsiasi manovra degli automezzi deve essere effettuata in condizioni di sicurezza evitando di uscire dalle carreggiate carrozzabili così da non rovinare eventuali interrate, da non urtare apparecchiature fuori terra, da non recare danno alla zona a verde.
Tutti gli addetti della società inodssano per ogni attività gli abiti da lavoro adeguati tenendo in debito conto che per alcune operazioni di particolare pericolosità si dovrà ricorrere anche ad attrezzature particolari.
Specifiche operazioni sugli impianti che solitamente presentano una pericolosità insita nell'operazione stessa sono eseguite in accordo con quanto già indicato nelle schede relative. E’comunque norma generale che un operatore, nel compiere operazioni di pericolosità indubbia venga debitamente assistito da altre persone posizionate in zona sicura rispetto all'ingombro delle attrezzature usate. Queste persone devono essere in grado di intervenire in caso di bisogno sia per il soccorso immediato che per il trasporto in infermeria.
Gli estintori facenti parte della dotazione dell'impianto sono revisionati ogni 6 mesi o comunque secondo le indicazioni del fornitore; quelli utilizzati sono tempestivamente ricaricati.
I filtri delle maschere antigas sono controllati ogni due mesi. Le maschere antigas, gli autoprotettori e tutte le altre attrezzature di materiale antinfortunistico sono ispezionate di frequente; l'ultimo controllo non è datato oltre i due mesi dal precedente. Le attrezzature che risultano consumate, danneggiate o difettose sono ricambiate con altrettante nuove. In un apposito registro compilato dal Responsabile Tecnico della Società sono riportate le operazioni di manutenzione o le sostituzioni sopra indicate.
E’ anche compito del personale tecnico della società istruire e tenere addestrato tutto il personale operaio sui pericoli cui può incorrere durante l'esecuzione del lavoro assegnato, in modo da non arrecare danno a se stesso ed agli altri.
E’ altresì cura sempre del personale tecnico istruire ed addestrare il personale di impianto circa il funzionamento e l'utilizzo delle attrezzature antincendio, di sicurezza e di pronto soccorso. Il Responsabile Tecnico stabilisce che le zone degli impianti ritenute pericolose siano debitamente segnalate, interdette al traffico e debitamente sorvegliate.
Durante le operazioni di manutenzione prima di autorizzare l'intervento è necessario in primo luogo eseguire le bonifiche indicate ed eliminare condizioni di pericolo e successivamente procedere alla verifica dell'avvenuta bonifica.
Nelle zone ove vi sia presenza di sostanze acide/basiche, corrosive, è vietato compiere qualsiasi operazione senza indossare i necessari mezzi di protezione.
In caso di infortunio esiste una squadra di pronto soccorso che provvede a prestare i primi soccorsi ed a chiamare un medico od il pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Il numero telefonico del medico o del pronto soccorso dell'ospedale viene riportato ben in evidenza su ogni apparecchio telefonico collegato con l'esterno. Tutto il personale di impianto sarà opportunamente istruito sulle norme di primo soccorso e sulla procedura da seguire per richiedere l'intervento del medico o del pronto soccorso dell'ospedale.
Nel caso in cui l'infortunio si verifichi durante l'esercizio, il responsabile in turno provvede ad informare quanto prima il Responsabile Tecnico. Per ogni infortunio che si dovesse verificare, il responsabile di turno stila una dettagliata relazione non omettendo nulla di quanto è accaduto.
Tutto il personale della società, come misura precauzionale è preventivamente sottoposto alle vaccinazioni antitetanica, antitifica e antipolio. I richiami periodici previsti sono attuati nei modi e nei tempi necessari per garantire la immunizzazione per tutto il periodo interessato.
f. Reperibilità e tempi d’intervento.
La società ha istituito un servizio di reperibilità per poter intervenire sugli impianti in qualsiasi momento nei tempi tecnici più brevi possibili. Esso fornisce all'Ufficio Tecnico un recapito dotato di un numero telefonico e di fax. Al servizio di reperibilità in loco sono sempre assegnati un tecnico e un operaio od una squadra di due operai, muniti di telefono cellulare e pertanto rintracciabili 24 ore su 24. Tale squadra è dotata di automezzo attrezzato, e di attrezzatura individuale e collettiva idonea per interventi meccanici ed elettrici. Per l'espletamento di eventuali interventi saranno utilizzati i nostri automezzi già opportunamente attrezzati per interventi in campo; qualora non sia possibile ripristinare il guasto sul posto l'apparecchiatura viene trasportata fino all’officina convenzionata più vicina e riparata nel minor tempo possibile (previo benestare tecnico- economico degli enti preposti).
Il servizio di reperibilità viene assoggettato anche alle chiamate che derivino dalle apparecchiature elettroniche di teleallarme descritte nel precedente paragrafo “B. La rete fognaria”; ciò permette l'intervento tempestivo in caso di emergenza entro un tempo massimo di sei ore dalla chiamata. In caso di chiamata l’addetto in servizio di reperibilità procede nel seguente modo:
1) tempestivo sopralluogo sull’impianto al fine di individuare il problema verificatosi;
2) verifica approfondita dell’anomalia individuando possibilmente le cause che l’hanno provocata;
3) eliminazione, qualora possibile, dell’anomalia citata e ripristino del regolare funzionamento dell’impianto;
4) qualora non sia possibile eliminare l’anomalia, attuazione di tutti quegli interventi provvisori necessari per “tamponare” la situazione, eventualmente utilizzando le attrezzature di scorta esistenti in loco o quelle di sede;
5) esecuzione, nel minor tempo possibile, di tutti gli interventi necessari per risolvere l’inconveniente a regola d’arte (previo benestare tecnico-economico degli enti preposti).
g. Le schede tecniche di esercizio.
Xxxxxxx compilate secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi per esemplificare le modalità di esercizio attuate nell’espletamento del servizio di gestione.
h. Le Polizze Assicurative.
Il Gestore dovrà essere in possesso con primarie Compagnie di Assicurazione delle polizze assicurative a copertura dei danni per danneggiamenti a persone e/o cose e per danni ambientali:
1. assicurazione RCT e RCO . RCT:
per sinistro a persone e per danneggiamenti a cose. RCO:
per sinistro e per ogni prestatore di lavoro infortunato.
La polizza sopraccitata comprende anche il "danno biologico". MASSIMALI da stabilire nell’appalto e/o disciplinare di gara.
2. assicurazione per danni ambientali:
a copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’impianto di depurazione (scarico di liquami fuori tabella) e delle rete fognarie per eventuali rotture delle condotte e conseguente fuoriuscita di liquami
Le sopraccitate polizze garantiscono la copertura di eventuali danni inerenti il servizio di gestione dell’impianto di depurazione.
Verranno inoltre stipulate tutte le polizze richieste per i mezzi di trasporto utilizzati dall’Azienda.
Sono inoltre verificate le assicurazioni obbligatorie degli automezzi adibiti al trasporto a discarica dei rifiuti prodotti.
MASSIMALI da stabilire negli atti pubblici di gara e/o disciplinare
Automezzi.
Per l'espletamento della gestione, così come descritta nei precedenti paragrafi, si rendono ovviamente necessari dei mezzi di trasporto e dei mezzi operativi.
Fermo restando che sono disponibili tutte le numerose attrezzature e tutti gli automezzi aziendali oggi esistenti e mesi a disposizione del gestore.
Personale
Oggi sono IMPEGNATI SULL’IMPIANTO 34 dipendenti con qualifiche e mansioni previste nel disciplinare di gara.
L'utilizzo del personale utilizzato nel complesso impiantistico è regolamentato da quanto contemplato dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona di assunzione. E’ previsto che il personale sia adeguatamente coperto da rischi di infortuni mediante stipula di contratti con agenzia di assicurazione.
La fatturazione.
Il Consorzio Valle Crati o per esso il soggetto gestore fattura direttamente ai singoli comuni i reflui collettati.
La contabilizzazione è effettuata in linea di principio secondo quanto registrato dal sistema di telecontrollo, sottoposto all’approvazione dell’Ufficio Tecnico del Consorzio Valle Crati. In casi straordinari, per cui si evidenzia l’assoluta mancanza di dati attendibili per il Comune si adotteranno di volta in volta le soluzioni più idonee.
In linea di massima per le misurazioni dei reflui ai comuni vengono utilizzati i seguenti metodi:
1. per i Comuni storicamente collettati (Cosenza, Rende, Marano P., Castrolibero, Rovito e Trenta) si adottano la stazioni di telecontrollo con le scale di deflusso redatte dall’Università della Calabria all’epoca della istallazione del sistema nei Comuni interessati al convogliamento all’impianto di depurazione consortile.
2. per alcuni collettamenti viene utilizzato esclusivamente il sistema di misura “contaore” istallato presso le stazioni di sollevamento (San Fili, Montalto U;Rose; ecc.)
3. per altri collettamenti, in assenza di altre forme di misurazione anche misto, si adotta la seguente formula, riconosciuta dalle amministrazioni:
mc/giorno = D.I. X A.E. X 0,8 X 1,2 X 1.000
D.I. = dotazione idrica (litri / abitantexgiorno)
A.E. = abitanti allacciati
0,8 = coefficiente che tiene conto delle perdite nelle condotte (-20%) 1,2=coefficiente che tiene conto delle maggiorazioni per acque bianche (+20%);
4. per altri comuni collettati in presenza di parziali misurazioni certe viene utilizzato un sistema misto come somma o differenza del sistema di misura “contaore” istallato presso le stazioni di sollevamento (Rovito,Trenta, Lappano ecc.) con aggiunta di portate valutate con il criterio richiamato al punto 3);
Sulla base di questi principi la Società di gestione provvede mensilmente a fatturare la portata affluente da ciascun comune.
I Dati di Esercizio
Nel presente paragrafo si dettagliano dati di esercizio, in relazione a:
a. risultati analisi chimico-fisiche dei reflui in ingresso ed in uscita;
b. risultati analisi chimico-fisiche dei fanghi disidratati
c. quantitativi di rifiuti prodotti
d. consumi di prodotti chimici
e. energia elettrica consumata
a. Risultati analisi chimico-fisiche dei reflui.
La tebella seguente dettaglia i valori medi riscontrati su ingresso e uscita in riferimento ai principali parametri analizzati:
COD, XXX0, XX0, XX0, XX0, XX0, SS, Cl residuo (solo per l’uscita), tensioattivi come Mbas+.
Il campionamento a cui si fa riferimento è mediato nell’arco delle 24 ore, effettuato direttamente dagli operatori dell’impianto di depurazione e/o dal soggetto gestore avvalendosi di aziende esterne.
Si consideri che per l’ingresso si riscontrano sovente valori puntuali decisamente anomali, derivanti da scarichi dei singoli comuni, non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente. Tali valori, nel calcolo della media sono stati esclusi per evitare distorsioni significative della base di calcolo.
Di seguito i dati storici in possesso negli archivi del depuratore.
Dati analitici laboratorio interno.
[Campione mediato nelle 24 ore]
Ingresso Uscita
BOD5 COD | (mg/l) (mg/l) |
SS | (mg/l) |
NH3 | (mg/l) |
NO2 | (mg/l) |
NO3 | (mg/l) |
PO4 | (mg/l) |
Mbas | (mg/l) |
Cl res | (mg/l) |
185 | 30 |
340 | 60 |
180 | 70 |
25 | 4 |
0,1 | 0,3 |
0,3 | 4 |
3 | 1 |
1 | 0,5 |
//* | 0,1 |
* valore non riscontrabile in quanto la presenza di cloro residuo deriva dal trattamento di
disinfezione sul refluo in uscita
b. Risultati analisi chimico-fisiche dei rifiuti prodotti.
Dalle analisi chimico-fische di caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall’impianto i risulta quantro segue :
- fanghi disidratati: rifiuti a recupero non pericolosi;
- Vaglio (scarti della grigliatura e dei separatori olio/acqua): rifiuti non pericoloso assimilabile all’urbano;
- sabbie (rifiuti da dessabbiaggio): rifiuti non pericolosi.
c. Quantitativi di rifiuti prodotti.
In riferimento ai rifiuti di cui al punto precedente i quantitativi annuali prodotti risultano indicativamente:
Tipologia rifiuto | Quantità Rifiuto | U.D.M. |
Fanghi disidratati | 2.500 | Tons |
VAGLIO | 45 | Tons |
Sabbie | 50 | Tons |
d. Consumi di prodotti chimici
Come già detto in via ordinaria si consumano Polielettrolita cationico e Ipoclorito di sodio, che rientrano nei dosaggi di routine, secondo le seguenti quantità annuali CON IMPIANTO A REGIME:
Reattivo | Quantità | U.d.M. |
Polielettrolita cationico | 7.500 | Kg |
Ipoclorito di sodio | 118.000 | Kg |
Per quanto riguarda le altre tipologie di reagenti risulta durante l’anno di gestione si è ricorsi in via estemporanea al dosaggio di antischiuma, in quantitativi esigui e non significativi.
e. Energia elettrica consumata
I consumi energetici di gestione a regime (Impianto di depurazione + impianti esterni) derivano da una potenza media negli anni di gestione impegnata di 330-500 kW, su consegna a Media Tensione.
IN TOTALE VENGONO CONSUMATI IN MEDIA 2.50O.O00 KWH.
2. TARIFFARIO DEI SERVIZI
2.1. Condizioni Generali
In merito al tariffario dei servizi di depurazione si rimanda ai risultati di gara pubblica che il Consorzio Valle Crati indice volta per volta e ogni qualvolta se ne rappresenta la necessità e alla tariffa derivante dalle attività poste in appalto. Si precisa che i prezzi si intendono tutti IVA esclusa, sarà applicata l'aliquota prevista dalla vigente normativa.