CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Municipalità 6
Ponticelli Barra
San Xxxxxxxx a Teduccio
Servizio Attività Tecniche
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO per la “Manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per gli anni 2017/2018, nell’ambito del territorio della Municipalità 6” - Quartiere Ponticelli
CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Premessa
Art.1-Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro Art.2-Ammontare dell’appalto
Art.3-Modalità di stipulazione del contratto Art.4-Categoria dei lavori e norme di riferimento Art.5-Descrizione sommaria delle opere
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.6-Interpretazione del contratto e del C.S.A
Art.7-Stipula dell’accordo quadro - Documenti che ne fanno parte – Osservanza delle norme
Art.8-Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità Art.9-Fallimento dell’appaltatore
Art.10-Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere Art.11-Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.12-Durata dell’appalto
Art.13-Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art.14-Modalita’ di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e terzo responsabile Art.15-Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni - valutazione delle prestazioni per gli interventi di manutenzione “a richiesta “
Art.16-Tipologia degli interventi di manutenzione “a richiesta” Art. 17-Condotta dei lavori
Art.18-Subappalti o cottimi
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art.19-Anticipazione
Art.20-Importo dell’A.Q. - Modalità di contabilizzazione e di liquidazione Art.21-Conto finale
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.22-Lavori a misura e lavori in economia
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art.23-Prezzi contrattuali – lavori imprevisti e nuovi prezzi – materiali in genere Art.24-Affidamento lavori extracontrattuali
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art.25-Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.26-Obblighi dell’impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavoratori
CAPO 9 - CAUZIONI E GARANZIE
Art.27-Cauzione definitiva
Art.28-Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario CAPO 10 - NORME FINALI
Art.29-Risoluzione dell’accordo quadro – clausola risolutiva espressa diritto di recesso
Art.30-Definizione delle controversie
Art.31-Xxxxx subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori Art.32-Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa
Art.33-Responsabilità dell'impresa Art.34-Rispetto ambientale
Art.35-Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Art.36-Custodia del cantiere
Art.37-Cartello di cantiere
Art.38-Spese contrattuali, imposte, tasse Art.39-Normativa antimafia
Art.40-Osservanza di leggi e regolamenti Art.41-Riservatezza delle informazioni
CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Premessa
Il Comune di Napoli, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per gli anni 2017/2018, nell’ambito del territorio della Municipalità 6” - Quartiere Ponticelli, intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico, un Accordo Quadro .
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli contratti applicativi per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.
Art. 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro in questione, di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore normativa vigente in materia all’uopo applicabile.
2. I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicato nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili oggetto del presente accordo.
3. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche della Stazione Appaltante, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione ordinaria di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal DL, resi dall’impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, predisposti dall’impresa stessa con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi.
4. I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall’operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
5. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
6. Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
7. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l’Impresa nell’ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione strade, piazze, viali e loro pertinenze di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima, si procederà successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi che raggrupperanno uno o più “Ordini d’intervento” emessi dalla Direzione Lavori .
8. Il presente Accordo Quadro avrà come oggetto d’intervento le strade, piazze, viali e loro pertinenze ricadenti nel territorio della Municipalità 6 a cui si fa riferimento nell’allegato “A”.
9. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare Tecnico.
10. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
Art.2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo totale dell’appalto posto a base dell’affidamento è di € 127.174,44 (centoventisettemilacentosettantaquattro/44) di cui € 2.174,30 (duemilacentosettantaquattro/30) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.
A | Importi a base d'appalto | ||
A.1) | Lavori a misura e a corpo | € 125.000,14 | |
A.2) | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 2.174,30 | |
Importo totale dell'appalto | € 127.174,44 | ||
B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
B.1) | IVA sui lavori al 22% | € 27.978,38 | |
B.2a) | Oneri di progettazione, escluso oneri riflessi per i dipendenti | € 1.027,26 | |
B.2b) | Oneri riflessi su oneri di progettazione | € 244,49 | |
B.2c) | IRAP su oneri progettazione | € 87,32 | |
B.3) | Contributo da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP. | € 30,00 | |
B.4) | Interventi di manutenzione segnaletica stradale da affidare a ANM | € 15.000,00 | |
Totale somme a disposizione | € 44.367,44 | ||
Importo totale del progetto | € 171.541,88 |
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria saranno valutate, di norma, a misura secondo:
a. Prezzario dei lavori pubblici in Campania, in vigore alla data di presentazione dell’offerta (non allegato);
b. Prezzario aggiuntivo per opere di manutenzione desunto da analisi ed indagini di mercato (allegato) ;
sui quali sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte dei suddetti prezzari posti a base di gara.
3. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
5. Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nei prezzari sopraindicati, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto all’art.23 del presente Capitolato.
Art. 4 - Categoria dei lavori e norme di riferimento
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto, i lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di opere generali alla categoria OG3 Classifica I
Art.5 - Descrizione sommaria delle opere
Si fa riferimento al Disciplinare Tecnico approvato
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del C.S.A
1. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Stipula dell’accordo quadro - Documenti che ne fanno parte – Osservanza delle orme
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a. il capitolato generale d’appalto, per quanto applicabile, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d’appalto;
b. il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c. l'offerta dell’Impresa;
e. Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, in vigore alla data di presentazione dell’offerta e Xxxxxxxxxx aggiuntivo per opere di manutenzione desunto da analisi ed indagini di mercato (allegato) ;
f. Disciplinare Tecnico
2. L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro:
a. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa;
3. L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle singole prestazioni appaltate:
a. il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, da custodire a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
c. elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
d. dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
e. quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b. il Codice dei contratti (decreto legislativo, n. 50/2016 );
c. il Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile ;
d. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
e. il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Mistero dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000, per la parte applicabile;
f. le linee guida ANAC;
5. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e
s.m.i riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente A.Q.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa all’appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, nei limiti della più precisa individuazione delle prestazioni da definirsi con appositi contratti applicativi, ivi compresi gli oneri derivanti dalla esecuzione delle prestazioni in ambienti occupati, la cui attività dovrà essere sempre assicurata. Inoltre dà atto, senza riserva alcuna, del potersi compiere dell’appalto alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente Capitolato.
3. La documentazione di cui ai due commi precedenti sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante all’U.T.G. di Napoli che la trasmetterà al “Gruppo di Lavoro” per le attività di monitoraggio, prevenzione e di repressione per eventuali inosservanze delle disposizioni afferenti la regolarità contributiva ed assicurativa sia in ragione della tipologia dei rapporti di lavoro instaurati con le maestranze sia in materia infortunistica e/o di malattie professionali.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, di
quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio o del direttore di cantiere deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, connessi alla stipula di appositi contratti applicativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 – Durata dell’appalto
1. L'appalto avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori che avverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e terminerà dopo due anni senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna e comunque fino al raggiungimento di ordinativi pari all’ammontare della somma totale dell’importo contrattuale.
L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori oggetto di apposito contratto applicativo, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili e il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente
h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi
o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 14, né per l’eventuale risoluzione del Contratto
Art. 14 - Modalità di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e terzo responsabile
1. In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili.
L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:
a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
b. la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
c. la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
4. L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
5. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via fax ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al successivo art.15.
6. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli “Ordini d’Intervento”, cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.
7. Per la preventivazione degli interventi di manutenzione “a richiesta”, le penali saranno fissate nella relativa richiesta di preventivo in misura compresa fra lo 0,3 e l’1 per mille di 40.000,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nella richiesta di preventivo;
8. Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione “a richiesta” le penali verranno fissate nel relativo “ordine di intervento” in una somma compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del relativo intervento, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato nell’ordine medesimo.
9. Tali penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
10. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Art.15 - Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni – valutazione delle prestazioni per gli interventi di manutenzione “a richiesta “
1. Gli interventi di manutenzione “ a richiesta” verranno effettuati, ai sensi di quanto previsto all’art.54, comma 3, del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito da appositi appalti nei limiti e alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.
2. Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna unilateralmente per tutta la durata dell’Accordo Quadro a redigere la preventivazione degli interventi “a richiesta” e a sottoscrivere i singoli contratti applicativi per l’esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.
3. La Stazione Appaltante richiederà all’appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di computi metrici e schemi grafici.
4. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nei prezzari di cui al precedente articolo 6, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara per i lavori di manutenzione “a richiesta”, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, l’Appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di “Nuovi prezzi” secondo quanto dettagliato nel successivo art. 23. I preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori “in economia” di cui al successivo art. 22.
5. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all’Appaltatore per l’adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della DL.
6. Sulla base dei preventivi redatti dall’Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto, fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procederà alla stipula dei contratti applicativi che saranno previamente sottoscritti dalla Stazione Appaltante e che l’Appaltatore dovrà restituire firmati per accettazione.
7. La firma da parte dell’Appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a ciò espressamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna della proposta di contratto all’appaltatore, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicati nel contratto, con contestuale trasmissione del documento firmato alla DL (anche tramite posta elettronica o fax).
8. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l’effettuazione di interventi anche in mancanza di preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo e concludendo il relativo contratto applicativo.
9. I contratti applicativi saranno di importo singolo, di norma, fino ad un massimo di 40.000,00 (quarantamila/00) euro. In essi saranno, di norma, indicati: l’oggetto dell’intervento, l’ammontare, la data consegna lavori, il termine di esecuzione, le relative penali e le modalità di compenso dell’intervento, nonché il CIG del contratto da riportare nella fatturazione. Ai predetti contratti sarà allegato, il POS fornito dall’Appaltatore riguardante lo specifico intervento ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all’art. 90, comma 3, del DLgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto medesimo.
10. I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:
a. priorità “01”: in emergenza – lavoro immediato: affidato tramite comunicazione trasmessa a mezzo fax o via posta elettronica, e successivamente confermato con “Ordine d’intervento” sottoscritto dal DL; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro.
b. priorità “02”: programmato – lavoro programmato: effettuato sulla base di espresso “Ordine d’intervento” sottoscritto preventivamente dal DL e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
11. L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
12. Inoltre l’Impresa dovrà:
a. istituire nel territorio della Municipalità, oltre che nel luogo della Sede Sociale, di un ufficio recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);
b. indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;
c. per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.
Art.16 - Tipologia degli interventi di manutenzione “a richiesta”
1. Al termine di ogni intervento di manutenzione “a richiesta”, d’importo singolo inferiore a € 40.000,00, verrà redatta dall’Appaltatore una “Dichiarazione di ultimazione d’intervento”, nella quale verrà comunicata alla DL, la data di ultimazione dell’intervento stesso.
La DL provvederà a sottoscrivere tale elaborato e a restituirlo all’Appaltatore, certificando in tal modo la conclusione, la rispondenza delle prestazioni a quanto richiesto nell’“Ordine d’intervento” ed indicando l’importo da liquidare al netto delle eventuali penali applicate. La sottoscrizione di tale documento da parte della DL avrà valenza di “certificato di ultimazione lavori” rispetto al singolo intervento eseguito.
Eventuali riserve da parte dell’Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza, sul “registro di contabilità” e specificate entro 15 giorni.
• Più interventi di lavoro, potranno essere raggruppati in un unico “contratto applicativo” di importo non superiore a € 40.000,00 (oltre IVA).
• Per gli interventi di importo superiore a € 1.000,00 dovranno essere redatti dall’Appaltatore appositi preventivi di spesa, opportunamente vistati dal DL prima della loro esecuzione. In casi particolari, valutati in via esclusiva dalla DL, i preventivi di spesa potranno essere redatti anche dalla DL stessa.
• Gli interventi “minimali”, di norma di importo fino a € 1.000,00, potranno altresì essere raggruppati in un unico contratto applicativo trimestrale di importo non superiore a € 40.000,00. Tali interventi potranno essere commissionati via fax o tramite posta elettronica senza l’acquisizione del preventivo, sentita per le vie brevi la DL. Sarà cura della DL verificare che la sommatoria degli interventi non ecceda complessivamente l’importo di € 40.000,00 (oltre IVA). Salvo diversa indicazione contenuta nel contratto applicativo il pagamento dei singoli contratti applicativi sarà effettuato secondo quanto indicato nell’articolo 20.
2. Interventi d’importo singolo superiore a € 40.000,00 (oltre IVA).
• Per gli interventi di manutenzione “ a richiesta”, di singolo importo superiore a € 40.000,00, sulla base di apposito preventivo redatto dall’Appaltatore prima dell’esecuzione dell’intervento stesso, dovrà essere preventivamente stipulato il relativo contratto applicativo.
• In tali casi, inoltre, dopo la presentazione della suddetta “Dichiarazione di ultimazione d’intervento” da parte dell’Appaltatore, la DL provvederà alla redazione di apposito “Certificato di ultimazione dei lavori” che attesti la conclusione e la regolare esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto applicativo ed indichi l’importo da liquidare al netto delle eventuali penali applicate.
• La “Dichiarazione di intervento” e il “Certificato di ultimazione dei lavori”, sottoscritti dalla DL saranno consegnati all’Appaltatore che provvederà, entro cinque giorni dalla consegna, a restituirli controfirmati.
• Eventuali riserve da parte dell’Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza, sul “registro di contabilità” e specificate entro 15 giorni.
• Salvo diversa indicazione contenuta nel contratto applicativo il pagamento dei singoli contratti sarà effettuato secondo quanto indicato nell’articolo 20.
Art. 17 - Condotta dei lavori
1. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
2. L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
3. L’Impresa, dovrà, in particolare:
a. eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
b. gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, via fax, informatica), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
• elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
• l’affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;
• curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
• deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
• mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
4. L’Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi .
5. L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
6. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
Art.18 - Subappalti o cottimi
1. E’ ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.
2. L’Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del singolo contratto discendente, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
L’importo su cui calcolare le anticipazioni saranno riferite ovviamente ai singoli contratti discendenti e non all’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
Art.20 - Importo dell’A.Q. - Modalità di contabilizzazione e di liquidazione
1. La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "stati di avanzamento" (S.A.L.) riepilogativi, da emettersi su base trimestrale, a partire dalla data di decorrenza della stipula dell’Accordo Quadro, tenuto conto di quanto indicato dalla DL nei certificati di ultimazione lavori e previa stipula di apposito contratto applicativo.
2. In ciascun SAL dovrà essere specificato il corrispettivo dei singoli interventi di manutenzione “a richiesta” per i quali, nel trimestre di riferimento, sia stata certificata dalla DL l’ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione delle prestazioni. Il SAL, su espressa richiesta dell’Impresa, potrà essere emesso anche in tempi maggiori, a condizione che l’importo dei lavori eseguiti non superi l’importo di a 50.000 euro (cinquantamila/euro).
3. La Stazione Appaltante disporrà, in ogni caso, il pagamento delle somme dovute all’Impresa per lavori regolarmente eseguiti ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo pari a
50.000 euro (cinquantamila/euro).
4. In occasione dei pagamenti, comunque disposti, saranno riconosciuti, gli oneri di sicurezza.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30 c.5 del Codice. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010); lo stesso deve riportare l’indicazione “lavori a tutto
il …” e la data di chiusura, ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione .
7. Entro lo stesso termine di cui al comma 6, il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale, emette, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l’indicazione della data di emissione.
8. Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento.
9. Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
10. L'importo complessivo dell’Accordo Quadro è stabilito in € 476.659,94 , incluso oneri per la sicurezza e oltre l’I.V.A. al 22%.
11. Il suddetto importo stimato non é, comunque, assolutamente vincolante per la Stazione Appaltante che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili comunali, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’A.Q.
12. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Stazione Appaltante che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
13. I lavori di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, in base a quanto stabilito all’art. 6 del presente capitolato, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico per l’aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) non soggetti ad alcun ribasso.
14. I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
a. circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
e. tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Accordo Quadro.
15. Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli.
Art.21 - Conto finale
1. Entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro, il Direttore dei lavori provvederà a verificare che tutti gli interventi di manutenzione a richiesta siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale dove verranno riepilogati tutti gli interventi eseguiti dall’Appaltatore.
2. Esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,entro un termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 23, comma 2, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora dai DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Stazione Appaltante procederà ai sensi della norma vigente.
8. L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, senza onere e spesa a carico del Comune.
9. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
10. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.22 – Lavori a misura e lavori in economia
1. Gli interventi di manutenzione a richiesta saranno compensati, secondo quanto indicato nel relativo contratto applicativo, come segue:
a. “a misura”, con le quotazioni riportate nei prezzari di cui al precedente articolo 3, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, al netto degli oneri per la sicurezza e, in mancanza, con gli eventuali “Nuovi prezzi”, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, al netto degli oneri di sicurezza, specificati nel contratto applicativo. I nuovi prezzi si intenderanno approvati con la sottoscrizione del contratto applicativo.
b. con il sistema dei lavori “in economia”, quando la valutazione “a misura” non risulti possibile o adeguata a giudizio della DL.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente e non sono soggetti a ribasso. Le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti
degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal Responsabile del procedimento.
Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall’appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:
i. mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all’esecutore l’importo rinveniente dall’applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l’impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi ;
ii. per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;
iii. per i materiali i cui costi siano desunti dai prezzari allegati al presente capitolato, si applicherà il solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l’incremento del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa.
2. Gli interventi e le forniture rese da Imprese specialistiche o concessionarie esclusive dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dalla DL sulla base di apposito preventivo e saranno compensate al costo effettivo della prestazione (mano d’opera, materiali, noli, utilizzo di particolari strumenti e mezzi d’opera, ecc..) risultante dalla relativa fattura, maggiorato di una quota pari al 15% (quindici per cento) per spese generali.
3. Le imprese specialistiche, in relazione a categorie e classi d’importo dei lavori da eseguire dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in materia, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 23 - Prezzi contrattuali – lavori imprevisti e nuovi prezzi – materiali in genere
1. Per la valutazione dei lavori “a misura” le tariffe dei prezzi per opere edili opere impiantistiche sono da riferirsi a:
a. Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, in vigore alla data di presentazione dell’offerta.
2. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
3. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Impresa.
4. I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.
5. Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 24 - Affidamento lavori extracontrattuali
1. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale nei limiti di un quinto dell’importo di affidamento e l’ Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nel contratto principale, 2. Inoltre la Stazione Appaltante si riserva di affidare ad altra ditta appaltatrice, mediante esperimento di regolare gara d’appalto, lavori di qualsiasi natura afferenti uno o più immobili di cui al presente contratto senza che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare eccezioni alcuna né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi sorta.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 25 - Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere
1. Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nei relativi contratti applicativi.
2. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall’Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l’ipotesi contemplata dal precedente comma.
4. L’Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 26- Obblighi dell’impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavoratori
1. Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’Impresa aggiudicataria dell’appalto è, altresì, tenuta a:
a. ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.
b. si impegna inoltre per tutto quanto previsto e di propria competenza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007.
CAPO 9 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (i) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (ii) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
(iii) in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata all’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 28 - Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (vi)
e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (vii) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (viii). Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 .
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 29 - Risoluzione dell’accordo quadro – clausola risolutiva espressa diritto di recesso
1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 109 del Codice dei Cotratti e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
b. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
c. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Codice dei Contratti;
d. quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
e. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
f. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
g. per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
h. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
i. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
j. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma del Codice dei Contratti;
x. xxxxxxx, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.
3. L'Appaltatore, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per sopperire alle deficienze riscontrate e salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
4. La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del Codice dei Contratti, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con l “Ordine d’intervento” in essere alla data in cui è dichiarata.
Art.30 - Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l’attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, e successive modifiche e integrazioni, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E’ competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.
Art.31 - Xxxxx subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori
1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.
2. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145,e il Codice dei Contratti..
3. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
4. Si precisa, inoltre, che l’Impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia condizione di cantiere.
Art. 32 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa
1. L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzari annessi al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché nell’offerta da essa presentata, dovrà:
a. collaborare con i tecnici della Stazione Appaltante sia nelle verifiche che nella compilazione dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
b. espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per l’esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle
per l’eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
c. eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
d. mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;
e. permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
f. pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;
g. osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
h. procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
i. provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
j. realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
Art. 33 - Responsabilità dell'impresa
1. L’Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
3. L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
4. L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
5. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.
6. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
7. Entro i 3 giorni precedenti l’inizio dei singoli interventi, l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
8. L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
9. Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dei singoli interventi, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
10. Più in generale, l’Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Art. 34 - Rispetto ambientale
1. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l’Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza :
a. i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative
b. nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;
c. nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto;
d. il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavo i di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
e. le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;
f. l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato;
g. i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia;
h. i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
Art. 35 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. L’aggiudicatario deve rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
Art. 36 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 37 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre nel luogo oggetto delle singole prestazioni, secondo le indicazioni della D.L., almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei XX.XX.xxxx’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali di cui all’art. 8 del Capitolato generale (D.M. 145/2000);
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili, (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto (D.M. 145/2000).
Art. 39 - Normativa antimafia
1. L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La stipula dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
Art. 40 - Osservanza di leggi e regolamenti
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.
Art. 41 - Riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.