CONDIZIONI GENERALI TECHNORIUNITE SRL
CONDIZIONI GENERALI TECHNORIUNITE SRL
1) NORMATIVA CONTRATTUALE. Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra TECHNORIUNITE SRL ed il Committente, quindi tanto il contratto concluso con l’accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei materiali e/o prestazioni di TECHNORIUNITE SRL ordinati con successive e distinte commissioni, le presenti condizioni inoltre, unitamente a tutte quelle previste nel corpo del contratto TECHNORIUNITE SRL, prevarranno, ad ogni effetto, su qualsiasi diversa condizione prevista o richiamata dal Committente. Le variazioni alle condizioni generali di vendita, le transazioni, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai ns/ Agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettati per iscritto dalla Amministrazione Finanziaria di TECHNORIUNITE SRL e sono comunque limitati ai contratti cui si riferiscono. La presente si deve infatti considerare a tutti gli effetti come proposta d’ordine.
2) OGGETTO DELLA FORNITURA. La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nel presente contratto o in altre comunicazioni scritte provenienti da TECHNORIUNITE SRL. La ricezione o il ritiro della fornitura di materiale equivarrà ad accettazione della stesso da parte del Committente. Il Committente stesso è consapevole che le lavorazioni affidate a TECHNORIUNITE SRL comportano sfridi.
3) GARANZIA DEI MATERIALI, DELLA POSA E RELATIVA CLAUSOLA COMPROMISSORIA. I materiali in prima scelta sono garantiti conformi alle norme UNI-NF-UPEC attualmente in vigore. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e terza scelta o di stock o per le partite occasionali. La garanzia é limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock o per le partite occasionali. In considerazione dell’elevata qualità dei materiali, le variazioni cromatiche rappresentano un ulteriore elemento di pregio. Tali differenze non possono quindi essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la sede di TECHNORIUNITE SRL – Castellarano (RE), prima della posa dei materiali e comunque nei termini di legge. TECHNORIUNITE SRL garantisce inoltre, a termini di legge, che la posa in opera del pavimento e/o rivestimento sarà effettuata ad alto livello. Fermo il disposto del punto 5, nessuna responsabilità potrà comunque essere addossata a TECHNORIUNITE SRL qualora eventuali difetti derivino da assestamenti dell'immobile o da altri movimenti e torsioni dei solai o della struttura, da subsidenza, smottamenti del terreno e simili fenomeni, da vizi in genere dei sottofondi o degli impianti, da anticipata o impropria utilizzazione del pavimento e, in genere, da ogni altro fenomeno non ricollegabile alla mera posa in opera dei materiali e/o dai lavori effettuati da TECHNORIUNITE srl. Il Committente concorda pertanto che la responsabilità di TECHNORIUNITE SRL sarà limitata esclusivamente ai vizi o difetti connessi alla semplice attività di posa in opera, di conseguenza non possono essere oggetto di contestazione le normali tolleranze di lavorazione. Stante la mancanza di norme nazionali sulla materia, eventuali controversie concernenti la planarità delle superfici piastrellate saranno trattate effettuando i controlli secondo le norme di posa in opera UNI 11493:2013 ed annessi fogli esplicativi. In particolare, con riferimento ai materiali direttamente acquistati dal Committente e consegnati per la posa a TECHNORIUNITE SRL, nessuna responsabilità potrà sulla medesima gravare in conseguenza di vizi o difetti di qualità anche occulti del materiale e per difetti di posa da essi dipendenti e ciò in deroga al disposto dell’art. 1663 c.c., tenuto conto dell’obbligo di preventiva verifica assunto dal Committente e dell’inversione del rischio relativo ai vizi o difetti occulti qui convenzionalmente pattuito. Sia per i materiali che per la posa in opera, ogni questione relativa all’accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione, che non possa essere bonariamente risolta tra le parti, sarà rimessa all’arbitrato libero di un arbitro unico, da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale Ceramica istituita presso il Centro Ceramico di Bologna, che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.
4) TERMINI DI CONSEGNA E RESA DEL MATERIALE . Il termine stabilito per l'esecuzione del contratto di fornitura deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti ad indennizzi od a risarcimenti. Nel caso in cui il contratto preveda anche la fornitura dei materiali per la pavimentazione/rivestimento la resa degli stessi s'intende Franco Fabbrica.
5) RISERVA DI PROPRIETÀ. Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di TECHNORIUNITE SRL fino all' integrale pagamento del prezzo; l’utilizzo dei prodotti da parte del Committente, in caso di mancato o parziale pagamento, integra illecita appropriazione degli stessi.
6) SOLVE ET REPETE. Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall’acquirente al fine di ritardare od evitare il pagamento.
7) VERIFICA DEL MATERIALE DA PARTE DEL COMMITTENTE. La posa delle piastrelle avverrà previa verifica, da parte del Committente, della conformità del materiale a quanto previsto dal presente contratto di fornitura e dall’assenza di vizi o di difetti di qualità palesi.
E’ fatto quindi espresso obbligo al Committente di procedere a detta verifica prima della posa del materiale. Il mancato rispetto di detto obbligo e comunque l’avvenuta posa del materiale, senza riserve sollevate per iscritto dal Committente, comporta rinuncia a far valere qualsiasi azione nei confronti di TECHNORIUNITE SRL per difformità del materiale, vizi o difetti di qualità palesi e, in ogni caso, determina la Sua decadenza dalle relative azioni.
8) PRESTAZIONI DI TERZI. Il Committente autorizza sin d'ora TECHNORIUNITE SRL ad affidare, in tutto o in parte e qualora lo ritenga opportuno, i lavori di posa in opera ad un'impresa da lei autorizzata.
9) AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE. Il Committente dichiara e garantisce d'aver già richiesto/ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, con ciò sollevando
TECHNORIUNITE SRL da qualsivoglia responsabilità.
10) CORRESPONSIONE DEL PAGAMENTO. Il Committente non può opporre alcuna eccezione a TECHNORIUNITE SRL al fine di ritardare od evitare il pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite indicate nel presente contratto di fornitura. E così a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, non potrà eccepire l'esecuzione imperfetta, il ritardo nell'inizio o nella consegna dell'opera ecc. ecc.., fermo beninteso il Suo diritto a far valere, in via autonoma, le relative azioni restitutorie e/o risarcitorie, la cui promovibilità rimane espressamente subordinata al preventivo integrale pagamento del corrispettivo. Resta salvo il disposto del punto 5.
11) VARIAZIONI. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario apporre varianti, le parti s'impegnano ad accordarsi per iscritto in merito alle variazioni.
12) INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO. Sulla somma dovuta dal Committente, in caso di ritardato pagamento, matureranno interessi pari al T.U.S. tempo per tempo vigente, maggiorati di sei punti percentuali.
13) COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE. Prima dell’inizio dei lavori affidati, l’appaltatore e la committente, dovranno riunirsi allo scopo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa in oggetto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche alla fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Technoriunite, in fase d’esecuzione, ha facoltà di sospendere temporaneamente le lavorazioni, quando queste possono creare grave pericolo per le persone e cose. I lavori in questo caso potranno riprendere solo dopo che le situazioni di pericolo saranno rimosse. Per tali periodi di sospensione la Committente non avrà diritto ad alcun indennizzo
14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Ad accezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria o nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, e delle controversie di cui al punto 3),qualunque altra controversia che dovesse insorgere in ordine alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo di comune accordo o - in caso di disaccordo - dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Xxxxxx, a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della
C.C.I.A.A. di Reggio Xxxxxx. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio; il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data d'accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede in Reggio Xxxxxx.
15) INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE. Le condizioni generali sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.
16) FORO COMPETENTE. Foro esclusivamente competente per tutte le controversie inerenti il pagamento del prezzo e per tutte le relative azioni esercitate in via monitoria o nel giudizio ordinario, è il Tribunale di Reggio Xxxxxx.
17) Clausola contrattuale d.lgs. N. 231 del 2001: Il Cliente si impegna al più ligio rispetto della normativa vigente e dichiara, in particolare, di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs.
n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Di conseguenza, il Cliente è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno. Il Cliente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Codice etico della Società – pubblicato sul sito internet di Technoriunite all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – e di impegnarsi a rispettarlo. Se il Cliente non fa fronte a tale obbligo, Technoriunite considererà questa circostanza alla stregua di una violazione della fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti ed una grave infrazione delle presenti condizioni, e potrà esercitare il diritto di rescindere immediatamente l’accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. – come peraltro previsto nel documento della Società denominato “Sistema sanzionatorio” – nonché ottenere un equo importo da determinarsi a compenso dei danni eventualmente subiti.