DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018
IL COMITATO ESECUTIVO
“Preso atto che l’ACI fornisce, mediante apposite Convenzioni, il servizio di Polo Telematico e di connessione agli archivi provinciali e regionali delle tasse automobilistiche, ai soggetti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche stesse; preso atto, altresì, che l’ACI, tramite la Società in house ACI Informatica Spa, ha sviluppato con AGID ed il Team per l’Italia Digitale un nuovo servizio denominato PagoBollo, quale estensione funzionale della piattaforma PagoPA, per la gestione coordinata dei pagamenti relativi alle tasse automobilistiche, che garantisce l’uniformità di calcolo e la corretta imputazione del versamento all’Amministrazione titolare del tributo; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell’11 dicembre 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che Lottomatica Italia Servizi Spa – LIS mette a disposizione dei tabaccai aderenti alla propria rete il servizio di riscossione della tassa automobilistica, attraverso il collegamento diretto all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche gestito dalla SOGEI; tenuto conto che la stessa LIS Spa, nelle more del trasferimento di tutte le operazioni di riscossione della tassa automobilistica sulla predetta piattaforma PagoPA/PagoBollo, ha chiesto all’Ente di poter usufruire del servizio di Polo Telematico, così come previsto dal DM 13/1999, al fine di collegare i tabaccai aderenti che offrono il servizio di riscossione, non solo al predetto archivio nazionale gestito dalla SOGEI, ma anche agli archivi regionali e provinciali delle tasse automobilistiche; visto lo schema di Convenzione all’uopo predisposto, avente durata fino al passaggio della LIS Spa sulla piattaforma PagoPA/PagoBollo, e comunque per un massimo di due anni; preso atto, relativamente agli aspetti economici, che è previsto il riconoscimento all’ACI dell’importo di €. 0,25, oltre IVA, se dovuta, per ciascuna operazione di riscossione effettuata, ad integrale rimborso dei costi sostenuti; tenuto conto che la spesa per la gestione del servizio è ricompresa nell’ambito degli ordinari costi informatici per la riscossione, già previsti nel budget di gestione del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche per l’anno 2018, e che non sono previsti costi incrementali a carico dell’ACI; ritenuta l’operazione in linea con gli obiettivi strategici dell’Ente in tema di rafforzamento e sviluppo delle funzioni e delle attività gestite nel campo dei servizi delegati; visto il parere favorevole espresso dall’Avvocatura dell’Ente in ordine al testo di convenzione; ritenuto conseguentemente di autorizzare l’iniziativa in parola; autorizza la sottoscrizione della Convenzione tra l’ACI e la LIS Spa, concernente la fornitura da parte dell’Ente del servizio di Polo Telematico per la riscossione delle tasse automobilistiche in connessione con gli archivi nazionale, regionali e provinciali della tassa automobilistica, tramite i terminali installati presso i tabaccai autorizzati, convenzionati con la stessa LIS Spa, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce
mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione e con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo.”.
ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI POLO TELEMATICO NECESSARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA TRAMITE I TERMINALI INSTALLATI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI CONVENZIONATI CON LIS SPA
CONVENZIONE
tra
• ACI - Automobile Club d'Italia - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 0, (codice fiscale 00493410583) in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, che nel seguito del presente atto, per brevità, viene nominato ACI;
e
• LIS – Lottomatica Italia Servizi SPA, con sede legale in Roma, Viale del Campo Boario n. 56/d , capitale sociale Euro 2.582.200,00, Partita IVA, Reg. Imp. Roma e codice fiscale n. 05355691006, REA 0880093, società coordinata e diretta da Lottomatica Holding S.r.l., in persona del proprio rappresentante legale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che nel seguito, per brevità, viene denominato nel presente atto “LIS”, stipula la presente Convenzione
PREMESSO
• che ACI, tramite la sua Società ACI Informatica SpA, è autorizzata alla erogazione del servizio di Polo Telematico, come previsto dalla normativa nazionale di settore, per garantire la riscossione on line ai soggetti autorizzati;
• che ACI, tramite la sua Società ACI Informatica SpA, già eroga il servizio di Polo Telematico alla rete delle Delegazioni degli Automobile Club Provinciali, alla rete Sisal, a Poste SpA ecc.. e ha sviluppato esperienza e tecnologie che assicurano la stabilità e la continuità del servizio;
• che ACI, tramite la sua Società ACI Informatica SpA ha sviluppato con AGID ed il Team per l’Italia Digitale, un nuovo servizio denominato pagoBollo, estensione funzionale di pagoPA, specializzato nella gestione coordinata dei pagamenti relativi alle tasse automobilistiche e del riversamento delle somme incassate in base alla competenza;
• che ai sensi dell’art. 17, comma 11, della legge 27/12/1997, n. 449 e del regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente Consiglio Ministri del 25 gennaio 1999 n. 11 pubblicato sulla G.U. del 28/01/1999 serie generale n. 22, come rettificato dall’errata-corrige pubblicata sulla G.U. del 29 gennaio 1999 serie generale n. 23, che d’ora in avanti sarà indicato con il solo termine “Regolamento”, i tabaccai sono abilitati a riscuotere le tasse automobilistiche;
• che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, la Federazione Italia Tabaccai (F.I.T.) ed Assotabaccai hanno presentato e presentano al Ministero delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, istanze per l’affidamento del succitato servizio di riscossione;
• che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, F.I.T. ed Assotabaccai hanno comunicato che l’invio dei dati dei versamenti ricevuti avvenga mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il tramite del sistema informatico di cui LIS si avvale;
• che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha stabilito che dal 1 gennaio 2019 il riversamento delle tasse automobilistiche dovrà essere effettuato a favore del titolare del tributo, indipendentemente dal luogo in cui è effettuato l’incasso; LIS ed ACI si impegnano ad adeguare i
sistemi per l’erogazione del servizio nel rispetto di quanto sopra, a seguito della formale comunicazione, da parte delle Regioni e/o Provincie Autonome, delle nuove modalità ai tabaccai concessionari del servizio di riscossione della tassa automobilistica.
• che, stante la sopra citata regolamentazione, LIS , intende avvalersi di ACI quale Polo Telematico, fino al passaggio sulla piattaforma pago Bollo/pagoPA anche per le riscossioni di cui alla presente convenzione, nei termini fissati dalle disposizioni vigenti in materia;
• che ACI e LIS si impegnano ad erogare i servizi previsti nella presente convenzione nel rispetto dell’interesse primario degli utenti alla garanzia della correttezza dell’operazione di pagamento, secondo i principi della trasparenza amministrativa e della tutela del consumatore,
tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: Articolo 1. – Premesse e Allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 2. - Oggetto
1. Costituiscono oggetto del presente accordo, fino al passaggio di LIS sulla piattaforma pagoBollo/pagoPA anche per le riscossioni di cui alla presente convenzione, i servizi strumentali di “polo telematico per la riscossione” messi a disposizione da ACI (“Servizio”);
2. A tal fine, con il presenta accordo, le Parti firmatarie disciplinano il servizio di polo telematico per la riscossione della tassa automobilistica on
line che ACI mette a disposizione di LIS e quindi dei singoli tabaccai convenzionati da LIS alla riscossione delle tasse automobilistiche, in virtù di separati accordi, e già in possesso delle autorizzazioni di cui in premessa;
.
Articolo 3. - Obblighi di LIS
1. Il Servizio sarà effettuato dai singoli tabaccai aderenti alla rete LIS; a tal fine LIS dovrà garantire la sussistenza delle previste autorizzazioni Regionali e Provinciali rilasciate ai sensi della normativa vigente per la riscossione delle tasse automobilistiche ai singoli Tabaccai aderenti alla rete LIS.
2. I singoli Tabaccai aderenti alla rete LIS sono responsabili della corretta esecuzione, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché dalle disposizioni impartite dal soggetto attivo di imposta, della procedura di incasso e successivo riversamento al soggetto attivo di imposta della tassa automobilistica, nei confronti di colui che effettua il
pagamento e di ACI.
3. Per garantire la regolare attivazione del Servizio, LIS si impegna a provvedere all’attivazione e all’aggiornamento del software di comunicazione dei terminali utilizzati per la riscossione a propria cura e spese, secondo le indicazioni e le specifiche fornite da ACI, anche per il tramite della Società Aci Informatica. LIS garantisce, inoltre, a propria cura e spese la manutenzione del software dei terminali utilizzati per la riscossione, assicurando il costante allineamento della procedura con le
disposizioni normative vigenti in materia, che abbiano diretto riflesso sui programmi utilizzati o sul contenuto della ricevuta di pagamento prodotta dal sistema. Qualsiasi richiesta di variazione delle specifiche tecniche e/o aggiornamento del software sarà comunicata a LIS con congruo preavviso, salvo il tempo imposto dall’Amministrazione titolare del tributo o dalla legge. Le Parti d’intesa tra loro ne valuteranno la fattibilità e pianificheranno nel più breve tempo possibile le attività e i tempi di realizzazione. In ogni caso nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche e/o aggiornamento del software e l’effettivo aggiornamento da parte di LIS il servizio di riscossione sarà sospeso da LIS se il mancato aggiornamento può compromettere la regolarità e correttezza delle riscossioni.
4. LIS garantisce la regolare e continua erogazione del Servizio compatibilmente con le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati e delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che l’erogazione del Servizio stesso non sia impedita da cause di forza maggiore o da altri eventi non imputabili a LIS.
5. LIS è tenuta altresì a comunicare ad ACI ogni interruzione nell’erogazione del Servizio di durata superiore a 5 giorni.
6. LIS si impegna a mantenere indenne ACI da ogni conseguenza dannosa derivante per fatto imputabile a LIS o ai propri tabaccai affiliati autorizzati alla riscossione o dal cattivo funzionamento dei terminali utilizzati per la riscossione e/o dagli operatori degli sportelli di riscossione.
7. E’ fatto espresso ed assoluto divieto di modificare o alterare i dati comunicati da ACI per ogni singola operazione di riscossione e di modificare o variare anche nella sola disposizione grafica, senza la previa autorizzazione di ACI, i dati contenuti nelle ricevute di pagamento rilasciate ai contribuenti dal sistema.
8. LIS non potrà collegare per l’erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica, tramite il Polo Telematico ACI, altre reti di vendita, al di fuori di quelle ivi contemplate; ossia potranno essere abilitati solamente tabaccai preventivamente autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica dalla Regione titolare del tributo e successivamente contrattualizzati da LIS stessa.
Articolo 4. - Obblighi di ACI
1. Per garantire il corretto calcolo dell’importo della tassa automobilistica, ACI si impegna a collegare il centro servizi LIS e gli apparati di rete messi a disposizione alla rete vendita dei tabaccai da LIS, agli archivi regionali/provinciali/nazionale della tassa automobilistica con i quali ACI è collegato in virtù degli accordi e delle autorizzazioni in essere;
2. ACI, fatte salve le cause di forza maggiore, gli interventi tecnici di verifica periodica sugli impianti o il blocco degli accessi ai singoli archivi tributari da parte dei singoli gestori, garantisce la continuità e la regolarità del calcolo degli importi della tassa automobilistica.
3. ACI non assume alcuna responsabilità in ordine a riscossioni effettuate in assenza di regolare autorizzazione alla riscossione ai sensi della
normativa vigente o delle diverse disposizioni impartite dall’Amministrazione titolare del tributo.
4. ACI non assume alcuna responsabilità in caso di insoluto e per i danni conseguenti a comportamenti illeciti o illegittimi assunti dal singolo Tabaccaio o da LIS. Il riversamento degli importi incassati a titolo di tassa, sanzioni, interessi ed altri oneri è effettuato direttamente dal Tabaccaio in favore dell’Amministrazione titolare del tributo.
5. ACI si impegna a tenere indenne LIS da ogni conseguenza dannosa derivante ai contribuenti, alle Regioni/Province Autonome e a terzi in genere, dall’errata trasmissione degli importi della tassa automobilistica calcolati dai gestori dai singoli archivi tributari.
6. ACI autorizza, sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, LIS a promuovere il Servizio anche mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet e/o su siti Internet delle altre società sottoposte al comune controllo di Lottomatica Holding S.r.l.. Resta inteso che l’utilizzo del marchio ACI debba essere preventivamente autorizzato.
Articolo 5. – Rimborso dei costi
1. Per le attività previste dalla presente convenzione LIS riconosce ad ACI, per ogni operazione di riscossione andata a buon fine, quale rimborso dei costi forfettario, 0,25 (zero/25) €, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge.
2. ACI comunica ogni xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della decorrenza della nuova tariffa. Le eventuali variazioni in aumento del costo del servizio di cui al comma precedente
determinano il diritto di LIS di recedere incondizionatamente con effetto immediato.
3. Con passaggio di LIS sulla piattaforma pago Bollo/pagoPA anche per le riscossioni di cui alla presente convenzione, il rimborso forfettario di 0,25€ resta dovuto solo per le operazioni di riscossione non effettuate con pago Bollo/pagoPA.
4. I rimborsi previsti dal presente articolo saranno fatturati trimestralmente oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, con scadenza a 30 (trenta) giorni. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture saranno applicati gli interessi di mora pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale (tasso di riferimento), maggiorato di 8 punti percentuali.
Articolo 6. - Riversamento delle somme incassate
1. Ai sensi del presente accordo, i singoli tabaccai effettuano il riversamento delle somme incassate a titolo di tassa, sanzioni ed interessi secondo le modalità già in uso e sulla base dei report e dei flussi di rendicontazione elaborati e forniti alle Amministrazioni titolari del tributo. In deroga a quanto previsto dall’allegato tecnico del presente contratto e fino al passaggio di LIS sulla piattaforma pagoBollo/pagoPA, LIS effettuerà la rendicontazione verso Sogei ed a valle dell’approvazione del flusso di rendicontazione da parte di Sogei, invierà il flusso ad ACI.
2. In caso di ritardo nei riversamenti, le conseguenti eventuali responsabilità contabili e penali previste dalle normative statali per
“ritardato riversamento delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche applicabili dal Titolare del tributo” al soggetto incaricato della riscossione”, sono a completo carico del singolo Tabaccaio ferme restando le esclusioni previste al precedente art. 3.5.
Articolo 7 - Riservatezza e Trattamento dei dati
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle reciproche attività previste dal presente contratto, le Parti - ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza - opereranno in qualità di “Responsabili del Trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 4 punto 8) del Regolamento EU n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), impegnandosi al pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento, del D. Lgs. 196/2003 (di seguito il “Codice della Privacy” come novellato dal D. Lgs. 101/2018) e di tutti i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali secondo gli accordi stipulati da ACI con le Regioni Titolari del Trattamento e gli accordi stipulati da LIS con i punti vendita responsabili del trattamento per conto delle Regioni, Titolari del trattamento, in virtù della convenzione di concessione per il servizio di riscossione del bollo auto. Le Parti manterranno la più assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell’accordo, su tutte le informazioni (ivi incluse quelle di carattere tecnico, economico e commerciale) delle quali fossero venute reciprocamente a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso, salvo per quanto sia
necessario comunicare a soci, dipendenti, amministratori, rappresentanti, consulenti e/o finanziatori per l’attuazione di quanto in esso previsto. Ciascuna Parte, in relazione all’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo, si impegna:
a. ad utilizzare le informazioni ed i dati acquisiti esclusivamente per le finalità previste dall’accordo;
b. affinché i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità siano osservati dal proprio personale dipendente, da consulenti e/o collaboratori utilizzati per l’adempimento delle prestazioni oggetto dell’accordo, dai Punti LIS e/o dai soggetti terzi con cui abbia stipulato un accordo ai fini dell’esecuzione dell’accordo;
c. ad adottare ogni altra misura necessaria a garantire il rispetto degli obblighi sopra indicati.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo, permangono per tutta la durata dell’accordo e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione dello stesso per qualsivoglia causa intervenuta, fatta eccezione per le seguenti informazioni:
a. informazioni che siano divenute di dominio pubblico per motivi diversi dalla violazione dell’accordo;
b. informazioni delle quali le Parti fossero già legittimamente in possesso al momento della loro divulgazione;
c. informazioni che si renda necessario rivelare per ordine di un’Autorità giurisdizionale o amministrativa o in adempimento di obblighi di legge, purché la Parte cui venga richiesto di fornire
tali informazioni abbia preventivamente comunicato all’altra Parte la richiesta dell’Autorità o la necessità di divulgare determinate informazioni in adempimento degli obblighi di legge, in tempo utile affinché possano essere predisposte misure necessarie per la tutela delle esigenze di riservatezza.
3. Fermo restando quanto previsto nel presente accordo, ACI si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne LIS (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei confronti di ACI medesimo in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio – ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti ad ACI da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall’inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che per i trattamenti effettuati da LIS è Responsabile LIS S.p.A. con sede in Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00/x, per i trattamenti effettuati da ACI è Responsabile
_l’Automobile Club d’Italia nella persona del Legale Rappresentante: Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx con sede in Xxxx xxx Xxxxxxx 0
Articolo 8 - Cause di risoluzione del contratto
1. La presente convenzione è risolta qualora una delle due parti nell’ambito delle sue funzioni compia atti idonei a ledere l’immagine dell’altra. La
risoluzione dovrà essere preceduta dall’esplicito invito, a mezzo raccomandata a/r o PEC, alla cessazione di detti atti lesivi ai sensi dell’art. 1454 c.c. entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni; decorso infruttuosamente il termine, la parte danneggiata potrà risolvere la convenzione dandone avviso all’altra parte a mezzo raccomandata a/r.
2. La presente convenzione è inoltre risolta:
a) in caso di inadempimento prolungato di una delle parti nella attivazione o erogazione del Servizio. L’inadempimento è definito prolungato quando l’interruzione del servizio è protratta per oltre 15 giorni lavorativi consecutivi;
b) in caso di mancato o ritardato riversamento totale o parziale da parte di LIS delle somme spettanti ad ACI a titolo di costo del servizio
c) in caso di richiesta di interruzione del Servizio da parte dell’Amministrazione Regionale/Provinciale titolare del tributo, relativamente alle operazioni effettuabili in favore dei residenti della stessa area territoriale. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;
d) in caso di abrogazione o modificazione del tributo o delle sue modalità di incasso. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;
e) in caso di revoca della totalità delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni titolari del tributo ai singoli Tabaccai o a LIS. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;
f) in caso di revoca dell’autorizzazione rilasciata ad ACI e ACI Informatica della funzione di Polo Telematico. In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti;
3. La risoluzione della presente convenzione, ove ricorrano le condizioni disciplinate nel presente articolo, deve essere fatta valere dalla parte interessata dandone preavviso all’altra mediante raccomandata a/r trasmessa con almeno 15 giorni di preavviso, fatti salvi i tempi tecnici di dismissione del servizio.
4. Nelle ipotesi non predeterminate nel presente articolo, ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere ad nutum previa comunicazione all’altra parte mediante raccomandata a/r o PEC trasmessa con almeno 120 giorni di preavviso. In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui sopra, non sarà dovuto nessun risarcimento o indennizzo.
Articolo 9 - Durata
1. La presente convenzione resta in vigore fino al passaggio di LIS sulla piattaforma pago Bollo/pagoPA, e comunque per una durata massima di due anni, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione. Con la sottoscrizione dell’accordo, le Parti riconoscono ed accettano che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo della fase di test del servizio di collegamento oggetto dell’accordo stesso. Tale test verrà effettuato da XXX con la collaborazione di ACI e riguarderà il riscontro dell’esattezza dei flussi di scambio delle informazioni tra le Parti, secondo le specifiche di cui all’Allegato 1. Il test si considererà concluso solo a
seguito di formalizzazione tra le parti, tramite e-mail, raccomandata a/r o PEC, di esito positivo dello stesso
2. Le Parti si danno, altresì, atto che LIS svolgerà le attività di test di cui sopra in buona fede e nel rispetto dei tempi che si renderanno necessari e comunque entro non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo. Decorso tale termine senza che il test abbia avuto esito positivo, il Contratto si intenterà risolto senza ulteriori formalità, restando escluso ogni diritto di una delle Parti a risarcimenti e/o indennizzi e/o rimborsi.
3. Ogni modificazione della normativa nazionale o regionale/provinciale, o degli accordi tra le Regioni/Province Autonome e ACI, incidente sulla gestione della tassa automobilistica o, semplicemente, sulla gestione del servizio di riscossione, idonea a produrre effetti modificativi del presente accordo, dà facoltà alle parti di recedere incondizionatamente dallo stesso, con comunicazione da inviare all’altra parte con raccomandata a/r o PEC e con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere efficacia, fatto salvo il caso in cui gli eventi modificativi impongano un’efficacia immediata o comunque inferiore ai 30 giorni.
Articolo 10 – Assistenza
1. E’ a carico di LIS l’attività di assistenza tecnica concernente il funzionamento dei terminali utilizzati dai Tabaccai aderenti per la riscossione e ne garantisce altresì il regolare e continuo funzionamento.
2. Le parti si impegnano a nominare un referente per la gestione operativa del rapporto.
3. Con separato e distinto atto che determini anche gli eventuali maggiori costi, ACI può erogare, condividendone pianificazione e modalità con la LIS, corsi di formazione ed addestramento in favore degli operatori che assisteranno i contribuenti nella “riscossione” sia sul piano normativo che tecnico-procedurale.
Articolo 11 - Codice Condotta e Protocollo
1. Ferme restando le disposizioni non applicabili agli enti pubblici non economici ACI dichiara di aver preso visione del Codice di condotta del gruppo societario cui LIS appartiene e a cui aderisce (di seguito il “Codice”) pubblicato sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx
-siamo/codice-condotta.pdf o sul diverso sito che verrà indicato da XXX (di seguito il “Sito”) e si impegna, pertanto, nell’esecuzione della presente convenzione, a rispettare ed a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto, i principi e le regole in essa contenuti.
Articolo 12 - Foro competente
1. Il foro competente per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è quello di Roma.
Articolo 13 – Disposizioni finali
Le clausole della presente convenzione sono state frutto di negoziazione ed accordo tra le parti e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1341 cod. civ..
LIS S.p.A. L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA