ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
Disciplinare per la concessione d’uso del marchio di Certificazione
“NATURA IN CAMPO –
i prodotti dei parchi”
e dispositivo dei controlli
INDICE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE 5
ARTICOLO 3 - FINALITÀ DEL MARCHIO 6
ARTICOLO 4 - SEDE E ORGANIZZAZIONE 7
ARTICOLO 5 - PRINCIPI GENERALI 7
ARTICOLO 6 - IL MARCHIO E SUE MODALITÀ D’USO 8
ARTICOLO 7 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L’USO DEL MARCHIO 10
ARTICOLO 8 - PRODOTTI AMMISSIBILI ALLA CONCESSIONE DELL’USO DEL MARCHIO 11
ARTICOLO 9 - ITER PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEL MARCHIO 17
ARTICOLO 10 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ E PIANO DEI CONTROLLI 22
ARTICOLO 11 - COMITATO DEL MARCHIO 23
ARTICOLO 15 – AZIONI SUCCESSIVE ALLA REVOCA/RINUNCIA 25
ARTICOLO 16 – PARTECIPAZIONE A MERCATI O EVENTI 25
ARTICOLO 17 - PIANO DELLE COMUNICAZIONI 26
ARTICOLO 18 - MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI 26
ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE 20
ARTICOLO 20 - REGIME TRANSITORIO 20
ARTICOLO 21 - RISERVATEZZA 20
ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE. 281
Articolo 1 - Oggetto del disciplinare
Il presente disciplinare definisce le condizioni e le modalità d’uso del marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi", marchio di certificazione ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005 e del D.Lgs 15/2019, in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436, di seguito denominato “Marchio”, nonché le indicazioni per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità sui prodotti concessionari del marchio stesso.
Il marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" di cui al presente disciplinare è stato registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della CCIAA di Roma il 6 agosto 2010, n. pratica RM 2010 C005078
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente disciplinare si intende per:
“Disciplinare per la concessione d’uso del marchio e dispositivo dei controlli” (in breve disciplinare): il documento che detta le regole per la concessione d’uso del marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi" e per l’attuazione delle verifiche e dei controlli presso i richiedenti/concessionari del marchio, per la concessione e il mantenimento del marchio.
"Marchio”: il segno grafico/logotipo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" che serve a identificare i prodotti agro- alimentari provenienti da territori che comprendono aree naturali protette e aree della Rete Natura 2000, in applicazione del disciplinare.
"Prodotti dei Parchi" tutti i prodotti agricoli, agroalimentari, dell’acquacoltura e forestali conformi al disciplinare, ai quali è possibile concedere e apporre il Marchio.
“Direzione” la Direzione della Regione Lazio competente in materia di Aree Naturali Protette, oggi Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, titolare per conto della Regione Lazio, del marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”;
“Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette” o “Aree Naturali Protette”: l’insieme delle Aree Naturali Protette Regionali costituito dalle Aree e relative Aree Contigue istituite dalle singole Regioni, nonché dalle Aree Naturali Protette Nazionali e relative Aree Contigue istituite, di cui alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 o da altre normative nazionali e dalle aree della Rete Europea Natura 2000, di cui alle Direttive CE Habitat 92/43 e Uccelli 79/409.
“Comitato del Marchio”: organismo preposto alla valutazione, programmazione, monitoraggio, coordinamento e promozione del Marchio;
"Richiedente": il soggetto titolare di attività (impresa individuale, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione) che richiede, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, la concessione d’uso del Marchio; nel caso di più produttori
afferenti allo stesso soggetto collettivo, questo soggetto per ricevere la concessione del marchio deve dimostrare che tutti i prodotti realizzati dai singoli produttori afferenti rispettano i requisiti del disciplinare ottenendo ciascuno la concessione dell’uso del marchio;
"Concessionario": il soggetto titolare di attività (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o impresa individuale) che viene, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, espressamente autorizzato dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette all’uso del Marchio.
"Verifica ispettiva": verifica del possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare svolta da tecnici presso l’azienda produttrice del richiedente/concessionario.
“Documenti”: tutti i documenti riportati all’articolo 9.1 necessari per ricevere la concessione del marchio, presentati in copia o autocertificati dal richiedente.
“Tecnico”: soggetto titolato, esperto nel settore agricolo e/o alimentare, che opera come dipendente o collaboratore esterno presso l’Ente deputato alla gestione dell’area protetta o presso la Regione Lazio o altro soggetto eventualmente individuato e all’uopo incaricato, in possesso dei necessari requisiti.
“Parere di Conformità”: è il parere espresso dal tecnico nel verbale di verifica al fine di attestare il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal disciplinare.
Articolo 3 - Finalità del Marchio
Il Marchio è istituito al fine di:
a) promuovere forme di collaborazione e partenariato tra gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette e i produttori che operano nelle aree stesse o limitrofe secondo criteri di sostenibilità ambientale;
b) incentivare e qualificare la produzione di prodotti agro-alimentari, dell’acquacoltura e forestali con metodi compatibili con le caratteristiche dei territori delle Aree Naturali Protette e con le loro esigenze di conservazione;
c) diffondere e promuovere sistemi di coltivazione, allevamento e produzione rispettosi dell’ambiente (per esempio l’adesione al sistema di certificazione biologica) e criteri di sostenibilità ambientale;
d) promuovere la commercializzazione ed il consumo dei prodotti a Marchio contribuendo alla conservazione della biodiversità e al sostegno dell’imprenditoria e dell’occupazione nelle Aree Naturali Protette favorendo la conoscenza delle produzioni locali presso i consumatori locali, nazionali ed internazionali;
e) promuovere la sperimentazione e la valorizzazione di attività produttive sostenibili;
f) incentivare l’adozione di procedure di tracciabilità/rintracciabilità a tutela dell’operatore e del consumatore finale;
g) fornire supporto informativo per l’adeguamento normativo delle aziende concessionarie;
h) incentivare e promuovere la partecipazione delle aziende con prodotti a marchio a manifestazioni/fiere/eventi promossi o realizzati dalla Direzione o dalle Aree Naturali Protette o da altri soggetti;
i) promuovere la costituzione di uno o più Consorzi/Associazioni fra i produttori/trasformatori a marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” per promuovere e valorizzare le produzioni a marchio secondo i criteri del presente disciplinare.
Con l’istituzione del marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” la Regione Lazio, per mezzo della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, intende promuovere le filiere/prodotti/servizi del settore agricolo, agroalimentare e forestale in modo sostenibile nel territorio delle Aree Naturali Protette e in quelli circostanti. In particolare, il marchio è utilizzato per contraddistinguere prodotti agricoli, zootecnici, ittici e forestali e loro trasformati.
Articolo 4 - Sede e organizzazione
La sede di coordinamento e gestione dei procedimenti relativi al marchio è ubicata nella sede della Direzione, oggi Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio, presso l’Area responsabile della gestione del marchio, dove viene raccolta ed archiviata la documentazione e la relativa corrispondenza. La Direzione opera per la gestione del marchio, per l’organizzazione di eventi e manifestazioni relativi e per tutte le necessarie attività di comunicazione, mediante la collaborazione con la Direzione competente in materia di Agricoltura, oggi Direzione Agricoltura, Filiera del Cibo e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca e con A.R.S.I.A.L. e con gli enti di gestione delle AANNPP.
Articolo 5 - Principi generali
Il Marchio è concesso ai prodotti agro-alimentari e forestali che sono conformi al presente disciplinare per un periodo di tre anni. Se nel periodo di concessione, per qualsiasi motivo, per uno o più determinati prodotti vengono a decadere i requisiti necessari all’utilizzo del marchio, il concessionario è tenuto ad informare l’ente gestore dell’area protetta di riferimento e la Direzione che provvederà ad emettere la relativa revoca.
Il rinnovo della concessione dell’uso del Marchio avviene ogni tre anni, trascorsi i quali il concessionario viene sottoposto ad una verifica ispettiva per accertare il mantenimento/miglioramento dei requisiti di concessione del marchio stesso. Laddove in fase di sopralluogo il tecnico censisca nuovi prodotti, questi vengono riportati nella scheda di rilevamento prodotti e inseriti nella determinazione di concessione di rinnovo.
In caso di mancato rinnovo della concessione d’uso del Marchio su uno o più prodotti a seguito dell’accertamento della perdita dei requisiti precedentemente accertati, per effetto di apposita determinazione del direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, tale decisione viene immediatamente comunicata via PEC al concessionario, che dovrà provvedere a rimuovere il marchio stesso da tutte le etichette, targhe, brochure, documenti ecc.
Nel caso di cessione di impresa o ramo d’azienda da parte del concessionario, il subentrante perde il diritto all’uso del marchio, a meno che non riavvii la procedura di concessione. Nel caso di cambio di denominazione/sede, il legale rappresentante ne dà comunicazione tramite PEC alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che provvede ad aggiornare i dati inseriti nell’elenco dei prodotti a marchio, rimanendo i tempi di concessione riferiti alla prima determinazione di concessione. Tali comunicazioni devono essere inoltrate telematicamente alla Direzione e per conoscenza all’Area Naturale Protetta entro 30 giorni dal verificarsi del cambio di denominazione/sede.
Articolo 6 - Il Marchio e sue modalità d’uso
Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi", come di seguito riportato:
Segno grafico e logotipo che compongono il Marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" sono inscindibili ai fini dell’utilizzo del Marchio stesso.
Di seguito è riportata la descrizione del logotipo del Marchio: il marchio, presenta una forma a campana, all’interno della quale è riportato un grafico circolare su sfondo di colore beige, e alla base un rettangolo di colore marrone che riporta la sola denominazione dell’Area Naturale Protetta o dell’area della “Rete Natura 2000” di provenienza o di riferimento del prodotto. Nel caso delle aree della Rete Natura 2000, il nome dell’area di provenienza o di riferimento può essere sostituito dalla citazione generica “Area della Rete Natura 2000”.
Internamente il grafico riporta: immagine stilizzata di una figura femminile vestita con abiti tradizionali (copricapo di colore rosso; corpetto di colore rosa–rosso–marrone); foglia di colore verde con evidenza delle nervature di colore nero; sfondo di colore azzurro intenso riconducibile ad un bacino idrico; due montagne di cui una di colore marrone chiaro e l’altra marrone scuro; sole di colore giallo scuro, con raggi disposti a ventaglio di colore nero, su sfondo beige. Esternamente al grafico, lungo la circonferenza è riportata in alto la dicitura “NATURA IN CAMPO” font trixie, in basso “i prodotti dei parchi” font trixie.
Al Marchio può essere facoltativamente abbinato il logo dell’Area Naturale Protetta di origine laddove, su richiesta del concessionario, l’Ente di Gestione ne autorizzi l’utilizzo.
Le dimensioni minime da rispettare sono: base 1 cm, mantenendo sempre il rapporto 1:1,5. Il marchio deve essere applicato nella versione a colori.
Il Marchio deve essere utilizzato, da parte del concessionario, nel rispetto delle seguenti norme:
a) dovrà essere riprodotto utilizzando le tonalità proprie di colore e di carattere per la dicitura;
b) nel caso di ingrandimento devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali;
c) dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuta la concessione d’uso da parte della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
d) potrà essere applicato in etichetta sui prodotti e relativi involucri, come incisione o rilievo e usato altresì per carta da lettera, stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
e) dovrà essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell’azienda/impresa concessionaria;
f) dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.
In ogni caso l’azienda/impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l’uso del marchio e per quelli per i quali non è concesso.
La pubblicità relativa al Marchio è vietata quando l’azienda/impresa non sia ancora stata autorizzata della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette o in caso di cancellazione o rinuncia all’iscrizione dagli elenchi dei concessionari.
Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all’uso del Marchio.
L’uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente disciplinare, L’uso del Marchio nei modi e per scopi diversi da quelli previsti dal presente disciplinare comporta per l’azienda/impresa l’immediata revoca della concessione all’uso del Marchio stesso.
I prodotti agricoli e agroalimentari utilizzano in etichetta il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti.
Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale.
Il Marchio deve essere utilizzato congiuntamente al nome dell’Area Naturale Protetta di provenienza o di riferimento del prodotto. Per le aree della Rete Europea Natura 2000, all’interno del logo del Marchio, può essere utilizzata, in alternativa alla denominazione dell’area di riferimento, la generica dizione “Area Natura 2000”.
Un’azienda/impresa ricadente al di fuori dei territori delle Aree Naturali Protette, che nel rispetto degli artt. 7 e 8 può utilizzare il Marchio, deve utilizzare congiuntamente allo stesso il nome dell’Area Naturale Protetta di riferimento o di provenienza delle materie prime.
Articolo 7 - Soggetti che possono richiedere la concessione per l’uso del Marchio e localizzazione produttiva
La richiesta d’uso del marchio può essere presentata da
▪ imprese individuali;
▪ società;
▪ reti di imprese;
▪ enti;
▪ cooperative di produttori,
▪ cooperative sociali (di tipo A o B, impegnate in attività di agricoltura sociale),
▪ associazioni di produttori,
▪ consorzi di produttori,
▪ fondazioni,
iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di competenza (ad eccezione delle aziende agricole in regime fiscale forfettario che hanno scelto di non iscriversi) e che dichiarano di essere in possesso di tutte le comunicazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
I consorzi, le reti, le cooperative e le associazioni possono avere la concessione del marchio soltanto se tutte le aziende appartenenti hanno requisiti per la concessione del marchio stesso, pertanto il rilascio potrà avvenire in forma congiunta all’Associazione, Consorzio, Rete, Cooperativa a seguito di verifica di concessione di ogni singola azienda appartenente.
I soggetti che richiedono la concessione per l’uso del Marchio devono avere il proprio stabilimento produttivo, area di coltivazione o di allevamento:
1. all’interno del perimetro delle Aree Naturali Protette o delle relative Aree Contigue istituite o delle aree della Rete Europea Natura 2000;
2. al di fuori delle Aree Naturali Protette o delle relative Aree Contigue istituite o Marine Protette o delle aree della Rete Europea Natura 2000, purché le materie prime provengano interamente da dette aree;
3. all’interno del territorio amministrativo dei Comuni interessati anche parzialmente da Aree Naturali Protette o dalle relative Aree Contigue istituite o da Aree Marine Protette o da aree della Rete Europea Natura 2000;
4. in acque dolci, salmastre o marine all’interno di Aree Naturali Protette o Marine Protette o prospicenti territori di comuni con aree protette costiere;
Inoltre, per ottenere la concessione per l’uso del Marchio, i richiedenti devono rispettare tutte le norme in materia agricola, fiscale, ambientale e paesaggistica.
Tutti i soggetti, ovunque siano essi localizzati, non devono utilizzare nel loro ciclo produttivo Organismi Geneticamente Modificati.
Articolo 8 - Prodotti ammissibili alla concessione dell’uso del Marchio
I prodotti agricoli, agroalimentari e forestali per ottenere la concessione dell’uso del Marchio, devono possedere obbligatoriamente, almeno uno dei seguenti requisiti, risultando:
a) prodotti a Denominazione di Origine o Indicazione Geografica ai sensi dei Regolamenti UE 1151/12, 1308/2013, 787/2019 e ss.mm.ii
b) prodotti biologici;
c) prodotti tradizionali censiti nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (DM 350/99);
d) prodotti ottenuti da varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/00);
e) prodotti della montagna ai sensi del DM 26 luglio 2017 n.57167
f) prodotti biodinamici;
g) prodotti dell’acquacoltura certificati IFA acquacoltura e/o ASC (acquacolture stewardship council);
h) prodotti derivanti da aziende certificate UNI EN ISO 14001: 2004 o registrate EMAS o secondo lo standard GlobalGap, o BRC, IFS, ISO 22005;
i) prodotti forestali (legnosi e non legnosi) provenienti da foreste la cui gestione è certificata FSC (Forest Stewardship Council) o PFEC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes);
j) prodotti forestali (legnosi e non legnosi) con certificazione di Catena di Custodia FSC o PFEC;
k) prodotti vivaistici da vivaisti moltiplicatori aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza del Lazio di cui alla L.R. n.15/2020 che si approvvigionano del materiale genetico da propagare all’interno di Aree Naturali Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000,
L’azienda produttrice/trasformatrice che ha richiesto il Marchio per il/i prodotto/i per i/il quale/i e che è/sono accertato/i il possesso di almeno uno dei requisiti di cui dalla lettera a) alla lettera k) sopra riportati, deve dimostrare, in sede di prima richiesta, il raggiungimento di un punteggio di accesso al Sistema dei Controlli del Marchio pari ad almeno:
• 1,5 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata all’interno di Aree Naturali Protette o Marine Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000,
• 2,0 punti se la trasformazione del/i prodotto/i è localizzata nei territori amministrativi di Comuni privi di Aree Naturali Protette o Marine Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000 o di Aree Contigue istituite, ma ottenuta da materie prime provenienti interamente dall’interno di tali aree;
• 2,5 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata all’interno di Aree Contigue istituite;
• 3 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente da Aree Naturali Protette o Marine Protette o da aree della Rete Europea Natura 2000 o da Aree Contigue istituite o nei territori marini prospicenti Comuni con Aree Protette costiere, pur non ricadendo all’interno di esse;
I punteggi per la valutazione del punteggio di accesso sono calcolati come segue:
1. certificazioni (per tutte le aziende):
1.1. certificazione DO/IG (punti 3);
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo
1.2. certificazione o conversione biologica (punti 3);
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo
1.3. certificazione o conversione biodinamica (punti 3);
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo
1.4. certificazione IFA acquacoltura o ASC (punti 3)
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo
1.5. ottenimento di prodotti da varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/2000) (punti 3);
valutazione e verifica: autocertificazione da parte del richiedente dell’iscrizione al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/00) gestito dall’ARSIAL
1.6. certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2004 o Emas, GlobalGap, BRC, IFS, ISO 22005 (punti 2);
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo
1.7. produzione tradizionale ai sensi del D.M. 350/99 (punti 1,5);
valutazione e verifica: autocertificazione del produttore/trasformatore;
1.8. certificazione forestale FSC o PFEC (punti 3)
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo;
1.9 certificazione prodotti forestali Catena di Custodia FSC o PFEC (punti 3)
valutazione e verifica: certificato rilasciato dall’organismo di controllo;
1.10 prodotti vivaistici da vivaisti moltiplicatori aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza del Lazio L.R. 1 marzo 2020 n.15 il cui materiale da propagare viene preso all’interno delle Aree Naturali Protette o nei Siti di Natura 2000 (punti 3)
valutazione e verifica: autocertificazione da parte del richiedente dell’iscrizione alla Rete di Conservazione e Sicurezza del Lazio (L.R. 15/00) gestita dall’ARSIAL e di approvvigionamento del materiale genetico da moltiplicare all’interno delle Aree Naturali Protette o nei Siti Natura 2000
2. adesione al regime di condizionalità di cui al Reg. n. 1306/2013 e rispetto degli impegni di cui all’elenco approvato con DGR n. 425 del 28/06/2019
2.1. per le aziende anche parzialmente comprese in aree della Rete Natura 2000 (punti 1,5);
2.2. per le aziende anche parzialmente comprese in aree naturali protette di cui alla legge regionale n.29/1991 o legge n. 394/ (punti 1);
2.3. per le altre aziende (punti 0,5);
valutazione e verifica: sottoscrizione dell’accordo di condizionalità.
3. tecniche agricole (per le aziende ad agricoltura convenzionale)
3.1. concimazioni del terreno: l’azienda utilizza almeno per il 50% sostanze organiche (letame, compost, ecc) e pratiche di sovescio (punti 1)
valutazione e verifica: autocertificazione del produttore/trasformatore.
3.2. utilizzo di fitofarmaci: l’azienda non utilizza fitofarmaci classificati come “molto tossici (T+)”, “tossici (T)” e “nocivi (Xn)” come previsto dal DLgs del 14/03/2003 n. 65 e successive modifiche. (punti 1).
valutazione e verifica: autocertificazione del produttore/trasformatore.
3.3. utilizzo di diserbanti: l’azienda non utilizza diserbanti di sintesi per eliminare e controllare le malerbe infestanti. (punti 1,5)
valutazione e verifica: autocertificazione del produttore/trasformatore.
3.4. controllo patologie (lotta guidata): l’azienda interviene, con criteri di lotta guidata. (punti 1);
valutazione e verifica: autocertificazione del produttore/trasformatore.
4. Sostenibilità della produzione:
4.1. utilizzo di prodotti ausiliari: l’azienda utilizza prodotti che rispondano a criteri di tutela ambientale (Ecolabel, prodotti ecologici, ecc) (punti 1);
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario, documentazione di spesa.
4.2. risparmio idrico: recupero delle acque piovane (punti 1,5);
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario con indicazione delle modalità di recupero
4.3. gestione dei rifiuti: l’azienda realizza e utilizza compost prodotto dai propri scarti di lavorazione e produzione di sottoprodotti (punti 1,5);
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario
4.4. impiego di macchinari agricoli utilizzati nel processo di produzione alimentati a combustibili ecologici (punti 1,5);
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario, fatture di acquisto.
5. Sostenibilità della trasformazione (per le aziende di trasformazione):
5.1. almeno il 20% dell’energia elettrica utilizzata, autoprodotta o meno, proveniente da fonti di energia rinnovabile come stabilito dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo sulla promozione dell’energia elettrica nel mercato dell’elettricità (punti 2);
valutazione e verifica: copia del contratto in essere con la società di approvvigionamento elettrico che attesti la percentuale dell'energia elettrica rinnovabile impiegata. Ai sensi della DIRETTIVA 2009/28/CE per «energia da fonti rinnovabili» si intende energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
5.2. impiego di macchinari utilizzati nel processo di trasformazione appartenenti a classi di basso consumo energetico (punti 0,5);
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario.
5.3. risparmio idrico: installazione di dispositivi idonei a ridurre il flusso di acqua (punti 0,5);
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario.
5.4. Impiego di imballaggi e contenitori riciclabili (vetro, carta, ecc.) (punti 1)
valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario
6. Adesione al progetto regionale Ossigeno: partecipazione al programma di piantumazione della Regione Lazio, da dimostrare tramite la compilazione del format “Genera Ossigeno” reperibile sul sito: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/, effettuando o avendo effettuato nell’anno di presentazione della richiesta di concessione o nei due anni precedenti, la piantumazione di alberi e/o arbusti destinati alla compensazione dei crediti volontari di carbonio; tale piantumazione deve essere realizzata nell’azienda agricola o di trasformazione o in terreni di proprietà o altra forma di possesso, limitrofi alla zona di produzione, con almeno 25
alberi e/o arbusti di cui alle specie riportate negli elenchi distinti per area geografica e disponibili sul sito web di Ossigeno su citato, dando luogo a 0,5 punti per ogni 25 alberi/arbusti piantati fino ad un massimo di 2 punti totali. Gli alberi/arbusti piantati dovranno essere mantenuti in buono stato vegetativo per almeno 15 anni ed eventualmente sostituiti in caso di morienza.
Punti da 0,5 a max 2;
valutazione e verifica: copia del format di adesione al progetto “Genera Ossigeno”, con autocertificazione dell’intervento attuato contenete anche georeferenziazione e fotografie dell’impianto stesso.
7. Aziende coinvolte in attività di agricoltura sociale (ai sensi della Legge Nazionale 141/2015 come previste anche nella L.R. 7/2018 Art. 16, comma 1)
Punti 1
Valutazione e verifica: autocertificazione del proprietario riportante le attività/progetti di agricoltura sociale che ha portato avanti negli ultimi2/3 anni
Trascorsi 3 anni dalla data della concessione, in fase di primo rinnovo, l’azienda, nel caso di prodotti agricoli, agro-alimentari, dovrà incrementare il punteggio di accesso raggiungendo almeno il punteggio di:
• 2,5 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata all’interno di Aree Naturali Protette o Marine Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000,
• 3,0 punti se la trasformazione del/i prodotto/i è localizzata nei territori amministrativi di Comuni privi di Aree Naturali Protette o Marine Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000 o di Aree Contigue istituite, ma ottenuta da materie prime provenienti interamente dall’interno di tali aree;
• 3,5 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata all’interno di Aree Contigue istituite;
• 4 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente da Aree Naturali Protette o Marine Protette o da aree della Rete Europea Natura 2000 o da Aree Contigue istituite o nei territori marini prospicenti Comuni con Aree Protette costiere, pur non ricadendo all’interno di esse.
Nel caso di prodotti ittici o forestali invece, l’azienda trascorsi i tre anni, dovrà incrementare il punteggio di accesso raggiungendo almeno il punteggio di:
• 1,5 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata all’interno di Aree Naturali Protette o Marine Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000,
• 2,0 punti se la trasformazione del/i prodotto/i è localizzata nei territori amministrativi di Comuni privi di Aree Naturali Protette o Marine Protette o di aree della Rete Europea Natura 2000 o di Aree Contigue istituite, ma ottenuta da materie prime provenienti interamente dall’interno di tali aree;
• 2,5 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata all’interno di Aree Contigue istituite;
• 3 punti se la produzione del/i prodotto/i è localizzata nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente da Aree Naturali Protette o Marine Protette o da aree della Rete Europea Natura 2000 o da Aree Contigue istituite o nei territori marini prospicenti Comuni con Aree Protette costiere, pur non ricadendo all’interno di esse.
Nel caso dei prodotti vivaistici, l’azienda trascorsi i tre anni non sarà tenuta ad incrementare il punteggio, ma dovrà autocertificare di continuare ad approvvigionarsi, per quei prodotti che hanno il marchio, di materiale genetico all’interno della Aree Naturali Protette e di aree della Rete Natura 2000.
In tutte le fasi di rinnovo di concessione successivo al primo, nel caso di prodotti agricoli e agro-alimentari l’azienda dovrà incrementare il punteggio di almeno 1 punto, fino al raggiungimento massimo di 10 punti.
Nel caso di prodotti ottenuti da materie prime prodotte all’interno del Sistema delle aree naturali protette, il richiedente deve dimostrare la provenienza di dette materie tramite: fatture di acquisto di prodotti provenienti da aree protette, atti di possesso di terreni all’interno di aree protette da cui provengono le materie prime o altra documentazione attestante tale provenienza.
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette istituisce e cura l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti a marchio, dove vengono iscritti tutti i prodotti ed i relativi produttori cui è stato concesso l’uso del marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”. L’elenco è pubblico e consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sezione naturaincampo.
Articolo 9 - Iter procedurali per la concessione dell’uso del Marchio
L’iter procedurale per la concessione d’uso del Marchio è il seguente:
1. Il legale rappresentante della ditta interessata all’uso del marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” deve compilare la Domanda (mod 1 - Adesione al sistema dei controlli di conformità) in tutte le sue parti, sottoscriverla in forma digitale ed inviarla alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx e/o all’indirizzo PEC dell’ente di gestione dell’Area Protetta di riferimento, se presente. Nel caso la domanda dovesse essere erroneamente inviata al solo ente gestore dell’Area Protetta, questo provvederà ad inoltrarla alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.
La decorrenza dei termini della procedura amministrativa di concessione inizia dall’effettiva presa in carico presso la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della richiesta;
All’atto della presentazione della domanda di concessione del marchio e di accesso al sistema di controllo (modello 1), i richiedenti accettano integralmente i contenuti del Disciplinare e Dispositivo dei Controlli e la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini dell’uso del marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.
I documenti che il richiedente deve presentare allegati in copia alla domanda sono i seguenti:
• dichiarazione comprovante il rispetto di tutte le norme in campo ambientale e paesaggistico secondo quanto previsto all’art. 7, lettere da a) a e) del Disciplinare e la relativa insussistenza di condanne passate in giudicato o procedimenti penali in corso per reati di tipo ambientale o paesaggistico a carico del responsabile dell’azienda produttrice (autocertificazione);
• iscrizione CCIAA (autocertificabile) ad eccezione delle aziende agricole in regime fiscale forfettario che hanno scelto di non iscriversi;
• P.IVA/Codice Fiscale (autocertificabile);
• Autorizzazione Sanitaria/DIA o SCIA sanitaria, ove previsto;
• Bollo CE ove previsto;
Oltre a quelli citati, nel caso l’azienda assoggetta a controllo DO/IG/BIO o in conversione, il richiedente deve presentare anche i seguenti documenti:
• certificazione rilasciata da OdC;
Altre certificazioni da presentare, se possedute dall’azienda, sono:
• certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o EMAS;
• Certificazione GlobalGap;
• Certificazione BRC Global Standard for Food Safety;
• Certificazione IFS International Food Standard
• Certificazione ISO 22005
• Certificazione ASC Aquaculture Stewardship Council o IFA acquacoltura;
• Certificazione FSC o PEFC per prodotti forestali (legnosi o non legnosi);
In caso di razze o varietà iscritte al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione previsto dalla L.R. 15/00:
• documentazione di adesione alla Rete di Conservazione e sicurezza di cui alla LR 15/00 In caso di prodotto tradizionale riconosciuto dal D.M. 350/99 e ss.mmii.:
• documentazione dell’inserimento nel data-base delle aziende dei prodotti agroalimentari tradizionali tenuto da ARSIAL
In caso di prodotti vivaistici da vivaisti moltiplicatori aderenti alla rete di Conservazione e Sicurezza del Lazio prevista dalla
L.R. 15/00:
• documentazione di adesione alla Rete di Conservazione e sicurezza di cui alla LR 15/00
Per i richiedenti che ricadono nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette:
• documentazione attestante la provenienza delle materie prime dalle aree protette (fatture d’acquisto, titoli di possesso dei terreni di provenienza delle materie prime con indicazione della posizione all’interno dell’area protetta, ecc.).
Per le aziende che utilizzano almeno il 20% dell’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabile, come individuate dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo:
• copia del contratto in essere con la società di approvvigionamento elettrico che attesti la percentuale dell'energia elettrica rinnovabile impiegata.
Per la certificazione del rispetto degli adeguamenti normativi vale la autocertificazione presentata al momento della domanda di concessione.
In caso di autocertificazione di documentazione già in possesso della Pubblica Amministrazione, il richiedente deve indicare chiaramente, nel modello apposito, tutti i dati della pubblica amministrazione detentrice e quelli relativi all’atto in questione, necessari alla Direzione per reperire i documenti autocertificati.
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette eseguirà controlli a campione, secondo quanto previsto dalla L. 445/00, come anche previsto nel Decreto Legge 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 (Decreto Semplificazione), per verificare la rispondenza delle dichiarazioni sostitutive di documenti rilasciate dal legale rappresentante.
2. La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ricevuta la domanda, invia la comunicazione di avvio procedimento al richiedente e all’ente gestore dell’Area Protetta di competenza, se presente. La Direzione invia, inoltre, all’ente gestore dell’Area Naturale Protetta di competenza, se presente, la richiesta di sopralluogo presso l’azienda richiedente da parte del tecnico dell’Area Naturale Protetta, richiedendo al Direttore della stessa una nota corredata di parere positivo o negativo basata sulla verifica della presenza di procedimenti amministrativi/penali a carico dell'azienda o del titolare per il non rispetto delle misure di salvaguardia ambientale o del Piano e del Regolamento dell’Area Protetta. In caso di parere negativo, il Direttore dell’area protetta invia il diniego. Detto parere deve essere inviato alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato e comunicato ulteriori esigenze istruttorie, la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette procede indipendentemente dall’espressione del parere stesso ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
3. Nei casi in cui la Domanda di concessione non risulti essere compilata correttamente o risulti mancante dei documenti necessari, la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette contatta via PEC il soggetto richiedente, al fine di ottenere l’integrazione documentale necessaria.
Il soggetto richiedente ha 30 giorni di tempo dalla data di protocollo della richiesta di integrazione della documentazione per presentare quanto richiesto, pena la decadenza della domanda di concessione. I tempi per la conclusione del procedimento si interrompono dalla data di protocollo della richiesta di integrazione e riprendono dal momento del ricevimento della documentazione stessa.
Nel caso di richieste provenienti da soggetti ricadenti in aree della Rete Europea Natura 2000 o al di fuori del perimetro delle Aree Naturali Protette, le verifiche in azienda vengono eseguite sulla base della scheda rilevamento prodotti (mod.3) dai tecnici della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e/o dell’Area Naturale Protetta di riferimento o da altro personale eventualmente individuato per verificare i requisiti stabiliti dal presente Disciplinare. I tecnici incaricati del
sopralluogo presso l’azienda richiedente, trasmettono direttamente al Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette la scheda di rilevamento prodotti ed il verbale di verifica;
4. I tecnici incaricati, al termine della verifica in azienda, rilasciano al soggetto richiedente il verbale di verifica con l’attestazione dell’eventuale conformità o “non conformità” (mod.4 – Verbale di verifica). Copia del verbale deve essere consegnata, per competenza, anche all’Area Naturale Protetta e alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.
5. Il Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, sentito il dirigente responsabile del progetto “Natura in Campo”, decide in merito alla concessione dell’uso del Marchio o al diniego motivato sulla base della documentazione pervenuta e/o del parere di cui ai punti precedenti.
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di concessione, salvo eventuali sospensioni nell’iter di rilascio di cui al punto 3, determina la concessione o il motivato diniego dell'uso del marchio, dandone comunicazione al soggetto richiedente e all’eventuale Area Naturale Protetta di competenza territoriale, a mezzo PEC.
6. La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, contestualmente al rilascio della concessione, invia telematicamente il logotipo di cui all’art. 6, riservandosi il diritto di verifica e valutazione della corretta applicazione del Marchio sulle etichette in relazione al presente disciplinare.
7. I prodotti cui è concesso l’uso del Marchio e il relativo produttore/trasformatore concessionario, sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’art. 8.
È vietata la cessione a terzi o l’utilizzo del Marchio su altri prodotti al di fuori di quelli per i quali è stato richiesto e concesso l’utilizzo del marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.
Aziende localizzate al di fuori della Regione Lazio
Fermo restando quanto riportato, per le aziende localizzate al di fuori della Regione Lazio le condizioni di accesso alla concessione d’uso del marchio sono le medesime descritte ma l’iter per il suo ottenimento è il seguente:
• presentazione della domanda di concessione alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio e per conoscenza all’Ente Gestore dell’area protetta competente per territorio, se presente;
• verifica ispettiva e documentale e sopralluogo da parte del personale dell’Ente Gestore dell’area protetta o della Regione competente, o di altro personale altrimenti da queste stesse incaricato;
• invio da parte dell’Ente Gestore dell’area protetta o della Regione competente della documentazione necessaria corredata di parere da parte del direttore dell’Ente di gestione come riportato all'art. 9.3;
• verifica da parte della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della documentazione inviata;
• rilascio della concessione d’uso del marchio da parte della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
A tal fine la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette può concludere appositi accordi con le aree protette o le Regioni in cui è localizzata l’azienda richiedente, anche al fine di eseguire i controlli e le verifiche successive.
Articolo 10 - Controlli di Conformità e Piano dei Controlli
Generalità
Il prodotto a marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” è sottoposto a controllo di conformità al presente Disciplinare per la concessione d’uso del marchio e Dispositivo di controllo.
I controlli sono attuati dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette tramite personale tecnico titolato di propria competenza o dell’Area Naturale Protetta o di altre Direzioni Regionali o dell’ARSIAL o tramite ente di certificazione accreditato o altro personale tecnico titolato eventualmente individuato, attraverso verifiche documentali e ispettive svolte sui prodotti e sui processi di produzione/trasformazione dei soggetti richiedenti, al fine di valutare la conformità del prodotto al marchio di certificazione “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” alle prescrizioni dettate. A tal fine i richiedenti devono rendersi disponibili, concordando l’incontro con il personale tecnico incaricato dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette o dall’Area Naturale Protetta per le attività di controllo di conformità presso le proprie strutture produttive.
verifiche ispettive successive alla prima concessione
Ogni tre anni dall’avvenuta prima concessione, secondo le modalità previste dal presente Disciplinare, i tecnici di cui al punto precedente effettuano verifiche sulla conformità delle aziende/imprese e loro prodotti agricoli e agroalimentari a marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”. Tali verifiche devono essere svolte tramite sopralluoghi in azienda/impresa solo nel caso in cui siano giunte alle aree protette di riferimento o alla Regione Lazio informazioni relative all’uso non corretto del marchio, secondo quanto previsto dal Disciplinare, da parte di un concessionario, o notizie o comunicazioni formali da parte del concessionario relative a cambiamenti di produzione/gestione/proprietà dell’azienda concessionaria. Negli altri casi, a meno di richieste di concessione su altri prodotti da parte del concessionario, i controlli di conformità al marchio possono essere eseguiti sulla base delle documentazioni e autocertificazioni inviate telematicamente dal concessionario alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree
Protette. In caso di anomalie evidenti o sospette nella documentazione o autocertificazione inviata, il tecnico incaricato deve effettuare una ulteriore verifica diretta nell’azienda.
Gli esiti del controllo sono registrati dai tecnici negli appositi modelli (mod.5 – verifica successiva alla prima concessione) e consegnati alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’ispezione o dell’invio telematico della documentazione. Laddove nel corso di queste verifiche, vengano censiti altri prodotti oltre a quelli già concessionari, tali prodotti saranno rilevati e riceveranno la concessione d’uso del marchio la cui scadenza dovrà coincidere con quella della determinazione di prima concessione. Laddove non si ravvisino più le condizioni per il permanere della concessione del marchio, i tecnici stilano motivata relazione che inviano alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che emette una comunicazione di preavviso di espressione di parere negativo nei confronti del concessionario, concedendo contestualmente allo stesso 15 giorni per produrre documentazione o altro materiale che possa dimostrare il decadere delle condizioni per il diniego. Passato inutilmente tale termine, la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette si esprime sull’esito della richiesta motivando l’eventuale decisione negativa.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette esegue le verifiche sul 10% delle autocertificazioni presentate dalle aziende nell’anno precedente.
Articolo 11 - Comitato del Marchio
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette coordina il Comitato del Marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”, composto dai seguenti membri:
• Il Direttore della Direzione Regionale Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con funzioni di Presidente, o suo delegato che la presiede;
• il dirigente dell’Area responsabile della gestione del Marchio;
• il RUP del procedimento di concessione del Marchio come uditore;
• un rappresentante della Direzione Regionale competente in Agricoltura;
• un rappresentante dell’ARSIAL;
• un rappresentante del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette, scelto a turno tra i direttori degli enti di gestione dal Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
• un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali;
• un rappresentante delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale, scelto a turno dal Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
• un rappresentante delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e con una rappresentanza regionale, scelto a turno dal Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.
Eccezione fatta per il direttore Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, per il dirigente dell’Area e per il RUP Natura in Campo, la cui carica per le funzioni che ricoprono è permanente, la durata del mandato dei componenti è pari ad un anno, tacitamente rinnovabile.
Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o del suo delegato per:
• valutare se le finalità del Marchio di cui all’art. 3 vengono efficacemente perseguite;
• esercitare un’azione di monitoraggio, coordinamento e promozione dell’uso del Marchio e del relativo Elenco dei Prodotti di cui all’articolo 8, istituito e conservato presso la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
• coordinare l’impostazione dei programmi promozionali dei prodotti agro-alimentari del sistema delle aree protette regionali;
• valutare eventuali problemi emersi nella concessione d’uso del Marchio, in particolare per le domande respinte;
• approvare le eventuali modifiche e revisioni al presente Disciplinare.
I componenti del Comitato possono essere sostituiti da loro delegati, anche permanenti.
Il Dirigente dell’Area responsabile della gestione del Marchio invia al Presidente del Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione relativa all’anno precedente e contenente:
• l’elenco aggiornato dei prodotti a marchio;
• una valutazione sul perseguimento delle finalità del marchio di cui all’art. 3;
• eventuali problemi emersi nella concessione d’uso del Marchio, in particolare per le domande respinte;
• ogni altro elemento utile ad esercitare un’azione di monitoraggio, coordinamento e promozione dell’uso del Marchio;
• eventuali proposte operative per la corretta applicazione del presente disciplinare.
Articolo 12 - Ricorsi
Nel caso in cui l’azienda non concordi con le valutazioni determinate dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, può presentare ricorso presso il TAR Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 nel termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica della decisione stessa.
Articolo 13 – Rinuncia
L’azienda ha il diritto di rinunciare alla concessione dell’uso del marchio e in tal caso deve inviare immediatamente la comunicazione di rinuncia alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, che provvederà a determinare l’annullamento della concessione, a darne comunicazione all’area protetta e a cancellare i relativi riferimenti sull’elenco e sul sito internet.
Articolo 14 – Revoca
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, qualora venisse a conoscenza di uso scorretto del marchio da parte di un concessionario, di eventuale perdita dei requisiti richiesti per la concessione stessa o di eventuali condanne, amministrative o penali, emesse a carico di aziende concessionarie o dei relativi rappresentanti legali, per reati commessi relativamente allo svolgimento dell’attività agricola o di trasformazione, ai danni dell’ambiente o del paesaggio, revoca con atto del direttore la concessione dell’uso del marchio.
Articolo 15 – Azioni successive alla revoca/rinuncia
Le aziende cui è stata revocata o che hanno rinunciato alla concessione devono:
• cessare l’uso del Marchio;
• eliminare dalle etichette, dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il Marchio ed ogni riferimento alla dicitura “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”;
In caso di inosservanza di tali disposizioni, la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette si riserva di adire le vie legali.
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in caso di revoca o rinuncia dell’impresa autorizzata, provvede a cancellarla dagli elenchi pubblicati sul sito web e xxx.xxxxxxxxxxx.xx e da ogni altro materiale o attività avviati successivamente alla revoca/rinuncia.
Articolo 16 – Partecipazione a mercati o eventi
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Xxxx Protette o suo incaricato, comunica ai concessionari del marchio l’organizzazione di mercati/eventi che di volta in volta sono organizzati e ai quali i produttori sono invitati a partecipare per promuovere o vendere i propri prodotti. La comunicazione avverrà tramite l’invio di una e-mail o PEC che conterrà il modulo di adesione alla manifestazione. Il produttore che intende partecipare a tali manifestazioni dovrà compilare in ogni sua parte, firmare e reinviare il modulo entro la scadenza indicata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx o ad altro indirizzo eventualmente indicato nel modulo. Il produttore è responsabile della veridicità delle dichiarazioni contenute nel modulo. In caso di rinuncia alla partecipazione il concessionario deve darne comunicazione in tempi utili alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.
Articolo 17 - Piano delle comunicazioni
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in coordinamento con il sistema delle Aree Naturali Protette, si impegna a sviluppare l’attività di comunicazione e promozione del marchio, “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” utilizzando tutti gli strumenti che riterrà più idonei. In particolare, tutti i prodotti che hanno ottenuto la licenza d’uso del Marchio saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.
Sarà possibile, inoltre, coinvolgere nelle attività di comunicazione, pur non potendo essi accedere alla concessione d’uso del marchio, tutti quegli esercizi (ristoranti, bar, esercizi commerciali, ecc.) che somministrano, utilizzano o vendono nelle loro attività i prodotti a Marchio. Le modalità di comunicazione saranno di volta in volta stabilite dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.
La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e gli enti di gestione delle Aree Naturali Protette possono organizzare e/o partecipare ad iniziative internazionali, nazionali, regionali e locali per la promozione dei prodotti a marchio.
Articolo 18 - Modifiche delle norme e/o delle condizioni
Qualora venissero apportate variazioni ai documenti sopra menzionati, la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ne darà tempestiva comunicazione scritta agli enti competenti ed alle aziende/imprese già autorizzate e/o con domanda in corso di esame, ferme restando le richieste già presentate.
Articolo 19 - Responsabilità civile
L’iscrizione negli elenchi dei prodotti che hanno ottenuto la concessione dell’uso del marchio non assolve l’operatore dagli obblighi di legge derivanti dalla produzione, vendita, trasformazione o altro dei prodotti/servizi forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.
Si specifica che nessuna responsabilità può derivare alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall’Impresa a terzi in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi.
Articolo 20 - Regime transitorio
Nel momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare, la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette informa dell’avvenuta approvazione tutti i concessionari del marchio, richiedendo loro la conferma a mantenere il marchio sui propri prodotti secondo le regole stabilite dal disciplinare stesso. In caso di risposta positiva si effettua il controllo di conformità di cui all’art. 10, in caso di risposta negativa si applica quanto disposto dall’art. 13. Fino alla data di concessione del marchio secondo quanto disposto dal presente disciplinare o di annullamento della concessione, il produttore/trasformatore concessionario può continuare a utilizzare il marchio nel rispetto delle regole del disciplinare precedentemente in vigore.
Articolo 21 - Riservatezza
La Direzione Capitale Naturale, Xxxxxx e Xxxx Protette vincola al segreto professionale il proprio personale e tutti coloro che, operando per suo conto, vengano a conoscenza di informazioni riservate. Atti e documenti acquisiti e riguardanti i soggetti richiedenti e concessionari vengono gestiti in forma riservata secondo quanto previsto dal REG. UE 2016/679 e in virtù del Dlgs 101/2018.
I documenti
I dati conferiti durante il rapporto di concessione del marchio saranno utilizzati dall’Area responsabile della gestione del Marchio in relazione allo svolgimento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati comunicati, nonché per gli adempimenti amministrativi e le attività promozionali e pubblicitarie ad esso conseguenti specificate nel presente disciplinare, ivi inclusa l’organizzazione di manifestazioni, eventi, mercati, ecc.. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporta la sospensione del procedimento stesso. I dati personali riportati nei documenti in possesso della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e forniti dal richiedente possono essere comunicati agli Enti di gestione delle Aree Protette o alle altre Direzioni della Regione Lazio, ove interessate nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o dal presente disciplinare. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici e i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del periodo di concessione del marchio al/ai prodotto/i e per i 3 anni successivi al suo decadimento.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio con sede in xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati) il cui contatto è il seguente: PEC: XXX@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
Articolo 22 - Entrata in vigore.
Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tutti gli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio adottano il presente Disciplinare per le finalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 23 - Disposizioni finali
Il presente disciplinare, che sostituisce quello precedentemente in vigore approvato con Determinazione n.2001 del 09/04/2010 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.21 del 07/06/2010, può essere modificato, su proposta del Comitato di cui all’art. 11 con votazione a maggioranza semplice.
Modulistica per la domanda di concessione d’uso del marchio da parte degli Operatori:
Nome Modulo | Descrizione contenuto | Utilizzo |
Mod. 1 “Adesione al sistema dei controlli di conformità” | Contiene la richiesta di adesione al sistema dei controlli e la dichiarazione di conoscenza del presente dispositivo di controllo e dei documenti prescrittivi da rispettare per poter utilizzare il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi”. | Deve essere presentato dal richiedente alla DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE o all’ANP territorialmente competente |
Mod. 2“Check list - Scheda rilevamento prodotti” (Parte I check list ; Parte II Autocertificazione riguardante gli OGM) | Contiene la autocertificazione relativa all’azienda, alle produzioni agricole e agroalimentari sull’uso di OGM e la autocertificazione delle certificazioni. | Deve essere firmato dal richiedente e trasmesso alla DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE. Il tecnico firma il modello 3 parte I check list come attestazione dell’avvenuto sopralluogo. |
Mod.3 INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13, DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 | Contiene il consenso informato del richiedente all’uso e trattamento dei dati personali | Deve essere firmato dal richiedente e trasmesso alla DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE. |
Mod. 4 “Verbale di verifica” | Contiene la registrazione dell’esito sintetico delle verifiche svolte dal tecnico titolato che ha svolto la verifica | Deve essere compilato dal tecnico, lasciato in copia al richiedente e trasmesso alla DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE. |
Mod. 5 “Verbale di verifica di medio termine” | Contiene le dichiarazioni autocertificate in sede di verifica di medio termine | Deve essere firmato dal richiedente e dal tecnico come attestazione di avvenuta verifica e trasmesso alla DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE |