Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, furto, responsabilità civile e rischi accessori
Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, furto, responsabilità civile e rischi accessori
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
PAGINA VUOTA
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/08/2011
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa1
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione Progetto Sicurezza Casa è una copertura assicurativa, che ha lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi incendio, furto, responsabilità civile e rischi accessori relativi a fabbricati e/o parti di esso adibiti a civile abitazione che costituiscano l’abitazione principale o l’abitazione secondaria del Contraente o dell’Assicurato.
La copertura assicurativa offerta, comprende una delle garanzie, sinteticamente descritte di seguito:
Garanzia 1
Incendio e Rischi Accessori (dall’art. 13 all’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, per gli eventi di seguito indicati :
- Eventi da Fuoco (comma 13.1) : incendio, comunque causato, guasti provocati in connessione con l’incendio; azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica; esplosione,implosione o scoppio, anche esterni; fumo, gas e vapori.
- Eventi da acqua (comma 13.2): spargimento d’acqua; rigurgito delle acque di scarico; bagnamento all’interno dell’abitazione, purché causato direttamente da precipitazione atmosferiche.
- Eventi atmosferici (comma 13.3 ): uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, sovraccarico di neve.
- Fenomeni elettrici (comma 13.4): correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.
- Rottura di lastre (comma 13.5): rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro
- Eventi sociopolitici – Atti vandalici o dolosi (comma 13.6): eventi sociopolitici, tumulti popolari, sciopero, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi
- Altri eventi accidentali (comma 13.7 ): caduta di aereomobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; caduta di alberi o di parti di essi;onda sonica; urto di veicoli stradali o di natanti; caduta di ascensori, montacarichi, antenne radiotelevisive; danni subiti dai generi alimentari.
- Altri danni consequenziali (Art.14): spese di demolizione e sgombero (comma 14.1); spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto (comma 14.2); perdita del canone di locazione (comma 14.3); spese alberghiere di soggiorno (comma 14.4); rimpiazzo del combustibile (comma 14.5) ; spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta (comma 14.6).
Avvertenza:
La presente garanzia 1 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15 e 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
La presente garanzia 1 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 14.1, 14.2,
14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica funzionamento delle franchigie e dei massimali: | del | meccanismo di |
Somma Assicurata | € 50.000,00 | |
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro | € 60.000,00 | |
Danno accertato | € 42.000,00 | |
Massimale 10% Somma Assicurata | € 5.000,00 | |
Franchigia | € 155,00 | |
Danno liquidabile | € 4.845,00 |
E’ possibile l’assicurazione parziale del fabbricato, con gli effetti di cui all’art. 40 delle Condizioni Generali di Assicurazione, inclusa l’applicazione della regola proporzionale.
Garanzia 2
Responsabilità civile connessa all’abitazione (dall’art. 21 all’art. 23.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi per danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dell’abitazione, siano essi causati da eventi che colpiscono il fabbricato, gli spazi adiacenti, il contenuto o siano provocati da terzi nello svolgimento di lavori loro commissionati (comma 21), per i rischi di seguito indicati:
- Rischi derivanti dalla proprietà dell’abitazione e non ricollegabili ad eventi da fuoco che colpiscano il fabbricato e/o il contenuto dell’abitazione assicurata (comma 21.1) :
a) Proprietà del fabbricato adibito ad abitazione dell’Assicurato
b) Proprietà degli spazi adiacenti, di pertinenza dell’abitazione, di esclusivo uso e godimento dei suoi occupanti
c) Proprietà del contenuto
d) Committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, vigilanza manutenzione e pulizia
e) Committenza a terzi di lavori di straordinaria manutenzione
- Rischi derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dell’abitazione ricollegabili ad eventi da fuoco che colpiscano il fabbricato e/o il contenuto dell’abitazione assicurata (comma 21.2):
a) Ricorso degli inquilini, in caso di locazione a terzi dell’abitazione assicurata
b) Rischi locativo, nel caso in cui l’Assicurato fosse inquilino
c) Ricorso terzi
Avvertenza:
La presente garanzia 2 è soggetta a limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 22.1 e 22.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
Si evidenzia che la garanzia è operante unicamente a seguito di sinistro indennizzabile a termine della garanzia
Garanzia 3.
Furto e rischi accessori (dall’art. 24 all’art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati da:
- Furto delle cose assicurate (comma 24.1)
- Rapina ed estorsione (comma 24.3)
Atti vandalici (art. 24.4)
- Furto commesso dai collaboratori familiari (comma 24.5)
- Furto di effetti ed oggetti personali portati all’’esterno dell’’abitazione (art. 25)
- Danni consequenziali (art. 26)
Avvertenza:
La presente garanzia 3 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 24.1, 24.5, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 27, 28 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
La presente garanzia 3 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 24.2, 24.3, 24.4, 24.5,
25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2 e 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 20% Somma Assicurata | € 10.000,00 |
Danno liquidabile | € 10.000,00 |
Garanzia 4
Responsabilità civile per fatti della vita privata (dall’art. 33 all’art. 34.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
L’Impresa si obbliga tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso, per fatto proprio o di persone per le quali o con le quali debba rispondere, sia tenuto a pagare per i danni involontariamente cagionati in tutto il mondo a terzi, sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. La garanzia 4 vale anche per i fatti dolosi commessi da persone per le quali l’Assicurato debba rispondere.
Avvertenza:
La presente garanzia 4 è soggetta a limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’articolo 34- 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall’Assicurato.
6. Premi
Il premio, corrisposto secondo le modalità concordate con l’Intermediario, è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo. Non è pevisto il frazionamento. Il premio è corrisposto mediante addebito sul Conto Corrente del Contraente.
Avvertenza:
Nel caso di premio corrisposto anticipatamente secondo le modalità concordate con l’intermediario (per una durata massima di 10 anni) è previsto uno sconto del 2% annuo.
7. Rivalse
Avvertenza
Si rimanda a quanto prevede l’articolo 1916 del Codice Civile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 35 e 43 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 35, 37, 38, 42 e 43 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’entità del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l’autorità giudizia per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e l’efficacia del presente contratto di assicurazione.
GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.
Assicurazione a primo rischio assoluto: Forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l’integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Assicurazione a valore intero: Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Assicurazione di cose: Forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.
Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Franchigia: Importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dall’Impresa di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: La somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rivalsa: Diritto che spetta all’Impresa nei confronti dell’Assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata: Importo nei limiti del quale l’Impresa si impegna a fornire la propria prestazione.
Surroga: Facoltà dell’Impresa che abbia corrisposto l’Indennizzo, di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di quest’ultimo.
Valore a nuovo: Espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Nelle garanzie incendio prende il nome di ricostruzione a nuovo.
Valore assicurato: Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad Assicurazione.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
SOMMARIO | ||
Definizioni …………………………………………………………………… | pag. | 2 |
Condizioni di Assicurazione ……………………………………………… | pag. | 6 |
Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale………… | pag. | 6 |
Garanzia 1 Incendio e rischi accessori ……………………………………………… | pag. | 8 |
Garanzia 2 Responsabilità Civile connessa all’abitazione ………………………… | pag. | 14 |
Garanzia 3 Furto e rischi accessori …………………………………………………… | pag. | 16 |
Garanzia 4 Responsabilità Civile per fatti della vita privata ………………………… | pag. | 23 |
Norme che regolano i sinistri……………………………………………… | pag. | 25 |
Norme Speciali……………………………………………………………… | pag. | 29 |
DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e cioè: il Contraente/Assicurato identificato in polizza, i suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia e le altre persone stabilmente con lui conviventi nonché i collaboratori familiari – anche non a libro paga – durante il servizio e limitatamente ai fatti ad esso ricollegabili.
ASSICURAZIONE: la garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione.
IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A..
POLIZZA: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta all’Impresa.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SPECIFICHE DELLA POLIZZA
ABITAZIONE: i locali, situati nell’ubicazione dichiarata in polizza, adibiti a dimora dell’Assicurato e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.
ABITAZIONE DI TIPO A: abitazione facente parte di maggior fabbricato costituito da più abitazioni, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato stesso o, limitatamente alle ville a schiera, con accesso indipendente.
ABITAZIONE DI TIPO B: abitazione che occupa il fabbricato interamente o parzialmente ma con proprio accesso indipendente dall’esterno. Non rientrano in questa definizione le ville a schiera.
ABITAZIONE PRINCIPALE: la residenza anagrafica dell’Assicurato o, in ogni caso, quella in cui dimora per la maggior parte dell’anno.
ABITAZIONE SECONDARIA: la dimora saltuaria dell’Assicurato che non costituisce, in ogni caso, la sua residenza anagrafica.
ARMADIO CORAZZATO: mobile con pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore ai 2 mm. e di peso non inferiore ai 100 kg., costruito con accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
CASSAFORTE: contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 kg., salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
CONTENUTO: mobilio e arredamento in genere dell’abitazione e tutto quanto, ad essa inerente, serva per uso domestico e personale.
EFFETTI ED OGGETTI PERSONALI: capi di vestiario ed oggetti, compresi preziosi e valori, il tutto per uso personale.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE: impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.
FABBRICATO: l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) occupata dall’abitazione dell’Assicurato compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) o negli spazi ad esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private). Nel caso di singoli appartamenti sono comprese anche le relative quote di proprietà comune.
FRANCHIGIA: importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
FORMA A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata
corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 40 delle Condizioni di Assicurazione in caso di assicurazione parziale, salve le tolleranze ivi previste.
FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l’integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
LASTRE: le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi), anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
PREZIOSI: gli oggetti totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.
RAPINA: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia.
RISARCIMENTO: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
SCASSO: forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezioni di locali e/o di mobili contenenti le cose assicurate.
XXXXXX: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona.
SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”, comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio.
VALORE A NUOVO:
a) per l’abitazione, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per oggetti pregiati, oggetti d’arte e di antiquariato, collezioni e preziosi, il valore di mercato al momento del sinistro;
c) per il rimanente contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate o asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti.
VALORE COMMERCIALE EFFETTIVO: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o asportate, con altre nuove, uguali o equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.
VALORE COMMERCIALE CONVENZIONALE: il valore commerciale, come sopra definito, con un deprezzamento massimo del 30%.
VALORI: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, attuati con corpi contundenti, costituito, di norma, da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore ai 6 mm.; oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore ai 6 mm..
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., salvo la deroga prevista al successivo Art. 45.
Art. 2. - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Direzione dell’Impresa od alla filiale presso cui è assegnata la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C..
Art. 3 - Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 6 -Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate
di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e l’Impresa possono recedere dal contratto. In caso di recesso esercitato dall’Impresa, questo ha effetto dopo novanta giorni e l’Impresa stessa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 11 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’ISVAP - con sede in Via Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX.
Xaranzia 1
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Art. 13 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito indicati, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
13.1 - EVENTI DA FUOCO
– incendio, comunque causato;
– guasti, provocati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
– azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica;
– esplosione, implosione o scoppio, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute legalmente dall’Assicurato, nonché di altri esplosivi presenti, a sua insaputa, anche nelle immediate vicinanze;
– fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra o di quelli indicati nel successivo punto 13.7, che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 100 metri da esse, oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, facenti parte o di pertinenza del fabbricato, purché detti impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.
Sono esclusi i danni:
a) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
b) ad apparecchi ed impianti elettrici provocati dall’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica, salvo quanto disposto dal punto 13.4;
c) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio od un implosione, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale.
13.2 - EVENTI DA ACQUA
– spargimenti d’acqua conseguenti a rottura o guasto accidentali e di tubazioni e condutture – compresi pluviali e grondaie –, di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento. Sono compresi i
danni da occlusione di tubazioni e condutture e i danni, all’interno del fabbricato, da intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
– rigurgito delle acque di scarico a seguito di rottura, guasto od occlusione accidentali delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all’Assicurato;
– bagnamento all’interno dell’abitazione assicurata, purché i danni siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici di cui al successivo punto 13.3.
L’indennizzo relativo a questa garanzia sarà calcolato previa deduzione di una franchigia di € 50 per singolo sinistro.
Sono esclusi:
a) i danni derivanti da gelo, umidità e stillicidio;
b) i danni ai rivestimenti esterni del fabbricato, al tetto e alle sue travature;
c) le spese sostenute per ricercare ed eliminare la causa della fuoriuscita d’acqua,relative sia alla demolizione e ripristino di parti del fabbricato sia alla riparazione o sostituzione delle tubazioni o condutture danneggiate, salvo che non sia richiamata in polizza la garanzia “Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta” di cui al punto 14.6;
d) i danni derivanti da occlusione di grondaie e pluviali, salvo quelli, all’interno del fabbricato, da occlusione provocata da grandine o neve.
13.3 - EVENTI ATMOSFERICI
– uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombed’aria, grandine, sovraccarico di neve, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti.
L’indennizzo relativo a questa garanzia sarà calcolato previa deduzione di una franchigia di € 154 per singolo sinistro.
Sono esclusi i danni causati da:
a) fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
b) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto previsto dal punto 13.2;
d) cedimento o franamento del terreno;
e) valanghe e slavine;
f) gelo, umidità e stillicidio; anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici sopra garantiti.
Sono pure esclusi i danni subiti da:
g) tendoni e veneziane poste all’esterno dell’abitazione nonché a cose mobili trovantisi all’aperto, su terrazze, balconi o verande;e
h) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompiuti nelle coperture o nei serramenti, ed a tutto quanto in essi contenuto.
13.4 - FENOMENI ELETTRICI
Xxxxxxxx, scariche od altri fenomeni elettrici.
Se assicurato il fabbricato, sono compresi i danni:
– agli impianti al servizio del fabbricato stesso, comprese antenne radiotelevisive e pannelli solari.
Se assicurato il contenuto, sono compresi i danni:
– agli apparecchi elettrodomestici audio ed audiovisivi, agli impianti di allarme, agli altri apparecchi elettrici od elettronici di proprietà dell’Assicurato e posti nell’abitazione indicata in polizza.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto per una somma pari al 10%, per sinistro e per anno assicurativo, di quelle rispettivamente assicurate per il fabbricato ed il contenuto.
Sono esclusi i danni:
a) alle lampadine elettriche ed alle resistenze elettriche scoperte;
b) dovuti ad usura o causati da manomissione degli apparecchi.
13.5 - ROTTURA DI LASTRE
Rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, collocate su porte, porte finestre, finestre, vetrate, pareti, tavoli, vetrine, mensole, mobili, compresa la posa in opera e, nel caso di assicurazione di un’abitazione di tipo A, la quota di proprietà relativa alle lastre dell’ingresso, delle scale e dei vani di uso comune del fabbricato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto per una somma di € 520.
L’ammontare dei danni indennizzabili è pari al costo di rimpiazzo, compresa la posa in opera e dedotto il valore dei recuperi.
Sono esclusi i danni:
a) derivati da vizio di costruzione o difetto di installazione;
b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano l’impiego di operai;
c) conseguenti a lavori sulle lastre stesse;
d) a lucernari, lampadari, servizi di cristalleria, specchi portatili e simili.
13.6 - EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI O DOLOSI
Eventi sociopolitici, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, compresi i danni materiali e diretti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito di tali eventi.
Sono esclusi i danni:
a) da deturpamento o imbrattamento;
b) conseguenti a furto o rapina.
13.7 - ALTRI EVENTI ACCIDENTALI
– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
– caduta di alberi o di parti di essi per effetto di eventi atmosferici o per cause accidentali;
– onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere;
– urto di veicoli stradali o di natanti, purché non appartenenti all’Assicurato né in suo uso o servizio;
– caduta di ascensori, montacarichi, antenne radiotelevisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
– danni subiti dai generi alimentari per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno a causa di:
a) eventi per i quali è previsto l’indennizzo dei danni materiali e diretti alle cose assicurate;
b) guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino a concorrenza di € 155 per sinistro.
Altri rischi assicurati:
Art. 14 - Danni consequenziali
Sono inoltre compresi nell’assicurazione, nei limiti di indennizzo precisati dall’Art. 16 e purché conseguenti agli eventi previsti dalla GARANZIA 1:
14.1 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di una somma pari al 10% di quella assicurata rispettivamente per il fabbricato e per il contenuto dell’abitazione.
14.2 - SPESE DI TRASLOCO, DEPOSITO PRESSO TERZI E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO
Le spese necessarie per il trasloco, il deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto resisi necessari in seguito ad evento indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di una somma pari al 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.
14.3 - PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE
Un’indennità pari al canone di locazione che l’Assicurato dovesse perdere per l’abitazione indicata in polizza, regolarmente affittata, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile da sinistro indennizzabile a termini di polizza e per il tempo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno.
14.4 - SPESE ALBERGHIERE DI SOGGIORNO
Un’indennità per le spese di pernottamento alberghiero se i locali assicurati risultassero inagibili in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata unicamente nei confronti degli Assicurati con il limite di € 26 giornaliere per persona e per un massimo complessivo per sinistro di € 2.600.
14.5 - RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE
Le spese per il rimpiazzo del combustibile perduto in conseguenza ad evento indennizzabile a termini di polizza o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento del fabbricato, fino alla concorrenza di € 1.550 per sinistro.
14.6 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA CONDOTTA (sempreché risulti richiamata in polizza tale estensione e pagato il relativo premio)
Le spese di ricerca e riparazione della rottura dell’impianto idrico, igienico e di riscaldamento sostenute per riparare o sostituire, a regola d’arte, il tratto di tubazione interessato dalla rottura (purché collocato nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata) e i relativi raccordi; sono comprese le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.
La garanzia è prestata sino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del 5% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo per sinistro di € 1.550.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia di € 103 non cumulabile con quella prevista per i danni di cui al punto 13.2 “Eventi da acqua”, ove fossero interessate nel sinistro entrambe le garanzie. In tal caso si applicherà a ciascuna voce di danno la franchigia di sua competenza.
Art. 15 - Esclusioni
Ferme le esclusioni specifiche di cui agli articoli precedenti, sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate o inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste nel precedente Art. 14, dal punto 14.1 al punto 14.6.
Art. 16 - Limite massimo dell’indennizzo
In nessun caso l’Impresa potrà essere tenuta a pagare, per la totalità delle garanzie previste negli Articoli 13 e 14, somme maggiori di quelle assicurate rispettivamente per il fabbricato ed il contenuto. Fanno eccezione unicamente le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C..
Art. 17 - Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è prestata alle condizioni essenziali per l’efficacia del contratto che il fabbricato ove è posta l’abitazione assicurata:
– sia costruito e coperto con materiali incombustibili, ma con solai e armatura del tetto anche in materiale combustibile;
– sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.
Art. 18 - Rinuncia al diritto di surroga
L’Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, ai diritti derivanti dall’art. 1916 C.C., purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il terzo responsabile.
Art. 19 - Anticipo di indennizzi
L’Assicurato può richiedere, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, sulla base delle risultanze di perizia acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente € 5.100. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 20 - Colpa grave dell’assicurato
A parziale deroga dell’art. 1900 C.C., sono indennizzabili i danni causati da colpa grave dell’Assicurato.
Garanzia 2
RESPONSABILITÀ CIVILE CONNESSA ALL’ABITAZIONE
Art. 21 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali previsti in polizza, a tenere indenne l’Assicurato, delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitali, interessi e spese), di danni involontariamente ad essi cagionati per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di seguito indicati. Sono considerati terzi i collaboratori familiari anche durante il servizio. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato in conseguenza di un fatto doloso delle persone di cui debba rispondere.
21.1 - RISCHI DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE NON RICOLLEGABILI AD EVENTI DA FUOCO CHE COLPISCANO IL FABBRICATO E/O IL CONTENUTO DELL’ABITAZIONE ASSICURATA
a) proprietà del fabbricato adibito ad abitazione dell’Assicurato, compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura, guasto od occlusione accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza dell’abitazione stessa;
b) proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza dell’abitazione assicurata di
esclusivo uso e godimento dei suoi occupanti (cortili, giardini, parchi, alberi anche di alto fusto, orti, strade private, attrezzature sportive e per giochi, quali campi da tennis, piscine, scivoli, altalene, giostrine a mano e simili);
c) proprietà del contenuto dell’abitazione assicurata;
d) committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia dell’abitazione assicurata e dei relativi impianti;
e) committenza a terzi di lavori di straordinaria manutenzione
dell’abitazione assicurata.
21.2 - RISCHI DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ E DALLA CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE RICOLLEGABILI AD EVENTI DA FUOCO CHE COLPISCANO IL FABBRICATO E/O IL CONTENUTO DELL’ABITAZIONE ASSICURATA
a) ricorso degli inquilini – nel caso in cui l’Assicurato abbia locato a terzi l’abitazione assicurata – per danni subiti dal contenuto di loro proprietà o di terzi verso i quali gli inquilini stessi debbano rispondere;
b) rischio locativo – nel caso in cui l’Assicurato risultasse inquilino – per danni di cui lo stesso fosse tenuto a rispondere nei confronti della proprietà dei locali contenenti le cose assicurate;
c) ricorso di terzi per danni materiali e diretti da essi subiti.
La garanzia è operante unicamente a seguito di sinistro indennizzabile a termine della GARANZIA 1.
Art. 22 - Delimitazione dell’assicurazione
22.1 - PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI”
Non sono considerati “terzi” gli Assicurati fra di loro, fatta eccezione per i collaboratori familiari, anche durante il servizio.
22.2 - RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non è operante per i danni:
a) inerenti all’esercizio, nelle abitazioni assicurate, di ogni attività professionale;
b) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell’abitazione;
c) a terzi, cui siano affidati lavori di straordinaria manutenzione dell’abitazione, durante la loro partecipazione ai lavori stessi;
d) a cose od animali di terzi che l’Assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi
titolo o destinazione salvo quanto previsto dal punto 21.2, lettere a) e b);
e) derivanti a terzi da infiltrazioni o spargimenti di acqua o rigurgiti di fognature salvo che non siano conseguenza diretta di rottura, guasto od occlusione (per pluviali o grondaie solo se provocata da grandine o neve) di impianti di pertinenza dell’abitazione;
f) da furto, consumato o tentato;
g) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
Non sono risarcibili inoltre i danni indennizzabili in base alle coperture previste dalla GARANZIA 1, ferme restando, anche per l’Assicurazione di Responsabilità civile connessa all’abitazione, le limitazioni ed esclusioni previste da tale garanzia.
Art. 23 - Estensioni dell’assicurazione
23.1 - FABBRICATI IN CONDOMINIO
Se l’assicurazione è stipulata da un condomino, per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
23.2 - FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ
Se l’assicurazione è stipulata da un comproprietario dell’abitazione assicurata, è compresa la responsabilità civile degli altri comproprietari che, relativamente alla presente GARANZIA 2, vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.
Garanzia 3
FURTO E RISCHI ACCESSORI
Art. 24 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati da:
24.1 - FURTO DELLE COSE ASSICURATE a condizione che l’autore del furto stesso si sia introdotto nell’abitazione assicurata:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persona alle quali gli Assicurati le abbiano affidate a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle Autorità. In tal caso l’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Sono inoltre compresi nell’assicurazione, nei limiti della somma assicurata:
– il furto di fissi ed infissi del fabbricato assicurato, nonché i guasti e gli atti vandalici agli stessi ed al fabbricato, in occasione di furto e rapina consumati o tentati, il tutto fino alla concorrenza di € 1.050;
– le spese sostenute a seguito di furto per potenziare i mezzi di protezione e chiusura con blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, sino a concorrenza del 10% dell’indennizzo da liquidare per il furto, con il massimo di € 520.
24.2 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE E LIMITI DI INDENNIZZO
La garanzia furto è prestata a primo rischio assoluto. Sono compresi nell’assicurazione i beni sottoelencati con i seguenti limiti:
– 4% della somma assicurata col massimo di € 1.050 per denaro;
– 40% della somma assicurata col massimo di € 10.500 per preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
– 5% della somma assicurata col massimo di € 520 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni;
– 50% della somma assicurata col massimo di € 7.750 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria.
24.3 - RAPINA ED ESTORSIONE delle cose assicurate avvenute nell’abitazione indicata in polizza, quand’anche la violenza o la minaccia
vengano messe in atto all’esterno al fine di potersi introdurre nell’abitazione. La garanzia è prestata con i medesimi limiti di indennizzo previsti per il furto di cui al punto 24.2 che precede.
24.4 - ATTI VANDALICI O DOLOSI commessi dai ladri o dai rapinatori sulle cose assicurate (comprese tappezzerie e tinteggiature all’interno dell’abitazione) in occasione di furto o rapina, consumati o tentati. La garanzia è prestata con i medesimi limiti di indennizzo previsti per il furto di cui al punto
24.2 che precede.
24.5 - FURTO COMMESSO DAI COLLABORATORI FAMILIARI, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia, vistata dall’Autorità, all’Impresa. La garanzia è prestata, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 27 lett. b), sino a concorrenza del 10% della somma assicurata, con il limite di € 520 per il denaro.
Art. 25 - Effetti ed oggetti personali portati all’esterno dell’abitazione L’assicurazione, a condizione che sia assicurata l’abitazione principale, comprende:
25.1 - FURTO E RAPINA DI EFFETTI ED OGGETTI PERSONALI E DI QUANTO PORTATO DALL’ASSICURATO TEMPORANEAMENTE PER L’USO IN LOCALI DI VILLEGGIATURA
La garanzia è operante sul solo territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, limitatamente al periodo di effettiva permanenza degli Assicurati nei locali di villeggiatura e sino a concorrenza di una somma pari al 10% di quella assicurata per il contenuto dell’abitazione principale, fermi i limiti di indennizzo previsti al punto 24.2.
La garanzia non è operante in alberghi, pensioni, campeggi e simili.
25.2 - RAPINA, XXXXXX, FURTO CON DESTREZZA E FURTO A SEGUITO DI INFORTUNIO O IMPROVVISO MALORE, ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE, commessi sulla persona dell’Assicurato, di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi i valori, gli uni e gli altri per uso personale, e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall’Assicurato. La garanzia è prestata (sempreché risulti richiamata in polizza
tale estensione e pagato il relativo premio) a primo rischio assoluto fino a concorrenza della somma specificatamente per essa assicurata con il massimo di indennizzo per il denaro del 20% della somma stessa.
25.3 - FURTO E RAPINA DI EFFETTI ED OGGETTI PERSONALI IN DEPOSITO O RIPARAZIONE PRESSO TERZI
La garanzia è valida:
- per il furto, esclusivamente se perpetrato con rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi che contengono gli effetti ed oggetti personali dell’assicurato;
- per la rapina, durante il temporaneo deposito di pellicce e capi di vestiario presso gli appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico, a condizione che vi sia stata rapina (od estorsione) nei confronti del personale addetto.
La garanzia è prestata sino ad un massimo, per sinistro, del 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione principale, fermi i limiti di indennizzo di cui al punto 24.2.
Sono comunque esclusi i valori, salvo che non siano depositati in cassette di sicurezza presso Istituti di Credito.
Art. 26 - Danni consequenziali
L’Impresa rimborserà all’Assicurato i seguenti danni consequenziali:
26.1 - LE SPESE SANITARIE DOCUMENTATE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SUBITO DAGLI ASSICURATI A SEGUITO DI XXXXXX O RAPINA (consumati o tentati) indennizzabili a termini di polizza.
Il rimborso sarà effettuato a cura ultimata previa presentazione di cartella clinica e notula di spesa in originale, oppure in copia, nel caso sia intervenuto l’Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente. La garanzia è prestata fino a concorrenza per sinistro di € 1.050.
Sono comunque escluse dalla garanzia le spese relative ai medicinali.
26.2 - LE SPESE DOCUMENTATE PER L’AVVENUTA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DELL’ABITAZIONE con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state smarrite o sottratte agli Assicurati
o alle persone alle quali erano state affidate fino a concorrenza per sinistro di
€ 260.
26.3 - LE SPESE PER IL RIFACIMENTO MATERIALE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ sottratti agli Assicurati a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.
Art. 27 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolta, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) agevolati dal Contraente o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
– persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comuni-canti;
– persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649, n. 1), 2), 3) C.P., anche se non coabitanti;
c) avvenuti, qualora l’abitazione principale rimanga disabitata e limitatamente a valori e preziosi che non siano custoditi in cassaforte, a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno consecutivo di disabitazione;
d) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.
Art. 28 - Delimitazioni dell’assicurazione
Nelle abitazioni secondarie non sono assicurati valori e preziosi, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, collezioni numismatiche e filateliche. Non sono inoltre assicurati quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte di valore singolo superiore a € 775. In caso di furto, l’Impresa corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che questi possa farlo assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
Art. 29 - Condizione di assicurabilità
L’assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto, che:
1) il fabbricato ove è ubicato il rischio e le pareti dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l’esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
2) i mezzi di protezione e chiusure di porte, finestre od altre aperture dell’abitazione assicurata abbiano le seguenti caratteristiche: ogni apertura verso l’esterno che si trovi, in linea verticale, a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive del fabbricato e dei locali dell’abitazione assicurata non siano conformi a quanto indicato al punto 1) o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati al punto 2) oppure per i furti commessi attraverso le luci dei serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o di congegni di chiusura, salvo quanto diversamente convenuto al punto 29.1.
29.1 - DEROGHE AMMESSE
Nelle fattispecie appresso indicate, a parziale deroga dall’Art. 29, l’Impresa corrisponderà in caso di sinistro, all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri:
– temporanea assenza diurna: limitatamente al periodo fra le 8 e le 20 e non oltre, la garanzia è operante anche quando, per temporanee assenze, le finestre e le porte-finestre rimangano protette da infissi in vetro, purché non
apribili dall’esterno senza rottura del vetro o dell’infisso o senza manomissione del congegno di bloccaggio;
– presenza di persone: quando nei locali dell’abitazione assicurata vi è presenza di persone è ammesso che non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
– chiusure insufficienti: introduzione dei ladri attraverso mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello indicato all’Art. 29. Qualora tuttavia, pur essendo stata accertata l’esistenza di mezzi di chiusura insufficienti, l’introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura delle aperture protette in modo conforme a quello indicato all’Art. 29, l’Impresa corrisponderà il 100% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
Art. 30 - Raddoppio dei limiti di indennizzo per beni difesi da particolari mezzi di custodia
Le percentuali di indennizzo previste al punto 24.2 ed i limiti massimi di indennizzo per essi indicati vengono raddoppiati se i beni assicurati sono custoditi in cassaforte o armadio corazzato o depositati in cassette di sicurezza presso Istituti di credito, esclusivamente nel caso in cui tali mezzi di custodia vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.
Art. 31 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà dell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi all’Impresa l’intero importo corrisposto a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate, che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano
d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 32 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato
In caso di sinistro liquidato per un importo superiore al 30% del valore assicurato, lo stesso si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante all’Impresa stessa.
Garanzia 4
RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTI DELLA VITA PRIVATA
Art. 33 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’Assicurato, di quanto lo stesso, per fatto proprio o di persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati in tutto il mondo a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione vale anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Sono compresi:
a) la conduzione del fabbricato o dei locali costituenti le abitazioni principale e secondaria, indicate in polizza, compresi i lavori di ordinaria manutenzione seguiti in economia;
b) la proprietà (escluso il noleggio e la locazione a terzi) e l’uso da parte degli assicurati di imbarcazioni a remi e a vela di lunghezza non superiore a m 6,50, di tavole a vela, di velocipedi, carrozzine e veicoli a braccia, veicoli per bambini, con esclusione dei danni alle persone trasportate su detti mezzi;
c) la proprietà e l’uso in aree private di tende, roulottes, campers e di quant’altro serve per la pratica del campeggio, esclusi i danni da circolazione;
d) i danni arrecati, anche se con xxxx e colpa grave, o subiti dai collaboratori familiari, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga,
nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la rivalsa degli Enti che gestiscono le assicurazioni sociali;
e) la guida occasionale da parte degli Assicurati, muniti di regolare patente, di veicoli a motore o natanti di proprietà di terzi, limitatamente alle sole lesioni personali subite, in qualità di trasportati, dal proprietario di tali mezzi o da familiari con lui conviventi;
f) i danni provocati dagli Assicurati quali trasportati su veicoli di terzi;
g) i danni al terzo trasportato sul ciclomotore di proprietà degli Assicurati e guidato da uno di essi;
h) la proprietà od uso di cavalli da sella e di altri animali domestici;
i) la proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco, compreso il loro uso allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
l) la pratica di attività sportive comuni a carattere dilettantistico, escluse quelle esercitate a livello professionistico ed esclusa la partecipazione a gare e relative prove od allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, pesca subacquea, scherma e tennis, automodellismo, aeromodellismo e modellismo navale;
m)la responsabilità per i danni cagionati dai figli minori dell’Assicurato affidati a terzi;
n) l’impiego di veicoli a motore effettuato ad insaputa dell’Assicurato, dai propri figli minori o altri minori in affidamento temporaneo; la garanzia è prestata a tutela dell’azione di rivalsa da parte dell’impresa esercente l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti.
La garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto in polizza per ogni singolo evento e resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 34 - Delimitazioni dell’assicurazione
34.1 - PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI”
Non sono considerati “terzi” fra di loro il Contraente/Assicurato identificato in polizza, i familiari risultanti dallo stato di famiglia e le persone stabilmente con lui conviventi eccetto i collaboratori familiari.
34.2 - RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) inerenti l’esercizio di una professione od attività comunque retribuita;
b) da furto;
c) a cose di terzi, se provocati da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute
d) a cose di terzi (compresi animali) che l’Assicurato abbia in consegna o
custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
e) connessi alla proprietà e conduzione di beni immobili, fatta eccezione per quelli costituenti le abitazioni principale e secondaria;
f) derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore, da proprietà e navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, fatta eccezione per quelli elencati all’Art. 33 lett. e), f), g), n);
g) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI CONCERNENTI LE GARANZIE
1 - Incendio e rischi accessori 3 - Furto e rischi accessori
Art. 35 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, il più presto possibile e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, nonché l’importo approssimativo del danno. Nei casi di particolare gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso telegrafico o via telefax;
b) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; in particolare in caso di furto deve adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico dell’Impresa nei limiti di quanto previsto dall’art. 1914 C.C.;
c) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) in caso di incendio, furto, rapina o comunque sinistro presumibilmente doloso fare dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, nei cinque giorni successivi, precisando il momento iniziale e la causa presunta del sinistro, nonché l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione dell’Impresa;
e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo, diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altro documento utile per indagini e verifiche. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 36 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 37 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, in caso di disaccordo, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati uno dall’Impresa e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico dell’Impresa come disciplinato al successivo Art. 47.
Art. 38 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 35;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del
sinistro delle cose assicurate (rubate o non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed
e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 39 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni fabbricato e/o relativo contenuto, l’attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate, distrutte o sottratte - hanno al momento del sinistro e l’ammontare dell’indennizzo viene calcolato come segue:
– per il fabbricato in base al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro i limiti della somma assicurata. Le opere di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro debbono essere calcolate e saranno rimborsate entro il limite previsto in polizza;
– per il contenuto dell’abitazione, a scelta dell’assicurato in sede di liquidazione del danno:
a) in base al valore a nuovo delle cose distrutte o danneggiate, dietro dimostrazione dell’Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione. Per le cose che l’assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro valore commerciale effettivo. In tal caso l’Assicurato avrà diritto ad un’integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro sei mesi dalla firma dell’atto di amichevole liquidazione;
oppure:
b) in base al valore commerciale convenzionale.
Art. 40 - Assicurazione parziale del fabbricato - Regola proporzionale Deroga alla regola proporzionale
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dei locali dell’abitazione (fabbricato), escluso il valore dell’area, è superiore alla somma assicurata, l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo. Tuttavia tale regola non verrà applicata se, al momento del sinistro, la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%. Qualora tale limite del 30% dovesse essere superato la regola proporzionale verrà applicata per l’eccedenza. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni fabbricato e/o relativo contenuto.
Art. 41 - Cose di proprietà di terzi
In caso di sinistro al contenuto con danni a cose di proprietà di terzi, questi ultimi non avranno alcuna ingerenza nell’accertamento e nella liquidazione dei danni, restando altresì esclusa ogni loro facoltà di impugnativa al riguardo. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà tuttavia essere versato se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 42 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’Art. 15 lett. c) o dall’Art. 27 lett. b).
CONCERNENTI LE GARANZIE
2 - Responsabilità civile connessa all’abitazione 4 - Responsabilità civile per fatti della vita privata
Art. 43 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa il più presto possibile e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, le
generalità e l’indirizzo degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso telegrafico o via telefax. L’Assicurato deve inoltre, a pena di decadenza dal diritto all’assicurazione, far pervenire comunicazione di ogni atto che gli sia stato notificato tramite ufficiale giudiziario entro cinque giorni dalla data della notifica. L’inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 44 - Gestione delle vertenze di danno - Difesa penale
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di procedimento penale l’Impresa si obbliga, quand’anche sia venuto meno il suo interesse, ad assumere a proprio carico le spese di difesa in ogni grado di giudizio – purché promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa
– provvedendo al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito il mandato. L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
NORME SPECIALI
Art. 45 - Buona fede
A parziale deroga dell’Art. 1, se il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze ed egli abbia agito in buona fede, il diritto all’indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza tra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 46 - Trasloco delle cose assicurate
L’assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione indicata in polizza. Tuttavia in caso di trasloco l’assicurazione vale nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’Art. 5 in caso di aggravamento del rischio – fino alle ore
24 del sessantesimo giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.
Art. 47 - Rimborso degli onorari dei periti
L’Impresa rimborsa fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo da liquidare, col massimo di € 2.600, le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 37, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
Art. 48 - Adeguamento gratuito delle somme assicurate - Bonus L’Impresa provvederà ad adeguare gratuitamente tutte le somme assicurate del:
– 10% qualora non si verifichi o comunque non venga denunciato alcun sinistro nel corso della prima annualità assicurativa;
– di un ulteriore 5% annuo qualora non si verifichi o comunque non venga denunciato alcun sinistro nel corso della seconda, terza e quarta annualità assicurativa.
La denunzia di qualsiasi sinistro farà perdere il diritto al Bonus relativo sia all’annualità in cui tale sinistro si è verificato sia a quelle successive, ferme restando le somme già liquidate anche in base ad adeguamenti gratuiti non dovuti. In ogni caso (compreso quello di sostituzione del contratto) il Bonus non potrà essere applicato per le annualità successive alla quarta.
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Mod. UBI Ass. 493 ed. 01/08/2011