Convenzione
Allegato C)
Convenzione
con le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato
ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”
Il giorno , del mese di dell’anno , con la presente convenzione stipulata in forma di scrittura privata,
tra
il Comune di Sanremo (di seguito solo Comune), con sede in , codice fiscale e partita IVA
, rappresentato dal , domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune,
e
l’Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata
(di seguito solo Associazione) con sede in | , codice fiscale | , |
nella persona del legale rappresentante Xxxxxx | , nato a il | , il quale dichiara |
di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;
(di seguito solo Organizzazione) con sede in | , codice fiscale | , | |
nella persona del legale rappresentante Xxxxxx/a | , nato/a a | il | , il quale |
l’Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata
dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Organizzazione; Premesso che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le pubbliche amministrazioni ed in particolare gli enti locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il principio di sussidiarietà orizzontale è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) che dispone “i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
Atteso che:
- l’articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possano stipulare la convenzione prevista dall’articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, sono:
• l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
• il possesso di requisiti di moralità professionale;
• il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
Preso atto che:
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di accedere alla collaborazione con il Comune;
- attraverso la procedura comparativa è stata individuata l’Associazione l’Organizzazione denominata ;
- l’Associazione l’Organizzazione ha quali prioritari scopi sociali;
- l’Associazione l’Organizzazione è iscritta nel registro della Regione dal
; Richiamati:
- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
Tanto richiamato e premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Richiami e premesse
Il Comune e l’Associazione /l’Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale della cooperazione dell’Associazione /dell’Organizzazione per:
- l’assistenza agli alunni all’entrata e all’uscita delle scuole, anche al fine di garantire il distanziamento sociale in base alla vigente normativa relativa al contenimento della diffusione del COVID-19.
Il Comune è e resta titolare del servizio sociale ed esercita le funzioni di indirizzo, regolamentazione ed autorizzative ad esso conferite dalla normativa vigente.
Il Comune agisce nei confronti dell’Associazione /dell’Organizzazione attraverso provvedimenti amministrativi di diritto pubblico senza che l’Associazione /Organizzazione possa invocare diritti soggettivi riconducibili al diritto privato.
La presente convenzione non attribuisce all’Associazione /Organizzazione la titolarità di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo.
Articolo 3 – Finalità e principi
Il Comune e l’Associazione /Organizzazione perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
l’Associazione /Organizzazione deve essere caratterizzata dalla rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana, da una struttura democratica, nelle forme di partecipazione e nelle modalità di decisione, da organi rappresentativi regolarmente costituiti e dalla gratuità nelle cariche.
l’Associazione /Organizzazione non deve configurarsi quali partiti e movimenti politici, circoli privati, organizzazioni sindacali, ordini professionali, associazioni di categoria o di tutela degli interessi economici degli associati.
l’Associazione /Organizzazione è tenuta al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
Articolo 4 – Attività
L’attività dell’Associazione /Organizzazione è organizzata secondo il programma operativo predisposto dall’Associazione /Organizzazione e approvato dal Comune.
Per la realizzazione del programma operativo l’Associazione /Organizzazione mette a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.
l’Associazione /Organizzazione si impegna a comunicare senza indugio le eventuali interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché le eventuali sostituzioni dei volontari.
Qualora l’attività dell’Associazione /Organizzazione comporti l’utilizzo di attrezzature, arredi, impianti ed ogni altro bene mobile e/o immobile di proprietà del Comune, l’Associazione
/Organizzazione deve mantenere un rapporto di assoluto rispetto, custodire le eventuali chiavi consegnate, tenere costantemente puliti e funzionali gli spazi, fare corretto uso di attrezzature, arredi, impianti ed ogni altro bene mobile e/o immobile di proprietà del Comune.
l’Associazione /Organizzazione deve munire i propri volontari di apposito documento identificativo, indicante l’autorizzazione del Comune all’accesso nelle strutture pubbliche di
proprietà del Comune ove saranno svolte le attività, nonché all’utilizzo di attrezzature, arredi, impianti ed ogni altro bene mobile e/o immobile di proprietà del Comune.
l’Associazione /Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei fruitori delle attività e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.
Il Comune verifica la realizzazione del programma operativo attraverso incontri periodici con l’Associazione /Organizzazione
Ogni qual volta il Comune lo richieda l’Associazione /Organizzazione è tenuta a presentare una relazione sull'attività svolta.
Articolo 5 – Durata
La presente convenzione ha durata dal 14 settembre 2022 al 30 giugno 2023 con cessazione automatica alla scadenza.
La presente convenzione è rinnovabile per a.s. 2023/24 fino al 30 giugno 2024 con cessazione automatica alla scadenza.
Il Comune e l’Organizzazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.
Il Comune di Sanremo si riserva, nel caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o di igiene pubblica, di adeguare la durata e il rimborso spese massimo presunto.
Articolo 6 – Rimborso spese
Il Comune rimborsa all’Organizzazione le spese sostenute e documentate fino alla misura massima di euro 25.000,00 per a.s. 2022/23 e in caso di rinnovo euro 25.000,00 per a.s. 2023/24, per i soci volontari e per il personale dipendente, per le assicurazioni e per l’acquisto di attrezzature necessarie per l’effettivo e regolare svolgimento delle attività previste nel programma operativo, con esclusione di qualsiasi compenso, corrispettivo o contributo attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della presente convenzione. Tra le spese sostenute e documentate devono rientrare solo quelle effettivamente connesse alle attività svolte a favore del Comune e non devono rientrare quelle sostenute per altre attività non svolte a favore del Comune.
È facoltà del Comune, contestualmente all’approvazione del programma operativo, rimborsare all’Organizzazione le spese sostenute per l’avvio delle attività svolte a favore del Comune fino alla misura massima di euro 2.500,00 non superiore al 10% misura massima di euro 25.000,00 per la durata della presente convenzione.
Nella misura massima del rimborso spese rientrano anche gli oneri per stipulare la polizza di assicurazione (articolo 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017).
L’importo del rimborso spese è erogato previa presentazione da parte dell’Organizzazione di una relazione sulle attività effettuate e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le attività effettuate.
È fatto espresso divieto all’Organizzazione di richiedere agli utenti compensi, corrispettivi, contributi, indennizzi e/o rimborsi spese.
Articolo 7 – Controlli
Il Comune verifica costantemente il rispetto del programma operativo nonché la corretta esecuzione delle attività.
Il Comune, attraverso rilevazioni presso gli utenti, verifica periodicamente quantità e qualità dell’attività resa dall’Associazione /Organizzazione
Articolo 8 – Responsabilità e assicurazioni
L’Organizzazione è l’unica e sola responsabile verso gli utenti e verso i terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività.
A norma e per gli effetti dell’articolo 38 del Codice civile, il legale rappresentante dell’Associazione
/Organizzazione è personalmente responsabile di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.
A norma e per gli effetti dell’articolo 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, l’Associazione /Organizzazione ha stipulato e consegnato al Comune una polizza di assicurazione per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Gli oneri per stipulare la polizza di assicurazione sono interamente rimborsati dal Comune (articolo 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017).
Articolo 9 – Adempimenti
l’Associazione /Organizzazione deve uniformarsi a tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente e/o dalla presente convenzione, nonché alle istruzioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
l’Associazione /Organizzazione è tenuta a rispettare e far rispettare da eventuali propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione della presente convenzione in caso di violazione degli obblighi ivi previsti. l’Associazione /Organizzazione si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
l’Associazione /Organizzazione deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n.39 del 04.03.2014 “c.d. decreto Antipedofilia”.
l’Associazione /Organizzazione è tenuta a comunicare al Comune qualsiasi e qualsivoglia evento riguardante le attività senza indugio e comunque in tempo utile.
Articolo 10 – Risoluzione e recesso
Il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione ogni qual volta l’Associazione
/Organizzazione vìoli leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti ovvero in caso di:
sospensione e/o interruzione delle attività; inosservanza degli obblighi assicurativi;
inosservanza delle disposizioni e prescrizioni della presente convenzione.
La risoluzione è efficace con effetto immediato dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni.
Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento ed in qualunque tempo.
Il recesso è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Articolo 11 – Decadenza
l’Associazione /Organizzazione decade dalla presente convenzione nel caso perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’individuazione, ovvero sia sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il presupposto condizionale all’instaurazione del rapporto con il Comune.
La cessione, anche parziale, della presente convenzione è vietata e comporta l’immediata decadenza.
Articolo 12 – Controversie
I rapporti tra il Comune e l’Associazione /Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile) e buona fede (articolo 1366 del Codice civile).
Le eventuali controversie in ordine all’interpretazione, applicazione ed attuazione della presente convenzione, sono in prima istanza definite facendosi parti diligenti per addivenire ad un accordo bonario entro trenta giorni dal sorgere della controversia.
Le controversie che non siano definite bonariamente, sono devolute al foro competente per territorio, fatta salva la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali degli interessati sono trattati per attuare la presente convenzione. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione /Organizzazione.
Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare i sub responsabili. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.
Il responsabile per la protezione dei dati personali è incaricato dal responsabile del trattamento dei dati personali.
Alla presente convenzione si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Articolo 14 – Domicilio e rappresentanza
l’Associazione /Organizzazione elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, alla pec: --------------- ovvero alla mail: --.
Il Comune elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, alla pec: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L ‘Associazione /Organizzazione comunica al Comune i nominativi dei soggetti investiti della rappresentanza in possesso dei requisiti previsti per ricevere direttive e/o comunicazioni ogni qualvolta il Comune lo ritenga necessario.
Articolo 15 – Rinvio dinamico
Ogni qual volta è indicato il Comune questi agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi della normativa vigente.
Qualora fosse eccepita l’invalidità e/o la non eseguibilità di una qualsiasi disposizione e prescrizione della presente convenzione il vizio rilevato non comporta l’invalidità delle restanti disposizioni e prescrizioni che continuano ad esplicare piena efficacia.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente.
I riferimenti alla normativa abrogata durante la concessione si intendono alla corrispondente normativa vigente.
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.
Articolo 16 - Norme finali
La presente convenzione è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d’uso (articolo 6 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Ai sensi dell’articolo 82 comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.
Ai sensi dell’articolo 82 comma 5 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 la presente convenzione è esente dall’imposta di bollo.
Il Comune l’Associazione /Organizzazione