ASSICURAZIONE DEI RISCHI INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Danni
Società: Cattolica di Assicurazioni
Prodotto: “AFFINITY NOTARIATO”
ll presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Polizza a copertura dei rischi incendio e altri danni ai beni e responsabilità civile verso terzi.
Che cosa è assicurato?
✓ Sezione 1 – Garanzia Incendio
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali, delle perdite e/o dei deterioramenti, sia Diretti che Consequenziali, causati alle cose assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto della o delle abitazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE, fino alla concorrenza delle somme assicurate e al netto delle franchigie e scoperti previsti in polizza o nella SCHEDA DI ADESIONE medesima, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso e/o delimitato nelle Condizioni di Assicurazione.
✓ Sezione 2 – Furto, Rapina, Estorsione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dall'impossessamento o dal tentativo di impossessamento bei beni di proprietà del Notaio, dei famigliari del Notaio e altri conviventi come da loro stato di famiglia, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa, delle cose.
La Società, in occasione di furto e rapina consumati o tentati, si obbliga a risarcire all’Assicurato le spese sostenute per riparare guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi compresi gli impianti di allarme, le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte.
✓ Sezione 3 – Responsabilità Civile
La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente, il coniuge e i figli, il convivente more uxorio ed i relativi figli se conviventi, altri familiari o persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di legge, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a fatti della vita privata e di relazione.
Che cosa non è assicurato?
⯏ fatti commessi o agevolati con dolo dell’Assicurato, del Contraente o da persone che abitano con l’Assicurato;
⯏ veicoli a motore, natanti e loro parti incluso i danni agli stessi;
⯏ Franchigie previste in polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
MOD. AFFNOT DIP - ED. 20/05/2020 1 di 22
Ci sono limiti di copertura?
! Con riferimento alla Sezione 1 – Garanzia Incendio, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:
atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione; atti di terrorismo;
esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
inquinamento e/o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo, nonché la contaminazione da sostanze radioattive salvo quanto previsto all’art. 17 lett. T delle Condizioni di Assicurazione.
! Con riferimento alla Sezione 2 – Garanzia Furto, Rapina, Estorsione, l’assicurazione non copre: la truffa, l'appropriazione indebita e la malversazione;
i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione requisizione, confisca, sequestro;
Per la lista completa dei limiti di copertura si rinvia ad altra documentazione precontrattuale.
Dove vale la copertura?
La copertura è valida per le abitazioni indicate nella scheda di adesione a condizione che le stesse si trovino in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx. La copertura per la responsabilità civile è valida in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta mediante lettera raccomandata
• in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio dovuto è determinato dalla somma dei singoli premi conteggiati per ogni categoria di beni assicurati. È stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero per i periodo assicurativo in corso e deve essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul c/c indicato nella scheda.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
La copertura inizia dalle ore 24 della data di spedizione della scheda di adesione purché venga allegata copia del pagamento; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo pertanto non occorre esperire disdetta.
Polizza di Assicurazione dei rischi incendio ed altri danni ai beni e Responsabilità civile verso terzi
(DIP aggiuntivo Danni)
Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa Prodotto “AFFINITY NOTARIATO”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa iscritta nell’Albo delle Società Coop. Al n. A100378 Lungadige Cangrande, n. civico 16; CAP 37126; città Verona; tel. 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’albero dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare: • del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro); • del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a); • del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro; • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b) • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture di responsabilità civile. |
SEZIONE 1 – TUTTI I RISCHI INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE (FABBRICATO E CONTENUTO) |
Estensioni |
Primo rischio assoluto | Le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" cioè senza tener conto dell’eventuale riduzione proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile. |
Indennità aggiuntiva | Somma non superiore al 20% dell’indennizzo liquidato in seguito a sinistro che ha colpito le cose assicurate per indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute e documentate qui di seguito indicate: - mancato godimento locali o perdita pigioni; - spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo dell’Assicurato e dei familiari conviventi; - ricostruzione documenti, attestati, diplomi, titoli di credito. La Società si obbliga, inoltre, a risarcire le maggiori spese relative ad un consumo anormale di utenze erogate in conseguenza ad un evento indennizzabile a termini di polizza. L’indennizzo corrisposto dalla Società sarà pari alla differenza dell’importo corrisposto nel periodo di fatturazione immediatamente antecedente alla scoperta del danno e la media storica dei consumi addebitati all’Assicurato negli stessi periodi delle due annualità precedenti. |
Buona fede | La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che l'Assicurato non abbia agito con dolo e siano avvenute in buona fede. |
Colpa grave e dolo | Danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche quando derivino da: - colpa grave del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori se l'Assicurato è persona giuridica e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; - dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. |
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del | Spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini alla presente Sezione. La Società rimborserà inoltre quelle spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e |
sinistro | ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate. Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fino alla concorrenza del 20% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. |
Onorari periti e consulenti | Xxxxx e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile, ad architetti, ingegneri, consulenti progettisti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. Sono compresi in questa garanzia anche gli oneri di urbanizzazione ossia i costi e gli oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. |
Fenomeno elettrico | Danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico causati alle cose assicurate. |
Eventi atmosferici | Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose poste nelle vicinanze. Sono inoltre indennizzabili i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, nonché da caduta di alberi determinata dai fenomeni sopra indicati, acqua piovana, purché la stessa non sia penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti. |
Sovraccarico neve | Xxxxx materiali e diretti causati al Fabbricato descritto in polizza e al Contenuto assicurato da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti causati da sovraccarico di neve. |
Acqua condotta – Ricerca e ripristino del guasto | Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni di impianti idrici, igienici e tecnici presenti nel fabbricato, compresa la caldaia autonoma, lo scaldabagno, i termosifoni e con esclusione degli impianti di irrigazione. In caso di Xxxxxxxx indennizzabile, la Società rimborsa le spese: a) sostenute per ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture del Fabbricato che hanno dato origine al danno da acqua, anche in caso di danno causato solo a terzi; b) per demolire e ripristinare le parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui al precedente punto a). La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti del Fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto al Fabbricato assicurato. |
Perdite occulte di acqua | Spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d’acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l’eccedenza e derivanti da: a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell’utente; b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società); c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d’ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali; d) vetustà e/o degrado dei materiali; e) rottura. La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto. |
Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, accertata dall’ente di distribuzione e comportante da parte dell’ente stesso il blocco dell’erogazione, indennizza: a) spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell’azienda assicurati. |
Differenziale storico artistico | La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori danni che le cose assicurate caratterizzate da particolari qualità storico/artistiche subiscano a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza, quando il loro ammontare ecceda le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. |
Danneggiamento cose in custodia | Xxxxx e le rotture delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, nei limi previsti dalla Polizza. |
Gelo | Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, solari o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati assicurati, purché le attività svolte dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 30 giorni antecedenti il sinistro. |
Xxxxxxxxx | Xxxxx materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. |
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti | Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. |
Inquinamento accidentale | Xxxxx conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di sinistro indennizzabile. |
SEZIONE 2 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE | |
Estensioni | |
Rischi all’esterno dell’abitazione | Nel caso di danni causati da furto di valori, denaro, preziosi ed effetti personali in genere, anche con destrezza, scippo, rapina o estorsione all’esterno della ubicazione assicurata, la garanzia è operante a condizione che le cose assicurate siano: 1) indossate, oppure 2) depositate in banca o cassaforte chiusa o cassaforte di hotel/motel, oppure 3) trasportate a mano sotto la personale ed ininterrotta sorveglianza dell'Assicurato. Xxxx esclusivi fini di questa garanzia aggiuntiva per Assicurato si intende il Contraente, il coniuge o il convivente more uxorio e, se stabilmente conviventi, i loro parenti e affini. |
Onorari Periti e Consulenti | La Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini della presente Sezione, a professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. |
Indennità Aggiuntiva | Oltre a quanto previsto dall’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione la Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato una somma per rimborsarlo delle spese sostenute e documentate di seguito indicate: • costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti. • costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa |
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE | |
RC famiglia | La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente, il coniuge e i figli, il convivente more uxorio ed i relativi figli se conviventi, altri familiari o persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di legge, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a fatti della vita privata e di relazione quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: a) Pratica di sports in genere salvo quando indicato alla lettera d) delle “Esclusioni”; b) Guida di ciclomotori, quadricicli, motoveicoli, auto-vetture o natanti all’insaputa dei genitori da parte di figli minorenni, anche privi dei requisiti previsti dalla legge, compresi i danni subiti dai terzi trasportati e con esclusione dei danni subiti dal veicolo stesso, purchè detti ciclomotori, motoveicoli, auto-vetture o natanti, se di proprietà del Contraente, risultino coperti al momento del sinistro con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla |
loro circolazione; in questo caso la garanzia opererà solo per l’azione c) di regresso svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, in conformità alle Leggi in vigore o per l’eventuale maggior somma non coperta da detta assicurazione. In deroga a quanto previsto alla lettera c) delle Esclusioni, l’assicurazione copre i danni cagionati al terzo trasportato sul ciclomotore o sul quadriciclo di proprietà delle persone assicurate o guidato da una di esse; c) Proprietà e uso di animali da sella, di cani, gatti e altri animali domestici, anche non di proprietà degli Assicurati; d) Proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco in genere; e) Proprietà e uso di biciclette; f) Danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate. Sono compresi i danni arrecati a locali di proprietà di terzi; g) Pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, compreso l’uso di specifiche attrezzature anche a motore; h) Pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti; i) Intossicazione e/o avvelenamento da cibi o bevande; j) Proprietà e uso di imbarcazioni con motore inferiore a 3 CV fiscali e non a motore non soggetti all’assicurazione obbligatoria di R.C.; k) Impiego di collaboratori familiari, anche se occasionali, nello svolgimento delle proprie mansioni compresa la responsabilità derivante da fatto doloso degli stessi. Sono compresi i danni fisici da loro subiti incluse le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in conseguenza dell’eventuale rivalsa esperita da INAIL o INPS; l) Incendio, scoppio ed esplosione di cose degli Assicurati o da loro detenute, avvenuti fuori dalle abitazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE e delle relative pertinenze, compresi i danni subiti dai locali occupati occasionalmente o temporaneamente e dal relativo arredamento. | |
RC proprietà e conduzione abitazioni | La garanzia comprende i danni provocati a terzi in conseguenza di fatti derivanti dalla proprietà e conduzione delle abitazioni adibite allo svolgimento della vita privata compresi impianti, pertinenze e dipendenze dei fabbricati e dei giardini, alberi anche ad alto fusto, cancelli, recinzioni e strade private, campi da tennis, piscina, attrezzature sportive e da gioco. In caso di abitazione plurifamiliare sono comprese le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo i danni derivanti da: a) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nei locali (incluse pertinenze e dipendenze) abitati dall’assicurato e dai suoi familiari nonché la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione di fabbricati, dipendenze e pertinenze; b) Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna; c) Caduta di neve; d) Uso apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere; e) Caduta antenne. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Ricorso terzi e/o locatari | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti previsti dalla Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. | |
Rischio locativo | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti previsti | |
dalla Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni materiali e diretti cagionati alla abitazione/i tenute/i in locazione dall’Assicurato medesimo, da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato stesso. | ||
Che cosa non è assicurato? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni | ||
Ci sono limiti di copertura? SEZIONE 1 – TUTTI I RISCHI INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE (FABBRICATO E CONTENUTO) | ||
Esclusioni applicabili all’estensione "Incendio" | Sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi – in tal caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni – sono esclusi i danni causati da o dovuti a: - traslochi, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, pulitura, riparazione e pittura, restauro o similare processo, rifacimento o ristrutturazione, a meno che tali danni non si verifichino in occasione della pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, compreso l’uso di specifiche attrezzature anche a motore. La presente esclusione non sarà tuttavia operante qualora le operazioni di cui sopra provochino incendio, esplosione o scoppio; - furto, rapina, estorsione, scippo, sia tentati che consumati, malversazione, appropriazione indebita, truffa, frode, saccheggio, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti; - naturale deperimento, usura e deterioramento graduale, ruggine o ossidazione; |
- tarme, parassiti e animali funghi, microrganismi, muffe e batteri; - vegetali in genere; - guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento di macchinari, impianti, attrezzature, salvo che tali danni siano conseguenti ad eventi garantiti; - confisca, sequestro, requisizione di beni assicurati per ordine di qualunque autorità; - eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine, smottamento e caduta massi, cedimento o franamento del terreno, bradisismo, crollo totale o parziale e collasso strutturale; - infiltrazioni di acqua piovana derivanti da difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno; - umidità, stillicidio, trasudamento, condensa, siccità, penetrazione di acqua attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; - imbrattamento e deterioramento di muri esterni; - cose mobili all’esterno del Fabbricato incluso i danni alle stesse (eccetto quelle che si trovano all’aperto per natura e destinazione ma esclusi in ogni caso fiori e coltivazioni); - esistenza di impianti di irrigazione; - vizio di costruzione o difetto di installazione; - beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali; - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze non siano connesse al diretto effetto di un - evento assicurato nella presente Sezione. |
Esclusioni applicabili all’estensione "Fenomeno elettrico" | Danni causati da usura, carenza di manutenzione, inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; Danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè quelli accaduti in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti; Danni dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore. |
Esclusioni applicabili all’estensione "Eventi atmosferici" | La Società non indennizza i danni: a) causati da: - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - umidità, stillicidio, trasudamento; - cedimento, franamento o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; b) subiti da antenne TV ed altri enti all’aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. |
Esclusioni applicabili all’estensione "Sovraccarico neve" | Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: - causati da valanghe e slavine; - cagionati a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione. |
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente condizione particolare. | |
Esclusioni applicabili all’estensione “Acqua condotta – Ricerca e ripristino del guasto” | Sono esclusi gli impianti di irrigazione. |
Esclusioni applicabili all’estensione "Perdite occulte d'acqua" | La garanzia opera purché l’eccedenza superi il 10% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall’attivazione dell’utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d’uso e fascia di consumo. Nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia una porzione di immobile in condominio o in Abitazioni plurifamiliari, l’Indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell’Abitazione, nell’eventualità in cui la fatturazione dell’acqua sia unica per l’intero fabbricato, fino alla concorrenza dell’importo riportato nella tabella di seguito riportata. La Società non indennizza le perdite: • derivanti da impianti per irrigazione; • derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari; • derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); • provenienti dall’interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni; • conseguenti a dolo dell’Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all’Assicurato; Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza medesima. È in ogni caso escluso l’Indennizzo di qualsiasi Danno indiretto. |
Esclusioni applicabili all’estensione “Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas” | Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. |
Esclusioni applicabili all’estensione “Differenziale storico artistico” | Si precisa che la copertura in questione è prestata a Primo rischio assoluto. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro delle cose assicurate caratterizzate da particolari qualità storico/artistiche, nonché in merito alla perdita economica subita dall’Assicurato a seguito della loro distruzione parziale o totale, Assicurato e Società convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e |
Culturali competente per territorio, cui verrà dato formale incarico di perito comune delle parti. | |
Esclusioni applicabili all’estensione "Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti" | La Società non risponde: 1. dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; 3. a enti mobili all’aperto. |
SEZIONE 2 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE | |
Esclusioni applicabili alla garanzia base "Furto, rapina, estorsioni" | La garanzia è pienamente operante in tutte le ubicazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE con la precisazione che se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 30 giorni consecutivamente la garanzia cesserà di essere efficace per preziosi e valori ovunque riposti, per riprendere dalle ore 24 del giorno in cui l’abitazione ricomincia ad essere abitata. Nel caso di danno a oggetti aventi un valore speciale o aumentato dal fatto di formare parte di una coppia, di una collezione o di un set, l’indennizzo non terrà conto del maggior valore attribuibile all’oggetto o agli oggetti per il fatto di far parte di una coppia, di un set o di una collezione. La presente assicurazione non copre: - i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare e occupazione abusiva. - i danni verificatisi a seguito di inquinamento e/o contaminazione dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché la contaminazione da sostanze radioattive, i danni verificatisi in occasione di emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. - i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Contraente o delle persone che abitano con l’Assicurato (inclusi comunque quelli causati da atti dolosi di persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere); |
- gli smarrimenti e gli ammanchi; - oggetti di proprietà di terzi in custodia - presso l’eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante. | |
Mezzi di protezione e chiusura dei locali/Sistema di allarme | Nel caso in cui le somme assicurate in base all’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione siano superiori a € 200.000,00, l’operatività della garanzia è subordinata all’esistenza di un impianto d'allarme installato nei locali che contengono le cose assicurate ed è condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia che: a) l'impianto stesso sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; b) l'Assicurato faccia tutto il necessario per mantenere il sistema d'allarme perfettamente funzionante. Nel caso di malfunzionamento del sistema di allarme per cause al di fuori del controllo dell’Assicurato e di cui l’Assicurato non sia a conoscenza e di contestuale inesistenza od operatività dei Mezzi di Protezione Adeguati, resterà a carico dell’Assicurato il 20% dell’indennizzo fino alla concorrenza di € 200.000,00 e il 30% sull’eccedenza. Nel caso di mancata osservanza di quanto previsto ai punti a) e b) sopraindicati e contemporanea inesistenza o inoperatività dei Mezzi di Protezione Adeguati resterà a carico dell’assicurato il 30% dell’indennizzo complessivo. Qualora le somme assicurate siano inferiori a € 200.000,00 affinché la garanzia sia operativa i locali devono comunque essere protetti da Mezzi di Protezione Adeguati. Resta convenuto che, se al momento del sinistro, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di Protezione Adeguati, la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso. - La garanzia è pienamente valida anche se non sono operanti Mezzi di Protezione Adeguati e di chiusura, purché nell’ubicazione assicurata vi sia la presenza dell’Assicurato, o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, o suoi dipendenti, o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. |
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE | |
Esclusioni applicabili alle garanzie base “RC Famiglia” e "RC proprietà e conduzione abitazioni" | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) Cagionati dolosamente; b) Derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; c) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il |
volo salvo quanto disposto alle lettere b), g), k) dell’Art. 28) Oggetto dell’Assicurazione; d) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni sportive a carattere professionale; e) Derivanti dalla pratica del parapendio, dall’uso di velivoli ultraleggeri e deltaplani; f) Alle cose che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo salvo quanto disposto alla lettera l del paragrafo RC Famiglia;. g) Derivanti da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all’interno della dimora; h) Inerenti ad attività professionali; i) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) Da inquinamento, salvo quanto previsto all’art.17 lett. T; k) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi; l) Derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria. | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione "Polizza tutti i rischi dell'abitazione" prevede per alcune garanzie limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti. Le parti possono concordare ulteriori franchigie, scoperti e limiti di indennizzo in aggiunta a quelli di seguito riportati:
SEZIONE 1 – TUTTI I RISCHI INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE (FABBRICATO E CONTENUTO)
SCOPERTO/FRANCHIGIA | Limiti di indennizzo | ||
Per sinistro | Per periodo assicurativo | ||
Ogni sinistro assicurato che provochi danni al Fabbricato e al Contenuto se non diversamente disposto | Euro 250,00 | Come da Scheda di Adesione | Come da Scheda di Adesione |
Valori | - | 10% della somma assicurata | 10% della somma assicurata |
Indennità aggiuntiva | - | Euro 10.000,00 | |
Fenomeno elettrico ed elettronico | Euro 250,00 | Euro 20.000,00 | Euro 20.000,00 |
Onorari Periti e Consulenti | - | Euro 10.000,00 | Euro 10.000,00 |
Gelo | Euro 250,00 | Euro 10.000,00 | Euro 10.000,00 |
Acqua condotta – Ricerca e ripristino del guasto | Euro 250,00 | Per il fabbricato: 30% della somma assicurata; Per il contenuto: 30% della somma assicurata se scelta l’opzione “A valore intero”; fino al concorrenza della somma assicurata se scelta | |
l’opzione “A Primo Rischio Assoluto” Euro 1.000,00 per annualità assicurativa in relazione alle spese sostenute per ricercare la rottura delle tubazioni interrate e per la loro sostituzione. | |||
Spese ricerca guasti con danno al fabbricato | 10% / Euro 250,00 | Euro 7.500,00 | Euro 15.000,00 |
Spese ricerca guasti senza danno al fabbricato | 10% / Euro 250,00 | Euro 1.000,00 | Euro 1.000,00 |
Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | Euro 100,00 | Euro 3.000,00 | Euro 3.000,00 |
Indennità aggiuntiva (art. 17 lettera B) | - | 20% del sinistro liquidato | 20% del sinistro liquidato |
Danneggiamenti a cose in custodia presso terzi | Euro 250,00 | Euro 2.500,00 | Euro 2.500,00 |
Spese demolizione, sgombero | - | 20% della somma assicurata | |
Atti Dolosi e Vandalici ed Eventi Sociopolitici | Euro 2.000,00 | 70% della somma assicurata | |
Eventi atmosferici | Euro 500,00 | 80% della somma assicurata | |
Eventi atmosferici su serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibro- cemento, pannelli solari, cemento amianto e manufatti di materia plastica o altri elementi fragili | Euro 500,00 | Euro 10.000,00 | Euro 10.000,00 |
Sovraccarico neve | Euro 5.000,00 | 50% della somma assicurata |
Terremoto | 1% della somma assicurata / Euro 2.000,00 | 50% della somma assicurata |
Inondazione, alluvioni ed allagamenti | 1% della somma assicurata / Euro 2.000,00 | 50% della somma assicurata |
Inquinamento accidentale | - | Euro 100.000,00 |
Differenziale storico artistico | - | Euro 500.000,00 |
SEZIONE 2 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
SCOPERTO/FRANCHIGIA | Limiti di indennizzo | ||
Per sinistro | Per periodo assicurativo | ||
Ogni sinistro rientrante nella sezione 2 salvo quanto indicato di seguito o espressamente per le singole garanzie aggiuntive e/o condizioni particolari | Come da Scheda di Adesione | Come da Scheda di Adesione | |
Capi speciali | 60% della somma assicurata | ||
Preziosi e valori in cassaforte chiusa | 60% della somma assicurata | ||
Valori ovunque riposti | Euro 15.000,00 | Euro 15.000,00 | |
Preziosi ovunque riposti | Euro 20.000,00 | Euro 20.000,00 | |
Rischi ad esterno | Euro 500 per i Preziosi | Limite del 20% delle somme assicurate e il | |
dell’abitazione | Massimo di Euro 10.000,00 per Valori. | ||
Limite del 20% delle somme assicurate e il | |||
Massimo di Euro 20.000,00 per Preziosi. | |||
Onorari Periti e Consulenti | Euro 10.000,00 | Euro 10.000,00 | |
Indennità aggiuntiva | - | Limite del 20% dell’indennizzo liquidato Limite massimo di Euro 500,00 in relazione ai costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti Limite massimo di Euro 250,00 in relazione ai costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa. |
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE
SCOPERTO/FRANCHIGIA | Limiti di indennizzo | ||
RC Famiglia | Euro 250,00 sui danni causati da | Come da Scheda di Adesione | |
RC proprietà | e | spargimento d’acqua e rigurgito di fogna. | |
conduzione | Euro 50,00 sui danni causati dalla | ||
abitazioni | proprietà e dagli animali |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Incendio, Eventi Catastrofali In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve: 1) dare avviso alla Società comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando data, ora, luogo e tutte le informazioni utili e necessarie a meglio circostanziare il sinistro, ossia: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. 2) conservare le tracce del sinistro sino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso, 3) mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società; nei 25 giorni successivi al primo avviso: - fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso; - inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente; fare denuncia all'autorità: - se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno Responsabilità Civile Verso Terzi Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso di sinistro alla Società, comunicando per iscritto, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione entro 5 |
giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza: - la data, l’ora e il luogo del sinistro; - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; - il nominativo di eventuali terzi danneggiati; - il nominativo di eventuali testimoni; - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e indicazione, anche approssimativa, dell’ammontare del danno; - il numero di polizza e il nominativo del Contraente | ||
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. | |
Obblighi dell’impresa | L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro, che l’Assicurato abbia rispettato gli Obblighi previsti in caso di sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00. L’obbligazione della Società decorre trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data dell’accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società potrà differire il pagamento alla presentazione del verbale di chiusa inchiesta. | |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto |
dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. | |||
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |||
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. | ||
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione delle garanzie. | ||
Come posso disdire la polizza? | |||
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono previste ipotesi contrattuali di recesso a favore del Contraente. | ||
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato. | ||
A chi è rivolto questo prodotto? | |||
A chiunque intenda stipulare una copertura multirischi per la propria abitazione. | |||
Quali costi devo sostenere? | |||
- Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari: | |||
Tutti i rischi | 26% | ||
COME PRESENTARE RECLAMI? |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELL’ABITAZIONE
DEFINIZIONI: Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
XXXXXXX’ l’impresa assicuratrice;
CONTRAENTE/ASSICURATO il Notaio iscritto al Ruolo o pensionato che aderisce alla copertura
assicurativa compilando e sottoscrivendo la Scheda di adesione, e pagando il relativo premio;
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazioni;
BROKER Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.;
POLIZZA il documento che contiene e prova le condizioni del contratto di Assicurazione;
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE il documento comprovante l’adesione del singolo Notaio alla
presente Polizza;
PREMIO la somma dovuta dall’Assicurato alla Società;
RISCHIO la probabilità che si verifichi un sinistro;
SINISTRO il fatto per il quale è prestata l’Assicurazione e dal quale è derivato il danno;
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
RISARCIMENTO la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO la forma di assicurazione prestata senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile;
FRANCHIGIA la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato;
SCOPERTO la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato;
MASSIMALE somma massima, per sinistro e per periodo assicurativo, fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa;
FABBRICATO immobile o porzione di esso, la cui ubicazione (o le cui ubicazioni, nel caso di più Fabbricati da assicurare) è indicata nella SCHEDA DI ADESIONE, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante, e relative quote millesimali di parti comuni, comprese le eventuali dipendenze anche in corpo separato, serramenti, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, pannelli solari, lastre, impianti idrici ed igienici, elettrici, del gas, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di prevenzione, allarme e antincendio, scaldabagni, ascensori, montacarichi, antenne, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, cancellate e cancelli, recinzioni, strade private, alberi anche di alto fusto, campi da tennis, piscine e attrezzature sportive e da gioco ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco.
CONTENUTO DELL’ABITAZIONE mobilio e arredamento, vestiario, preziosi e valori, capi speciali,
dotazioni e attrezzature incluse quelle elettroniche, impianti telefonici, opere di abbellimento, provviste, attrezzi (compresi quelli a uso sportivo) biciclette e dotazioni comuni contenute nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione e in genere tutto il contenuto del fabbricato con l’esclusione di beni di terzi in deposito.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti;
CAPI SPECIALI pellicce, quadri, dipinti, affreschi, xxxxxx, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d’arte o di antiquariato, oggetti d’argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, orologi non d’oro;
PREZIOSI gioielli, orologi e altri oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose, perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi;
INCENDIO combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
ESPLOSIONE sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
SCOPPIO/IMPLOSIONE repentino dirompersi o cedere di contenitori per eccesso o difetto
di pressione. Gli effetti del gelo o del colpo di ariete, comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio o implosione.
FURTO Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene;
RAPINA Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;
XXXXXX il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
ESTORSIONE il caso in cui l’Assicurato e/o le persone che detengano le cose assicurate vengano costretti a consegnarle mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato che verso altre persone in genere;
GELO repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi;
ATTI DOLOSI E VANDALICI qualsiasi atto intenzionalmente compiuto al fine di recare danno,
a esclusione di quanto altrove definito come Eventi Socio‐politici e Terrorismo.
FENOMENO ELETTRICO l’alterazione che per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si
manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica ed alla sua utilizzazione.
DANNI CONSEQUENZIALI i danni materiali alle cose assicurate non provocati direttamente
dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso;
DANNI DIRETTI i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione;
INONDAZIONE E/O ALLUVIONI E/O ALLAGAMENTO
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
EVENTI ATMOSFERICI uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, nubifragi e
simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi.
EVENTI SOCIO‐POLITICI scioperi, tumulti popolari e sommosse;
TERREMOTO sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto
a cause endogene
TERRORISMO atto violento (attuato o anche solo minacciato) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione per finalità politiche, religiose o ideologiche, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;
MEZZI DI PROTEZIONE ADEGUATI i mezzi di protezione si definiscono adeguati quando ogni apertura
verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fisse al muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci tali da non permettere l’introduzione di una persona senza l’effrazione delle relative strutture.
VALORI denaro, carte valori, titoli di credito in genere, cambiali, documenti, obbligazioni, tratte e francobolli, buoni pasto, schede telefoniche e tessere di parcheggio.
SCHEDA DI ADESIONE il documento con il quale il singolo Notaio aderisce alla copertura
assicurativa e che forma parte integrante del contratto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (COMUNI A TUTTE LE SEZIONI)
ART. 1 ‐ Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
ART. 2 ‐ Esonero dichiarazione esistenza di altre polizze.
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’esistenza di altre polizze assicurative stipulate per gli stessi rischi. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del Codice civile.
ART. 3 ‐ Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 ‐ Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile e con gli effetti dallo stesso previsti.
ART. 5 ‐ Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Notaio interessato all’Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker, a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE.
In caso di prima adesione alla polizza la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.
Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 60 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purché il Contraente o i suoi eredi abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.
Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.
ART. 7 – Forma e validità delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o degli aventi diritto devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax o email al Broker.
ART. 8 – Foro competente
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la Società, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove
il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza),
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
ART. 9 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, verso i familiari, le persone ospitate dall’Assicurato/Contraente o verso quelle di cui deve rispondere per legge e verso i dipendenti in genere, purché non eserciti egli stesso l’azione verso il responsabile.
ART. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
ART. 11 – Clausola Di Gestione ‐ Legittimazione
Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.
Il CNN e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all’intermediario “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante “Banchero Costa Insurance broker s.p.a.”, di seguito nominato “broker”, il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.
L’Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker.
Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell’Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall’Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.
La Società/l’assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza ‐ alla mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa.
ART. 12 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 13 – Modalità di adesione alla convenzione
Sono assicurabili le dimore dei Notai iscritti a ruolo e Notai in pensione, loro famigliari e altri conviventi come da loro stato di famiglia. Gli immobili devono essere situati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Qualora i fabbricati assicurati non siano di proprietà del Notaio, le coperture assicurative sono da intendersi stipulate per conto di chi spetta.
La copertura in oggetto verrà prestata in convenzione a favore di tutti i Notai che, sottoscrivendo la Scheda di adesione predisposta dal Broker, assumeranno la veste di Contraenti e Assicurati.
Art. 14 ‐ CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
La cessazione, a qualunque titolo, dell’attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.
SEZIONE 1 – TUTTI I RISCHI INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE (FABBRICATO E CONTENUTO)
ART. 15 – Rischi compresi
La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e/o successive appendici, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali, delle perdite e/o dei deterioramenti, sia Diretti che Consequenziali, causati alle cose assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto della o delle abitazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE, fino alla concorrenza delle somme assicurate e al netto delle franchigie e scoperti previsti in polizza o nella SCHEDA DI ADESIONE medesima, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso e/o delimitato dai successivi articoli.
ART. 16 – Esclusioni
Salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con i seguenti eventi, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) atti di terrorismo;
c) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) inquinamento e/o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo, nonché la contaminazione da sostanze radioattive salvo quanto previsto all’art. 17 lett. T.
Sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi – in tal caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni – sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
e) traslochi, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, pulitura, riparazione e pittura, restauro o similare processo, rifacimento o ristrutturazione, a meno che tali danni non si verifichino in occasione della pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, compreso l’uso di specifiche attrezzature anche a motore. La presente esclusione non sarà tuttavia operante qualora le operazioni di cui sopra provochino incendio, esplosione o scoppio;
f) furto, rapina, estorsione, scippo, sia tentati che consumati, malversazione, appropriazione indebita, truffa, frode, saccheggio, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti;
g) fatti commessi o agevolati con dolo dell’Assicurato, del Contraente o da persone che abitano con l’Assicurato;
h) naturale deperimento, usura e deterioramento graduale, ruggine o ossidazione;
i) tarme, parassiti e animali funghi, microrganismi, muffe e batteri;
j) vegetali in genere;
k) guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento di macchinari, impianti, attrezzature, salvo che tali danni siano conseguenti ad eventi garantiti;
l) confisca, sequestro, requisizione di beni assicurati per ordine di qualunque autorità;
m) eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine, smottamento e caduta massi, cedimento o franamento del terreno, bradisismo, crollo totale o parziale e collasso strutturale;
n) infiltrazioni di acqua piovana derivanti da difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno;
o) umidità, stillicidio, trasudamento, condensa, siccità, penetrazione di acqua attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
p) imbrattamento e deterioramento di muri esterni;
q) cose mobili all’esterno del Fabbricato incluso i danni alle stesse (eccetto quelle che si trovano all’aperto per natura e destinazione ma esclusi in ogni caso fiori e coltivazioni);
r) esistenza di impianti di irrigazione;
s) veicoli a motore, natanti e loro parti incluso i danni agli stessi;
t) vizio di costruzione o difetto di installazione;
u) beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
v) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze non siano connesse al diretto effetto di un evento assicurato nella presente Sezione.
ART. 17 Garanzie aggiuntive e condizioni particolari:
• SEMPRE OPERANTI anche qualora ne risulti esclusa l’operatività nel simplo di polizza:
A) Primo rischio assoluto
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 39 “Assicurazione parziale” per la partita contenuto le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" cioè senza tener conto dell’eventuale riduzione proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.
B) Indennità aggiuntiva
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato una somma non superiore al 20% dell’indennizzo liquidato in seguito a sinistro che ha colpito le cose assicurate per indennizzarlo delle spese sostenute e documentate qui di seguito indicate:
- mancato godimento locali o perdita pigioni;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo dell’Assicurato e dei familiari conviventi;
- ricostruzione documenti, attestati, diplomi, titoli di credito.
La Società si obbliga, inoltre, a risarcire fino ad un massimo di Euro 10.000,00 le maggiori spese relative ad un consumo anormale di utenze erogate in conseguenza ad un evento indennizzabile a termini di polizza.
L’indennizzo corrisposto dalla Società sarà pari alla differenza dell’importo corrisposto nel periodo di fatturazione immediatamente antecedente alla scoperta del danno e la media storica dei consumi addebitati all’Assicurato negli stessi periodi delle due annualità precedenti.
C) Buona fede
A parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che l'Assicurato non abbia agito con dolo e siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
D) Colpa grave e dolo
A parziale deroga e a maggior precisazione di quanto stabilito alla lettera g) dell’art. 16 Esclusioni la Società si obbliga ad indennizzare i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche quando derivino da:
- colpa grave del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori se l'Assicurato è persona giuridica e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
E) Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di
indennizzo, delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini alla presente Sezione. La Società rimborserà inoltre quelle spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fino alla concorrenza del 20% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
F) Xxxxxxx Xxxxxx e Consulenti
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile, ad architetti, ingegneri, consulenti progettisti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. Sono compresi in questa garanzia anche gli oneri di urbanizzazione ossia i costi e gli oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
G) Fenomeno elettrico
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, dei danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico causati alle cose assicurate.
Sono esclusi da questa garanzia i danni:
‐ causati da usura, carenza di manutenzione, inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
‐ verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè quelli accaduti in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
‐ dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.
H) Eventi atmosferici
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose poste nelle vicinanze. Sono inoltre indennizzabili i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, nonché da caduta di alberi determinata dai fenomeni sopra indicati, acqua piovana, purché la stessa non sia penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.
I danni causati dalla grandine a serramenti, lastre di fibro‐cemento, vetrate, pannelli solari, lucernari e manufatti in materia plastica sono compresi fino al limite massimo, per sinistro e periodo di assicurazione, previsto all’art. 18.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
‐ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
‐ umidità, stillicidio, trasudamento;
‐ cedimento, franamento o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
‐ antenne TV ed altri enti all’aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all’art. 18.
I) Sovraccarico neve
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato all’art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato descritto in polizza e al Contenuto assicurato da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti causati da sovraccarico di neve. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
- causati da valanghe e slavine;
- cagionati a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione.
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente condizione particolare.
L) Acqua condotta – Xxxxxxx e ripristino del guasto
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni di impianti idrici, igienici e tecnici presenti nel fabbricato, compresa la caldaia autonoma, lo scaldabagno, i termosifoni e con esclusione degli impianti di irrigazione.
In caso di Sinistro indennizzabile, la Società rimborsa le spese:
a) sostenute per ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture del Fabbricato che hanno dato origine al danno da acqua, anche in caso di danno causato solo a terzi;
b) per demolire e ripristinare le parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui al precedente punto a).
La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti del Fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto al Fabbricato assicurato, fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa.
M) Perdite occulte d’acqua
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi la Società rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d’acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l’eccedenza e derivanti da:
a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell’utente;
b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società);
c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d’ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
d) vetustà e/o degrado dei materiali;
e) rottura.
La garanzia opera purché l’eccedenza superi il 10% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall’attivazione dell’utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d’uso e fascia di consumo.
Nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia una porzione di immobile in condominio o in Abitazioni plurifamiliari, l’Indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell’Abitazione, nell’eventualità in cui la fatturazione dell’acqua sia unica per l’intero fabbricato, fino alla concorrenza di € 3.500,00 per Annualità assicurativa.
La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto. La Società non indennizza le perdite:
• derivanti da impianti per irrigazione;
• derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
• derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
• provenienti dall’interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
• conseguenti a dolo dell’Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all’Assicurato;
Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza medesima.
È in ogni caso escluso l’Indennizzo di qualsiasi Danno indiretto.
N) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi la Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, accertata dall’ente di distribuzione e comportante da parte dell’ente stesso il blocco dell’erogazione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell’azienda assicurati.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite e le franchigie indicati all’art. 18.
O) Differenziale storico artistico
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a indennizzare anche i maggiori danni che le cose assicurate caratterizzate da particolari qualità storico/artistiche subiscano a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, quando il loro ammontare ecceda le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art. 38 delle successive Norme per la liquidazione dei sinistri della presente Polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche mentre i risarcimenti possono riguardare le spese di restauro (costo dei materiali, spese di competenza degli artigiani e/o artisti) oppure le spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio di spesa per la Società, nonché la perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/ artistico. Si precisa che la copertura in questione è prestata a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza delle somme assicurate nella SCHEDA DI ADESIONE alle voci fabbricato e contenuto, e fino al limite di cui all’art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro delle cose assicurate caratterizzate da particolari qualità storico/artistiche, nonché in merito alla perdita economica subita dall’Assicurato a seguito della loro distruzione parziale o totale, Assicurato e Società convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente per territorio, cui verrà dato formale incarico di perito comune delle parti.
P) Danneggiamenti alle cose in custodia
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a indennizzare all’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo i danni e le rotture delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.
Q) Gelo
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienico‐sanitari, di riscaldamento, solari o di condizionamento e di
condutture e tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati assicurati purchè le attività svolte dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 30 giorni antecedenti il sinistro.
R) Terremoto
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi l’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo.
Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
S) Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti
A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo.
La Società non risponde:
1. dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
3. a enti mobili all’aperto.
T) Inquinamento Accidentale
Oltre a quanto previsto dall’art. 15 Rischi compresi, la garanzia include i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di sinistro indennizzabile nella Sezione Incendio, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo.
• FACOLTATIVE: (operanti solo se indicata la somma assicurata alla voce RICORSO TERZI o RISCHIO LOCATIVO nella scheda di polizza)
A) Ricorso terzi e/o Locatari
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi, La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nel simplo di polizza e con le limitazioni previste all’art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese ‐ quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni ‐ totali o parziali ‐ dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i danni ai veicoli o natanti di terzi;
− di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente nonché le persone che si trovino con loro in rapporti di lavoro anche occasionali.
Si precisa che genitori, figli e altri parenti o affini sono considerati terzi se non conviventi con l’assicurato e abitanti in unità immobiliari distinte.
In caso di sinistro rientrante nella presente garanzia l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, fermo restando che ’Assicurato dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
B) Rischio locativo
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi e fino alla concorrenza del massimale indicato nel simplo di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni materiali e diretti cagionati alla abitazione/i tenute/i in locazione dall’Assicurato medesimo, come risultanti dal simplo di polizza, da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato stesso.
ART. 18 ‐ Xxxxxxxxxx, Scoperti, Limiti di indennizzo della sezione 1
Il presente articolo riporta le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di indennizzo (somme assicurate o massimali) che verranno applicati su ogni sinistro che abbia provocato danni alle cose o che sia stato causato dagli eventi di seguito specificatamente elencati.
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo | |||||||||
Scoperto % | Franchigia € | Limite di indennizzo | € | ||||||
Per sinistro | Per periodo ass.vo | ||||||||
Ogni sinistro assicurato che provochi danni al Fabbricato e al Contenuto se non diversamente disposto | 250,00 | Come da simplo di polizza | Come da simplo di polizza | ||||||
Valori | 10% della s.a. | 10% della s.a. | |||||||
Fenomeno elettrico ed elettronico | 250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
Onorari Periti e Consulenti | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
Gelo | 250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
Acqua condotta | 250,00 | Per il fabbricato: 30% della somma assicurata; Per il contenuto: 30% della somma assicurata se scelta l’opzione “A valore intero”; fino alla concorrenza della somma assicurata se scelta l’opzione “A Primo Rischio Assoluto” | |||||||
Spese ricerca fabbricato | guasti | con | danno | al | 10% | 250,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | |
Spese ricerca guasti senza danno al fabbricato | 10% | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Indennità aggiuntiva (art. 17 lettera B) | 20% del sinistro liquidato | 20% del sinistro liquidato | ||
Danneggiamenti a cose in custodia presso terzi | 250,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | |
Spese demolizione, sgombero | 20% della somma assicurata | |||
Atti Dolosi e Vandalici ed Eventi Sociopolitici | 2.000,00 | 70% della somma assicurata | ||
Eventi atmosferici | 500,00 | 80% della somma assicurata | ||
Eventi atmosferici su serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibro‐ cemento, pannelli solari, cemento amianto e manufatti di materia plastica o altri elementi fragili | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Sovraccarico neve | 5.000,00 | 50% della somma assicurata | ||
Terremoto | 1% della somma ass.ta | € 2.000,00 | 50% della somma assicurata | |
Inondazione, alluvioni ed allagamenti | 1% della somma ass.ta | 2.000,00 | 50% della somma assicurata | |
Inquinamento accidentale | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
Differenziale storico artistico | 500.000,00 |
ART. 19 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per tutte le abitazioni indicate nel simplo di polizza a condizione che le stesse si trovino nel territorio dello Stato Italiano, di Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
ART. 20 ‐ Limite d'indennizzo
L’indennizzo della Società in relazione al contenuto di ciascuna ubicazione separatamente considerata, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, non potrà in ogni caso superare la somma assicurata indicata nel simplo di polizza.
SEZIONE 2 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
ART. 21 ‐ Rischi compresi
La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e/o successive appendici e fino alla concorrenza delle somme e al netto delle franchigie e scoperti indicati all’art. 27, ad indennizzare l’Assicurato dei danni diretti e materiali dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dall'impossessamento o dal tentativo di impossessamento bei beni di proprietà del Notaio, dei famigliari del Notaio e altri conviventi come da loro stato di famiglia, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa, delle cose.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
Ai fini della presente Sezione per cose assicurate si intende:
Contenuto, Preziosi e Valori, Capi Speciali.
ART. 22 ‐ Limite d'indennizzo
Le somme indicate nel simplo di polizza o nelle condizioni di polizza rappresentano il limite di indennizzo per singola ubicazione e per sinistro nel caso di sinistro che colpisca diverse ubicazioni, fermo quanto previsto dall’art.23 lett. A) Clausola di disabitazione e dall’applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
ART. 23 Condizioni particolari sempre applicabili alle cose assicurate di cui all’art. 21
A) Clausola di disabitazione
La garanzia è pienamente operante in tutte le ubicazioni indicate nella simplo di polizza con la precisazione che se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 30 giorni consecutivamente la garanzia cesserà di essere efficace per preziosi e valori ovunque riposti, per riprendere dalle ore 24 del giorno in cui l’abitazione ricomincia ad essere abitata.
B) Coppie, sets e collezioni
Nel caso di danno a oggetti aventi un valore speciale o aumentato dal fatto di formare parte di una coppia, di una collezione o di un set, l’indennizzo non terrà conto del maggior valore attribuibile all’oggetto o agli oggetti per il fatto di far parte di una coppia, di un set o di una collezione.
C) Guasti cagionati dai ladri
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 21 Rischi compresi, la Società, in occasione di furto e rapina consumati o tentati, si obbliga a risarcire all’Assicurato fino alla concorrenza di € 15.000,00 le spese sostenute per riparare guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi compresi gli impianti di allarme, le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte.
ART. 24 ‐ Esclusioni
La presente assicurazione non copre:
a) la truffa, l'appropriazione indebita e la malversazione;
b) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione requisizione, confisca, sequestro;
c) i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare e occupazione abusiva.
d) i danni verificatisi a seguito di inquinamento e/o contaminazione dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché la contaminazione da sostanze radioattive, i danni verificatisi in occasione di emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
e) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Contraente o delle persone che abitano con l’Assicurato (inclusi comunque quelli causati da atti dolosi di persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere);
f) gli smarrimenti e gli ammanchi;
g) oggetti di proprietà di terzi in custodia presso l’eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante.
ART. 25 ‐ Garanzie aggiuntive e condizioni particolari
• SEMPRE OPERANTI anche qualora ne risulti esclusa l’operatività nel simplo di polizza:
A) Xxxxxx all’esterno dell’abitazione
Nel caso di danni causati da furto di valori, denaro, preziosi ed effetti personali in genere, anche con destrezza, scippo, rapina o estorsione all’esterno della ubicazione assicurata, la garanzia è operante a condizione che le cose assicurate siano:
1) indossate, oppure
2) depositate in banca o cassaforte chiusa o cassaforte di hotel/motel, oppure
3) trasportate a mano sotto la personale ed ininterrotta sorveglianza dell'Assicurato.
Xxxx esclusivi fini di questa garanzia aggiuntiva per Assicurato si intende il Contraente, il coniuge o il convivente more uxorio e, se stabilmente conviventi, i loro parenti e affini.
Le garanzie sono valide in tutto il mondo con il limite del 20% delle somme assicurate così come risultanti dal simplo di polizza e il massimo di € 10.000,00 per Valori e con il limite del 20% delle somme assicurate così come risultanti dal simplo di polizza e il massimo di € 20.000,00 per Preziosi, e con una franchigia fissa pari a
€ 500,00.
Le limitazioni di cui sopra non si applicano qualora la rapina o l’estorsione siano avvenute all’interno dell’ubicazione assicurata o nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta minaccia o violenza vengano prelevate all’esterno e siano costrette a entrare nelle ubicazioni stesse per consegnare le cose assicurate all’interno dell’ubicazione indicata nel simplo di polizza.
B) Xxxxxxx Xxxxxx e Consulenti
Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 21 Rischi compresi, la Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato, fino alla concorrenza € 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini della presente Sezione, a professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
C) Indennità aggiuntiva
a) Oltre a quanto previsto in questa Sezione all’art. 21 Rischi compresi, la Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato una somma non superiore al 20% dell’indennizzo liquidato in seguito a sinistro che ha colpito le cose assicurate come risultanti dal simplo di polizza per rimborsarlo delle spese sostenute e documentate di seguito indicate:
• costi sostenuti per la documentazione del danno;
• costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti con il limite massimo di € 500,00.
• Costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa con il limite massimo di € 250,00.
D) Mezzi di protezione e chiusura dei locali / Sistema di allarme
Nel caso in cui le somme assicurate in base all’art. 21 “Rischi Compresi” siano superiori a € 200.000,00, l’operatività della garanzia è subordinata all’esistenza di un impianto d'allarme installato nei locali che contengono le cose assicurate ed è condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia che:
a) l'impianto stesso sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
b) l'Assicurato faccia tutto il necessario per mantenere il sistema d'allarme perfettamente funzionante.
Nel caso di malfunzionamento del sistema di allarme per cause al di fuori del controllo dell’Assicurato e di cui l’Assicurato non sia a conoscenza e di contestuale inesistenza od operatività dei Mezzi di Protezione Adeguati, resterà a carico dell’Assicurato il 20% dell’indennizzo fino alla concorrenza di € 200.000,00 e il 30% sull’eccedenza.
Nel caso di mancata osservanza di quanto previsto ai punti a) e b) sopraindicati e contemporanea inesistenza o inoperatività dei Mezzi di Protezione Adeguati resterà a carico dell’assicurato il 30% dell’indennizzo complessivo.
Qualora le somme assicurate siano inferiori a € 200.000,00 affinché la garanzia sia operativa i locali devono comunque essere protetti da Mezzi di Protezione Adeguati.
Resta convenuto che, se al momento del sinistro, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di Protezione Adeguati, la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso.
La garanzia è pienamente valida anche se non sono operanti Mezzi di Protezione Adeguati e di chiusura, purché nell’ubicazione assicurata vi sia la presenza dell’Assicurato, o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, o suoi dipendenti, o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.
• FACOLTATIVE: (operanti solo se corrisposto il relativo premio nella Scheda di adesione)
Rischi all’esterno dell’abitazione
E) Se nel simplo di polizza è indicata la somma assicurata in aumento rispetto a quanto previsto dall’articolo 25 Garanzie Aggiuntive Sempre Operanti Lettera A) si precisa che i limiti previsti nel citato articolo vengono elevati della medesima somma.
ART. 26 ‐ Estensione territoriale
L’assicurazione vale per tutte le abitazioni indicate nel simplo di polizza a condizione che le stesse si trovino nel territorio dello Stato Italiano, di Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
ART. 27‐ Franchigie, Scoperti, Limiti di indennizzo della sezione 2
Il presente articolo riporta le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di indennizzo (somme assicurate o massimali) che verranno applicati su ogni sinistro che abbia provocato danni alle cose o che sia stato causato dagli eventi di seguito specificatamente elencati.
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo | ||||
Scoperto % | Franchigia € | Limite di indennizzo € | ||
Per sinistro | Per periodo ass.vo | |||
Ogni sinistro rientrante nella sezione 2 salvo quanto indicato di seguito o espressamente per le singole garanzie aggiuntive e/o condizioni particolari | Come da simplo di polizza | Come da simplo di polizza | ||
Capi speciali | 60% della somma assicurata | |||
Preziosi e valori in cassaforte chiusa | 60% della somma assicurata | |||
Valori ovunque riposti | € 15.000,00 | € 15.000,00 | ||
Preziosi ovunque riposti | € 20.000,00 | € 20.000,00 | ||
Onorari Periti e Consulenti | 10.000,00 | 10.000,00 |
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 28 ‐ Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente, il coniuge e i figli, il convivente more uxorio ed i relativi figli se conviventi, altri familiari o persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di legge, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a fatti della vita privata e di relazione quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
RC FAMIGLIA
a) Pratica di sports in genere salvo quando indicato alla lettera d) delle “Esclusioni”;
b) Guida di ciclomotori, quadricicli, motoveicoli, auto‐vetture o natanti all’insaputa dei genitori da parte di figli minorenni, anche privi dei requisiti previsti dalla legge, compresi i danni subiti dai terzi trasportati e con esclusione dei danni subiti dal veicolo stesso, purchè detti ciclomotori, motoveicoli, auto‐vetture o natanti, se di proprietà del Contraente, risultino coperti al momento del sinistro con polizza di
assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione; in questo caso la garanzia opererà solo per l’azione di regresso svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, in conformità alle Leggi in vigore o per l’eventuale maggior somma non coperta da detta assicurazione. In deroga a quanto previsto alla lettera c) delle Esclusioni, l’assicurazione copre i danni cagionati al terzo trasportato sul ciclomotore o sul quadriciclo di proprietà delle persone assicurate o guidato da una di esse;
c) Proprietà e uso di animali da sella, di cani, gatti e altri animali domestici, anche non di proprietà degli Assicurati;
d) Proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco in genere;
e) Proprietà e uso di biciclette;
f) Danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate. Sono compresi i danni arrecati a locali di proprietà di terzi;
g) Pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, compreso l’uso di specifiche attrezzature anche a motore;
h) Pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti;
i) Intossicazione e/o avvelenamento da cibi o bevande;
j) Proprietà e uso di imbarcazioni con motore inferiore a 3 CV fiscali e non a motore non soggetti all’assicurazione obbligatoria di R.C.;
k) Xxxxxxx di collaboratori familiari, anche se occasionali, nello svolgimento delle proprie mansioni compresa la responsabilità derivante da fatto doloso degli stessi. Sono compresi i danni fisici da loro subiti incluse le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in conseguenza dell’eventuale rivalsa esperita da INAIL o INPS;
l) Incendio, scoppio ed esplosione di cose degli Assicurati o da loro detenute, avvenuti fuori dalle abitazioni indicate nel simplo di polizza e delle relative pertinenze, compresi i danni subiti dai locali occupati occasionalmente o temporaneamente e dal relativo arredamento.
RC PROPRIETA’ E CONDUZIONE ABITAZIONI
La garanzia comprende i danni provocati a terzi in conseguenza di fatti derivanti dalla proprietà e conduzione delle abitazioni adibite allo svolgimento della vita privata compresi impianti, pertinenze e dipendenze dei fabbricati e dei giardini, alberi anche ad alto fusto, cancelli, recinzioni e strade private, campi da tennis, piscina, attrezzature sportive e da gioco. In caso di abitazione plurifamiliare sono comprese le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo i danni derivanti da:
a) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nei locali (incluse pertinenze e dipendenze) abitati dall’assicurato e dai suoi familiari nonché la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione di fabbricati, dipendenze e pertinenze;
b) Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna;
c) Caduta di neve;
d) Uso apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere;
e) Caduta antenne.
ART. 29 ‐ Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
ART. 30 ‐ Massimale assicurato
L’Assicurazione di cui alla presente sezione vale sino a concorrenza della somma indicata nella SCHEDA DI ADESIONE.
ART. 31 ‐ Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) Cagionati dolosamente;
b) Derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
c) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo salvo quanto disposto alle lettere b), g), k) dell’Art. 28) Oggetto dell’Assicurazione;
d) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni sportive a carattere professionale;
e) Derivanti dalla pratica del parapendio, dall’uso di velivoli ultraleggeri e deltaplani;
f) Alle cose che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo salvo quanto disposto alla lettera l del paragrafo RC Famiglia;
g) Derivanti da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all’interno della dimora abituale e di quelle saltuarie indicate nel simplo di polizza e relative pertinenze;
h) Inerenti ad attività professionali;
i) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
j) Da inquinamento, salvo quanto previsto all’art.17 lett. T;
k) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
l) Derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.
ART. 32 ‐ Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi gli Assicurati nonché i loro ascendenti o discendenti.
ART. 33 ‐ Franchigie
a) Sui danni causati da spargimento acqua e rigurgito di fogna verrà applicata una franchigia di € 250,00.
b) Sui danni causati dalla proprietà e uso animali si intende operante una franchigia di € 50,00.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
TUTTI I RISCHI INCENDIO – FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
ART. 34 ‐ Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) farne denuncia per iscritto al Broker alla quale è assegnata la polizza o alla Società non appena possibile e comunque non oltre 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
c) farne denuncia scritta, nei casi di furto, rapina e/o altro reato o di sinistro presumibilmente doloso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel termine di 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno;
d) trasmettere alla Società, nel più breve tempo possibile, e comunque su richiesta della stessa o di chi al momento la rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria di Polizia ove prevista;
e) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di 30 giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere documentato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso del sinistro; tuttavia lo stato delle cose, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’ordinaria attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall’avviso del danno, l’Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
f) informare tempestivamente la Società del ritrovamento dei beni assicurati scomparsi o del luogo in cui essi si trovano;
g) fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all’obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall’Assicurato o per ordine dell’Autorità per impedirli o arrestarli;
h) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito fare tempestiva denuncia, anche al debitore, ed esperire, ove la legge lo consenta, la relativa procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
ART. 35 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Premesso che il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicandone il nome, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi ‐ escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente ‐ superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 36 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
b) da due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 37 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto i suoi obblighi;
- verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione per la determinazione del danno;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
ART. 38 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri:
Fabbricato e impianti
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione o riparazione a nuovo delle parti danneggiate, in conformità con la normativa vigente, escludendo solo il valore dell’area (Valore a Nuovo);
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Contenuto
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico (Valore a Nuovo);
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali deducibili.
Supplemento di indennità
La differenza che viene dedotta dal “Valore a Nuovo”, secondo le modalità sopra indicate, denominata “Supplemento di indennità”, sarà pagata solamente nel caso di effettiva ricostruzione a nuovo del fabbricato e degli impianti o di effettivo rimpiazzo dei beni rientranti nella definizione di “Contenuto” con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettiva ricostruzione o rimpiazzo ed avverrà:
‐ in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia;
‐ in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Art. 39 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 30%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra tale valore e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 40 – Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 41 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari sull’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 42 – Anticipo e Pagamento dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro, che l’Assicurato abbia rispettato gli Obblighi previsti in caso di sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società decorre trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data dell’accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società potrà differire il pagamento alla presentazione del verbale di chiusa inchiesta.
Art. 43 – Riduzione delle somme assicurate ‐ Reintegro
Poiché in caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte si conviene che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo siano automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari a condizione che il Contraente paghi il corrispondente pro‐rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. L’ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme originariamente assicurate.
Art. 44 – Recupero delle cose asportate
Se le cose assicurate, rubate o rapinate, vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spettando alla Società.
In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del danno la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del rischio.
Art. 45 – Limite massimo d’indennizzo
Ferme le somme assicurate per ciascuna delle sezioni della presente polizza la Società non sarà tenuta a pagare nel periodo di assicurazione somma maggiore di quella assicurata in ogni sezione; in tale limite massimo sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Sono a carico della Società le spese sostenute per la limitazione del danno e, in particolare, quelle relative alle procedure di ammortamento titoli.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 46 ‐ Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata al Broker alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.
Art. 47 ‐ Gestione delle vertenze – spese legali e peritali
La Società assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
PREMIO E SOMME ASSICURATE
L’Assicurato ha facoltà di scegliere ed indicare nella SCHEDA DI ADESIONE le somme assicurate per ciascuna delle categorie elencate di seguito purché queste non eccedano i limiti indicati.
Nel caso di più ubicazioni assicurate il limite per fabbricato o Rischio Locativo è da intendersi per singolo fabbricato, e il premio dovrà essere applicato alla somma assicurata complessiva di tutti i fabbricati.
Per quel che riguarda le altre garanzie il limite prescelto sarà valido per tutte le ubicazioni indicate e rappresenterà il limite complessivo per singola ubicazione e per sinistro, a condizione che ne sia data indicazione nella SCHEDA DI ADESIONE e sia stato pagato il relativo sovrappremio se previsto.
Il premio dovuto è determinato dalla somma dei singoli premi conteggiati per ogni categoria di beni assicurati come dalla tabella di seguito riportata.
SEZIONE 1 “TUTTI I RISCHI INCENDIO”
(somme e massimali assicurati per sinistro e per periodo di assicurazione)
Fabbricato a valore intero fino a € 5.000.000,00 tasso lordo 0,60 pro mille Rischio Locativo fino a € 5.000.000,00 tasso lordo 0,15 pro mille Contenuto a primo rischio assoluto fino a € 750.000,00 tasso lordo 1 pro mille Ricorso Terzi da Incendio fino a € 3.000.000,00 tasso lordo 0,15 pro mille
Nel caso venga assicurata più di una ubicazione, come risultante dalla SCHEDA DI ADESIONE, sulle partite.
Contenuto a Primo Rischio Assoluto e Ricorso Terzi da incendio verrà applicato un aumento del 20% per la seconda abitazione assicurata e del 30% complessivo per altre due abitazioni oltre alla prima.
SEZIONE 2 “FURTO RAPINA ESTORSIONE”
(somme assicurate per sinistro e per periodo di assicurazione)
a) Furto a Primo Rischio Assoluto fino a € 400.000,00 tasso lordo 10 pro mille
b) Xxxxxx all’esterno dell’abitazione
(Art. 25 – lett. E) fino a € 50.000,00 tasso lordo 12 pro mille
Nel caso venga assicurata più di una ubicazione, come risultante dalla Scheda di Polizza, sulla partita Furto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto verrà applicato un aumento del 20% per la seconda abitazione assicurata e del 30% complessivo per altre due abitazioni oltre alla prima.
Qualora la somma assicurata di cui alla lettera a) superi € 200.000,00 è condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia che vi sia un impianto d'allarme installato nei locali che contengono le cose assicurate.
Qualora l’Assicurato abbia subito un sinistro tra quelli coperti dalla presente polizza negli ultimi tre anni, i premi sopraindicati sono soggetti a conferma da parte della Società.
SEZIONE 3 “RESPONSABILITA’ CIVILE”
a) Massimale assicurato € 750.000 premio € 80
b) Massimale assicurato € 1.500.000 premio € 120
PREMIO MINIMO DI POLIZZA: € 250,00
Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al 01.11 di ogni anno, l’importo dovuto sarà ridotto del 50%.
Il premio deve essere versato in un’unica soluzione mediante:
Bonifico bancario sul conto corrente
BANCA UNICREDIT | Intestato a: AON S.p.A. |
IBAN: IT 43 X 02008 20411 000103526219 | SWIFT/BIC: XXXXXXXXXXX |
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
- ART 47 ‐ Gestione delle vertenze – spese legali e peritali
La Società L’Assicurato