OGGETTO: PROPOSTA PRELIMINARE DI FUSIONE DI LGH S.P.A. IN A2A S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 22 DELL'ACCORDO DI PARTNERSHIP. ATTI CONSEGUENTI.
OGGETTO: PROPOSTA PRELIMINARE DI FUSIONE DI LGH S.P.A. IN A2A S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 22 DELL'ACCORDO DI PARTNERSHIP. ATTI CONSEGUENTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Linea Group Holding S.p.A. è una società multiutility industriale che, tramite le società da essa controllate, gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 112 comma 1 del d.lgs. 267/2000 nelle province lombarde di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia.
Le società controllate da LGH operano nei seguenti settori:
- servizio di igiene urbana (Linea Gestioni Srl);
- gestione integrata dei rifiuti (Linea Ambiente Srl);
- erogazione del gas metano, progettazione, costruzione e manutenzione della rete (LD Reti Srl);
- commercializzazione di gas metano ed energia elettrica (Linea Più Spa);
- gestione di impianti di trattamento rifiuti e sistemi di teleriscaldamento di Cremona e Lodi (Linea Reti Impianti Srl);
- produzione di energia termica ed elettrica, in prevalenza da fonti rinnovabili (Linea Energia S.p.A.);
- erogazione dei servizi ICT (Linea Com S.r.l).
Dal 2016 l’intero pacchetto azionario di LGH era detenuto dalle società COGEME S.p.A, A.E.M. Cremona S.p.A., S.C.R. S.r.l., A.S.M. Pavia S.p.A. e ASTEM S.p.A., società pubbliche a loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali, tra cui i comuni di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Rovato.
In particolare, A.E.M. Cremona era proprietaria di azioni rappresentanti il 30,92% del capitale sociale della LGH; COGEME del 30,92%; A.S.M. del 15,9%; ASTEM del 13,22% ed S.C.S. del 9,05% del capitale sociale.
LGH, pertanto, pur non essendo controllata direttamente da enti locali, era da essi controllata in modo indiretto tramite le società partecipate dagli stessi enti locali.
Xx X0X S.p.A. - anch’essa una multiutility - gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 112 comma 1 del d.lgs. 267/2000 nelle provincie di Brescia e Milano.
Quotata in Borsa dal 2001, opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti e della gestione del ciclo idrico integrato.
In data 9.11.2015 A2A ha formulato ai soci di LGH un’offerta vincolante, avente a oggetto i principali termini e condizioni della possibile “partnership industriale” tra LGH e A2A per l'acquisto del 51 % del capitale di LGH da parte di A2A.
Con Delibera Consiglio Comunale n. 150 del 17/12/2015 “Proposta di deliberazione in merito all’operazione di integrazione tra A2A e LGH” il Consiglio Comunale deliberava di “approvare l’operazione di integrazione tra LGH e A2A e, quindi, di approvare la prosecuzione delle trattative con A2A sulla base dell’offerta (ivi comprese le linee guida del piano industriale) e l’auspicabile sottoscrizione tra i soci LGH e A2A di accordi ritenuti soddisfacenti tra le parti nei quali saranno declinati i principi contenuti nella medesima offerta, fermo restando che – ai sensi dell’articolo 11.3 dello statuto di Astem
S.p.A. – l’esecuzione dell’Operazione rimane subordinata all’autorizzazione dell’Assemblea” nonché “per l’effetto, di conferire mandato al Sindaco, con facoltà di investire i dirigenti preposti, in veste di rappresentante del Comune di Lodi, affinchè partecipi all’assemblea di Astem S.p.A. convocata per il 18/12/2015 e, subordinatamente alla definizione di accordi contrattuali ritenuti soddisfacenti tra le parti, voti a favore del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dell’Operazione, ai sensi dell’articolo 11.3 dello statuto di Astem S.p.A.”;
All’esito dell'iter di approvazione della prospettata operazione da parte dei rispettivi organi sociali, in data 12.1.2016 i soci di LGH hanno accettato l’offerta vincolante.
In coerenza con la predetta offerta di A2A e gli indirizzi deliberati dagli enti territoriali di riferimento, i
c.d. «soci territoriali» di LGH, ovvero le società Azienda Energetica Municipale Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A., COGEME – Servizi Pubblici Locali S.p.A., ASTEM S.p.A. e Società Cremasca Servizi (SCS)
S.r.l. hanno negoziato e sottoscritto, il 4/3/2016, il documento contrattuale denominato “Accordo di partnership”, recante la disciplina della partnership industriale e societaria con particolare riguardo:
– all’xxxxxxxx xx X0X nel capitale sociale di LGH, per una quota del 51% acquisita dai cinque soci territoriali, di cui il 58,25% mediante versamento di corrispettivo in danaro ed il 41,75% mediante trasferimento di azioni A2A (per una valorizzazione complessiva di € 113.297.686,00, fatti salvi l’aggiustamento del prezzo, i meccanismi di Earn-In ed Earn-Out e conguaglio – artt. 2-7);
– alle regole di corporate governance (competenze e quorum dell’organo amministrativo e dell’assemblea, istituzione del «Comitato Territorio», disposizioni per il caso di stallo, previsioni specifiche sulle c.d. «SOB» società operative di business (artt. 8-17);
– a limiti e modalità del trasferimento delle partecipazioni (artt. 18-21);
– all’evoluzione della Partnership (art. 22);
– alla durata di 4 anni dall’esecuzione dell’accordo e comunque fino al termine delle procedure di evoluzione di partnership delle pattuizioni previste dall’art. 8 all’art. 22 dell’Accordo (art. 23);
– dichiarazioni, garanzie e clausole di indennizzo;
In particolare, “nello spirito di perseguimento dell’integrazione e di rafforzamento della partnership tra le Parti meglio espresso nelle precedenti Premesse D, E, F e H” (ove, in quest’ultima, i soggetti firmatari hanno sancito il comune intendimento di “continuare a esplorare, approfondire e valutare forme più intense di aggregazione tra il Partner Maggioritario e la Società”), all’art. 22 si è individuata nella fusione per incorporazione di LGH in A2A la naturale evoluzione della partnership, con l’impegno di A2A a sottoporre ai soci territoriali una proposta entro 60 giorni lavorativi dal terzo anniversario dell’esecuzione dell’Accordo (4/8/2016), rimessa all’esame ed all’espressione di un preliminare riscontro positivo da parte di una soglia qualificata dei predetti soci territoriali (altrimenti definiti «Partner Minoritari»).
La portata della richiamata previsione appare ancor più eloquente alla luce della lettera I delle premesse dell’Accordo di partnership, laddove si è significativamente concordato che “il momento costitutivo dell’aggregazione industriale in oggetto, che si realizzerà attraverso l’ingresso di A2A nel capitale sociale di LGH, si pone quale prima e necessaria fase di un percorso che, nelle intenzioni delle Parti, e fermo quanto previsto in merito dal presente Contratto, darà inizio a un processo di valutazione delle Parti in merito all’evoluzione della partnership e potrà portare – ove ne ricorrano tutti i presupposti – alla fusione per incorporazione della Società nel Partner Maggioritario”, nonché affermato che “le Parti riconoscono e concordano di dare rilievo prioritario all’ipotesi di fusione di LGH in A2A, che – nei termini e alle condizioni meglio indicati di seguito nel presente Contratto – ricorrendone i presupposti, si pone quale epilogo prioritario e preferenziale del percorso di partnership avviato con l’ingresso di A2A nel capitale sociale di LGH a fronte della corresponsione ai Partner Minoritari di un corrispettivo costituito, in parte, da Azioni A2A”.
Solo in caso di mancato completamento, per qualsivoglia motivo, della fusione A2A-LGH entro e non oltre 10 mesi dal predetto terzo anniversario, e quindi subordinatamente all’esito negativo del percorso di fusione, l’art. 22 dell’Accordo ha previsto una serie ulteriori possibili evoluzioni, stabiliti, in ordine di priorità, (i) nella discussione, valutazione e rinnovo delle pattuizioni parasociali, (ii) in caso di mancato rinnovo dei patti parasociali, nella presentazione di una proposta d’acquisto delle partecipazioni dei soci territoriali da parte di A2A (eventualmente subordinata all’espletamento di una procedura competitiva, se imposta dalla legge vigente, ma in tal caso con previsione del diritto di prelazione di A2A ovvero del diritto di covendita al terzo aggiudicatario); (iii) in caso di mancata presentazione od accettazione della proposta d’acquisto di A2A, nel diritto dei soci territoriali di presentare, solo congiuntamente, una proposta di
riacquisto della partecipazione di A2A; (iv) im caso di mancata presentazione della proposta di riacquisto della partecipazione di A2A, nell’adozione di nuovi patti parasociali che abbiano l’effetto di superare il controllo societario di A2A ed estromettere LGH dal relativo perimetro di consolidamento.
Con delibera del 28.7.2016 l’Agcm ha autorizzato l’acquisizione del controllo di LGH da parte di A2A, imponendo, tuttavia, alcune misure correttive ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge n. 287/90, in quanto, nel corso dell’istruttoria, era emerso che l’operazione avrebbe costituito una posizione dominante nel mercato lombardo del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, con effetti pregiudizievoli per gli utenti finali, poiché riguardava i due principali soggetti del mercato di riferimento.
A seguito della delibera dell’Agcm, e dell’avveramento delle altre condizioni sospensive previste nell’accordo del 4 marzo, in data 4.8.2016 i Soci LGH ed A2A hanno proceduto alla chiusura dell’operazione, dando esecuzione all’accordo del 4.3.2016.
Con atto a rogito del Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Milano Rep. 21208 Racc. 8662 del 4.8.2016, i soci di LGH hanno venduto ad A2A (ciascuno in percentuale rispetto alla propria partecipazione) la piena proprietà di n. 96.642.000 azioni, pari al 51% del capitale di LGH, per un prezzo complessivo di € 98.894.195,21 corrisposto in parte in denaro, in parte in azioni proprie di A2A S.p.A.
Il 4.8.2016 si è tenuta, altresì, l’assemblea dei soci di LGH che, tra l’altro, ha deliberato l’adozione del nuovo statuto ed ha nominato il nuovo CDA.
A seguito del closing, le percentuali di partecipazione nel capitale sociale di A2A da parte dei venditori risultano le seguenti (per un totale dell’1,31%):
- Cogeme S.p.A. 0,40%
- AEM Cremona S.p.A. 0,39%
- ASM Pavia S.p.A. 0,20%
- Astem S.p.A. 0,14%
- SCS S.r.l. 0,09%.
-
LGH ha comunicato che a seguito dell’operazione di cessione, le percentuali di partecipazione al capitale sociale risultano essere le seguenti:
- Cogeme S.p.A. 15,1483500416 %
- AEM Cremona S.p.A. 15,1483500416 %
- ASM Pavia S.p.A. 7,7919796729 %
- Astem S.p.A. 6,0000000000 %
- SCS S.r.l. 4,4330299945 %
- A2A S.p.A. 51,0000004433.
In relazione a detta operazione è stata avviata un’istruttoria – a seguito dell’esposto dell’avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx in nome e per conto di alcuni cittadini, Consiglieri Regionali e Parlamentari del Movimento 5 Stelle - da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione, volta a verificare la legittimità dell’acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. e, in particolare, a definire se l’operazione potesse avvenire in forma “diretta” a favore di A2A, oppure avrebbe dovuto essere preceduta da un confronto concorrenziale.
Al termine dell’istruttoria – svoltasi in contraddittorio con i Soci LGH - ANAC, con deliberazione n. 172 del 21 febbraio 2018 avente per oggetto l’”Acquisizione, da parte di A2A S.p.A., del 51% del capitale sociale di Linea GroupHolding S.p.A.”, ha deliberato:
- di ritenere qualificabile come scelta di socio partner industriale l’operazione condotta da LGH mediante la vendita delle proprie azioni ad A2A e, di conseguenza, applicabile l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006, l’art. 113, comma 12 del d.lgs. 267/2000 ed in via gradata comunque l’art. 37 del R.D. n. 827/1924 in materia di contabilità di Stato e, quindi, non esperibile la vendita in via diretta, senza una previa procedura concorsuale, competitiva e comparativa;
- di dare mandato all’Ufficio istruttore di inviare la delibera alle società interessate direttamente o indirettamente alla compravendita (LGH, COGEME, AEM, ASM, ASTEM, SCS, A2A), all’esponente e, per i profili di rispettiva competenza, all’AGCM e alla Procura competente della Corte dei Conti;
Nell’aprile del 2018, avverso la delibera n. 172/2018, Astem, in unione con gli altri Soci cedenti le azioni, ha proposto ricorso presso il TAR Lazio per motivi aggiunti avverso il provvedimento; detti motivi aggiunti sono andati ad inserirsi nel giudizio introdotto nell’aprile 2017 avverso la nota Anac 38120/2017 di promozione del procedimento.
A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.P.A, Astem Lodi S.p.A., Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.A., Società Cremasca Servizi S.r.l., hanno impugnato la summenzionata deliberazione n. 172 del 21.2.2018 avanti al TAR Lazio, Sezione Prima, che con sentenze n. 12068/2019 e n. 12074/2019 (quest’ultima su ricorso della sola Società Cremasca Servizi S.r.l.), ha dichiarato l’inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti in ragione della carenza di interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento della delibera impugnata, per assenza di lesività dell’atto impugnato, qualificato alla stregua di un parere non vincolante, con il quale l’Anac esprimeva valutazioni che potevano eventualmente essere
di impulso per l’esercizio da parte della stazione appaltante dei propri poteri, ma altresì prive di autonoma consistenza lesiva.
Nessuna delle parti del giudizio ha proposto, nei termini di legge, appello presso il Consiglio di Stato, con conseguente formazione di giudicato sulle summenzionate pronunce del TAR Lazio.
Xxxxx quanto premesso, a seguito di cessione intervenuta il 4.8.2016, il capitale sociale di LGH S.p.a. risulta attualmente – come da comunicazione del Presidente Astem S.p.a. Xxxxx Xxxxxxx prot. 26995 del 14.5.2021- di complessivi € 189.494.116 ed è detenuto per il 51% da A2A e per il restante 49% dalle cinque società fondatrici, più precisamente da COGEME S.p.a., titolare di una quota del 15,15%, A.E.M. Cremona S.p.a., titolare di una quota del 15,15%, A.S.M. PAVIA S.p.a., titolare di una quota del 7,80%,
S.C.S. S.r.l. in liquidazione, titolare di una quota del 4,43%, e, infine, ASTEM S.p.a., titolare della restante quota del 6,47%.
Nello specifico, l’Accordo di partnership sottoscritto in data 4.3.2016 tra i soci di LGH con A2A S.p.A., oggetto di più integrazioni, prevede quanto segue:
- che trascorsi 5 anni dalla cessione del 51% del capitale sociale, tutti i soci si incontrino per discutere circa l’eventuale fusione per incorporazione di LGH in A2A, con formulazione, da parte di quest’ultima, di una Proposta Preliminare di fusione, proposta sulla quale, se condivisa da almeno il 70% del 49% del capitale sociale detenuto dai soci di minoranza, sia avviato il processo definitivo di fusione;
- che, qualora la fusione non abbia luogo entro i dieci mesi successivi al 4.8.2019 (ovvero il 4.8.2021), i Soci si incontrino per discutere il rinnovo della partnership;
- che nel caso in cui non si addivenga al rinnovo entro l’11^ mese successivo A2A invii ai Soci di minoranza una proposta di acquisto di tutte le loro azioni di LGH;
- che qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo dai Soci di minoranza, l’Accordo dispone che si proceda, mediante incarico conferito a un soggetto terzo indipendente, a valutare la partecipazione da essi detenuta;
- che tale valore indica il prezzo di acquisto delle azioni per A2A, con corrispettivo obbligo in capo ai Soci di minoranza di cessione delle azioni stesse al valore determinato;
- che nel caso in cui A2A ritenesse di non inviare la proposta di acquisto o decidesse di non acquistare la partecipazione dei Soci di minoranza, questi ultimi potranno esercitare congiuntamente il diritto di acquisto della partecipazione detenuta da A2A;
- che se anche quest’ultima procedura non andasse a buon fine, gli accordi parasociali stipulati cesserebbero di avere efficacia, con reciproco impegno a stipularne altri;
- che a vantaggio dei Soci di minoranza è comunque concessa la facoltà, se espressa da almeno l’85% del capitale da essi detenuto in LGH, di richiedere ad A2A, nel periodo compreso tra l’1.7.2020 e il 30.9.2020 (termine poi prorogato al 31.12.2020), l’avvio anticipato del processo di fusione;
- che in questo caso A2A, nei 60 giorni successivi alla richiesta, formuli e sottoponga ai Soci di minoranza la Proposta preliminare di fusione, con facoltà per essi di accettarla o meno nei 30 giorni lavorativi successivi al suo invio;
- che in caso di non accettazione della proposta, il percorso evolutivo della partnership resti quello previsto dal contratto sottoscritto il 4.3.2016, ovvero con previsione, a decorrere dal 4.8.2021, di un incontro tra i Soci per discutere il rinnovo della partnership;
L’accordo di partnership sottoscritto in data 4.3.2016 tra i soci di LGH con A2A S.p.A è stato successivamente modificato il 16.3.2016, il 21.4.2016, il 27.5.2016, il 7.7.2016, il 4.8.2016 (data del
«closing», ovvero di esecuzione dell’accordo), l’8.3.2017, il 9.5.2019 ed il 12.5.2020).
In particolare, l’accordo integrativo del 2019, oltre alla revisione delle pattuizioni in materia di Earn-In, Earn-Out, conguagli e indennizzi specifici, ha comportato la posticipazione della durata dell’Accordo al 4/8/2022 (ovvero, se precedente, alla data di efficacia della fusione A2A-LGH o del completamento delle altre procedure dell’art. 22 dell’Accordo), nonché al 4/8/2021 della data di avvio del percorso di fusione, con facoltà riconosciuta ai soci territoriali (rappresentanti almeno l’85% del capitale minoritario) di richiedere l’avvio anticipato del percorso entro il 30/9/2020 (termine poi prorogato al 31/12/2020).
A2A, in conformità all’art. 6.3 del suddetto accordo integrativo del 2019, a seguito della richiesta debitamente formulata dai soci territoriali, compresa Astem S.p.A., formulata entro dicembre 2020, con nota del 16.4.2021, pervenuta a questo Ente con prot. 25148 del 5/5/2021, tenuto conto dei dati economici al 31/12/2020, dei piani industriali di A2A ed LGH per il decennio 2021/2030, ha formulato la proposta di rapporto di cambio ai fini della fusione per incorporazione, quantificato in 0,947 azioni A2A per ogni azioni LGH, implicante l’attribuzione ai soci territoriali del 2,75% del capitale sociale di A2A e precisamente dello 0,85% ad AEM Cremona S.p.A., dello 0,85% a Cogeme S.p.A., dello 0,44% ad ASM Pavia S.p.A., dello 0,36% ad Astem S.p.A. e dello 0,25% ad SCS s.r.l., parte mediante azioni proprie possedute da A2A, parte con azioni A2A di nuova emissione.
A2A, con nota del 30.4.2021, avente ad oggetto “accordo di risoluzione e patti”, sulla scorta dei colloqui intercorsi tra le Parti, ha formulato una proposta di accordo così articolata:
I. risoluzione consensuale degli accordi in essere tra A2A e i soci territoriali, con effetto dalla data di efficacia della fusione, con superamento degli impegni e obblighi assunti con gli accordi in precedenza conclusi e quindi liberazione dai potenziali esborsi connesse alla pretesa di
adempimento di diritti, facoltà, garanzie ed altre pretese, anche se azionati anteriormente alla risoluzione consensuale, nonché rinuncia reciproca, definitiva ed irrevocabile, a contestazioni e pretese di qualsiasi natura, anche risarcitoria o indennitaria, connesse, dipendenti o derivate, riferite e/o riferibili a quanto previsto dagli accordi intercorsi e risolti, con rinuncia pure ad ogni azione o domanda presente o futura;
II. impegno a proporre all’assemblea dei soci di LGH la distribuzione parziale di riserve disponibili di LGH, per non meno di € 16.082.000 (sedicimilioniottanduemila), considerato che la distribuzione straordinaria è un elemento essenziale per la formazione del valore di concambio condiviso tra le parti;
III. impegno ad incrementare l’importo delle riserve oggetto distribuzione tra i soci, qualora la soddisfazione del concambio avvenga con azioni proprie e ciò comporti una riduzione del valore economico di A2A, ferma la complessiva percentuale del 2,75% riconosciuta ai soci territoriali, sulla base di un concambio massimo di 0,928 azioni A2A per ogni azione LGH;
IV. a seguito della fusione ed entro il 31/12/2021, impegno di A2A a costituire una fondazione senza scopo di lucro (Fondazione LGH), operante nei territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Ovest Bresciano, supportata da A2A con programmi triennali e mediante allocazione di risorse finanziarie, con sede in Cremona, governata da un C.d.A. di 7 membri, dei quali 2 nominati da A2A e 5 nominati congiuntamente dai 5 già soci territoriali di LGH (con presidente individuato da A2A), avente quali finalità la promozione della ricerca, dello studio ed approfondimento, nonché valorizzazione di temi e progetti coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, orientati alla promozione di approfondimenti storico-culturali in ambito energetico, ambientale, agricolo, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, al sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle bioenergie, alla contribuzione allo sviluppo di progetti in ambito smart land, smart grid, bioenergie, transizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili, al finanziamento di borse di studio, progetti di ricerca, liberalità negli ambiti di elezione;
V. mantenimento, per almeno 24 mesi, nelle attuali sedi sociali, delle «SOB» LD Reti s.r.l. (Lodi), Linea Gestioni s.r.l. (Crema), Linea Ambiente s.r.l. (Rovato) e Linea Green S.p.A. (Cremona), ferma la loro piena integrazione nelle business unit di riferimento e nelle relative organizzazioni, con l’ulteriore impegno di mantenere, in capo a Linea Green, il ruolo di veicolo societario dedicato alle bioenergie e, più in generale, ad attività collegate alla transizione ecologica nei territori di riferimento dei già soci territoriali;
VI. mantenimento, per un periodo di 36 mesi, del Comitato Territorio, al fine di dare prioritaria attenzione ai territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Ovest Bresciano nello svolgimento dei servizi da parte di A2A, con la previsione che il Comitato sia formato da 7 componenti (2 nominati da A2A, 5 nominati congiuntamente dai già soci territoriali, presidente indicato da A2A), con
attribuzione al Comitato di funzioni istruttorie, consultive e propositive nell’esame delle iniziative di A2A con riferimento ai servizi gestiti nei territori di cui sopra.
Parallelamente all’avvio del percorso di fusione, i soci territoriali, già firmatari del subpatto per l’esercizio congiunto delle prerogative attribuite dall’Accordo di partnership, hanno fra di essi negoziato uno schema di patto parasociale “allo scopo di preservare e rafforzare la propria identità di società legate ai territori di appartenenza, nonché di promuovere e tutelare al meglio gli interessi dei propri territori di riferimento nell’ambito della compagine sociale di A2A” con il quale, per la durata triennale ammessa dall’art. 2341 bis c.c., xxxxx xxxxxxx, si intende disciplinare:
I. l’introduzione di limiti alla circolazione delle azioni detenuti dai soci pattisti (sindacato di blocco e prelazione);
II. l’istituzione di un comitato dei soci pattisti per l’esercizio congiunto del voto nelle assemblee di A2A e l’espressione di candidature a cariche societarie;
III. l’adesione al patto di altri soci di A2A, di regola subordinata alla natura di soggetto partecipato in via prevalente da soggetti pubblici.
Rilevato che:
- I Soci di minoranza hanno optato per l’avvio anticipato del processo di fusione e che quindi, entro il termine previsto del 31.12.2020, hanno richiesto ad A2A l’invio anticipato della Proposta di fusione;
- Il termine in cui detta proposta sarebbe dovuta pervenire (11.3.2021), per effetto di più proroghe concesse, è slittato al 30.4.2021;
- In data 16.4.2021 A2A ha inviato ai soci di minoranza di LGH, la propria proposta di fusione, poi integrata in data 30 aprile con la scrittura intitolata “Accordo di risoluzione e Patti” e, da ultimo, integrata il 4.5.2021 con l’invio del Set documentale destinato ai soggetti esterni alle Società socie (v. ns protocollo 25148 del 5.5.2021;
- In forza dell’Accordo di Partnership i Soci di minoranza, ricevuta la proposta di fusione, devono comunicare nel termine di 30 giorni lavorativi ad A2A il proprio assenso alla proposta ricevuta;
- l’Accordo di Partnership tra A2A e Azienda Energetica Municipale Cremona SPA, ASM Pavia SPA, COGEME SPA, Astem SPA e Società Cremasca Servizi SRL del 4.3.2016 e ss.mm.ii. prevede al comma 22.2 “Evoluzione della partnership” che: “Qualora, entro 30 giorni lavorativi dalla formulazione della proposta preliminare fusione A2A – LGH i partner minoritari che insieme rappresentino almeno il 70% ( …) del capitale società ordinario detenuto dai partner minoritari nella società diano riscontro positivo alla proposta preliminare fusione A2A – LGH (…) A2A e LGH predisporranno entro i 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di riscontro uno progetto di fusione (…)”;
- che la percentuale del 70% risulta raggiunta mediante adozione delle deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Cremona in data 31.5.2021, di Giunta Comunale del Comune di Pavia
n. 202 del 1.6.2021, di Consiglio Comunale del Comune di Crema in data 12.6.2021 e del Consiglio di Amministrazione di COGEME S.p.A., avviando di fatto le procedure volte alla fusione sopra richiamate;
- Conseguentemente, in caso di assenso, le due Società interessate dall’operazione (LGH e A2A) dovranno, nei 30 giorni successivi, approvare e pubblicare il progetto di fusione, previa approvazione dei rispettivi organi competenti;
Rilevato, inoltre che:
- Come premesso, Cogeme S.p.A. ha fatto elaborare una bozza di patti parasociali, trasmessa a questa Amministrazione a cura di Astem S.p.A. in data 10.5.2021 con protocollo 26123 del 10.5.2021) nei quali, oltre a tutte le altre pattuizioni ivi contenute che governano i diritti nascenti dalla proprietà delle azioni A2A, assegnate a seguito dell’operazione di fusione di LGH, prevedono un periodo di blocco della possibilità di vendita delle azioni ricevute della durata di tre anni dal loro conferimento nel patto, con possibilità di vendita successiva solamente dietro assenso di tutti i soci pattisti (v. art. 4), cui si ritiene di eventualmente aderire con successivo atto, alla luce del necessario perseguimento dell’interesse pubblico dell’operazione e della conseguente necessità di meglio approfondire alcuni aspetti della proposta;
- In data 10.5.2021 Astem SPA ha trasmesso al socio Comune di Lodi detta bozza, eventualmente da approvare e sottoscrivere in relazione alla gestione delle azioni di A2A che si dovessero ricevere in caso di attuazione del progetto di fusione;
- Con prot n. 26995 del 14.5.2021 in data 13.5.2021 Astem SPA ha rivolto istanza al Comitato per l’Esercizio del Controllo Analogo affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 20 lettera b) dello statuto sociale di Astem S.p.a., voglia approvare la proposta di fusione di LGH S.p.a. in A2A S.p.a. alle condizioni riportate nei documenti allegati, come sopra delineate, dando altresì il proprio parere circa la partecipazione o meno al Patto Parasociale summenzionato; in data 27.5.2021 si è riunito il Comitato per il Controllo Analogo e sono state date le linee di indirizzo conformi al presente atto;
Rilevato, infine che:
- la fusione per incorporazione di LGH in A2A si configura quale naturale evoluzione dell’alleanza industriale e societaria avviata nel corso del 2016, posto che l’Accordo di partnership e gli atti deliberativi approvati a monte, tra cui la delibera consiliare 19/2015, delineavano il percorso di progressiva integrazione operativa preparatorio della fusione, al tempo stesso tutelando la posizione
dei soci territoriali, e dunque pure di Astem S.p.A., quale esponente degli interessi del Comune di Lodi e del Lodigiano, con la previsione dei già illustrati scenari di evoluzioni alternative, nel caso di insoddisfacente andamento del percorso di integrazione e/o di esito negativo del successivo percorso di fusione;
- come emerge dalla documentazione allegata alla presente deliberazione, fra i risultati positivi della partnership finora conseguiti vanno annoverati:
- il mantenimento e lo sviluppo delle società operative di business e in specie di Linea Gestioni S.R.L.;
- la capacità di finanziamento degli investimenti nell’innovazione (mediamente nell’ordine di 40/50 milioni di euro annui);
- il riassetto di società del gruppo LGH, che generavano perdite o comunque criticità legate al peso degli investimenti necessari o ai rischi delle dinamiche concorrenziali (fusione per incorporazione di Linea Com in A2A Smart City, fusione per incorporazione di Linea Più in A2A Energie, deconsolidamento di Lomellina Energia con il passaggio dall’80% al 35,72% del capitale di Linea Ambiente S.p.A. per effetto dell’aumento di capitale sostenuto da A2A Ambiente, necessario per finanziare il potenziamento dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Parona);
- l’incremento della redditività e dei dividendi di LGH; l’accrescimento del valore patrimoniale delle partecipazioni dei soci territoriali, incrementato di circa di 100 milioni di euro, come s’evince dalla valorizzazione del 49% del capitale di LGH risultante dalla proposta di concambio formulata da A2A;
- Sotto altro profilo, l’analisi dell’Accordo di Partnership tra A2A e Azienda Energetica Municipale Cremona SPA, ASM Pavia SPA, COGEME SPA, Astem SPA e Società Cremasca Servizi SRL, alla sezione IV “evoluzione della partnership” evidenzia un complesso percorso disciplinato da quindici paragrafi, la cui evoluzione naturale appare essere unicamente quella dell’accordo in ordine alla proposta preliminare di fusione e solo come clausola di chiusura l’ipotesi residuale, in caso di mancato accordo, di adozione di nuovi patti parasociali e di modifica delle regole di corporate governance, che portino la società a non essere più soggetta al controllo e a rientrare nel perimetro di consolidamento del partner maggioritario, ipotesi che alla luce anche del tempo trascorso dall’adozione della prima operazione appare di difficile realizzabilità e non idonea a perseguire quegli scopi di interesse pubblico che devono muovere ogni operazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite ai sensi dell’art. 5 co. 1 DLgs 175/2016, per le motivazioni di cui ai successivi paragrafi.
Inoltre, gli scenari di evoluzione alternativi alla fusione, attivabili solo in caso di esito infruttuoso di tale primario percorso, appaiono non idonei al miglior perseguimento dell’interesse pubblico, rispetto alla fusione, e ciò con riguardo agli aspetti economici, gestionali e strategici;
– dal punto di vista economico:
- la valorizzazione delle partecipazioni risulta confortata dal parere di congruità di Equita SIM S.p.A., acquisito da AEM Cremona anche a uso degli altri soci territoriali di LGH, che potrà utilmente essere d’ausilio alla comunque necessaria valutazione degli esperti nominati dal Tribunale ai sensi dell’art. 2501 sexies co. 3 c.c. ;
- la fusione, inoltre, consentirebbe agli stessi soci territoriali di beneficiare della maggiore redditività attesa per A2A (come risultante dalla predetta “Documentazione a supporto del processo di fusione”), nonché, in virtù della connessa proposta di accordo modificativo e patti, di poter ricevere un cospicuo dividendo straordinario nel corrente anno, malgrado la chiusura in perdita dell’esercizio 2020;
- l’adozione della fusione, infine, azzererebbe i rischi afferenti agli impegni di indennizzo a vario titolo contemplati dall’Accordo di partnership, che con riferimento alla sola Astem S.p.A. hanno comportato a oggi l’accantonamento tra i debiti dell’importo pari a € 505.973 ed €
540.000 quale Fondo Rischi Earn-In, per un totale di € 1.045.973, che verrebbero cancellati , rilevando una sopravvenienza attiva, a seguito dell’approvazione dell’operazione di fusione, come da comunicazione via mail dell’8.6.2021 a cura del presidente Rag. Xxxxx Xxxxxxx;
– sul piano gestionale, la progressiva e virtuosa integrazione operativa finora compiuta renderebbe difficilmente praticabile l’avvio di un percorso in senso inverso, specie alla luce della centralizzazione, in capo ad A2A, delle strutture «Affari Legali e Societari», «Compliace e Risk Management»,
«Regulatory Affairs», «Internal Audit», «Property Management», «Facility e Space Planning» e
«Gestione Flotte», oltre che delle già riferite operazioni straordinarie che hanno interesato Linea Com (incorporata in A2A Smart City), Linea Più (incorporata in A2A Energia) e Lomellina Energia (deconsolidata per effetto della discesa dall’80% al 35,72% della quota di Linea Ambiente e del passaggio del controllo ad A2A Ambiente);
– sul piano strategico:
- gli impegni assunti da A2A nell’ambito della proposta di fusione consentirebbero ai soci territoriali di continuare a promuovere e concertare le politiche operative e di investimento nei rispettivi territori, con la salvaguardia del ruolo delle società operative di business, tra le quali Astem S.p.A., tra le quali Linea gestioni, e l’importante riconoscimento a Linea Green del ruolo di veicolo per le iniziative nel campo delle bioenergie, ovvero un settore ed una filiera strategici
nella promozione dell’innovazione e crescita economica del Lodigiano, per di più incluse tra gli obiettivi della fondazione (Fondazione LGH), che A2A si impegna a costituire e finanziare;
- gli impegni assunti da A2A nell’ambito della fusione riconoscerebbero ad Astem S.p.A., quale esponente di Lodi e del Lodigiano, pari dignità rispetto agli altri soci territoriali, malgrado il ben minore peso azionario;
- il processo di integrazione industriale avviato nel 2016 nella prospettiva della “Multiutility dei Territori” è frutto di una coesione territoriale finalizzata a garantire sinergie operative e di investimento tese al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini; sicché, a fronte dei positivi risultati già raggiunti e dei processi virtuosi avviati, risulterebbe oggi contrario all’interesse pubblico interrompere il progetto di cooperazione con gli altri soci territoriali così smentendone la ratio e la vocazione originaria;
Considerato, inoltre, che alla luce della già citata documentazione, nonché dall’esame dei risultati di bilancio degli esercizi successivi all’avvio della partnership, compreso l’anno 2020 (chiuso con una perdita di € 21.246.927, provocata da svalutazioni conseguenti ad accantonamenti prudenzialmente effettuati da Linea Ambiente s.r.l.), emergono, da un lato, il conseguimento degli obiettivi alla base e perseguiti attraverso il percorso di progressiva integrazione (mantenimento dell’identità delle imprese esistenti nei territori di elezione, salvaguardia dei livelli occupazionali, incremento della capacità di investimento, efficientamento nell’erogazione dei servizi a rete), dall’altro, le obiettive crescenti difficoltà del mantenimento di LGH, quale gruppo societario autonomo, a sé stante, non organicamente inserito in una realtà più strutturata e solida sul piano economico, patrimoniale, finanziario e industriale, con maggiore capacità di affrontare le crescenti tensioni del mercato concorrenziale e le altrettanto incrementate difficoltà operative in settori, come quello del trattamento e smaltimento rifiuti, che richiedono grandi capacità di investimento e di assorbimento di criticità gestionali;
Rilevato che:
– la fusione, quale modalità di integrazione tra preesistenti organismi societari controllati o comunque partecipati da amministrazioni pubbliche, non risulta espressamente disciplinata dal D.Lgs. 175/2016, salvo che con riferimento ai possibili contenuti dei piani di riassetto da adottarsi nell’ambito della revisione (ordinaria e straordinaria) delle partecipazioni societarie, di cui agli artt. 20 e 24, D.Lgs. 175/2016;
– ciononostante, l’operazione oggetto della presente deliberazione può ritenersi assoggettata al D. Lgs 175/2016) T.U. Partecipate, avuto riguardo alla connotazione di A2A ed LGH, rispettivamente, quale «società quotata» e quale «società controllata da società quotata», entrambe soggette all’applicazione del D.Lgs. 175/2016;
– in particolare, ove la fusione sia intesa quale modalità di ingresso nella compagine sociale di società già costituite, il riferimento normativo è rinvenibile nell’art. 8 del D.Lgs. 175/2016, per le motivazione analiticamente espresse nel parere PWC a cura degli Avv.ti Ajello, Di Ruzza e Ferrero, cui si rimanda, in materia di “acquisto di partecipazioni in società già costituite”, esclusa invece l’applicabilità dell’art. 10, in materia di “alienazione di partecipazioni sociali”, poiché la fusione non comporta la dismissione della partecipazione, bensì la modificazione soggettiva della società partecipata, con la successione universale della società incorporante, nella quale prosegue il rapporto sociale, fermo restando che ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. 175/2016, le previsioni dello stesso articolo sono applicabili all’acquisto di partecipazioni in società quotate (e dunque pure in società controllate da quotate, per via dell’estensione del regime delle prime, di cui all’art. 1, comma 5, cit.) unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio da parte dell’amministrazione pubblica;
– il medesimo D.Lgs. 175/2016 dispone che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”;
– conseguentemente, con riferimento all’analisi della situazione del socio di minoranza del territorio lodigiano, la società Astem S.p.A. risulta aver ceduto tutte le azioni A2A incamerate a seguito del closing dell’originaria operazione intervenuta in data 4.8.2016, gravando così questa Amministrazione di oneri di motivazione analitica quanto al pronunciamento sull’operazione di fusione così come imposti dall’art. 5 co. 1 DLgs 175/2016 espressamente richiamato dall’art. 7 co. 2, altrimenti non richiesti ex art. 8 comma 3;
– la fusione tra LGH ed A2A suggella il già illustrato percorso di progressiva integrazione operativa e societaria ed appare come la naturale e inevitabile conclusione del percorso delineato con l’adozione della delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 17.12.2015;
– in particolare, l’operazione di fusione pone termine alle possibili ambiguità sul ruolo di A2A, quale socio operativo asseritamente investito della gestione dei servizi pubblici affidati alle società del gruppo LGH, ancorché non selezionato con gara, dato che la fusione, quale evoluzione naturale della partnership, sancisce il coinvolgimento dei soci territoriali e, a monte, delle amministrazioni locali socie, nella più ampia compagine societaria di A2A, consolidando, con l’integrazione delle holding societarie e dell’organizzazione dei servizi gestiti, il progetto di «Multiutility dei Territori», peraltro con la salvaguardia del ruolo strategico, riconosciuto ai già soci territoriali, nella promozione e concertazione delle politiche operative e investimento all’interno del confermato
«Comitato del Territorio», nonché il mantenimento delle società operative di business, nell’ottica della prossimità e valorizzazione territoriale, perseguite anche dall’intervento della costituenda Fondazione, il cui ambito di azione, come precedentemente rilevato, sarà orientato, tra l’altro, alla promozione di approfondimenti storico-culturali in ambito energetico, ambientale, agricolo, alla valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio, al sostegno alla ricerca scientifica e
tecnologica nelle bioenergie, alla contribuzione allo sviluppo di progetti in ambito smart land, smart grid, bioenergie, transizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili, al finanziamento di borse di studio, progetti di ricerca, liberalità negli ambiti di elezione;
– l’operazione di fusione appare oltremodo confortata dalle considerazioni a suo tempo svolte dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nell’ordinanza 1/4/2005, n. 1610, ove si è affermato che:
- “con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali”;
- “tale integrazione dei servizi può realizzarsi sia mediante un accordo istituzionale di tipo pubblicistico (unione e/o consorzio di comuni ecc.) sia mediante l’uso degli strumenti negoziali privatistici, adoperati previa adozione degli atti (quali la delibera a contrarre e/o a stipulare un negozio) che evidenzino l’interesse pubblico sottostante all’intera operazione”;
- “le delibere dei singoli comuni delle società fondate sono sufficienti alla realizzazione dello scopo perseguito”;
- “il ricorso alla fusione, nelle circostanze concrete, trattandosi di operazione che coinvolge una società integralmente pubblica e altra controllata da ente pubblico con capitale privato flottante, non sembra comportare alcun previo obbligo di gara”;
- “ritenuto che, in ipotesi del genere, l’affidamento dei servizi implicato dalla fusione assume carattere neutro rispetto al mercato, salve successive gare per le scelte di altri soci”.
Inoltre, l’operazione di fusione tra LGH ed A2A rispecchia i sopra riportati rilievi, in quanto prevede l’integrazione delle società, con ingresso dei soci territoriali, tra cui Astem S.P.A., nella compagine sociale di A2A, mediante lo strumento privatistico della fusione per incorporazione, peraltro ad esito di un percorso di partnership operativa e societaria che ha già comportato l’integrazione di funzioni organizzative e la razionalizzazione di talune società operative in un’ottica di condiviso efficientamento economico e industriale.
La presente operazione risponde poi al pubblico interesse, e in particolare al perseguimento delle finalità indicate dall’art. 4 del DLgs 175/2016.
Al pari dell’accordo di partnership, anche l’operazione di fusione non implica per l’Ente l’affidamento di nuovi servizi.
Precisato, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 27, comma 2bis, D.Lgs. 175/2016, “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, in forza del cui primo periodo “L'operatore
economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste”, ove per procedure trasparenti possono ragionevolmente intendersi i depositi e le pubblicazioni previsti dagli artt. 2501ter, 2501septies, 2502bis e 2504, nonché le pubblicazioni agli albi pretori e sui siti internet istituzionali delle delibere assunte dagli organi deliberativi delle amministrazioni pubbliche;
Rilevato, infine, che:
– Con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2020, avente a oggetto “Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali approvata con deliberazione di c.c. n. 109 del 19.12.2019 e approvazione del novo piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 DLgs 175/2016” alla scheda di rilevazione LGH S.p.A sono state individuate azioni esposte in sede di rendicontazione delle attività volte a individuare la procedura di esercizio dell’opzione di fusione di cui al presente atto e in particolare si è data ampia informazione in ordine agli accordi modificativi integranti l’accordo del 4.3.2016 e dei nuovi termini finali per la realizzazione di tutte le procedure di evoluzione della partnership, specificando come Astem risultasse debitrice per le clausole cd. “earn-in” per una quota parte del globale debito pari a euro 3.652.976 ;
– dalle esposte premesse, anche alla luce delle considerazioni riportate nei documenti allegati e parte integrante della presente deliberazione, si evince la rispondenza dell’operazione di fusione, e quindi della prosecuzione del rapporto sociale all’interno della compagine societaria di A2A, ai criteri fissati dall’art. 5, co.1, D.Lgs. 175/2016, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite;
– in particolare, con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali, l’integrazione societaria comporta il consolidamento di A2A quale fulcro del progetto di «Multiutility dei Territori», cui Astem S.p.A. parteciperà quale presidio degli interessi di Lodi e del Lodigiano nell’erogazione dei servizi a vario titolo gestiti nel territorio, nonché di soggetto promotore di nuove iniziative di sviluppo locale, con precipuo riferimento al settore delle bioenergie, fermo restano che ai sensi dell’art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, “Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)”;
– con riguardo alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, le considerazioni esposte evidenziano i significativi e rilevanti vantaggi economici offerti dalla fusione, rispetto agli scenari alternativi, la cui verificazione come detto appare oltremodo residuale, i quali peraltro vanno necessariamente ponderati anche alla luce dell’interesse pubblico all’ingresso nella compagine societaria di A2A, nonché all’esercizio delle speciali prerogative che A2A si è impegnata a riconoscere nella proposta di “accordo di risoluzione e patti”;
– l’operazione di fusione non implica un intervento finanziario incompatibile con le norme dei trattati europei e in specie con la disciplina in materia di aiuti di stato alle imprese, poiché non comporta alcuna erogazione a favore di A2A o LGH, né l’affidamento di appalti o concessioni di servizi, lavori o forniture o del godimento di beni pubblici;
– dell’espressione dell’indirizzo sull’operazione di fusione tra LGH e A2A debba essere opportunamente investito il Consiglio Comunale ex art. 7 co.1 lett. c) D.Lgs 175/2016, in quanto l’operazione si inserisce nel quadro del processo di razionalizzazione societaria avviato con deliberazione consiliare n. 150 del 17.12.2015 e successivamente aggiornato e modificato in sede di revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Lodi;
Considerato, altresì, che:
– lo Statuto di Astem S.p.A. prevede che l’organo amministrativo debba essere previamente autorizzato dal Comune di Lodi, tra l’altro, all’espressione del voto della società negli organi di enti o istituzioni partecipate;
– alla luce delle motivazioni sopra analiticamente esposte, sia necessario conferire mandato Presidente Pro Tempore di Astem S.p.A. e al Sindaco, con facoltà di eventuale delega, affinché esprimano, nelle competenti sedi, i voti ed i consensi necessari alla tempestiva adesione alla proposta preliminare di fusione e alla connessa proposta di accordi di risoluzione e patti formulate da A2A ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo del 4/3/2016, come integrato dall’Accordo modificativo del 2019, nonché al compimento dei successivi atti xxxxxxxxx dalla normativa applicabile all’operazione di fusione;
– in data 9.6.2021 è pervenuto parere avente a oggetto: “Proposta di fusione per incorporazione di LGH in A2A”, redatto da TLS Associazione Professionale Avvocati e Commercialisti - Aw. Xxxxx Xxxxxx, Aw. Xxxxxxxx Xx Xxxxx e Aw. Xxxxxxx Xxxxxxx per conto di PwC Tax and Legai Services, su commissione della società Cremasca Servizi S.r.L. in liquidazione e di cui pieno utilizzo da parte di questa Amministrazione risulta autorizzato in pari data con comunicazione prot. 32307 del 10.6.2021 del Presidente Astem S.p.A. Rag. Xxxxx Xxxxxxx.
Ritenuto:
– di approvare, sulla base del parere di congruità trasmesso in data 20.5.2021 con protocollo 372 del 20.5.2021 da A2A S.p.A. ad Astem S.p.A. redatto dalla società di consulenza finanziaria Equita SIM
s.p.a sul rapporto di concambio proposto da A2A s.p.a. dal quale risulta “congrua da un punto di vista finanziario per AEM Cremona e più in generale per i soci Pubblici [i.e.: AEM Cremona, COGEME Servizi Pubblici Locali s.p.a, ASTEM s.p.a., Società cremasca servizi s.r.l., ASM Pavia s.p.a.] la percentuale di partecipazione dei soci pubblici in A2A post fusione pari al 2,75%”, la proposta preliminare di fusione presentata da A2A s.p.a. ed inviata ad Astem spa e agli altri Soci pubblici di LGH s.p.a., con specifico riferimento e in relazione agli atti e ai documenti meglio evidenziati in preambolo, fra cui il documento denominato "accordo di risoluzione e patti", che qui si intendono esplicitamente richiamati in ogni loro parte;
– di prevedere e precisare fin d’ora che gli effetti costitutivi del procedimento di fusione vero e proprio sono subordinati alla successiva predisposizione del progetto di fusione disciplinato dall’art. 2501-ter c.c., al puntuale riscontro dell’avvenuto rispetto della normativa a esso successive ratione materiae, nonché, in particolare, all’espressione del parere positivo reso ed esplicitato nella relazione, redatta ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. da uno più esperti per ciascuna società designati dal Tribunale del luogo in cui essa ha sede, sulla congruità del rapporto di concambio delle azioni, che contenga “un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato” nonché alla sua specifica approvazione da parte del Comune di Lodi e degli altri soci di Astem S.p.A.;
– di prevedere, esplicitare e ribadire che il Sindaco del Comune di Lodi dovrà limitarsi alla votazione della sola proposta preliminare di fusione, poiché per la votazione in assemblea di Astem s.p.a. del progetto di fusione cosí come disciplinato dagli art. 2501 e s.s. c.c. occorre uno specifico e ulteriore mandato da parte dell’Amministrazione comunale con apposito provvedimento deliberativo, che ne costituisca corrispondente fonte di legittimazione, sia per l’espressione del relativo voto, sia per la conseguente legittimazione al legale rappresentante di Astem spa ai fini del perfezionamento dell’intero procedimento di fusione per incorporazione per le ragioni meglio evidenziate in preambolo;
– di provvedere ad aggiornare la relativa scheda contenuta nel piano di razionalizzazione periodica delle Società partecipate del Comune di Lodi entro la fine del corrente esercizio dando atto delle evoluzioni del progetto di fusione oggetto del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere espresso dal collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) n. 3;
Visto lo statuto di Astem S.p.A.; Visto l'art. 42 del d. lgs n. 267/2000; Visti il d.lgs. 175/2016;
D E L I B E R A
1. di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di esprimere l’indirizzo per l’accettazione della proposta di fusione per incorporazione di Linea Group Holding LGH S.p.A. in A2A S.p.A., nei termini dell’allegata documentazione, di seguito richiamata, quale parte integrante della presente deliberazione:
1. proposta preliminare di fusione A2A-LGH, del 16/04/2021;
2. proposta di accordo di risoluzione e patti, del 30/04/2021;
3. documentazione a supporto del processo di fusione, del 04/05/2021;
4. percorso di sviluppo ed il focus sulle bioenergie, del 04/05/2021;
5. estratto piano industriale 2021-2030 del gruppo LGH;
6. parere di congruità finanziaria della proposta di rapporti di concambio tra azioni LGH e A2A, rilasciato da Equita SIM S.p.A. il 18/05/2021;
7. parere rilasciato da PwC Tax and Legal Services – TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti;
8. richiesta parere comitato controllo analogo Astem S.p.A. del 13.5.2021;
9. piano-strategico-2021-2030 A2A;
3. di dare mandato al Presidente Pro Tempore di Astem S.p.A. e al Sindaco, con facoltà di eventuale delega, affinché esprimano, nelle competenti sedi, i voti e i consensi necessari alla adesione alla proposta preliminare di fusione e alla connessa proposta di accordi di risoluzione e patti formulate da A2A ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo del 4/3/2016, come integrato dall’Accordo modificativo del 2019, fermo restando che per la votazione in assemblea di Astem s.p.a. del progetto di fusione così come disciplinato dagli art. 2501 e s.s. c.c. dovrà essere approvato ulteriore e specifico mandato da parte dell’Amministrazione comunale con nuovo provvedimento deliberativo, che ne costituirà fonte di legittimazione, sia per l’espressione del relativo voto, sia per la conseguente legittimazione al legale rappresentante di Astem spa ai fini del perfezionamento dell’intero procedimento di fusione per incorporazione, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo;
4. di esperire una ulteriore istruttoria volta alla eventuale adesione dei patti parasociali proposti dalla società Cogeme S.p.A., da approvarsi con successivo atto (di cui all’allegato n. 10 al presente atto) alla luce del necessario perseguimento dell’interesse pubblico dell’operazione e della conseguente necessità di meglio approfondire alcuni aspetti della proposta;
5. di dare atto che – ex art. 5 co. 2 DLgs 175/2016 - lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 15 al 21 c.m., provvedendo alla pubblicazione dello stesso per n. 7 giorni consecutivi nella sezione casa di vetro del sito istituzionale;
6. di trasmettere il presente atto alla competente sezione di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.