Per informazioni relative alla pratica: Chiara Carvini
S.C. Gestione acquisti
Spett. Ditta
S.C. GESTIONE ACQUISTI
RUP: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
Per informazioni relative alla pratica:
Xxxxxx Xxxxxxx
tel. 0000-000000
fax 0000-000000
Oggetto: Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Polizza Infortuni, occorrente all’ASST della Valle Olona per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 30.09.2024.
Contributo AVCP € 0,00
ASST della Valle Olona – Via A. da Brescia, 1 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX), in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, avendo svolto preliminarmente una indagine di mercato per selezionare gli operatori interessati, invita codesta spettabile Impresa di Assicurazione a presentare la propria miglior offerta, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente lettera di invito, alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la copertura assicurativa del rischio di seguito elencati.
La presente procedura verrà svolta tramite l’utilizzo del portale di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxx.xxxxxxx.xx. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Decorrenza dalle ore 24:00 del | Scadenza alle ore 24:00 del | |
Polizza Infortuni | 31/12/2022 | 30/09/2024 |
Appalto di servizi: CPV: 66510000-8
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 l’ASST ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
La presente lettera di invito regolamenta i termini e le condizioni per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Polizza Infortuni, come meglio specificati nel capitolato tecnico.
939208628E
Polizza Infortuni
CIG
Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio di copertura assicurativa Infortuni viene affidato con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/22 e scadenza alle ore 24:00 del 30/09/24. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui le esigenze di operatività dovessero modificarsi nel periodo contrattuale, questa ASST si riserva la possibilità di ulteriori rinegoziazioni in corso per il proseguimento della fornitura.
E’ tuttavia facoltà dell’ASST di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more del nuovo affidamento. E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta possa avanzare pretese e/o risarcimento danni, nel caso in cui venga attivata convezione ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti SpA) e/o CONSIP.
ART. 3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e fatto salvo il pagamento di rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’ammontare dell’appalto per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 30.09.2024 (oltre la proroga tecnica per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi) è pari ad € 39.375,00, l’importo a base d’asta non superabile per 12 mesi è pari ad € 22.500,00., ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi risultante dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta.
Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal capitolato tecnico e relativi allegati, e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente (oneri legati all’attività di impresa), che dovranno essere indicati specificamente ai sensi dell’art. 26, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008, come richiesto nel modulo ‘Dettaglio Offerta economica’.
La ASST si riserva in esito all’aggiudicazione provvisoria, di valutare la congruità del prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio, sulla base dei requisiti tecnici richiesti e degli aspetti qualitativi del servizio offerto, in relazione ai costi di mercato.
La Ditta dovrà tener conto che sono a suo carico ed in ogni modo si intendono comprese nel prezzo d’offerta, quelle eventuali forniture ed opere, anche se non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie per dare compiuta a regola d’arte l’esecuzione del servizio, e perché lo stesso risulti in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
La Stazione Appaltante non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella stabilita in sede di aggiudicazione.
Le basi d’asta annuale è la seguente:
Importo complessivo annuale a base d’asta (comprensivo di ogni imposta e onere) | |
Polizza Infortuni | € 22.500,00 |
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Tecnici di polizza.
Conformemente all’art. 23, comma 16, del Codice l’importo dei premi posto a base di gara si intende comprensivo dei costi della manodopera. Come affermato da prevalente giurisprudenza in materia (in ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 28/07/2020, n. 4806) i servizi assicurativi non hanno natura intellettuale. Per quanto tali servizi risultino di carattere immateriale, essi implicano infatti una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione aziendale. Per questo ultimo motivo e per la natura del premio assicurativo che costituisce l’importo a base di gara del presente appalto, la Stazione Appaltante ha stimato forfettariamente, per ciascuna polizza assicurativa, un costo ipotizzabile per la manodopera, essendo questo ultimo fortemente dipendente dall’organizzazione aziendale che fornisce la copertura assicurativa
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al
D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile.
Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
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Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nota bene:
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a
condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Nota bene:
Per i soggetti di cui alle lettere d) e) f) g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la termini assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 6 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE.
A) Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce.
B) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Xxxx l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
1. una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari almeno a € 100.000.000,00;
oppure, in alternativa
2. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
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Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
C) Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: le cooperative devono, inoltre, essere iscritte all’apposito Albo Regionale.
D) Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come di seguito elencate:
D.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
D.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
D.3) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
D.4) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
D.5) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
D.6) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
D.7) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
D.8) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
D.9) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nota bene:
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto D.1 limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le predette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti cpv nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
D.2 sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
D.3 i concorrenti devono dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al precedente comma D.1 relativamente ai seguenti soggetti (tramite più dichiarazioni), come da allegato 1A):
titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le dichiarazioni vanno prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nota bene:
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
D.4. presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Nota bene:
Il presente comma D.4. non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
D.5 presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
D.6 trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n.50/2016;
D.7 essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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Nota bene:
Le situazioni di cui ai punti D.5, D6, e D.7 rilevano anche se riferite a un subappaltatore del concorrente nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.
D.8 esistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
D.9 esistenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile con misure meno intrusive;
D.10 essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
D.11 aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
D.12 risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
D.13 essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
D.14 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Nota bene:
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
D.15 non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
D.16 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
INOLTRE il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, dichiara, assumendosene la piena responsabilità:
✓ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
✓ di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva in conformità al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n.445/2000.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:
- nei raggruppamenti temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti- da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del Servizio oggetto dell’appalto.
ART. 7 AVVALIMENTO
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 delD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
ART. 8 SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
ART. 9 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA
Per l’espletamento della presente procedura l’Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx .
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente in materia. Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 738. Per qualunque chiarimento, si invita a voler utilizzare la funzione “Comunicazioni” della piattaforma SinTel.
La presente procedura non impegna in alcun modo la scrivente ASST che si riserva di non procedere all’acquisto ovvero di effettuare un ulteriore fase negoziale migliorativa.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla ASST Valle Olona attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 05.10.2022, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste a pena di esclusione dalla presente procedura. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti dalla precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Xxxxxx automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. I concorrenti esonerano l’Azienda e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante qualora si verifichi un mancato
Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
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funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma Sintel tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.
ART. 10 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutta la documentazione di gara è a disposizione delle ditte interessate all’indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx ed anche replicata sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx nella sezione bandi di gara.
E’ onere delle ditte interessate tenere monitorati i siti suddetti con ripetuta frequenza per acquisire detta documentazione nonchè tutte le eventuali informazioni complementari o precisazioni che ivi saranno altresì pubblicate.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all’ASST della Valle Olona per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 23.09.2022.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici del settore, nella sezione “Documentazione di gara” entro il giorno 28.09.2022.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate in piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”.
L’ASST si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni economiche più vantaggiose o in conseguenza di modifiche nell’organizzazione e/o gestione delle attività per effetto dell’attuazione della L.R. 23/2015 sull’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo.
L’ASST si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura sia nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico, sia nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’ASST, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti.
Altre notizie: la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto non potrà costituire titolo, per nessuna delle imprese concorrenti, a pretendere compensi o indennizzi di sorta.
ART. 11 PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ASST della Valle Olona in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
ART. 12 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a ASST della Valle Olona attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 05.10.2022 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Xxxxxx automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Il concorrente esonera ASST della Valle Olona e Agenzia Regionale per l’innovazione e gli Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 13 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell’offerta economica secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL.
La ditta che partecipa alla procedura in argomento dovrà inserire su piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del 05.10.2022 la seguente documentazione;
Si ricorda che dovranno essere sottoscritti i singoli documenti e NON la cartella che li contiene:
Documentazione amministrativa
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” e in un’unica cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e digitalmente firmata:
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1. Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico partecipante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare, di seguito specificati. La/e dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.
- Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1A) – In caso di RTI
/Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte
- Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2)
- Dichiarazione di partecipazione Consorzi (Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE) (Allegato 3).
In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l’indicazione delle imprese a cui sarà demandata l’esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come indicato dal modello predisposto allegato. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.
In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i.
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro soggetto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà produrre la documentazione elencata nel presente paragrafo (con riferimento all’impresa ausiliata si fa rinvio all’allegato 4) firmata digitalmente;
2. Copia scansita e firmata digitalmente della procura, in originale o copia autenticata, nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta dell’operatore economico candidato sia un procuratore;
3. Copia scansita e firmata digitalmente di dichiarazione di rinuncia alla cessione del credito derivante dal presente servizio.
4. Copia scansita e firmata digitalmente (dal legale rappresentante/procuratore del concorrente e dal legale rappresentante/procuratore del fideiussore) della garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta, precisamente del seguente importo:
Importo complessivo a base di gara (comprensivo di ogni imposta e onere) | Importo fideiussione provvisoria (2%) (comprensivo di ogni imposta e onere) | |
Infortuni | € 39.375,00 | € 787,50 |
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La Polizza dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti clausole: contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 31/2018 ed avere validità non inferiore a 180 gg. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
c) Xxxxxxxxx espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
d) Xxxxxxxxx espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
e) Prevedere espressamente la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
f) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
g) Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria a assicurativa.
Ai sensi del comma 7 del precitato art. 93 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
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ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Il concorrente per fruire delle riduzioni di cui al citato comma 7 dovrà segnalare in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
La fideiussione dovrà essere inserita/allegata a Sistema in originale rilasciata in formato elettronico da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansionata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.
Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansionare e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a consegnare la cauzione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il termine di scadenza della procedura giorno - 14.09.2021 ore 10.00, in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Protocollo della ASST Valle Olona di Busto Arsizio, con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l’oggetto “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI, OCCORRENTE ALLA ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2024.”
6. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, FIRMATO DIGITALMENTE DAL GARANTE e dal legale rappresentante del concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, con le modalità di cui all’art. 103 del citato decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016).
Il presente punto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’impegno dovrà essere sottoscritto, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansionata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansionare e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a consegnare l’impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il giorno 14.09.2021 ore 10.00, presso l’Ufficio Protocollo della ASST della Valle Olona – Via A. da Brescia, 1 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l’oggetto: ““BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI, OCCORRENTE ALLA ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2024.”
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l’impegno dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
7. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS;
8. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art.89 del D. Lgs. 50/2016;
In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i.
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro soggetto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà produrre la documentazione elencata nel presente paragrafo (con riferimento all’impresa ausiliata si fa rinvio all’allegato 4) firmata digitalmente;
2. Dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di RTI/Consorzio dovrà essere prodotta da ogni ditta;
3. Copia della Lettera di Invito e Capitolato Tecnico con relativi allegati, firmati digitalmente, per accettazione da parte del Legale Rappresentante;
5. Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17/07/2019, scaricabile dal sito web aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente' - Disposizioni generali - atti generali - atti amministrativi generali;
6. Copia del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2022-2024 approvato con delibera n. 85 del 31.01.2022, firmato per accettazione dal legale Rappresentante e scaricabile dal sito xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx;
7. Autocertificazione relativa alla qualificazione tecnico-professionale dell’impresa sottoscritta e firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente;
8. Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
N.B.: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) /GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti il versamento deve essere effettuato dalla impresa designata quale Capogruppo;
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in caso di consorzio stabile o consorzio di Cooperative il versamento deve essere effettuato dal consorzio concorrente;
9. Codice PASSoe di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 relativo al concorrente firmato digitalmente.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla gara, è acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema AVCPass consente al concorrente, tramite apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 81 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il concorrente, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG relativo al lotto di gara. Il sistema rilascia un “PASSoe” da inserire nell’apposita sezione presente a sistema.
Questi documenti acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà tutti i dati dell’offerta inserita.
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
Precisazioni inerenti il rilascio di dichiarazioni
In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l’utilizzo dei modelli forniti dalla stazione appaltante in allegato alla presente lettera di invito garantisce l'esatto contenuto degli elementi richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito.
Il concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le attestazioni previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’ASST Valle Olona effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Valgono le precisazioni contenute nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o di eventuale nuova determinazione nel frattempo pubblicata.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti, accertato a seguito di avvenuta/omessa regolarizzazione, determinerà l'esclusione del concorrente dalla procedura.
Documentazione tecnica
I Concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, nell’apposito campo “Documentazione tecnica” e in un’unica cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e digitalmente firmata:
- invio attraverso il caricamento a Sistema della Scheda di Offerta Tecnica firmata digitalmente con la quale l’OE indica, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, eventuali varianti migliorative accettate per ogni Lotto al quale partecipa;
Le imprese offerenti hanno la facoltà di variare il capitolato speciale di polizza esclusivamente accettando le varianti migliorative indicate in ciascun Capitolato.
A pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica è costituita da:
- dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del Capitolato speciale e della presente Lettera di Xxxxxx, ovvero, in alternativa:
- dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del Capitolato speciale, con indicazione delle varianti migliorative accettate.
A pena di esclusione dalla gara, non saranno accettate:
- eventuali ulteriori varianti non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante;
- e/o modifiche che varino il contenuto delle garanzie, né la sostituzione del Capitolato con altro proposto dagli offerenti.
L’O.E. dovrà predisporre la busta telematica “Documentazione tecnica” ed inserire nel relativo campo presente su piattaforma SinTel (al secondo step del percorso guidato “invia offerta”) la documentazione tecnica sopraelencata, suddivisa e caricata secondo la tabella indicata in un’unica cartella formato.zip.
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana. I documenti nativamente redatti in lingua inglese e relativi a protocolli/certificazioni internazionali possono essere presentati in lingua originale.
Le attività e le somministrazioni previste nel Capitolato Tecnico costituiscono un servizio unico e, pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.
Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
N.B. sulla documentazione di cui al presente paragrafo non dovrà essere riportata alcuna indicazione di prezzo.
Offerta economica
L’Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica costituita:
– dalla allegazione del “Modulo Scheda di Offerta Economica, debitamente compilato.
L’offerta dovrà contenere l’indicazione del premio lordo annuo offerto.
Si ricorda che non saranno ammesse offerte superiori alle somme poste a base di gara, in presenza di tale ipotesi l’offerente verrà automaticamente escluso dalla procedura con riferimento al lotto cui è riferibile l’offerta incongrua.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente il potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico. In caso di coassicurazione o di raggruppamento d’imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici coinvolti.
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La mancata sottoscrizione dell’offerta economica costituirà motivo di esclusione dell’operatore economico senza possibilità di accesso alla sanatoria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice (cft. Tar Lombardia, Milano, sezione 4, 13 luglio 2015, n. 1629)
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file
.pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.
Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità di invio offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente nel campo “Dettaglio prezzi unitari offerti” dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, “Dettaglio Offerta Economica”, firmato digitalmente, completo di allegati, unitamente all’indicazione dell’importo degli oneri per la sicurezza.
L’allegato “Dettaglio Offerta Economica” dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, e deve indicare:
- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- l’importo complessivo espresso in cifre e lettere con un numero massimo di due cifre decimali.
- dettaglio dei singoli prezzi in relazione a tutto quanto offerto.
- la sottoscrizione, per esteso, con la qualifica del firmatario.
Il concorrente nella stessa offerta:
- dichiara che l’importo complessivo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza legati alla propria attività (oneri a carico della ditta), pari a € …………………
- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale e che il costo del lavoro sostenuto per il personale è pari a € ……………
oppure
- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale e che il costo del lavoro sostenuto per il personale è pari a € ……………
A tal fine allega all’offerta una tabella in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del lavoro sostenuto per il personale, pari ad €……………….
- specifica il/i CCNL di categoria applicato/i per il calcolo del costo del lavoro;
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio offerta”, sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione.
Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del citato D. L.vo n. 50/2016.
Art. 13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della Polizza Infortuni avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016, sulla base di elementi oggettivi di valutazione e con il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato, per un punteggio massimo complessivo di 100. I premi annuali indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di in ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Punteggio parte tecnica: 70 punti. Punteggio parte economica: 30 punti.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
• FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:
PTOT( Max 100) = PT(Max 70) + PE(Max 30)
dove
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;
Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri:
• MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.
INFORTUNI
PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti | PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti | ||
Sub parametro | fino ad un massimo di | Sub parametro | fino ad un massimo di |
Condizioni di garanzia 1 (PTa1) | 10 punti | Prezzo (PE) | 30 punti |
Condizioni di garanzia 2 (PTa2) | 15 punti | ||
Condizioni di garanzia 3 (PTa3) | 20 punti | ||
Condizioni di garanzia 4 (PTa4) | 10 punti | ||
Massimali e sottolimiti di indennizzo (PTb1) | 15 punti |
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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.
Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2- PTa3 PTa4)
Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni:
Condizioni di garanzia; sub parametro 1 (PT a1) = Art. 6; Sez.2- “Recesso a seguito di sinistro”. |
Condizioni di garanzia; sub parametro 2 (PT a2) = Art. 3; Sez. 3 - “Esclusioni” abrogazione punto 10 |
Condizioni di garanzia; sub parametro 3 (PT a3) = Art. 2; Sez. 3 - Lett. G “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” |
Condizioni di garanzia; sub parametro 4 (PT a4) = Art. 11; Sez. 2- “Interpretazione del contratto- clausola di buona fede” |
L’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. E precisamente:
Sub parametro | Descrizione | Punti assegnati |
Condizioni di garanzia; sub parametro 1 (PT a1) | Art. 6 – Sez.2- “Recesso a seguito di sinistro” abrogazione recesso per sinistro | 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa) 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione base) |
Condizioni di garanzia; sub parametro 2 (PT a2) | Art. 3 – Sez. 3 -“Esclusioni” abrogazione esclusione di cui al punto 10 | 15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa) 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione base) |
Condizioni di garanzia; sub parametro 3 (PT a3) | Art. 2 - Sez.3 - Inserimento estensione Lett. G “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” | 20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa) 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base) |
Condizioni di garanzia; sub parametro 4 (PT a4) | Art.11 – Sez. 2 -“Interpretazione del contratto- clausola di buona fede” | 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa) 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione base) |
Sub parametri di natura quantitativa – Massimali e sotto limiti di indennizzo (PTb1)
Per il sub parametro “PTb” (Xxxxxxxxx e sotto limiti di indennizzo), l’attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. E precisamente:
Sub parametro “PTb” | Valore offerto dal | Punti |
concorrente | assegnati | ||
Limite di indennizzo; Sez. 5; Art. 3 – Limiti per evento catastrofale (PTb1) | Opzione base | € 10.000.000,00 | 0 punti |
Opzione migliorativa.1 | € 20.000.000,00 | 7,5 punti | |
Opzione migliorativa.2 | € 30.000.000,00 | 15 punti |
Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti
CONDIZIONI DI GARANZIA PTa
Offerta del
concorrente per l’ Opzione migliorativa
(indicare con un segno di
spunta l’opzione scelta)
Si
❑
No
❑
Condizioni di
garanzia; Sez.3 art.3 Esclusioni, punto 10
sub parametro 2 (PTa2)
Condizioni di garanzia; Sezione 3 - Art. 2 (PTa3)
Condizioni di garanzia; Sezione 2 - Art. 11 (PTa4)
(opzione migliorativa )
Abrogazione esclusione di cui al punto 10
SI 15 pt NO 0 pt Si
❑
No
❑
(opzione migliorativa)
Inserimento estensione Lett. G “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio”
SI 20 pt
NO 0 pt
Si
❑
No
❑
(opzione migliorativa)
Art. 11 –Sez.2 “Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede”
SI 10 pt
NO 0 pt
Si
❑
No
❑
Barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO
Sub parametro | Descrizione | Punteggio assegnato all’Opzione migliorativa | ||
Condizioni di garanzia; Sezione 2 - Art. 6 (PTa1) | (opzione migliorativa) Sezione 2 - Art. 6 “Recesso per sinistro” | SI 10 pt | NO 0 pt |
Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb)
Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità, contrassegnare l’opzione prescelta:
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Opzione base: € 10.000.000,00
0 PUNTI
□
Limite di indennizzo Sez. 5; Art. 3 –
Limiti per evento catastrofale
(PTb1)
Opzione migliorativa.1 : € 20.000.000,00
7,5 PUNTI
□
Opzione migliorativa.2 : € 30.000.000,00 15 PUNTI □
Sub parametro “PTb”
Valore offerto dal concorrente
Punteggio assegnato all’offerta
Offerta del concorrente per l’ opzione
(indicare con un segno X l’opzione
scelta)
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma
Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti; come nel caso in cui non si proceda a indicare alcun segno di spunta nella colonna Offerta del concorrente.
E’ fissata quale soglia di sbarramento in relazione alla qualità il punteggio di 36/70.
Per tali offerte non si procederà all’apertura delle relative offerte economiche.
• MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO Sub parametro Prezzo
All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo triennale per singolo lotto (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
PE = 30punti * PEmin /PEi
dove:
PEmin = prezzo più basso
PEi = prezzo offerto
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.
Non saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara.
Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procede alla sommatoria dei punteggi così come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi e per il prezzo.
Si precisa che l’affidamento provvisorio della gara sarà effettuato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.
In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Il prezzo si intenderà xxxxxx e libero di ogni qualsiasi spesa, Iva di legge esclusa.
Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più
concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio.
In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente la presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avanzare pretese e diritti di sorta.
L’ASST si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara in considerazione di eventuali adesioni a convenzioni CONSIP/ARIA attivate su forniture analoghe a quella oggetto della presente gara.
La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria provvederà all’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione non assume nessun impegno con l’Impresa prima dell’approvazione definitiva di rito degli atti di gara.
Si precisa che tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere coerente, ossia vi dovrà essere corrispondenza tra i vari documenti presentati per quanto concerne servizi e forniture. Nel caso ciò non si verificasse, l’Azienda avrà la facoltà di richiedere l’esecuzione dei servizi e delle forniture, riportate anche in un solo documento o allegato, che riterrà ad essa più favorevoli e senza ulteriori oneri economici a suo carico.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario non risponderà al vero, l’Azienda disporrà la revoca dell’aggiudicazione riservandosi fin d’ora la possibilità di affidare il servizio alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all’Autorità competente.
La stipulazione del contratto sarà subordinata all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
ART. 14 INVIO DELL’OFFERTA
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta.
In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche). ARIA Gestore del sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.
Il fornitore che ha presentato offerta potrà ritirarla dal Sistema entro il termine previsto per la presentazione. In questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine
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previsto per la presentazione della medesima.
ART. 15 VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca e’ costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni centottanta (180) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
ART. 16 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
Ai sensi dell’art. 25 Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma l del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (lPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 nr. 244”).
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulle fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
Le fatture elettroniche indirizzate alle ASST dovranno fare riferimento ai seguenti Codice Univoco Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
ASST della Valle Olona:
Codice Univoco Ufficio Z3P737
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:
1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010;
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. totale documento
4. codice fiscale del cedente
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell’ ambito della sperimentazione.
Per l’ASST della Valle Olona, dovrà essere emessa fattura intestata a: Sede legale Xxx X. xx Xxxxxxx xx.0 - 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121.
I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale.
Le fatture devono riportare il numero del buono d’ordine.
Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore dell’Impresa mandataria o del consorzio.
Il ritardo nei pagamenti non legittima comunque l’Impresa Appaltatrice a promuovere l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 C.C.
Poiché l’ASST è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione del credito derivante dalla presente fornitura/servizio. Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito.
ART. 19 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI REGIONALI DGR XI/1751 del 17.06.2019 e Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle 2022-2024 approvato con delibera n. 85 del 31.01.2022, scaricabile dal sito di questa azienda
L’Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.06.2019;
- del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2022-2024 approvato con delibera n. 85 del 31.01.2022;
Il Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.06.2019, è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali.
Il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi,
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ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration).
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo:
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento”.
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART. 20 ADEGUAMENTO DEI PREZZI
In relazione alla durata dell’appalto non è ammesso l’adeguamento prezzi.
ART. 21 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.
L’ASST verificherà l’esatta esecuzione del contratto e ove si ravvisassero dei danni causati dalle inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’ASST potrà rivalersi sulla ditta.
I danni saranno valutati dalla stazione appaltante che si riserva altresì la facoltà di emettere delle penali che saranno commisurate al danno cagionato.
Le penali inflitte saranno trattenute sulla fattura in pagamento. L’ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:
* qualora la ditta fornitrice non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle esigenze dell’utilizzatore;
* per gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali.
Inoltre, qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d’appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall’ASST incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario della fornitura.
ART. 22 RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIALE DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR XI/1751 DEL 17.6.2019 E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST DELLA VALLE OLONA
A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa affidataria della fornitura, l’ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”.
L’Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona approvato con delibera n. 878 del 31.07.2019, in conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019. In caso di aggiudicazione, La Ditta si impegna, nell’ambito della presente
fornitura/servizio a rispettare i contenuti del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici. la violazione degli impegni ivi previsti potrà comportare l’esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto dell’ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
- Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2021-2023 (approvato con delibera n. 246 del 25.03.2021), scaricabile dal sito www.asst- xxxxxxxxxx.xx. In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a uniformarsi alle misure adottate nel Piano Triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST della Valle Olona 2021-2023, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e rispettando i principi ivi enunciati.
Il Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.6.2019, è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 2 del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali.
Il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration).
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento”.
Si evidenzia, infine, che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
A questo riguardo, in particolare, si richiama quanto previsto all’articolo 5 del Codice Etico degli appalti regionali in tema di violazione da parte del concorrente e dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti dal precedente articolo 3 del predetto Codice Etico degli appalti regionale.
ART. 23 RECESSO
Il committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. nei seguenti casi:
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell’attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l’effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto;
- altre modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto;
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- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto.
Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:
- qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo ovvero qualora l’Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l’Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l’Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto;
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE
L’Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e in conformità a quanto disposto dall’art. 53 del D.L.vo n. 50/2016, garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.
Il Regolamento Aziendale in materia di accesso civico generalizzato, ed accesso documentale e procedimentale, approvato con delibera n. 466 del 15.04.2019, è pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR).
L’ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa l’Azienda aggiudicataria che i dati personali forniti saranno raccolti per l’instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali. L’informativa dedicata ai fornitori e convenzioni è consultabile sul sito
aziendale xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx alla voce Privacy (TAB04POL02). Con la stipulazione del contratto i dati si intendono conferiti con il consenso a trattarli per le finalità espressamente declinate nella suddetta informativa.
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 i dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara stessa d'appalto in oggetto.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dal citato Regolamento UE. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE.
Il Titolare del trattamento dei dati, in fase di definizione del rapporto, prima di decidere il ruolo privacy della ditta aggiudicataria esaminerà concretamente la natura e le caratteristiche tipiche dell’attività imprenditoriale svolta dal soggetto in questione, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni normative applicabili a ciascun settore di riferimento.
A seguito di detta analisi, valuterà la struttura privacy più adeguata e precisamente se il rapporto tra le parti dovrà essere titolare autonomo – titolare autonomo, contitolari, titolare – responsabile esterno.
La scelta della struttura privacy titolare-responsabile comporterà la nomina della ditta aggiudicataria di “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue n. 679/2016 e art.2 quaterdecies del Codice della Privacy. I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nella TAB05POL02 (Allegato ALFA) consultabile sul sito aziendale.
ART. 26 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare all’ASST ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della ASST di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all’appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli, ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell’appalto medesimo.
Per i pagamenti l’ASST si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 3 della L.
n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 27 CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Xxxxx S.p.A. – sede di. Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx 00., tel. 0248538.1., CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861;
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del: 7%;
Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx
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Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito il rimando è al nuovo Codice degli Appalti istituito con D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i, al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e alla normativa tutta di settore.
IL RUP
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
N.B.:
- Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici - scaricabile dal sito di questa ASST xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxx.xxx
- Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2022-2024 (approvato con delibera 85 del 31.01.2022) - scaricabile dal sito xxxxx://xxx.xxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxx- trasparenza/.
Elenco allegati:
Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) Dettaglio offerta economica
Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2).
Dichiarazione di partecipazione Xxxxxxxx Xxxxxxx, di Imprese, di Cooperative/GEIE (Allegato 3). Dichiarazione da rendere in caso di avvalimento (allegato 4).
Dettaglio offerta economica.
Modulo autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D).