CODICE CIVILE
CODICE CIVILE
TITOLO TERZO
Dei singoli contratti Capo VIII - Del trasporto
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1696. - Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate
1. Il danno derivante da per- dita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
2. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
3. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
4. Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
5. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli i sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 30-bis, comma 1, lett. 1), dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (In vigore dal 1° gennaio 2022).
Si riporta il testo dell’articolo nella sua redazione precedente:
“Art. 1696. Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.”
CAPO IX - Del mandato
SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell`altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
1. Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Art. 1705 Mandato senza rappresentanza
1. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
2. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall`esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
1. Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
2. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d`inadempimento, si osservano le norme relative all`esecuzione dell`obbligo di contrarre.
Art. 1707 Creditori del mandatario
1. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell`atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
Art. 1708 Contenuto del mandato
1. Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
2. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l`ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di onerosità
1. Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
¤ 1 Delle obbligazioni del mandatario Art. 1710 Diligenza del mandatario
1. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
2. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
1. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L`atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
2. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione dell`eseguito mandato
1. Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l`esecuzione del mandato.
2. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell`affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
1. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
2. La dispensa preventiva dall`obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse
1. Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
1. In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell`adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l`insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all`atto della conclusione del contratto.
Art. 1716 Pluralità di mandatari
1. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
2. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l`affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall`omissione o dal ritardo.
3. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
Art. 1717 Sostituto del mandatario
1. Il mandatario che, nell`esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell`incarico, risponde dell`operato della persona sostituita.
2. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
3. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
4. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
1. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest`ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
2. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell`art. 1515.
3. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l`incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell`attività professionale del mandatario.
¤ 2 Delle obbligazioni del mandante Art. 1719 Mezzi necessari per l`esecuzione del mandato
1. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l`esecuzione del mandato e per l`adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art. 1720 Spese e compenso del mandatario
1. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
2. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell`incarico.
Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti
1. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
¤ 3 Dell`estinzione del mandato Art. 1722 Cause di estinzione
1. Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell`affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l`interdizione o l`inabilitazione del mandante o del mandatario.
2. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all`esercizio di un`impresa non si estingue, se l`esercizio dell`impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
Art. 1723 Revocabilità del mandato
1. Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita l`irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
2. Il mandato conferito anche nell`interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
1. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
1. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell`affare, salvo che ricorra una giusta causa.
2. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato collettivo
1. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d`interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
1. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
2. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d`impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
1. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l`esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
2. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell`interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di xxxxxxxxxx
1. Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l`estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
1. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE II - Della commissione
Art. 1731 Nozione
1. Il contratto di commissione e un mandato che ha per oggetto l`acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
1. Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l`operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
2. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
3. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti
l`operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art. 1733 Misura della provvigione
1. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l`affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Art. 1734 Revoca della commissione
1. Il committente può revocare l`ordine di concludere l`affare fino a che il commissionario non l`abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell`opera prestata.
Art. 1735 Commissionario contraente in proprio
1. Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell`art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o può acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
2. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l`operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736 Star del credere
1. Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo ìstar del credere” risponde nei confronti del committente per l`esecuzione dell`affare.
2. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l`affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.
SEZIONE III - Della spedizione
Art. 1737. – Nozione
1. Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie. (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 30-bis, comma 1, lett. b), dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (In vigore dal 1° gennaio 2022).
Si riporta il testo dell’articolo nella sua redazione precedente:
“Art. 1737 Nozione
1. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l`obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto di compiere le operazioni accessorie.”.
Art. 1738 Revoca
1. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l`ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l`attività prestata.
Art. 1739. - Obblighi dello spedizioniere
1. Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
2. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante». (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 30-bis, comma 1, lett. c), dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (In vigore dal 1° gennaio 2022).
Si riporta il testo dell’articolo nella sua redazione precedente:
“Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
1. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
2. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all`assicurazione delle cose spedite.
3. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.”
Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
1. La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l`esecuzione dell`incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
2. Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741. - Spedizioniere vettore
1. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
2. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696. (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 30-bis, comma 1, lett. d), dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (In vigore dal 1° gennaio 2022).
Si riporta il testo dell’articolo nella sua redazione precedente:
“Art. 1741 Spedizioniere vettore
1. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l`esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.”.
CAPO X - Del contratto di agenzia
Art. 1742 Nozione
1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l`incarico di promuovere, per conto dell`altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall`altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (1).
(1) Comma così sostituito dall`art 1, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303 e sostituito dall`art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999).
Art. 1743 Diritto di esclusiva
1. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l`agente può assumere l`incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744 Riscossioni
1. L`agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell`agente
1. Le dichiarazioni che riguardano l`esecuzione del contratto concluso per il tramite dell`agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all`agente.
2. L`agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell`interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest`ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell`agente
1. Nell`esecuzione dell`incarico l`agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l`incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. (1)
2. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, ad eccezione di quelli di cui l`articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia (2).
3. E' vietato il patto che ponga a carico dell`agente una responsabilità, anche solo parziale, per l`inadempimento del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di un`apposita garanzia da parte dell`agente, purché ciò avvenga con riferimento ai singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l`obbligo di garanzia assunto dall`agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell`affare l`agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l`agente un apposito corrispettivo. (3)
(1) Comma così sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999).
(2) Comma così modificato dall’art. 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Suppl. Ord. Alla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000) - (Legge comunitaria 1999).
(3) Comma aggiunto dall’art. 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Suppl. Ord. Alla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000) - (Legge comunitaria 1999).
Art. 1747 Impedimento dell`agente
1. L`agente che non è in grado di eseguire l`incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748 Diritti dell`agente ed obblighi del preponente (1)
1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l`agente ha diritto alla provvigione quando l`operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
2. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l`agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all`agente, salvo che sia diversamente pattuito.
3. L`agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all`agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all`attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all`agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
4. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all`agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all`agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
5. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l`agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
6. L`agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. è nullo ogni patto più sfavorevole all`agente.
7. L`agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia (2).
(1) Articolo così sostituito dall`articolo 3 del 15 febbraio 1999, n. 65 (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999).
Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto (1)
1. Il preponente, nei rapporti con l`agente, deve agire con lealtà e buona fede.
2. Egli deve mettere a disposizione dell`agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all`agente le informazioni necessarie all`esecuzione del contratto: in particolare avvertire l`agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l`agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l`agente, entro un termine ragionevole, dell`accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
3. Il preponente consegna all`agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l`ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale
esse sono maturate. L`estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all`agente.
4. L`agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l`importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
É nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
(1) Articolo così sostituito dall`articolo 4, decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999).
Art. 1750 Durata del contratto o recesso (1)
1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all`altra entro un termine stabilito.
3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell`agente.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l`ultimo giorno del mese di calendario.
(1) Articolo così sostituito dall`art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303, emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) - In vigore dal 1° gennaio 1994.
Art. 1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto (1)
1. All`atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all`agente un`indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l`agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l`agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
2. L`indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un`inadempienza imputabile all`agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l`agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all`agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell`attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l`agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d`agenzia.
3. L`importo dell`indennità non può superare una cifra equivalente ad un`indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall`agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
4. La concessione dell`indennità non priva comunque l`agente del diritto all`eventuale risarcimento dei danni.
5. L`agente decade dal diritto all`indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l`intenzione di far valere i propri diritti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell`agente.
7. L`indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell`agente. (2)
(1) Articolo così sostituito dall`art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303, emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) - In vigore dal 1° gennaio 1994.
(2) Comma aggiunto dall`articolo 5, decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999).
Art. 1751 bis Patto di non concorrenza (1)
1. Il patto che limita la concorrenza da parte dell`agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all`estinzione del contratto.
2. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.(2) (3)
(1) Articolo aggiunto dall`art. 5 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303, emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) - In vigore dal 1° gennaio 1994.
(2) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), in attuazione dell’art. 20 della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
(3) Si riporta il comma 2 dell’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001”.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell`ipotesi in cui all`agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 1753 Agenti di assicurazione
1. Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative) o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell`attività assicurativa.
CAPO XI - Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
1. E` mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l`affare è concluso per effetto del suo intervento.
2. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
1. Xxxxx xxxxx o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l`affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
1. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
2. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
3. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d`invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
1. Se l`affare è concluso per l`intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
1. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell`affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
2. Il mediatore risponde dell`autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell`ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
1. Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull`identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l`indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
1. Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all`esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
1. Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell`altro risponde dell`esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
2. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all`altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l`altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
1. Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
Art. 1764 Sanzioni
1. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall`art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinque ad euro cinquecentosedici.
2. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
3. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell`interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d`incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
1. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Libro Sesto Della tutela dei diritti
Titolo III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo I Disposizioni generali
Sezione II
Dei privilegi sui mobili
§ 1 - Dei privilegi generali sui mobili
Art. 2761. - Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)
1. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite xxxxxx' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purchè tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
2. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 30-bis, comma 1, lett. e), dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (In vigore dal 1° gennaio 2022).
Si riporta il testo dell’articolo nella sua redazione precedente:
“Art. 2761. Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.
1. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.
2. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
3. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
4. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.”