COMUNE DI PIACENZA
COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
SERVIZIO ABITAZIONI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
BANDO PUBBLICO
per la concessione di contributi economici alle famiglie in emergenza abitativa residenti nel Comune di Piacenza - approvato con determinazione dirigenziale n. del 2013
Il Comune di Piacenza, nell’ambito dei programmi di intervento sociale 2013, intende concedere contributi economici per favorire l’accesso e la permanenza degli inquilini negli alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione e per sostenere le persone che sono in difficoltà nel pagamento del canone di locazione per l’abitazione in cui risiedono.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al 31 gennaio 2014 i nuclei familiari in emergenza abitativa ed in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti potranno presentare domanda per l’assegnazione di un contributo straordinario, secondo le modalità di seguito riportate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
1) REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Xxxxxxx presentare richiesta di contributo coloro che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;
presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo situata nel Comune di Piacenza, regolarmente registrato e nella quale risiede;
non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o comproprietà od altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella Provincia di Piacenza, di cui possa disporre;
valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 17.154,30.
I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare, determinato dal X.X.xx n. 109/1998 così come modificato dal X.X.xx. n. 130/2000 e dalla Legge n. 244/2007, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.
La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione. In presenza di giustificato motivo può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto, purché residente nell’alloggio oggetto del contratto.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di alloggio comunale di “emergenza abitativa”, di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e di Edilizia Agevolata.
2) BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
I beneficiari verranno individuati fra le seguenti categorie di persone: a) i conduttori di contratti di locazione privati per i quali sia già stata convalidata procedura giudiziale di sfratto per morosità ma non sia già stata avviata la fase esecutiva di rilascio dell’immobile (mediante atto di precetto), che abbiano subito, loro o un proprio componente, una rilevante diminuzione della capacità reddituale, derivante, a titolo esemplificativo, dalle seguenti condizioni occupazionali: - stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002 e scheda anagrafico professionale, acquisiti presso i Centri per l’Impiego della Provincia ; - perdita incolpevole del posto di lavoro (es: licenziamento a seguito di chiusura aziendale, riduzione del personale, licenziamento a conclusione del periodo di attivazione degli ammortizzatori sociali, dimissioni per giusta causa con ricorso alla D.P.L. ed iscritto al Centro per l’Impiego); - cassa integrazione; - saltuarietà della prestazione di lavoro; - mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico; - mobilità; - contratto di solidarietà; - chiusura di impresa registrata alla CCIAA; - grave malattia, infortunio o decesso di un componente del nucleo, residente nell’alloggio, che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche ed assistenziali di particolare rilevanza.
Condizioni richieste: oltre ai requisiti di cui al punto 1), occorre essere destinatario dell’ordinanza di convalida di sfratto per l’alloggio occupato come abitazione principale.
I contributi verranno versati direttamente al locatore (proprietario), a seguito della sua dichiarazione scritta di impegno, contenuta nel modulo di domanda, a sospendere, all’atto dell’effettiva erogazione del contributo, l’avvio della fase esecutiva dello sfratto (atto di precetto), per un numero di mesi pari a quelli coperti dal contributo medesimo, consentendo la permanenza nell’alloggio al nucleo per lo stesso periodo. Al termine del suddetto periodo, se la morosità precedente alla sospensione non sarà stata sanata, il locatore potrà riprendere l’esecuzione e notificare il precetto in relazione alla morosità pregressa. Il pagamento del contributo potrà avvenire anche tramite l’Associazione della proprietà edilizia – Confedilizia, delegata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti l’avvenuta erogazione del contributo.
Qualora il proprietario non rispetti l’impegno assunto l’Amministrazione comunale è autorizzata a chiedere la restituzione del contributo erogato.
b) i conduttori che hanno difficoltà nel pagamento del canone di locazione privato, in quanto almeno un componente del nucleo familiare abbia subito una rilevante diminuzione della capacità reddituale derivante a titolo esemplificativo dalle condizioni occupazionali di seguito riportate, con contestuale morosità nel pagamento del canone di locazione di almeno sei mensilità: - stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002 e scheda anagrafico professionale, acquisiti presso i Centri per l’Impiego della Provincia; - perdita incolpevole del posto di lavoro (es: licenziamento a seguito chiusura aziendale, riduzione del personale, licenziamento a conclusione del periodo di attivazione degli ammortizzatori sociali, dimissioni per giusta causa con ricorso alla D.P.L. ed iscritto al Centro per l’Impiego); - cassa integrazione; - saltuarietà della prestazione di lavoro; - mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico; - mobilità; - contratto di solidarietà; - chiusura di impresa registrata alla CCIAA; - grave malattia, infortunio o decesso di un componente del nucleo, residente nell’alloggio, che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche ed assistenziali di particolare rilevanza.
Condizioni richieste: oltre ai requisiti di cui al punto 1), deve sussistere la morosità nel pagamento del canone di locazione privato, di almeno sei mensilità.
I contributi verranno versati direttamente al locatore (proprietario), sulla base di sua dichiarazione relativamente alle mensilità di canone non versate dal conduttore e dell’impegno, all’atto dell’effettiva erogazione del contributo, a non adire le vie legali prima che siano trascorsi un numero di mesi pari a quelli coperti dal contributo medesimo. Il pagamento del contributo potrà avvenire anche tramite l’Associazione della proprietà edilizia - Confedilizia, delegata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti l’avvenuta erogazione del contributo.
Qualora il proprietario non rispetti l’impegno assunto l’Amministrazione comunale è autorizzata a chiedere la restituzione del contributo erogato.
c) le persone e le famiglie che devono concludere un contratto di locazione ad uso abitativo, essendo sfrattate o soggette a procedura di convalida di sfratto, per la quale non è possibile giungere ad un accordo con il proprietario finalizzato ad ottenerne la sospensione e che pertanto permangono in emergenza abitativa.
In questo caso, trattandosi di intervento volto a favorire l’accesso negli alloggi e la mobilità nel settore della locazione, il contributo potrà essere destinato al pagamento: - del deposito cauzionale (caparra), necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione privato; - delle spese di attivazione delle utenze domestiche a carico del conduttore.
Condizioni richieste: oltre ai requisiti di cui al punto 1), occorre: - aver subito l’esecuzione di uno sfratto o essere sottoposto ad una procedura di convalida di sfratto per la quale non è possibile addivenire ad un accordo con il proprietario per la sospensione; - il beneficiario dovrà consegnare copia del contratto di locazione sottoscritto, debitamente registrato, al Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo.
I contributi verranno versati direttamente ai proprietari per quanto attiene al deposito cauzionale e direttamente all’ente gestore delle utenze domestiche (da documentare) a carico del conduttore.
3) AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO
- Beneficiari del contributo, di cui al punto 2), lettere a) e b): Secondo la valutazione delle domande che verrà effettuata dalla Commissione di cui al punto 7), in base ai criteri indicati nel bando e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, i contributi saranno versati ai beneficiari in un’unica soluzione per un importo massimo di Euro 2.500,00.
- Beneficiari del contributo, di cui al punto 2), lettera c): In caso di interventi volti a favorire l’accesso negli alloggi e la mobilità nel settore della locazione, il contributo concedibile per le spese indicate non potrà superare l’importo massimo di Euro 2.500,00, secondo la valutazione delle domande che verrà effettuata dalla Commissione di cui al punto 7), in base ai criteri indicati nel bando e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La graduatoria dei richiedenti sarà strutturata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti. Le domande, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, saranno valutate dalla Commissione, basandosi sui seguenti criteri:
CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
ISEE |
PUNTEGGI |
Fino a 1.700,00 Euro |
10 |
Da 1.700,01 a 3.400,00 Euro |
9 |
Da 3.400,01 a 5.100,00 Euro |
8 |
Da 5.100,01 a 6.800,00 Euro |
7 |
Da 6.800,01 a 8.500,00 Euro |
6 |
Da 8.500,01 a 10.200,00 Euro |
5 |
Da 10.200,01 a 11.900,00 Euro |
4 |
Da 11.900,01 a 13.600,00 Euro |
3 |
Da 13.600,01 a 15.300,00 Euro |
2 |
Da 15.300,01 a 17.154,30 Euro |
1 |
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEL NUCLEO FAMILIARE
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DI CUI AL PUNTO 2) DEL BANDO |
PUNTEGGI |
Superiore a 12 mesi anche non consecutivi nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 xxxx |
0 |
Xxxxxxxxx a 24 mesi anche non consecutivi nel corso degli ultimi 5 anni |
4 |
CONDIZIONE SOCIALE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
PRESENZA DI MINORI (max 8 punti) |
PUNTEGGI |
Quattro minori e più |
8 |
Tre minori |
7 |
Due minori |
6 |
Un minore |
5 |
PRESENZA DI INVALIDITÀ (si allega certificato) |
PUNTEGGI |
Condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992; di minore degli anni 18 ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 289/1990 - indennità di frequenza; Legge n. 381/1970 (sordomuto) o Legge n. 382/1970 (cieco assoluto); invalidità civile superiore ai 2/3; invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (Legge n. 118/1971) |
3 |
RESIDENZA CONTINUATIVA NEL COMUNE DI PIACENZA(max 15 punti) |
PUNTEGGI |
Fino a 3 anni alla data di presentazione della domanda |
3 |
Da oltre 3 anni e fino a 6 alla data di presentazione della domanda |
6 |
Da oltre 6 anni e fino a 9 alla data di presentazione della domanda |
9 |
Da oltre 9 anni e fino a 12 alla data di presentazione della domanda |
12 |
Da oltre 12 anni alla data di presentazione della domanda |
15 |
In caso di parità di punteggio l’ordine in graduatoria sarà determinato dalla Commissione mediante sorteggio.
5) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Sulla base dei punteggi complessivi assegnati alle domande si determinerà la collocazione in tre fasce correlative a tre differenti importi del contributo (come risulta dal seguente prospetto):
PUNTEGGI |
CONTRIBUTO |
Fino a 13 punti |
Euro 1.500,00 |
Da 14 a 27 punti |
Euro 2.000,00 |
Da 28 a 40 punti |
Euro 2.500,00 |
Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I cittadini interessati ad ottenere il contributo oggetto del presente Bando possono presentare domanda al Comune di Piacenza a partire dalla data di approvazione del presente Bando sino al 31 gennaio 2014, pena l’esclusione dal Bando.
Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, compilate e firmate dal richiedente e, nei casi previsti, anche dal proprietario dell’alloggio unicamente su moduli predisposti dal Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo, a partire dalla data di approvazione del presente Bando sino al 31 gennaio 2014, pena l’esclusione dal Bando.
Il testo integrale del Bando e del modulo di domanda sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Piacenza: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
In caso di impossibilità nel reperimento automatico, l’interessato potrà rivolgersi a:
L’Informasociale
Xxx Xxxxxxx, 00 (xxxxx xxxxx);
L’Informasociale polo decentrato
Xxx XXXX Xxxxxx, 00/00;
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune
Xxxxxx Xxxxxxx, 0, (xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx);
I CAF convenzionati con il Comune di Piacenza (elenco riportato sul modulo di domanda).
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (di cui al D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000), utilizzando obbligatoriamente i moduli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 (G.U. n.155/2001). Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica i richiedenti devono rivolgersi ai CAF convenzionati (senza alcun onere a loro carico);
documentazione comprovante la situazione occupazionale;
documentazione rilasciata da medici specialisti di strutture pubbliche comprovante malattia grave, infortunio o decesso di taluno dei componenti del nucleo, residente nell’alloggio, da cui possa evincersi una conseguente riduzione della capacità reddituale e/o documenti giustificativi delle eventuali spese mediche sostenute;
certificazione attestante la condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992 (se esistente);
certificazione attestante la condizione di minore degli anni 18 ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 289/1990 - indennità di frequenza (se esistente);
certificazione attestante la condizione di cui alla Legge n. 381/1970 (sordomuto) o di cui alla Legge n. 382/1970 (cieco assoluto) (se esistente);
certificazione attestante la condizione di invalidità civile superiore ai 2/3, rilasciata dalla competente Commissione (se esistente);
certificazione attestante la condizione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (Legge n. 118/1971) (se esistente);
documentazione della procedura di sfratto (per i beneficiari di cui al punto 2, lettere a) e c));
documentazione delle utenze domestiche (per i beneficiari di cui al punto 2, lettera c);
fotocopia non autenticata di documento d’identità in corso di validità; per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea fotocopia non autenticata di regolare titolo di soggiorno.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Comune di Piacenza
Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo (Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino)
Xxx Xxxxxxx, x. 00 00000 XXXXXXXX
Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute entro il termine del 31 gennaio 2014.
Consegna a mano presso:
L’Informasociale
Xxx Xxxxxxx, 00 (xxxxx xxxxx);
(da lunedì a sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30, lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00)
L’Informasociale polo decentrato
Xxx XXXX Xxxxxx, 00/00;
(da lunedì a venerdì dalle ore 08:45 alle ore 13:00, lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30)
Protocollo Generale del Comune di Piacenza
Piazza Cavalli, 10
(da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30)
7) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro il previsto termine saranno valutate da apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo, con funzioni di presidenza, e composta dal Dirigente della Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino, dalla Dirigente del Servizio Famiglia e Tutela Minori, dalla Responsabile del U.O. Servizi Socio Sanitari, dalla Responsabile A.P. Coesione Sociale Giovani e Legalità, per la verifica dei requisiti richiesti, l’attribuzione dei punteggi e la determinazione dell’entità dei singoli contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale individuato dal Dirigente del Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo. Al termine della valutazione la Commissione provvederà a partecipare le motivazioni dell’esclusione ai soggetti esclusi, i quali entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della comunicazione potranno presentare eventuali osservazioni e /o opposizioni, sulle quali verranno adottate le conseguenti decisioni. Decorso tale termine con provvedimento dirigenziale verranno approvati gli elenchi delle domande ammesse (con l’attribuzione degli importi, cui farà seguito comunicazione agli interessati) e di quelle escluse.
8) VERIFICHE E CONTROLLI
Il richiedente nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso d’ammissione al contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000 il Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai nuclei ammessi.
In particolare si riserva di controllare la veridicità della situazione familiare anagrafica dichiarata dai nuclei ammessi e di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Lo stesso Xxxxxxx provvede ad ogni adempimento conseguente all’accertata non veridicità dei dati dichiarati (articolo 4, comma 7, X.X.xx n. 109/1998 così come modificato dal X.X.xx n. 130/2000).
A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 76 DPR n. 445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto anche di una sola delle dichiarazioni rese, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (articolo 75 DPR n. 445/2000) con obbligo di restituzione della somma percepita e l’Ufficio si riserva di segnalare tale circostanza alla competente Autorità Giudiziaria.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i richiedenti autorizzano il Servizio Abitazioni e Supporto Amministrativo a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione o informazione utili ai fini della valutazione della domanda; autorizzano altresì al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente per l’assegnazione del contributo.
Il Dirigente
Dottoressa Xxxxxxxx Xxxxxx
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