SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA, BANCARI E FINANZIARI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA, BANCARI E FINANZIARI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CIG n.5980839878
tra
l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), nella persona del Dott , Direttore del
…….…………………., autorizzato alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n.… del…………….
e
la Società ……………………, per il seguito denominata "Società o Cassiere", con sede in……………….…….., via …………………….…….. (Partita IVA: n………………..), in persona del …………………….……., in qualità di ……………………………, giusta procura del
………..., repertorio…………
premesso che
♦ l'ACI, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, è un Ente Pubblico non economico, che eroga pubblici servizi su tutto il territorio nazionale;
♦ l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto ha lo scopo di individuare un Istituto di credito che svolga i servizi di cassa, bancari e finanziari nonché i servizi accessori a quelli di cassa e finanziari, più gli eventuali servizi aggiuntivi attivabili se concordati con ACI;
♦ a seguito di determinazione del Segretario Generale dell’Ente n.3303 del 30 ottobre 2014, l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E. in data 3 novembre 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.129 del 10 novembre 2014, nonché, per estratto, sui: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” “Il Sole 24 Ore – ed.nazionale”, “Il Giornale ediz.RM/Lazio”, “Il Corriere di Roma” in data 17 novembre 2014
♦ la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI, xxx.xxx.xx – Sezione bandi di gara – Servizi;
♦ il Cassiere ……………………….è risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 8) del disciplinare di gara, come da verbale n……….. del ……… della Commissione di aggiudicazione nominata con autorizzazione n….. del …….;
♦ con determinazione del n…………del ……., l’aggiudicazione è diventata definitiva ed efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto ai par. 10 ed 11 del disciplinare di gara;
♦ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett.a) del Codice dei Contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati in data , giusta comunicazione in atti;
♦ è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
♦ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art.11, commi 9 e 10 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
♦ il Cassiere dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
♦ il Cassiere è in possesso dei requisiti richiesti da ACI per la partecipazione alla gara, nonché di quelli previsti dalle vigenti normative ed è munito delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività di cui al presente contratto;
♦ il Cassiere dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse al fine della formulazione della propria offerta;
♦ il Cassiere ha prestato cauzione sotto forma di ………………………………..... per un importo di € ………………………, stipulata con la ……………..…………., nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi connessi all’esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ il Cassiere dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
♦ il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è il n.5980839878 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - NORME REGOLATRICI
1. Le parti convengono che le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti:
- “Notizie sulle attività dell’ACI e sui flussi finanziari gestiti” (Allegato A);
- “Descrizione dei processi e requisiti del servizio home-banking” (Allegato B);
- “Elenco ed indirizzi delle sedi periferiche ACI” (Allegato C);
- Offerta tecnica del Cassiere, comprensiva degli eventuali servizi aggiuntivi senza oneri per ACI;
- Offerta economica del Cassiere;
- dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
e, per quanto non previsto:
- dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- dal DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Costituiscono oggetto del presente contratto, i seguenti servizi espletati dal Cassiere:
a) i servizi di cassa, bancari e finanziari, svolti secondo le modalità ed i tempi previsti nel presente contratto e nell’offerta del Cassiere;
b) i servizi accessori a quelli indicati al precedente punto a), svolti secondo le modalità ed i tempi previsti nel presente contratto e nell’offerta del Cassiere;
c) gli eventuali servizi aggiuntivi, così come descritti nell’offerta tecnica presentata dal Xxxxxxxx, senza alcun onere a carico di ACI.
2. I servizi di cassa, finanziari e bancari di cui alla lettera a) del comma 1) del presente articolo, hanno per oggetto la gestione delle operazioni di incasso e di pagamento delle somme afferenti ad ACI, disposte dall’Ente e da effettuarsi con le modalità descritte nei successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 12, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'ACI o depositati provvisoriamente da terzi presso ACI.
3. Il servizio di cassa si estende a tutte le operazioni delle Unità Territoriali e delle Direzioni Compartimentali dell'Ente elencate nell'Allegato C).
4. Il servizio di cassa sarà gestito per via telematica con ordinativi elettronici a firma digitale, attraverso un canale sicuro di home-banking, attivato tra i sistemi informativi centrali di ACI e quelli del Cassiere, conformemente a quanto descritto nell’Allegato B). Dovrà comunque essere sempre assicurata la possibilità per l’ACI di trasmettere disposizioni di incasso e pagamento anche in formato cartaceo, presso gli sportelli dedicati dell’Istituto cassiere.
5. Nell’ambito del servizio di cassa il Cassiere accorda ad ACI un’apertura di credito in conto corrente (fido di cassa) pari ad euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), oltre ad un fido di portafoglio di euro 10.000.000,00 (dieci milioni) a garanzia delle disposizioni di incasso “salvo buon fine”, da utilizzare nei modi e nelle forme di cui all’articolo 10) comma 2) del presente contratto, secondo quanto riportato al paragrafo 3) del Disciplinare di gara. Il Cassiere assicura altresì il mantenimento dei distacchi delle linee di fido, già deliberati dall’Ente alla data di sottoscrizione del presente contratto, a favore degli Automobile Club o delle Società facenti parte della Federazione o del gruppo ACI. I distacchi delle suddette linee di fido devono essere gestiti in continuità ed alle medesime condizioni economiche applicate al fido di cassa accordato ad ACI, di cui all’offerta economica presentata in sede di partecipazione alla gara, per un importo massimo di euro 1.280.000,00 a valere sull’apertura di credito accordata ad ACI. Inoltre, il Cassiere accorda ad ACI un massimale pari a 20.000.000,00 di euro per il rilascio di fidi di firma a fronte di garanzie fideiussorie, da emettere a favore di soggetti terzi e nell’interesse di ACI.
6. I servizi accessori a quello di cassa di cui alla lettera b) del comma 1) riguardano: la gestione delle riscossioni mediante addebito preautorizzato in conto, da effettuare con gli strumenti del SEPA DIRECT DEBT - Business to Business (SDD B2B). La gestione delle riscossioni a mezzo POS fisico agli sportelli degli Uffici Territoriali ACI mediante carte di debito e di credito dei circuiti PagoBancomat, VISA, Mastercard o Cirrus-Maestro, la gestione delle riscossioni a mezzo POS virtuale (e-commerce) mediante carte di credito dei circuiti VISA, Mastercard o Cirrus-Maestro, il rilascio di carte di credito aziendali e prepagate, il servizio di internet banking per le transazioni telematiche e le relative consultazioni on line, il rilascio della certificazione relativa alla posizione debitoria e creditoria di ACI verso l’Istituto Cassiere da produrre senza oneri per ACI e su richiesta del Collegio dei Revisori dell’Ente, la gestione degli allineamenti dei mandati B2B e quella della restituzione degli esiti sulle distinte telematiche SEDA e SDD. La gestione dei servizi accessori suindicati va effettuata con le modalità descritte nel successivo articolo 13 e nell’Allegato 1). Resta ferma la facoltà di ACI di richiedere l’attivazione di ciascun servizio
accessorio, per il quale è stata accettata l’offerta economica presentata dall’Istituto Cassiere.
7. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera c) del primo comma, individuati sulla base di quanto offerto dal Cassiere in sede di gara, saranno attivati su richiesta di ACI, previa formale comunicazione al Cassiere, senza alcun onere per l’Ente.
8. Il Cassiere dovrà mettere a disposizione un proprio sportello dedicato alla Sede Centrale ACI che sia in grado di provvedere all’esecuzione di tutti gli ordinativi di incasso e pagamento da rendere operativo entro un anno dalla data di stipula del contratto, situato nelle immediate vicinanze (circa 800 metri) della stessa xxxx xxxxxxxx (xxx Xxxxxxx, 0 – 00185, Roma, zona Termini) o, in alternativa, il Cassiere dovrà impegnarsi ad istituirlo, entro lo stesso termine e con le medesime caratteristiche.
9. Il servizio di Cassa sarà gestito direttamente nella sede di Roma, mentre i servizi accessori e quelli aggiuntivi saranno gestiti su Roma ed anche presso le altre sedi, dislocate sul territorio nazionale.
Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha la durata di n.6 (sei) anni a decorrere dal …………e fino al ……….
2. La durata complessiva del contratto potrà essere prorogata dall’ACI per garantire la continuità del servizio stesso, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta al Cassiere entro la scadenza del termine di cui al 1 comma, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.
Articolo 4 - PERIODO DI PROVA
1. Per i primi sei mesi l’appalto s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Al termine del suddetto periodo, qualora il Cassiere, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare al Cassiere, mediante posta certificata. All’iniziativa di recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte del Cassiere, la circostanza di avere già effettuato servizi cassa in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
3. Nell’eventualità di recesso al Cassiere spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.
Articolo 5 - ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Cassiere assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto, nelle offerte economica e tecnica e nei relativi Allegati A, B e C, nonché in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.
2. Tutte le attività oggetto dei servizi di Cassa, finanziari e bancari verranno svolte dal Cassiere secondo le seguenti modalità:
• le operazioni relative alla Sede Centrale dell’ACI sita in Xxxx - Xxx Xxxxxxx x. 0, dovranno essere espletate sulla piazza di Roma in tutti i giorni lavorativi e negli orari di apertura al pubblico, attraverso lo sportello dedicato all’Ente;
• le attività connesse ai servizi accessori ed a quelli aggiuntivi, dovranno essere espletate dal Cassiere attraverso la sua struttura operativa dislocata sul territorio nazionale ed articolata in sedi proprie del Cassiere o sportelli di Istituti corrispondenti, operanti in Italia per conto del Cassiere per lo svolgimento dei servizi relativi al presente contratto;
• le attività finanziarie attinenti alle Unità Territoriali e alle Direzioni Compartimentali dell’Ente dovranno essere espletate presso sportelli del Cassiere situati nei Capoluoghi di Provincia e presso gli istituti corrispondenti del Cassiere indicati espressamente nell’offerta tecnica (punto B2 del Progetto tecnico-organizzativo).
3. Il Cassiere deve accendere un conto corrente ordinario denominato “conto master”, fruttifero, intestato all’Automobile Club D’Italia e, su richiesta di quest’ultimo, per ciascuna
delle sedi periferiche (Unità Territoriali e Direzioni Compartimentali) deve accendere conti correnti ordinari, sezionali di quello master, infruttiferi e senza spese, i quali operino in modalità di netting giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all’inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero.
Gli Uffici periferici ACI mediante i conti correnti c.d. “anticipi” ad essi intestati, possono effettuare i prelevamenti dal conto master di ACI nei limiti del massimale stabilito al successivo art.10 comma 2, con le modalità descritte nell’Allegato A) al Disciplinare del Servizio.
Gli Uffici Territoriali ACI versano sui conti c.d. “incassi” le somme percepite in contanti ai propri sportelli.
Mediante i conti “incassi” ed “anticipi” intestati agli Uffici periferici, questi ultimi possono disporre bonifici a sportello a favore di terzi, provvedendo eventualmente a versare in conto la necessaria copertura finanziaria o a valere sul conto master dell’Ente per effetto del netting.
4. Il Cassiere deve inoltre accendere, su richiesta di ACI, per specifici servizi erogati nei confronti dei clienti, per la gestione del “Fondo P.F.U.” (vedi allegato A) o per altre esigenze dell’Ente, ulteriori sistemi di conti correnti di evidenza collegati al conto master di ACI o ad altro conto capofila, sul quale dovranno trasferire giornalmente i propri movimenti mediante la procedura di cash pooling automatico; gli ulteriori conti di evidenza richiesti da ACI dovranno avere le medesime caratteristiche descritte al precedente comma 3.
5. Il Xxxxxxxx, sulla base di quanto descritto nel progetto tecnico – organizzativo presentato, si impegna ad adottare un adeguato dimensionamento della propria organizzazione, necessaria all’esecuzione del servizio oggetto di appalto, assicurando che il personale addetto offra idonee garanzie di addestramento e di capacità professionali, comprovate da maturata esperienza nell’ambito dei servizi oggetto del presente contratto. In particolare, il Cassiere si impegna a costituire un team dedicato con un referente unico per la gestione dei servizi di cassa, finanziari, bancari, accessori e di quelli aggiuntivi, nonché per il coordinamento delle attività, così come specificato nel successivo art.27.
6. La riscossione è pura e semplice e si intende fatta senza obbligo del "non riscosso per riscosso" e senza obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, richieste né ad impegnare in ogni caso la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'ACI ogni azione legale o amministrativa per ottenere l'incasso.
7. I titoli e valori di proprietà dell'ACI oggetto di custodia ed amministrazione da parte del Cassiere o depositati provvisoriamente da terzi presso il Cassiere non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell'ACI formalizzata dai soggetti autorizzati alla firma ai sensi del successivo articolo 7.
8. Il Xxxxxxxx dovrà comunicare formalmente ad ACI, tempestivamente e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento, ogni fatto o rilievo riscontrato durante lo svolgimento del servizio, che non renda possibile l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto; in assenza di tali comunicazioni per quanto attiene agli ordinativi di pagamento, ACI si riserva il diritto di richiedere al Cassiere il reintegro delle maggiori spese sostenute o degli interessi maturati a suo carico in caso di ritardato versamento delle somme dovute a terzi.
9. I tassi di interesse attivi e passivi applicati sui rapporti di conto corrente sono quelli indicati nell’offerta economica accettata da ACI.
Articolo 6 - ESERCIZIO DI BILANCIO
1. Il Cassiere prende atto che l'esercizio di bilancio dell'ACI inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 7 - RAPPRESENTANZA E FIRMA DEI DOCUMENTI CONTABILI
1. L’ACI si impegna, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente e della normativa di riferimento, a comunicare preventivamente al Cassiere, le
generalità di tutti i soggetti (titolari e sostituti) autorizzati a firmare le disposizioni di incasso e di pagamento, inviate in via telematica a firma digitale o a mezzo cartaceo, a valere sui conti correnti intestati ad ACI.
2. Per quanto attiene alle Unità Territoriali e alle Direzioni Compartimentali, titolari di autonomi poteri di prelevamento, incasso e versamento sui conti correnti periferici, sarà cura dei relativi Direttori comunicare alla filiale locale, indicata dal Cassiere, il proprio provvedimento di incarico ricevuto dall’ACI per l’assegnazione dei suddetti poteri; inoltre, i medesimi Direttori possono conferire delega e procura ai propri collaboratori, per incaricarli dell’esecuzione e/o della firma delle operazioni bancarie; i suddetti delegati e procuratori avranno cura di depositare la delega o la procura ricevuta, i documenti identificativi e la propria firma presso la sede locale del Cassiere, per l’attivazione dei poteri loro conferiti.
3. In relazione alle comunicazioni di cui ai precedenti comma 1) e 2), il Cassiere provvederà a darvi seguito dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse.
Articolo 8 - RISCOSSIONI
1. L’ACI riscuote le somme per mezzo del Cassiere, versate a quest’ultimo direttamente, a qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, per suo conto, la relativa quietanza liberatoria; tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art.1723, 2°comma, del codice civile.
2. Le riscossioni effettuate da ACI attraverso il Cassiere possono essere per cassa o telematiche, con o senza firma digitale ed a valere sui conti correnti intestati ad ACI; per ciascuna riscossione il Cassiere è sempre tenuto a fornire ad ACI gli esiti nonché i codici identificativi dell’operazione.
3. Il Cassiere dovrà accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell’ACI, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo a favore dell’Ente, rilasciando ricevuta contenente, oltre all’indicazione della causale del versamento, anche la clausola espressa “salvo i diritti dell’Automobile Club d’Italia”.
4. Resta ferma la facoltà di ACI di incassare, per specifici ed ulteriori servizi, le relative somme attraverso conti correnti postali x xxxxx correnti intestati all’Ente e tenuti presso altri istituti di credito, diversi dal Cassiere e svincolati da rapporti con quest’ultimo.
Articolo 9 – PAGAMENTI
1. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta home banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto passivo ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo, presentato da ACI alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza.
2. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni :
- nome, cognome o denominazione del creditore;
- causale del pagamento;
- importo in cifre e/o lettere;
- data valuta beneficiario o data di esecuzione;
- la modalità di pagamento;
- codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito del debitore.
3. Per quanto riguarda le spese minute di economato previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI, il Cassiere Economo e i suoi sostituti autorizzati dal Direttore Centrale della Direzione Amministrazione e Finanza, possono effettuare le seguenti operazioni:
a) prelevamento di somme per il reintegro del fondo a sua disposizione; il suddetto fondo è reintegrabile nel corso dell’esercizio, mediante prelievi non superiori a € 5.000,00 ciascuno e fino ad un massimo di due prelievi giornalieri;
b) versamento di somme in contanti, assegni circolari e vaglia postali;
c) ritiro di contante o assegni circolari non trasferibili in esecuzione di ordinativi emessi dall’Ente;
d) pagamenti a mezzo delega bancaria (Modd. F23, F24)
e) consegna degli ordinativi di pagamento in formato cartaceo.
4. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 1 inclusa nel paragrafo
3.4) del Disciplinare di gara; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta.
5. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo la normativa vigente (vedi Tabella 2 al paragrafo 3.4 del disciplinare).
6. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI con le seguenti modalità:
a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo;
b) bonifico telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore;
c) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
d) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx;
e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare all’ACI;
f) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI;
g) pagamento a mezzo delega bancaria (Modd. F24, F23);
h) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale.
7. Le spese vive sostenute dall’Istituto Cassiere e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito.
8. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito ed a produrre i relativi documenti giustificativi ed i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge.
Articolo 10 – PAGAMENTI IN MANCANZA TOTALE O PARZIALE DI FONDI
1. Il Cassiere è tenuto a dare corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità liquide esistenti sul conto corrente indicato da ACI.
2. All’ACI, come previsto all’art. 2 comma 5 del presente contratto, è accordato dall’Istituto Cassiere un’apertura di fido irrevocabile, a valere sul conto master dell’Ente e strutturata nel modo seguente: apertura di credito in conto corrente, integrativa del servizio di cassa, pari a euro 35.000.000,00 (fido di cassa) utilizzabile, con regolamento sul conto master ACI anche per mezzo della procedura di netting automatico; le sedi territoriali possono utilizzare anticipazioni bancarie a carico dei conti di evidenza periferici facenti netting sul conto master, purché nei massimali stabiliti da ACI e pari ad euro 2.000,00 giornalieri; eventuali deroghe al massimale ed utilizzi del fido per un importo maggiore da parte degli Uffici periferici ACI sono possibili, purché venga debitamente richiesto dalla Direzione Amministrazione e Finanza di ACI. In aggiunta all’apertura della linea di fido per cassa, l’Istituto Cassiere accorda ad ACI un fido di portafoglio pari a 10 Mln di euro, a garanzia delle riscossioni effettuate da ACI per mezzo di addebito telematico direttamente in conto terzi con clausola “salvo buon fine”.
3. Come specificato all’art.2 comma 5 del contratto, all’avvio del rapporto contrattuale il Cassiere dovrà accordare ad ACI il rilascio di fidi di firma a fronte di garanzie fideiussorie da emettere a favore di terzi e nell’interesse dell’Ente fino ad un massimale pari a 20 Mln di
euro, a cui devono essere applicate le condizioni di cui al punto 3 dell’offerta economica e C3 del Disciplinare. Sugli utilizzi dell’apertura di credito, il Cassiere si obbliga ad applicare il tasso debitorio indicato al punto 1 dell’offerta economica accettata da ACI e C1 del Disciplinare; mentre, sulle giacenze di liquidità maturate sui conti intrattenuti dal Cassiere, lo stesso si obbliga ad applicare il tasso creditorio indicato al punto 2 della medesima offerta economica e C2 del Disciplinare. ACI provvederà ad estinguere ogni esposizione debitoria per aperture di credito utilizzate, che sia in essere alla cessazione del presente contratto.
4. Per i distacchi di linea di fido di cassa a favore di Automobile Club Provinciali facenti parte della Federazione o di Società controllate e collegate del gruppo ACI, deliberati dall’Ente ed a valere sul fido di cassa accordato ad ACI, l’Istituto Cassiere deve applicare le medesime condizioni economiche accordate ad ACI per il fido di cassa e specificate nell’offerta economica.
Articolo 11 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’ACI sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, salvo le eccezioni consentite dalla normativa vigente; il pagamento va eseguito in base all’apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento.
2. Su disposizione di ACI le spettanze del personale dipendente dell’Ente sono pagate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale del dipendente o anche con assegni circolari non trasferibili (entro gli importi massimi consentiti dalla normativa in vigore); in ogni caso la valuta o la disponibilità giuridica da riconoscere al beneficiario deve essere quella stabilita da ACI nell’ordine di pagamento. La valuta di addebito a carico di ACI deve essere quella indicata nell’offerta economica o stabilita dalla normativa interbancaria vigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle quote di trattamento economico stipendiale vincolate a favore di terzi a titolo di pignoramenti, sequestro, le cessioni del quinto dello stipendio e l’erogazione dei trattamenti di quiescenza.
Articolo 12 - ALTRI PAGAMENTI
1. I pagamenti in valuta diverse dall’Euro sono disposti da ACI mediante ordinativo di pagamento trasmesso in formato cartaceo o telematico, da addebitare ad ACI per il relativo controvalore in euro calcolato alla data di esecuzione della disposizione.
2. Il Cassiere si impegna ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell’ACI secondo le vigenti disposizioni interbancarie.
Articolo 13 – SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DI CASSA
1. SERVIZIO SEPA DIRECT DEBT B2B con accredito SBF: Per le riscossioni effettuate da ACI con addebito diretto sul conto corrente del debitore, che sono state preautorizzate dai clienti, l’Ente trasmette al Cassiere la relativa distinta telematica mediante procedura home banking; nella distinta sono contenute le disposizioni di addebito SDD SEPA di tipo B2B. Con le distinte SDD SEPA, ACI riscuote i crediti derivanti dai contratti commerciali per i servizi erogati ai clienti. La riscossione dei crediti relativi alla gestione del PRA – Sportello Telematico dell’Automobilista avviene con distinte giornaliere SDD B2B SEPA, inviate in via telematica e contenenti le disposizioni di addebito, aventi le seguenti caratteristiche:
• carattere “commerciale”, in quanto emesse esclusivamente su conti correnti “no consumer”;
• scadute al momento dell’invio della distinta; di conseguenza, la nuova data di scadenza dell’operazione di riscossione, ricalcolata dal Cassiere, deve essere quella minima utile dalla data di invio della distinta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
• incassate da ACI con clausola di accredito salvo buon fine”;
• senza il diritto allo storno per il debitore, esercitabile dopo la data di scadenza dell’addebito. Le modalità di gestione dei flussi di incasso B2B relativi allo sportello telematico sono descritte più dettagliatamente nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato A) al paragrafo:
“Servizio delegato del Pubblico registro automobilistico e sportello telematico dell’automobilista”, nonché nell’offerta tecnica del Cassiere.
Le disposizioni di addebito preautorizzato B2B trasmesse da ACI per la riscossione delle fatture attive emesse a carico dei clienti aventi un contratto commerciale con l’Ente, possono avere data di scadenza posticipata rispetto alla data di invio del flusso telematico; anche in tal caso le valute applicate devono essere quelle minime previste dalla normativa vigente.
Il Cassiere deve garantire il ritorno degli esiti delle disposizioni SDD B2B SEPA in tempi non superiori a quelli indicati dal Cassiere nell’offerta tecnica che comunque non possono superare i 2 giorni lavorativi oltre quelli minimi interbancari previsti dall’ABI o dalla normativa in vigore.
Per ciascun mancato buon fine restituito ad ACI, devono poter essere individuati chiaramente dall’esito: il valore dell’importo insoluto, l’identificativo della distinta B2B inviata contenente la disposizione non andata a buon fine, l’identificativo del credito, il codice identificativo e la denominazione del debitore, la data di scadenza del pagamento, la causale dell’esito con le caratteristiche ed i contenuti specificati al successivo articolo 16, necessari per consentire la riconciliazione contabile delle operazioni bancarie, la data di restituzione dell’esito, la causale dell’incasso, il codice IBAN del conto corrente da addebitare e quello del conto beneficiario dell’accredito.
Nel caso in cui la restituzione dell’insoluto avvenga in tempi superiori a quelli indicati dal Cassiere nell’offerta tecnica per il ritorno degli esiti SDD B2B SEPA, ACI si riserva il diritto di non riconoscere l’addebito della disposizione non andata a buon fine, con la conseguenza che il Cassiere dovrà procedere al relativo storno dell’addebito.
Il Cassiere si impegna ad erogare ad ACI il servizio di allineamento dei mandati B2B in ambito procedure SEDA, il ritorno dei relativi esiti ed il mantenimento delle deleghe attive senza alcun costo per ACI e con le modalità previste al successivo articolo 16 nonché dai servizi SEDA base, come indicato al punto C8 del Disciplinare, nonché al punto 10 dello schema di offerta economica.
Le commissioni applicate al servizio di riscossione SDD sui flussi B2B sono quelle di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare (punti C7 e C8) nonché ai punti da 7 a 10 dello schema di offerta economica presentata dal Xxxxxxxx ed accettata da ACI; i tempi di esecuzione delle operazioni e le valute applicate sono quelle indicate nell’offerta tecnica, tenuto conto della tabelle 1 e 2 del Disciplinare.
Gli esiti relativi alle distinte di allineamento SEDA devono contenere le informazioni identificative del debitore e del conto corrente da allineare, nonché la causale del mancato allineamento ed i codici identificativi della distinta telematica inviata.
2. SERVIZIO POS FISICO: Il Cassiere deve provvedere all’attivazione del sistema di riscossione in moneta elettronica con l’istallazione, su richiesta di ACI, di POS fisici del tipo stand alone (per un massimo di 600 unità) e di POS cordless di tipo GPRS (per un massimo di 150 unità) presso le sedi e gli sportelli degli Uffici Territoriali ACI.
Tutti i terminali POS suindicati devono essere abilitati all’incasso mediante carte di debito del circuito PagoBancomat, nonché carte di credito dei circuiti VISA, Mastercard o Cirrus- Maestro, con dispositivo a banda magnetica, microchip o contactless. Le somme incassate in moneta elettronica a mezzo POS dagli Uffici Territoriali ACI, devono essere accreditate sui rispettivi conti di transito periferici, intestati ad ACI e denominati “conto incassi”.
I terminali POS stand alone e GPRS, completi dei relativi “pin-pad” e dei cavi di collegamento, devono essere forniti dal Cassiere ad ACI in comodato d’uso gratuito.
L’installazione e la configurazione dei terminali POS, l’attivazione del servizio di riscossione, la fornitura nonché l’aggiornamento del software, le applicazioni per l’utilizzo, la procedura di visualizzazione delle singole transazioni, di rendicontazione giornaliera e di riconciliazione delle movimentazioni bancarie, così come i servizi di manutenzione, interevento sul posto consulenza ed assistenza tecnica, sono forniti dal Cassiere a titolo gratuito (punto C5 dell’offerta economica al paragrafo 7.2 del Disciplinare e punto 11 dello schema di offerta economica).
Il Cassiere deve assicurare la continuità del funzionamento delle apparecchiature POS mediante le relative connessioni via cavo o eventualmente anche wi-fi.
L’espletamento del servizio dovrà avvenire secondo le modalità operative descritte nel Disciplinare di servizio e nel relativo Allegato A) al paragrafo: “Servizio delegato del Pubblico registro automobilistico e sportello telematico dell’automobilista”.
Le commissioni applicate alle transazioni di incasso a mezzo POS fisici del tipo stand alone e GPRS o POS virtuale, sono quelle di cui ai punti 4, 5, 6 e 11 dello schema di offerta economica accettata da ACI, distinte per commissioni sulle transazioni di tipo “bill payment” e “no bill payment”, nonché in base al circuito di riferimento della moneta elettronica utilizzabile (vedi punti C4, C5 e C6 del Disciplinare di gara paragrafo 7.2). I tempi delle operazioni e le valute applicate alle transazioni POS, sono quelli indicati nell’offerta tecnica. Le transazioni POS effettuate presso gli Uffici Territoriali ACI per la riscossione di somme riferite alla gestione del PRA, rientrano nella tipologia dei c.d. bill payment, a cui devono essere applicate le commissioni ridotte, previste nell’offerta economica in misura fissa o variabile come specificato nei punti C4 e C5 del Disciplinare, paragrafo 7.2.
3. SERVIZIO POS VIRTUALE: Il Cassiere deve provvedere all’attivazione del sistema di riscossione in moneta elettronica mediante POS virtuale, da utilizzare con carte di credito e di debito dei circuiti VISA, Mastercard o Cirrus-Maestro, per l’incasso delle fatture commerciali attive, emesse da ACI e regolate tramite web dai clienti, nonché per la riscossione di somme riferite ai servizi delegati.
Per le transazioni avvenute con le carte di credito dei circuiti sopraindicati, il Cassiere applica ad ACI le condizioni di cui ai punti 5 e 6 dello schema di offerta economica accettata da ACI. L’attivazione del servizio, la fornitura e l’aggiornamento del software per la visualizzazione, rendicontazione, riconciliazione e storno delle transazioni da POS virtuale, nonché i servizi di consulenza ed assistenza tecnica sull’ e-commerce, sono forniti dal Cassiere a titolo gratuito, come indicato ai punti C5 e C6 dell’offerta economica (paragrafo 7.2 del Disciplinare).
Per la gestione operativa del servizio POS virtuale, si rinvia alle specifiche fornite nel Disciplinare di servizio e nel relativo allegato A).
4. SERVIZIO CARTE DI CREDITO: Il Cassiere deve rilasciare, su richiesta di ACI, fino ad un numero massimo di 10 carte di credito aziendali ognuna avente un massimale di spesa mensile per singolo utilizzatore non superiore a € 10.000,00; inoltre, il Cassiere dovrà rilasciare ad ACI anche un numero massimo di 10 carte di debito prepagate, ricaricabili fino ad un importo massimo di € 1.000,00. Per il rilascio e l’utilizzo delle carte di credito/debito di cui al presente comma, non deve essere addebitato alcun onere o commissione a carico di ACI, come specificato al punto C9 del Disciplinare (paragrafo 7.2), nonché al punto 13 dello schema di offerta economica.
5. INTERNET BANKING: gli applicativi homebanking forniti dal Cassiere per la gestione di ricezione ed invio delle disposizioni telematiche, nonché per il download dei movimenti e dei saldi relativi agli estratti conto, per le consultazioni in tempo reale, per la produzione delle contabili bancarie, per la ricezione ed importazione degli esiti sugli incassi ed allineamenti SDD SEPA e SEDA o degli esiti dei pagamenti, ed infine per la consultazione di report e database bancari, sono senza costi e spese aggiuntivi per ACI, in quanto inclusi negli oneri legati alla gestione del servizio di cassa, come specificato al punto C9 al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara ed al punto 12 dello schema di offerta economica. Il sistema di home banking deve consentire inoltre l’importazione di flussi già firmati digitalmente con altre applicazioni e procedure. Le caratteristiche che deve avere il servizio di home-banking sono quelle indicate all’allegato B del disciplinare di gara.
6. RILASCIO DI CERTIFICAZIONI BANCARIE: il Cassiere, su richiesta di ACI, deve rilasciare le certificazioni relative alla posizione debitoria e creditoria di ACI verso la banca o alla gestione della liquidità, da trasmettere al Collegio dei Revisori dei conti ACI o ai terzi che ne facciano espressa richiesta, senza imputare spese né costi aggiuntivi a carico d ACI (come specificato al punto C9 del paragrafo 7.2 dell’offerta economica e punto 15 dello schema di offerta economica.
Articolo 14 – SERVIZI AGGIUNTIVI
1. Il Cassiere deve espletare i servizi aggiuntivi, proposti nell’ambito dell’offerta tecnica, in conformità alle modalità ed alle condizioni concordate con ACI e senza alcun onere a carico dell’Ente.
Articolo 15 – VALUTE E COMMISSIONI APPLICATE DAL CASSIERE
1. Il Cassiere si obbliga ad applicare le valute specificate nell’offerta tecnica e le commissioni/spese indicate nell’offerta economica per ciascun servizio, senza operare alcuna variazione che non sia stata preventivamente comunicata ad ACI ed autorizzata dall’Ente, salvo successive modifiche intervenute nella normativa di riferimento e di applicazione obbligatoria per la banca.
Articolo 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CASSIERE
1. Il Cassiere provvede a rendere disponibili per ACI via homebanking, per posta elettronica o per mezzo di supporti cartacei, a scadenza trimestrale o su specifica richiesta dell’Ente, le rendicontazioni dettagliate relative agli estratti conto, ai riassunti scalari ed alla liquidazione delle competenze periodiche. In assenza di contestazioni da parte di ACI, da comunicare al Cassiere entro e non oltre 60 giorni dalla data di invio della suindicata rendicontazione, il Cassiere è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze rilevate.
2. Con riferimento alle riscossioni telematiche il Cassiere provvede a trasmettere all’ACI gli esiti relativi all’attivazione degli addebiti preautorizzati in conto corrente, richiesti con invii di allineamenti SEDA, gli esiti degli addebiti B2B SEPA non andati a buon fine, nonché gli eventuali resi al carico su invio di distinte di addebito preautorizzate; gli esiti ed i resi al carico devono essere comunicati ad ACI nei tempi previsti dalla normativa SEPA e dalle eventuali disposizioni ABI e comunque non oltre i tempi massimi stabiliti nell’offerta tecnica. Gli esiti devono contenere tutte le informazioni specificate all’art.13 comma 1) che consentano ad ACI di individuare con certezza il debitore per il quale l’addebito SDD o l’attivazione della delega B2B non sono andati a buon fine, o per i quali si è verificato il reso al carico.
Con riferimento ai pagamenti predisposti da ACI in via telematica, il Cassiere si impegna a comunicare ad ACI entro 24 ore dall’invio della distinta, le disposizioni scartate motivandone la ragione e fornendo tutti gli elementi necessari ad individuare il beneficiario, per il quale il pagamento disposto da ACI non è andato a buon fine.
Per i bonifici pagati da ACI il Cassiere si impegna a fornire entro al massimo due giorni dalla data di invio della disposizione, il relativo esito a conferma dell’avvenuto pagamento, con indicazione delle valute applicate, del conto corrente beneficiario e del codice identificativo dell’operazione (CRO), nonché della distinta di riferimento contenente la disposizione.
Il Cassiere si impegna a comunicare all’Ente qualsiasi vincolo che gravi sui conti correnti intestati ad ACI, derivante da azioni esecutive o da garanzie attivate da terzi o da qualsiasi altra ragione che deve essere specificata dal Cassiere.
3. Il Cassiere, relativamente al servizio oggetto del presente contratto, si impegna a comunicare tempestivamente ad ACI le informazioni necessarie per l’adeguamento delle procedure e degli strumenti informatici alle eventuali nuove disposizioni normative, emanate in materia bancaria e finanziaria, nonché di sicurezza dei sistemi informatici. Il Xxxxxxxx si impegna a comunicare ad ACI, nella stessa giornata in cui ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi operazione fraudolenta o sospetta che sia intervenuta a carico dei conti correnti dell’Ente o nell’ambito del sistema di homebanking in uso ad ACI.
4. Il Cassiere non deve addebitare alcun importo a titolo di imposta di bollo sui conti correnti ACI, in quanto l’Ente è esentato dal relativo pagamento in virtù del disposto della Legge Finanziaria del 2003 (art. 90, comma 6, della legge 289 del 27/12/2002), che ha modificato la normativa sull’imposta di bollo, di cui al x.xx 27 bis della Tabella di esenzione inclusa all'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Tale esenzione è sempre applicabile ad ACI in quanto Federazione sportiva nazionale di diritto pubblico, riconosciuta dal C.O.N.I. ed
inclusa nell’elenco delle federazioni, predisposto da quest’ultimo ai sensi della legge n. 426/42, del D.lgs. n. 242/99 (artt. 15 e 16) e D.Lgs. 15/2004 (artt. 23 e 24), a cui si è uniformato anche lo Statuto ACI (art. 4 lettera e), art. 25).
5. Per la gestione dei servizi di cassa, finanziari, bancari ed accessori a questi ultimi il Cassiere si impegna ad applicare, per ogni tipologia di operazione di incasso o pagamento, per la restituzione degli esiti e per la produzione degli estratti conto, le valute ed i tempi indicati nell’offerta tecnica, i quali comunque non possono superare quelli di riferimento indicati nelle Tabelle 1 e 2 del Disciplinare di gara.
6. Le commissioni applicate dal Cassiere devono essere quelle indicate nello schema di offerta economica accettato da ACI in sede di aggiudicazione o successivamente formalizzate in occasione di variazioni delle condizioni contrattuali, purchè migliorative per ACI.
7. Il Cassiere si impegna a fornire, senza alcun onere per l’ACI, fino ad un massimo di x.xx 3 cassette di sicurezza presso l’Agenzia del Cassiere dedicata ai servizi di cassa della Sede Centrale ACI; le misure della cassetta di sicurezza devono essere sufficienti a custodire una quantità di documenti pari ad una valigetta “24 ore”.
8. I servizi bancari e di cassa svolti dal Cassiere per il tramite degli eventuali sportelli appartenenti alle banche corrispondenti, ulteriori rispetto ai 95 minimi previsti dal Disciplinare e situati nei capoluoghi di Provincia, devono essere offerti ad ACI alle medesime condizioni di cui al presente contratto.
Articolo 17 – DOCUMENTI A CURA DEL CASSIERE
1. Il Cassiere deve aggiornare e tenere a disposizione di ACI per tutta la durata del contratto o per il tempo di conservazione delle scritture contabili previsto dalla legge, i seguenti documenti / database:
• i riepiloghi analitici delle movimentazioni di conto corrente, quelli delle distinte SDD e dei relativi esiti, nonché delle transazioni POS, delle fideiussioni e garanzie rilasciate per conto di ACI a favore di terzi, dei vincoli e dei gravami apposti sui conti correnti e della conseguente disponibilità residua della linea di fido;
• ogni altro documento utile a supportare ACI nella gestione dei processi amministrativo – contabili e nella ricognizione delle transazioni bancarie eseguite dalla Banca.
Articolo 18 - GESTIONE TITOLI
1. Il Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione gratuite per ACI i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, che saranno depositati presso la Banca.
2. Alla scadenza dei titoli e del termine di custodia dei valori il Cassiere provvederà a staccare le cedole dei titoli di cui al comma precedente e ad accreditare, con la stessa valuta della scadenza, il relativo controvalore di titoli e valori sul conto master dell'ACI.
Articolo 19 - VARIANTI ED INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO
1. Il Cassiere non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione del servizio di cassa, dei servizi finanziari, bancari e di quelli accessori, come descritti negli articoli precedenti, a meno che non siano state preventivamente concordate con ACI.
2. L’ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell’art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di due quinti del valore complessivo previsto dal presente contratto (rif. Paragrafo 3.3 del Disciplinare), che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. Nel caso in cui la variazione superi il limite di cui al precedente comma 2, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati nello schema di offerta economica.
4. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di modifiche normative che modifichino ex lege le condizioni
del presente contratto, intensificazione di alcuni servizi ovvero modifiche organizzative che rendano, a parere dell’ACI, superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
5. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l’ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto.
6. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell’art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, il Cassiere espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ACI, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotto dal Xxxxxxxx se non è stata approvata dall’ACI, tramite il Responsabile/ Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 311 del DPR n. 207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Ai sensi del co.5,lett.a) dell’art.57 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva di affidare al Cassiere lo svolgimento di eventuali servizi complementari non compresi nel presente contratto, qualora, a seguito di circostanze impreviste, diventino necessari per il servizio oggetto del presente contratto, purché siano da considerarsi fondamentali e il loro valore non ecceda il 50% del valore contrattuale iniziale.
Articolo 20 - GRATUITA' DEI SERVIZI
1. Il servizio di cassa sarà svolto gratuitamente per le operazioni di incasso e pagamento richieste da ACI per il tramite dei propri Uffici centrali e periferici, senza diritto del Cassiere a percepire alcun compenso.
2. Il Cassiere rinuncia esplicitamente al rimborso delle spese ed alle commissioni relative a:
- accreditamenti tramite girofondi da c/c postali;
- accreditamenti di somme a terzi tramite bonifico telematico o eseguito a sportello a favore di conti correnti tenuti presso il Cassiere;
- accreditamenti di somme a terzi tramite bonifico telematico o a sportello a favore di conti correnti bancari intrattenuti da altri Istituti del territorio nazionale;
- accreditamenti di somme a terzi tramite bonifico a favore di conti correnti esteri;
- pagamenti a favore di terzi effettuati mediante bollettino bancario (MAV/RAV/Freccia) o deleghe F24, eseguiti a sportello o in via telematica;
- prelevamenti di somme dal conto centrale, effettuati dagli Uffici Territoriali per il tramite dei conti periferici con netting sul conto centrale ACI;
- emissione e consegna/spedizione di assegni circolari;
- domiciliazione bancaria di pagamenti a carico di ACI;
- installazione, uso, assistenza e manutenzione dei terminali POS stand alone o GPRS e relativi PIN PAD, nonché cavi di collegamento;
- utilizzo, assistenza e manutenzione delle applicazioni software homebanking per la gestione, rendicontazione, download e riconciliazione telematica delle transazioni e delle commissioni previste per i servizi accessori di cui all’art.13 e per la ricezione e riconciliazione dei relativi esiti;
- transazioni POS non andate a buon fine;
- utilizzo, assistenza e manutenzione relativamente alle applicazioni software per la trasmissione dei flussi di addebito e di allineamento SDD, nonché per la ricezione e la riconciliazione dei relativi esiti;
- invio delle distinte di allineamento SDD SEDA e relativi esiti ricevuti;
- esiti relativi alle disposizioni SDD SEPA andate a buon fine;
- gestione trimestrale dei mandati B2B mantenuti attivi presso le banche passive in SEDA base;
- utilizzo, assistenza e manutenzione delle procedure software per l’utilizzo della firma digitale;
- valore dell’affidamento bancario;
- rilascio ed utilizzo di massimo 10 carte di credito aziendali e 10 carte prepagate;
- gestione di cassette di sicurezza per un numero massimo di x.xx 3 cassette presso l’Agenzia dedicata ai servizi di cassa della sede centrale ACI e dove è tenuto il conto corrente master dell’Ente;
- rilascio delle certificazioni periodiche da rendere al Collegio dei Revisori dei conti ACI o a terzi su richiesta di ACI
- gestione in conto corrente di prestiti e finanziamenti a favore di dipendenti ACI
- storni in conto corrente e rettifiche di movimentazioni richieste da ACI su operazioni eseguite erroneamente dal Xxxxxxxx
Ogni altra spesa o commissione per i servizi resi per effetto del presente contratto, non esplicitamente menzionata nell’offerta, deve ritenersi non dovuta, salvo le spese reclamate dal corrispondente estero.
Articolo 21 –CORRISPETTIVI SPETTANTI AL CASSIERE E REVISIONE
1. Il Cassiere applicherà, per tutti i servizi onerosi oggetto del contratto, i corrispettivi indicati nell’offerta economica, che qui si intendono integralmente riportati.
2. I corrispettivi e le commissioni di cui al primo comma devono intendersi fissi ed invariabili per i primi due anni di durata del contratto; le parti potranno addivenire ad una rinegoziazione dei corrispettivi e delle commissioni, a decorrere dal terzo anno di appalto, in conformità all’art.115 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Le rinegoziazioni, debitamente formalizzate, costituiranno parte integrante del presente contratto.
3. Le eventuali variazioni in aumento dei corrispettivi ed oneri di cui al comma 1°, applicate per sola iniziativa del Cassiere, nonché gli addebiti di spese non dovute, saranno oggetto di contestazione da parte di ACI che ne richiederà il relativo storno al Cassiere.
4. In caso di proroga espressa per un periodo di sei mesi come previsto all’articolo 3, l’importo dei corrispettivi non sarà soggetto a variazione.
Articolo 22 - IMPEGNI SPECIFICI DEL CASSIERE
1. Il Cassiere si impegna a curare, mediante personale specializzato, nonché attraverso il team di cui all’art.27, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare nonché il controllo della loro buona esecuzione.
2. Il Cassiere si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli di cui al successivo articolo 23 sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi contrattuali, nonché delle verifiche sulla consistenza dei valori in proprietà, depositi, cauzioni o custodia, fornendo all'ACI tutte le informazioni necessarie e mettendo a disposizione la documentazione contabile in suo possesso.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, il Cassiere potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali il Cassiere si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad ACI; il Cassiere si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione ad ACI di eventuali chiusure straordinarie dei propri sportelli, nei casi in cui presso gli stessi siano intrattenuti rapporti di conto corrente in uso agli Uffici ACI.
4. Il Cassiere rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ACI e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all’ACI.
5. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, il Cassiere dovrà garantire la collaborazione necessaria al fine di non causare disfunzioni del
servizio, eventualmente garantendo, a richiesta di ACI, anche un periodo di compresenza per un tempo massimo di 6 mesi oltre la scadenza del contratto.
Articolo 23 - VERIFICHE E CONTROLLI
1. L’ACI potrà, in qualunque momento e anche senza preavviso - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all’uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l’adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi, nonché procedere a verifiche sulla consistenza dei valori in proprietà, depositi, cauzioni o custodia.
2. Nel caso di risultanze negative, l’ACI ne darà comunicazione al Cassiere per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo del Cassiere medesimo di adottare gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui l’inadempimento si protragga, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto all’art.33.
Articolo 24 - APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. In tutti i casi di mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto e nei relativi Allegati, nonché nei casi di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti dal Cassiere e previsti agli articoli 16, 17 e 22, ACI si riserva di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun inadempimento, compresa la mancata risposta alle richieste di assistenza e consulenza nei termini indicati da ACI di cui all’art.27, in ragione della gravità dell’inadempimento.
2. Nel caso di esecuzione dei pagamenti oltre i termini di cui al precedente articolo 9, comma 5 o con valuta di esecuzione per il beneficiario maggiore rispetto a quella disposta da ACI nella distinta, oppure secondo quanto riportato dal precedente art.15, l'ACI si riserva, nel caso in cui non sia possibile rettificare la valuta al beneficiario, di applicare nei confronti del Cassiere una penale sugli ordinativi non eseguiti conformemente all’ordine o al presente contratto, di importo pari allo 0,5% del valore del pagamento per ogni giorno di ritardo e comunque di importo minimo pari a 200 euro.
3. Le penali saranno applicate previa comunicazione al Cassiere che potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'ACI. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate ed il Cassiere perderà il diritto a contestarle.
4. Qualora il Cassiere non provveda al pagamento delle penali entro il termine indicato nella comunicazione, l’ACI provvederà ad escutere la garanzia di cui all’art.35 fino a concorrenza dell’ammontare delle penali. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera il Cassiere dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa del Cassiere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Articolo 25 - RESPONSABILITA' DEL CASSIERE
1. Il Cassiere risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell’ACI.
2. Il Cassiere, inoltre, risponde:
a) in ordine ai pagamenti richiesti da ACI: della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite, delle valute e dei tempi di esecuzione, dei costi impropriamente applicati e degli esiti restituiti;
b) in ordine alle riscossioni disposte da ACI: del tempestivo e corretto accreditamento sul conto dell’ACI, della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate, dei costi impropriamente applicati e degli esiti restituiti;
c) in ordine alle operazioni e notifiche bancarie relative ad ACI: della tempestiva e corretta contabilizzazione in conto corrente nonché della relativa comunicazione ad ACI;
3. Il Cassiere è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
4. Il Cassiere è responsabile dell’opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni vigenti.
5. Il Cassiere, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti, causati all’ACI o a terzi, che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di regolazione indicata nella distinta telematica o nella richiesta cartacea, salvo che il medesimo dimostri che i ritardi dipendano da cause ad esso non imputabili.
6. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dei servizi, il Cassiere ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione o altro limite al risarcimento del danno ed il cui massimale non costituisce impedimento al risarcimento di eventuali ulteriori danni che non siano non coperti dalla polizza, ovvero danni eccedenti i massimali assicurati.
7. Il Cassiere si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento che possano essere richiesti o imputati all’ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili al Cassiere o al personale di cui il Cassiere risponda per legge relativamente al presente contratto.
Articolo 26 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
1. Il Cassiere si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'ACI o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.
2. Il Cassiere si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. Il Cassiere si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Articolo 27 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA E DI CONSULENZA
1. Per la realizzazione dell’incarico, il Cassiere deve mettere a disposizione di ACI un team di consulenza, coordinato da un referente unico (team leader) e composto da personale esperto e professionalmente competente, in conformità all’offerta tecnica prodotta in sede di gara. Le eventuali sostituzioni di personale, per cause di forza maggiore, relativamente alle figure professionali del team, devono essere concordate con ACI dietro presentazione ed approvazione dei relativi profili professionali che, per competenza ed esperienza, devono essere uguali o superiori a quelli offerti in sede di gara.
2. Il team leader è il referente al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza o problematica connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all’esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di un’immediata evasione della richiesta stessa. Inoltre, il Cassiere deve nominare un responsabile tecnico al quale l’ACI farà riferimento per la risoluzione di eventuali anomalie, richieste di assistenza tecnico/operativa e per l’implementazione di manutenzioni evolutive, relative al collegamento homebanking, così come specificato nell’Allegato B.
3. Il team leader svolge anche attività di consulenza ed assistenza con riferimento a questioni e problematiche inerenti la materia bancaria e finanziaria, che dovranno essere evase entro 7 (sette) giorni.
4. Ogni richiesta di chiarimento, consulenza ed assistenza presentata da ACI ed avente per oggetto gli aspetti economici, normativi o contrattuali per la gestione del servizio, dovrà essere evasa dal Cassiere nel tempo massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta, mentre le richieste concernenti gli aspetti tecnici operativi o le rendicontazioni, dovranno essere evase entro il tempo massimo di 24 - 48 (ventiquattro - quarantotto) ore dalla richiesta di ACI, in ragione del rilievo e dell’urgenza della questione.
5. L’Istituto si impegna, altresì, ad evadere le richieste nelle forme e secondo le modalità che saranno richieste da ACI.
Articolo 28 – RAPPORTI TRA LE PARTI
1. Per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto sono intrattenuti tra la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ed il team di professionisti di cui all’art.27.
2. Per le attività svolte dagli Uffici Territoriali, descritte nell’Allegato A, i rapporti sono tenuti dal locale sportello del Cassiere con i corrispondenti Responsabili delle Unità Territoriali ACI o con i funzionari dagli stessi incaricati, in quanto muniti di delega o procura bancaria ed in possesso della firma di traenza sui conti periferici ACI. Per le operazioni in conto corrente, previste dal presente contratto, nonchè nei rapporti da intrattenere con la locale filiale dell’Istituto Cassiere, gli Uffici Territoriali ACI possono operare in autonomia, non essendo necessaria alcuna autorizzazione specifica da parte della Direzione Amministrazione e Finanza di ACI.
Articolo 29 - SUBAPPALTO
1. Il Cassiere, nei limiti ed alle condizioni previste al par. III 1.3 del bando di gara ed in conformità all’art.118 del D.Lgs n.163/2006, potrà avvalersi del subappalto relativamente all’espletamento dei servizi accessori.
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Cassiere che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ACI di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state appaltate le attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia.
4. Il Cassiere si obbliga a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Il Cassiere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante lo svolgimento dello stesso vengano accertati dall’ACI inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto, in tal caso il Cassiere non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. In caso di inadempimento da parte del Cassiere sugli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. n.163/2006, nonché l’art.35 della Legge n.248/2006.
Articolo 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura, che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Cassiere dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza del Cassiere in relazione al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 31 - FALLIMENTO DELL’ISTITUTO CASSIERE
1. Il fallimento del Cassiere comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
2. Qualora il Cassiere sia costituito da un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento del mandatario, l’ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra impresa, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria; in alternativa ACI può decidere di recedere dal contratto. In caso di fallimento del mandante, il mandatario, qualora non indichi altro istituto subentrante ed in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione del servizio direttamente o per mezzo delle altre società, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
3. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 32 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. Il Cassiere si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. Il Cassiere si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali - con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui il Cassiere non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda, o comunque non sia più ad esse associato. Il Cassiere si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. Il Cassiere garantisce all’ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti suindicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalarle alle autorità competenti.
Articolo 33 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE
1. Qualora il Cassiere manchi ad un qualsiasi obbligo derivante dal presente contratto o si dimostri non tempestivo, negligente o inadeguato nel fornire riscontro o consulenza ad ACI, ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, o non sia comunque più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta delle inadempienze al Cassiere, fissando un congruo termine (non inferiore a 15 giorni) per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui il Cassiere, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l’ACI ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta, inviata mediante posta certificata e l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento della cauzione, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e l’esperimento di ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Cassiere, mediante posta certificata, nei seguenti casi:
x. xxxxxxx, da parte del Cassiere, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
b. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
c. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
d. mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, della garanzia eventualmente escussa ai sensi del precedente articolo 25 comma 6 e di cui al successivo articolo 35;
e. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
x. xxxxx e reiterate violazione degli obblighi di riservatezza;
g. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
h. violazione del requisito di regolarità fiscale;
i. violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva;
j. subappalto non autorizzato;
k. mancata istituzione, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 8) dello sportello dedicato alla sede centrale entro il termine di un anno dalla stipula del contratto;
l. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5. L’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l’ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In adempimento a quanto previsto dall’art.135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., l’ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
Articolo 34 – RECESSO
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Istituto cassiere mediante posta certificata nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo.
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente al servizio. Tale facoltà potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione al Cassiere con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese, purché eseguite correttamente e a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Cassiere dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
Articolo 35 - GARANZIA DEFINITIVA
1. La garanzia di cui alle premesse prestata dal Cassiere a tutela dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata nel momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto al Cassiere l’avvenuta riduzione.
3. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società in conformità dell’art.33 comma 4), salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Articolo 36 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO
1. Il Cassiere, nell’esecuzione del servizio, è tenuto all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, il Cassiere si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Cassiere si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Cassiere che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. Il Cassiere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Articolo 37 - SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO
1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di servizi di natura intellettuale come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008, i suddetti rischi sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale quadriennale, in € 0,00, oltre IVA.
Articolo 38 - TRASPARENZA
1. Il Cassiere espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti della Legge n.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Cassiere non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., per fatto e colpa del Xxxxxxxx, con facoltà per l’ACI di incamerare la cauzione.
Articolo 39 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Cassiere si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura, che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Cassiere, pertanto, si obbliga a manlevare l’ACI dalle pretese che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da altri.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Cassiere assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all’altra parte di tali azioni.
3. Qualora sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, il Cassiere dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare tale/i programma/i, così da eliminare l'accertata violazione.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
Articolo 40 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n.196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate per le vie brevi tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.lgs 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Il Cassiere dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto, siano considerati riservati e come tali trattati.
5. Il Cassiere è obbligato al rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venga a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto, nonché ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
Articolo 41 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Il Cassiere dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, xxx.xxx.xx , nella sezione bandi di gara.
2. Il Cassiere è tenuto a rispettare ed a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività oggetto dell’appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
Articolo 42 - NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
1. Il Cassiere riconosce e prende atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare il Cassiere assume l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all’art.38 del X.xx. n.163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. Il Cassiere prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l’insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. Il Cassiere è reso edotto, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.
Articolo 43 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Istituto Cassiere dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a:
- comunicare ad ACI gli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato all’Istituto di credito aggiudicatario, sul quale confluiranno gli accrediti dei costi e delle commissioni bancarie che saranno addebitati direttamente in conto ad ACI per i servizi oggetto del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti aventi la firma di traenza e delegati ad operare sul suddetto conto corrente, oltre a tutte le eventuali variazioni inerenti il conto o i soggetti di cui sopra;
- inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri fornitori e contraenti;
- dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente – della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Con riferimento a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che le somme addebitate in conto ad ACI o pagate dall’Ente a favore del Cassiere, saranno accreditate sul conto corrente dedicato di cui alla lettera a), il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto;
3. l’Istituto Cassiere dovrà comunicare tempestivamente ad ACI le eventuali variazioni delle modalità di pagamento dei servizi, che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale;
4. il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito alle operazioni relative al presente contratto è il seguente: 5980839878.
5. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Cassiere è tenuto altresì a comunicare all’ACI gli estremi di cui al comma 1), riferiti agli eventuali subcontraenti.
Articolo 44 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
Articolo 45 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea, ai sensi dell’art.11, comma 13 del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i..
2. Sono a carico del Cassiere tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI. A tal fine, il Cassiere dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.
Data
L’ISTITUTO CASSIERE L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Postilla
Il Cassiere dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art.1 - Norme regolatrici, commi 3,4 Art.3 - Durata del contratto, comma 2 Art.4 - Periodo di prova, commi 2 e 3
Art.5 – Articolazione e modalità di svolgimento del servizio, comma 8 Art.16 – Adempimenti a carico del Cassiere, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7
Art.19 – Varianti ed integrazioni del servizio, commi 1, 2, 5, 6, 7 Art.20 – Gratuità dei servizi, comma 2
Art.22 – Impegni specifici del Cassiere, commi 2, 3, 4, 5;
Art.23 – Verifiche e controlli, commi 1, 2 3 e 4
Art.24 – Applicazione delle penali, commi 1, 2, 3, 4, 5; Art.25 – Responsabilità del Cassiere, commi 3, 4
Art.26 – Obblighi di riservatezza e segretezza, commi 1, 2, 3 Art.29 – Subappalto, commi 4, 5, 6, 7
Art.29 Obblighi nei confronti dei dipendenti, comma 4; Art.30 - Cessione del contratto, commi 1, 2, 3
Art.32 – Obblighi nei confronti dei dipendenti, commi 1, 2, 3 Art.32 - Recesso e Clausola risolutiva, commi 1, 2, 3, 4 e 5
Art.33 – Diffida ad adempiere e risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7
Art.34 – Recesso, commi 1, 2, 4, 5 Art.35 – Garanzia definitiva, commi 2, 3
Art.36 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 3, 4, 5 Art.38 – Trasparenza, comma 2
Art.39 – Xxxxxxxx e diritti d’autore, commi 1, 2, 3, 4
Art.42 – Normativa in tema di contratti pubblici, commi 1, 2, 3 Art.44 – Foro competente, comma 1
Art.45 – Oneri fiscali e spese contrattuali. Data
Per accettazione (Il Cassiere)