DA.01 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROGETTO: Fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le utenze del S.I.I. gestite dall’AMAP
Periodo gennaio 2019 – dicembre 2019
DA.01 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
IL PROGETTISTA
L’ENERGY MANAGER IL DIRIGENTE
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx DEL SERVIZIO TECNICO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
MAGGIO 2018
L’AMAP SPA (nel seguito AMAP) è “cliente idoneo” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 79/99 e della delibera n. 91/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché per effetto del Decreto Legge n.73/07 (recepimento della direttiva europea 2003/54/CE).
L’AMAP dispone di 268 unità di consumo di energia elettrica (punti di prelievo), situate nel territorio della provincia di Palermo, di cui:
a. N. 87 a servizio della città di Palermo, attualmente sul libero mercato (su Convenzione CONSIP), con scadenza il 31.12.2017 (vedi Allegato 1 lettera a);
b. N. 181 a servizio di 33 altri comuni della provincia, attualmente sul libero mercato (su Convenzione CONSIP), con scadenza fra il 31.12.2018 e il 28.02.2019.
Per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tali utenze intende individuare il fornitore che garantisca le migliori condizioni tecnico-economiche.
La decorrenza dell’operatività della fornitura è fissata
✓ alle ore 0.00 del 1 gennaio 2019, per le 87 utenze di cui all’allegato N. 1 lett. a);
✓ alle ore 0.00 della decorrenza riportata all’Allegato N. 1 lett. b), per quanto attiene alle 181 utenze riportate nel medesimo Allegato alla lett. b)
e terminerà alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019, senza necessità di disdetta.
L’obiettivo che si pone AMAP con la presente gara è quello di acquistare energia sul mercato libero al prezzo più basso delle condizioni disponibili per le PP.AA. nelle vigenti convenzioni CONSIP.
In tal senso il presente Capitolato a base di gara prevede che il corrispettivo offerto sia del tipo a “Sconto sui corrispettivi della Convenzione CONSIP Energia Elettrica 15– lotto 16 - Sicilia”
Al fine scegliere la proposta di fornitura ottimale, è stato redatto il presente Capitolato che, oltre a contenere gli elementi tecnici prestazionali della fornitura, disciplina le condizioni commerciali e le clausole contrattuali, configurandosi, di fatto, come schema di contratto.
Per quanto non regolato dal presente Capitolato, la fornitura è disciplinata dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii..
Articoli:
Art. 1 Oggetto dell’appalto – Quantità e caratteristiche della fornitura 3
Art. 2 Caratteristiche delle utenze 3
a) Impianti di depurazione 3
b) Impianti di potabilizzazione 4
c) Impianti di sollevamento idrico 4
d) Impianti di distribuzione 4
e) Impianti di sollevamento fognario 4
f) Utenze di servizi (Uffici, magazzini, centri di manutenzione, impianti per servizi ausiliari) 4
Art. 3 Potenze impegnate e previsioni di consumo – Condizioni di fornitura 4
Art. 4 Inserimento e cessazione di punti di prelievo, decorrenze e trattamento economico 6
Art. 5 Requisiti del FORNITORE 6
Art. 6 Requisiti minimi della proposta contrattuale 6
Art. 6.1 Garanzie di continuità e qualità del servizio 6
Art. 6.2 Durata e decorrenza contrattuale 7
Art. 6.3 Definizioni 7
Art. 6.4 Corrispettivo unitario e Prezzo totale di fornitura 9
Art. 6.5 Disposizioni particolari 12
Art. 6.6 Condizioni di offerta e Criterio di aggiudicazione della gara 12
Art. 6.7 Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative maggiorazioni 12
Art. 6.8 Componenti UC 13
Art. 6.9 Condizioni e prezzo per il servizio di dispacciamento 13
Art. 6.10 Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva 13
Art. 6.11 Imposte e oneri fiscali 14
Art. 6.12 Modalità di fatturazione e di pagamento 14
Art. 6.12.1 Ulteriori condizioni sulle “fatture in acconto” 16
Art. 6.13 Clausola risolutiva espressa 16
Art. 6.14 Variazioni del quadro normativo di riferimento 16
Art. 6.15 Rischi da interferenze 16
Art. 6.16 Clausole di riservatezza e tutela dei dati personali 17
Art. 6.17 Rinvio normativo 17
Art. 6.18 Modifiche al contratto 17
Art. 6.19 Tracciabilità dei flussi finanziari 17
Art. 6.20 Comunicazioni 17
Art. 6.21 Domicilio delle Parti e Foro competente 18
Allegati:
Allegato A : Calcolo del valore medio ponderale dello spread offerto Allegato N. 1 : Elenco punti di prelievo
Allegato N. 2 : Tabella dei prelievi di energia Allegato N. 3 : Schema di modulo offerta
Art. 1 Oggetto dell’appalto – Quantità e caratteristiche della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le unità di consumo (punti di prelievo) di AMAP SpA somministrati da un produttore, o da un grossista, o da un distributore di energia elettrica (nel seguito FORNITORE) all’utilizzatore “AMAP S.p.A. – Palermo” a fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.L. n. 79 del 16 marzo 1999.
L'ammontare annuale presunto della fornitura di energia elettrica, è stimato in complessivi
74.500.000 kWh, corrispondente ad un importo complessivo presunto annuo, a base di gara, pari a circa € 12.113.000,00. Detto importo include gli oneri per il servizio di dispacciamento dell’energia, per il servizio del trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), per le maggiorazioni (componenti A e UC), le imposte e addizionali, con la sola esclusione dell’IVA .
Il suddetto importo, che rappresenta l’impegno di spesa massimo previsto per la fornitura, è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le prescrizioni del presente Capitolato e sulla base dell’offerta del fornitore.
Il costo presuntivo per gli oneri della sicurezza è valutato pari a Euro 0,00.
La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo) sono riportate sinteticamente negli:
• Allegato N. 1 : Elenco dei punti di prelievo;
• Allegato N. 2 : Tabella dei prelievi di energia.
Art. 2 Caratteristiche delle utenze
L’AMAP S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n° 231 dell’ 8.09.2000.
La Società cura il ciclo integrato dell'acqua per la città di Palermo e per 33 Comuni della Provincia, occupandosi di: produzione acqua potabile (conforme al D.Lgs 192/06 e ss.mm.ii.) - distribuzione acqua potabile - somministrazione agli utenti di acqua potabile - convogliamento e trasporto liquami - depurazione liquami - analisi di processo acque.
La tipologia degli impianti gestiti da AMAP S.p.A. ed oggetto della fornitura (v. all. 1) riguardano:
a. Impianti di depurazione;
b. Impianti di potabilizzazione;
c. Impianti di sollevamento idrico dell’acqua;
d. Impianti di distribuzione idrica (serbatoi)
e. Impianti di sollevamento fognario;
f. Utenze di servizi (Uffici, magazzini e centri di manutenzione).
a) Impianti di depurazione
La depurazione dei reflui consiste nell'eliminazione dalle acque reflue (ovvero acque utilizzate dall'uomo per le attività quotidiane, alimentari, igieniche, ecc.) delle sostanze inquinanti.
Un impianto di Depurazione è caratterizzato da due sezioni principali: un sollevamento iniziale ed il trattamento dei liquami.
Nella sezione di sollevamento iniziale sono installate macchine aventi potenza da 10 ai 500 kW in su. Possono risultare in esercizio una o più macchine con funzionamento intermittente, il tutto in funzione dalla quantità di liquame in arrivo, attraverso il controllo del livello nella vasca di arrivo liquame.
Nella sezione di trattamento sono utilizzate macchine elettriche di varia potenza. Le più piccole (fino a
10 kW circa) vengono utilizzate per il funzionamento di attuatori, dosatori, ecc. ed hanno un
funzionamento pressoché continuo. Macchine di potenza rilevante (decine di kW) costituiscono la sezione di ossidazione filtri ove si utilizzano dei compressori d’aria e delle elettropompe.
Il trattamento generalmente consiste in una fase primaria alla quale segue un trattamento di tipo ossidativo del liquame (processo di natura biologica - fanghi attivi, percolatori, finalizzato a rimuovere le sostanze inquinanti non sedimentabili presenti nel liquame in forma disciolta o colloidale). Tale trattamento, grazie alla fornitura continua di ossigeno atmosferico al liquame mediante turbine di superficie, aeratori sommersi, tubi porosi alimentati da compressori, fornisce ai microrganismi di natura aerobica presenti nel liquame la necessaria energia per poter ossidare biologicamente, quindi degradare, la sostanza organica presente nel liquame.
b) Impianti di potabilizzazione
Le acque grezze provenienti dagli invasi, dai fiumi sono trattati con reattivi e successivamente filtrate. Alcune tipologie di acque vengono sottoposte anche ad un trattamento di ozonizzazione.
c) Impianti di sollevamento idrico
Le acque grezze o potabilizzate o emunte dai pozzi vengono sollevate a quote più alte a mezzo di elettropompe di vario tipo (sommerse ad asse orizzontale o verticale di potenze dell’ordine dalle decina ad alcune centinaia di kW) a secondo dell’impianto.
d) Impianti di distribuzione
La acque potabilizzate, prima di essere distribuite nelle reti cittadine (generalmente del tipo a gravità), vengono raccolte nei serbatoi idrici, all’interno dei quali vi sono gli organi di sezionamento e controllo dei flussi dell’acqua, le apparecchiature per misure e controllo, oltre alle utenze ausiliarie.
e) Impianti di sollevamento fognario
Per il convogliamento delle acque nere ai depuratori vengono utilizzati impianti di sollevamento fognari a mezzo di elettropompe di varie tipo (sommerse ad asse orizzontale o verticale di potenze dell’ordine dalle decine ad alcune centinaia di kW) a secondo dell’impianto.
f) Utenze di servizi (Uffici, magazzini, centri di manutenzione, impianti per servizi ausiliari)
Nel caso di uffici, magazzini e centri vari di manutenzione i prelievi sono maggiormente concentrati in ore diurne.
In relazione a tutte le utenze di AMAP, descritte nel presente articolo, poiché l’entità dei consumi di cui alle utenze indicate al punto f) sono trascurabili rispetto a quelle delle altre tipologie di utenze, aventi prelievi pressoché costanti nelle 24 ore, il profilo dei consumi di AMAP è complessivamente prossimo ad un profilo a banda piatta.
Art. 3 Potenze impegnate e previsioni di consumo – Condizioni di fornitura
I punti di prelievo di cui al presente contratto identificati dai punti da 1 a 87 dell’Allegato N. 1 lett.a) sono sul libero mercato con contratto in convenzione CONSIP EE 14, in scadenza il 31.12.2018.
I punti di prelievo di cui al presente contratto identificati dai punti da 1 a 181 dell’Allegato N. 1 lett.b) sono sul libero mercato con contratto in convenzione CONSIP EE 14, in scadenza fra il 31.12.2018 e il 28.02.2019.
II FORNITORE si impegna, previo rilascio da parte di AMAP delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto, dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con TERNA SpA, il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura.
XX FORNITORE si impegna ad assistere AMAP affinché produca tutti gli atti di propria competenza.
Nell’allegato 2 sono riportati gli impegni di potenza e i prelievi di energia presuntivi per i punti di prelievo oggetto della fornitura. Per le utenze dotate di misuratore orario, la suddivisione dell’energia in fasce orarie riportata nell’allegato 2 è determinata secondo le fasce F1, F2 e F3 definite ai sensi della Tabella 1 allegata alla delibera n.181/06.
Con riferimento ai dati di cui all’allegato 2, la quantità di energia presuntiva che costituisce il fabbisogno complessivo annuo di AMAP è pari a circa 74.500.000 kWh.
Tale quantità sarà soggetta alle normali variazione esogene e suscettibile di variazioni comprese in
±20% dell’energia annua totale (74.500.000 kWh) ed, entro tale alea, il Fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria o a revisione delle condizioni contrattuali.
Oltre tale alea, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno di AMAP, seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.
In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti da AMAP, che si riserverà di accettare le proposte in tal senso formulate.
In qualsiasi momento AMAP potrà richiedere al FORNITORE la produzione di resoconti sulla fornitura in essere. Il FORNITORE si impegna ad eseguirli senza che ciò possa costituire alcun aggravio dei costi.
A tal fine si precisa che sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, le eventuali rendicontazioni di cui ai precedenti capoversi nonché ai servizi di cui ai successivi capoversi.
A fini dei controlli, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura per tutti i misuratori di utenza.
Per i siti del Cliente equipaggiati con apparecchiatura di misura idonea allo scopo, il Fornitore, non appena ne avrà la disponibilità dal Distributore, renderà consultabili gratuitamente attraverso il proprio sito internet, i dati di potenza media attiva e reattiva misurati ogni quarto d’ora e i dati di energia attiva e reattiva rilevati per fascia tariffaria, per tutti i mesi contrattuali antecedenti alla data di consultazione.
L’attivazione di questo servizio è subordinato alla effettiva disponibilità dei dati da parte del concessionario del servizio di trasporto competente per i siti interessati e avverrà entro cinque giorni dalla data in cui il Fornitore riceverà dallo stesso i dati di consumo del Cliente.
AMAP si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell’energia modulata, fornita dal FORNITORE e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali appresso definiti.
Il FORNITORE si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:
a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell’AEEGSI;
b. a soddisfare l'intero fabbisogno di AMAP, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo (Allegato N. 1). Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti dalla volontà del FORNITORE, questi si impegna a corrispondere ad AMAP gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di AMAP al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 4 Inserimento e cessazione di punti di prelievo, decorrenze e trattamento economico
Sarà facoltà di AMAP, in vigenza del contratto, chiedere la fornitura di energia, con decorrenza il primo mese utile, presso ulteriori punti di prelievo.
In ogni caso, il consumo complessivo previsto per i suddetti nuovi punti di prelievo non potrà eccedere il 10% del totale consumo contrattuale complessivo (74.500.000 kW).
Sarà facoltà di AMAP, in vigenza del contratto, chiedere la disattivazione della fornitura in alcuni punti di prelievo, con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta.
E’ fatto d’obbligo per il Fornitore accettare tali condizioni, agli stessi prezzi e patti contrattuali, fermo restando i vincoli sui volumi contrattuali globali stabiliti all’art. 3.
Art. 5 Requisiti del FORNITORE
Il FORNITORE, alla presentazione dell’offerta dovrà dichiarare:
✓ di possedere la qualifica di essere abilitato alla vendita di energia elettrica sul libero mercato ai sensi del D. Lgs. n. 79 del 16.3.1999 e ss.mm.ii. e di essere registrato nell’elenco dell’ARERA per la vendita di energia elettrica, ai sensi della delibera n. 35/08 e ss.mm.ii.;
✓ di possedere il codice Ditta rilasciato dall’UTF (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto di imposta;
✓ di possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura;
✓ di essere operatore di mercato ed utente del dispacciamento in prelievo; in caso di R.T.I./Consorzio tale requisito deve essere posseduto dal R.T.I./Consorzio nel suo complesso
✓ la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
✓ la garanzia della somministrazione di energia elettrica presso i siti individuati con la decorrenza contrattuale e per tutta la durata del contratto.
Le capacità tecniche ed economiche finanziarie sono dimostrate mediante:
✓ la presentazione dell'elenco delle principali forniture di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle quantità, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
✓ La presentazione di copia del bilancio relativo e dei conti all’ultimo esercizio finanziario, che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività. In caso di RTI/Consorzio le referenze bancarie devono essere possedute da tutte le imprese del RTI costituito/costituendo e del consorzio costituendo;
✓ Avere fornito, negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017), sul mercato libero a clienti finali, almeno per un anno, una quantità di energia elettrica annua almeno pari a 150 GWh, corrispondente ad un fatturato annuo pari ad almeno € 24.000.000,00. In caso di RTI o Consorzio il predetto requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e per la restante quota cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate.
✓ Possesso di certificazione rilasciata da organismi indipendenti attestanti l’ottemperanza a determinate norme in materia di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii..
Art. 6 Requisiti minimi della proposta contrattuale Art. 6.1 Garanzie di continuità e qualità del servizio
La fornitura avrà carattere di continuità e di ininterrompibilità.
L’energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal FORNITORE, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.
La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo di AMAP.
Art. 6.2 Durata e decorrenza contrattuale
Il contratto avrà durata annuale con inizio della fornitura a decorrere:
✓ dalle ore 0:00 del 01/01/2019, per le 87 utenze di cui all’allegato N. 1 lett. a);
✓ alle ore 0.00 della decorrenza riportata all’Allegato N. 1 lett. b), per quanto attiene alle 181 utenze riportate nel medesimo Allegato alla lett. b)
e sino alle ore 24:00 del 31/12/2019 e si intenderà automaticamente disdetto alla data di scadenza, fatto salvo quanto al successivo capoverso.
Nell’ambito dell’importo di cui all’art. 1, l’AMAP si riserva di prorogare la fornitura, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dal 1 gennaio 2019, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali; il Fornitore resta obbligato ad accettare quanto sopra, purché AMAP formuli l’istanza di proroga entro il termine massimo del 15 novembre 2019.
Art. 6.3 Definizioni
Ai fini del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:
⮚ Autorità (o ARERA) è l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m. e i.;
⮚ Gestore dei Mercati Energetici (GME) è la Società per azioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 79/99, alla quale è affidata la gestione economica del Mercato elettrico secondo criteri di trasparenza e obiettività, al fine di promuovere la concorrenza tra i produttori In particolare il GME gestisce il Mercato del giorno prima dell’energia (MGP), il Mercato infragiornaliero (MI), il Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), il Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), il Mercato a Termine Elettrico (MTE)
⮚ GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04;
⮚ Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale
⮚ cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/99 e Decreto Legge n.73/07 e s.m. e i., di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero;
⮚ concorrente: è il potenziale FORNITORE che presenta un’offerta in conformità con il presente capitolato;
⮚ fasce orarie: sono le fasce F1, F2 e F3 definite nella Tabella 1 allegata alla delibera dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i.;
⮚ Prezzo unico nazionale (PUN) orario è la Media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere
⮚ PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d’acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche
⮚ TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica): è il “Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione”, stabilito
e amministrato dall’ARERA, nelle modalità previste dalla medesima Autorità, (riferimento per il periodo 2016-2019, Allegato A alla deliberazione ARERA n. 654/2015/R/eel e s.m.i.)
⮚ TIME (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019 (TIME), Allegato B alla deliberazione ARERA n. 654/2015/R/eel e s.m.i.);
⮚ TIS (Testo Integrato Settlement): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06”.
⮚ Perdite convenzionali di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi, così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS e ss.mm.ii..
⮚ media tensione (MT): livello di tensione di alimentazione per i punti di prelievo con tensione di consegna da parte dell’ente distributore superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
⮚ bassa tensione (BT) livello di tensione di alimentazione per i punti di prelievo con tensione di consegna da parte dell’ente distributore inferiore o uguale a 1 kV.
⮚ costo per il servizio di trasporto è il corrispettivo per i servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica (definiti ai sensi del Testo Integrato TIT pubblicato con delibera dell’ ARERA vigenti all’atto della fornitura), stabilito e amministrato dall’ ARERA, nelle modalità previste dalla medesima Autorità, ottenuto applicando la migliore opzione tariffaria prevista dal distributore locale per la tipologia di utenza;
⮚ costo per maggiorazioni e componenti A e UC è il corrispettivo ottenuto applicando:
♦ le componenti destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (parti ASOS e ARIM) applicate al mercato libero,
♦ le componenti denominate UC applicate al mercato libero,
stabilite e amministrate dall’ ARERA, nelle modalità previste dalla medesima Autorità;
⮚ costo per il servizio di dispacciamento del mercato libero e oneri connessi relativo ai punti di dispacciamento in prelievo, è l’insieme dei costi per il servizio di dispacciamento dell’energia destinata ai clienti finali nel mercato libero che prelevano energia, così come definiti dagli articoli 44, 44.bis, 45, 46, 47, 48, 73, ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni e disciplinato dalla medesima ARERA, in atto specificati agli artt. 24 e 25.bis dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e ss.mm.ii., e specificatamente:
♦ articolo 44 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 44.bis ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo unitario a copertura dei costi della modulazione della protezione eolica, espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 45 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 46 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 47, ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 48 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 73 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico espresso in centesimi di euro/kWh;
♦ articolo 25.bis ai sensi dell’Allegato A della delibera n. Arg/elt. 107/09 e ss.mm.ii., è il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria.
⮚ costo per imposte (accise) è il corrispettivo ottenuto applicando le imposte fiscali (erariali, di cui alla legge 26 aprile 2012, n. 44 e ss.mm.ii.) all’energia elettrica rilevata nei misuratori fiscali nell’utenza considerata.
Art. 6.4 Corrispettivo unitario e Prezzo totale di fornitura.
Premessa
Per i punti di prelievo dotati di misuratori (1) atti a rilevare l’energia in fasce orarie o di misuratori orari, l’energia verrà rilevata mensilmente nelle fasce orarie F1, F2, F3 definite nella tabella 1 allegata alla delibera dell’ARERA n. 181/06 (2).
L’elenco dei punti di prelievo contrattuali, con indicati il valore della tensione di consegna e la
tipologia del misuratore è riportato nell’Allegato N. 1.
Il Concorrente dovrà presentare un’offerta della componente “spread” Ψ, strutturata secondo la seguente formulazione:
⮚ offerta differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3, fissa ed invariante, da applicare alle utenze “Multiorarie” ossia ai punti di prelievo dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario);
⮚ offerta unica, indifferenziata per fasce orarie, fissa ed invariante, da applicare alle utenze “Monorarie” ossia ai punti di prelievo non dotati di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario).
I valori degli spread offerti, differenziati per fasce o unico, offerti dal Concorrente dovranno sottostare ai vincoli di cui all’Allegato A del presente Capitolato.
In analogia alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15 – lotto 16 - Sicilia”, il corrispettivo unitario di fornitura è calcolato mensilmente come segue:
a) per le Utenze Multiorarie, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3, pari alla somma:
✓ dello spread ΨFi offerto nella fascia Fi (i=1,2, 3) - espresso in Euro/MWh;
✓ e del PUN mensile per fasce (Prezzo medio mensile di acquisto per fasce orarie), ossia il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale – sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria Fi del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP, valore pubblicato sul sito del GME) (3);
b) per le Utenze Monorarie, della somma:
✓ dello spread (ΨF0), offerto nella fascia unica Fo, espresso in Euro/MWh;
✓ e del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo, espresso in Euro/MWh.
Nel corrispettivo unitario di fornitura non sono inclusi:
(1) I misuratori sono quelli del distributore, che hanno valenza fiscale
(2) Per la determinazione dei corrispettivi (mensili) di fornitura di cui al presente articolo, le fasce orarie contrattuali sono quindi sono le fasce F1, F2, F3 definite dalla delibera dell’ARERA n. 181/06. Dette fasce orarie non sono soggette a revisione o modificazione durante il corso contrattuale.
(3) A titolo esemplificativo, i valori del PUN mensile per fasce, pubblicati sul sito del GME, validi per il mese di aprile 2018, sono: 53,88 (€/MWh) in fascia F1; 56,15 (€/MWh) in fascia F2; 43,67 (€/MWh) in fascia F3
⮚ i corrispettivi del servizio di dispacciamento definiti ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i. per i clienti finali del mercato libero e relativi a punti di dispacciamento in prelievo, in atto specificati agli artt. 24 e 25.bis dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e ss.mm.ii., ad esclusione di quelli già inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura e specificati successivamente. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
⮚ le perdite convenzionali di rete;
⮚ il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura;
⮚ gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ASOS e ARIM e UC) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA;
⮚ le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente. Nel corrispettivo unitario di fornitura sono inclusi:
⮚ gli oneri di trasporto sulle reti estere;
⮚ i corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli artt. 39, 39 bis, 39 ter e 40 dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazione e all’art. 23 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione;
⮚ i corrispettivi del servizio di dispacciamento e oneri connessi ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i., non relativi a punti di dispacciamento in prelievo sul libero mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: art. 41, 42, 43, 48bis della medesima delibera, nonché art. 15, 25 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione);
⮚ gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);
⮚ il contributo dovuto per l’assegnazione di capacità di importazione assegnate da TERNA e le bande di capacità produttiva CIP 6 attribuibili al Cliente;
⮚ eventuali oneri e i costi afferenti al fornitore inerente agli obblighi di acquisizione dei certificati verdi da parte del fornitore stesso, secondo quanto previsto dalla Legge 99/09 e s.m.i., salvo che l’Autorità (ARERA) non includa i suddetti costi all’interno degli oneri generali di sistema (componenti A e UC).
⮚ eventuali oneri e costi legati alla fornitura del servizio di data mangement tramite sito web.
Il corrispettivo unitario di fornitura offerto deve tener conto delle deleghe che AMAP, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al FORNITORE per l’acquisizione dei diritti di trasporto e di capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6/92 ed energia di importazione).
Il corrispettivo unitario di fornitura sarà applicato alla quantità di energia, espressa in MWh, rilevata dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo, maggiorata delle perdite convenzionali di rete che saranno quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4 del TIS e ss.mm.ii..
Il prodotto del corrispettivo unitario di fornitura, espresso in Euro/MWh, moltiplicato per la quantità di energia rilevata dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo, espressa in MWh, maggiorata delle perdite convenzionali di rete, è pari al corrispettivo di fornitura.
Si definiscano con:
a) cf F1, cf F2, cf F3, i corrispettivi unitari di fornitura riferiti alle fasce orarie F1, F2, F3, relativi ai punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie F1, F2, F3 o di misuratori orari;
b) cf mono, il corrispettivo unitario di fornitura relativo ai punti di prelievo non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie F1, F2, F3 o di misuratori orari.
In relazione ad ogni singolo punto di prelievo e per ciascun mese di fornitura verrà calcolato il
corrispettivo mensile di fornitura (Cm), come in appresso specificato:
⮚ Per i punti di prelievo alimentati in media o in bassa tensione e dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (o di misuratori orari): somma dei prodotti dell’energia, espressa in MWh, rilevata dai misuratori fiscali nel mese di fornitura in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (indicata con EF1, EF2, EF3), aumentata delle perdite convenzionali di rete, e il corrispettivo unitario di fornitura di cui al presente articolo 6.4 lett. a), relativo alla medesima fascia oraria (4);
⮚ Per i punti di prelievo alimentati in media o in bassa tensione e non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie, prodotto dell’ energia totale , espressa in MWh, rilevata dai misuratori fiscali nel mese di fornitura (indicata con Eo), aumentata delle perdite convenzionali di rete, per il corrispettivo unitario di fornitura di cui al presente articolo
6.4 lett. b) (5).
Per singolo punto di prelievo e per mese di calendario, il fornitore fatturerà il Prezzo totale di fornitura mensile, che sarà pari alla somma di:
1) Corrispettivo mensile di fornitura (comprensivo delle perdite convenzionali di rete);
2) Corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A e UC del mercato libero, così come fatturati, al netto di IVA, dal Distributore locale al FORNITORE e senza aggravi di costi;
3) Corrispettivi per il servizio di dispacciamento dell’energia, definiti ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i. per i clienti finali del mercato libero e relativi ai punti di dispacciamento in prelievo, ad esclusione dei corrispettivi già inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura;
4) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
Resta pattuito che sono a carico del Fornitore ed inclusi nel Prezzo totale di fornitura mensile, come sopra determinato, anche:
⮚ gli oneri di trasporto sulle reti estere;
⮚ i corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli artt. 39, 39 bis, 39 ter e 40 dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazione e all’art. 23 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione;
⮚ i corrispettivi del servizio di dispacciamento e oneri connessi ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i., non relativi a punti di dispacciamento in prelievo sul libero mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: art. 41, 42, 43, 48bis della medesima delibera, nonché art. 15, 25 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione);
⮚ gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);
⮚ il contributo dovuto per l’assegnazione di capacità di importazione assegnate da TERNA e le bande di capacità produttiva CIP 6 attribuibili al Cliente;
⮚ eventuali oneri e i costi afferenti al fornitore inerente agli obblighi di acquisizione dei certificati verdi da parte del fornitore stesso, secondo quanto previsto dalla Legge 99/09 e s.m.i., salvo
(4) Atteso che in atto le perdite convenzionali di rete sono quantificate pari al: 3,8 %, per i punti di prelievo in media tensione, e 10,4 %, per i punti di prelievo in bassa tensione, risulta che:
C m = (cf F1 * EF1 + cf F2 * EF2 + cf F3 * EF3 ) * (1+μ),
dove in atto μ è pari a:
⮚ 0,038, per i punti di prelievo in media tensione;
⮚ 0,104, per i punti di prelievo in bassa tensione.
(5) Atteso che in atto le perdite convenzionali di rete sono quantificate pari al: 3,8 %, per i punti di prelievo in media tensione, e 10,4 %, per i punti di prelievo in bassa tensione, risulta che:
C m = (cf mono * Eo ) * (1+μ),
dove in atto μ è pari a:
⮚ 0,038, per i punti di prelievo in media tensione;
⮚ 0,104, per i punti di prelievo in bassa tensione
che l’Autorità non includa i suddetti costi all’interno degli oneri generali di sistema (componenti A e UC);
⮚ eventuali oneri legati alla fornitura del servizio di data management tramite sito web;
⮚ ogni altro onere e corrispettivo che non siano inclusi fra quelli previsti nel prezzo di fornitura
Art. 6.5 Disposizioni particolari
Resta inteso fra le parti che al FORNITORE non saranno riconosciute le componenti relative al solo mercato di maggior tutela o di salvaguardia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: PCV, UC1).
Art. 6.6 Condizioni di offerta e Criterio di aggiudicazione della gara.
Il criterio di aggiudicazione della gara è al “prezzo più basso”, del tipo “a sconto sul corrispettivo di fornitura della Convenzione Consip Energia Elettrica 15 – lotto 16 - Sicilia”.
Il Concorrente dovrà presentare un’offerta sulla componente “spread” Ψ, strutturata secondo la seguente formulazione:
⮚ offerta differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3, fisso ed invariante, da applicare alle utenze “Multiorarie” ossia ai punti di prelievo dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario);
⮚ offerta unica, indifferenziata per fasce orarie, fisso ed invariante, da applicare alle utenze “Monorarie” ossia ai punti di prelievo non dotati di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario).
Lo speed offerto da concorrente concorrerà alla determinazione del corrispettivo unitario di fornitura, secondo la formulazione descritta all’art. 6.4 del presente Capitolato.
Non sono ammesse offerte formulate in difformità a quanto previsto nei criteri sopra richiamati.
I valori dello spread ΨFi , differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3 e dello spread ΨFo , indifferenziato per fasce orarie, offerti dal Concorrente, dovranno sottostare ai vincoli, pena esclusione, di cui all’Allegato A del presente Capitolato.
Il concorrente, nel formulare l’offerta, deve tener conto dei patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato.
La gara si concluderà con l’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, calcolato secondo il criterio appresso riportato.
Sulla base dell’offerta presentata da ciascun concorrente e dei prelievi di energia annui posti a base di gara, dettagliati nell’allegato 2 al presente Capitolato, verrà calcolato il valore dello spread medio ponderato offerto Ψm , per come stabilito ed indicato nell’allegato A al presente Capitolato.
Per i concorrenti ammessi, verranno confrontati i valori Ψm , e la gara verrà aggiudicata al concorrente cui corrisponderà il valore di Ψm più basso.
Il valore dello spread medio ponderato offerto Ψm deve essere inferiore, pena esclusione dalla gara, al valore massimo ammissibile per la gara, fissato in 3,00 €/MWh.
Per maggiori dettagli sul calcolo, necessario ai fini dell’aggiudicazione, si rimanda all’allegato A) al presente Capitolato.
Art. 6.7 Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative maggiorazioni
Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal FORNITORE, con delega di AMAP, con l’esercente il servizio di distribuzione.
II FORNITORE si impegna di stipulare il contratto di trasporto con il Distributore Locale, sulla base della tipologia di utenza e delle caratteristiche dei punti di prelievo (potenza disponibile, tensione di alimentazione, ecc) di cui all’Allegato n. 1.
Il servizio di trasporto dovrà essere espletato in conformità al Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia (TIT), stabilito e amministrato dall’ARERA, nelle modalità previste dalla medesima Autorità (riferimento per il periodo 2016-2019).
II FORNITORE, dovrà dare evidenza dell’attivazione di tutte le prese (punti di prelievo) sul proprio contratto di trasporto e dispacciamento, trasmettendo ad AMAP, entro dieci giorni dalla suddetta attivazione, la documentazione in merito rilasciata dal Distributore Locale (è accettabile anche la stampa della pagina Web del Distributore Locale, con la conferma, per ogni punto di prelievo, dell’avvenuto switch-off).
Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
L'onere del trasporto verrà corrisposto all’esercente dal FORNITORE.
Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall’esercente il servizio di distribuzione.
Il FORNITORE fatturerà ad AMAP, in modo trasparente, il servizio di trasporto, con lo stesso dettaglio fornito dall’esercente, senza oneri aggiuntivi.
Il FORNITORE dovrà, mensilmente, in allegato alle fatture di fornitura, allegare le relative copie delle fatture del servizio di trasporto, secondo quanto previsto ai successivi artt. 6.12 e 6.12.1.
Art. 6.8 Componenti UC
Le componenti UC eventualmente previste e applicabili alle utenze del mercato libero saranno corrisposte per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
Art. 6.9 Condizioni e prezzo per il servizio di dispacciamento
Tutti i costi dei servizi di dispacciamento, nonché gli oneri connessi, saranno a totale carico del FORNITORE, il quale assumerà tutti i rischi connessi a tale attività e saranno remunerati dal cliente sulla base di quanto stabilito all’art. 6.4.
Nulla è dovuto al FORNITORE per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o comunque prestabiliti da AMAP.
Sarà a carico del FORNITORE la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto con TERNA.
AMAP provvederà a delegare il FORNITORE per la stipula di tali contratti per i propri punti di prelievo. Nella qualità di titolare del contratto di dispacciamento, il FORNITORE è tenuto all’osservanza di disciplinato dall’ARERA, in particolare con la delibera n. 111/06 e ss.mm.ii. e per modificata dalla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione
Art. 6.10 Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva
AMAP, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al FORNITORE, su sua richiesta, le eventuali opportune deleghe per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata del contratto di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura.
I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel prezzo della fornitura. Il FORNITORE si assume tutti gli oneri ed i costi
relativi a questa attività e tutti i rischi ad essa connessi (compreso il caso di mancata assegnazione ovvero assegnazione onerosa dei diritti), tutto da intendersi già inclusi nel corrispettivo di fornitura.
Art. 6.11 Imposte e oneri fiscali
Le imposte (accise) sui consumi di energia elettrica e l'IVA verranno applicate dal FORNITORE sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.
II FORNITORE provvederà ai versamenti delle imposte (accise) presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia assumendo il ruolo di sostituto di imposta per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa relativamente alle accise sull’energia elettrica oggetto della fornitura.
Resta inteso che AMAP resterà, in qualsiasi caso, esonerata da eventuali oneri derivanti da inadempienze del FORNITORE nei confronti dei suddetti adempimenti.
Art. 6.12 Modalità di fatturazione e di pagamento
In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato.
La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall’ARERA, ed in particolare nella Deliberazione 501/2014/R/com.
In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di AMAP.
Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale, riportanti, di norma, le quantità effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, ovvero, in assenza, quelle stimate dal medesimo Distributore Locale. Tali fatture le indicheremo come “fatture su dati comunicati”.
Per le “fatture su dati comunicati” il Fornitore ha obbligo di trasmettere all’AMAP, non appena disponibili, le corrispondenti fatture del Distributore Locale (fatture di “trasporto”).
Nel caso in cui al Fornitore, per qualche POD, non pervengano dal Distributore locale, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi al mese da fatturare, il fornitore ha la facoltà di emettere le relative “fatture in acconto”, utilizzando esclusivamente i seguenti criteri :
a) sulla base delle eventuali autoletture fornite da AMAP entro il 15 del mese, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato;
b) per un volume mensile di consumo pari al 70% (sia per la potenza che per l’energia) di quello risultante dalla documentazione (tabelle di prelievo) a base di gara(6)..
(6) ad esempio, il Fornitore, nel mese marzo 2019, può emettere una fattura in acconto per consumi stimati per un punto di prelievo di MT o BT, se per detto punto non ha acquisito dal Distributore Locale la fattura di trasporto relativa ai prelievi del mese di febbraio 2019. La suddetta fattura in acconto sarà calcolata - ai prezzi e condizioni contrattuali - sulla base del 70 % dei valori dei prelievi presuntivi (di energia e potenza) del mese di febbraio di cui all’allegato N. 2 del presente Capitolato ovvero sulla base delle eventuali autoletture fornite da AMAP entro il termine del 15 marzo.
Per ogni fattura emessa, il FORNITORE dovrà indicare se trattasi di “fattura su dati comunicati dal Distributore” ovvero di “fattura in acconto”.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l’indicazione dei dettagli dei relativi consumi e delle tariffe applicate.
In allegato alle fatture mensili dovrà essere predisposto dal Fornitore (e pubblicata sopra il portale messo a disposizione), una tabella riepilogativa in formato excel riportanti i dati di consumo di ciascuna utenza (identificata attraverso il POD, l’indirizzo e il comune) con la suddivisione dell’energia e potenza per fasce orarie, gli importi di tutte le componenti di costo presenti in fattura (energia, dispacciamento, perdite, servizi di trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali di sistema, imposte ecc), evidenziando se trattasi di fatture in acconto, ovvero su dati comunicati dal distributore.
La trasmissione delle fatture mensili deve essere effettuata a cura del Fornitore, con le seguenti modalità:
a. trasmissione tramite posta elettronica (agli indirizzi e-mail che saranno specificati da AMAP), dell’immagine (in pdf) sia delle “fatture su dati comunicati”, corredate delle relative fatture di trasporto, che delle “fatture in acconto”, unitamente alla tabella riepilogativa di cui al precedente capoverso;
b. trasmissione di tutte le fatture di cui al sopra indicato punto a) in formato cartaceo.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, trasmesse nelle modalità di cui sopra.
Resta inteso, inoltre, che il pagamento delle fatture relative ad un punto di prelievo è subordinato al verificarsi della seguente condizione:
✓ che il FORNITORE abbia fornito idonea documentazione rilasciata dal Distributore locale, atta a dimostrare l’attivazione dello stesso punto di prelievo, sul contratto di trasporto e dispacciamento del fornitore.
Il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore.
In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, saranno dovuti gli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii.; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.
Nel caso in cui AMAP rilevasse la non correttezza dei corrispettivi fatturati, provvederà a contestare la fattura emessa dal fornitore, inoltrando motivato reclamo per iscritto, contenente la natura e l’entità della controversia, riservandosi la facoltà di sospendere il pagamento relativo alla quota parte contestata, fino all’ottenimento di giustificazioni esaustive da parte del fornitore.
Si precisa che, nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa del medesimo distributore, è ritenuto accettabile come controdeduzione del fornitore, la dimostrazione del reclamo inoltrato dal fornitore al Distributore medesimo, fermo restando che il Fornitore resta obbligato, ad ogni richiesta di AMAP, di aggiornare lo stato di iter della pratica. Nel merito, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinché il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i..
Le Parti, si impegnano congiuntamente a risolvere tali controversie nel più breve tempo possibile.
Il fornitore resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornitura.
Art. 6.12.1 Ulteriori condizioni sulle “fatture in acconto”
E’ obbligo del fornitore di procedere al conguaglio delle “fatture in acconto, non appena lo stesso acquisirà dal Distributore Locale la fattura di trasporto relativa al periodo oggetto della fatturazione in acconto (mese di fornitura), riportante le misure (di energia e potenza) rilevate dal misuratore fiscale. La suddetta fattura di conguaglio per consumi - di importo pari alla differenza fra il Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, calcolato sulla base dei consumi del mese di fornitura rilevate dal misuratore fiscale, e l’importo della fattura di acconto per consumi relativi allo stesso mese di fornitura - deve essere corredata della relativa fattura di trasporto del Distributore locale.
Art. 6.13 Clausola risolutiva espressa
Ciascuna delle PARTI avrà inoltre la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra PARTE, qualora, relativamente a quest’ultima si verificasse una delle seguenti condizioni:
a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c) istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d) inadempimento grave ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, ove possibile nei successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
e) inadempimento ai disposti di cui alla Legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
f) rinvii a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata nei confronti del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Impresa, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/2008.
Art. 6.14 Variazioni del quadro normativo di riferimento
Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di pubbliche autorità che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o altri eventi ad essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico-economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 giorni dalla richiesta di una PARTE all’altra.
In caso di non raggiungimento di un accordo, entro detto termine, la PARTE che vi abbia interesse potrà recedere senza oneri dal contratto con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. ed un preavviso di almeno 30 giorni, eventualmente prorogati fino alla prima fine mese utile.
Art. 6.15 Rischi da interferenze
Ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, si precisa che AMAP SpA, per la gara d’appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto, essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza.
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta del Fornitore, in caso di modifiche tecniche, logistiche e organizzative che possano determinare i rischi suddetti.
Art. 6.16 Clausole di riservatezza e tutela dei dati personali
Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si autorizza al trattamento dei dati per gli esclusivi fini del contratto di fornitura.
Art. 6.17 Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le PARTI faranno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il servizio idrico (ARERA) ed alle norme del Codice Civile.
Art. 6.18 Modifiche al contratto
Eventuali modifiche del Contratto che si rendessero necessari dovranno essere formulate consensualmente fra le PARTI e dovranno risultare per iscritto.
Art. 6.19 Tracciabilità dei flussi finanziari
Con la sottoscrizione del contratto, il FORNITORE si obbliga al pieno rispetto delle norme contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ed in particolare all’art. 3.
Prima della decorrenza della fornitura è obbligo del FORNITORE comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente bancario acceso in conformità all’art. 3 comma 1 della sopra richiamata Legge.
Il fornitore dichiara che si assume l’onere di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto nella Legge sopra richiamata, a pena, come previsto al comma 8 dell’art. 3 della Legge, di risoluzione del contratto.
Il Fornitore si impegna, in particolare, a dare immediata comunicazione ad AMAP, ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 6.20 Comunicazioni
Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l’esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. In particolare si precisa il FORNITORE è obbligato ad espletare tutte le pratiche, comunicazioni ecc. necessari per il buon fine della fornitura, nonché ad effettuare i pagamenti di oneri ed imposte, in conformità alle regole tecniche emanate dell’ARERA e alle leggi vigenti in tema di imposte e tasse, in forza del mandato che gli viene conferito per la gestione dei servizi di trasporto e dispacciamento nonché del ruolo di sostituto di imposta per gli adempimenti in tema di accise sull’energia elettrica.
Con la firma del presente atto il Fornitore manleva l’AMAP delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici.
Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto.
In particolare, il Fornitore è tenuto a nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura, fornendo ad AMAP in forma scritta mediante raccomandata A.R. tutti i riferimenti. Il Responsabile Tecnico della
Fornitura assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui AMAP si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all’applicazione del Contratto.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni ad AMAP, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:
a. il flusso informatico dei dati e l’immagine delle fatture di cui alla lettera a) dell’art. 6.12, agli indirizzi di posta elettronica dei referenti tecnici ed amministrativi che saranno comunicati da AMAP;
b. le fatture cartacee, presso la sede di Xxx Xxxxxxxx 0 di AMAP SpA;
c. ogni altra comunicazione relativa al contratto, mediante raccomandata A.R., i cui contenuti possono essere anticipati anche via e-mail ai referenti tecnici o amministrativi designati dalle parti per la gestione del contratto.
Art. 6.21 Domicilio delle Parti e Foro competente
Il contratto prevederà l’individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Allegato A
Calcolo del valore medio ponderale dello spread offerto.
Per il suddetto calcolo le fasce orarie di riferimento saranno le fasce F1, F2, F3 definite dalla delibera dell’ARERA n. 181/06.
Sulla base dell’offerta presentata da ciascuno dei concorrenti, verrà calcolato il valore medio ponderale dello spread offerto (Ψm), mediante l’applicazione dei valori degli spead offerti all’energia annua presunta prelevata - che viene assunta pari a quella posta a base di gara e riportata nell’allegato n.2, con medesima suddivisione per periodi, fasce orarie e tipologia di punti di prelievo - aumentata delle perdite convenzionali di rete.
Nel merito, si indichi con:
⮚ E BT F0: l’energia presunta annua prelevata dai punti di prelievo alimentati in bassa tensione e non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3, pari a complessivi 23,888 MWh;
⮚ E BT Fi: l’energia presunta annua prelevata nella fascia Fi dai punti di prelievo alimentati in bassa tensione e dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3, pari a:
E BT F1= | 5.033,758 | MWh |
E BT F2= | 3.606,104 | MWh |
E BT F3= | 6.475,749 | MWh |
⮚ E MT Fi: l’energia presunta annua prelevata nella fascia Fi dai punti di prelievo alimentati in media tensione e dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3, pari a:
E MT F1= | 19.166,610 | MWh |
E MT F2= | 14.129,367 | MWh |
E MT F3= | 26.067,222 | MWh |
⮚ ΨFi : è il valore dello spread offerto dal concorrente, differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, in Euro/MWh, da applicare all’energia rilevata dal misuratore fiscale nella fascia oraria Fi, espressa in MWh, aumentata delle perdite convenzionali di rete, nei punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 o di misuratori orar;
⮚ ΨFo : è il valore dello spread offerto dal concorrente, indifferenziato per fasce orarie, in Euro/MWh, da applicare all’energia rilevata dal misuratore fiscale, espressa in MWh,
aumentata delle perdite convenzionali di rete, nei punti di prelievo non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 o di misuratori orari
Il valore medio ponderale dello spread offerto (Ψm) sarà pari a :
Ψm = [ (ΨF1 * E MT F1 + ΨF2 * E MT F2 + ΨF3 * E MT F3) * (1+0,038) + (ΨF1 * E BT F1 +
+ΨF2 * E BT F2 + ΨF3 * E BT F3) * (1+0,104) + (ΨFo * E BT F0) * (1+0,104) ] / [ (E MT F1 +
+ E MT F2 + E MT F3) * (1+0,038) + (E BT F1 + E BT F2 + E BT F3 + E BT F0) * (1+0,104) ]
La gara verrà aggiudicato al concorrente dalla cui offerta scaturirà il valore Ψm più basso.