ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Entrata - 3. PROTOCOLLO - DG VALORIZZAZIONE Prot. n.0004739/24 del 20/02/2024
XXX.XX TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
Motivi aggiunti al ricorso iscritto al R.G. n.16817/23 (Sez. II Q - UP 14 maggio 2024)
Xxx Xx Xxxxx S.r.l. (c.f.: 03729900781) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx (c.f.: RZZSVR61R25H919I) nato a San Xxxxxxxx in Fiore (Cs) il 25.10.1961, società con sede legale in San Xxxxxxxx in Fiore (Cs) alla Xxx Xxxx x.000, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta in calce al presente atto, dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx (c.f.: SLRCML69A26D086B; PEC: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx; Tel-Fax: 0984/408752) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore costituito, come da PEC da Registri di Giustizia, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx; -Ricorrente- contro
il Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -Resistente- nonché contro, solo se ed in quanto necessario
Over the Rock srl, in persona del l.r.p.t.; Soc. Coop Ecol Forest arl in persona del l.r.p.t.;; Consorzio eccellenze Turistiche Italiane, in persona del l.r.p.t.; Golden Snow srl, in persona del l.r.p.t.; Clinica della Moto srl, in p.l.p.t.; Catasta Pollino soc. coop Impresa Sociale, in p.l.r.p.t.; Visit Xxxxxxx, in p.l.r.p.t., Xxxxxxx sulla Campania Srl, in p.l.r.p.t; GAL Terre Locridee, in p.l.r.p.t; Società Cooperative Culture in p.l.r.p.t,
-Controinteressati-
per l’annullamento
in parte qua e per quanto di interesse per la ricorrente, del Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023, con il quale la PA disponeva la riforma parziale dei decreti dirigenziali prot. n.19808/22 del 29.12.2022 e prot. n.19944/22 del 30.12.2022, nonché
l’assegnazione del contributo alle proposte progettuali ritenute idonee, utilmente collocatisi nelle posizioni dal n.18 al n.21 (doc.1); dell’Allegato A al Decreto del 29.12.2023, contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29/12/2022, prot. n. 19749/22 (doc.2); dell’Allegato B al Decreto del 29.12.2023 contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27/01/2023, prot. n. 1690/23 (doc.3); dell’Allegato C al Decreto del 29.12.2023 contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2023, assegnate con decreto del Ministro del Turismo del 27/12/2023 prot. n. 35194/23 (doc.4).
FATTO
La Xxxxx S.r.l., per come ampiamente narrato nel ricorso principale, ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento stanziato dal Ministero del Turismo denominato “Montagna Italia”, presentando un progetto per un importo pari ad € 1.999.364,000 (con importo a carico del privato di € 199.036,00).
La stessa ricorrente ha già impugnato con il ricorso principale il decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23), con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022; dell’allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli “Interventi Idonei”, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti; ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l’elenco degli “interventi non idonei” in quanto valutati con
punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita all’art. 8 dell’Avviso - Allegato 2 e l’elenco degli “interventi esclusi” dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni nonché della decreto 27413 del 24.10.2023, con il quale il segretario generale del ministero, a conclusione del procedimento, ha presto atto degli esiti della valutazione e li ha approvati; del verbale della commissione di valutazione n.5 dell’01.06.2023, seduta in cui si è discusso il progetto presentato da Xx Xxxxx S.r.l.; nonché se ed in quanto necessario, il verbale della commissione di valutazione
n.1 del 13.04.2023, seduta in cui è iniziata la discussione sul progetto della ricorrente, poi rinviata ad una seduta successiva; di ogni altro verbale della commissione di valutazione nonché dei verbali di valutazione del 14 novembre 2022, del 21 novembre 2022, del 28 novembre 2022, del 15 dicembre 2022, nonché ancora, sempre se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19490 del 23/12/2022 con tutti i suoi allegati; del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19749 del 29/12/2022 il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite; del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19808 del 29/12/2022, nei limiti dell’interesse de Xx Xxxxx S.r.l.; ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico 9049 del 18 luglio 2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5). Nel ricorso, in punto di
FATTO, è stato evidenziato quanto segue.
“I. La procedura di evidenza pubblica - L’avviso pubblico - Le finalità del finanziamento.- Con Delibera n.58 del 03.11.2021, il CIPESS approvava il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità del Ministero del Turismo, avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Nell’ambito del predetto PSC, Area tematica “Competitività imprese” - Settore di intervento “Turismo e ospitalità”, è presente la misura denominata “Montagna Italia” per un importo complessivo di €
26.700.000,00, avente la finalità di sostenere programmi di investimento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, anche in linea con le raccomandazioni del piano “Transition Pathway for Tourism”, presentato dalla Commissione Europea, con gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategia industriali e digitali dell’Unione Europea. La necessità di un progetto specifico per la montagna nasceva dall’esigenza di sostenere, specie nel meridione d’Italia, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, in quanto, a parere del Ministero, “sostenere la crescita sostenibile del turismo in montagna vuole dire, anche e soprattutto, sostenere e presidiare l’economia montana di intere vallate, garantire il presidio idro-geologico dei territori ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri” e, pertanto, appariva “necessario prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze di valorizzazione che caratterizzano le diverse aree montane del Paese, anche sotto il profilo dell’accessibilità e delle infrastrutture disponibili, al fine di favorire in generale la fruizione della montagna per tutto l’arco dell’anno”. Con l’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022 (doc.8), il Ministero del Turismo ha indetto procedimento di evidenza pubblica diretta a finanziare progetti finalizzati alla promozione 4 di processi di integrazione all’interno della filiera turistica montana, attraverso la costituzione di forme di aggregazione di impresa, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore, in particolare sui mercati esteri (art. 1 dell’avviso). Per la realizzazione di dette finalità il Ministero del Turismo stanziava la somma di € 26.700.000,00 (cfr. art.2, pt.1), prevedendo, all’art.2, pt.2 dell’Avviso Pubblico, che la quota dell’80% delle risorse doveva esser destinata ad 8
Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Il finanziamento concedibile, a fondo perduto, per ciascun progetto veniva fissato -dall’art.3- nella somma di € 2.000.000,00. Le candidature per il finanziamento potevano essere presentate da soggetti profit e non profit, denominati “Proponenti”, in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata, i quali, a pena di esclusione, dovevano preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM), ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., nel quale lo stesso soggetto si impegnava a partecipare al progetto e che attestasse che, lo stesso progetto presentato, perseguisse l’interesse pubblico e la rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui all’avviso pubblico ut supra. L’art.4, pt.4 -inoltre- preveda un “premio” per i “progetti che prevedano nei Patti di collaborazione di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati i ente esponenziale”. La domanda (da presentarsi con le modalità previste dall’art. 5 dell’avviso) dove contenere un progetto recante interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati allo sviluppo turistico e a rivitalizzare il tessuto socioeconomico locale (cfr. art.6, pt.1). Le domande ed i relativi 5 progetti, superata la fase di verifica formale, dovevano essere valutate “nel merito da un’apposita Commissione, formata da cinque componenti, istituita dal Ministero del Turismo e presieduta da un componente dello stesso Ministero” (art.8, pt.1). Per quanto qui di interesse, va detto che la valutazione nel merito a ciascuna domanda poteva essere attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60/100 (art.8, pt.4) e, ai sensi del punto 5 dell’art.8 della lex specialis, “La commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e
criteri di valutazione” contenuti nella tabella seguente (meglio infra). Sempre l’articolo 8 (co. V) ha previsto una serie di indicatori. Precisamente, il predetto articolo 8 V co. ha stabilito che “la Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione”. Sempre per quanto qui di interesse, all’art. 6 (III co.) i criteri di priorità da assegnare ai progetti che presentassero determinate caratteristiche, ivi indicati. Sempre l’art. 6 del bando ha previsto che tutti gli interventi dovevano essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di energie alternative e rinnovabili, con previsione della rimozione delle barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive. Ai sensi dell’art.1, l’avviso è finalizzato a selezionare progetti (“Progetti per la Montagna”) presentati da soggetti privati profit e non profit, “con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione d’Italia”. Nel dettaglio (cfr. art.1, pt.2):
1) qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi; 2) implementare, 6 anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente; 3) favorire la promozione dei prodotti tipici; 4) promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale et cetera); 5) implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale; 6) sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul
territorio. L’avviso prevede che, all’esito della presentazione delle domande, quest’ultime sarebbero state “soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo” (art.7, pt.1) e, successivamente, “valutate nel merito da un’apposita Commissione, formata da cinque componenti, istituita dal Ministero del Turismo e presieduta da un componente dello stesso Ministero” (art.8, pt.1). Per ciò che riguarda la valutazione nel merito, a ciascuna domanda poteva essere attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60/100 (art.8, pt.4) e, ai sensi del punto 5 dell’art.8 della lex specialis, “La commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione” contenuti nella tabella seguente (meglio infra). Nel predetto art. 8 dell’avviso sono altresì previsti, invero in modo molto generico e non sufficientemente specificato, gli ambiti ed i criteri di valutazione. Precisamente, al V co. è previsto che la Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili sulla base di una valutazione che tengo conto degli “ambiti”, dei “criteri”, degli “indicatori” e del “metodo di valutazione”. Invero, di là dalla individuazione generica dei criteri di valutazione, sin da ora può essere posto in evidenza come il bando, sul punto specifico che rappresenta la predeterminazione dei criteri di valutazione di “merito” del progetto, sia evidentemente generico, in quanto il Ministero sostanzialmente si è limitato a prevedere un massimo di 7 punteggio assegnabile, senza individuare gli elementi per “dosare” i punteggi per ciascuna voce. E’ utile evidenziare ai fini di corretta parametrazione del progetto ai fini perseguiti dal Ministero, che l’art.6, dell’avviso prevede espressamente che sarebbe stata data priorità a quei progetti in grado di: 1) creare prodotti nuovi rispetto a quelli tradizionali, con particolare riferimento alle proposte turistiche “a forte contenuto di esperienza vera, unica ed irripetibile (ad esempio: partecipazione ad eventi e produzioni tradizionali, apprendimento di tecniche ed usanze locali, vita di comunità, raccolta e trasformazione di prodotti agricoli, pratica di sport o
attività rare, ecc.)”; 2) attivare stagioni diverse da quelle canoniche della montagna, con specifico riferimento alle diverse realtà locali; 3) stimolare ed attrarre mercati diversi da quello di prossimità con specifico riferimento alle diverse realtà locali, con particolare attenzione ai mercati esteri; 4) replicare le best practies a livello internazionale; 5) favorire la costituzione di reti anche di livello interregionale; 6) garantire un’integrazione sinergica tra diverse tipologie di interventi ammissibili; 7) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc; 8) favorire la transizione ad un turismo green e digitale, in linea con le previsioni del piano “Transition Pathway for Tourism” presentato dalla Commissione europea. Ancora, va detto che tutti gli interventi dovevano essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di energie alternative e rinnovabili: ai sensi dell’art.6, pt.4, di fatti, “tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento devono altresì prevedere la rimozione delle barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive”. 8
II. La domanda ed il progetto della Xxxxx srl.- Avendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi la Xxxxx srl ha presentato domanda per ottenere un finanziamento per la realizzazione di un progetto per un importo pari ad € 1.999.364,00 (con importo a carico del privato di € 199.036,00). Alla domanda sono stati allegati tutti i documenti richiesti dalla lex specialis, tra cui: 1) i Patti di Collaborazione stipulati con la Pro-Loco “Lorica sull’Arvo”, il Comune di San Xxxxxxxx in Fiore, l’Ente Parco Nazionale della Sila, Camminasila, ATMA Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx 000 X.x.x., Xxxxx Xxx X.x.x. (xxx.0-00); 2) la descrizione dell’intervento (di cui meglio infra si dirà).
III. La verifica di ammissibilità della domanda - L’esclusione - Il ricorso al TAR del Lazio Sez. IIQ - R.G. 2788/2023 - La riammissione.- Per completezza di ricostruzione della vicenda fattuale, va detto che in data 19.12.2022, però, la società richiedente ha ricevuto, a mezzo PEC, una nota del Ministero del Turismo con cui veniva comunicato che “all’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte ai sensi dell’articolo 7 commi 1 e 3 dell’Avviso Pubblico sulle istanze di finanziamento pervenute in risposta all’Avviso Pubblico (…) si comunica che la domanda BM-0190 è stata ritenuta non ammissibile alla fase di valutazione di merito a causa della seguente motivazione: -Allegati alla domanda non integrati a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 10 comma 8, attraverso comunicazione a mezzo piattaforma informatica del 16.11.2022”. Avverso detto provvedimento, manifestamente ingiusto, Xx Xxxxx S.r.l. adiva con ricorso (R.G. l’Xxx.xx Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (doc.17), instaurando così il procedimento iscritto al R.G. 2788/2023. Soltanto pochi giorni dopo l’instaurazione del giudizio innanzi al TAR capitolino, con Decreto prot. n.3652 del 23.02.2023, l’Autorità responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione, anche in considerazione del rilevante numero di ricorsi notificati all’amministrazione procedente, comunicava che si sarebbe proceduto a riesaminare, in 9 autotutela, le posizioni istruttorie relative alle domande pervenute a valere sulla procedura di cui trattasi, rimaste escluse per mancato riscontro a soccorso istruttorio “attivato tramite mezzo inidoneo” o per mancata attivazione di soccorso istruttorio relativo a carenze documentali tipologicamente sanabili. Sicchè La Xxxxx srl è stata riammessa a valutazione (stante il macroscopico errore in cui era incorso il Ministero), per come emerge dal decreto del Ministero n. 4703 del 09.03.2023che si produce (doc. 18) e dall’allegato elenco di imprese riammesse (doc. 19). Tali documenti sono stati prodotto nel giudizio R.G. 2788/2023 (doc. 20), sicchè lo stesso si è concluso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
IV. La fase di valutazione.- Riammessa alla procedura di evidenza pubblica, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx 00.00.0000 (Xxxxxxx x.0; doc.4) la Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Dirigenziale prot. n.12893/22 del 03.10.2022, procedeva ad una prima valutazione della domanda presentata da La Xxxxx S.r.l., focalizzando la propria attenzione “sulle seguenti voci: -incremento delle presenze turistiche; -innovazione digitale; -piano economico-finanziario” (cit. doc.4). Dopo una breve interlocuzione, i commissari concordavano di riesaminare ulteriormente il progetto per dare in seguito una valutazione definitiva. Nel corso della seduta dell’01.06.2023 (Verbale n.5; doc.3), per quanto riguarda la società qui ricorrente, si riprendeva “la valutazione del progetto già discusso nella seduta del 13 aprile. La Commissione esamina e valorizza tale progetto alla luce di quanto previsto dalla griglia di valutazione. Dopo ampia discussione, si concorda sui punteggi relativi ai singoli oggetti di valutazione, da cui si ricava un punteggio complessivo pari a 66” (cit. doc.3). Al termine della seduta, la Commissione procedeva a stilare la graduatoria di merito qui anch’essa impugnata, assegnando collegialmente un punteggio univoco ad ogni nuova domanda ammessa alla valutazione e integrando, in seguito, tali domande all’interno della graduatoria 10 finale complessiva (anch’essa impugnata), ove però Xx Xxxxx, avendo conseguito il punteggio di 66, non risultava collocata in una posizione utile per conseguire il finanziamento. Tale graduatoria è stata dapprima approvata con decreto 27410/2023 del L’Autorità Responsabile del PSC (doc. 1) ed è stata poi ratificata anche con decreto 27413 del 24.10.2023 (doc. 2b), con il quale il segretario generale del ministero ha preso “atto degli esiti dell’Avviso “Montagna Italia” e della relativa graduatoria definitiva di cui al Decreto prot. n. 27410/23 e, in particolare, dell’elenco dei progetti idonei per il finanziamento in ragione del punteggio conseguito, superiore alla soglia minima (60/100) stabilita all’art. 8 dell’Avviso, di cui all’Allegato 1 al medesimo provvedimento”; ha rimandato “a successivo provvedimento del Segretariato Generale del Ministero del
Turismo la parziale riforma dei decreti dirigenziali prot. n. 0019808/2022 del 29/12/2022 e prot. n. 0019944/2022 del 30/12/2022, con i quali saranno individuati i progetti da finanziare a valere sulle risorse disponibili a valere sul FUNT di parte corrente per l’annualità 2022, in ragione del relativo posizionamento della graduatoria di merito di cui al succitato Allegato 1” ha confermato “l’impegno del Ministero del Turismo a individuare, a integrazione degli stanziamenti già disposti sul PSC Turismo e sul FUNT 2022, le risorse necessarie a garantire il soddisfacimento, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili, del maggior numero di domande valutate come idonee ma non finanziate per carenza di risorse” ha dato “mandato all’Autorità Responsabile del PSC di verificare, sul piano tecnico e limitatamente alle funzioni e alle competenze ad essa assegnate, la disponibilità di eventuali fonti finanziarie a valere sull’attuale programmazione, ovvero sulla programmazione 2021-2027, all’uopo necessarie”.
Dopo la narrazione dei fatti, la Xxxxx ha affidato il ricorso a tre motivi di DIRITTO. Precisamente, in diritto è stato evidenziato quanto segue.
“1) Violazione di legge - Violazione dell’art.97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 Cost. - Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione - Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto, insufficienza e sviata istruttoria - Sviamento di potere - Illogicità - Manifesta irragionevolezza - Motivazione omessa/carente e insufficiente - Violazione di legge - Violazione dell’art. 12 della legge 241/1990.
In primo luogo, Xx Xxxxx S.r.l. censura l’operato dell’amministrazione procedente in ordine alla mancata predisposizione delle dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati. Come già detto in sede di narrazione dei fatti, l’art. 8 dell’Avviso Pubblico n. 9049/22 (“Modalità di valutazione delle domande”) (doc.8) prescrive esclusivamente che, la Commissione di Valutazione, doveva procedere alla
valutazione di merito attribuendo “un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100” (art.8, pt.4), determinando la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri di valutazione previsti dalla tabella contenuta al punto 5 dell’art.8 della lex specialis.
A ben vedere, tale tabella prevista al punto 5, come già evidenziato in puto di fatto, è estremamente generica e prescrive soltanto il punteggio massimo attribuibile per singolo indicatore, tacendo però sulla gradazione dei voti attribuibili, dal minimo al massimo. In altri termini, la lex specialis non prevedeva alcuna griglia di valutazione.
Ancora, è bene precisare che la genericità della tabella prevista dal bando inficia anche il verbale n° 1 (cit. doc. 7a) in quanto in esso la Commissione, come ben si può notare ictu oculi non va fissare criteri di gradazione dei punteggi, ma si limita ad esaminare la griglia divalutazione. Orbene, è del tutto evidente che l’azione amministrativa qui censurata è viziata in quanto la tabella prevista dal V co. dell’art. 8 dell’avviso è generico, così come generica è la presa d’atto che la commissione fa nel verbale n° 14 novembre 2023. Pertanto, tutta l’attività successiva svolta dalla Commissione è inficiata (per invalidità derivata) dalla predetta carenza di specificazione dei punteggi da assegnare. Per quanto qui
di interesse, la Commissione di Valutazione, dopo il primo ricorso proposta dalla Xxxxx xxx, si è riunita per la prima volta in data 13.04.2023 (doc.4), al fine di procedere alla valutazione di merito prevista dall’art.8 dell’Avviso Pubblico n.9049/22: si legge nel Verbale n.1 del 13 aprile 2023 (doc. 4) che “Alle ore 10.20 la commissione è formalmente costituita” e, dopo i primi adempimenti formali, “La commissione procede quindi nelle valutazioni delle seguenti domande, identificate dai codici assegnati dalla piattaforma attraverso la quale sono state presentate” (cit. doc.4). Il tutto, senza approvare alcuna griglia di valutazione.
Dalla documentazione del Ministero del Turismo emerge manifestamente l’illegittimità della azione amministrativa che ha condotto all’approvazione della graduatoria del finanziamento per cui è causa: la Commissione ha proceduto alla valutazione delle domande presentate nella totale assenza di griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, non essendo state previste né dalla lex specialis e né, tantomeno, sono mai predisposte nel corso della prima seduta, prima di procedere alla valutazione delle singole
domande.
Per Giurisprudenza costante, è noto che la predisposizione delle griglie di valutazione consente “di rendere intelligibile il giudizio formulato dalla Commissione, consentendo di verificare come il punteggio massimo a disposizione viene concretamente “dosato”, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta appunto di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza agli obiettivi (strategico e operativo) perseguiti” (cfr. TAR Lazio, Roma, 19030/2023 del 15.12.2023).
Peraltro, sempre codesto Xxx.xx TAR (sent. 3579/2023) ha avuto modo di puntualizzare che l’idoneità del voto numerico a rappresentare adeguatamente la motivazione del giudizio formulato dall’organo consultivo sarebbe predicabile solo in presenza di un corredo sufficientemente dettagliato di apposite sotto-voci, con la predeterminazione a monte dei profili e degli elementi che concorrono, nel loro insieme, a misurare il pregio qualitativo, in funzione degli obiettivi (strategici e operativi) perseguiti, individuando conseguentemente anche il “peso specifico” da riconoscere a ciascuno ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico, individuazione ovviamente rimessa all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, nella misura in cui necessariamente presuppone un bagaglio di competenze e cognizioni specialistiche che attengono all’ambito oggetto di valutazione (…). Altrimenti opinando, tutto resterebbe confinato ad un tautologico e apodittico riferimento
alla “qualità artistica” (ad es., di un progetto o delle maestranze utilizzate), ossia un concetto che, nella sua genericità, non consente di apprezzare in cosa effettivamente consista detta qualità, e dunque in che misura e sotto quali profili un progetto sia giudicato maggiormente meritevole rispetto ad un altro”.
Peraltro, non sfuggirà sicuramente all’autorevole Xxxxxxxx adito un dato: l’ampia “forbice” che è fissata nella tabella di cui al punto 5 dell’art. 8 dell’avviso e dal verbale n° 1 del 14 novembre 2022, in sostanza assegna una sorta di arbitrio alla P.A. procedente, il tutto in evidente disdoro dell’art. 12 della legge 241/1990 che, come è noto, stabilisce che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» esige una misura preventiva di “trasparenza” con la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l’erogazione E’ evidente che la norma, applicabile al caso di specie, è preordinata a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa (artt. 3 e 97 della Costituzione) e a far sì che l’esercizio della discrezionalità tecnica sia basata su regole certe e predefinite.
La mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia l’avviso ed i verbali della commissione ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento.
2) Violazione di legge - Violazione della lex specialis - Violazione dell’art.8, comma 5 dell’Avviso Pubblico n.9049/22 - Illogicità - Manifesta irragionevolezza.-
Quanto appena lamentato è di per sé bastevole per acclarare l’illegittimità in cui è incorsa l’amministrazione, con conseguente inevitabile accoglimento dello spiegato ricorso.
Ciò posto, per mero scrupolo, si evidenzia che nella fattispecie sussistono ulteriori profili di illegittimità, per quanto appresso si dirà.
Segnatamente, va detto che la valutazione effettuata dalla commissione sul progetto della
Xxxxx è manifestamente illegittima, iniqua ed ingiusta. Sul punto, si precisa con fermezza che, quanto appresso sarà eccepito, non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnicodiscrezionale alternativa a quella proposta dalla commissione e ratificata dal Ministero nei provvedimenti conclusivi. Tutt’altro, qui di seguito verranno analizzate le singole voci che sono state valutate dalla commissione, con assegnazioni di punteggi che di certo non sono coerenti con assoluta evidenza ed alla luce di una valutazione ab externo con i parametri, seppure ingiustificatamente ed illegittimamente ampia fissati dalla tabella di cui all’art. 8 dell’avviso pubblico. L’art.8, co.5 della lex specialis prevedeva che “La Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:
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All’esito della discussione in sede al Consiglio di Valutazione del 13.04.2023, veniva
attributo il punteggio complessivo di 66 punti.
Si legge nel Verbale n.5 (doc.3): “BM-0190 LA XXXXX SRL: Si riprende la valutazione del progetto già discusso nella seduta del 13 aprile. La Commissione esamina e valorizza tale progetto alla luce di quanto previsto dalla griglia di valutazione. Dopo ampia discussione, si concorda sui punteggi relativi ai singoli oggetti di valutazione, da cui si ricava il punteggio complessivo pari a 66” (cit. doc.3), attribuendo i seguenti punteggi per ciascun indicatore: a) Indicatore 1 4 (max: 5); b) Indicatore 2 4 (max: 5); c) Indicatore 3 7 (max:
10); d) Indicatore 4 3 (max: 5); e) Indicatore 5 4 (max: 5); f) Indicatore 6 4 (max: 5); g)
Indicatore 7 4 (max: 5); h) Indicatore 8 3 (max: 5); i) Indicatore 9 5 (max: 5); j) Indicatore
10 4 (max: 5) k) Indicatore 11 4 (max: 5); l) Indicatore 12 8 (max: 20); m) Indicatore 13 3
(max: 5); n) Indicatore 14 6 (max: 10); o) Indicatore 15 3 (max: 5);
Alla luce di quanto sopra, si devono censurare singolarmente quasi tutti i punteggi assegnati
-così come effettuata dalla Commissione- appare congrua e proporzionata alla proposta presentata.
- Indicatore n.1, “Progetto che esplicita obiettivi coerenti con l’analisi del contesto e dei
fabbisogni”, il progetto presentato da Xx Xxxxx è coerente con gli obiettivi del bando, in quanto è strutturato in modo da integrarsi con le condizioni contestuali e le normative specifiche di tutela del Parco Nazionale della Sila: conservare l’integrità ambientale, paesaggistica e culturale dei luoghi è interesse comune e condiviso, ma la sola tutela non è sufficiente a favorire lo sviluppo dei territori e scongiurare abbandono e degrado. Difatti, è necessario favorire i processi di sviluppo e di integrazione delle strutture e delle attività già
esistenti, implementando e diversificando l’offerta turistica attraverso una gestione sostenibile e la valorizzazione dell’habitat boschivo. Così come prospettato. All’esito dell’analisi del progetto, è sin troppo evidente che lo stesso, in relazione a tale indicatore avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 5, anziché 4. D’altro canto, né la tabella contenuta all’art. 8 dell’avviso né tanto meno i verbali inerenti alle operazioni effettuate dalla Commissione consentono di stabilire quale sia stata la ragione per la quale il Ministero abbia tolto un 1 se il progetto è pienamente coerente con il contesto dei fabbisogni.
- Indicatore n.2, “Progetto che esplicita collegamenti con altre strategie di sviluppo locale alle quali il soggetto pubblico locale partecipa”. Va detto in proposito che il progetto presentato dalla ricorrente si interfacciava con il soggetto pubblico così come previsto dal bando con Il Patto di collaborazione (con il Comune di San Xxxxxxxx in Fiore); in particolare, nel patto di collaborazione si fa riferimento al progetto di “Rigenerazione Paesaggistica e Ambientale dell’area sul Lago Arvo al fine della valorizzazione turistica incentrata sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea; interventi coordinati per la realizzazione di un sistema sostenibile per l’accessibilità e la fruibilità del Lungolago”. Un progetto approvato e già finanziato per un importo di € 4.811.000 per il Comune di San Xxxxxxxx in Fiore (CS) CUP: J11B21003230005. Nello specifico il masterplan di progetto prevede per un’area di proprietà comunale che si sviluppa complessivamente su circa
25.000 mq diversi ambiti legati e interconnessi una serie di interventi: aree di sosta e parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, aree attrezzate per attività ludiche e sportive, spazi per la ricettività e il ristoro spazi dedicati ad opere di land art. Unitamente a quanto appena indicato è stato stipulato un “Patto di collaborazione” con l’Ente Parco Nazionale della Sila, con sede in Via Nazionale – Lorica di San Xxxxxxxx in Fiore (CS), che nello specifico prevede la collaborazione con il Proponente per la “realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione a seguito della proposta pervenuta”.
L’obiettivo generale consiste nel rilanciare il turismo montano Silano e contribuire al benessere della popolazione e dei fruitori del Parco attraverso pratiche sportive e socializzanti valorizzando gli spazi offerti dal territorio e consolidando i rapporti collaborativi tra diversi soggetti istituzionali. Tale finalità, grazie anche ai patti di collaborazione con i due enti pubblici appena indicati, : obiettivo che il progetto in maniera del tutta idonea allo scopo intendeva perseguire, con la conseguenza che, anche, per questo Indicatore andava assegnato il punteggio massimo di 5 punti, anziché 4.
- Indicatore n.3, “Attivare stagioni diverse da quelle canoniche della montagna”. In relazione a tale indicatore, come detto il Ministero assegna un punteggio pari 7 su un massimo di 10 punti assegnabili. Orbene, va detto che il progetto proposta da La Xxxxx srl è finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di strutture ed attrezzature che costituiscono nel loro insieme un elemento innovativo nel comprensorio, sia per quanto riguarda la l’offerta turistica sia per quanto riguarda l’arco temporale di fruizione degli spazi e dello svolgimento delle attività; differenziando l’offerta turistica che vede nella stagione invernale una buona presenza di persone che praticano gli sport invernali tradizionali negli impianti di Camigliatello e Lorica. Il progetto “Xxxxx Xxxxxx” prevede infatti molteplici attività per le quali proprio il variare delle stagioni costituisce elemento di attrattività consentendo di cogliere le diverse possibilità che la natura offre, con particolare riferimento alla stagione primaverile ed estiva (prevedendo una pausa invernale, a causa della presenza di abbondanti nevicate) nelle quali il Parco può essere agevolmente utilizzato dal pubblico.
Un siffatto progetto meritava come valutazione i 10 punti previsti dall’art.8, pt.5 dell’Avviso
Pubblico n.9049/22, anziché i 7 assegnati e comunque non è dato comprendere il perché la
P.A. procedente abbia inteso assegnare solo 7 punti a fronte dei 10 previsti.
- Indicatore n.4, “Stimolare ed attrarre mercati diversi da quello di prossimità in particolare esteri”. L’altopiano della Sila, nella parte che ricade nella Provincia di Cosenza, costituisce da sempre un riferimento per il turismo di prossimità, quello giornaliero, che vede le famiglie usufruire, specie nel periodo invernale, degli impianti di risalita e delle piste dove svolgere i tradizionali sport invernali (sci, snowboard, slittino etc.) nelle rinomate località di Camigliatello e Lorica.
L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare i marker culturali-ambientali del territorio ad uso degli operatori del turismo outdoor con lo scopo di generare un indotto per tutto il territorio, captando un turismo che apprezzi le molteplici possibilità di svolgere attività a stretto contatto con la natura, in uno scenario tra i più suggestivi delle montagne del Meridione d’Italia che beneficia di condizioni micro-climatiche uniche.
Le strutture ricettive presenti in zona, possono beneficiare della presenza di un turismo che prolunga la permanenza; un turismo “colto” consapevole, attento alle questioni ambientali e desideroso di beneficiare delle unicità del contesto e di trarre benessere e salute dal proprio soggiorno. Un turismo che in contrapposizione al turismo “mordi e fuggi”, è una risorsa per le comunità locali, è rispetto per i delicati equilibri dell’ambiente, e soprattutto è valorizzazione degli ambiti montani delle sue tipicità e riscoperta dei valori che la vita “urbana” ha privato alle nuove generazioni.
Anche in questo caso il progetto posto all’attenzione del Ministero del Turismo meritava un punteggio pari a 5. - Indicatore n.5, “Allestire servizi e proporre prodotti turistici per persone con bisogni speciali”. Il progetto prevede diverse aree funzionali dedicate tanto alle attività fisiche motorie così come aree per il relax, il benessere psico-fisico, spazi per la meditazione e aree formative. Un progetto integrato e coordinato che presta attenzione a tutti gli aspetti legati alla salute e al benessere, non può che essere rivolto a tutti, spazi accessibili e visitabili e inclusivi in accordo i principi dell’Universal Design (“design per
tutti”) e in ottemperanza alle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici (DM 236/89 e DPR n. 503/96).
Ma ancor di più, negli obiettivi fondativi del progetto veniva considerato come prioritario il contatto reale con la natura, in un rapporto multisensoriale in grado di cogliere ogni aspetto legato ai benefici che se ricavano, questo vale ancor di più per persone con bisogni speciali (ipovedenti, persone con fragilità psichiche, o con ridotta mobilità ecc.).
Favorire uno scambio di energie positive tra la persona e l’ambiente naturale, può innescare preziosi benefici, e in tal senso sono numerosi gli studi che testimoniano sugli effetti positivi che scaturiscono dalle attività all’aria aperta e/o con gli elementi naturali (flora e fauna), basti pensare al Tree hugging, all’ippoterapia, alla pet therapy ecc.
Pertanto, un punteggio inferiore a 5 risulta manifestamente ingiusto ed illogico.
- Indicatore n.6, “Favorire la transizione ed un turismo green e digitale”. La competitività del settore turistico, in particolare per i territori montani è strettamente legata alla sua sostenibilità poiché la qualità delle destinazioni turistiche dipende fondamentalmente dal loro ambiente naturale e dalle comunità locali. Se da un lato riscoprire i luoghi e le tradizioni delle comunità più vicine aiuti a diminuire l’impatto ambientale dei trasporti a lungo raggio, è necessario adottare un approccio globale che intercetti la domanda di turismo sostenibile, sono aspetti riguardano allo stesso tempo la prosperità economica del settore, ma anche la coesione sociale, la tutela dell’ambiente e la promozione delle culture locali. Il progetto si rivolgeva verso gli scenari che intraprendono un percorso di transizione verso un ecosistema turistico più resiliente, sostenibile e innovativo, che ha come priorità la valorizzazione delle economie locali, filiere alimentari a “km zero”, impulsi concreti e dinamici ad attività ecologiche come i cammini, l’escursionismo il cicloturismo et cetera. Un approccio che necessita di un impegno anche in termini di comunicazione, digitalizzazione, marketing e promozione. Il progetto intende nei suoi sviluppi futuri
intercettare la domanda non solo ad un viaggiatore attento, ma ad un vero e proprio consumatore di esperienze: non si tratta più di un semplice osservatore distaccato o fruitore passivo delle bellezze o delle attrattive di un territorio, ma di una persona che desidera entrare in contatto con la destinazione e stabilire con essa una relazione che richiede di vivere esperienze memorabili. Anche in questo caso, la Commissione di Valutazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio non inferiore ai 5 punti.
- Indicatore n.8, “Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale”. Con riferimento ai contenuti innovativi della proposta, un primo aspetto da rimarcare riguarda la volontà di fornire (con particolare riferimento al percorso esperienziale digitale) un nuovo concetto di percorso naturalistico. Xxxxxxx, Xx Xxxxx S.r.l. si pone come obiettivo quello di favorire una transizione verso un’esperienza che sia immersiva in un ambito naturale e incontaminato, ma anche attrattiva e più vicina alle nuove generazioni. Una passeggiata nel bosco può divenire un’esperienza multimediale, interattiva, innovativa sfruttando i sistemi e device così familiari ai giovani, ma ormai anche alle generazioni più avanti con l’età. L’uso degli smartphone nei quali troppo spesso vediamo immersi i nostri ragazzi, deve diventare strumento per dialogare con la natura, apprendere le infinite sfaccettature, elemento di conoscenza e approfondimento.
In secondo luogo, il progetto vuole istituire all’interno del Centro multifunzionale esperienziale per il Benessere e la Salute un punto informativo e gestionale per la raccolta di adesioni, da parte di altri soggetti ed operatori economici privati locali che siano interessati alla stipula di accordi di collaborazione per la fornitura di contenuti editoriali e/o redazionali verso il Tourism Digital Hub (TDH) con la piattaforma applicativa TDH022, che dall’Agosto 2022 è dotata di una propria infrastruttura tecnologica e di un protocollo di comunicazione via API (TDH022).
La proposta da finanziare sul punto, analogamente all’Indicatore 7, andava valutata con un
punteggio di 4 punti, su 5 punti a disposizione della Commissione per la valutazione del progetto.
- Indicatore n.10, “Affidabilità dei progetti gestionali negli interventi”. L’intera struttura del Parco sarà affidata alla gestione di un Direttore, che sarà scelto sulla base delle competenze e delle esperienze già avute nella gestione di parchi simili. Per quanto riguarda il centro salutistico, oltre alle figure professionali specializzate nelle varie discipline (Yoga e Pranic Healing), è stata prevista la presenza di una Responsabile del centro, oltre a un esperto Naturopata. Per quanto riguarda il parco, inoltre, il progetto inserisce sia l’assunzione di guide esperte della montagna, sia guide con competenze specifiche in botanica. Per l’area sportiva, invece, viene prevista l’assunzione di un istruttore sportivo e anche per l’area baby sitting e parking ci sarà una persona con esperienza già consolidata nel settore. Per quanto, infine, riguarda i servizi, viene prevista l’assunzione di un cuoco professionale e un barman, oltre al personale di supporto a servizio degli ospiti.
Il progetto, sotto tale aspetto, meritava una valutazione pari e comunque non inferiore a 5 punti.
- Indicatore n.11, “Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi”. Per la stima dei costi, si è fatto riferimento a un metodo prudenziale, che tenesse conto sia dei parametri medi nazionali del settore, che del particolare contesto di riferimento. Al pari di quanto avviene in strutture simili, l’incidenza del costo del personale è leggermente superiore ai normali riferimenti delle altre attività produttive, anche perché la particolare vocazione del Parco richiede l’utilizzo di alcune figure professionali altamente specializzate. Per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci necessarie per le attività di servizio, si è fatto riferimento ai prezzi degli approvvigionamenti locali, avendo scelto di utilizzare esclusivamente prodotti tipici del luogo.
Nella stima dei costi si è tenuto conto dell’incidenza dell’esternalizzazione di alcuni servizi, che saranno forniti da altri soggetti con competenze specifiche, con i quali si è sottoscritto un impegno a costituire un contratto di rete. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, si è tenuto conto dei parametri medi praticati nel contesto di riferimento e già applicati ai soci del Soggetto Proponente per le altre attività già svolte.
Orbene, è evidente che un punteggio inferiore a 5 punti sarebbe manifestamento illogico ed incongruo e, come tale, illegittimo.
- Indicatore n.12, “Previsioni di incremento delle presenze turistiche ad esclusione dei picchi stagionali ricorrenti per aree geografiche destinazioni”. La realizzazione del Parco esperienziale della salute e del benessere, piuttosto che rivolgersi a un turismo di massa o di investire risorse nel rinnovo del patrimonio ricettivo, senza prima preoccuparsi di trovare il modo per attrarre i turisti o, ancora, di favorire la creazione di singole realtà, del tutto svincolate dalla realtà produttiva del territorio nel quale vengono realizzate, parte da una diversa logica.
Innanzitutto, per preservare la risorsa più grande che il territorio ha (il suo essere ancora vergine e incontaminato), La Xxxxx S.r.l. ritiene opportuno ricercare un turismo in grado di favorire un naturale e graduale sviluppo delle attività del territorio, in armonia con il contesto di cui stiamo parlando: l’idea è quella di rivolgersi a un turista attento alle problematiche ambientali, che sappia apprezzare l’unicità di un contesto assolutamente incontaminato, ossia quelle persone che vivono prevalentemente in città, costrette a ritmi di vita molto stressanti, in genere di cultura medio-alta e con buone possibilità economiche, persone che vivrebbero la possibilità di avere un contatto diretto e completo con la natura come un’avventura e, per questo motivo, sarebbero disposti a sopportare alcuni correlati, inevitabili disagi.
Nel progetto si parla, ovviamente, di un mercato di nicchia, nazionale e internazionale, con
prevalenza del nord Europa, di un mercato ricco che, proprio per quanto detto in precedenza, risulta essere del tutto compatibile con il contesto economico nel quale sorgerebbe il Parco.
Attirare questa clientela, in genere abituata a temperature molto più rigide di quelle presenti in Sila, porterebbe a una dilatazione della stagione turistica, alla richiesta di camere nelle strutture esistenti che, se anche non ancora perfettamente ristrutturate, verrebbero viste con gli occhi dello scopritore di una realtà ancora vergine, tipica e vera. Un turismo in grado di generare un circolo virtuoso per l’economia locale, senza restare deluso dello stato in cui la trova, anzi apprezzandone l’assoluta genuinità.
Come già evidenziato in precedenza, la loro presenza porterebbe maggiori guadagni agli alberghi della zona che, autonomamente, sarebbero già indotti a migliorare le proprie strutture ammodernandole (sempre nel rispetto della tipicità del luogo) e migliorandone il servizio (grazie alla possibilità di assunzione di personale qualificato).
Anche le attività di ristorazione, con l’aumento della clientela, sarebbero indotte a migliorare la qualità dei loro locali, della loro offerta e del loro servizio, stimolate a proporre i prodotti tipici del posto. Stesso discorso per tutte le altre attività commerciali del territorio, che adeguerebbero pian piano i loro esercizi alle esigenze di questa nuova clientela.
Ancora più rilevante sarebbe l’impulso che ne deriverebbe alle numerose Associazioni presenti sul territorio, che potrebbero facilmente proporre le loro attività ai nuovi turisti; dalle escursioni, alle varie attività da proporre nei boschi, a seconda dei vari periodi dell’anno: dalla raccolta delle fragoline di bosco, dei funghi, alla raccolta delle castagne. Ci sarebbero poi tutta una serie di altre attività che potrebbero essere proposte dalle Associazioni che gravitano sul lago Arvo: dalla gita in battello, a quella in canoa, dagli sport acquatici alla pesca con la canna. Questo indicatore risulta essere fondamentale e
decisivo per l’attribuzione del beneficio previsto con l’Avviso Pubblico n.9049/22, avendo un “peso” di 20 punti: il progetto presentato non avrebbe meritato un punteggio inferiore a 16 punti, avendo tutti i requisiti e i presupposti per venir valutate in tale misura.
- Indicatore n.13, “Adesione al progetto dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in ente esponenziale”. La Xxxxx S.r.l. ha stipulato un Patto di Collaborazione con un soggetto che il bando stesso indica come “Cittadini attivi”, nello specifico il rapporto sinergico riguarda la “Pro-Loco Lorica sull’Arvo”, con sede in Pedace (Cs) frazione di Lorica, Via Xxxxxxx Xx Xxxxx, la quale ha lo scopo di promuovere il territorio Silano tutelando i valori naturali, artistici e culturali della località in cui opera attraverso iniziative rivolte a favorire principalmente la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, attività di assistenza ed informazione turistica, realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico.
Per tale indicatore la ricorrente avrebbe meritato il massimo del punteggio previsto, pari a 5 punti. - Indicatore n.14, “Adesione al Progetto di partner privati i quali si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del partner privato”. Su tale indicatore si evidenzia che al progetto della realizzazione del Parco hanno aderito due Partner Xxxxxxx, individuando nell’esecuzione di interventi sinergici con il Parco la motivazione della loro partecipazione. Tali soggetti sono:
1) la società Hotel Park 108 S.r.l. con sede nel Comune di San Xxxxxxxx in Fiore (Cs) Via Nazionale n. 86 frazione Lorica, partita IVA: 03236950782, pec: xxxxxxxxx000xxx@xxx.xx;
2) la società Panta Rei S.r.l. con sede nel Comune di Xxxxxx xxx Xxxxx (Xx) Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, partita IVA: 02816220780, pec: xxxxxxxx00@xxx.xx.
In entrambi i casi, i Partner Xxxxxxx si sono impegnati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto denominato “Xxxxx Brutia”, individuando e attuando interventi sinergici e integrati, mettendo a disposizione risorse umane, tecniche ed organizzative e prevedendo apposite convenzioni per l’applicazione di tariffe agevolate agli utenti delle rispettive strutture.
L’Avviso Pubblico prevedeva un punteggio massimo di 10 punti per l’indicatore considerato e, pertanto, alla luce di quanto di predisposto dalla ricorrente, avrebbe avuto diritto ad una valutazione non inferiore a 8 punti.
Alla luce delle considerazioni e delle valutazioni appena svolte, il progetto presentato da Xx Xxxxx S.r.l., con prot. n. BM-0190, a valere sulla misura “Montagna Italia”, giusto Avviso Pubblico del Ministero del Turismo prot. n.0009049/22 del 18.07.2022 avrebbe meritato un punteggio complessivo di 90 punti, e comunque non di certo quello di 66 attribuito dalla Commissione di Valutazione e approvato dall’Amministrazione con il Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23), valutazione parziale e superficiale, manifestamente incongrua, ingiusta e pertanto illegittima.
3) Violazione di legge - Violazione dell’art.3 della L. n.241/90 - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 97 Cost. - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.- Con il terzo motivo di ricorso si censura l’operato dell’Amministrazione procedente per un duplice ordine di ragioni: la scarsa attenzione prestata al progetto, nonché il difetto di analitica motivazione delle ragioni che hanno portato all’assegnazione del punteggio di 66 punti che ha, di fatto, portato all’esclusione della società ricorrente dal finanziamento ministeriale. Emerge dalla documentazione allegata che la proposta di Xx Xxxxx S.r.l. è stata oggetto di
discussione nel corso della prima seduta della Commissione di Valutazione, svoltasi il 13.04.2023, ove i commissari si confrontavano soltanto su alcuni aspetti della proposta, decidendo di rinviare tale discussione ad una seduta successiva. La discussione veniva ripresa soltanto nel corso della 5a (ed ultima) seduta, tenutasi l’01.06.2023, dal cui Xxxxxxx risulta molto sinteticamente: “Si riprende la valutazione del progetto già discusso nella seduta del 13 aprile. La Commissione esamina e valorizza tale progetto alla luce di quanto previsto dalla griglia di valutazione. Dopo ampia discussione, si concorda sui punteggi relativi ai singoli oggetti di valutazione, da cui si ricava un punteggio complessivo pari a 66”. Questa motivazione è una sorta di “formula di rito” adoperata dalla Commissione, in quanto risulta identica a quella adoperata per quasi tutti i progetti esaminati, ad eccezione della proposta prot. BM-0289 della Cristoforo - Società Cooperativa Sociale - Onlus, maggiormente approfondita rispetto alle altre, da cui si rinviene perfettamente l’oggetto della discussione della Commissione. Invero, anche nel corso della 4a seduta (doc.7), la Commissione motivava analiticamente altre proposte presentate, ad esempio quella della Treccani Giunti Academy S.r.l. e alla Clinica della Moto S.r.l., dedicando loro numerose pagine di motivazioni al fine di motivare/giustificare la decisione assunta. Elemento che comprova la superficialità della Commissione nella valutazione delle domande presente emerge altresì dalla ristrettezza dei tempi con cui ha proceduto ad espletare il proprio compito, nonché la brevità delle sedute stesse. Difatti: 1) la 1a seduta del 13.04.2023 ha avuto inizio alle ore 10:20, con conclusione alle 11:20, ove ha esaminato 21 domande: se ne deduce la Commissione ha impiegato meno di 3 minuti per valutare ciascuna domanda;
2) la 2a seduta del 21.04.2023 ha avuto inizio alle ore 10:30, con conclusione alle 11:30, dove sono state esaminate 25 richieste: una media 2 minuti e 24 secondi a domanda, volendo includere anche il tempo di stesura e lettura del verbale; 3) la 3a seduta del 04.05.2023 si è tenuta tra le 10:10 e le 11:10, ove la Commissione ha proceduto all’esame di 25 progetti:
una media identica a quella della seconda seduta; 4) la 4a seduta dell’11.05.2023 è stata aperta alle ore 10:20 e chiusa alle ore 11:40, ove venivano esaminate soltanto 6 domande: soltanto in questo caso, la Commissione ha esaminato ciascuna domanda per quasi 14 minuti, un tempo nettamente superiore rispetto a quello dedicato alle altre imprese (v. ad esempio motivazione per Treccani Giunti Academy S.r.l. e alla Clinica della Moto S.r.l.); 5) la 5a seduta del 01.06.2023, incominciata alle 15:10 e terminata alle 16:30, non soltanto ha avuto ad oggetto l’esame di 9 domande, ma altresì la stesura della graduatoria delle imprese ammesse successivamente alla procedura di evidenza pubblica e, successivamente, la stesura della graduatoria definitiva. Ne consegue, oggettivamente, che il tempo di discussione su ogni singola domanda non sia potuta essere superiore ai pochi minuti, senza tener in considerazione che -come emerge dal Verbale n.5- gran parte dell’attenzione della Commissione è stata rivolta alla proposta BM-0289 della Cristoforo - Società Cooperativa Sociale - Onlus, mentre, le altre proposte, non soltanto sono state discusse per una manciata di minuti, ma “liquidate” con formule di rito e motivazioni fac simile l’una con l’altra. Tanto considerato è evidente come l’operato della Commissione sia stato estremamente superficiale: le singole domande presentate, aventi ad oggetto progetti valutabili in oltre 1 milione di Euro (e, alcuni, centinaia di migliaia di Euro) dovevano venir valutare in modo maggiormente approfondito. Da quanto detto, è sin troppo evidente che in alcune valutazioni la commissione ha dedicato maggiore attenzione ed ha prospettato una motivazione che almeno ha in parte “compensato” la ingiustificabile genericità della tabella prevista all’art. 8 dell’avviso cfr verbali relativi alla valutazione dei progetti di Treccani Giunti Academy S.r.l., alla Clinica della Moto S.r.l e Cristoforo - Società Cooperativa Sociale - Onlus. Peraltro, neppure la motivazione numerica può risultare sufficiente in quanto, è bene ribadire (v. Par.1), la stessa non risulta supportata da alcuna griglia di valutazione specifica e puntale, mai predisposta né dal Ministero nella lex specialis, né dalla
Commissione durante la prima seduta, prima di procedere all’esame dei progetti presentati. D’altro canto, se si dovesse ritenere nel caso di specie sufficiente la mera indicazione del dato numerico, ben non si comprende perché per alcune posizione il Ministero (ben consapevole della genericità della tabella prevista dall’Avviso) abbia inteso meglio e bene esplicitare le ragioni poste a fondamento della valutazione. In conclusione, va quindi censurata anche la palese disparità di trattamento della Commissione nella valutazione delle domande: la maggior parte di esse è stata “valutata” in soli 3 minuti (se non meno), mentre altre ne hanno ricevuto una maggiore attenzione da parte della Commissione di Valutazione, basti paragonare la durata della 4a seduta rispetto alle altre. Tale disparità di trattamento si ravvisa altresì nel giudizio/motivazione reso dalla Commissione nei singoli verbali di seduta, ove la decisione -per alcune domande- veniva motivata in modo preciso, puntuale ed impeccabile, adoperando non poche pagine, mentre altre sono state “liquidate” con poche righe, dalle quali non risulta alcunché in concreto, trattandosi di frasi di mera forma adoperate per la motivazione di quasi tutte le domande presentate (soltanto con poche eccezione), come se fosse un fac simile da utilizzare dopo aver analizzato il singolo progetto nell’arco di pochi minuti. Le clamorose differenze di trattazione (recte: trattamento) delle varie domande, emergono ancora con maggiore evidenza se si ragguagliano i verbali di valutazione delle domande de La Xxxxx srl con le valutazioni delle domande che sin dall’inizio (ossia dal dicembre 2022 allorquando addirittura la Xxxxx era stata illegittimamente esclusa) sono state ammesse. E così, ad esempio, nel verbale del 21 novembre 2022 (doc. 7b) la Commissione per il GAL Serre Calabresi scarl valorizza alcuni elementi negativi (assenza di un qualsiasi impegno da parte di Enti Pubblici a fornire il cofinanziamento) ed elementi positivi (incremento delle presenze turistiche). La Xxxxx srl ha sia la finalità dell’incremento turistico (destagionalizzato) sia il cofinanziamento pubblico. Ancora, sempre nello stesso verbale particolarmente specifica è la valutazione effettuata per
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi (dove vengono valorizzati elementi, ai fini di una valutazione positiva, di cui è in possesso anche il progetto di Xx Xxxxx). Anche nel verbale n° 3 del 28 novembre 2022 (doc. 7c) vi sono valutazioni articolate (quali ad esempio quelli di Sguardi sulla Campania) laddove realmente vengono valorizzati alcuni elementi atti a supportare e surrogare la genericità della griglia predisposta dal Ministero. Ma vi è di più. Come già detto in sede di narrazione dei fatti, nella seduta del 13.04.2023 (Verbale n.1; doc.4) la Commissione esaminatrice ha proceduto ad una prima valutazione della domanda presentata da La Xxxxx S.r.l., focalizzando la propria attenzione “sulle seguenti voci: -incremento delle presenze turistiche; -innovazione digitale; -piano economico- finanziario” e, dopo una breve interlocuzione, i commissari concordavano di riesaminare ulteriormente il progetto per dare in seguito una valutazione definitiva. Nel successivo verbale la Commissione così verbalizza: “La Commissione esamina e valorizza tale progetto alla luce di quanto previsto dalla griglia di valutazione. Dopo ampia discussione, si concorda sui punteggi relativi ai singoli oggetti di valutazione, da cui si ricava un punteggio complessivo pari a 66”. Orbene, è di tutta evidenza che vi è una contraddizione manifesta nell’incedere dell’azione amministrativa, in quanto nella seduta del 13 aprile la commissione ha ritenuto necessario un approfondimento di tre voci del progetto e poi nella seduta dell’01.06.2023 ha liquidato il tutto senza spendere una parola sulle tre voci che la commissione stessa aveva deciso di approfondire. E’ evidente che tale andamento procedimentale è inficiato anche da eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’azione.
4) Invalidità derivata.- È evidente che i profili di illegittimità testé prospettati riguardano le schede di valutazione ed i verbali di correzione degli elaborati scritti ma è altrettanto evidente che tali profili di illegittimità vanno a riverberarsi, in termini di invalidità derivata, anche sul provvedimento che chiude la fase concorsuale della prova scritta, ossia
l’approvazione dell’elenco degli idonei, con Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (doc.1) e della presa d’atto a firma del direttore generale del Ministero (doc. 2b).”
All’esito dell’udienza in C.C. del 16/01/2024, l’autorità adita con ordinanza n 145/2024 ha
disposto la notifica per pubblici proclami, incombenza che è stata assolta il 24 gennaio 2024 (notifica pubblici proclami). Successivamente alla proposizione del ricorso principale, con
Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023 (doc.1), il Ministero del Turismo, ritenendo di dover assegnare l’importo di € 10.746.157,09, a valere sul FUNT di parte corrente per l’annualità 2023, in attuazione del decreto ministeriale prot. n. 35194/23 e di aggiornare l’assegnazione delle risorse pari ad € 9.189.666,53, a valere sul FUNT di parte corrente per l’annualità 2022, disposta con i decreti del 29.12.2022, n.19808/22, e del 30.12.2022, n. 19944/2022 - per l’importo complessivo di € 19.935.823,62, stabiliva - all’art.1- di ammettere “al contributo le proposte progettuali collocate nella posizione n. 18,
n. 19 e, nei limiti delle risorse disponibili, n. 20 dell’allegato 1 “Interventi idonei” del decreto prot. n. 27410/23 del 24 ottobre 2023”; al successivo art.2, di ammettere “al contributo le proposte progettuali collocate nella posizione n. 20 e n. 21, nei limiti delle risorse disponibili, dell’allegato 1 “Interventi idonei” del decreto prot. n. 27410/23 del 24 ottobre 2023”; al successivo art. 3 di disporre l’assegnazione “del contributo alle proposte progettuali ritenute idonee, utilmente collocatisi nelle posizioni dal n. 21 al n. 29 indicate all’interno dell’Allegato 1 del decreto dell’Autorità Responsabile”, finanziando parzialmente solo l’ultimo progetto ammesso sino alla concorrenza delle somme reperite. Pertanto, con i presenti motivi aggiunti, in via prudenziale, la ricorrente impugna gli atti appena richiamati in quanto consequenziali e comunque connessi a quelli impugnati con il ricorso principale per il seguente
MOTIVO DI DIRITTO
1) Invalidità derivata del D. Dir. prot. n.35353/23 del 29.12.2023 e degli Allegati.- Essendo pacifico il nesso di presupposizione-consequenzialità che lega tra loro il Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023 e gli atti impugnati con il Ricorso principale, è opportuno muovere da talune considerazioni di ordine generale. Secondo la Giurisprudenza, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato n.1561/00; Consiglio di Stato, n.544/86). La dottrina, dal canto suo, ha osservato come la connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postuli un aspetto strutturale ed uno funzionale (cfr. Consiglio di Stato, n.6922/20). Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica. Sotto l’aspetto funzionale, poi, i più atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati. Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la
condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata):
l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente,
che è travolto e caducato (cfr. Consiglio di Stato, n.6922/20).
Sicché alla luce delle considerazioni appena svolte, l’auspicato accoglimento del ricorso principale ha un effetto caducante anche sugli atti consequenziali, sempre nei limiti di
interesse della posizione del La Xxxxx srl, per come puntualizzato nel ricorso principale
P.Q.M.
Il ricorrente chiede, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti e del ricorso principale, l’annullamento in parte qua e per quanto di interesse de Xx Xxxxx, degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.
SALERNO
Cosenza-Roma, 31 gennaio 2024 Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
CARMEL O
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX
Data: 2024.02.02
15:30:59 +01'00'