BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI PRESSO IL PAD. F – SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. SS TRINITA’ DI CAGLIARI DESTINATI ALL’INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE
CUP G27E12000650001 - CIG 6752259C63
Con Delibera del Commissario Straordinario n. 512 del 6.06.2016 è stata indetta una gara d’appalto sotto soglia comunitaria mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 17, comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali presso il pad. F – Servizio di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari destinati alla installazione di un angiografo digitale.
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Sanitaria Locale Cagliari, con sede in Selargius, nella Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 0, X.X.X. 00000. Indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx; tel. 070/0000000 – telefax 070/6093201; PEC: xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx; posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx ;
2. TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto n. 5 del 2007 e s.m.i
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte al solo ribasso, sarà aggiudicata ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante uno dei metodi indicati al comma 2 dello stesso art. 97. A tal fine in sede di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi indicati alle lett. a), b), c), d) ed e) dello stesso art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 97 del D.lgs 50/2016.
4. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI
4.1 Luogo di esecuzione: Cagliari (CA)
4.2 Descrizione dei lavori: ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione dei locali presso il Pad. F – piano terra – Servizio di Radiologia del
P.O. SS. Trinità di Cagliari per l’installazione di un angiografo digitale.
4.3 Nomenclatura: CPV 45454000-4
4.4 Importo complessivo dell’appalto: Euro 574.286,10+IVA, di cui:
Importo lavori a misura a base d’asta (soggetti a ribasso): | € 560.786,10+IVA |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): | € 13.500+IVA |
4.5 Termine di esecuzione opera: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori.
È fatta salva la consegna in via d’urgenza, a sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
4.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della
L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016. Pertanto il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
4.7 Finanziamento: I lavori sono finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007- 2013 della Regione Autonoma della Sardegna, linea d’azione 7.1.1.B “Interventi per infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della Sardegna”.
4.8 Pagamenti:
Anticipazione del prezzo: ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore stimato dell’appalto e con le modalità indicate nel medesimo articolo.
Pagamenti in acconto: l’appaltatore avrà altresì diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni volta che il suo credito, al netto delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a € 150.000,00.
4.9 Patto di integrità
La ASL Cagliari, in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, con deliberazione n. 1156 del 23/09/2015 ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs. 163/2006. Tale Patto di integrità è allegato al presente Disciplinare e costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con l’aggiudicatario, al quale pure verrà allegato.
La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di Integrità, a pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà l’esclusione dalla procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario.
4.10 Regolamento per la prevenzione del rischio infettivo correlato alla presenza di cantieri nelle strutture sanitarie della Asl di Cagliari
La Asl di Cagliari, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3-bis del D.L n. 158 del 13.09.2012 conv. con Legge n. 189 del 8.11.2012, ha adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 1229 del 19.10.2015, un proprio Regolamento per la prevenzione del rischio infettivo correlato alla presenza di cantieri nelle strutture sanitarie della Asl di Cagliari. In caso di aggiudicazione, l’operatore economico si obbliga all’osservanza degli obblighi in esso contenuti.
5. CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Ai fini dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere generali o specializzate, di cui si compone l’opera:
ATTESTAZIONE S.O.A
Lavorazioni | Categ. | Classe | IMPORTO | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | Avvalimento | |
Edifici civili e industriali | OG 1 | I | € 230.910,81 | 41,96 | Prevalente | Subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 c. 2, D.Lgs. 50/16 | SI |
Impianti termici e di condizionamento | OS 28 | I | € 96.368,53 | 17,51 | Scorporabile | SI | |
Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi | OS 30 | I | € 194.066,15 | 35,27 | Scorporabile | Subappaltabile max al 30%, art. 105, c. 5, D.Lgs. 50/16 | NO Art. 89, c. 11, D.Lgs. 50/16 |
NOTA BENE: RESTA CHIARITO E INTESO CHE LA QUOTA MASSIMA SUB-APPALTABILE, SUDDIVISA E RIPARTITA TRA TUTTE LE CATEGORIE CHE COMPONGONO L’APPALTO, NON POTRA’ SUPERARE COMPLESSIVAMENTE LA QUOTA DEL 30% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
Lavorazioni | Categorie | IMPORTO | % |
Impianti idrico sanitari | OS3 | € 28.941,51 | 5,26 |
Altre categorie di cui si compone l’intervento ma non rilevanti ai fini della qualificazione in quanto ricomprese nella categoria prevalente:
Per l’esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008, n. 37, il soggetto esecutore deve avere le prescritte abilitazioni. Ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto ministeriale per i le predette lavorazioni di natura impiantistica è necessario trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta “dichiarazione di conformità”.
1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in possesso dei requisiti.
2) Opera scorporabile OS30
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata e divieto di subappalto oltre il 30%.
3) Opera scorporabile OS28
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione (entro i limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016).
N.B.: Ai fini della qualificazione, in alternativa alle categorie scorporabili, l’Impresa potrà qualificarsi con la categoria OG11 per classifica corrispondente a quella posseduta.
N.B: Ai sensi dell’art 89, comma 11 del D.lgs. 50/2016, pena l’esclusione, ai fini della partecipazione alla presente gara, non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS 30 e OG 11 [l’avvalimento nella categoria OG 11 sarà ammesso esclusivamente per soddisfare il requisito per la categoria OS 28].
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel successivo punto 7 del presente bando di gara.
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A) Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e richiamate nel Disciplinare di gara. I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei predetti requisiti.
B) Requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto;
2. le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico;
C) Capacità economico e finanziaria/attestazione di qualificazione:
Attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:
Descrizione i | Categorie | Class | IMPORTO € |
Edifici civili e industriali | OG1 | I | € 230.910,81 |
Impianti elettrici, telefonici…… | OS30 | I | € 194.066,15 |
Impianti termici e di condizionamento | OS28 | I | € 96.368,53 |
NOTA BENE
I requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi del DPR 445/2000 ed in conformità a quanto disposto all’art 4.1 dell’allegato Disciplinare di gara.
NOTA BENE
In riferimento alla qualificazione per esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 si rammenta che:
♦ il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero possedere i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 1, DPR 207/2010).
♦ per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016, i consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, i GEIE di cui all’art 45, comma 2 lett. f):
- di tipo orizzontale (riunione di concorrenti per realizzare lavori della stessa categoria), i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per l’operatore economico singolo devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’operatore economico associato o consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. [art. 92, comma 2 DPR 207/2010 come modificato dall’art. 12, comma 3 della Legge 80/2014].
- di tipo verticale (riunione di concorrenti dei quali uno realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri realizzano i lavori delle categorie scorporate), i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- organizzativi sono posseduti dalla mandataria/capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori delle categorie scorporate ciascun mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dai mandanti devono essere posseduti dal mandatario con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale ex art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
♦ Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio nel suo complesso.
♦ Imprese cooptate: se l’operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).
Concorrente estero
Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 62 del DPR 207/2010 e 45 del D.lgs. 50/2016.
8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico -organizzativo ed economico -finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da inserire nella busta “A”.
9. GARANZIE
♦Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire una garanzia provvisoria per un importo di € 11.485,72 (Euro undicimilaquattrocentoottantacinque/72 centesimi) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993) e secondo le modalità indicate all’art. 4.10 del disciplinare di gara.
♦A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria definitiva, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
♦Polizza car dell’esecutore: ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore esecutore dei lavori pubblici è obbligato a costituire almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, di una polizza assicurativa (polizza CAR “Contractors All Risk”) che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori. La polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004, n. 123 - schema tipo 2.3. e
deve prevedere i massimali indicati all’art. 4.10 del disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
♦Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo di cui allo stesso
articolo è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, nelle forme e modalità previste nello stesso art. 35, comma 18 cit.
10. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
11. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto e comunque nel rispetto delle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo per l’offerente di indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo.
12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
12.1 Termine di ricezione delle offerte
Il plico di documenti per la partecipazione alla gara deve tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo della ASL
n. 8 di Cagliari, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Selargius, pena di esclusione, entro le:
Ore 12.00 del giorno 22 AGOSTO 2016
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
12.2 Data, ora e luogo di apertura delle offerte
Ore 9.00 del giorno 1 SETTEMBRE 2016
In seduta pubblica presso la sede della ASL n. 8 di Cagliari, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Selargius.
12.3. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
12.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento del termine.
12.5 Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI
Il presente bando, il disciplinare di gara, la modulistica, lo schema di Contratto e gli elaborati progettuali sono immediatamente disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito internet della ASL di Cagliari: “xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx”, sezione bandi e gare.
Punti di contatto:
a) per informazioni/chiarimenti sugli aspetti tecnici del progetto esecutivo: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile della
S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 070/6093230 - mail al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx; PEC: xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
b) per informazioni e chiarimenti sugli aspetti amministrativi del bando e del disciplinare: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx 070/6093314. I predetti chiarimenti potranno essere inoltrati tramite PEC al seguente indirizzo: xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
I suddetti chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti sino al sesto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte e, quindi, entro il 16 agosto 2016. L’ASL 8 pubblicherà la risposta ai predetti chiarimenti sul proprio siti internet: “xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx”, sezione bandi e gare. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il geom. Xxxxxxx Xxxxxx, nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 337 del 14 aprile 2016.
15.RICORSI
Avverso la presente procedura d’appalto è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, xxx Xxxxxxx, x. 00, - 00000 Xxxxxxxx (XX), telef. x00000000000.
16. ALTRE INFORMAZIONI
a) le autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta devono essere redatti in lingua italiana;
b) tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro (in cifre e lettere);
c) tutti gli importi citati negli atti di gara sono I.V.A. esclusa;
d) sull’importo contrattuale non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile; sull’importo contrattuale si applica il prezzo chiuso;
e) vige l’obbligo per l’aggiudicatario di applicare o far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; altresì risponde dell’osservanza di tale obbligo anche nei confronti dei dipendenti degli eventuali subappaltatori;
f) in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trova applicazione l’art 110 del D.lgs. 50/2016, la S.A procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori;
g) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. sono demandate all’autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto dall’art. 62 della L.R. 07.08.2007, n. 5, nonché dalla normativa statale. E’ esclusa la competenza arbitrale. Pertanto il contratto d’appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
h) ai sensi dell’art. 36, comma 9 e 73 del D.Lgs. 50/2016 l’estratto del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale – contratti pubblici, sul sito internet della ASL 8 di Cagliari e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC; gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
i) la cessione del contratto è vietata a pena di nullità;
j) qualora i concorrenti abbiano in corso modifiche della struttura aziendale, quali trasformazione della forma societaria o modifica della ragione e/o denominazione sociale, od operazioni di fusione, scissione, cessione, affitto di azienda o un ramo della stessa, sono ammessi al procedimento di gara previo accertamento dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di ordine speciale; nel caso di variazioni di forme societarie, di ragione o denominazione sociale occorre produrre la delibera di modifica dell’atto costitutivo;
nel caso di fusione o scissione o cessione o conferimento di azienda o di un ramo della stessa occorre produrre il relativo atto in forma di copia autentica notarile;
k) il contratto d’appalto sarà stipulato a misura, mediante forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario;
l) ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui all’art. 36 e 73 del D.lgs. 50/2016, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; l’importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all’aggiudicatario prima della stipula del contratto. L’importo presunto di tali spese ammonta ad € 4.500,00;
m) la Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta e in fase di verifica dei requisiti, fatta salva la cauzione provvisoria, la quale sarà resa secondo le modalità indicate all’art.
4.10 del Disciplinare di gara;
n) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, differire, reindire, annullare il presente procedimento di gara, nel qual caso verrà data comunicazione con avviso sul sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx”, sezione bandi e gare. Nello stesso sito nei giorni immediatamente successivi all’aggiudicazione, verrà data comunicazione dell’aggiudicazione;
o) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
p) è facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa;
q) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del X.X. 000/0000;
r) gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
s) il disciplinare di gara e i documenti ad esso allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando;
t) la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e in tutti i suoi allegati nonché in tutti gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto;
u) ai sensi dell’art 76, comma 6 del D.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti in sede di gara;
eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici – della ASL 8 di Cagliari, via fax o con raccomandata A/R o via PEC (numero di fax e indirizzi sono riportati al punto 1 del presente bando);
in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;
v) data di pubblicazione del bando: G.U.R.I. - serie speciale - contratti pubblici n° 81 del 15.07.2016.
Il Commissario Straordinario Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI PRESSO IL PAD. F – SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. SS TRINITA’ DI CAGLIARI DESTINATI
ALL’INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE CUP G27E12000650001 - CIG 6752259C63
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dei locali presso il pad. F – Servizio di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari destinati all’installazione di un angiografo digitale.
ARTICOLO 1 – SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x);
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/ aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 lett. b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016). E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ vietata la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
ARTICOLO 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara, sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 92, comma 2 dello stesso X.Xxx.50/2016.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. art. 97, comma 1, 4 e 5 del D.lgs 50/2016.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 AGOSTO 2016, con qualunque mezzo, una busta o plico, debitamente sigillato e controsiglato contenente la busta dell’offerta economica debitamente sigillata e controsiglata e il relativo corredo documentale al seguente indirizzo: XXX X. 0 XX XXXXXXXX – Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0 – 09047 Selargius.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda ASL, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta.
Sul plico di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore economico (denominazione, ragione sociale, partita IVA, indirizzo, numero telefonico e fax) in caso di ATI dovranno essere riportati i dati relativi a ciascun operatore associato e dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: “AFFIDAMENTO LAVORI RADIOLOGIA PER ANGIOGRAFO - Scadenza presentazione offerte 22 AGOSTO 2016 – ore 12,00”.
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura.
Il plico deve contenere al suo interno:
- la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, racchiusa, preferibilmente, in una busta riportante la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- l’OFFERTA ECONOMICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, non trasparente, idoneamente sigillata e riportante la dicitura: “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.
Per “sigillo” deve intendersi la chiusura mediante ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o equivalente.
ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a pena di esclusione:
▪ la documentazione prevista dai successivi articoli da 4.1. a 4.7, redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i Modelli 1; 1-bis; 1-ter; 2; 2-bis; 3; 4; 4-bis; 5, predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente disciplinare;
▪Copia della ricevuta di pagamento, rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
▪ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC);
▪ garanzia provvisoria.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Tali dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
ARTICOLO 4.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni di seguito riportate, devono essere sottoscritte dal legale Rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o che intendono riunirsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal Legale Rappresentante di ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio, il GEIE o le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, conv. con mod. dalla Legge n. 33/2009. Per i consorzi stabili e i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, tutte le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche dalle imprese indicate quali esecutrici dell’appalto.
A pena di esclusione, il concorrente come sopra individuato, sottoscrive l’istanza di partecipazione e rende tutte le dichiarazioni di seguito dettagliate (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1):
I) Forma di partecipazione: dichiarazione in ordine alla “forma” di partecipazione alla gara come operatore economico singolo ovvero in forma di costituito/costituendo R.T.I./Consorzio [ordinario; stabile; tra cooperative di produzione e lavoro; tra imprese artigiane] /GEIE/ e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
• Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il cui utilizzo autorizza per tutte le
informazioni inerenti la procedura di gara comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio e richiesta al solo capogruppo/mandatario;
• Indicazione dell’Ufficio delle Entrate competente per l’effettuazione delle relative verifiche;
• Indicazione della Cancelleria Fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche;
II) Iscrizione nei registri
Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore economico presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore e iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica;
Inoltre
Per gli operatori con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative, con precisazione, altresì, della sezione;
Inoltre
Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative.
Xxxxxx, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando).
[Si specifica che per le società di capitali con meno di quattro soci sono considerati soci di maggioranza (C.d.S. AP 6/11/2013): il socio unico (con partecipazione totalitaria al 100%); i due soci a partecipazione paritaria (50% e 50%); il socio con partecipazione almeno al 50%.]
III) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SULL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell’operatore economico che sottoscrive l’istanza di partecipazione, deve rendere inoltre tutte le dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in ordine all’assenza dei motivi di esclusione, di seguito elencati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1), ed indicati all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e precisamente:
A) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, dichiara:
1. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
B) Ai sensi dell’art. 80, comma 5, dichiara inoltre:
2. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.lgs. 50/2016 [tali circostanze potranno essere dimostrate dalla S.A con qualunque mezzo adeguato];
3. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando il disposto di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016;
4. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
5. che la partecipazione alla gara d’appalto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
6. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, e non possa essere risolta con misure meno intrusive;
7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
8. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non risulta a proprio carico l’iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 ovvero che dall’accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e la violazione è stata rimossa;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e ss.mm.ii;
11. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;
12. di non trovarsi rispetto ad alcun soggetto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero di essere a conoscenza della partecipazione di altro concorrente (indicare il nominativo) con il quale si trova in un situazione di controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente;
dichiara inoltre:
13. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi avvalsi di detti piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ma che alla data di pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge;
14. di non essere incorsi nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di appalto nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
15. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001,
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
C) DICHIARAZIONI PERSONALI – [Modello 1-bis]
A pena di esclusione dalla gara, ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, dichiara specificatamente, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
Art. 80, COMMA 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g)
1. l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416‐bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione),
319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319‐ter (Corruzione in atti giudiziari), 319‐quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322‐bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346‐bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353‐bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità);
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648‐bis (Riciclaggio), 000‐xxx (Xxxxxxx di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e
648‐ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Ai sensi dell’art. 80, comma 2, dichiara inoltre:
2. l’assenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).
Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, le suddette dichiarazioni di cui al punto C), devono essere rese,
a pena di esclusione, dai soggetti di seguito indicati:
•nel caso di operatore individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
•nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
•nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
•nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete. A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto.
Ai fini dell’applicazione del comma 1, dell’articolo 80, il concorrente non e tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Le dichiarazioni personali di cui al presente art. 4.1 lett. C) devono essere rese utilizzando preferibilmente il
Modello 1/bis allegato al presente disciplinare.
E) Cessazioni dalle cariche: dichiarazione in ordine all’insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D.lgs. 50/2016 nei confronti di eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara.
Oppure, ricorrendo le ipotesi previste dal succitato art. 80 comma 1: dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata che l’operatore ha adottato e delle quali fornisce la dimostrazione (da allegarsi).
La dichiarazione in ordine all’insussistenza – nei confronti dei soggetti cessati dalla carica - di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello 1 di cui al presente articolo, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati, utilizzando preferibilmente il Modello 1/ter. Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445 del c.p.p.
Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno anzidetto.
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Xxxx l’esclusione dalla gara, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 7, dovrà allegare idonea documentazione atta a comprovare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 80, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 80, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
AVVERTENZA
Ai sensi del disposto di cui all’art. 80, comma 11, le suindicate cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12‐sexies del decreto‐legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 35 6 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In presenza di una o più delle suindicate cause di esclusione, l’operatore economico concorrente dovrà dichiararne l’inapplicabilità per l’esistenza di una o più delle condizioni previste dal citato comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/16.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
IV) Osservanza contratti di lavoro – art. 52, co.1 L.R. 5/2007
1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
2. Dichiarazione in ordine all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
V) Requisiti di qualificazione:
Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate, rilasciata:
− da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010;
VI) Trattamento dei dati:
Dichiarazione in ordine all’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
VII) Patto di integrità:
Ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, l’operatore economico dichiara altresì di conoscere e accettare in maniera espressa le norme del Patto di Integrità, adottato dalla S.A con delibera n. 1156 del 23.09.2015.
ARTICOLO 4.3 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE E GEIE (ART. 45, COMMA 1, LETT. D), E), E-BIS) E F) DEL D.LGS. 50/2016
Raggruppamenti già costituiti prima della gara
Xxxx l’esclusione dalla gara, la capogruppo dovrà inoltre presentare, a corredo dell’offerta la seguente documentazione:
− scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l’associazione temporanea di operatori economici e con cui e stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti alla capogruppo; nell’atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all’A.T.I./ Consorzio ordinario / aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.
− procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, nella forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).
La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.
Raggruppamenti non ancora costituiti
A pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l’allegato
Modello 2):
1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e);
f) e g) del D.Lgs. 50/2016;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti.
In questo caso l’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.
Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete (Modello 2-bis)
a) nel caso in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è necessario presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi le parti dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico aggregato in rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti da ciascun operatore economico aggregato in rete;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) le parti dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
E vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’Associazione/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2015, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni tra imprese tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE/ aggregazioni tra imprese tra le imprese aderenti al contratto di rete. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
ARTICOLO 4.4 – Consorzi di cui agli artt. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016
I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare – utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 3 – se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori. Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.1 del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
ARTICOLO 4.5 – IMPRESE COOPTATE
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare
altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata per importi ai lavori che saranno ad essa affidati), a condizione che, pena l’esclusione dalla gara:
0.xx volontà di ricorrere alla cooptazione venga espressamente dichiarata;
2.venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che comunque complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto;
3.venga sottoscritta l’offerta economica anche dalla cooptata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 14.11.2012, n. 5749). 4.Xxxx l’esclusione dalla gara, si precisa che:
5.l’impresa cooptata dovrà possedere i requisiti generali e dovrà pertanto presentare in sede di gara le dichiarazioni di cui all’articolo 4.1;
0.xx raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione indicata all’art. 4.3 per i raggruppamenti di impresa costituiti o da costituirsi (compresi quindi mandato e procura).
ARTICOLO 4.6 – AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o raggruppamento di cui all’art. 45 – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6 del D.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D.lgs. 50/2016, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 4 del presente disciplinare, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4);
1) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria,
2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 (utilizzando il Modello 1 e 1bis) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
3) l'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
NB: tutte le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 e ad esse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) potranno essere rese utilizzando il Modello 4-bis.
4) Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Nota bene:
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture , impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.
Pertanto, pena l’esclusione, ai fini della partecipazione alla presente gara, non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS 30 e OG 11 [l’avvalimento nella categoria OG 11 sarà ammesso esclusivamente per soddisfare il requisito per la categoria OS 28].
ARTICOLO 4.7 – DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
La dichiarazione di subappalto - resa utilizzando preferibilmente il Modello 5 - dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della stessa dal rappresentante legale del concorrente. In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti, o di consorzio ordinario, o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituendo, ogni rappresentante legale dei soggetti raggruppati o dei consorziati deve firmare la dichiarazione. In caso di altri consorzi, il rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere deve firmare la dichiarazione.
Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Si procederà all’esclusione esclusivamente qualora l’irregolarità nella presentazione della dichiarazione ovvero la sua omissione non consentano all’operatore di soddisfare i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Resta chiarito e inteso che qualora le dichiarazioni di subappalto non siano presentate ovvero siano irregolari (anche per difetto di sottoscrizione), l’Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.
ARTICOLO 4.8 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Considerato che l’importo a base di gara è compreso tra € 500.000 e inferiore a € 800.000, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, l’offerente è tenuto a dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell’importo di € 70,00 (Euro settanta/00).
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx e disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare la ricevuta di pagamento stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” ovvero l’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato.
Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del X.xxx 00/0000, XXXX, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’operatore economico mandatario.
Per i soli operatori esteri:
Il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
ARTICOLO 4.9 – PASSOE
Attestazione PASSOE rilasciata dal sistema AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico -organizzativo ed economico –finanziario disponibile presso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute.
ARTICOLO 4.10 – GARANZIE CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura di € 11.485,72 (Euro undicimilaquattrocentoottantacinque/72 centesimi) pari all’ 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
Si precisa che:
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel punto b) successivo.
b. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente:
1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
2. impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;
3. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
4. xxxxxxxx che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete costituendo (di tipo verticale od orizzontale di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010), la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE costituito la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 48, comma 6, del medesimo D.lgs. 50).
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1
– Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2006.
La cauzione se prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del contratto d’appalto, senza alcun provvedimento espresso della Stazione Appaltante, incluso il concorrente classificatosi secondo in graduatoria. Agli altri concorrenti la cauzione sarà svincolata entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, contestualmente all’atto con cui si comunica l’avvenuta aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. [allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000].
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA.
GARANZIA DEFINITIVA
Garanzia definitiva, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione e di fidejussione, costituita con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, in conformità alla polizza-tipo 1.2 di cui all’art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123, per una somma pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Dlgs. 50/2016; qualora il ribasso d’asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La polizza fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Asl 8 di Cagliari.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La polizza fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa del garante autenticata da notaio il quale deve attestare anche i poteri di firma del garante medesimo. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria (capogruppo), in proprio nome e per conto di tutte le imprese mandanti.
Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, la fidejussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell’impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo;
POLIZZE ASSICURATIVE.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’Impresa Aggiudicataria e altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:
− Sezione A – Copertura assicurativa stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a Euro 1.500.000,00.
− Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari ad Euro 1.500.000,00.
La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori.
POLIZZA PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato dell’appalto di cui allo stesso articolo, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti sopra elencati, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123
– schema tipo 1.3, per un importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori.
AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/20156, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di
€ 574,29. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ARTICOLO 5 – OFFERTA ECONOMICA
Xxxx l’esclusione dalla gara, la busta dell’offerta economica [busta B] dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica formulata per l’esecuzione dei lavori oggetto di gara.
Nell’offerta economica dovranno essere riportati, pena l’esclusione, oltre i dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l’offerta),
La dichiarazione (resa utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 6) dovrà contenere, a pena di esclusione:
•l’indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
•i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale sempre quest'ultima.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2015, n. 10
La dichiarazione di offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta in originale nell’ultima pagina. L’offerta compilata in contravvenzione della legge sul bollo non determinerà l’esclusione dalla presente gara. In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull’imposta di bolla, si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall’art. 16 del DPR 30.12.1982, n. 955;
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA
A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete costituendo di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016, nonché (in caso di cooptazione) dall’impresa cooptata.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara si terrà, in seduta pubblica, il giorno 1 SETTEMBRE 2016 alle ore 9 presso la sede della ASL Cagliari, nella Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, xx Xxxxxxxxx (XX). Alla seduta pubblica può assistere chiunque vi abbia interesse: tuttavia solo i legali rappresentanti di società partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
In detta seduta pubblica, il seggio di gara, costituito ai sensi dell’art. 49, comma 2 della L.R 5/2007, procederà ad espletare i seguenti adempimenti:
a) Verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) Apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste A e B;
c) Apertura della Busta A – “Documentazione Amministrativa” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta;
d) Apertura della Busta B – “Offerta Economica” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, lettura dei ribassi percentuali offerti.
Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Terminate le operazioni sopra descritte, il seggio di gara procede, previo sorteggio di uno dei criteri individuati al comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2.
Tale facoltà non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Determinata la soglia di anomalia si procede:
a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al precedente punto;
b. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. In caso di parità si procede mediante sorteggio.
Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia.
Qualora siano rimasti in gara meno di dieci concorrenti, non si applica la procedura di esclusione automatica e si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.
N.B. La data delle sedute pubbliche di gara successive alla prima sarà indicata sul sito-web istituzionale dell’Azienda e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Precisazioni:
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo (esclusi sabato e domenica); i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità.
La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
Il verbale di gara relativo all’aggiudicazione provvisoria per l’appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa stazione appaltante.
ARTICOLO 7 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva è soggetta ad approvazione dell’organo competente, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dell’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.
La stazione appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, la sussistenza dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico- professionali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla soppressa AVCP con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 5/2007, l’Operatore Economico provvisoriamente aggiudicatario e quello che segue in graduatoria dovrà far pervenire all’ASL n. 8 di Cagliari entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà trasmessa via fax o PEC al numero indicato in sede di offerta, eventuale documentazione non acquisibile d’ufficio o mediante il sistema AVCpass, a comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati in sede di gara.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 4 della Legge 11.11.2011, n. 180 (Statuto delle Imprese). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché' la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
Qualora detta verifica non dia esito negativo, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla conseguente nuova aggiudicazione.
ART. 7.1 – STIPULA DEL CONTRATTO
L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:
1. (per le società di capitali) comunicazione di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla composizione societaria dell’Impresa;
2. cauzione definitiva, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 50/2016 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
3. La polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile a terzi: Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile a terzi. La somma da assicurare per danni di esecuzione sarà pari all’importo del contratto d’appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 1.500.000,00 (euro unmilioneecinquecentomila/00).
Le polizze, in originale, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.
Resta chiarito ed inteso che nella garanzia definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente dovrà essere autenticata da un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del sottoscrivente la polizza.
4. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e la relativa procura nella forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 1392 del codice civile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
5. Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Si richiamano le sanzioni stabilite dagli artt. 103, comma3 del D.Lgs. 50/2016 in caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.
Si segnala, infine, che:
Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere stipulato solo decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del medesimo provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio, non troverà applicazione nelle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 73, comma 5 del D.lgs. 50/2016 entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere a questa Amministrazione le spese relative alla pubblicazione alla pubblicazione sulla GURI, per un importo complessivo presunto di € 4.5000,00 (quattromilaecinquecento/00) oltre IVA dovuta per legge. L’importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all’aggiudicatario prima della stipula del contratto.
ART. 7.2 - DECADENZA DALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Nell’ipotesi di mancata presentazione della cauzione definitiva e in caso di mancata presentazione del Titolare/Rappresentante legale dell’operatore economico aggiudicatario nei termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto fatto salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, la ASL di Cagliari disporrà a carico dell’Aggiudicatario la decadenza dal diritto alla stipula del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, nonché ad affidare l’appalto in oggetto al concorrente che segue in graduatoria.
ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l’ASL n. 8 di Cagliari.
Con l’istanza di partecipazione l’operatore economico potrà autorizzare o meno l’ASL n. 8 di Cagliari all’accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
ARTICOLO 9 – ALTRE INFORMAZIONI
Resta chiarito ed inteso che:
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e in tutti gli atti di gara;
2. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
4. La ASL n. 8 di Cagliari può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
5. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
6. L’ASL n. 8 di Cagliari si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della relativa stipula.
7. Il verbale di gara non ha efficacia di contratto; lo stesso verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, dopo decorso il termine di 35 giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo quanto previsto ai successivi commi 10, 11 e 12 dello stesso art. 32 del D.Lgs 50/2016.
8. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
9. Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
• delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma
societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
• atto di conferimento di azienda;
• atto di fusione per incorporazione.
10. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga, pena l’esclusione, la relativa procura (in originale o copia conforme o copia);
11. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
12. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
13. Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime.
14. La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - è demandata al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
15. Per informazioni inerenti la presente procedura, si rimane a disposizione ai seguenti num.: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx tel. 070/0000000.
16. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Xxxxxxx Xxxxxx.
Allegati
Modulistica:
Modello 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Modello 1/bis - dichiarazione personali, ex art. 80, comma 1 e comma 2 del Dlgs. 50/2016;
Modello 1/ter - dichiarazione sostituiva ex art. 80, comma 3 per i soggetti cessati;
Modello 2 - solo per i R.T.I./Consorzi/GEIE da costituire: dichiarazione d’impegno;
Modello 2 bis – dichiarazione in caso di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016;
Modello 3 – solo per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016;
Modello 4 - avvalimento – dichiarazione impresa ausiliata; Modello 4-bis - avvalimento – dichiarazione impresa ausiliaria Modello 5 – dichiarazione di subappalto
Modello 6 - dichiarazione di offerta - da inserire nella busta “B”
Patto di integrità adottato dalla S.A.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Xxxxxx Xxxx
Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx