Co m u n e d i Si n n a i
Co m u n e d i Si n n a i
C I T T A M E T R O P O L I T A N A D I C A G L I A R I
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Pa r c o d el l e Ri m em b r a nz e - 00000 - Xx n n ai (CA) - t e l. 070 / 76901
Allegato al Bando di gara
CIG: 85756409FE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINNAI, NONCHÉ DEI GATTI (ESCLUSIVAMENTE SE FINALIZZATO ALLA STERILIZZAZIONE O AL RICOVERO PER MOTIVI SANITARI) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI STESSI SE DECEDUTI DURANTE IL PERIODO DI CUSTODIA IN CANILE, PER LA DURATA DI GIORNI 288 (DUECENTOTTANTOTTO).
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Forma oggetto del presente capitolato il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani abbandonati o randagi rinvenuti nel territorio del comune di Sinnai, nonché dei gatti (esclusivamente se finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari) e di trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali morti se deceduti durante il periodo di custodia in canile, per la durata di giorni 288 dal 01/02/2021 al 15/11/2021.
ART. 2 -NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente capitolato;
b) dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
c) dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.
La ditta dichiara di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente Capitolato speciale d’appalto;
ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso da praticarsi in percentuale unica sul prezzo posto a base d’asta pari a:
a) € 3,51 (oltre l’IVA di legge) al giorno per ogni animale custodito;
b) € 40,10 (oltre l’IVA di legge) per ogni operazione di trasporto e smaltimento di carcassa di animale.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, relativo a giorni 288 (DUECENTOTTANTOTTO), è di € 89.141,18 (ottantanovemilacentoquarantuno/18) oltre l’IVA nella misura di legge (l’importo è indicato ai soli fini della formulazione dell’offerta ed è da intendersi comprensivo di € 2.205,50 oltre l’IVA nella misura di legge, per il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali morti).
Tali corrispettivi sono comprensivi di ogni spesa, onere e contributo per cui l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere.
L’appaltatore non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun’altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale.
L'Amministrazione si riserva di modificare l’importo complessivo presunto in aumento o in diminuzione, in base all'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, se compreso nei limiti di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità, ai sensi dell’art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016.
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO
L’appalto avrà la durata di giorni duecentottantotto dal 01/02/2021 e fino al 15/11/2021 decorrenti dalla data effettiva di presa servizio, salvo l’esercizio dell’opzione di cui al successivo articolo 5.
L’amministrazione appaltante potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. La stipula del relativo contratto potrà avvenire anche in data successiva alla consegna del servizio. La società dichiara inoltre di essere disposta, su richiesta dell’Amministrazione, ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto d’appalto.
Il termine di scadenza non necessita né di comunicazione né di disdetta, intendendosi stabilito precisamente nel presente capitolato.
ART. 5 - DIRITTO DI OPZIONE: Al Comune di Sinnai è riconosciuta contrattualmente la facoltà di disdire il contratto d’appalto al termine di ogni anno solare, senza obbligo di motivazione e con preavviso di 60 giorni precedenti la decorrenza dell’annualità successiva, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC. L’esercizio della disdetta non potrà determinare in capo all’appaltatore alcun diritto a vedersi riconosciute spese, danni o quant’altro, potendo lo stesso vantare semplicemente il corrispettivo delle prestazioni eseguite sino alla data di disdetta.
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
II servizio ha per oggetto l'espletamento, nei locali del canile rifugio gestito dalla ditta aggiudicataria, del ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi e in stato di abbandono, nonché dei gatti (esclusivamente se finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari), rinvenuti nel territorio del Comune di Sinnai ad opera del competente servizio veterinario della ATS e ivi trasportati a cura della ditta aggiudicataria. Le spese per il trasporto degli animali catturati dalla ATS sono a carico della medesima. Qualora non fosse possibile ricoverare i cani/gatti presso il canile della ditta aggiudicataria per motivi legati a sovraffollamento o ad altri motivi certificati comunque dalla ATS, la stessa potrà avvalersi di altre strutture idonee presenti sul territorio, previa comunicazione da farsi al Comando di Polizia Locale.
Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani/gatti deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario ATS.
La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento delle carcasse non è compresa nell’importo complessivo giornaliero per il ricovero, custodia e mantenimento di ogni singolo animale; a tal fine l’Amministrazione comunale metterà a disposizione per il periodo del servizio (dal 01/02/2021 fino al 15/11/2021), la cifra di € 2.205,50 - IVA esclusa.
Il Comune di Sinnai affida all’Appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici e profilattici ordinari a tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali. Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di cui trattasi, nonché ridurre la permanenza in canile o rifugio, adoperandosi affinché le pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie la Legge 281/91.
L’appaltatore, come individuato dall’esito di gara, dovrà trasferire a proprie spese, i cani/gatti di proprietà dell’Ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio.
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
• dal presente capitolato;
• dal Regolamento 2003/998/CE;
• dal DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria);
• dalla L. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
• dalla X. 000/00 (xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx);
• dalla Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281/1991);
• dal D.P.C.M. 28/02/2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
• dalla L. 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
• dalla Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell’obbligo dIi vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna);
• dal D.M. 23.03.2007 “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”;
• dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina);
• dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall’O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);
• dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressione dei cani; o dalla L.R. n. 21 del 18.05.1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
• dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996 contenente integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21;
• dalla circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche);
• dal D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”;
• dalla deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 avente ad oggetto “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A) Servizio di ricovero dei cani/gatti presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani/gatti dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;
B) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani/gatti ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
C) Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
D) Assicurare a ciascun animale uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
E) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide;
F) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
G) Prestare le cure sanitarie agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ATS;
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- Per i cani/gatti di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del Comune di Sinnai dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H) Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni;
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip.
L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I) Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J) L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;
K) Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio;
L) Stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 266/91 ove dovute;
M) L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili;
N) Avrà l’obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;
O) Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione, l’Appaltatore ne dà immediata comunicazione al servizio veterinario dell’ATS di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Sinnai;
P) Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale;
Q) Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
ARTICOLO 8 - REQUISITI DEL CANILE RIFUGIO
Le caratteristiche generali del rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
• dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune.
ART. 9 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere quadrimestralmente una relazione indicante l'attività svolta e, ogni sei mesi, copia del registro debitamente aggiornato, contenente l’annotazione di entrata e/o di uscita di ogni cane, corredato di relative foto e numeri di codice.
Per le Associazioni di Volontariato vige altresì l’obbligo di presentare, alla fine di ogni anno amministrativo, un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa, documentato dalle pezze giustificative relative, allegato al registro delle presenze, firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione.
ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del soggetto aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto.
È demandato al Comando di Polizia Locale – Servizio Randagismo, la sorveglianza e la verifica del servizio, mediante sopralluoghi, ispezioni, verifiche ed accertamenti al fine di accertare l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a fornire al funzionario responsabile tutta la collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, oltre la relativa eventuale documentazione.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazioni di un dovere del soggetto aggiudicatario per l’efficiente gestione del servizio e/o di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, il Dirigente responsabile contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a 3 (tre) giorni per eventuali giustificazioni.
Se il soggetto aggiudicatario non provvede a giustificarsi ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Dirigente responsabile applicherà le penalità di cui al successivo articolo.
La ditta aggiudicataria si impegna a risolvere con la massima celerità qualsiasi disfunzione accertata dai funzionari comunali o del servizio Veterinario, con interventi risolutivi totalmente a suo carico.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non ottemperi al riguardo, la Stazione Appaltante potrà provvedere a farli eseguire ad altro soggetto, addebitando al soggetto aggiudicatario oneri ed eventuali maggiori spese, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni.
La vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario ATS Sardegna.
ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITÁ
Le infrazioni ai patti contrattuali, da accertarsi nei modi indicati nel precedente art. 10 – “Vigilanza e Controllo”, daranno luogo a contestazione nonché all’applicazione delle seguenti penalità:
⮚ € 100,00 per ogni violazione o inefficienza regolarmente contestata, riguardante lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 7 lett. A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) del presente capitolato;
⮚ € 50,00 giornaliere qualora, successivamente alla segnalazione della cattura da parte del competente servizio veterinario della ATS, si verificasse ritardo nel trasporto del cane nella struttura di ricovero.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei motivi contestati.
In caso di ripetute inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata o PEC, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione, di risolvere anticipatamente il contratto e di addebitare al soggetto aggiudicatario inadempiente le spese sostenute con altra ditta se risultassero superiori a quanto offerto.
L'ammontare delle penalità applicate sarà trattenuto dalla prima fattura emessa successivamente alla data di contestazione o nella cauzione.
ART. 12 - VIZI E GARANZIE
L'accettazione del servizio da parte dei funzionari competenti, non solleva la ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti del servizio eseguito, non potuti rilevare all'atto dell’esecuzione del servizio e/o durante le necessarie verifiche.
ART. 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Nei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli tutto incluso e nulla escluso per la completa fornitura del servizio.
I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costi dei materiali della manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.
È espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi. Nei prezzi unitari è altresì compreso il costo del trasporto dalla sede indicata nella richiesta di intervento.
L’offerta si riterrà vincolante per la Ditta per i centottanta giorni successivi alla data di aggiudicazione. Trascorso tale termine, qualora l’Amministrazione non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dalla sua volontà, alla stipulazione del contratto, la Ditta potrà dichiararsi svincolata da tutti gli obblighi contenuti nella presente offerta.
A seguito di tale svincolo la Ditta non potrà avanzare nessuna richiesta di indennizzo, danno o altra qualsiasi pretesa.
ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere mensilmente la fattura del servizio svolto nel mese precedente sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, corredata da un report consuntivo che evidenzi i movimenti avvenuti nel canile.
II pagamento verrà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture previo accertamento dell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato e dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla stipula della presente convenzione per il caso di mancata cattura di cani nel corso della vigenza della medesima.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) al servizio oggetto del presente capitolato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente.
L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.
ART. 15. - SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione l’avvenuta restituzione dell’animale indicante le generalità del proprietario, il giorno di ingresso ed il giorno di uscita oltre che l’identificativo microchip del suddetto animale. L’Amministrazione si obbliga all’applicazione della sanzione amministrativa per l’omessa custodia, e si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, la Ditta dovrà costituire, ai sensi di legge, all’atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale aggiudicato. Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà decorrere dal momento della stipula del contratto e sino alla sua scadenza (15/11/2021) e dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART.17 - AVVALIMENTO
L’avvalimento è consentito nei termini di legge.
ART. 18 - SUBAPPALTO
È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità. Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale), le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, secondo il modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. Sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall’Appaltatore e di acquisire la copia del formulario firmata dall’impianto
di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.
ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Ditta appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Art. 20 - VINCOLO CONTRATTUALE
Il presente capitolato vincola le Ditte concorrenti dal momento della presentazione dell’offerta, e avrà effetto nei riguardi della stazione appaltante solo dopo la stipulazione e la registrazione del relativo atto nei modi di legge. La stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa resterà comunque subordinato all’accertamento della mancanza delle cause ostative dell’affidamento dell’appalto.
ART. 21 - SPESE
Sono a carico della Ditta tutte le eventuali spese di contratto, bollo, registro e quant’altro stabilito dalle normative vigenti.
Il prezzo espresso nell'offerta si intende quale prezzo comprensivo di tutti gli oneri.
ART. 22 - DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti di legge e di contratto, la Ditta appaltatrice, con la sola partecipazione alla gara, assume l’obbligo di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede comunale, comunicandone l’esatto recapito.
ART. 23 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Cagliari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Cap. Xxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXXX
24.12.2020
11:11:33 UTC
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (firmare digitalmente).
Ai sensi della Legge 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Sinnai per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.