SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 5
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo tra
Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (di seguito, per brevità, “EMAPI”, “Ente” o “Committente”), con sede in Via Lom- bardia, 40 − 00187 Roma – C.F. 0000097269410581, affarigene- xxxx.xxxxx@xxx.xx, in persona del Presidente e legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
e
[*] (di seguito, per brevità, “Broker”, o “Società”), con sede legale in [*], Via [*], Partita IVA [*], PEC [*], in persona del [*] e legale rappre- sentante, dott. [*]
di seguito, congiuntamente, definite le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) EMAPI - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, associazione riconosciuta senza finalità di lucro e Fondo Sanitario In- tegrativo costituito da dieci Enti di Previdenza, composto da Cassa Fo- rense, Cassa Geometri, Cassa Notariato, ENPAB, ENPACL, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI, si pone di offrire soluzioni assisten- ziali e assicurative in favore dei professionisti iscritti agli Enti associati e dei rispettivi familiari conviventi, tra cui quelle dirette a integrare le prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria.
b) In relazione all’espletamento della procedura aperta sopra so-
glia europea (ex artt. 60 del D.lgs. 50/2016), con aggiudicazione all’of- ferta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior rap- porto qualità/prezzo, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. [118205- 2017] del [30/03/2017] e sulla G.U.R.I. n. [*] del [*], il bando per l’affi- damento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di durata triennale, con facoltà per Emapi di chiedere, entro la data di scadenza del contratto, la prosecuzione del servizio fino ad un mas- simo di ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni previste nei docu- menti di gara, secondo la normativa vigente e per un valore comples- sivo stimato pari a 6.750.000,00 euro onnicomprensivi.
c) Alla predetta procedura è stato assegnato il CIG n. [70280480AF].
d) In base alla valutazione tecnico - economica, la migliore offerta è risultata quella della Società [*] con sede legale in [*];
e) Con lettera prot. n. [*] in data [*] EMAPI ha dato comunicazione al Broker del provvedimento di aggiudicazione.
f) Con lettera prot. n. [*] in data [*] è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.
g) Con lettera prot. n. [*] in data [*] è stato comunicato al Broker il buon esito delle verifiche effettuate ai fini della efficacia dell’aggiudi- cazione.
h) Il Broker ha costituito la garanzia definitiva di cui al successivo art. 14.
i) L’appalto viene concesso subordinatamente all’osservanza di tutte le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, negli
obblighi contrattuali, nonché delle condizioni contenute nell’offerta presentata dal Broker in sede di gara, che qui si intende riportata come parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo.
l) Si rende ora necessario procedere alla stipula del presente Con- tratto, la cui esecuzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non re- golato dalle disposizioni sopra richiamate; dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sti- pulano quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 209/2005, secondo le spe- cifiche indicate nell’offerta, negli obblighi contrattuali e secondo quanto di seguito specificato.
Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, in- dipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia
professionale, ha ad oggetto le seguenti prestazioni indicate, ancor- ché in maniera non esaustiva:
a) valutazione e analisi dei contratti assicurativi in essere rispetto alle reali esigenze e individuazione delle integrazioni eventualmente occorrenti;
b) elaborazione del programma assicurativo finalizzato alla otti- mizzazione delle garanzie assicurative in linea con il budget assicu- rativo fissato;
c) gestione tecnica e amministrativa delle polizze in corso, com- presa la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi, la verifica di correttezza degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie, il versamento delle somme a tale titolo dovute e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
d) assistenza in tutte le fasi di preparazione e svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi assicu- rativi in base alle reali necessità dell’Ente;
e) assistenza e collaborazione nella predisposizione della docu- mentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per con- sentire l’indizione e l’espletamento delle procedure per l’affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture ri- chieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze di EMAPI
- senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, entro e non oltre trenta giorni solari dalla richiesta di EMAPI, ovvero, il minor termine oggetto di offerta tecnica; la presentazione della bozza dei documenti per le procedure di gara dovranno essere rese
disponibili entro 150 giorni dalla scadenza delle rispettive polizze o 120 giorni derivanti dal ricorso a procedure negoziate;
f) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l’as- soluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del con- traente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo a EMAPI;
g) gestione dei sinistri attivi e passivi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del servizio, sia quelli precedenti alla decorrenza del servizio ancora aperti.
h) formulazione delle proposte di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi in relazione alle necessità dell’Ente, al muta- mento dei rischi e/o delle esigenze della stessa, alle evoluzioni legi- slative e regolamentari, all’analisi del mercato assicurativo e delle eventuali novità assicurative reperibili;
i) analisi dell’andamento tecnico delle varie coperture in essere;
j) predisposizione di rendiconti trimestrali e annuali, compren- sivi di dettagliate schede tecniche statistiche, che evidenzino lo stato delle coperture assicurative e dei sinistri con eventuale criticità ri- scontrate;
k) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall’Ente;
l) segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi ri- schi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l’assistenza ne- cessaria a eventuali modifiche o adeguamenti delle polizze;
m) organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto da EMAPI, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro pro- blema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi entro 5 giorni solari dalla richiesta;
n) elaborazione di pareri specifici da rendere entro 10 giorni so- lari dalla richiesta;
o) supporto ad EMAPI nell’intraprendere le necessarie iniziative finalizzate ad allineare le scadenze di tutte le polizze in essere;
p) ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza atti- nente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico;
q) versamento del premio alle compagnie in nome e per conto di EMAPI, come specificato nel successivo art. 4 “Gestione delle polizze e pagamento dei premi”.
Resta esclusa dall’oggetto contrattuale l’eventuale attività di consu- lenza e brokeraggio assicurativo relativa allo svolgimento dell’atti- vità di diritto privato di EMAPI, non sottoposta all’obbligo dell’evi- denza pubblica.
ARTICOLO 3
SITUAZIONE ASSICURATIVA DI EMAPI
L’attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione e all’esecuzione dei contratti relativi alle coperture in essere presso EMAPI, è demandata al Broker a decorrere dalla data di conferi- mento dell’incarico, senza oneri aggiuntivi per l’Ente.
I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dal successivo art. 8 “Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio del presente contratto”.
ARTICOLO 4
GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI
Il Broker dovrà provvedere a ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all’art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati, anche da parte delle compagnie contraenti.
In particolar modo, il Broker è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l’importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.
Il pagamento dei premi verrà effettuato da EMAPI entro i termini contrattualmente previsti.
Il versamento del premio nelle mani del Broker, concreta il paga- mento del premio stesso a favore dell’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e dell’art. 118 del d.lgs. 7 settem- bre 2005, n. 209.
Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto di EMAPI, nei termini convenuti con
le compagnie medesime, al fine di garantire all’Ente l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.
Non sono imputabili a EMAPI gli effetti di ritardi di pagamenti effet- tuati dal Broker agli Assicuratori.
A seguito del versamento dei premi, il Broker è obbligato a rilasciare ad EMAPI, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall’emissione del documento da parte della compagnia, le ricevute emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate.
ARTICOLO 5 ONERI CONTRATTUALI
Il Broker si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse di EMAPI e dei suoi Enti aderenti, nel rispetto delle indicazioni all’uopo ricevute.
Tutte le spese relative all’appalto e al presente contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dal Broker.
Sono a carico del Broker le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare EMAPI.
Il Broker non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici di EMAPI, né può impegnare l’Ente mede- simo se non preventivamente autorizzato.
Il Broker si impegna a fornire esaustiva relazione in merito a ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di EMAPI, restando esplici- tamente convenuto che la decisione finale spetta unicamente all’Ente medesimo.
Il Broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti da EMAPI, assicurando la tutela degli interessi della stessa. Deve, altresì, assicu- rare trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione, ob- bligandosi a trasmettere a EMAPI ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DELBROKER NEICONFRONTI DEI PROPRIDIPENDENTI
Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retribu- tive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integra- tivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
Il Broker si obbliga a ottemperare a tutti gli adempimenti verso i pro- pri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Broker si impe- gna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
ARTICOLO 7
RESPONSABILITÀ DELBROKER ECOPERTURE ASSICURATIVE
Il Broker per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni re- sponsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Lo stesso dovrà rimanere in possesso, per tutta la durata del con- tratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un mas- simale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
Il Broker è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza e a comunicare eventuali variazioni della stessa.
Inoltre, il Broker, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assi- curato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della so- cietà, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.
ARTICOLO 8
REMUNERAZIONE DEL BROKER E PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO
L’incarico di cui trattasi non comporta, per EMAPI, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il Broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mer- cato assicurativo nazionale e internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni determi- nate in base al ribasso percentuale indicato in sede di offerta. Si pre- cisa che le predette provvigioni saranno applicate alle coperture che
verranno stipulate mediante procedure di evidenza pubblica, in oc- casione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successiva- mente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, ad eccezione dei casi in cui EMAPI ritenga di non inserire la cosiddetta “clausola broker” nei rapporti con le compagnie assicuratrici.
Per quanto concerne le coperture in essere, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione delle correnti polizze assicurative. Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione pro- fessionale del Broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al Broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:
a) le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limi- tatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di sca- denza del suo incarico;
b) le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio an- nuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza con- trattuale dell’incarico di cui al presente affidamento, il Broker uscente, per l’annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei si- nistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto all’art. 2 del presente contratto.
Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui EMAPI non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicura- zione o non si produca il buon esito delle relative gare.
L’importo complessivo stimato delle provvigioni relative al contratto di durata triennale, con facoltà per EMAPI di richiedere la prosecu- zione del servizio per ulteriori 36 mesi, è pari ad euro [*] ([*]/00), im- porto stimato per l’intera durata contrattuale, compresa quindi l’op- zione di rinnovo.
Si precisa che l’importo è meramente presuntivo, stimato sulla base del programma assicurativo in essere e sulla base dell’aliquota prov- vigionale unica del [*]% che verrà applicata ai premi imponibili, così come offerta in sede di gara.
In ogni caso, per tutte le attività prestate dal Broker, nessun onere di carattere economico e di alcuna altra natura dovrà gravare su EMAPI.
ARTICOLO 9
DURATA, DECORRENZA DEL CONTRATTO E RECESSO
Il contratto ha durata triennale a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, con facoltà per EMAPI di chiedere il rinnovo del servi- zio per ulteriori 36 mesi, secondo la normativa vigente, agli stessi patti e condizioni.
È escluso il rinnovo tacito del contratto.
Ove necessario, in via del tutto eventuale e opzionale, troverà appli- cazione l’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, per cui la durata del con- tratto potrà essere prorogata, previa insindacabile valutazione di EMAPI, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso
il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
È fatta salva la facoltà di recesso anticipato di EMAPI, da esercitarsi mediante PEC, o raccomandata A/R, almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.
ARTICOLO 10
REFERENTI DELL’APPALTO
Il Broker fornisce lo Staff proposto in sede di offerta tecnica confer- mando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’of- ferta tecnica, valutata in sede di gara.
Il Broker nomina, nell’ambito dello Staff offerto, come responsa- bile/coordinatore del servizio, individuato tra le risorse senior, il sig. [*], con i seguenti recapiti: Cell. [*], tel. [*], fax [*], e-mail [*].
Il responsabile/referente ha il compito di intervenire, decidere, ri- spondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Il responsabile/referente deve assicurare il reperimento, eventual- mente immediato, nell’arco della giornata lavorativa.
Il sostituto del responsabile, in caso di eventuale assenza di quest’ul- timo, è indicato dal Broker, tra le risorse senior del proprio Staff, nella persona del sig. [*], con i seguenti recapiti: Cell. [*], tel. [*], fax [*], e- mail [*].
Per le ulteriori figure professionali appartenenti al gruppo di lavoro individuate al Broker si rinvia a quanto contenuto nell’offerta tecnica allegata al presente contratto.
Il Broker, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, do- vrà comunicare la motivazione a EMAPI e consegnare a quest’ultimo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
Il Broker, altresì, riconosce all’Ente la facoltà di richiedere la sostitu- zione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qua- lora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecu- zione del presente contratto. In tal caso, il Xxxxxx dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte di EMAPI di tale fa- coltà non comporterà alcun onere per lo stesso.
Nell’ipotesi di cui sopra, EMAPI si riserva la facoltà di valutare l’ido- neità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
Xxx XXXXX ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, ne darà comunicazione al Bro- ker, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sosti- tuire.
In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte di EMAPI, il Broker si impegna a provvedere alla sostituzione della fi- gura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine indicato da EMAPI. In ogni caso, il Broker non potrà procedere alla sostituzione di un nu- mero superiore alla metà delle figure professionali inizialmente indi- cate senza un preventivo assenso da parte di EMAPI.
In caso di inadempimento da parte del Broker degli obblighi di cui ai precedenti comma, EMAPI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente con- tratto.
L’esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la cura e la vigi- xxxxx di un Responsabile dell’esecuzione del Contratto, della cui no- mina, ad opera di EMAPI, verrà data comunicazione per iscritto al Broker.
ARTICOLO 11
VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Broker si obbliga a consentire a EMAPI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ARTICOLO 12 PENALI
Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, EMAPI provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC
o raccomandata A/R, assegnando al Broker 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
• € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati da EMAPI per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.
Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto di EMAPI al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
Le penali verranno applicate sulla garanzia definitiva presentata che dovrà essere, conseguentemente, reintegrata dal Broker o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretto presentata da EMAPI al Broker.
L’applicazione delle penali non preclude a EMAPI la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi degli artt. 14 “Risoluzione del contratto” e 15 “Clausola risolutiva espressa”.
L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 13 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto è stata pre- sentata dalla società [*] la polizza fideiussoria n. [*] rilasciata dalla [*] in data [*], per un importo di euro [*] pari alla prevista percentuale del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
Trovano applicazione le riduzioni previste dall’art. 97, co. 7, del d.lgs. 50/2016.
La suddetta garanzia fideiussoria dovrà rimanere vincolata fino all’atto dello svincolo che sarà disposto dopo la scadenza del con- tratto, previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Broker.
Il Broker si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente con- tratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cau- zione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Com- mittente.
EMAPI ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei
confronti del Broker per la rifusione dell’ulteriore danno eventual- mente eccedente la somma incamerata.
EMAPI ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’appli- cazione delle penali, per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assi- stenza e sicurezza fisica del personale impiegato dal fornitore.
In ogni caso il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui EMAPI si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ente.
In caso di inadempimento a tale obbligo EMAPI ha facoltà di dichia- rare risolto di diritto il presente contratto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
EMAPI si riserva, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con effetto imme- diato e senza alcun genere d’indennità e compenso per il Broker, qua- lora, a insindacabile giudizio di EMAPI, le disposizioni prese e i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, ovvero, il servizio sia
erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, non siano stati rispet- tati i termini previsti dal precedente art. 10 “Referenti dell’appalto” per l’individuazione del nuovo responsabile, nonché, nei casi di soprav- venuti gravi motivi di pubblico interesse.
Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione del succes- sivo art. 18 “Riservatezza e protezione dei dati personali” e nel caso in cui il Broker perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. In caso di risoluzione del contratto, EMAPI si riserva la facoltà di pro- cedere ad aggiudicare il servizio oggetto del presente contratto all’operatore classificatosi al secondo posto nella graduatoria della gara.
ARTICOLO 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
EMAPI si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, me- diante semplice raccomandata A/R o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli ob- blighi posti a suo carico dal contratto;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla preven- zione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbli- gatorie del personale;
e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica am- ministrazione;
i) mancata prestazione della polizza assicurativa.
Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunica- zione di cui al precedente comma, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad as- sicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno a EMAPI. In caso di risoluzione il Broker avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo.
Il Broker pertanto si impegna a restituire all’Ente le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla risoluzione.
Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Broker non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pre- tese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.
In caso di risoluzione del presente Contratto, il Broker si impegna, sin d’ora, a fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecu- zione del presente contratto.
La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti as- sicurativi già intermediati con l’assistenza del Broker.
Qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la ri- soluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che in- terromperà la corresponsione dei compensi di cui al precedente art. 8 “Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio”, stornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto da EMAPI.
ARTICOLO 16
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio di brokeraggio assicurativo, è fatto divieto al Broker di subappaltare a terzi l’esecuzione dello stesso, o anche solo di parte di esso, nonché di cessione del contratto, fatti salvi in ogni caso i maggiori danni causati a EMAPI.
ARTICOLO 17 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente contratto il Broker elegge domicilio in [*], alla Via [*], indirizzo PEC [*]. Lo stesso ha altresì l’obbligo di co- municare le variazioni del predetto domicilio.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico del Broker.
ARTICOLO 18
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Broker si impegna a mantenere il massimo riserbo circa notizie e dati direttamente o indirettamente collegati a EMAPI dei quali venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio oggetto del pre- sente Contratto, pena la comminatoria dell’immediata risoluzione del Contratto, fatti salvi in ogni caso i maggiori danni causati a EMAPI.
Il Broker si impegna, altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni e i dati riservati di EMAPI di cui sia venuto in possesso in ragione dell’esecuzione del Contratto e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. In particolare, si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi da EMAPI o dei quali venisse in possesso in relazione alle prestazioni richieste, a non divulgarli e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto del Contratto o comunque contrari alla legge.
Il Broker si impegna a mantenere il vincolo di riservatezza anche dopo la scadenza del presente Contratto, sino a quando i dati e le informazioni inerenti il servizio non diverranno eventualmente di
pubblico dominio, costituendo anche tale ipotesi grave inadempi- mento, con titolo di EMAPI di pretendere il risarcimento dei danni ulteriori che dovesse aver subito.
Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il Broker si impegna a:
a) rispettare e assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
b) conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
c) non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto da EMAPI o dagli interessati;
d) accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;
e) consentire all’Ente e alle persone da questo incaricate l’accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.
ARTICOLO 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Broker si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal pre- sente contratto, si conviene che EMAPI, in ottemperanza a quanto di- sposto dall’art. 3, co. 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con raccomandata A/R o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o po- stale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena traccia- bilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il Broker è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia varia- zione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappre- sentante della società di brokeraggio ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi infor- mativi di cui all’art. 3, co. 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, com- porta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una san- zione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, co. 4, della legge n. 136/2010).
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui con- tratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Broker, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessio- nario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anti- cipare i pagamenti al Broker mediante bonifico bancario sui conti cor- renti dedicati del Broker medesimo.
ARTICOLO 20
SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Sono a carico del Broker tutti gli eventuali oneri tributari e le even- tuali spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Ente per legge.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto non è sog- getto a registrazione ai sensi dell’art. 7 della tabella – Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere le registrazioni ai sensi del d.P.R. n. 131/1986.
ARTICOLO 21
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana.
Per tutte le controversie non componibili in sede extragiudiziale, le- gate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo, sarà competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 22
CLAUSOLA FINALE
Qualsiasi modifica alle clausole del contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le parti.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del con- tratto da parte di EMAPI non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del contratto rimarranno in vi- gore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito origi- nariamente perseguito da EMAPI.
In tal caso il Broker si impegna a definire con EMAPI nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al contratto un con- tenuto il più vicino possibile a quello che EMAPI aveva oggettiva- mente voluto perseguire con l'indizione della gara e con l'esecuzione del contratto stesso.
Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, inte- grativo e modificativo del contratto, sottoscritto tra le parti.
Roma, [*]
Per EMAPI Per il Broker
Il Presidente Il legale rappresentante
Il sottoscritto [*], in qualità di [*] dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la società [*] dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21 e 22 del presente contratto.
Il legale rappresentante