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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEL SEGNALE AUDIO-VIDEO ORIGINATO DAGLI IPPODROMI ITALIANI ED ESTERI - CIG 3914058ED3.
TRA
A.S.S.I.-Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico – Agenzia di diritto pubblico – attualmente in gestione temporanea – sotto la direzione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a seguito della sua soppressione ad opera della legge n. 135/2012 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 97/2012, avente sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 283/A, in persona del Dirigente delegato Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (nel seguito per brevità anche “A.S.S.I.” o “Amministrazione”) giusti poteri allo stesso conferiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15760 del 17 agosto 2012 e da determinazione n. 274 del 5 dicembre 2012
E
Teleippica S.r.l. Unipersonale avente sede legale in Porcari (Lucca), Via Xxxxx Xxxxxxxxxx, n. 39, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Lucca e codice fiscale 01913970206, P.IVA 01779230463, in persona del Presidente e Amministratore delegato, legale rappresentante, Xxxxxxx Xxxxxxxx (nel seguito per brevità anche “Teleippica” o “Fornitore”) giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile e 8 novembre 2012.
PREMESSO CHE
- l’A.S.S.I., ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha indetto, con determinazione del Segretario generale 14 marzo 2012, n. 233, una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo audio-video originato dagli ippodromi italiani ed esteri CIG 3914058ED3, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163/2006 (di seguito per brevità anche “Gara”);
- con Determinazione del Dirigente delegato di A.S.S.I. 5 dicembre 2012, n. 274, la Gara è stata aggiudicata a Teleippica S.r.l., avendo la medesima presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato decreto;
- per l’effetto, Teleippica manifesta espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- Teleippica prende atto che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di Xxxx, dalla Specifica tecnica di Xxxx e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- ai fini della stipulazione del presente contratto, Teleippica ha presentato tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione per l’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 163/2006;
- Teleippica ha prestato altresì una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria n. 460011472371 rilasciata da UniCredit S.p.A. in data 12 dicembre 2012 di massimale di Euro 5.387.400,00 (cinquemilionitrecentottantasettemilaquattrocento/00) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 113 del d. lgs. n. 163/2006;
- la documentazione menzionata nelle premesse che precedono, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Valore delle premesse
Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nel prosieguo del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
2.1 L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
- dalle clausole del presente contratto e dagli atti richiamati in premessa;
- dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’A.S.S.I. in gestione temporanea;
- dal Regolamento di classificazione delle entrate, delle spese per l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici, di cui al d.P.R. n. 97/2003, e dalle altre norme di Contabilità di Stato;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con
d.P.R. n. 207/2010.
2.2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Gara prevarranno sugli atti e documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore medesimo e accettate dall’Amministrazione.
2.3. Per le definizioni occorre far espresso riferimento a quanto stabilito nel presente contratto, ovvero a quelle contenute negli atti in premessa; in ogni caso, nell’ipotesi di contrasto tra le diverse fonti, prevale quanto indicato nel presente contratto.
Articolo 3 Oggetto
3.1. Con il presente contratto, A.S.S.I. affida e commette al Fornitore, che accetta, il servizio di raccolta, elaborazione e diffusione via satellite delle immagini relative alle corse ippiche e altri servizi ad essa inerenti che si svolgono negli ippodromi italiani ed in alcuni ippodromi esteri, nonché alle produzioni a supporto del canale monotematico sul cavallo, alle condizioni e modalità stabilite nel presente contratto e nella Specifica tecnica di Gara, oltre che, per le parti migliorative, nell’Offerta tecnica di Gara.
3.2. Il Fornitore si obbliga a rendere disponibile il predetto servizio nei tempi e nei modi indicati nella Specifica tecnica di Gara. In particolare il servizio è così articolato:
- n° 3 canali televisivi istituzionali live denominati “UNIRE VERDE”; “UNIRE GRIGIO”; “UNIRE BLU”;
- n° 1 canale divulgativo monotematico in chiaro su piattaforma commerciale;
- Streaming TV live su piattaforma WEB delle immagini relative agli eventi ippici diffusi sui canali UNIRE VERDE; UNIRE GRIGIO; UNIRE BLU;
- Video on demand delle immagini delle corse sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
3.3. Il servizio dovrà essere fornito secondo le seguenti modalità:
- trasferimento dei segnali audio/video originati dagli ippodromi alla regia centrale tramite una rete di contribuzione full digital PDH e/o SDH su supporto fisico e/o radio secondo le configurazioni indicate nella Specifica tecnica di Gara, relativi allegati e nell’Offerta tecnica di Gara;
- realizzazione della infrastruttura di regia centrale - media factory in grado di:
• ricevere, memorizzare, smistare, elaborare i segnali in arrivo dagli ippodromi e dalle altre fonti di contribuzione al fine di confezionare i programmi dedicati ai soggetti abilitati e il canale in chiaro;
• implementare e distribuire in Streaming TV Live le immagini delle corse su piattaforme open;
• implementare il servizio di Video on Demand;
- produzioni a supporto del canale divulgativo comprensivi dei contenuti audiovisivi per il sistema agroalimentare ;
- diffusione dei contenuti audiovisivi su piattaforme WEB e mobile;
- diffusione dei segnali audio/video dalla regia centrale in forma criptata agli utenti abilitati e in chiaro su piattaforma commerciale.
Tutto quanto come meglio precisato e descritto nella Specifica tecnica di Xxxx, relativi allegati, oltreché, per le parti migliorative, nell’Offerta tecnica di Xxxx e da eseguire secondo le modalità e termini riportati nel presente contratto e nella Specifica tecnica di Gara.
3.4. Il servizio denominato “A.S.S.I. International” ed il servizio di regia mobile, al di là degli eventi compresi nella Specifica tecnica di Gara, nonché la fornitura degli “Encoder” aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella Specifica tecnica di Gara, completa di installazione e attivazione, dovrà essere prestata dal Fornitore solo se espressamente richiesta dall’Amministrazione ed alle condizioni corrispettive di cui al successivo articolo 7 “Corrispettivi”.
Articolo 4 Raccolta pubblicitaria
4.1 Al Fornitore è concesso lo sfruttamento degli spazi pubblicitari, la raccolta pubblicitaria e l’inserimento nel palinsesto dei canali istituzionali e del canale divulgativo monotematico di spot, messaggi, promozioni, sponsorizzazioni.
4.2. Sulla raccolta pubblicitaria il Fornitore si impegna a corrispondere all’Amministrazione l’importo annuale di Euro 144.850,00 (centoquarantaquattromilaottocentocinquanta/00) oltre IVA, come meglio specificato all’articolo 7 “Corrispettivi”.
4.3 La proprietà delle immagini delle corse dei cavalli rimane in capo all’A.S.S.I., ferma ed impregiudicata quella del Fornitore in ordine all’apporto, ai contenuti e agli altri aspetti attinenti alla loro valorizzazione.
4.4. Le condizioni generali di esecuzione del servizio sono tutte esposte nella Specifica tecnica di Xxxx, alla quale si rinvia per tutto quanto qui non indicato e descritto.
Articolo 5 Durata
Il presente contratto ha la durata di 72 (settandadue) mesi solari decorrenti dalla data di attivazione del servizio e potrà essere prorogato mediante comunicazione scritta dell’Amministrazione, come stabilito al successivo articolo 24 “Proroga contrattuale”. E’ espressamente escluso il rinnovo tacito dello stesso.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
6.1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del presente contratto.
6.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
6.3. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6.4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del presente contratto che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6.5. Il Fornitore, nel prestare le attività oggetto del presente contratto, in conformità alla Specifica tecnica di Gara, relativi allegati e all’Offerta tecnica di Gara, si obbliga ad eseguire dette attività a perfetta regola d’arte, nel rispetto dei criteri di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1374 e 1375 cod. civ., con la richiesta diligenza ed in ogni caso nel rispetto delle norme anche deontologiche ed etiche vigenti nonché secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e negli atti ivi richiamati.
6.6. E’ obbligo del Fornitore manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta derivante da questioni di qualsiasi natura che dovessero sorgere dalla realizzazione, esercizio e manutenzione di quanto oggetto del presente contratto, garantendo il necessario grado di affidabilità, funzionalità e continuità del servizio; peraltro, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1999, il Fornitore si obbliga a garantire il livello di qualità e programmazione di cui alla Specifica tecnica di Gara.
A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
6.7. E’ obbligo del Fornitore garantire che le figure professionali richieste per l’esercizio del servizio oggetto del presente contratto siano caratterizzate da elevati livelli di professionalità; è
altresì obbligo del Fornitore garantire che il direttore editoriale, i giornalisti, i redattori e gli addetti alle telecronache abbiano adeguata conoscenza del settore dell’ippica nazionale ed internazionale.
6.8. Il Fornitore si impegna affinché il palinsesto dei canali sia in linea con le esigenze e le politiche dell’Amministrazione, come tempestivamente rese note e comunicate dalla stessa.
6.9. Il Fornitore si impegna affinché i messaggi pubblicitari e le produzioni non siano in contrasto con i compiti istituzionali dell’Amministrazione e non contengano promozioni di scommesse diverse da quelle ippiche, sia in maniera diretta che indiretta; è altresì obbligo del Fornitore che gli spot, i messaggi pubblicitari, le promozioni, le sponsorizzazioni ecc. siano inseriti nel palinsesto secondo le norme che regolano l’affollamento pubblicitario se ed in quanto applicabili.
6.10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nel rispetto di ogni disposizione stabilita nel presente contratto, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
6.11. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
6.12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
Articolo 7 Corrispettivi
7.1. Il corrispettivo annuale per la prestazione del servizio di cui al precedente articolo 3.1., 3.2. e
3.3. è determinato, conformemente all’Offerta economica di Gara del Fornitore, nell’importo di Euro 9.123.850,00 (novemilionicentoventitremilaottocentocinquanta/00), oltre IVA. L’importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio e di ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.
Detto corrispettivo è il risultato dell’applicazione del ribasso percentuale offerto dal Fornitore sull’importo a base di Gara, al netto degli oneri per la sicurezza quantificati complessivamente in Euro 600.000,00 (seicentomila/00). All’importo così ottenuto è sottratta la quota annuale spettante all’Amministrazione, derivante dai proventi per la raccolta pubblicitaria come meglio precisato nel precedente articolo 4, quantificati dal Fornitore nell’Offerta economica di Gara in Euro 144.850,00 (centoquarantaquattromilaottocentocinquanta/00), oltre IVA. Tale importo sarà oggetto di fatturazione da parte dell’Amministrazione nei confronti del Fornitore, ciò comportando un valore complessivo annuo del servizio affidato al Fornitore pari ad Euro 8.979.000,00 (ottomilioninovecentosettantanovemila/00), oltre IVA.
7.2. Detto corrispettivo verrà erogato al Fornitore in n. 12 (dodici) rate mensili eguali e costanti posticipate, per le quali il Fornitore emetterà, qualora non sorgano contestazioni ai sensi del successivo articolo 15 “Emissione dei certificati di verifica di conformità ed irregolarità”, fattura che dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all’attività svolta. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata a 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura.
7.3. Il corrispettivo per la fornitura del servizio denominato “A.S.S.I. International” di cui al precedente articolo 3.4. - se richiesto ed effettivamente erogato - è stabilito al prezzo giornaliero, come da Offerta economica di Gara, di Euro 928,00 (novecentoventotto/00), oltre IVA; il corrispettivo per la fornitura della regia mobile, di cui al precedente articolo 3.4. - se richiesta ed effettivamente erogata - è stabilito al prezzo giornaliero, come da Offerta economica di Gara, di Euro 24.200,00 (ventiquattromiladuecento/00), oltre IVA; il corrispettivo per la fornitura degli “Encoder”, di cui al precedente articolo 3.4. - se richiesta ed effettivamente fornita - è stabilito al prezzo unitario di Euro 24.875,00 (ventiquattromilaottocentosettantacinque/00), oltre IVA.
7.4. Per gli eventi non compresi nella Specifica tecnica di Gara e per la fornitura delle apparecchiature Encoder l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire, secondo la propria insindacabile valutazione, altri preventivi di prezzo, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.
7.5. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
7.6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7.7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7.8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, se non nei casi stabiliti dalla legge.
7.9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto.
Articolo 8
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione, ai sensi degli articoli 299 e segg. del Regolamento di attuazione del codice degli appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorare e verificare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al Fornitore.
L’ Amministrazione, per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali, farà riferimento al Responsabile del servizio di cui al successivo articolo 9 “Responsabile del servizio”. Il coordinamento del palinsesto e della linea editoriale sarà curato direttamente dall’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 9 Responsabile del servizio
Il Responsabile del servizio è designato dal Fornitore, quale referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione del presente contratto. Il nominativo del Responsabile del servizio verrà comunicato tempestivamente all’Amministrazione.
Il Responsabile del servizio è il responsabile delle attività contrattuali cui l’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’esecuzione, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
Articolo 10
Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore
Nessuna variazione o modifica al presente contratto può essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o preventivamente approvata dall’Amministrazione.
Le modifiche non disposte dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o non previamente autorizzate dall’Amministrazione non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Articolo 11
Varianti introdotte dall’Amministrazione
11.1. L’Amministrazione può introdurre variazioni al presente contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010.
11.2. Inoltre, il Fornitore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per il Fornitore e che siano ritenute opportune dall’Amministrazione.
11.3. Infine il Fornitore, nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del presente articolo, è tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel bando di Gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite l’Amministrazione procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo al presente contratto, dopo aver acquisito il consenso del Fornitore.
Articolo 12
Avvio dell’esecuzione del contratto
12.1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto il Fornitore dovrà dare avvio al servizio di cui ai precedenti articoli 3.1., 3.2. e 3.3. Qualora il Fornitore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto.
12.2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Responsabile del servizio.
12.3. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del servizio e una copia conforme è rilasciata al Fornitore.
Articolo 13
Verifica di conformità tecnica
13.1. Ai sensi dell’art. 313 del d.P.R. n. 207/2010, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà essere avviata la verifica di conformità tecnica del servizio e delle relative procedure, al fine di verificare la rispondenza delle stesse alla Specifica tecnica di Gara e all’Offerta tecnica di Gara del Fornitore.
13.2. La verifica di conformità tecnica verrà effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del servizio, i quali predisporranno concordemente un programma teso
all’accertamento della conformità rispetto alla Specifica tecnica di Gara e all’Offerta tecnica di Gara.
13.3. La verifica di conformità tecnica verrà effettuata a spese dell’Amministrazione, mentre il Fornitore deve mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto la strumentazione, il personale e ogni altro mezzo necessario per eseguirla.
13.4. La verifica di conformità tecnica, effettuata nell’interesse dell’Amministrazione, non esonera il Fornitore dalla responsabilità anche per quelle parti del servizio che presentassero difetti di qualità non riscontrati all’atto della verifica tecnica.
13.5. Il certificato di verifica di conformità tecnica viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità effettuate.
13.6. Vengono considerate come non consegnate quelle parti del servizio rifiutate in sede di verifica di conformità tecnica per cause riconducibili direttamente o indirettamente al Fornitore; tali inadempienze saranno computate e assoggettate alle stesse penalità previste per la ritardata consegna.
13.7. I tempi delle eventuali sospensioni della verifica tecnica per cause riconducibili direttamente od indirettamente al Fornitore saranno computati ed assoggettati alle stesse penalità previste per la ritardata consegna.
Articolo 14
Verifica di conformità del servizio in xxxxx xx xxxxxxxxxx
00.0. Ai sensi degli artt. 312 e segg. del d.P.R. n. 207/2010, il servizio di cui ai precedenti articoli 3.1., 3.2. e 3.3. è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto.
14.2. Secondo quanto previsto dall’articolo 313, comma 2, del d.P.R. citato, la verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata mensilmente dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
14.3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il Direttore dell’esecuzione del contratto ritenga necessari.
14.4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità in corso di esecuzione sono svolte a spese dell’Amministrazione. Il Fornitore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto i mezzi necessari ad eseguirle.
14.5. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore.
14.6. L’Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione e in ogni altro caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
Articolo 15
Emissione dei certificati di verifica di conformità ed irregolarità
15.1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità del servizio in corso di esecuzione di cui all’articolo 14 “Verifica di conformità del servizio in corso di esecuzione” quando risulti che il Fornitore abbia regolarmente realizzato il servizio in maniera conforme alla Specifica tecnica di Gara e all’Offerta tecnica di Gara.
15.2. Le prestazioni contrattuali svolte dal Fornitore dovranno essere consuntivate mensilmente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che rilascia i relativi certificati di verifica di conformità del servizio in corso di esecuzione.
Il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità effettuate.
Ogni certificato di verifica di conformità del servizio in corso di esecuzione dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione. Qualora non sorga contestazione e decorsi 15 (quindici) giorni dalla consegna, il Certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione si intenderà approvato dall’Amministrazione.
In caso di mancata o irregolare esecuzione risultante dal certificato di conformità in corso di esecuzione del servizio, l’Amministrazione avrà facoltà:
• di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
• di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente contratto.
Articolo 16
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
16.1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività e delle prestazioni.
16.2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento del Responsabile del servizio, compila apposito verbale di sospensione.
16.3. Cessata la causa della sospensione, il Direttore dell’esecuzione del contratto redige senza indugio il verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto.
16.4. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’esecuzione del contratto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Articolo 17 Inadempimenti e penalità
17.1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’attivazione del servizio, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari al 3% (tre percento) del canone mensile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di ritardo protratto per un numero di giorni superiore a 30 (trenta), l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto attraverso opportuna comunicazione da notificarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno.
17.2. Qualora fossero rilevate inadempienze a carico del Fornitore nel corso dell’esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a presentare le proprie giustificazioni e a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Fornitore, che dovranno comunque pervenire all’Amministrazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione si procederà a detrarre una penalità fino al 10% (dieci percento) dell’importo giornaliero del corrispettivo dovuto.
17.3. In particolare, qualora si dovessero verificare malfunzionamenti o interruzioni del servizio, in tutto o in parte, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, che non consentano di trasmettere eventi sportivi (esempio: riunioni di corse, eventi speciali come descritti nella Specifica tecnica di Gara) richiesti dall’Amministrazione o nelle modalità richieste, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per
ogni evento sportivo non trasmesso o trasmesso con modalità difformi da quelle richieste e, comunque, nel limite della penalità specificata al punto 17.1.
Se il malfunzionamento è temporaneo ed è comunque imputabile direttamente o indirettamente al Fornitore, la predetta penale sarà rapportata proporzionalmente all’effettiva interruzione.
17.4. Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e nella Specifica tecnica di Xxxx e nell’Offerta tecnica di Gara; in tali casi l’Amministrazione applicherà al Fornitore le predette penali fino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
17.5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, comunque previa diffida scritta al Fornitore.
17.6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
17.7. Le penali saranno applicate sino alla concorrenza della misura pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. Oltre tale limite, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto a mezzo di lettera raccomandata a.r., fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di ottenere l’esecuzione in danno del Fornitore oltre che il risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
18.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
18.2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione del presente contratto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
18.3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria sopra detta, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19 Risoluzione
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r. dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, quest’ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;
• mancata reintegrazione della garanzia di esecuzione, eventualmente escussa in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
• mancata copertura assicurativa per rischio responsabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al successivo articolo 29 “Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile”;
• azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
• in caso di concorrenza delle penali per un importo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo totale, secondo quanto stabilito al precedente articolo 17 “Inadempimenti e penalità”;
• in caso di violazione dei doveri di trasparenza, di cui al successivo art. 30 “Trasparenza”;
• in ogni altro caso derivante da disposizioni di legge.
Articolo 20 Recesso
20.1. L’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in caso di:
i) ammissione del Fornitore ad una procedura concorsuale ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
ii) perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti dal bando di Xxxx;
iii) condanna con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede o il patrimonio pubblico, ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di taluno dei componenti l’organo di amministrazione, del direttore generale, del responsabile tecnico del Fornitore.
20.2. In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 c.c. il Fornitore ha diritto ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno.
20.3. Il recesso dovrà essere comunicato al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
Articolo 21 Pagamento delle fatture
21.1. Il corrispettivo sarà fatturato previa emissione del certificato di conformità in corso di esecuzione del servizio, a norma del precedente art. 15 “Emissione dei certificati di verifica di conformità ed irregolarità”.
21.2. Il Fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
La fattura dovrà contenere il numero CIG 3914058ED3 che identifica il presente contratto, assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'indicazione della prestazione effettuata e le coordinate bancarie ai fini del pagamento.
21.3. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e del servizio, entro i termini espressamente concordati con il Fornitore e nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dalla normativa sulla contabilità pubblica.
Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’Amministrazione del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.
Articolo 22
Pagamenti e tracciabilità ex lege n. 136/2010
22.1. Con la firma del presente contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e, a tal fine, comunica i dati relativi a:
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi.
22.2. La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall’accensione del conto corrente, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto (cfr. art. 3, comma 7, come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a, n. 6 del d.l. n. 187/2010).
Articolo 23
Revisione corrispettivo del servizio
La revisione dei corrispettivi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non potrà avere efficacia retroattiva e dovrà essere concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.
Per il calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi, qualora non siano disponibili i costi standardizzati editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Roma.
Articolo 24 Proroga contrattuale
Il contratto potrà essere prorogato unilateralmente dall’Amministrazione alle stesse condizioni pattuite per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei) con comunicazione scritta notificata al Fornitore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla scadenza.
Articolo 25 Garanzia di esecuzione
25.1. Il Fornitore ha costituito la garanzia di esecuzione prevista all’art. 113 del d. lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per un importo di Euro 5.387.400,00 (cinquemilionitrecentottantasettemilaquattrocento/00), il quale, in forza del comma 1 dell’art. 113 in combinato disposto dell’art. 75, comma 7, del citato decreto, è pari al 10% (dieci percento) dell’importo di aggiudicazione e vale a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse.
25.2. La garanzia è stata costituita mediante fideiussione bancaria n. 460011472371 rilasciata da UniCredit S.p.A. in data 12 dicembre 2012 e contiene, come richiesto dal citato art. 113, comma 2, la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
25.3. Essa rimane vincolata fino al termine del servizio e sarà restituita al Fornitore dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza.
25.4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l’Amministrazione potrà escutere la garanzia in relazione ai crediti derivanti a suo favore dal presente contratto in caso di mancato pagamento da parte del Fornitore, opportunamente diffidato mediante raccomandata a/r con avviso di ricevimento; in tal caso il Fornitore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire la garanzia entro 10 (dieci) giorni dal relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
25.5. In caso di inadempimento all’obbligazione prevista nel presente articolo in ordine al reintegro della garanzia, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 26
Effetti obbligatori del contratto
Il contratto è immediatamente vincolante per il Fornitore, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e dopo gli accertamenti previsti dalla normativa.
Articolo 27
Divieto di cessione del contratto e subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.
Il subappalto non è autorizzato non avendo il Fornitore, ai sensi dell’articolo 118 del d. lgs. n. 163/2006, dichiarato di voler appaltare a terzi.
Articolo 28
Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di previdenza, sicurezza e igiene sul lavoro
28.1. Il Fornitore è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente contratto. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
28.2. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
Articolo 29
Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile
29.1. Il Fornitore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di alcun compenso da parte della stessa.
29.2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore.
In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, nell’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, anche con riferimento ai danni provocati nella prestazione dei servizi.
Articolo 30 Trasparenza
30.1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- di non avere in xxxxx xxxxxx x/x xxxxxxxx restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
30.2. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
30.3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta
la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 31
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
31.1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione.
31.2. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
31.3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
31.4. L’Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
31.5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Articolo 32 Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Fornitore dichiara che il proprio domicilio è presso la sede legale in premessa riportata.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui
all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del medesimo Codice.
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.
Articolo 33 Spese contrattuali
Sono a completo carico del Fornitore tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti al presente contratto e alla fornitura del servizio, nonché la tassa fissa di registrazione del presente contratto. L’IVA sarà corrisposta dall’Amministrazione a norma di legge.
Roma, lì 29 gennaio 2013
A.S.S.I. Gestione temporanea TELEIPPICA S.R.L. Unipersonale
Il Dirigente delegato Il legale rappresentante
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante di Teleippica S.r.l. Unipersonale, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto con la firma qui di seguito apposta dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:
Articolo 10 “Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore”, Articolo 11 “Varianti introdotte dall’Amministrazione”, Articolo 17 “Inadempimenti e penalità”, Articolo 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore”, Articolo 19 “Risoluzione”, Articolo 20 “Recesso”, Articolo 24 “Proroga contrattuale”, Articolo 27 “Divieto di cessione del contratto e subappalto”, e Articolo 32 “Foro competente”.
Roma, lì 29 gennaio 2013 TELEIPPICA S.r.l. Unipersonale Il legale rappresentante
x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx