Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007
Concluso l’11 ottobre 2007
Applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2007
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera», da una parte,
e
La Comunità europea,
in seguito denominata «Comunità», dall’altra, in seguito denominate «parti contraenti»,
considerando che la Comunità ha istituito, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 20061, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (di seguito «decisione che istituisce il programma MEDIA 2007»), un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo;
considerando che l’articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera2, diversi dagli Stati EFTA membri dell’accordo SEE e dai paesi candidati all’adesione all’Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da con- cordare tra le parti interessate;
considerando che in base alla predetta disposizione l’apertura del programma ai predetti paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l’acquis comunitario in materia;
considerando che la Svizzera ha partecipato ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione, scaduti il 31 dicembre 20063;
considerando che la Svizzera si è impegnata a integrare il quadro legislativo nazio- nale al fine di assicurare il livello richiesto di compatibilità con l’aquis comunitario; considerando, pertanto, che alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisfa le condizioni di partecipazione fissate dall’articolo 8 della deci- sione che istituisce il programma MEDIA 2007;
RS 0.784.405.226.8
1 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
2 RS 0.784.405
3 RU 2006 1041
2007-2002 6953
considerando, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità europea e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA 2007 nel contesto di attività di cooperazione transnazionale in cui cooperino la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l’impatto delle singole azioni avviate nel quadro del suddetto programma e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;
considerando che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell’industria europea dei programmi audiovisivi, nel quadro di una cooperazione più ampia;
considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 Oggetto
La cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, si prefigge l’obiettivo della partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del pro- gramma MEDIA 2007. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, la partecipa- zione avviene nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini fissati dalla direttiva che istituisce il programma MEDIA 2007.
Art. 2 Compatibilità dei quadri normativi
Per poter soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attua i provvedimenti indicati nell’allegato I, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello richiesto di compatibilità con l’acquis comunitario.
Art. 3 Ammissibilità
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:
1. Le organizzazioni e i cittadini svizzeri partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità.
2. L’ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini svizzeri è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007.
3. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, tutti i progetti e tutte le attività che richiedono un partenariato europeo, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità devono includere almeno un partner provenien- te da uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e le altre azioni devo- no presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.
Art. 4 Procedure
1. Per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di istituzioni, organizzazioni e cittadini svizzeri si applicano le stesse condizioni e modalità appli- cabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini aventi diritto degli Stati mem- bri della Comunità.
2. La Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») può prendere in considerazione anche esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, nomina esperti indipendenti per fornire assistenza nella valutazione dei progetti.
3. La lingua da utilizzare in tutti i contatti con la Commissione per quanto riguarda le procedure attinenti alle domande, i contratti, le relazioni da presentare e tutti gli altri aspetti amministrativi del programma è una delle lingue ufficiali della Comu- nità.
Art. 5 Strutture nazionali
1. La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure a livello nazionale e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l’attuazione del programma MEDIA 2007 a livello nazionale, conformemente alle pertinenti dispo- sizioni della decisione che istituisce il programma. La Svizzera si impegna in parti- colare a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.
2. L’importo massimo del sostegno finanziario che può essere concesso tramite il programma per le attività del MEDIA Desk non supera il 50% del bilancio totale delle attività.
Art. 6 Disposizioni finanziarie
A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA 2007, la Svizzera versa annualmente un contributo al bilancio generale dell’Unione europea secondo le condizioni e le modalità indicate nell’allegato II.
Art. 7 Controllo finanziario
Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007 sono precisate nell’allegato III.
Art. 8 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto.
2. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall’altro, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera all’unanimità.
3. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.
4. Su richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, in seno al comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.
5. Per discutere sul corretto funzionamento del presente accordo il comitato misto si riunisce a richiesta di una delle parti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro per assisterlo nei suoi compiti.
6. In caso di divergenze sull’interpretazione o sull’attuazione ’del presente accordo le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la contro- versia. Le parti forniscono al comitato tutti gli elementi di informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguar- dare il buon funzionamento ’del presente accordo.
7. Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle due parti il comitato misto può decidere di modificare gli allegati.
Art. 9 Monitoraggio, valutazione e relazioni
Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valuta- zione del programma a norma delle pertinenti disposizioni della decisione che istitu- isce il programma MEDIA 2007, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007 è oggetto di un monitoraggio continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull’esperienza acquisita nell’attuazione del programma, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo. Essa partecipa ad ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.
Art. 10 Allegati
Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 11 Campo di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dal- l’altra, al territorio della Svizzera.
Art. 12 Xxxxxx e denuncia
1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA 2007.
2. Qualora la Comunità decida di adottare un nuovo programma pluriennale di sostegno al settore audiovisivo europeo, l’accordo potrà essere prorogato o rinego- ziato a condizioni stabilite di comune accordo.
3. Sia la Comunità che la Svizzera possono denunciare il presente accordo noti- ficando la propria decisione all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento del
deposito della notifica continuano e sono portati a termine conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.
Art. 13 Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio
II presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell’espletamento delle rispettive procedure interne. Viene applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° settembre 2007.
Art. 14 Lingue
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e unghe- rese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addi undici ottobre duemilasette.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Comunità europea:
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx E Moura
Allegato I
Art. 1 Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive
1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità, determinata conformemente alla direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive4 (di seguito «direttiva televisione senza frontiere») secondo le modalità seguenti:
La Svizzera conserva il diritto di:
a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva sog- getta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia vio- lato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22bis della direttiva
«televisione senza frontiere»;
b) prendere provvedimenti nei confronti di un’emittente televisiva che, pur avendo stabilito la propria sede sul territorio di uno Stato membro della Comunità, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio sviz- zero laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove essa si fosse stabilita sul territorio della Svizzera. Queste condizioni sono interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo i provvedimenti sono adottati in seguito a scambi di opinioni nell’ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.
Art. 2 Eventi di particolare rilevanza per la società
1. La Svizzera assicura che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non esercitino diritti esclusivi su eventi che figurano nell’elenco degli eventi che uno Stato membro della Comunità giudica di particolare rilevanza in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro in oggetto della possibilità di seguire gli eventi, conformemente all’articolo 3bis della direttiva «televisione senza frontiere».
2. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3bis della direttiva «televisione senza frontiere», la Svizzera notifica alla Commissione europea le misure adottate o che intende adottare in materia.
4 GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva n. 00/00/XX xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx (XX L 202 del 30.07.1997, pag. 60).
Art. 3 Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee
Ai fini dell’attuazione delle misure relative alla promozione e alla distribuzione delle opere europee, si applica la definizione di opera europea di cui all’articolo 6 della direttiva «televisione senza frontiere».
Art. 4 Disposizioni transitorie
L’articolo 1 del presente allegato si applica a partire dal 30 novembre 2009.
Prima del 30 novembre 2009, restano applicabili le disposizioni dell’articolo 1, dell’allegato II, dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione5.
5 GU L 90 del 28.03.2006, pag. 22.
Allegato II
Contributo finanziario della Svizzera al programma MEDIA 2007
1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell’Unione europea per partecipare al programma MEDIA 2007 è il seguente (in euro):
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
4 205 000 5 805 677 5 921 591 6 039 823 6 160 419 6 283 427 6 408 897
2. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio genera- le delle Comunità europee6 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio7 si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esper- ti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commis- sione legate all’attuazione del programma saranno rimborsate dalla Com- missione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.
4. Dopo l’entrate in vigore a titolo provvisorio del presente accordo e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richie- sta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio del programma, in conformità del presente accordo. Il contributo è espresso in euro ed è ver- sato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.
5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro il 1° aprile, se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° marzo, oppure entro 30 giorni dalla ri- chiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo darà luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull’importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tas- so di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti per- centuali.
6 GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1 Regolamento modificato dal regolamento (CE, Eura- tom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
7 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Eura- tom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111 del 28.04.2007, pag. 13).
Allegato III
Controllo finanziario dei partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007
Art. 1 Comunicazione diretta
La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l’obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.
Art. 2 Audit
1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione nonché alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione riguardanti partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate di effettuare in qualsiasi momento audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subfornitori.
2. I funzionari della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni neces- sarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare efficacemente a termine il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Com- missione.
4. Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presen- te accordo conformemente alle disposizioni previste dai contratti in questione.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Art. 3 Controlli sul posto
1. Nel quadro dell’accordo, la Commissione (e l’OLAF) è autorizzata ad effettuare sul territorio svizzero controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli inte- ressi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità8.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle compe- tenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto vengono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma MEDIA 2007 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adem- pimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso la Com- missione è tenuta a informare la predetta autorità dei risultati di questi controlli e verifiche.
Art. 4 Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.
Art. 5 Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Art. 6 Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE,
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee9.
Art. 7 Riscossione ed esecuzione
Le decisioni della Commissione prese a norma del programma MEDIA 2007 nell’ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa quanto prima la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Atto finale
I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera e
della Comunità europea,
riuniti a Bruxelles, addi undici ottobre duemilasette per la firma dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabili- sce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma MEDIA 2007, hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni, accluse al presente atto finale:
Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.
Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria.
Essi hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni, accluse al presente atto finale:
Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati. Dichiarazione del Consiglio sull’allegato I dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addi undici ottobre duemilasette.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Comunità europea:
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx E Moura
6964
Partecipazione al programma comunitario 2007 RU 2007 Acc. con la CE
Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva
Le due parti dichiarano che, al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisi- va, è di interesse reciproco sviluppare un dialogo su questi temi. Le due parti dichia- rano che tale dialogo avrà luogo sia nell’ambito del comitato misto istituito a norma dell’accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del «comitato di contatto» istituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coor- dinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive10.
Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria
Le parti dichiarano che quando verrà adottata la nuova direttiva sulla base della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (COM(2005)646 definitivo), il comitato misto deciderà sulla sostituzione nell’articolo 1, dell’allegato I, del riferi- mento alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con il riferi- mento alla nuova direttiva.
Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti del programma MEDIA. Al momento del voto i comitati e i gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.
Dichiarazione del Consiglio sull’allegato I dell’accordo
Ai fini del corretto funzionamento del presente accordo:
i) in conformità all’impegno assunto dalla Svizzera in merito alla libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive, le emittenti televisive soggette alla giurisdizione della Svizzera riceveranno lo stesso trattamento riservato dalla Svizzera alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione
Partecipazione al programma comunitario MEDIA 2007 RU 2007 Acc. con la CE
degli Stati membri della Comunità, come previsto all’articolo 1 del presente allegato.
ii) in conformità all’impegno assunto dalla Svizzera di facilitare l’applicazione delle disposizioni relative a misure adottate dagli Stati membri per assicurare la trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società, alle misure adottate o previste dalla Svizzera in materia viene riservato lo stesso tratta- mento accordato alle misure degli Stati membri previste all’articolo 3bis della direttiva «televisione senza frontiere».
6966