Guida sintetica
Guida sintetica
al lavoro frontaliero
Aggiornato a luglio 2015
INDICE
I PERMESSI 3
IL CONTRATTO DI LAVORO 4
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA 4
IL SECONDO PILASTRO 5
LA MALATTIA 5
L’INFORTUNIO 5
LA DISOCCUPAZIONE 5
LA PENSIONE 7
GLI ASSEGNI FAMILIARI 7
LE TASSE 8
IL PERIODO DI PROVA 9
LA MATERNITÀ 9
LE FERIE 10
LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA 10
ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA 10
La versione aggiornata della guida è disponibile online sui siti di Camera di Commercio di Varese (www. xx.xxxxxx.xx), CGIL (xxx.xxxx.xxxxxx.xx), CISL (xxx.xxxxxxxxxx.xx), UIL (xxx.xxxxxxxxx.xx).
I PERMESSI
Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano:
- libera circolazione delle persone;
- trasporti terrestri;
- trasporto aereo;
- ricerca;
- commercio di prodotti agricoli;
- appalti pubblici;
- ostacoli tecnici al commercio.
L’accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera.
Dal 2007 è stato abolito l’obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere ha l’obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno, oppure 1 volta la settimana.
Permessi per frontalieri
- I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato);
- i frontalieri con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni;
- il frontaliere che desidera esercitare un’attività indipendente otterrà, durante il periodo transitorio di cinque anni, un permesso preliminare della durata di sei mesi. Allo scadere del periodo di prova, il frontaliere che dimostra di esercitare un’attività indipendente avrà diritto a un permesso valido cinque anni;
- in caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto;
- nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione;
- nel caso di cessazione dell’attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- in caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d’identità e il documento relativo alla residenza;
- i permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione del cambiamento di posto.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all’Ufficio regionale degli stranieri competente. L’attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri “G” CE/AELS.
Allegati:
- 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
- documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
- documento di legittimazione;
- contratto di lavoro.
IL CONTRATTO DI LAVORO
I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro.
Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono numerosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio il lavoratore.
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA
In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.
Le trattenute per la pensione
La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS (4,2%) quella per l’invalidità (0,70%) e quella per l’IPG (maternità...) pari allo 0,25%. Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio del lavoratore.
La trattenuta LPP o cassa pensione
Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da una parte cosiddetta “a risparmio” (per la vecchiaia), obbligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, detta “a rischio” (per l’invalidità), obbligatoria dai 18 anni di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda dell’età anagrafica. Solo la metà dell’importo viene trattenuta sulla busta-paga del lavoratore, l’altra metà è a carico del datore di lavoro.
L’assicurazione infortuni
È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.
La trattenuta fiscale
È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d’imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. Ma, a differenza dell’Italia, a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti. La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è:
- single;
- coniugato con coniuge a carico con o senza figli;
- coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;
- coniugato con coniuge che lavora in Italia.
Il sindacato verifica la correttezza dell’aliquota fiscale applicata in base alla condizione familiare del frontaliere e alle relative tabelle.
Eventuali errori di applicazione dell’aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell’anno successivo e le relative somme recuperate.
La trattenuta per la disoccupazione
Viene trattenuto un importo pari all’1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.
IL SECONDO PILASTRO
Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000 franchi l’anno.
Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L’importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l’altro 50% dal datore di lavoro.
Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L’intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato dal lavoratore in un’unica soluzione, all’atto del pensionamento. Occorre però dare all’Assicurazione che gestisce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del pensionamento. Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro in Svizzera prima della pensione, salvo casi particolari, collegati all’iscrizione del lavoratore ad una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria nel paese di residenza (INPS ecc.). Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx xx Xxxxxx) o di ristrutturazione della stessa.
LA MALATTIA
Chi lavora in Svizzera ha diritto all’indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicura i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari all’80% del suo stipendio. La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.
Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese” che prevede i seguenti parametri:
- 1 mese di indennità nel 1° anno di lavoro;
- 2 mesi di indennità dal 2° fino al 4° anno;
- 3 mesi di indennità dal 5° fino al 9° anno;
- 4 mesi di indennità dal 10° al 14° anno;
- 5 mesi di indennità dal 15° al 19° anno;
- 6 mesi di indennità oltre il 20° anno.
L’INFORTUNIO
In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:
- infortunio professionale;
- infortunio non professionale.
Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nell’ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).
I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un’assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione.
Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi).
LA DISOCCUPAZIONE
Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di una settimana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di:
- 1 mese entro il 1° anno di lavoro;
- 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
- 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.
Art. 335: “Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”.
In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito.
Disoccupazione totale
È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera.
Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04).
In base al succitato Regolamento, il frontaliere residente in Italia ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione “NASPI” che dal 1° maggio del 2015 sostituirà il vecchio ammortizzatore sociale (Decreto Legislativo 22/2015).
NASPI:
- REQUISITI: la NASPI viene riconosciuta ai lavoratori andati in disoccupazione per causa involontaria (licenziamento con disdetta regolare) o per dimissioni per giusta causa (mancato pagamento del salario, mobbing – vertenze con causa vinta). La NASPI non spetta nei casi di risoluzione consensuale del contratto o per dimissioni ordinarie. Sarà necessario far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e bisognerà aver lavorato almeno 18 giorni nell’anno precedente all’inizio della disoccupazione.
- CALCOLO E MISURA: la NASPI sarà rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni. Sarà pari al 75% della retribuzione se questa non supera i 1.195 euro lordi mensili, mentre se superiore si aggiungerà il 25% del differenziale fino ad un massimo di 1.300 euro lordi mensili. Dal quinto mese di fruizione, la NASPI subirà una riduzione del 3% al mese.
- DURATA: la NASPI sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (dunque al massimo per 24 mesi); dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (ovvero 18 mesi).
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA: la NASPI dovrà essere presentata all’INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- CONDIZIONALITÀ: l’erogazione della NASPI è condizionata allo stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale.
- INCENTIVO ALL’IMPRENDITORIALITÀ: si potrà richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un’attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.
- COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ: la NASPI si sospenderà per rapporti di lavoro fino a 6 mesi. Se il nuovo rapporto di lavoro durerà oltre i 6 mesi, al termine del medesimo bisognerà necessariamente fare una nuova richiesta della NASPI (vedi il nota bene finale). La NASPI è compatibile con rapporti di lavoro con reddito inferiori ai limiti utili ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (questi lavori non devono durare più di cinque giorni continuativi e nel complesso non bisogna superare la cifra di 5.000 euro lordi annuali). In tal caso non è necessario procedere alla sospensione dell’indennità.
ASSEGNO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE: in via sperimentale è previsto un assegno ulteriore per coloro che cadranno in disoccupazione dal 1° maggio al 31 dicembre 2015. Esso sarà
riservato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a lavoratori in età vicina al pensionamento che al termine della NASPI siano ancora disoccupati. L’assegno sarà erogato per massimo 6 mesi e sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego. Un apposito decreto definirà i limiti di reddito ISEE per poter far richiesta dell’assegno speciale.
NOTA BENE IMPORTANTE: i periodi di lavoro conteggiati per la richiesta dell’indennità di disoccupazione NASPI non possono essere riutilizzati per nuovi conteggi (ovvero per la richiesta di una nuova indennità futura).
È possibile effettuare la domanda di disoccupazione ricorrendo alla procedura on-line dal sito xxx.xxxx.xx (non è possibile recarsi presso gli sportelli INPS). Tuttavia, vista la complessità e la delicatezza della pratica, consigliamo vivamente l’utilizzo di un patronato Sindacale Cgil-Cisl-Uil- Ocst-Unia in Italia o in Svizzera.
Disoccupazione parziale
Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. In questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri. Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un’indennità sostitutiva pari all’80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità pari a 2 giorni.
LA PENSIONE
Pensione svizzera
É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l’età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno. Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.
L’A.V.S. svizzera bonificherà l’importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. La pensione verrà tassata con un’aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.
Pensione INPS italiana
Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana di anzianità (rapporto età/contributi).
GLI ASSEGNI FAMILIARI
L’importo dell’assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili. Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per figlio. Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del figlio e termina al compimento dei 16 anni di età. Per i figli con più di 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili.
Dal 1 febbraio 2015, su indicazione dei regolamenti U.E., l’INPS ha adottato una nuova procedura telematica cessando la richiesta di compilazione dei modelli E 411 presso i propri sportelli.
Questa la nuova procedura corretta:
- il coniuge del lavoratore Frontaliere, che in Italia ha un lavoro subordinato, deve effettuare per
primo la richiesta all’INPS per l’assegno per il nucleo famigliare (mod. INPS SR -16);
- il lavoratore frontaliere nel contempo compilerà il modulo Svizzero di “richiesta assegni famigliari per i salariati” (mod. IAS), allegando allo stesso l’indicazione della sede INPS provinciale riferita alla propria residenza in Italia;.
- sarà compito dello IAS contattare l’INPS di competenza, per fasi inviare telematicamente il mod. E411 che indica il valore dell’assegno eventualmente percepito dal coniuge in Italia;.
- se il coniuge in Italia non avesse diritto a percepire l’assegno (disoccupato o lavoro in proprio), questo genitore (non frontaliere) dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando nell’apposito spazio “di non aver diritto a percepire l’assegno per il nucleo famigliare in Italia”. Questo documento-dichiarazione, timbrato presso gli uffici del Comune di residenza in Italia, deve essere inviato allo IAS in Svizzera.
LE TASSE
Le tasse in Italia
Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliere, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine elencati nella convenzione Italia Svizzera del 1978. ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano.
Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l’anno successivo, presso un CAF, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. Dal reddito sarà dedotta una quota esente determinata annualmente dal Ministero delle Finanze. Dal calcolo delle imposte andranno detratte le tasse fiscali già pagate in Svizzera.
In data 23 febbraio 2015 Italia e Svizzera hanno sottoscritto un nuovo Accordo bilaterale che porterà allo scambio automatico di informazioni fiscali in pratica non esiste più il segreto bancario.
Si potrà regolarizzare la propria posizione aderendo alla “voluntary disclosure”. Si consiglia di effettuare la “voluntary disclosure” in particolare a:
1. pensionati o ex frontalieri che non hanno effettuato il monitoraggio fiscale pagando l’imposta patrimoniale (riquadro RW);
2. coloro che hanno effettuato investimenti in Svizzera senza dichiararli;
3. coloro che hanno depositato sul conto non dichiarato i redditi tassabili in Italia (rendite da 2° pilastro, prepensionamenti, redditi da lavoro imponibili ai fini IRPEF o rendite di altro genere).
Si dovranno regolarizzare gli ultimi cinque periodi d’imposta (dal 2009 al 2013). La regolarizzazione prevede il pagamento delle imposte evase più le sanzioni ridotte alla metà o ad un terzo dei minimi previsti per legge.
I frontalieri in attività non hanno il dovere di effettuare il monitoraggio fiscale. Xxxxxx tuttavia dichiarare il conto corrente per pagare l’imposta sugli interessi maturati e l’eventuale imposta di bollo di 34,20 euro (solo per giacenze medie annuali superiori ai 5.000 euro). Infine dovranno dichiarare eventuali investimenti e altre attività finanziarie (terzo pilastro, azioni, obbligazioni, ecc.).
Infine, i pensionati o comunque gli ex-frontalieri non più in attività che hanno mantenuto un conto corrente in Svizzera, sono tenuti tutti gli anni ad effettuare il monitoraggio fiscale.
Per quanto riguarda la nuova tassazione del reddito prodotto in Svizzera, si inizieranno le trattative già dal 2015 attraverso una “ROAD MAP” che dovrebbe portare gradualmente a partire dal 2018 a soluzioni ragionate da portare a regime nell’arco di una quindicina d’anni.
Per informazioni più dettagliate, e per le soluzioni ai problemi sulle posizioni fiscali personali, consigliamo di rivolgersi presso i centri CAF Sindacali Cgil-Cisl-Uil nelle Sedi Italiane.
Le tasse in Svizzera
Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vengono successivamente retrocesse all’Italia e sono destinate ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.
Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un sistema ad aliquote progressive, simile a quello italiano, ma molto diverso per quantità di aliquote e progressività fiscale.
Con inizio 2015 ai lavoratori frontalieri viene applicato un moltiplicatore sulle imposte alla fonte con un aumento di trattenute pari ad una quota dall’1%al 2%. A seguito di questa modifica tributaria vengono variate anche le tabelle di calcolo delle imposte per i frontalieri di tipo”B”-“L”-G” con rientro settimanale : persone sole tab. R, Famiglie con un solo reddito Tab. S, Famiglie con doppio reddito Tab. T, Famiglie mono parentali Tab. U, Attività accessoria Tab D.
Patrimoniale sulle attività all’estero
Con la legge 228/2012 “Legge di stabilità 2013” tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero devono essere dichiarati all’autorità fiscale italiana attraverso la presentazione del Modello Unico tramite i CAF autorizzati.
I lavoratori frontalieri che nell’anno precedente hanno detenuto in Svizzera una delle seguenti attività: Conto Corrente, Conto deposito, Conto salario, se hanno avuto una giacenza media annua superiore a 5.000,00 euro esiste l’obbligo di compilazione del Modello Unico e versamento della tassa di bollo di 34,20 euro. Non devono dichiarare nulla i lavoratori frontalieri che sui conti citati hanno avuto una giacenza media annua inferiore a 5.000,00 euro.
Per i lavoratori Frontalieri che nell’anno precedente hanno detenuto in Svizzera oltre ai conti sopraccitati, altre attività finanziarie ( investimenti, azioni, terzo pilastro), esiste l’obbligo di compilazione del Modello Unico e pagamento della tassa patrimoniale sul valore di ogni singola attività.
Il 2° Pilastro durante l’attività lavorativa non deve essere ne dichiarato ne tassato.
Le rendite percepite in Italia o in Svizzera per 2° pilastro e AI se non hanno applicata imposta alla fonte vanno dichiarate in Italia.
IL PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 7 giorni.
LA MATERNITÀ
La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane.
L’assenza è retribuita con un’indennità pari all’80% dello stipendio.
Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità. La donna in gravidanza:
- non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto;
- non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno;
- non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
- in caso di malessere, la donna può lasciare momentaneamente il lavoro con una semplice comunicazione, senza obbligo di certificato medico;
- si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.
L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa. La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro
prima che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.
Ha diritto all’indennità la donna che era assicurata durante i nove mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso di parto prematuro.
LE FERIE (VACANZE)
La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l’anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.
LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA
In Ticino i giorni considerati di festa sono 13 ogni anno. Di questi soltanto 9 sono parificati alla domenica e sono retribuiti.
Normalmente le 9 festività parificate e retribuite sono:
- Capodanno; - Assunzione; - Epifania; - Festa del 1° agosto;
- Lunedì di Pasqua; - Ognissanti, 1° novembre; - Ascensione; - Natale e Santo Stefano. Se una o più di queste festività cade di domenica, una delle rimanenti 4 festività verrà recuperata come festività parificata.
ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA
Si riporta di seguito l’elenco dei comuni compresi nella zona di frontiera (entro 20 Km), abolita dal 1° giugno 2007 in seguito all’applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, ma tuttora valida per l’applicazione dell’Accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974.
Provincia di Como
Albavilla | Castiglione d’Intelvi | Lambrugo | Ponna |
Albese con Cassano | Cavallasca | Xxxxx d’Intelvi | Ponte Lambro |
Albiolo | Castelnuovo Bozzente | Lasnigo | Porlezza |
Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx |
Alzate Brianza | Cerano d’Intelvi | Lurago d’Erba | Pusiano |
Anzano del Parco | Cermenate | Lurago Marinone | Ramponio Xxxxx |
Xxxxxxx Gentile | Cernobbio | Lezzeno | Rezzago |
Argegno | Cirimido | Limido Comasco | Rodero |
Arosio | Civenna | Lipomo | Ronago |
Asso | Claino con Xxxxxx | Xxxx | Xxxxxxxxxx |
Barni | Colonno | Locate Varesino | Rovello Porro |
Bellagio | Como | Lomazzo | Sala Comacina |
Bene Xxxxx | Xxxxxxxxx di Rumo | Longono al Segrino | Sala Comacina |
Beregazzo con Figliaro | Xxxxxxx | Xxxxxxx | X. Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx |
Binago | Cremia | Lurate Caccivio | X. Xxxxxx Intelvi |
Bizzarrone | Cucciago | Magreglio | S. Fermo della Battaglia |
Blessagno | Cusino | Mariano Comense | X. Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx |
Blevio | Dizzasco | Maslianico | S. Abbondio |
Bregnano | Domaso | Menaggio | X. Xxxxx Xxxxxxxxx |
Brenna | Dongo | Merone | Schignano |
Brienno | Dosso del Liro | Mezzegra | Senna Comasco |
Brunate | Drezzo | Moltrasio | Solbiate Comasco |
Bulgarograsso | Erba | Monguzzo | Sorico |
Cabiate | Eupilio | Montano Xxxxxx | Xxxxxxx |
Cadorago | Faggeto Lario | Montemezzo | Stazzona |
Caglio | Faloppio | Montorfano | Tavernerio |
Cagno | Fenegrò | Mozzate | Torno |
Campione d’Italia | Figino Serenza | Musso | Tremezzo |
Cantù | Fino Mornasco | Nesso | Trezzone |
Canzo | Garzeno | Novedrate | Turate |
Capiago Intimiano | Gera Lario | Olgiate Comasco | Uggiate Trevano |
Carate Urio | Germasino | Oltrona X. Xxxxxx | Valbrona |
Carbonate | Gironico | Orsenigo | Valmorea |
Carimate | Grandate | Ossuccio | Val Rezzo |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx ed Uniti | Parè | Valsolda |
Carugo | Gravedona | Peglio | Veleso |
Casasco d’Intelvi | Griante | Pellio Intelvi | Veniano |
Caslino d’Erba | Guanzate | Pianello Lario | Vercana |
Casnate con Bernate | Inverigo | Pigra | Vertemate con Xxxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Laglio | Plesio | Villa Guardia |
Castelmarte | Xxxxx | Pognana Lario | Zelbio |
Provincia di Lecco
Abbadia Lariana | Costa Masnaga | Nibionno | Tremenico |
Bellano | Dervio | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx |
Bosisio Xxxxxx | Xxxxx | Pagnona | Varenna |
Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxx | Introzzo | Rogeno | Vestreno |
Civate | Lierna | Sueglio | |
Colico | Mandello del Lario | Suello |
Provincia di Varese
Agra | Casale Litta | Fagnano Olona | Mesenzana |
Albizzate | Casalzuigno | Xxxxxxx di Varese | Montegrino Valtravaglia |
Arcisate | Casciago | Gallarate | Monvalle |
Xxxxxx Xxxxxx | Cassano Magnago | Galliate Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Azzate | Cassano Valcuvia | Gavirate | Mornago |
Xxxxx | Xxxxxxxx Cabiaglio | Gazzada Schianno | Xxxxxxx X. Xxxxxxx |
Xxxxxxx | Castelserpio | Gemonio | Orino |
Bardello | Castelveccana | Germignaga | Osmate Lentate |
Bedero Valcuvia | Castiglione Olona | Gorla Maggiore | Pino Lago Maggiore |
Besano | Castronno | Gorla Minore | Porto Ceresio |
Besnate | Cavaria con Premezzo | Gornate Olona | Porto Valtravaglia |
Besozzo | Cazzago Brabbia | Grantola | Rancio Valcuvia |
Biandronno | Cislago | Inarzo | Saltrio |
Bisuschio | Cittiglio | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxx |
Bodio Lomnago | Clivio | Jerago con Orago | Solbiate Arno |
Bregano | Cocquio Trevisago | Xxxxxx Ponte Tresa | Solbiate Olona |
Brenta | Comabbio | Laveno Mombello | Sumirago |
Brezzo di Bedero | Comerio | Leggiuno | Ternate |
Brinzio | Cremenaga | Lonate Ceppino | Tradate |
Brissago Valtravaglia | Crosio della Valle | Lozza | Travedona Monate |
Brunello | Cuasso al Monte | Luino | Tronzano Lago Maggiore |
Brusimpiano | Cugliate Fabiasco | Luvinate | Valganna |
Buguggiate | Cunardo | Maccagno | Xxxxxx Borghi |
Cadegliano Viconago | Curiglia con Monteviasco | Malgesso | Varese |
Cairate | Cuveglio | Malnate | Vedano Olona |
Cantello | Cuvio | Marchirolo | Veddasca |
Caravate | Xxxxxxx | Xxxxxx | Venegono Sup. |
Carnago | Dumenza | Masciago Primo | Venegono Inf. |
Caronno Varesino | Duno | Mercallo | Viggiù |
Provincia di Verbano Cusio Ossola
Antrona Schieranco | Cossogno | Masera | S. Xxxxx Xxxxxxxx |
Arizzano | Craveggia | Mergozzo | Seppiana |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx | Miazzina | Toceno |
Baceno | Crodo | Montecretese | Trarego Viggiona |
Bannio Anzino | Cursolo Orasso | Montescheno | Trasquera |
Bée | Domodossola | Oggebbio | Trontano |
Beura Cardezza | Druogno | Pallanza | Valstrona |
Bognanco | Falmenta | Pallanzeno | Vanzone X. Xxxxx |
Calasca | Formazza | Piedimulera | Varzo |
Cambiasca | Ghiffa | Pieve Vergonte | Verbania |
Cannero Riviera | Gurro | Premeno | Viganella |
Cannobio | Intra | Premia | Vignone |
Caprezzo | Intragna | Premosello Chiovenda | Villadossola |
Cavaglio Spoccia | Macugnaga | Re | Villette |
Ceppo Morelli | Malesco | X. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx |
Per aderire alla rete transfrontaliera tra imprese:
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola xxx.xx.xxxxxx.xx
XXXXXX - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tutela, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi agli sportelli sindacali o di Patronato Sindacale presenti sul territorio in Italia o in Canton Ticino.
CGIL (sede centrale) xxx.xxxx.xxxxxx.xx
XXXXXX - Xxx X. Xxxxx, 00 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
Dirigente responsabile: Xxxxx Xxxxx e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
CISL (sede centrale) xxx.xxxxxxxxxx.xx
XXXXXX - Xxx X. Xxxxx, 0 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
Dirigente responsabile: Xxxxxxx Xxxx e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
UIL (sede centrale) xxx.xxxxxxxxx.xx
XXXXXX - Xxx Xxxxxxx, 0X tel. 0000.000000 fax 0000.000000
Dirigente responsabile: Xxxxx Xx Xxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Elenco sportelli frontalieri in Italia
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE xxx.xx.xxxxxx.xx
LUINO
Piazza Serbelloni, 1 tel. 0000.000000
COMUNE DI MALNATE xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
MALNATE
Xxx Xxxxxxxxx xxx. xxx Xx Xxxx - 00000 xxx. 0000.000000
CGIL
ARCISATE
Xxx Xxxxxxx,00 xxx. 0000.000000 fax 0000.000000
XXXXXX XXXXX XXXXX
Xxxxxx xx XXXX - Xxx Xxxxxxx, 00 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
XXXXX - XXXXXX XXX XXXXXX
Xxx Xxxxxxx, 00 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
CISL
ARCISATE
Via Foscarini, 15 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
XXXXXX XXXXX XXXXX
Xxx Xxxxxxx, 00 tel. 0000.000000
LUINO
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 xxx. 0000.000000 fax 0000.000000
UIL
XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxxxx x/x Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx. 0000.000000 fax 0000.000000
XXXXXX XXXXX XXXXX
Xxx Xxxxxxx, 00 tel. 0000.000000 fax 0000.000000
Elenco sportelli sindacali in Canton Ticino
ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE xxx.xxxx.xxx
XXXXXXXXXX
Xxxxxx X. Xxxxx, 0 tel. 0000.00.0000000
XXXXXX
Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx, 0 tel. 0000.00.0000000
CHIASSO
Xxx Xxxxx, 00/x xxx. 0000.00.0000000
XXXXXX - Xxxxxxxxxx
Via Cantonale, 6814 tel. 0000.00.0000000
XXXXXXX
Xxx Xxxxxxxxx, 0 tel. 0000.00.0000000
XXXXXX
Xxx Xxxxxxxx, 00 Ufficio Frontalieri
MENDRISIO
tel. 0000.00.0000000
Xxx Xxxx, 00 tel. 0000.00.0000000
UNIA (Industria Artigianato e Commercio) e-mail: xxxx@xxxx.xx xxx.xxxx.xx
XXXXXXX
Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 tel. 0000.00.0000000
MANNO
Xxx Xxxxxxxx, 0 tel. 0000.00.0000000
MENDRISIO
Via Al Gas, 8 tel. 0000.00.0000000
VPOD (Dipendenti servizi pubblici e sociosanitari) xxx.xxxx-xxxxxx.xx
BELLINZONA
Piazza Collegiata salita San Xxxxxxx
XXXXXX
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00
tel. 0000.00.0000000 fax 0000.00.0000000
e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
tel. 0000.00.0000000 fax 0000.00.0000000
e-mail: xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx
Per avere informazioni sulle offerte di lavoro in Svizzera si possono consultare le sezioni dedicate alla ricerca di lavoro disponibili sui seguenti siti sindacali:
ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE xxx.xxxx.xxx
UNIA (Industria Artigianato e Commercio) xxx.xxxx.xx
VPOD (Dipendenti servizi pubblici e sociosanitari) xxx.xxxx-xxxxxx.xx
Sportello frontalieri xxx.xx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
Sportello frontalieri xxx.xx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx