TRA
CUP E49F19000190009
SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 7
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULLO SVILUPPO DELLE AVVERSITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE A SUPPORTO DELLE TECNICHE DI PRODUZIONE SOSTENIBILE - MISURE 10.1 E 11.1 PSR 2014-2020.
TRA
Regione Xxxxxx-Romagna, ……………………….(di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede legale in Bologna, xxxxx Xxxx Xxxx 00, in persona del
e legale rappresentante,
E
, con sede legale in iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. X.XXX , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore” e/o “Affidatario”);
PREMESSO
a) che Regione Xxxxxx-Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del “Servizio di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità delle produzioni agricole a supporto delle tecniche di produzione sostenibile - misure 10.1 e 11.1 PSR 2014-2020”, mediante procedura ad evidenza pubblica espletata mediante l’Agenzia Intercent-ER, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il /2019;
b) che il Fornitore è obbligato a fornire la prestazione alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente Contratto e nella documentazione di gara;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Contratto, dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica, dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario e dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.
Articolo 3 – Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, per l’affidamento del “Servizio di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità delle produzioni agricole a supporto delle tecniche di produzione sostenibile - misure 10.1 e 11.1 PSR 2014-2020”, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti del valore del Contratto, pari a Euro , (CIFRA IN LETTERE) IVA esclusa.
3. Il Committente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario.
4. Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo e a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 – Condizioni di espletamento dell’attività
1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra il Fornitore e il Servizio Fitosanitario della Regione.
2. L'attività deve essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico con i referenti del suddetto Servizio sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.
3. Tutte le attività oggetto del presente Contratto devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate con il suddetto Servizio e rendicontate con le modalità definite nel Capitolato Tecnico.
Articolo 5 – Durata del Contratto e servizi analoghi e complementari
1. Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione ed avrà durata di 36 mesi. Tale durata non può superare il 30 giugno 2023.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del D. Lgs. n.50/2016.
3. Le modifiche, nonché le varianti al presente Contratto sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, potrà essere accordata nel rispetto dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni.
Articolo 6 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Sono altresì a carico del Fornitore i rischi connessi all’incertezza climatica, all’accessibilità ai siti, agli eventuali danni arrecati alle aziende agricole presso le quali verrà svolta l’attività di monitoraggio, alla tempistica di consegna dei campioni al laboratorio, a dimenticanze di vario tipo (perdita di materiale, problemi di laboratorio, ecc.).
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.
4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Le prestazioni contrattuali, da svolgersi presso gli immobili della Regione Xxxxxx-Romagna, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali della Regione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività del Contratto.
Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
b) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dal Committente, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
d) manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al Committente in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente Contratto.
7. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
7. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 9 – Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.
2. Tutte le attività oggetto del presente contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 – Risorse professionali
1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Al momento della stipula del presente Contratto il Fornitore deve consegnare al Committente l’elenco dei componenti del gruppo di lavoro, con indicazione della lettera assegnata in sede di gara al curriculum di ciascun componente.
3. I membri del gruppo di lavoro non dovranno trovarsi, per tutta la durata del Contratto, in situazioni di conflitto d’interesse tra l’esercizio dei compiti a loro affidati in forza del presente Contratto ed eventuali altre attività svolte. Una dichiarazione in tal senso dovrà essere fornita da ciascun membro del gruppo di lavoro al momento della stipula del presente Contratto.
4. Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata del Contratto, la stabilità del gruppo di lavoro proposto in fase di gara sia in termini di numero complessivo che in termini di singoli componenti.
5. Qualora il Fornitore, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al Servizio Fitosanitario della Regione, inviando richiesta scritta con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, indicando i nominativi dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta e allegandone i relativi curricula.
6. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa la suddetta richiesta motivata, è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone da sostituire e comunque deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.
7. Il Fornitore riconosce, altresì, al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro qualora dovesse venir meno il rapporto fiduciario fra il Servizio Fitosanitario della Regione e tali componenti. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre delle nuove risorse i cui curricula siano almeno equivalenti o superiori a quelli delle risorse da sostituire. L’esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Il Committente si riserva la facoltà di valutare l’idoneità delle nuove figure professionali proposte entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei relativi curricula. Ove il Committente ritenga le risorse proposte non idonee allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il temine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. La sostituzione resta comunque subordinata a una esplicita autorizzazione da parte Servizio Fitosanitario della Regione.
8. In ogni caso, l’attesa dell'autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione, non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione.
Articolo 11 – Verifiche sull’esecuzione del Contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, il Committente mantiene comunque la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
4. Le verifiche sulla qualità delle prestazioni saranno effettuate secondo quanto indicato al paragrafo
9. “Supervisione e controlli” del Capitolato Tecnico.
Articolo 12 – Corrispettivi
1. La fornitura dei servizi di cui al presente Contratto avverrà secondo obbligazione di risultato.
2. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dal Committente, calcolato sulla base dell’offerta economica, è pari ad Euro (IVA esclusa).
3. Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del presente Contratto, si intende accettato dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
4. I pagamenti al Fornitore verranno effettuati, successivamente alla consegna e realizzazione delle attività previste nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell’Offerta Tecnica, secondo le seguenti scadenze. Sono previsti stati di avanzamento (SAL), indicativamente riportati nella seguente tabella:
Descrizione prestazione | Scadenza prevista | Pagamenti | |
% | Importo Euro | ||
- invio del Piano Operativo di Monitoraggio annuale previsto al punto 1.2 lettera A del capitolato - realizzazione delle attività previste al punto 1.1 lettere A, B e C del capitolato - invio della relazione annuale di fine attività previsto al punto 1.2 lettera B del capitolato | A conclusione delle attività previste per il 2020 | Fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale, comunque in proporzione al numero degli appezzamenti effettivamente campionati sul totale | |
- invio del Piano Operativo di Monitoraggio annuale previsto al punto 1.2 lettera A del capitolato - realizzazione delle attività previste al punto 1.1 lettere A, B e C del capitolato | A conclusione delle attività previste per il 2021 | Fino ad un massimo del 40% del corrispettivo totale, comunque in proporzione al numero degli appezzamenti effettivamente |
- invio della Relazione annuale di fine attività previsto al punto 1.2 lettera B del capitolato | campionati sul totale | ||
- invio del Piano Operativo di Monitoraggio annuale previsto al punto 1.2 lettera A del capitolato - realizzazione delle attività previste al punto 1.1 lettere A, B e C del capitolato - invio della Relazione annuale di fine attività previsto al punto 1.2 lettera B del capitolato - invio della Relazione complessiva finale prevista al punto 1.2 lettera C del capitolato | Alla fine di tutte le attività di monitoraggio | Fino ad un massimo del 50% del corrispettivo totale, comunque in proporzione al numero degli appezzamenti effettivamente campionati sul totale |
5. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ove migliorativa.
6. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50 del 2016.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
9. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
10. Tutti gli importi citati nel presente Contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti
1. I pagamenti degli stati di avanzamento SAL, indicati all’art. 12, sono effettuati dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse e previa realizzazione delle attività previste nel capitolato tecnico.
2. Le fatture dovranno essere rilasciate successivamente alla verifica dello stato di avanzamento che avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e previo rilascio del certificato di pagamento di cui all’art. 113 bis del D. Lgs.50/2016. La verifica in ogni caso non costituisce presunzione di accettazione delle attività eseguite per quel SAL.
3. In sede di liquidazione qualora una o più attività oggetto del presente Contratto non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di Agrea, Organismo Pagatore regionale. Tali pagamenti saranno effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del D.lgs. n.231/2002 e xx.xx., sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato al Fornitore.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Le fatture possono essere accettate e pagate solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale (art. 1, commi 209-214, della legge n. 244 del 2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del
D.L. n. 66 del 2014 convertito in legge 89 del 2014). Il Codice Univoco Ufficio è PT4TPL. La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:
- numero del Codice identificativo di Gara (CIG);
- data di stipulazione del Contratto;
- il numero dell’impegno connesso all’affidamento;
- il numero di protocollo e data del certificato di pagamento.
La Regione Xxxxxx-Romagna è tenuta a versate l’IVA direttamente all’Erario e non al Fornitore, applicando il meccanismo denominato “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015. La fattura deve, quindi, contenere anche l’annotazione “Operazione con Scissione del pagamento”, oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
7. Le fatture dovranno essere emesse tenendo conto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50%, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità e previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC.
10. Nel caso in cui il livello dei servizi resi dal Fornitore risulti, sulla base delle verifiche di cui all’articolo 10, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 del presente Contratto, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all’effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.
Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione stessa.
5. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..
Articolo 15 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 - Penali
1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Committente tratterrà la somma di cui al comma 4 del presente articolo a titolo di penale. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica, se migliorativa, comporterà l’applicazione della prevista penale.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. La misura delle penali è pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Committente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 17 – Garanzia definitiva
1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, costituisce una garanzia definitiva in favore della Regione Xxxxxx-Romagna di Euro , importo pari al 10% del valore dell’appalto (al netto degli oneri fiscali), secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
2. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del Contratto la garanzia definitiva verrà ritenuta dalla Regione.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia definitiva opera nei confronti della Regione a far data dalla stipula del Contratto e per tutta la sua durata e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto, pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalla Regione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La garanzia definitiva è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla dur dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
8. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dalla Regione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 18 – Sicurezza e Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
Articolo 19 – Risoluzione
10. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e dall’ art. 108 del D. Lgs.
n. 50/2016, il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
11. In ogni caso il Committente potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, il Contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto della documentazione presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) nei casi e modi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
h) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.
12. In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, il Committente, assegna secondo la vigente normativa, un termine per l’adempimento, non inferiore a
20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
13. Il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, qualora ricorra l’urgenza.
14. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente.
15. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all’intero importo della stessa.
16. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
17. In caso di risoluzione del Contratto, l’Affidatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate il Committente, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.
Articolo 20 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall’art. 109 del
D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
4. Il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto anche nei casi e con le modalità di cui all’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Fornitore per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
Articolo 22 – Subappalto (eventuale)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Xxxxxx-Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dal Committente. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti il Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Xxxxxx-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
7. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 23 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d’autore. Proprietà dei prodotti
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell’ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Fornitore. Il Fornitore non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione.
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. La Regione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma 4 tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 25 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
3. Il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Amministrazione contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 26 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 27 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 28 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto (Accordo trattamento dati).
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 29 - Clausola anticorruzione
5. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se
questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore stesso, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
6. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico a al Committente per legge.
3. L’Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R.
n. 131/86 con ogni relativo onere a carico l’Affidatario medesimo.
Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 32 - Patto di integrità
1. Il Patto di integrità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014, sottoscritto dal Fornitore e allegato al presente Contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 33 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
, lì IL COMMITTENTE IL FORNITORE
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
ALLEGATO 1 al Contratto per l’affidamento del “Servizio di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità delle produzioni agricole a supporto delle tecniche di produzione sostenibile - misure 10.1 e 11.1 PSR 2014-2020”
TRA
, (di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede
legale in , in persona del e legale rappresentante,
E
sede legale in XXXXXXXXX iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
al n. , X.XXX in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante,
giusti poteri allo stesso conferiti da
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore” e/o “Affidatario);
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Condizioni di espletamento dell’attività), Articolo 5 (Durata del Contratto e servizi analoghi e complementari), Articolo 6 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 10 (Risorse professionali), Articolo 11 (Verifiche sull’esecuzione del Contratto), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Garanzia definitiva), Articolo 18 (Sicurezza e Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto (eventuale)), Articolo 23 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore. Proprietà dei prodotti), Articolo 26 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016), Articolo 29 (Clausola anticorruzione), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 32 (Patto d’integrità), Articolo 33 (Clausola finale).
IL FORNITORE
(firmato digitalmente)