Contratto per l’annualità 2023 tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Allegato “A-2023” al D.A. n. /2022
Contratto per l’annualità 2023 tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di
e
La struttura
L’anno il giorno del mese di , in _ nei locali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di con sede in
Sono presenti
L’Azienda Sanitaria Provinciale di ……………………………………………………………….
Partita Iva………………Codice Fiscale (se diverso dalla Partita Iva) …………………….
Rappresentata dal Direttore Generale/Commissario Straordinario Dr xxxx
a……………………. il…………………. munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n……….
del e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Azienda medesima
E
Lo specialista e/o la struttura (indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio) accreditato\a con decreto n. del pubblicato nella GURS n. del Partita Iva: Codice Fiscale (se diverso dalla partita Iva) con sede in (Prov.: CAP: )
Via
n.
rappresentato\a dal/la Signor/a
Codice Fiscale: domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure – copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell’Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni,
– ovvero –
si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di
;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza e di tutela dell’igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
e) di essere in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di controllo di qualità delle prestazioni erogate compreso le verifiche esterne di qualità per la branca 11;
Per
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca , in conformità al decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. del per l’anno 2023.
Premesso
− che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell’ambito della Programmazione Regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole branche;
− che la Giunta regionale, con la delibera n. 218 del 27 giugno 2013, ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012 (adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i.) e che è stato approvato, con il DA n. 438/2021, il “Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale per gli anni 2019-2021”;
− che con Decreto n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, ha determinato gli aggregati regionali di spesa per l’assistenza da privato – anni 2020-2023;
− che con Decreto n. del l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato - branca - per l’anno 2023 ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
− che l’aggregato di spesa per la branca assegnato all’Azienda Sanitaria Provinciale di per l’anno 2023 è pari ad euro inclusi i contributi previdenziali di legge ed è al netto del ticket;
− che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. del ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l’anno 2023;
− che la disciplina recata nel presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Le parti come sopra individuate Visti
- l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, con il quale sono stati determinati gli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023;
- il D.A. n del con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali - branca
- per l’anno 2023 per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetto di spesa invalicabile.
Stipulano quanto segue Art. 1
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. del dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni parte.
Art. 2 OGGETTO E BUDGET
1. L’ammontare del budget attribuito, con il presente contratto, allo specialista e/o alla struttura specialistica per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è determinato per l’anno 2023 in euro ;
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, il budget assegnato dovrà prioritariamente assicurare l’erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice “048” e correlate alla patologia oncologica accertata.
3. La struttura specialistica si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni e ad erogare, oltre a quelle previste al superiore comma 2, le seguenti prestazioni, che risultano critiche per le liste di attesa e/o per carenza di offerta nelle strutture pubbliche, nella misura percentuale del proprio budget a fianco indicata:
(…%)
(…%)
(…%)
Le prestazioni devono comunque avere luogo nell’intera annualità con distribuzione coerente all’ordinato fisiologico andamento della domanda.
4. L’ammontare del budget di cui al punto 1 attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica è comprensivo delle prestazioni da erogare ai pazienti extra regione, se non diversamente disposto nel
D.A. n. del . Le strutture specialistiche sono tenute a produrre
separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare la valorizzazione di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano; la mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni.
Art. 3 FLUSSI INFORMATIVI
1. Lo specialista e/o la struttura specialistica si impegna a trasmettere all’Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso “M”, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
3. Lo specialista e/o la struttura specialistica è tenuta altresì a trasmettere mensilmente al SistemaTS il flusso xml ex comma 5 dell’art 50 della legge 326/2003 (flusso “ex comma 5”), completo di tutte le prestazioni rendicontate con il flusso regionale M, avendo cura di verificare le eventuali segnalazioni di anomalie o scarti da parte del SistemaTS al fine di integrare i dati trasmessi con la finalità di allineare il valore del flusso xml al valore del flusso M; nel caso di disallineamenti o di reiterati ritardi nella trasmissione dei flussi o di errori o mancato allineamento tra flusso M ed XML del citato comma 5, saranno sospese le liquidazioni.
Art. 4 REMUNERAZIONE
1. La remunerazione delle prestazioni allo specialista e/o alla struttura specialistica avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del presente contratto.
2. Lo specialista e/o la struttura specialistica si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione al budget assegnato, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.
Art. 5
FLUSSI FINANAZIARI
1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l’ASP corrisponderà alla struttura privata……………………………mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. Per l’anno 2023 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro il 15 marzo dell’anno successivo.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell’ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell’anno 2023. La struttura ha l’obbligo di emettere le note di credito entro i termini previsti dalla norma vigente. In mancanza l’ASP provvederà, a norma di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l’obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Art. 6 CESSIONI
1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ASP.
Art. 7
NORMATIVA-RISERVATEZZA/ATTIVITA’ DI CONTROLLO
1. Lo specialista e/o la struttura specialistica , in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell’Assessore regionale per la Sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot.
n. 1495 dell’11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
d) erogare le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d’incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991;
e) ai sensi dell’articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di AA.SS.PP. e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
f) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l’esito all’ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta);
g) comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;1
h) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello regionale;
i) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i..
2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.
Art. 8
MONITORAGGIO ATTIVITA’
L’Azienda Sanitaria Provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull’andamento dell’attività erogata dallo specialista e/o dalla struttura specialistica e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.
1 Nel caso di società.
Art. 9
ALIMENTAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata
Art. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata
accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa 2023, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, il suddetto specialista e/o la struttura specialistica privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.
Art. 11
CLAUSOLA DI SOSPENSIONE DELL’ACCREDITAMENTO
Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata
accetta espressamente completamente e incondizionatamente che, in caso di mancata emissione delle note di credito entro i termini stabiliti all’art. 5 “Flussi Finanziari”, punto 3, l’Azienda procederà alla sospensione dell’accreditamento nei confronti degli erogatori privati accreditati inadempienti, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008), fatto salvo il diritto ad adire l’Autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..
In tale ultimo caso, le AA.SS.PP. accantoneranno, a valere sul corrispondente aggregato, le somme relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino alla definizione dell’eventuale contenzioso.
Art. 12 REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, parte II del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico .
Art. 13
ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE
Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l’Azienda sanitaria provinciale con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Lo specialista/il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13 che accetta espressamente.
Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di