CONTRATTO
CONTRATTO
D’ASTA PER LA CESSIONE DEI RIFIUTI CLASSIFICATI CON CODICE EER 20 01
25 - OLI VEGETALI ESAUSTI – PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI AMA SPA E ALTRI PUNTI DI CONFERIMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE DA PRELEVARE, TRASPORTARE E VALORIZZARE IN IMPIANTO DI RECUPERO, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 9
Articolo 3 Durata 9
Articolo 4 Condizioni di esecuzione ed obbligazioni generali dell’acquirente 9
Articolo 5 Responsabile dell’Acquirente e Direttore dell’esecuzione 12
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione 13
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 14
Articolo 8 Corrispettivi della Prestazione 15
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 16
Articolo 10 Penali 18
Articolo 11 Cauzione 20
Articolo 12 Riservatezza 21
Articolo 13 Risoluzione 22
Articolo 14 Recesso 23
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 25
Articolo 16 Rischi da interferenze 27
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 27
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto 28
Articolo 19 Subappalto 28
Articolo 20 Foro competente 28
Articolo Trattamento dei dati, consenso al trattamento 29
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 30
Articolo 23 Trasparenza 30
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse 31
Articolo 25 Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
.................................................................................................................................................. 32
Articolo 26 Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 34
Articolo 27 Clausola finale 34
CONTRATTO
D’ASTA PER LA CESSIONE DEI RIFIUTI CLASSIFICATI CON CODICE EER 20 01
25 - OLI VEGETALI ESAUSTI – PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI AMA SPA E ALTRI PUNTI DI CONFERIMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE DA PRELEVARE, TRASPORTARE E VALORIZZARE IN IMPIANTO DI RECUPERO, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell'Amministratore Unico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale, n. 183 del 3 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
ROMA SERVICE S.r.l., sede legale in Xxxx Xxx Xxxxxxxxx, 00, capitale sociale Euro 18.000,00 (diciottomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. 02852480595, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale suindicata, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante FITALS S.r.l., sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria Km 18,300, zona Industriale V.E. Bersanti sc, capitale sociale Euro 31.356,00 (trentunomilatrecentocinquantasei/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 03870000589 e P.I. 01252361009, domiciliata ai fini del presente atto presso la
sede legale suindicata, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, repertorio n. 7253 e raccolta 5229 del 11 giugno 2020 (nel seguito per brevità anche “Acquirente”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, con Determinazione n. 30/2018, ha ravvisato la necessità di procedere alla cessione dei rifiuti classificati con EER 20.01.25 - oli vegetali esausti – provenienti dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche presso i centri di raccolta di AMA S.p.A. e altri punti di conferimento ubicati nel territorio del Comune di Roma Capitale da prelevare, trasportare e valorizzare in impianto di recupero, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;
c) che ha indetto la “Procedura d'Asta per la cessione dei rifiuti classificati con EER 20.01.25 - oli vegetali esausti – provenienti dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche presso i centri di raccolta di AMA S.p.A. e altri punti di conferimento ubicati nel territorio del Comune di Roma Capitale da prelevare, trasportare e valorizzare in impianto di recupero, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”, (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura”);
d) che l'Acquirente è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Acquirente ha espressamente manifestato la volontà di acquistare i rifiuti da AMA e di impegnarsi ad effettuare le attività oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) che l'Acquirente dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per
brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione dell'Asta, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
f) che l'Acquirente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 5.100,00 (cinquemilacento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile e una polizza assicurativa per responsabilità ambientale stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti
dell'Acquirente salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare d'Asta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto
a) l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l'Allegato “B” (Offerta Economica), l'Allegato “C” (Patto di Integrità), l'Allegato “D” (Protocollo di Legalità), l'Allegato “E” (DUVRI) e l'Allegato “F” (Atto costitutivo RTI).
b) la dichiarazione del legale rappresentante dell'Acquirente posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui l'Acquirente dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Acquirente ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Acquirente ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Acquirente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti e i documenti
nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato “A”;
d) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato “B”;
e) Acquirente: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Parte: AMA o l'Acquirente (congiuntamente definiti anche “Parti”);
g) Procedura: la cessione dei rifiuti oli vegetali esausti (EER 20.01.25), provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Roma Capitale, identificata e disciplinata dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;
h) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del
Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all' Allegato “C”;
i) Protocollo di Legalità: il Protocollo d'Intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all'Allegato “D”;
j) DUVRI: il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'Allegato “E”;
k) Atto costitutivo RTI: l'atto di costituzione autenticato dal notaio in Roma, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, repertorio n. 7253, raccolta n. 5229, dell'11 giugno 2020, di cui all'Allegato “G”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA cede/vende all'Acquirente, che accetta, i rifiuti oggetto della Procedura, il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Con la stipula del presente Contratto l'Acquirente si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA per le attività di cui al precedente comma 1, il tutto nei limiti della quantità stimata pari a 300 t per l'intera durata dell'appalto, corrispondente ad un incasso complessivo stimato pari a € 51.000,00 (cinquantunomila/00) oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza in caso di interferenza presso i CdR pari a € 100,00 (cento/00), calcolato sulla base del prezzo unitario offerto pari a €/t 170,00 (centosettanta/00) oltre IVA.
4. La cessione/vendita è affidata all'Acquirente limitatamente alle quantità e alla tipologia di rifiuti meglio descritti nel Capitolato Tecnico; AMA si riserva la facoltà di affidare analoga cessione di rifiuti anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Acquirente.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione
e, comunque, fino all'esaurimento dei quantitativi stimati posti a base d'asta.
2. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni di esecuzione ed obbligazioni generali dell’Acquirente
1. L'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al
Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali dell'Acquirente ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico dell'Acquirente, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. L'Acquirente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, l'Acquirente si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Acquirente, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Acquirente si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
d) nell'adempimento delle proprie obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire con le attività presenti nelle menzionate aree di lavoro; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro l'Acquirente prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le sedi e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzate dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. L'Acquirente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, l'Acquirente si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
10. L'Acquirente si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'Acquirente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite da AMA.
12. L'Acquirente si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. L'Acquirente si impegna ad eseguire le attività in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
Articolo 5
Responsabile dell’Acquirente e Direttore dell’esecuzione
1. L'Acquirente nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell'Acquirente verso AMA per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il
telefono cellulare 0000000000, numero telefono fisso 0000-000000, indirizzo e-mail
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx; xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx_.
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i seguenti: numero
Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. Nel caso in cui l'Acquirente abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
I recapiti del Direttore dell'Esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso 00-00000000;
• numero cellulare: 000-0000000;
• indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti dell'Acquirente per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
Articolo 6
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti e specifiche tecniche prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L'Acquirente dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Acquirente, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. L'Acquirente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Acquirente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'Acquirente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Acquirente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Acquirente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. L'Acquirente dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività della prestazione svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi
all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi,
AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456
c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 8 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti dall'Acquirente ad AMA a fronte delle obbligazioni del presente contratto, sono determinati, con riferimento alle quantità di volta in volta effettivamente conferite – identificate nei formulari/documenti di trasporto e dalle operazioni di pesatura effettuate e comunicate ad AMA – presso l'impianto indicato dall'Acquirente in sede di Procedura,
applicando, sul valore unitario posto a base d'asta, la percentuale di rialzo offerta in sede di Gara riportata nell'Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi, determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Acquirente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. Il rialzo offerto e, conseguentemente, il corrispondente importo unitario di cui al precedente comma 1, è stato determinato a proprio rischio dall'Acquirente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Acquirente di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato dall'Acquirente in favore di AMA, sulla base delle fatture emesse da AMA conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. AMA, pertanto, con cadenza trimestrale provvederà ad emettere la fattura relativa ai quantitativi
di rifiuto effettivamente prelevati nel periodo oggetto di fatturazione, per un importo calcolato secondo le modalità di cui al precedente Articolo 8. Come noto, il D.Lgs. n.127/2015 impone l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. A tal fine, l'Acquirente dichiara di possedere il "Codice Destinatario" SDI che risulta essere M5UXCR1 (formato da sette caratteri alfanumerici) per il transito delle fatture elettroniche da e verso il SDI.
3. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto ad AMA secondo la normativa vigente in materia a 30 (trenta) Data Fattura, a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato ad AMA S.p.A. presso Banca Nazionale del Lavoro – Xx. x. 00 Xxxx, BIC SWIFT: BNL IITRR, potrà decurtare dall'importo a favore di AMA oggetto del bonifico.
4. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, AMA avrà diritto agli interessi di mora al
tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, AMA S.p.A. potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, le operazioni di prelievo. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, AMA potrà procedere alla risoluzione del Contratto.
5. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto
2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
6. Sulle somme dovute dall'Acquirente ad AMA saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le maggiorazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
- in caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio di raccolta, AMA potrà applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo e/o di interruzione moltiplicato per ogni punto oggetto di richiesta di prelievo;
- in caso di errata compilazione di formulario o altro documento previsto per il trasporto degli oli vegetali esausti acquistati, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni errore materiale riscontrato;
- in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., anche per quanto connesso al coordinamento operativo delle attività o al mancato utilizzo del DPI prescritto, AMA potrà applicare una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione accertata;
- in caso di ritardata trasmissione delle movimentazioni mensili ed in caso di ritardo nella rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art. 13 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- in caso di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria o di integrale sostituzione di mezzi inidonei, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, AMA potrà applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo ai 10 (dieci);
- in caso di posizionamento di nuovi contenitori non concordato con AMA, sarà prevista
l'applicazione di una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni contenitore oggetto di
contenzioso;
- in caso di mancata comunicazione sostituzione impianti, AMA potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mancata comunicazione;
- in caso di mancata pulizia del contenitore e dell'area in fase di sversamento, AMA potrà applicare una penale di € 100,00 (cento/00) per mancata pulizia.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all'Acquirente; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Acquirente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Acquirente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. AMA potrà integrare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo al corrispettivo dovuto all'Acquirente ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Acquirente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo stimato, di cui al precedente art. 2 comma 3, alla misura di stima pari a 300 t , potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. L'Acquirente prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Acquirente con la stipula del presente atto, l'Acquirente ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di € 5.100,00 (cinquemilacento/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Disciplinare d'Asta.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Acquirente, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso l'Acquirente – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo
103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Acquirente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Acquirente assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Acquirente sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Acquirente abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato l'Acquirente a divulgare a specifici soggetti.
3. L'Acquirente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Acquirente dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o all'eventuale risoluzione anticipata del medesimo.
4. È fatto espresso divieto all'Acquirente di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui l'Acquirente dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. L'Acquirente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Acquirente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il
presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Acquirente per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Acquirente con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni di esecuzione ed obbligazioni generali dell'Acquirente), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 25 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 226 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Acquirente per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Acquirente con lettera PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA da cui discende la presente necessità di valorizzazione economica;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'Acquirente.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro l'Acquirente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Acquirente e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Acquirente dovrà pagare ad AMA quanto alla stessa dovuto per i quantitativi di Xxxxxxx da quest'ultima conferiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, oltre all'indennizzo di cui all'articolo 1671 c.c.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Acquirente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l'Acquirente si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile
giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Acquirente con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Acquirente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. L'Acquirente prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. L'Acquirente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto dell'Acquirente stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, l'Acquirente dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Acquirente possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle
attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. Senza che ciò costituisca un limite alla responsabilità dell'Acquirente o al risarcimento dell'eventuale danno, l'Acquirente dichiara, altresì, di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità ambientale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Acquirente possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contrato, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, in dipendenza dell'inquinamento involontariamente causato nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, anche se emerso o contestato per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora l'Acquirente non sia in
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
6. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Acquirente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. L'Acquirente ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Contratto.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L'Acquirente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, l'Acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l'Acquirente delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 19 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Acquirente di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Acquirente acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx,
nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione
comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, l'Acquirente verrà
nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679,
attraverso un atto giuridico separato.
6. Per quanto riguarda l'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 12 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Acquirente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. L'Acquirente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.
Articolo 23 Trasparenza
1. L'Acquirente espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Acquirente non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Xxxxxxxxx potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Acquirente, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato
o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Acquirente siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Acquirente di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Acquirente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 25
Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale (Allegato “D”), ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, l'Acquirente si obbliga fin da ora a
comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque,
l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. L'Acquirente si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. L'Acquirente prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dall'Acquirente a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. L'Acquirente prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di Legalità, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte dell'Acquirente di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà all'Acquirente una penale di importo pari al 10% (dieci/00 per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. L'Acquirente accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “C”).
Articolo 26
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. L'Acquirente dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale di AMA, l'Acquirente si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. L'Acquirente prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 27 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto
da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.p.A.
L’Amministratore Unico Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx firma digitale
L’ACQUIRENTE
Il Legale Rappresentante
Xxxxxxx Xxxxxxx firma digitale
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante dell'Acquirente, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l'Acquirente dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Acquirente dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni ed obbligazioni generali dell'Acquirente); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
L’ACQUIRENTE
Il Legale Rappresentante
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” - Offerta Economica; ALLEGATO “C” - Patto di Integrità; ALLEGATO “D” - Protocollo di Legalità; ALLEGATO “E” - DUVRI;
ALLEGATO “F” – Atto costitutivo RTI.