TRA
GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMPRENSORIALE” E CONTESTUALE CONVENZIONE
DISCIPLINARE
CIG 9149370AF7 (Aggregato)
Validità dal 01 LUGLIO 2022 sino al 31 dicembre 2025
Atto informatico, datato mediante la apposizione di firma digitale,
TRA
Rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Varese il 27/01/1972, domiciliato per la sua carica presso Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx, (X.X. ZNZMSM72A27L682R), in qualità di Direttore f.f. della Società CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.p.A. (in seguito anche CIT)
Sede Legale in Crema, via Del Commercio, 29- Codice fiscale e Registro Imprese alla C.C.I.A.A. di Cremona P.I. 01321400192,
e
p r e m e s s o c h e
1) CIT è società interamente partecipata da Enti locali, e assimilata a un Ente Pubblico;
2) CIT, quale centrale di committenza per conto dei Comuni soci, ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio sito in Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx. 00;
3) la gara di cui al punto che precede ha avuto per oggetto anche l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario, da svolgersi nella struttura di proprietà di CIT, e ubicata sempre in Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx. 00;
4) la procedura è stata posta in essere con la dichiarata finalità di affidare entrambi i servizi – considerati quale unicum, al medesimo aggiudicatario, onde garantire la uniformità, la qualità e la migliore integrazione dei servizi stessi;
5) la suddetta gara si è svolta mediante le forme della procedura aperta, ed è così identificata: CIG 9149370AF7 ;
6) in esito alla procedura in discorso, in data il servizio è stato definitivamente aggiudicato a
7) la presente convenzione è sottoscritta da CIT per quanto attenga la messa a disposizione della struttura e la gestione del canile, e dai Comuni, per adesione successiva, per ciò che concerne il servizio di gestione del canile rifugio, e di custodia e affidamento dei cani randagi, con riferimento al territorio di ciascuno d’essi;
8) la disciplina della presente convenzione deve intendersi integrata, per quel che occorre, dal testo degli atti di gara, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
9) il presente atto, in quanto scrittura privata non autenticata atto informatico, soggetto ad IVA, è soggetto alla imposta di bollo solo in caso di uso.
10) il gestore ha proposto condizioni di particolare favore per la prosecuzione del servizio consistenti in sconto del 10% sul canone anno precedente, e migliorie ed interventi da eseguire a sua cura e spese.
T a n t o p r e m e s s o
la Concessione è regolata dalla presente convenzione:
Art. 1 – Premesse. Affidamenti. Norme preliminari. Competenza.
1.1. - Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo.
1.2. - Il presente contratto - per quanto concerne l’affidamento del servizio inerente il canile rifugio, la custodia e il mantenimento dei cani randagi
- è sottoscritto da ogni Comune nel cui interesse è stata posta in essere la gara da parte di CIT quale centrale di committenza.
1.3. - Il presente contratto – per quanto concerne l’affidamento della gestione del canile e la messa a disposizione della struttura in comodato – è sottoscritto da CIT, che si impegna pertanto a porre a disposizione del gestore la struttura in oggetto, secondo le norme civilistiche che regolano il comodato d’uso, sino alla scadenza del termine di cui all’art. 3. A tal fine, si unisce planimetria della struttura stessa (all. A).
1.4. – Alla presente convenzione potranno aderire, ai sensi dell’art. 1332 cod. civ., altri Comuni soci di CIT, mediante comunicazione – previa deliberazione dell’organo competente - trasmessa a questa ultima, anche quale centrale di committenza, ed al Gestore;
1.5. – Per quanto concerne il corrispettivo dovuto dai Comuni a Gestore e ripartito in misura proporzionale agli abitanti residenti – fonte ISTAT 2014 fra gli Enti locali aderenti, lo stesso sarà coordinato da CIT.
A tal fine, i Xxxxxx dovranno versare al Gestore la propria quota di corrispettivo entro quindici giorni solari liberi prima della scadenza del termine per il suo versamento. CIT non è in ogni caso responsabile nei confronti del Gestore per l’inadempimento dei Comuni stessi, ma si impegna ad azione di sensibilizzazione.
1.6.- Tutte le controversie inerenti o derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, per quanto non rientrante nella Giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Cremona.
Art. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile.
2.1. - L’esecuzione del presente contratto è regolata, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. La disciplina è integrata dalle norme del Codice Civile.
2.2. - L’Incaricato dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di randagismo, vacanza di animali, e di natura igienico sanitaria.
2.2. - A tal fine, l’Incaricato dichiara di conoscere la legislazione, la regolamentazione e i principi in materia, obbligandosi al costante aggiornamento.
Art. 3 - Durata dell’appalto.
3.1.- Il presente contratto, avrà durata di 42 mesi, più 12 mesi rinnovabili più altri 12 mesi rinnovabili disgiuntamente, dalla presa in consegna del canile di CIT ed avvio del servizio previsto nel 01/07/2022, pertanto avrà scadenza prevista il 31/12/2025. Il rinnovo sarà esercitato da CIT prima dei 90 giorni precedenti la scadenza, mediante comunicazione ufficiale.
Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, per ragioni impreviste sopravvenute e comunque non derivanti da inerzia della stazione appaltante, la stessa non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il gestore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.
CIT si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016.
Art. 4 - Oggetto.
4.1. - Il presente contratto ha per oggetto la prestazione, da parte dell’Incaricato, per conto di CIT e dei Comuni aderenti, dei seguenti servizi, descritti ed elencati nel Capitolato (Allegato B) sinteticamente descritti nella gestione del nuovo canile e del canile rifugio sito in Comune di Vaiano Cremasco, Via Martiri delle Foibe nr. 57, e con tutte le modalità e migliorie indicate nella Proposta tecnica del Concorrente presentata in sede di gara che forma parte integrante e documento contrattuale;
4.2. - Nella esecuzione dell’appalto, l’Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle norme sancite dalla Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, artt. 104 – 123.
4.3. - CIT potrà inoltre richiedere al gestore alcuni servizi aggiuntivi, fra i quali quello – laddove vi fossero spazi liberi – di ricevere e ospitare cani provenienti da altre strutture in maggiore difficoltà, e promuoverne l’affidamento. Al fine di meglio adeguare detta previsione alle esigenze in divenire, non si procede alla elencazione esaustiva delle prestazioni e attività connesse che CIT potrebbe richiedere.
4.4 Canile sanitario
I servizi del canile sanitario sono oggetto dell’appalto ma regolati da apposita convenzione da sottoscriversi obbligatoriamente con l’ATS Valpadana. L’aggiudicatario non può rifiutare l’affidamento del canile sanitario, pena la risoluzione del contratto.
Art. 5 - Sorveglianza sull’espletamento del servizio.
5.1.- L’incaricato dovrà sottoporsi anche alle verifiche disposte dal Committente, per verificare che le prestazioni vengano effettuate nei tempi e modi disposti dal capitolato.
Art. 6 - Cessione del contratto o dei crediti.
6.1.- E’ fatto espresso divieto, all’Incaricato, di cedere a terzi il presente incarico, in qualsiasi forma ed anche parzialmente, ovvero i crediti dallo stesso derivanti, nonché di conferire procure all’incasso.
Art. 7 -.Comunicazioni
7.1 - Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ai seguenti indirizzi:
● quanto a CIT Spa presso la sede in Crema, via Del Commercio, 29 - PEC xxxxxxxxxxx@xxx.xx;
● quanto al gestore ;
Art. 8 –.Ambito territoriale del servizio.
8.1.- Il servizio di accoglimento e detenzione dei cani randagi e vaganti incustoditi, oltre che al Comune di Vaiano Cremasco, è esteso ai Comuni convenzionati di cui all’elenco Allegato C.
8.2.- Durante il periodo di convenzione è possibile che altri Comuni si convenzionino, ed il gestore del servizio dovrà praticare le stesse condizioni contrattuali derivanti dalla applicazione della quota fissata per abitante in base asta Euro/anno/abitante, il ribasso risultante dalla procedura di gara .
8.3.- Durante il periodo di convenzione è possibile che alcuni comuni si ritirino dalla convenzione, in tale caso vale la riduzione prevista dal Codice Appalti e suo Regolamento.
Art. 9.- Diligenza.
9.1.- L’Incaricato si impegna ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto con la perizia, la tempestività e la diligenza tecnica specifica richiesta dalla natura dell’incarico.
9.2.- Si impegna altresì, l’Incaricato, al costante aggiornamento normativo e regolamentare, nonché tecnico ed operativo, al fine di garantire il miglior servizio.
9.3.- Sono a carico dell’Incaricato, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al prosieguo, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del contratto.
9.4.- L’Incaricato si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9.5.- L’Incaricato si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente
contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti vigenti, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini che saranno concordati con CIT durante la sua esecuzione.
9.6.- L’Incaricato ha l’obbligo e si impegna ad assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, finalizzate al raggiungimento di un pubblico interesse. Pertanto, fra le parti è espressamente concordata la inapplicabilità dell’art. 1460 cod. civ. all’Incaricato, il quale si impegna a non interrompere o sospendere il servizio anche in ipotesi di inadempimento della Committente. E’ quindi rinunziata, da parte dell’Incaricato, ogni ipotesi di autotutela sinallagmatica. L’Incaricato, inoltre, non potrà in alcun modo recedere unilateralmente, risolvere, rescindere l’accordo in oggetto, ne rinunziare a questo ultimo
9.7.- Si impegna, l’Incaricato, al pieno rispetto dei doveri di riservatezza, lealtà e correttezza, che dallo svolgimento del presente incarico derivano.
9.8.- L’Incaricato è, infine, tenuto ad astenersi da qualsivoglia attività o condotta, anche omissiva, suscettibile di arrecare danno all’immagine o pregiudizio per la Committente o per i Comuni ai quali è diretto il servizio.
9.9.- Le norme contenute nel presente articolo sono da considerarsi essenziali. La loro violazione, per tanto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455 cod. civ..
Art. 10. – Corrispettivo.
10.1.- Il presente incarico, da intendersi a corpo, ha ad oggetto la gestione del servizio, in ogni sua parte, per 42 mesi (oltre eventuali rinnovi);
10.2.- Il corrispettivo complessivo, per la gestione del canile rifugio, deve intendersi immutabile salvo adeguamento canone istat, ed è pattuito in
Valori definitivi | Annuo | Totale 42 mesi |
1. Gestione canile Rifugio | € | € |
2. | ||
€ |
Il valore del presente appalto di servizi è determinato, per l’intera sua
EURO Oltre IVA
durata (escluse le opzioni) in
opzioni in EURO Oltre IVA.
, e comprese le
L’importo del punto 10.2 è da suddividersi su tutti i Comuni aderenti in proporzione agli abitanti, che corrisponderanno direttamente la quota secondo quanto previsto nelle convenzioni, fissata in Euro/anno per Abitante (base Istat 01/2014) derivante dalla gara.
In allegato (Allegato C) sono riportati i Comuni aderenti e la popolazione base ISTAT 2014, ad oggi COMUNI ADERENTI- ABITANTI ISTAT 2014
Il corrispettivo sarà pagato dai singoli Comuni aderenti alla convenzione con CIT emettendo a ciascuno la fattura per la propria quota, mediante con fatturazione elettronica e split-payment - pagamento 60 gg dffm , con la seguente modalità:
1) Comuni il cui canone imponibile risulta inferiore a 1000 €, con unica rata annuale con fatturazione anticipata, direttamente al Comune (circa 33);
2) Altri Comuni con 2 rate semestrali con fatturazione anticipata, direttamente al Comune (circa 23);
Le fatture elettroniche da inserire in SDI, pena il rigetto, dovranno riportare i riferimenti (protocollo e data) del presente Contratto, il codice univoco per la fatturazione elettronica, ed IBAN Conto dedicato, CIG indicato nel contratto;
10.2.1 Adeguamento del canone annuo
Come ha previsto l’art. 29 comma a) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022,
n. 4. (in conversione entro 60 gg entro fine marzo ) il presente affidamento prevede una clausola di revisione prezzi, di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.
Annualmente, a partire dal gennaio 2023, il canone sarà adeguato in base alla variazione rilevata ISTAT PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE - PROVINCIA DI CREMONA
La base di valutazione è l’indice annuale, che CIT calcolerà e comunicherà al gestore non appena disponibile indice NIC medie annue.
Esempio per l’adeguamento da applicare per l’anno 2023 - variazione 2022 VS 2021.
Si prevede ai fini aggiornamenti i seguenti componenti e loro proporzione:
PESO %
06: -- servizi sanitari e spese per la salute 20%
12: -- altri beni e servizi 35%
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 15% 01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche 30%
100%
10.3.- Gli oneri per la sicurezza sono valutati, complessivamente e per tutto il servizio in appalto, in euro e questi sono indicati a parte e poi ricompresi della quota di euro/abitante netto.
10.4.- Nel corrispettivo sono comprese tutte le spese per le utenze, per la gestione del canile rifugio, nonché le spese per l’alimentazione dei cani ospitati e la somministrazione delle necessarie cure mediche, e tutti gli oneri spese tasse imposte e diritti, oneri di previdenza, derivanti dalla Convenzione e dal Capitolato.
10.5.- La gestione del canile sanitario sarà remunerata da parte dell’ATS Valpadana su apposita convenzione.
10.6- Il mancato pagamento del corrispettivo non darà diritto all’Incaricato di sospendere la prestazione del servizio, né di risolvere il contratto, di recedere dallo stesso, o di valersi di qualsivoglia altra forma di autotutela.
10.7.- Ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge 136/2010, come sostituito dal
D.L. 187/2010, convertito con modifiche da legge 217/2010, l’appaltatore/affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla cit. legge.
10.8.- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce clausola di risoluzione del contratto. L’appaltatore/l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede ai sensi del comma 8 art. 3, legge cit.
10.9.- La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge cit.
Art. 11.- Spese a carico del gestore e della proprietà.
11.1.- Sono a carico del Gestore, in quanto rientranti nella gestione ordinaria del canile intercomunale, le spese per:
1. manutenzione ordinaria dell’immobile, giardini, parco, strade, edifici e di tutti gli impianti ed i sistemi presenti nella struttura, spurghi e pulizia delle caditorie e pozzetti, pulizie generali, disinfestazioni, piccole riparazioni, tinteggiature e verniciature, protezione delle strutture dalla ossidazione, pulizia coperture;
2. eventuale reintegro degli arredi a verde in caso di deperimento;
3. attrezzature e prodotti per la pulizia e manutenzione (tubazioni, scope, bidoni, secchi, ecc.);
4. attrezzature e prodotti specifiche per alimentazione;
5. smaltimento rifiuti speciali e sottoprodotti di origine animale;
6. complementi per la ricreazione giochi, supporti, materiali, attrezzature di uso quotidiano, complementi di arredo, ricambi e lampadine;
7. tutte le prestazioni, gli oneri, le spese derivanti dalla applicazione del contratto e suoi allegati.
11.2.- Saranno messe a disposizione in uso da parte di CIT :
1. idropulitrice, aspiratore, altre attrezzature e complementi (Allegato D);
2. gabbie per la degenza dei cani/gatti;
3. abbeveraggio fisso con sistema automatico;
4. arredi (tavoli, sedie armadi contenitori scaffalature);
5. lampade per il riscaldamento complete di lampadine IR;
6. impianto di allarme antifurto;
7. impianto ed apparecchi telefonici, linea adsl, cordless (utenza esclusa);
8. attrezzature per il trasporto;
11.3.- Resta inteso che il gestore/appaltatore del servizio prende in consegna l’immobile nello stato in cui si trova e ne diviene custode e conduttore, pertanto è tenuto alla manutenzione ordinaria ed al ripristino di tutte le attrezzature e beni.
Al termine del servizio, prima della liquidazione delle ultime fatture dovrà essere verificato in contraddittorio e reintegrato tutto quanto presente ad inizio contratto;
11.4.- All’avvio del servizio sarà redatto apposito verbale di consegna.
11.5.- Il Gestore del servizio dovrà inoltre adempiere alle seguenti incombenze amministrative:
1. Spese relative a riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, utenze telefoniche e dati, raccolta rifiuti solidi urbani, TARI, TASI/IUC per la parte occupante, ecc;
2. Spese di manutenzione ordinaria ivi comprese quelle per lo spargimento di sale in caso di neve o ghiaccio, taglio erba, potatura giardini, spurgo fognature, ecc.
11.6.- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Gestore sulla struttura, nonché tutte le eventuali opere di adeguamento dovute nel corso della concessione a causa di imposizioni di legge sopravvenute, CIT rimane unica proprietaria delle opere eseguite alla data di scadenza del Contratto.
Art. 12.- Clausola penale.
12.1.- In caso di inadempienze agli obblighi di cui al Capitolato il Responsabile Unico di Procedimento applicherà una sanzione pari a 250 € per ogni evento ricadente nel seguente elenco:
1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani, fatto salvo l’obbligo del Gestore ad eseguire nei trenta giorni successivi la notifica della sanzione, la manutenzione richiesta pena l’intervento dell’Amministrazione che potrà avvalersi per il pagamento di tali opere della garanzia fideiussoria prestata;
2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari (AST Valpadana);
3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina);
7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento in tempo reale delle schede identificative;
8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
9) in caso di specifica mancata manutenzione delle aree verdi (sfalcio con conseguente rimozione dell’erba, potatura delle siepi nonché irrorazione di acqua, qualora si rendesse necessaria, a tutto il verde (alberi compresi) presenti nella struttura;
10) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
11) in caso di mancato rispetto per difetto degli orari di apertura al pubblico;
12.2.- La applicazione delle sanzioni sarà preceduta da un richiamo scritto a mezzo pec al Gestore, in cui il Responsabile Unico del Procedimento richiede il ripristino delle corrette condizioni di servizio entro un tempo ragionevole.
12.3.- Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Gestore abbia ripristinato il servizio contestato, o fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di Procedimento procederà senza indugio all’applicazione della penalità.
Art. 13.- Recesso.
13.1.- La Committente ha facoltà di recedere in ogni momento e per qualsiasi ragione dal presente contratto.
13.2.- In tal caso, non sarà dovuta al Gestore alcuna somma in aggiunta alla parte di corrispettivo già versata allo stesso.
Art. 14.- Cauzione Definitiva e Copertura assicurativa.
14.1. - Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l’Appaltatore prima del 1 luglio 2022 provvede alla consegna di una garanzia fidejussoria dell’importo previsto dal contratto per un totale di € .
14.2.- Il Gestore dichiara di aver stipulato, per lo svolgimento della propria attività, polizza - Responsabilità civile Vs. Terzi/R.C.O. e copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che operano all’interno del canile, per un massimale non inferiore di € 800.000 e che la stessa – di cui è rilasciata copia - copre i rischi che possono derivare dalla esecuzione del presente contratto.
14.3.- Il sopravvenuto venir meno della copertura assicurativa è causa di risoluzione del contratto.
Art. 15.- Responsabilità.
15.1.- L’Incaricato garantisce, a pena di risoluzione automatica del contratto, il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e di sicurezza sul lavoro, adempiendo alle procedure e alle formalità sancite dal D. Lgs. 81/2008 e
s.m. – ove allo stesso applicabili.
15.2.- L’Incaricato garantisce altresì, a pena di risoluzione di diritto del contratto, il rispetto delle norme in materia di retribuzione e contribuzione per quanto attenga eventuali lavoratori e collaboratori dello stesso.
15.3.- CIT potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi di condotta di cui al presente articolo, sospendendo i pagamenti ove riscontrate delle violazioni.
15.4.- L’Incaricato si impegna sin d’ora a mallevare e lasciare indenne CIT da qualsiasi conseguenza dannosa dovesse derivare dall’inadempimento, da parte della stessa, di eseguire le prestazioni affidate con la diligenza tecnica richiesta dalla natura dell’incarico, e in ogni caso per fatto dello stesso o di un proprio collaboratore.
15.5.- Il Gestore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Committente, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri dipendenti e volontari o dagli animali (morsicature) nello svolgimento delle attività, nell’ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di
rivalsa nei confronti del Committente.
Art. 16.- Clausola risolutiva espressa.
16.1.- E’ causa di risoluzione l’inadempimento degli obblighi assunti mediante il presente accordo dall’Incaricato; obblighi che, inerendo un pubblico servizio di rilevanza per la sicurezza, la sanità e la salubrità, sono ritenuti essenziali in ogni loro parte.
Art. 17.-- Clausola finale.
17.1.- Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto.
17.2.- Qualunque modifica del presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; la eventuale invalidità, inefficacia o anche nullità di una o taluna delle clausole che lo compongono, non comporta l’invalidità del contratto.
17.3.- Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, o nell’assumere iniziative a tutela degli interessi e dei diritti nascenti dal presente contratto da parte di CIT, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti.
Art. 18.-- Trattamento dei dati personali.
18.1.- Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per quanto inerisca il presente accordo.
Art. 19.-Allegati.
Sono qui elencati i documenti parte integrante della convenzione A. Planimetria della struttura;
B. CAPITOLATO SPECIALE DEI SERVIZI CANILE 2022;
C. Proposta tecnica del Concorrente presentata in sede di gara;
D. CALCOLO BASE D'ASTA E VALORI CANILE COMUNI ASSOCIATI 2022 con abitanti istat 2014
E. Elenco attrezzature e complementi di CIT;
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Gestore
XXXXXXXXX.XX SPA
Il Direttore generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Le parti danno atto che il presente accordo, di natura concessoria, fatte salve le premesse, l’art. 1 (Premesse. Affidamenti. Norme preliminari. Competenza) e l’art. 24 (allegati), ricalca nel suo contenuto sostanziale il capitolato speciale
pubblicato in uno con il bando di gara, e che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ha comportato la integrale accettazione delle sue previsioni, siccome previsto dall’art. 3 del bando, nonché espressamente dichiarato dal Concessionario in occasione della presentazione dell’offerta. In ogni caso le parti espressamente dichiarano di accettare in particolare gli articoli 1 (Premesse. Affidamenti. Norme preliminari. Competenza), 4 (Oggetto), 5 (Sorveglianza sull’espletamento del servizio, 6 (Cessione del contratto o dei crediti), 8 (Ambito territoriale del servizio), 9 (Diligenza), 10 (Corrispettivo), 11 (Spese a carico del gestore e della proprietà), 12 (Clausola penale), 13 (Recesso), 14 (Garanzia Definitiva e Copertura assicurativa), 15 (Responsabilità), e 16 (Clausola risolutiva espressa).