VIE INTERESSATE: MARNATE – GERENZANO – SAN GIOVANNI - ITALIA
ACCORDO PER L’ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI CASTELLANZA PER LA POSA DI RETI DI TLC AD ALTA VELOCITA’, AI SENSI DEL D.Lgs. n. 33/2016.
VIE INTERESSATE: MARNATE – GERENZANO – SAN XXXXXXXX - ITALIA
TRA
Comune di Castellanza con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, C.F. e Partita IVA n. 00252280128, che qui interviene nella persona dell’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile del Settore Opere Pubbliche, in seguito denominato “Gestore dell’Infrastruttura fisica” o semplicemente “Gestore”;
E
TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0 codice fiscale e partita iva 0488410010, che qui interviene nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Varese (VA) il 29.07.1969, nella sua qualità di rappresentante sociale, munito dei necessari poteri in forza della procura rilasciata dallo studio notarile Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, notaio in Roma, repertorio n. 31322, raccolta n. 11730, in seguito denominata “Telecom Italia” o “Operatore”;
PREMESSO
- che il Gestore dispone di infrastrutture fisiche evidenziate nelle planimetrie allegate, utilizzate per impianti tecnologici; In particolare sono interessate le vie Marnate per 300 mt, Gerenzano 180 mt, San Xxxxxxxx 300 mt, per un totale di n. 1 monotubo diam.40-50 mm x 780mt.
- che con l’espressione «infrastruttura fisica» si intendono “tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali”;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016, “Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l’obbligo di concedere l’accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”;
- che Telecom Italia, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom n. 820/00/CONS, in data 13/05/2016 ha presentato al Gestore richiesta per l’accesso alle predette infrastrutture fisiche ai fini dello sviluppo ed esercizio della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità;
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Gestore dell’Infrastruttura fisica e TELECOM ITALIA convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Gestore concede all’Operatore il diritto di accedere alle infrastrutture della rete sotterranea in tubazione (in seguito “infrastrutture” o anche singolarmente “tubazione”) di cui dispone, per la posa degli impianti di TLC secondo i termini e le condizioni del presente Accordo.
Tale accesso potrà avvenire previa verifica della fattibilità e compatibilità di ogni intervento di posa con la finalità primaria le Infrastrutture sono destinate.
Ogni singolo intervento di posa - effettuato dall’Operatore a propria cura e spese, direttamente o a mezzo di personale e/o imprese dallo stesso incaricate - dovrà essere preventivamente autorizzato dal Gestore sulla base di schemi progettuali di dettaglio definiti dall’Operatore e rilevati attraverso sopralluoghi preliminari congiunti volti a verificare l’idoneità del percorso e ad individuare i punti di accesso e le modalità di posa.
Il Gestore garantisce che le infrastrutture messe a disposizione dell’Operatore sono libere da vincoli.
ART. 3 - AUTORIZZAZIONI
L’Operatore, ai fini dell’utilizzo delle Infrastrutture del Gestore ai sensi del presente Accordo, ha inviato al Gestore specifiche comunicazioni, allegando lo schema progettuale dell’intervento di posa/manutenzione che intende realizzare.
Resta inteso che l’Operatore provvederà, a propria cura e spese, all’acquisizione di tutti i titoli (permessi, licenze, autorizzazioni amministrative, nulla osta, eccetera) eventualmente necessari ai fini dell’installazione e il mantenimento delle infrastrutture TLC oggetto dell’Accordo.
Art. 4 - PRESCRIZIONI DI POSA
Le Parti escludono che le infrastrutture cedute in uso ai sensi del presente Accordo possano essere utilizzate dall’Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dall’Accordo stesso.
La posa e l’ingombro di infrastrutture TLC all’interno dell’infrastruttura fisica ceduta non deve costituire ostacolo alle esigenze di esercizio del Gestore, né alle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della Infrastruttura.
L’Operatore potrà posare all’interno della Infrastruttura tubi, minitubi o cavi dielettrici, adeguatamente protetti, in un numero compatibile con la capacità ricettiva dell’infrastruttura stessa, anche in previsione di eventuali sviluppi della rete. I tubi, minitubi e i cavi dielettrici resteranno di proprietà esclusiva dell’Operatore.
Ai fini del corretto esercizio dell’impianto di TLC, il Gestore assicura che l’infrastruttura fisica messa a disposizione dell’Operatore non accoglierà altre reti o infrastrutture che non siano compatibili con quella per cui l’infrastruttura fisica stessa è stata realizzata e con quella di TLC.
Qualora le Parti lo ritengano necessario, il Gestore fornirà all’Operatore, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa addebitando all’Operatore i costi sostenuti secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.
Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all’Allegato A.
Art. 5- INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI TLC E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di TLC posati dall’Operatore saranno effettuati a cura e spese di quest’ultimo.
Su richiesta del Gestore, l’Operatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli eventuali lavori/interventi che si rendessero necessari – sia al momento della posa degli impianti di TLC, sia nel xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx - xxx xx xxxxxxxxxxxx degli impianti del Gestore, sempre che i lavori/interventi anzidetti si rendano necessari a causa della presenza degli impianti di TLC dell’Operatore.
L’inadempimento da parte dell’Operatore, comporterà la facoltà del Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 6 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D’USO
Telecom Italia, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente potrà mettere a disposizione di altri Operatori di Comunicazione elettronica parte degli impianti di sua proprietà posti all’interno dell’infrastruttura fisica del Gestore.
Telecom Italia si impegna, pena la risoluzione del presente Accordo, a comunicare preliminarmente tale eventualità al Gestore delle infrastrutture e a rendere noti all’Operatore terzo i contenuti del presente Accordo.
ART. 7 - INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE FISICHE
Il Gestore si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere all’Operatore di intervenire sui propri impianti di TLC qualora questi o il loro esercizio dovesse risultare di ostacolo, ovvero comportare oneri aggiuntivi per il Gestore, nello svolgimento delle proprie attività.
In tal caso il Gestore invierà all’Operatore richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:
1. Urgente: qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile.
2. Programmabile: in caso di manutenzione ordinaria.
In caso di intervento Urgente il Gestore indicherà il termine entro il quale l’Operatore dovrà necessariamente intervenire.
In caso di intervento Programmabile le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni.
Il mancato rispetto dei termini di intervento comporterà la facoltà del Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 8 - PERSONALE E NORME DI SICUREZZA
L’Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle contenute nel D.Lgs. n.81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.
L’Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge , i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore riguardanti i servizi a rete
presenti nelle polifore e nei pozzetti di transito del Gestore per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dal medesimo, assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
L’Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’Accordo per aver ricevuto, dal Gestore, tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
Art. 9 - RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
L’Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della rete di TLC, risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati all’Infrastruttura del Gestore, manlevandolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danno o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, anche se l’installazione, l’esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate.
Parimenti il Gestore risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti di TLC dell’Operatore (minitubi, cavi in f.o.), che dovesse essere arrecato durante gli interventi da parte del personale del Gestore.
Nel caso di lavori eseguiti in appalto da Terzi per conto del Gestore, questi ultimi saranno responsabili di qualsiasi danno venga arrecato sia all’Infrastruttura del Gestore, sia agli impianti di TLC dell’Operatore; restano in capo al Gestore l'attuazione del preventivo coordinamento e le misure di sicurezza in qualità di committente, al fine di prevenire danni agli impianti e infrastrutture esistenti.
Inoltre, l’Operatore manleva il Gestore da qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla propria attività e dal posizionamento, gestione e manutenzione degli impianti di TLC. La presenza sul luogo del personale del Gestore al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell’infrastruttura da parte dell’Operatore, non limita né riduce la responsabilità di quest’ultimo.
ART. 10 - CORRISPETTIVI
Per l’accesso alle Infrastrutture fisiche esistenti in disponibilità del Gestore, l’Operatore riconoscerà al Gestore stesso un importo Una Tantum di 4384 €, pari a €/m 5,62 (IVA esclusa).
L’Operatore si impegna, altresì, a riconoscere al Gestore gli eventuali importi conseguenti le attività di supporto tecnico effettuate in fase realizzativa, nei termini di cui all’art. 4 del presente Accordo. Tali importi saranno calcolati in relazione al numero e alla durata degli interventi sulla base del costo medio orario del personale che presterà la propria assistenza.
L’Operatore effettuerà il pagamento a 30 giorni dalla data di inoltro di reversale di incasso (esente IVA) da parte del Gestore.
Art. 11 - PROPRIETÀ DEI BENI
Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall’Operatore in virtù del presente Accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno delle infrastrutture fisiche del Gestore, costituiscono proprietà dell’Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.
Fin da ora le Parti precisano e concordano che l’Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente Accordo, ovvero ancora qualora il presente Accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto.
Per contro, le infrastrutture fisiche del Gestore utilizzate dall’Operatore per lo sviluppo della propria rete di TLC, rimangono di esclusiva proprietà del Gestore stesso.
Art. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SPOSTAMENTO
L’Operatore si impegna a collaborare con il Gestore e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse necessario spostare le infrastrutture del Gestore, occupate dagli impianti di TLC.
Il Gestore si impegna a fornire motivata comunicazione all’Operatore con almeno 30 giorni di preavviso.
L’Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti di TLC nei tempi e nei modi che le Parti concorderanno. Il Gestore procederà allo spostamento delle proprie infrastrutture che, in sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti di TLC al loro interno.
Al fine di consentire al Gestore di procedere allo spostamento dei propri impianti l’Operatore si impegna a segnalare la presenza dell’impianto di TLC alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta.
In caso di mancato spostamento da parte dell’Operatore, degli impianti di TLC, il gestore procederà all’esecuzione di quanto necessario e i relativi costi saranno addebitati all’Operatore stesso.
Il mancato spostamento comporterà, inoltre, la facoltà per il Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 13 - DURATA
Il presente Accordo, valido ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione, scadrà il 31/12/2036 (20 anni data firma).
Gli eventuali accordi specifici, sottoscritti in vigenza del presente Accordo, resteranno comunque validi ed avranno la durata specificata negli accordi stessi, legata alla vita utile degli impianti di TLC.
ART 14 - RISOLUZIONE
Il presente Accordo si risolve di diritto, mediante comunicazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento del danno, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Accordo anche nelle seguenti ipotesi:
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine del Gestore;
- utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all’oggetto dell’Accordo;
- in caso di liquidazione o procedure concorsuali dell’Operatore;
- qualora l’Operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore.
Art. 15 - CESSIONE
L’Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dal presente Accordo a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Gestore, pena la risoluzione del presente Accordo.
Il presente Accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell’Operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
In caso di cessione delle infrastrutture a soggetti terzi da parte del Gestore, l’Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e degli accordi specifici di utilizzo dell’Infrastruttura del Gestore, senza nulla dovere al subentrante.
Art. 16 - RISERVATEZZA
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell’esecuzione del presente Accordo. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
Le Comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Gestore……………………………….
Telecom Italia: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.x@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 18 - REGISTRAZIONE
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso e gli eventuali oneri saranno a carico dell’Operatore.
Art. 19 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.
Redatto e sottoscritto in n 2 originali di cui n. 1 per il Gestore e n. 1 per Telecom Italia. Castellanza lì
Comune di Castellanza Telecom Italia S.p.A.
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXXXX
Firmato il 13/01/2017 17:54
Seriale Certificato: 443400
Valido dal 23/09/2016 al 23/09/2019 TI Trust Technologies CA
Allegato A - PRESCRIZIONI DI POSA
Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
o inserimento, da parte dell’OPERATORE di un minitubo e relativi cavi dielettrici di TLC adeguatamente protetti nelle Infrastruttura fisica costituita da tritubi (nella misura di un monotubo di diam.40-50 mm) sotterranei attraverso i pozzetti esistenti del Gestore;
o in corrispondenza a ciascuno di tali pozzetti, utilizzati per l’inserimento, può essere realizzato dall’Operatore un limitrofo pozzetto, ad uso esclusivo dell’impianto di TLC, raccordati fra loro con apposito tubo;
o il tubo di raccordo tra i pozzetti deve essere chiuso e sigillato nell’innesto con il pozzetto del Gestore al fine di garantire la separazione fra le terminazioni dei cavi delle infrastrutture gestite rispettivamente dal Gestore e dall’Operatore;
o i pozzetti dell’Operatore resteranno di proprietà esclusiva dell’Operatore stesso che ne garantirà la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
o l’innesto del tubo di raccordo sul pozzetto del Gestore deve essere tale da non farlo sporgere al suo interno al fine di evitare la riduzione della luce all’interno del pozzetto stesso;
o l’infrastruttura di telecomunicazioni non deve attraversare la sezione libera del pozzetto del Gestore;
o quanto oggetto di posa da parte dell’Operatore deve riportare elementi di identificazione secondo la normativa interna dell’Operatore;
o i chiusini dei pozzetti dell’Operatore devono riportare il logo identificativo dell’Operatore stesso e rispondere alla normativa europea EN 124;
o a conclusione dei lavori sarà sottoscritto tra il Gestore e l’Operatore un verbale che attesti l’assenza di danni evidenti alle infrastrutture del GESTORE correlati alla posa degli impianti di TLC.
o Deve essere sempre lasciato un monotubo di diametro pari alla polifora esistente libero da qualsiasi occupazione; in caso di saturazione delle polifore dipendente dall'impianto di TLC oggetto di concessione, l'Operatore si impegna a realizzare la posa di un ulteriore minitubo a scomputo parziale o totale dell'importo Una Tantum previsto dalla convenzione.