DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto: ACCORDO CONVENZIONALE CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VERBANIA, OMEGNA, DOMODOSSOLA PER L’ESERCIZIO INTEGRATO DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE. FORMALIZZAZIONE PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021.
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Struttura proponente: DISTRETTO VCO L'estensore dell'atto: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile del procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Il Dirigente: Xxxxxxxx Xxxxx
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Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Xxxxx Xxxxxxx Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020:
PREMESSO CHE con deliberazioni n. 518 del 29/12/2015, n. 43 del 31/01/2017, n. 615 del 28/08/2017, n. 1197 del 21/12/2018 e n. 1065 del 30/12/2019 si era proceduto a formalizzare l’accordo in oggetto indicato rispettivamente per i periodi 01/01-31/12/2016, 01/01-30/06/2017, 01/07-31/12/2017, 01/01-31/12/2018, 01/01-31/12/2019.
RICHIAMATO che:
⚫ l’Accordo Convenzionale formalizzato con la DDG n. 1065/2019 è stato definito a seguito di incontri succedutisi nell’anno 2019 per la risoluzione di un nuovo accordo tra le parti
⚫ quanto concordato è stato condiviso e regolarmente sottoscritto dai legali rappresentanti del CSSV – Consorzio Servizi Sociali del Verbano, CISS Cusio – Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali del Cusio e CISS Ossola – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola
⚫ l’attività così disciplinata si è svolta per tutto il periodo valutato, dispiegando e producendo effetti, realizzazioni, azioni e risultati anche per tutto il 2020.
CONSIDERATO che l’anno 2020 è da ritenersi un unicum per la situazione venutasi a creare a causa dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall’OMS un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che ha determinato pesanti e gravi difficoltà nel supportare le comunità a tutti i livelli, in particolare incidendo profondamente proprio nell’area di azione dei servizi sociali e socio sanitari, anche sul territorio locale e che gli Enti Gestori che si riferiscono a questa ASL VCO, avendo svolto con immutato, anche maggiore, impegno le relative attività sanitarie e socio assistenziali per tutto il periodo intercorso, hanno ritenuto di confermare anche per l’anno 2020 l’accordo convenzionale approvato e sottoscritto per il precedente esercizio, rinviando a successivi tavoli di confronto eventuali modifiche ai termini ivi contenuti, e pertanto si è proceduto in tal senso con la conseguente formalizzazione di cui alla deliberazione n. 21 del 19/01/2021 per il periodo 01/01-31/12/2020.
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ATTESO CHE, per il periodo 01/01-31/12/2021, la struttura competente ha inviato ai tre Enti Gestori della funzione socio-assistenziale dell’ambito territoriale di questa ASL VCO la nota prot. n. 69724 del 3.11.2021 nella quale, evidenziando come nel 2020 si siano avviati dei tavoli di confronto per la definizione di nuovi accordi tra le parti interessate, da peraltro atto che nel corso del 2021, per la situazione venutasi a creare a causa del protrarsi della pandemia da Xxxxx00, si sono confermate le difficoltà già emerse a tutti i livelli che hanno impedito di concludere i tavoli in argomento e prospetta quindi di
procedere a formalizzare l’accordo di che trattasi per l’anno 2021 alle stesse condizioni attuate per l’anno 2020, attendendosi positivo riscontro in merito.
Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – CSSV ha riscontrato con nota nostro protocollo n. 70134 del 04/11/2021, confermando la formalizzazione di che trattasi per l’anno 2021:
il Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Cusio – CISS Cusio ha positivamente riscontrato con nota nostro protocollo n. 77354 del 06/12/2021, comunicando che con deliberazione n. 36 del 25.11.2021 il Consiglio d’Amministrazione del CISS Cusio ha approvato lo schema di convenzione per l’anno 2021;
il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS Ossola ha positivamente riscontrato con nota nostro protocollo n. 77811 del 07/12/2021, trasmettendo la deliberazione n. 45 del 15.11.2021 con la quale il Consiglio d’Amministrazione del CISS Ossola ha approvato lo schema di convenzione per l’anno 2021.
DATO ATTO CHE gli oneri di spesa derivanti dall’assunzione del presente atto vengono stimati pari ad € 1.523.121,38, di cui € 538.639,78 con imputazione al conto 3 10 03 38
autorizzazione 23 sub 4 ed € 984.481,60 con imputazione al conto 3 10 03 39
autorizzazione 23 sub 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2021.
SI RITIENE pertanto di dover provvedere a formalizzare l’accordo di che trattasi per l’anno 2021 per le motivazioni sopra esposte, come da disciplinare Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da 15 pagine.».
SI DA ATTO, inoltre che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017, modificato con deliberazione n.
65 del 28/01/2020, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Direttore della SOC Distretto VCO.
CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione della presente delibera.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
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1. Di formalizzare, per le motivazioni in premessa esposte e qui tutte richiamate, la rinnovata stipulazione dell’Accordo Convenzionale con gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali CSSV – Consorzio Servizi Sociali del Verbano, CISS Cusio – Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali del Cusio e CISS Ossola – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola per l’esercizio integrato delle attività Socio-Sanitarie, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, come da disciplinare
allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composta da n. 15 pagine.
2. Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dall’assunzione del presente atto ammontano ad € 1.523.121,38, di cui € 538.639,78 con imputazione al conto 3 10 03 38 autorizzazione 23 sub 4 ed € 984.481,60 con imputazione al conto 3 10 03 39 autorizzazione 23 sub 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2021.
3. Di precisare inoltre che l’importo di cui sopra potrà risultare soggetto a scostamenti in caso di variazione del dato della popolazione al 31/12/2021, quando disponibile;
4. Di demandare ai sensi dell’art 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020, la sottoscrizione degli accordi convenzionali derivanti dall’adozione del presente atto al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx direttore della SOC DISTRETTO VCO.
5. Di incaricare gli uffici distrettuali per le incombenze connesse e conseguenti il presente provvedimento nonché per la trasmissione a mezzo procedura informatica Archiflow ai servizi aziendali e mediante posta ordinaria a tutti i soggetti esterni interessati.
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6. Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 della LR n. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.-.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
Tra
l’ASL VCO (di seguito denominata semplicemente ASL), con sede ad Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Di- stretto VCO dr. Xxxxx Xxxxxxxx, su delega del Direttore Generale dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx;
e
l’Ente Gestore dei Servizi Socio Assistenziali denominato Consorzio dei Servizi Sociali di
…………………… con sede a …………….., in via ……………………….. codice fiscale
……………………….. legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore ;
per l’applicazione della DGR 51-11389 del 23.12.2003 relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza nell’Area dell’integrazione socio sanitaria, avuto riguardo a quanto contenuto al capo IV del DPCM 12/01/2017 pubblicato sul Supplemento n. 15 della GU del 18/03/2017
PREMESSO CHE
• l’ASL e gli Enti Gestori afferenti al bacino territoriale dell’Azienda stessa danno attuazione alle disposizioni contenute nella DGR 51-11389 del 23.12.2003 “DPCM 29.11.2001, allegato 1.Punto 1.C, Applicazione dei LEA all’area dell’integrazione socio sanitaria attraverso proces- si di concertazione finalizzati a qualificare ed ottimizzare la rete di servizi erogati sul territorio, secondo criteri di flessibilità e dinamicità, avuto riguardo a quanto contenuto al capo IV del DPCM 12/01/2017 pubblicato sul Supplemento n. 15 della G.U. del 18/03/2017;
• è convinzione comune degli Enti contraenti che l’integrazione tra comparto sociale e comparto sanitario presupponga la certezza dei diritti delle persone, l’individuazione dei soggetti deputati a garantirli, definite risorse per attuarli.
• a tale scopo, gli Enti contraenti si impegnano ad assicurare il fattivo coinvolgimento delle am- ministrazioni e delle comunità locali, nonché delle componenti sociali territoriali a vario titolo coinvolte nelle tematiche della salute.
• al fine di garantire ai residenti nell’ambito territoriale dell’ASL i livelli essenziali di assistenza di cui alla DGR 51-11389 del 23.12.2003 in ogni sua fase, avuto riguardo a quanto contenuto al capo IV del DPCM 12/01/2017 pubblicato sul Supplemento n. 15 della GU del 18/03/2017, gli Enti contraenti ritengono necessaria l’attività integrata tra ASL ed Enti Gestori, fondata su programmi e progetti appropriati, definiti di comune accordo.
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.Oggetto
1. La presente convenzione disciplina l’esercizio delle attività sanitarie a rilievo sociale ed i rap- porti tra l’ASL e gli Enti Gestori come sopra individuati, ai fini dell’attuazione delle attività ricom- prese nell’allegato 1 della DGR 51/2003, avuto riguardo a quanto contenuto al capo IV del DPCM 12/01/2017 pubblicato sul Supplemento n. 15 della GU del 18.03.2017.
2. A tal fine tiene conto degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona e nei PEPS, e deve essere coe- rente con le azioni programmate per la loro attuazione.
Art. 2.Finalità
1. La presente convenzione, in attuazione della programmazione regionale, del Piano di Zona e dei PEPS, è finalizzata a:
• valutare i bisogni anche non espressi, attraverso la rilevazione di situazioni di esposizione a rischio di emarginazione;
• affrontare i problemi connessi con la salute, intesa come benessere psico-fisico-sociale sia dei singoli individui sia della popolazione nel suo complesso;
• superare l’istituzionalizzazione e il ricovero inappropriato, mediante servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l’inserimento ed il reinserimento dei soggetti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
• potenziare il confronto tra le varie figure professionali coinvolte nella formulazione di progetti personalizzati;
• integrare i servizi sanitari e socio-assistenziali con i servizi educativi, scolastici e con gli altri servizi del territorio;
• valutare i costi, utilizzando in modo efficiente le risorse mirate a incrementare la produttività del sistema.
2. A tali finalità si devono adeguare le modalità operative dei terzi convenzionati con i sin- goli contraenti.
Art. 3.Strumenti
1. L’Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Gestori individuano nel Distretto l’articolazione orga nizzativa più idonea per la gestione integrata dei servizi socio – sanitari, per il rapporto con la popolazione e per il confronto con le autonomie locali;
2. L’ASL e gli Enti Gestori individuano nelle seguenti unità di valutazione gli strumenti tecnici per la valutazione dei bisogni socio-sanitari e la definizione del progetto individualizzato:
• Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).
• Unità Multidimensioniale di Valutazione delle disabilità (UMVD), che in caso di valutazione di soggetti di età inferiore agli anni 18 assume la denominazione di Unità Multidimensionia le di Valutazione delle Disabilità – minori (UMVD minori).
3. La composizione delle Unità di Valutazione sopra elencate è definita da appositi regola menti approvati dalla Direzione generale dell’ASL VCO, previa intesa con gli Enti gestori, i quali assicurano, quale attività istituzionale, la collaborazione con l'ASL nelle attività delle Unità di Valutazione.
4. L’operatività è disciplinata da appositi protocolli operativi fra Servizi, sottoposti alla formale approvazione dei contraenti ed in conformità con quanto previsto dalla presente convenzio ne.
Art. 4.Criteri e procedure di programmazione congiunta
1. Gli Enti contraenti concordano, in sede di programmazione annuale, le priorità degli interventi, con particolare attenzione al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.
2. A tal scopo l’ASL e gli Enti Xxxxxxx si impegnano:
• a programmare congiuntamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le attività oggetto della pre- sente convenzione per l’anno successivo;
• a produrre annualmente una relazione congiunta di consuntivo sull’andamento delle attività convenzionate, corredata da eventuali proposte di adeguamento;
• alla reciproca comunicazione preventiva delle variazioni dei costi dei servizi.
3. La programmazione annuale dovrà essere coerente con le priorità e le disponibilità di risorse di ciascun ente contraente.
Art. 5.Risorse materiali, finanziarie e umane
1. L’ASL e gli Enti Gestori si impegnano, compatibilmente con le disponibilità di risorse e le priori- tà, ad assicurare le risorse umane e finanziarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2.
Art. 6.Cure domiciliari a favore di persone non autonome (minori, anziani e disabili)
1. Le attività di cure domiciliari sono disciplinate dai provvedimenti Regionali vigenti.
2. Nel territorio dell’ASL le attività di cure domiciliari sono organizzate sulla base dei seguenti ele- menti:
a) obiettivi comuni
• progettare e realizzare un modello di cure domiciliari efficiente ed efficace
• assistere le persone con patologie e/o problematiche sociali trattabili a domicilio;
• supportare i soggetti che le assistono, anche trasferendo loro specifiche competenze;
• promuovere le attività in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi, privilegiando le azioni volte ad evitare l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione inappropriata;
• favorire il permanere della persona nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile.
b) metodologie e strumenti di lavoro integrato
• Il progetto di lungoassistenza domiciliare viene formulato dall’Unità di Valutazione competente per tipologia di utenza. Nella gestione operativa le figure professionalmente coinvolte nella predisposizione del piano assistenziale individualizzato (PAI), nel monitoraggio dei risultati conseguiti e nella ridefinizione degli obiettivi assistenziali sono il medico di medicina generale, il medico di distretto, l’assistente sociale, l’infermiere professionale, l’educatore professionale e l’operatore socio-sanitario ed eventuali ulteriori figure professionali che si riterranno neces- sarie, in ottemperanza a regolamenti o protocolli specifici.
c) organizzazione delle attività
• Le prestazioni di cure domiciliari nella fase di lungo-assistenza sono destinate ai cittadini resi- denti nei territori definiti dagli ambiti distrettuali.
• L’ASL assicura le attività sanitarie a rilievo sociale, garantendone l’integrazione con le attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli Enti Gestori.
• L’integrazione viene garantita dall’ASL e dagli Enti Gestori, mediante le strutture coinvolte ed i relativi referenti. Essa si sviluppa su due livelli di operatività:
1- distrettuale, di presa in carico dell’utente ed istruttoria del Progetto Assistenziale, 2- sovra-distrettuale, rappresentato dall’attività di specifiche Commissioni integrate.
d) servizi ed interventi
• L’ASL e gli Enti Gestori mettono a disposizione i seguenti interventi di cure domiciliari in alter- nativa al ricovero:
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Cure Palliative (CP)
- Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)
- Servizio Assistenziale Domiciliare (SAD),
- Servizio di Affidamento intra ed extra familiare
- Servizio Infermieristico Domiciliare (SID).
- Contributo economico a sostegno della domiciliarità
• I casi di cure domiciliari disciplinati dalla presente convenzione si riferiscono esclusivamente agli interventi in cui è previsto l’apporto socio-sanitario, come specificato nella DGR 51/03, all. A, punto B, 4° comma.
e) risorse professionali
• Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti, necessarie a conseguire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’interno dell’ASL e degli Enti Gestori.
f) oneri a carico dell’ASL
• fase intensiva/estensiva (acuzie/postacuzie), caratterizzata da:
- rilevante impegno terapeutico e/o riabilitativo, tale da richiedere una presa in carico speci- fica da parte del sistema sanitario, in considerazione dell’elevata complessità ed intensità delle cure prestate e degli interventi erogati;
- alta complessità assistenziale
Vi rientrano le dimissioni protette e le cure domiciliari, attivate su richiesta del Medico di medicina generale, in favore di pazienti con gravi patologie in fase acuta e post acuta.
Il progetto è predisposto dal Distretto sanitario, in accordo con il Medico di Medicina gene- rale/PLS segnalato all’Ente Gestore ed all’Unità Valutativa competente.
Le spese sono a carico dell’ASL al 100%, fino a 30 giorni per la fase acuta, e da 30 a 60
giorni per la fase post acuta, in base a progetto individuale – comprese le prestazioni di as- sistenza tutelare alla persona – per un massimo di 60 giorni, dopo i quali si passa alla fase di lungo assistenza.
• fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere il maggior livello di autonomia funzionale ed a rallentare il deterioramento, caratterizzata da:
- un minore impegno terapeutico/riabilitativo e da un maggiore intervento sociosanitario ri- volto a favorire il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione e, in linea ge- nerale, il miglioramento della qualità della vita;
- un livello di complessità assistenziale basso e medio, così come definiti in base alla DGR 41-952/2002.
• interventi di educativa territoriale e socio riabilitativi di cui al punto 4 della DGR 51- 11389/2003 a favore di disabili: sono a carico dell’ASL gli oneri relativi calcolati in base ai pa- rametri stabiliti dalla medesima DGR 51/2003.
La procedura per la presa in carico congiunta viene avviata con la presentazione dell’istan- za da parte dell’interessato o suo rappresentante presso gli Sportelli unici socio-sanitari (Punto S) presenti sul territorio. I tempi di procedimento avranno decorrenza dalla data di deposito delle istanze da parte dell’utente. Attraverso protocolli appositi verranno disciplina- ti i tempi e le modalità dei procedimenti a carico dei servizi coinvolti.
Gli oneri sono ripartiti come segue:
- spese sanitarie, mediche, infermieristiche e riabilitative a carico dell’ASL al 100%;
- spese relative alle prestazioni sociosanitarie di assistenza tutelare (costo orario OSS) 50% a carico dell’ASL.
Art. 7.Tutela sanitaria e socio assistenziale semi-residenziale e residenziale degli anziani non autosufficienti e persone affette da demenza
1. Le prestazioni, in attuazione delle norme vigenti, vengono erogate a seguito di stipulazione di Contratti con le Strutture RAF e RSA, predisposte dall’ASL, sulla base dei seguenti elementi:
a) obiettivi comuni
• incremento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento;
• ricovero appropriato in strutture residenziali;
• erogazione di prestazioni in ambito distrettuale anche mediante il coinvolgimento del volonta- riato e del privato sociale;
• miglioramento dei servizi offerti dalle strutture residenziali per anziani non autosufficienti;
• monitoraggio delle condizioni di vita degli anziani sia a domicilio sia ospitati in strutture resi- denziali.
b) metodologie e strumenti di lavoro integrato
Lo strumento operativo garante dell’attività integrata nell’area anziani è costituito dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).
L’UVG è formata da componenti sanitari e socio-assistenziali, che operano in base ad uno spe- cifico regolamento e garantisce la realizzazione del momento indispensabile di valutazione multidisciplinare dell’assistito. Da tale valutazione deriva la presa in carico valutata, concertata e quindi predisposta dalle componenti sanitaria e socio assistenziale, ciascuna delle quali man- tiene la titolarità e responsabilità in ordine alle prestazioni di rispettiva competenza.
In seguito alla valutazione dell’UVG viene predisposta ed aggiornata la graduatoria unica con valenza su tutto il territorio dell’Asl, degli aventi diritto all’inserimento in struttura residenziale e semi-residenziale. L’inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali per anziani non au- tosufficienti, è predisposto dal Distretto attingendo dall’apposita graduatoria.
c) organizzazione delle attività
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo sono destinate ai cittadini residenti nei territori definiti dagli ambiti distrettuali.
L’ASL assicura le attività sanitarie a rilievo sociale, garantendone l’integrazione con le attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli Enti Gestori.
L’integrazione viene garantita dall’ASL e dagli Enti Gestori tramite i propri referenti.
d) servizi ed interventi
L’ASL e gli Enti Gestori mettono a disposizione dei soggetti tutelati i seguenti interventi:
• inserimenti nei centri diurni;
• ricoveri in presidi residenziali per non autosufficienti;
• ricoveri di sollievo;
e) risorse professionali
Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti necessarie a conseguire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’inter- no dell’ASL e degli Enti Gestori.
f) oneri a carico dell’ASL:
• Quota sanitaria della retta per inserimenti in presidi residenziali per anziani non autosufficienti e persone affette da demenza, secondo le direttive regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento;
• Quota sanitaria per progetti di inserimento residenziale temporaneo;
• Quota sanitaria della retta per inserimenti in presidi residenziali per non autosufficienti in rico- veri di sollievo;
• Inserimenti in Centri Diurni Integrati per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti: 50% della retta complessiva a carico dell’ASL.
g) modalità di inserimento degli utenti e di pagamento ai presidi
Gli inserimenti in regime residenziale socio-sanitario dei cittadini residenti inclusi nelle gradua- torie aziendali avvengono prioritariamente nelle strutture residenziali territoriali accreditate ai sensi della DGR 25-12129/09 con l’ASL VCO.
In subordine potrà farsi luogo ad inserimenti fuori dal territorio dell’ASL VCO in strutture accre- ditate regionali ovvero extra regionali nei limiti dei posti e delle tariffe annualmente programma- ti.
Ogni Ente, per quanto di competenza, si fa carico del pagamento delle fatture emesse dai pre- sidi, con i quali sono sottoscritte congiuntamente dagli Enti contraenti appositi contratti.
Art. 8.Tutela sanitaria e socio-assistenziale semi-residenziale e residenziale dei disabili fisici
psichici e sensoriali
1. Le prestazioni di assistenza semi-residenziale e residenziale, ai sensi anche della DGR 51- 11389/03, vengono erogate in favore dei cittadini residenti nei territori definiti dagli ambiti di- strettuali presso strutture accreditate sulla base di appositi contratti.
2. I progetti individualizzati che prevedono le misure di cui al presente articolo devono conformar- si ai seguenti elementi:
a) obiettivi comuni
• Favorire il permanere della persona disabile nel proprio contesto di vita il più a lungo possibi- le;
• raggiungimento del grado massimo possibile di autonomia e di integrazione sociale di ciascun disabile, mediante la realizzazione degli interventi territoriali e domiciliari;
• perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento;
• ricorso appropriato al ricovero in strutture residenziali;
• promozione e realizzazione di diversificate strutture residenziali e semiresidenziali coerenti con i bisogni dei disabili;
• monitoraggio delle condizioni di vita dei disabili, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi;
• realizzazione di una rete di servizi idonea al bisogno dell’utenza
b) metodologie e strumenti di lavoro integrato
Lo strumento operativo garante dell’attività integrata è costituito dall’UMVD di cui al precedente art. 3.
L’UMVD è competente e responsabile della valutazione multidisciplinare, della formulazione dei progetti di intervento, del tipo di risposta e del relativo livello di intensità delle prestazioni nonché della verifica.
L’UMVD elabora il Progetto individualizzato di inserimento in struttura residenziale o semi-resi- denziale, dal quale deriva la presa in carico.
A seguito della valutazione dell’UMVD l’intervento viene disposto congiuntamente dall’ASL e dall’Ente Gestore competente per territorio, i quali adottano al riguardo distinti provvedimenti.
c) oneri a carico dell’ASL
Inserimenti in struttura (anche a titolo di ricovero di sollievo)
• come definiti dalla DGR 51/2003. Sono stipulati specifici accordi tra le parti per strutture gesti- te in forma diretta dagli XX.XX.
d) Inserimenti semi-residenziali
• come definiti dalla DGR 51/2003. Sono stipulati specifici accordi tra le parti per strutture gesti- te in forma diretta dagli XX.XX.
e) modalità di pagamento ai presidi
Ogni Ente, per quanto di competenza, si fa carico del pagamento delle fatture emesse dai pre- sidi. con i quali sono sottoscritti congiuntamente dagli Enti contraenti appositi contratti.
Art. 9.Tutela sanitaria e socio-assistenziale rivolta all’area materno-infantile e dell’età evolutiva
1. Gli interventi di tutela sanitaria e socio-assistenziale rivolta all’area materno-infantile e dell’età evolutiva dovranno seguire le seguenti indicazioni:
a) obiettivi comuni
• piena applicazione delle normative vigenti;
• qualificazione dei servizi esistenti anche mediante progetti mirati e ridefinizione della funzione consultoriale;
• particolare attenzione alle gravidanze a rischio sociale, garantendo il diritto al segreto ed il so- stegno alla maternità responsabile;
• sviluppo di programmi alternativi all’istituzionalizzazione, con particolare riferimento all’assi- stenza domiciliare a sostegno di gravidanze e maternità a rischio, minori disabili, minori affetti da gravi patologie
• favorire la corretta applicazione delle norme sull’adozione e sull’affidamento
• sviluppo della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria minorile
• tutela del minore nella relazione con familiari con problemi di dipendenza o psichici
• sviluppo di attività di prevenzione rivolte alla fascia 14/18 anni.
b) metodologie e strumenti di lavoro integrato
L’attività viene svolta mediante la collaborazione tra Ente Gestore e servizi di NPI e Consultorio sulla base di appositi accordi. Nonché con l’attivazione dell’UMVD-minori per i casi di compe- tenza.
c) organizzazione delle attività
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo sono destinate ai cittadini residenti nei territori definiti dagli ambiti distrettuali.
L’ASL assicura le attività sanitarie a rilievo sociale, garantendone l’integrazione con le attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli Enti Gestori.
L’integrazione viene garantita dall’ASL e dagli Enti Gestori tramite i propri referenti.
d) servizi ed interventi
L’ASL e gli Enti Gestori mettono a disposizione, secondo le specifiche competenze, i seguenti interventi:
• sostegno alle gravidanze e maternità a rischio, con particolare riferimento alle situazioni di mi- norenni, tossicodipendenti, soggetti affetti da disturbi psichici;
• sostegno ai genitori in difficoltà nello svolgimento dei compiti genitoriali, anche con l’attivazio- ne dei servizi di mediazione familiare;
• interventi tesi a privilegiare il mantenimento ed il reinserimento dei minori nell’ambiente fami- liare e sociale di appartenenza;
• segnalazioni per la decadenza della potestà sui figli ed interventi relativi alla condotta pregiu- dizievole dei genitori;
• promozione, selezione, sostegno e vigilanza sull’affidamento familiare;
• inserimento temporaneo in strutture diurne, residenziali o terapeutiche;
• interventi socio-educativi-assistenziali per minori in difficoltà o in situazioni di devianza;
• valutazione delle coppie aspiranti all’adozione, conduzione dei gruppi di formazione e soste- gno; valutazione sull’andamento degli affidi preadottivi;
• mantenimento in carico di ultra diciottenni con progetti in fase di conclusione o in “prosieguo amministrativo” disposto dal Tribunale per i Minorenni
• prevenzione e gestione dei casi di maltrattamento e abuso sessuale e/o gravi trascuratezze.
e) risorse professionali
Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti necessarie a conseguire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’inter- no dell’ASL e degli Enti Gestori.
f) oneri a carico dell’ASL
Per quanto riguarda la definizione degli oneri relativi alle rette di inserimento in strutture per mi- nori si fa riferimento alla DGR del 18 dicembre 2012, n. 25-5079.
Le strutture residenziali e semi-residenziali per minori devono rispondere, in relazione alla spe- cifica tipologia e ai bisogni del minore, alle seguenti aree:
- Assistenza-educazione-tutela: minori che devono essere allontanati dalla propria famiglia per trascuratezza grave, maltrattamento, abbandono o assenza dei genitori e parenti in grado di ospitarli. Tali bisogni attengono ad una funzione sociale.
- Cura-riabilitazione-tutela: minori che presentano difficoltà intrinseche e che necessitano di in- terventi al di fuori dell’ambito familiare, per carenze/inadeguatezza dello stesso. Tali bisogni at- tengono ad una funzione sanitaria e sociale.
- Cura e riabilitazione: minori che devono essere allontanati dalla propria famiglia non per ina- dempienze o carenza della stessa, ma per bisogni specifici di cure in seguito a diagnosi sull’asse1 e asse 3 dell’ICD10. Tali bisogni attengono ad una funzione sanitaria.
Da quanto sopra e in applicazione del DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essen- ziali di assistenza”, le strutture residenziali e semi-residenziali per minori assumono una valen- za sociale – socio-sanitaria – e sanitaria in relazione all’esercizio delle funzioni di cui sopra.
Sono strutture sanitarie:
- Comunità terapeutiche per minori
Sono strutture socio-sanitarie a titolarità sanitaria e compartecipazione sociale:
- Comunità riabilitative psicosociali per minori
Sono strutture socio-assistenziali e quindi a titolarità dell’ambito sociale:
- Comunità educative residenziali
- Comunità di tipo familiare
- Comunità genitore-bambino
- Gruppo appartamento
- Accoglienza comunitaria
- Pensionato integrato
- Centro educativo per minori
- Centro aggregativo per minori
I pazienti con patologie psichiatriche in genere trovano adeguate risposte di accoglienza e so- stegno nelle strutture di tutela della salute mentale dei minori.
Qualora, per specifiche motivazioni, il Servizio sanitario competente valuti quale risposta più appropriata a favore di un minore con le caratteristiche di cui sopra, l’inserimento in una struttu- ra socio-assistenziale, dovrà predisporre il progetto congiuntamente con il servizio sociale com- petente. Qualora si richieda un aumento degli standard educativi e/o l’utilizzo di ulteriori risorse comprese quelle di personale (educativo e sanitario), il costo dell’incremento di personale è a carico del SSR. Indicativamente il costo il complessivo delle prestazioni aggiuntive a carico del- la Sanità non dovrebbe essere superiore al 60% dell’importo della retta delle comunità educati- ve.
Nel caso di allontanamento di minori con disabilità per ragioni di protezione e tutela e sostegno alla famiglia, l’inserimento trova adeguata risposta nelle comunità educative residenziali, sulla base del PEI predisposto dall’UMVD-Minori.
L’ingresso di ogni singolo minore deve tener conto della compatibilità con gli altri ospiti già pre- senti, anche relativamente all’età, nonché all’opportunità di accogliere insieme i fratelli.
g) modalità di pagamento ai presidi
Ogni Ente, per quanto di competenza, si fa carico del pagamento delle fatture emesse dai pre- sidi. con i quali sono sottoscritte congiuntamente dagli Enti contraenti apposite convenzioni.
Art. 10. Sostegno economico alla non autosufficienza
1. In attuazione della DGR n. 26-6993 del 30.12.2013 recante “Modalità di gestione delle presta- zioni domiciliari in lungo assistenza a favore delle persone non autosufficienti” le parti concordano che a decorrere dal 01.01.2014 la gestione dei contributi economici (sottoscrizione dei contratti, predisposizione delle graduatorie, erogazione degli assegni ed attività correlate) viene posta in capo agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, fatte salve diverse disposizioni normative che si evidenziassero in corso d’anno.
2. Peraltro, al fine di garantire la continuità e la coerenza degli interventi socio-sanitari, saranno mantenute in forma integrata le attività di predisposizione dei progetti (tramite le unità di valutazio- ne distrettuali) e la valutazione, anche in termini economici, degli interventi realizzati.
Art. 11. Informatizzazione
1. Le parti concordano di consentire la condivisione delle informazioni relative alla presa in carico degli utenti.
Art. 12. Sub-distretti
1. L’ASL e gli EEGG concordano sulla prosecuzione, laddove attualmente in atto, dell'uso delle sedi dei sub-distretti sociosanitari di base.
2. Per tale uso i Consorzi corrisponderanno all’ASL le relative spese di gestione determinate in ra- gione delle superfici utilizzate.
3. Qualora l'ASL intenda procedere a modifiche nella distribuzione territoriale dei Sub Distretti e/o a spostamenti od accorpamenti delle relative sedi, essa è tenuta a darne preavviso ai Consorzi non appena possibile e, comunque, con almeno sessanta giorni di anticipo.
Art. 13. Trattamento dei dati personali e nomina del responsabile del trattamento
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regola- mento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sul- la protezione dei dati di seguito indicato come “GDPR”), l’ASL “VCO”, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell’articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina il Legale Rappre- sentante dell’Ente Gestore dei Servizi Socio Assistenziali denominato Consorzio dei Servizi Sociali di Responsabile del trattamento dei dati personali che sono allo stato trattati e che
e che saranno trattati da quest’ultima, ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.
In particolare :
Art. 13.1 - Garanzie offerte dal responsabile in ordine al trattamento dei dati
I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, ga- rantisce che:
x. tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell’esecuzione della convenzione e, successi- vamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscrit- to, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e forni- te dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personali, e pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente data o sarà data dal Titolare per iscritto;
b. non tratterrà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e neces - sari per l’esecuzione della Convenzione;
c. non tratterrà Dati Personali per proprie finalità
d. prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, infor- merà il Titolare se, a suo parere una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge.
Il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal pre- sente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare ed anche messe a disposizione del Titolare stesso, inclu- se :
a. le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Tito- lare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
b. l’adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
c. le procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su xxxxxx- sta del Titolare, dei Dati Personali di ogni Interessato;
d. le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai Dati Perso- nali a richiesta del Titolare;
e. le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personali o gli account, per con- sentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personali dei singoli In- teressati;
f. le procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limi- tazione di trattamento, su richiesta del Titolare.
Il Responsabile deve rispettare le norme di legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presen- te atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.
Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il ter- mine imposto dalla stessa Autorità Privacy.
Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenu- to alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbli- go previsto dalle norme legali e convenzionali.
Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del GDPR, deve mantenere e com- pilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite da l Titolare, e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso.
Tale registro deve includere:
I. il nome ed i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile e, ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;
II. le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
III. se del caso, i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l’indicazione di questi ultimi.
Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla prote- zione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potreb- be rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quan-
to previsto all’art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.
Art. 13.2 - Caratteristiche dei dati personali oggetto di trattamento e protezione
Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell’art 28 del GDPR, i seguenti elementi identifica- tivi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:
I. il contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente convenzione;
II. La durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;
III. La natura e finalità del trattamento sono indicate nell’oggetto della Convenzione e il tratta- mento è necessario ai fini dell’espletamento delle attività;
IV. I dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti;
rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che orga- nizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o acci - dentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il tratta- mento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di Xxxxxxxxx indicati dal Titolare e i prov- vedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti che potranno essere necessari a seguito dell’applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provve- dimenti attuativi.
Art. 13.3 - Sicurezza delle comunicazioni
Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la si- curezza dei Dati personali trattati nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione (incluse, ad esem- pio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazio- ne di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.
Art. 13.4 - Personale del responsabile – persone autorizzate al trattamento – riservatezza
Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personali conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevu- to adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personali.
In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l’affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è consentito l'accesso ai Dati Personali del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel prece- dente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:
i. siano informati sulla natura dei Dati Personali del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
ii. siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezio- ne dei Dati;
iii. abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
iv. possano accedere ai Dati Personali del Titolare solo previa autenticazione dell’utente e ido- nea procedura di log-on per evitare accessi non autorizzati.
Art. 13.5 - Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea
Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell’Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.
Art. 13.6 - Sub-responsabili del trattamento dei dati personali
Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un- qualsiasi trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabi- le"), a meno che:
a) Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la- sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione pre- ventiva;
b) Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi ne- cessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile, permettendogli, ad esempio, di inviare la notificazione all’Autorità Privacy competente, laddove necessaria;
c) Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trat- tamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto di no- mina;
d) Il Titolare non si sia opposto all’esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile
e) Il Responsabile abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l’archiviazione, o il Trattamento dei Dati Personali del Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE.
Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, in- caricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina.
Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno esse- re notificate al Titolare per iscritto.
In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indi- pendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati.
In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub- Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.
Art. 13.7 - Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPDP n. 393 del 2 luglio 2015 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o ac- cesso non autorizzato ai Dati Personali ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbia- no riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza; (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e
(iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone inte- ressate e i dati personali coinvolti.). Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i
contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conse- guenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendo- no adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per miti- gare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza. Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.
Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa. Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.
Art. 13.8 - Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni ne- cessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nel- le attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali ri- schi identificati.
Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamen- to, di rispettare le previsioni di cui all’art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dal- la progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).
In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere pro- gettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico tratta- mento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in mate- ria di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’interven- to di una persona fisica.
Art. 13.9 – Audit
Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente ri- chiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condi- zione che tali verifiche non comportino l’analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell’audit saranno a carico del Titolare.
Art. 13.10 - Cancellazione dei dati personali
Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l’esecuzione della con- venzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi cir- costanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l’ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell’Interessato. Alla cessazione della presente convenzio- ne, per qualsiasi causa essa avvenga, i Xxxx Personali dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.
Art. 13.11 - Richieste di divulgazione dei dati personali per finalità di indagini difensive pro- venienti da terze parti
Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempesti- vamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo rice- vuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, rela- tivamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa ri- spondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai re- golamentari applicabili.
Art. 14. Gestione economica dell’accordo
1. L’ASL ha provveduto ad erogare agli EEGG a titolo di acconto entro il 31 marzo, il 30 giugno,il 30 settembre ed il 31 dicembre, con deroga massima di 30 giorni, un importo pari al 20 % della somma dovuta a pari titolo per l’anno precedente.
2. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo gli EEGG trasmettono all’ASL un rendiconto det- tagliato ai fini della definizione del saldo della gestione dell’anno precedente (20% residuo).
3. L’Ente contraente che risulterà a debito dovrà provvedere ad erogare il saldo entro il successivo mese di aprile.
Art. 15. Decorrenza, durata e rinnovo
1. La presente convenzione ha validità, dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
2. Eventuali modificazioni della stessa possono essere proposte, ad iniziativa delle parti e con anti- cipo di almeno 3 mesi alla fine di ciascun anno solare.
3. Alla scadenza la presente convenzione è rinnovabile, per ugual periodo, mediante apposito provvedimento di ciascun Ente contraente.
Art. 16. Collegio di Vigilanza e di conciliazione
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 6°, del DLgs n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione della presente Convenzione sono esercitati da un collegio costituito dal Direttore Generale dell’ASL, o da suo delegato, che lo presiede e dal Presidente dell’ Ente Gestore, o loro delegati. Il Collegio di vigilanza in particolare:
• vigila sulla tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
• individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
• provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti even- tualmente interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito all’attuazione della Convenzione;
• dirime in xxx xxxxxxx xx controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpreta- zione ed all’attuazione della presente convenzione; allo scopo, la parte diligente a mezzo di lett. racc. A/R dovrà rappresentare la contestazione al Collegio con nota motivata nella quale siano illustrate le doglianze eccepite e le richieste ritenute utili per la composizione della con- troversia. Il Collegio a tale fine dovrà essere riunito entro in termine di giorni 15 dall’avvenuto ricevimento della documentazione e dovrà ricercare soluzioni compositive entro il termine pe- rentorio di 60 giorni dalla prima convocazione. Decorso tale termine, la parte diligente sarà fa- coltizzata ad adire le procedure di cui a successivo art 14.
• valuta le proposte di modifica della Convenzione e di variazioni degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga op- portuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti della presente Convenzione;
• valuta le eventuali modifiche alla Convenzione;
• propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata della Convenzione.
2. Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazio- ni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti la Convenzione.
Art. 17. Inadempimenti e controversie
In caso di mancata composizione bonaria, una volta decorso il termine di cui al precedente art 13, la parte diligente avrà facoltà di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale. Il Foro compe- tente è quello di VERBANIA.
Art. 18. Registrazione
La presente convenzione, debitamente sottoscritta, verrà registrata solo in caso d’uso, con onere di spesa a carico del richiedente la registrazione.
Art. 19. Norme transitorie
1. Le parti si impegnano a dare attuazione alla valutazione di tutti i casi in carico nelle aree di intervento (minori – anziani – disabili) della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a perseguire progressivamente il raggiungimento di una modalità di remunerazione delle prestazioni sociali a valenza sanitaria, erogate dall’Ente Gestore, che si basi sul numero degli utenti in carico e sul valore delle prestazioni secondo quanto defini- to dai Livelli Essenziali di Assistenza.
3. Per l’anno 2020 l’ASL riconosce, in via definitiva, agli EEGG:
• per le attività socio assistenziali a valenza sanitaria, €. 9,13 pro capite con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre nei Comuni di pertinenza dei rispettivi Consorzi, così come risulta dalla Banca Dati BDDE regionale;
• il 100 % del costo delle prestazioni di assistenza tutelare in regime di ADI.
Art. 20. Commissioni di Vigilanza
In via transitoria, fino all’entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 26, comma 4, della LR 8.1.2004, n. 1, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge Re- gionale del 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Colle- gato), le funzioni amministrative di vigilanza sono esercitate dall’ASL per i servizi e le strutture ope- ranti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regiona- li di riferimento. Le somme che la Regione Piemonte accredita all’ASL, a titolo di contributo per l’attività di vigilanza, sono assegnate al 100% all’ASL, in considerazione degli oggettivi oneri deri- vanti dalla delega in via transitoria delle funzioni amministrative, in materia di autorizzazioni e vigi- xxxxx, relative ai presidi socio assistenziali.
In particolare, in attuazione di specifiche disposizioni regionali, gli EEGG garantiscono la presenza di personale dotato di competenza sociale all’interno della Commissione di Vigilanza. Per ciascun operatore delegato l’ASL rimborserà agli EEGG i relativi oneri con un gettone omni comprensivo di
€ 51,65 per ciascuna seduta della predetta Commissione.
Art. 21. Richiami/Rinvii
In relazione a tutto quanto disciplinato negli articoli di cui sopra, laddove non espressamente indi- cato, è fatto rinvio e richiamo a quanto disciplinato nel capo IV del DPCM 12/01/2017 pubblicato sul Supplemento n. 15 della GU del 18/03/2017.
Letto, condiviso, sottoscritto Omegna,
Per l’Azienda Sanitaria Locale VCO Il Direttore del Distretto VCO
Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX
Per l’Ente Gestore dei Servizi Sociali Il Presidente pro tempore
………………………..