Contract
CONTRATTO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU
STRUMENTI FINANZIARI
Spett.le
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
Filiale di
(in seguito denominata “BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.” o la “BANCA”)
Oggetto: Contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari
Con la presente, io/noi sottoscritto/i, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati (di seguito: “Investitore” o “Cliente”)
DEPOSITO N° | NDG | ||
RAPP.D’APPOGGIO N° | |||
Intestatari/Denominazione sociale | Luogo di Nascita/Sede Legale | Data di Nascita/Iscrizione CCIAA | Codice Fiscale/P.IVA |
1° | |||
2° | |||
3° | |||
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA | |||
PREMESSO CHE
a) Ho/abbiamo compilato, prima della conclusione del presente contratto, il questionario per la valutazione della mia/nostra conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (di seguito, il “Questionario”) nonchè mi/ci sono state richieste le informazioni necessarie ai fini della mia/nostra classificazione quale “controparte qualificata”, “cliente professionale” o “cliente al dettaglio”, in considerazione delle quali (“Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 1) mi/ci è stato comunicato e prendo/prendiamo atto di essere:
🞎 una “controparte qualificata”, ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
🞎 un “cliente professionale”, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 65/2014;
🞎 un “cliente al dettaglio”, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 65/2014.
b) Al fine di consentirmi/ci una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché dei rischi ai medesimi connessi, mi/ci sono state fornite adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del presente Contratto (il “Contratto”) e mi/ci sono stati preventivamente consegnati i seguenti documenti informativi, relativi:
- alla BANCA e ai servizi di investimento e accessori dalla medesima prestati (“Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 2 e sub 4);
- agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, nonché ai rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento (“Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 3);
- alla strategia e alle sedi di esecuzione (“Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 5), in relazione alla quale ho/abbiamo manifestato il nostro consenso nonché ho/abbiamo espressamente acconsentito alla possibilità di esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione;
- ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto (“Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 6);
- agli incentivi corrisposti o percepiti dalla Banca (Allegato n. 2);
che attesto/attestiamo di aver ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx, ed esaminato con attenzione e dei quali dichiaro/dichiariamo, pertanto, di aver preso completa conoscenza e di aver accettato le relative condizioni e termini.
c) In relazione a quanto precede:
🞎 prendo/prendiamo atto che in considerazione della mia/nostra classificazione quale “cliente professionale” e della mia/nostra consueta operatività, la BANCA può presumere il possesso, da parte mia/nostra, del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti oggetto del presente Contratto;
🞎 prendo/prendiamo atto che in considerazione della mia/nostra classificazione quale “cliente retail” mi/ci sono state richieste informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari di cui al presente Contratto, e:
🞎 Vi ho/abbiamo fornito notizie circa la mia/nostra conoscenza ed esperienza nelle materie di cui sopra;
🞎 non ho/abbiamo ritenuto di fornirVi notizie circa la mia/nostra conoscenza ed esperienza nelle materie di cui sopra.
Al riguardo, ho/abbiamo preso atto che l’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra comporterà l’impossibilità per la BANCA di determinare se il servizio o lo strumento sia per me/noi appropriato.
d) Sono/siamo stato/i informato/i che in abbinamento con i servizi di cui al presente Contratto, è possibile richiedere alla BANCA il servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni. In relazione a quanto precede ho/abbiamo richiesto la prestazione congiunta del servizio di consulenza in materia di investimenti, disciplinato da apposito contratto da me/noi sottoscritto al fine di ricevere raccomandazioni personalizzate sugli strumenti finanziari nella prestazione del servizio di investimento in oggetto.
e) Ho/abbiamo preso atto che:
- i servizi di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, possono comportare il rischio di determinare per l’Investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità̀ di interessi in acquisto e in vendita, ovvero:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
- il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni, per cui l’investimento effettuato in tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e talvolta non preventivamente quantificabili;
- la ricopertura delle operazioni che comportano la vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili;
- non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati in gestione accentrata e quindi gli strumenti finanziari dematerializzati, in base alla normativa vigente, possono unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto da me/noi indicato.
f) Prendo/prendiamo atto che il conferimento del presente incarico avviene presso la sede della BANCA ovvero una delle sue dipendenze, in quanto la BANCA non si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, i “Consulenti Finanziari”).
g) Dichiaro/dichiariamo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge:
🞎 di essere un consumatore e che quindi il presente Xxxxxxxxx è stipulato per scopi estranei alla mia/nostra attività imprenditoriale o professionale;
🞎 di non essere un consumatore.
h) Con riferimento all’ipotesi di cointestazione del rapporto, le facoltà di disposizione vanno esercitate:
🞎 congiuntamente;
🞎 disgiuntamente.
i) Le operazioni inerenti gli incarichi/servizi di cui al presente Contratto, ivi incluse quelle relative all’accredito di cedole, dividendi e titoli estratti o scaduti, nonché all’addebito di spese e diritti di custodia, saranno regolate sul rapporto d’appoggio sopra indicato, a me/noi intestato.
j) Xx/abbiamo preso conoscenza delle norme contrattuali di seguito riportate, che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.
k) Si definisce che:
- il Cliente, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, è la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
- il Cliente Professionale, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, è il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato 3 dello stesso Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza);
- la Controparte Qualificata è il cliente a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza);
- il Cliente al dettaglio è il cliente che non sia Cliente Professionale o Controparte Qualificata;
- il Consumatore, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- i Metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR – acronimo di Alternative Dispute Resolution) sono una serie di tecniche e procedimenti di risoluzione di controversie di tipo legale attinenti a diritti disponibili, alternative rispetto al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici;
- l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice , rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenu to nel suo funzionamento da Banca d’Italia. Ricorrervi non richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato;
- l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob nel 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli interm ediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio. Solo i risparmiatori possono far ricorso all’ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000,00 euro.
- il Supporto durevole è un qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tutto ciò premesso
VI CONFERISCO/CONFERIAMO L’INCARICO DI:
1. Negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari di cui agli ordini di compravendita che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
2. Dare esecuzione per mio/nostro conto di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
3. Ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini per l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari, che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Nella prestazione dei servizi, autorizzo/autorizziamo la Banca ad agire in nome proprio e per conto mio/nostro.
Il presente incarico è regolato dalla Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la MiFID 2) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (MIFIR) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (IDD) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il TUB) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modif iche e integrazioni), che l’Investitore dichiara di conoscere e accettare integralmente.
IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME:
1. Disposizioni preliminari
1.1 Le premesse formano parte integrante del presente Contratto.
1.2 L’Investitore ha preventivamente preso completa visione dei seguenti allegati al presente Contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiara di accettare integralmente:
🞎 Sezione 1 Contratto di Deposito a Custodia ed Amministrazione di titoli e di strumenti finanziari;
🞎 Sezione 2 Contratto di Collocamento;
🞎 Sezione 3 Contratto di Consulenza in materia di investimenti;
🞎 Allegato n. 1 Fascicolo Informativo per la clientela su servizi e attività di investimento;
🞎 Allegato n. 2 Incentivi percepiti o corrisposti dalla BANCA;
🞎 Allegato n. 3 Appendice integrativa per la negoziazione di strumenti finanziari derivati (esclusivamente per coloro che richiederanno operare in derivati).
2. Oggetto del Contratto
2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, e successive modifiche, e più precisamente dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Contratto si conclude con la restituzione da parte di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. all’Investitore di copia della presente debitamente sottoscritta dai soggetti legittimati a rappresentare la BANCA. In caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora l’Investitore sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, l’Investitore può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla BANCA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
4. Rischi delle operazioni
4.1 L’Investitore, consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 3, dei rischi e delle utilità derivanti dalle operazioni che la BANCA effettuerà per suo conto.
5. Caratteristiche del servizio ed Esecuzione dell’incarico
5.1 Norme comuni ai servizi di investimento
a) Nella prestazione dei servizi d’investimento di cui al presente Contratto, la BANCA cura che gli ordini siano eseguiti alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensio ni, alla natura delle operazioni disposte dall’Investitore e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed, in ogni caso, in conformità alla strategia di esecuzione di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 5, come tempo per tempo aggiornata dalla BANCA e comunicata all’Investitore.
b) Xxxxx inteso che qualora l’Investitore si sia riservato di esprimere di volta in volta, per ciascuna singola operazione, il proprio consenso all’esecuzione di un ordine al di fuori di una sede di negoziazione, tale eventuale consenso dovrà essere univocamente ed espressamente manifestato per iscritto all’atto del conferimento dell’ordine. In difetto, nel caso di operazioni di negoziazione per conto proprio, l’ordine dovrà intendersi invalido e sarà respinto; negli altri casi, la BANCA darà legittimamente esecuzione all’ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all’Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.
c) Qualora l’Investitore sia classificato quale “cliente al dettaglio”, la BANCA è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l’I nvestitore medesimo.
d) Xxxx’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore, la BANCA si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti. Al riguardo, l’Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la BANCA è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Investitore anche qualora le medesime possono pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 5.
e) È facoltà di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e/o non eseguire l’ordine, dando immediata comunicazione all’Investitore delle motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
f) Nella prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Sezione, la BANCA valuta l’appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dell’Investitore, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario e in occasione dei successivi aggiornamenti. Inoltre, BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., con riferimento alle sole operazioni di acquisto inerenti azioni e obbligazioni di propria emissione, nonché al caso dei pronti contro termine, si asterrà dall’effettuare le operazioni se l’ordine impartito risulti non adeguato con riferimento alla valutazione congiunta della conoscenza ed esperienza dell’Investitore, della sua situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l’esecuzione non adeguata rispetto alle caratteristiche dell’Investitore. Negli altri casi si applicherà, in caso di inadeguatezza dell’ordine, quanto previsto alla successiva lettera g).
g) L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la BANCA di determinare se il servizio o lo strumento sia appropriato per l’Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto della BANCA di recedere dal Contratto per giusta causa ai sensi dell’art. 1727 del codice civile. Se l’operazione risulta non appropriata o se l’Investitore non ha fornito le informazioni richiestegli, la BANCA avvertirà l’Investitore di tale circostanza esponendo le ragioni della non appropriatezza. In tale ultimo caso la BANCA procederà a eseguire l’ordine solo a fronte di specifica ed espressa autorizzazione dell’Investitore, sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Ai fini di cui sopra, in caso di rapporti cointestati, la BANCA condurrà la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento, sia in caso di operatività a firma disgiunta sia in caso di operatività a firma congiunta, il profilo del cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari; nel caso in cui l’incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di appropriatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni rilasciate dal Legale Rappresentante.
h) BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. non è responsabile della mancata ricezione, trasmissione o esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. informerà immediatamente l’Investitore dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
i) BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. è espressamente autorizzata ad agire, oltre che in nome e per conto dell’Investitore, anche in nome proprio e per conto dell’Investitore. Con riferimento ai titoli nominativi, la BANCA è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2, cod. civ., ad apporvi la girata in nome e per conto dell’Investitore.
5.2 Negoziazione per conto proprio – Esecuzione di ordini per conto dei clienti
a) La BANCA cura l’esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporali di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.
b) Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla BANCA in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la BA NCA comunica allo stesso, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo pattuito non vengono applicate commissioni.
c) Qualora l’ordine di negoziazione sia eseguito dalla BANCA per conto terzi, ferma restando l’applicazione delle commissioni e delle spese di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 6, il prezzo praticato all’Investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla BANCA.
5.3 Ricezione e trasmissione di ordini
a) Gli ordini impartiti alla BANCA che devono essere eseguiti da altro intermediario devono essere da questa trasmessi tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché agli intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei Paesi di origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento, nell’ordine in cui sono stati ricevuti.
b) Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la BANCA trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:
1) sia assicurata la consegna all’Investitore della documentazione informativa prescritta;
2) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell’intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l’offerta.
5.4 Concessione di finanziamenti
Previa sottoscrizione di separato accordo, la BANCA può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento, le caratteristiche degli stessi e le relative condizioni economiche. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la BANCA.
6. Conferimento degli ordini
6.1 Gli ordini – aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 3 – possono essere impartiti a BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. per iscritto allo sportello, telefonicamente o mediante il servizio di trading online (accessibile mediante il sito xxx.xxx.xx) e devono essere completi di ogni loro elemento necessario per la loro esecuzione. La BANCA non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della BANCA con l’ordinaria diligenza. La BANCA potrà eseguire gli ordini dell’Investitore e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto.
6.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze la BANCA rilascia all’Investitore un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la BANCA li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Una copia delle registrazioni telefoniche è disponibile su richiesta del Cliente per un periodo di cinque anni. L’Investitore si dichiara informato del fatto che BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. registra le relative conversazioni telefoniche e che tali registrazioni formano piena prova del conferimento degli ordini e del loro contenuto. BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’Investitore conferma scritta delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la BANCA invierà all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la BANCA considererà l’ordine confermato ad ogni effetto.
6.3 In ogni caso l’Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.
6.4 Una volta impartite, le istruzioni dell’Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui al precedente articolo 6.1, solo se non ancora eseguite. BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Xxxxxxxxx. Gli obblighi di cui agli articoli 6.2 e 6.3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
6.5 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla BANCA. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della BANCA. L’Investitore manleva sin d’ora la BANCA da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell’elenco di cui al presente comma.
7. Conflitti di interesse
7.1 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 2:
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla BANCA, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla BANCA al fine di gestire tali conflitti.
7.2 Qualora le misure adottate dalla BANCA e descritte nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 2 non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la BANCA informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
7.3 Ove l’ordine venga impartito telefonicamente, la BANCA fornirà all’Investitore l’informativa sul conflitto di interessi di cui all’art. 7.2 telefonicamente. Tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto durevole.
8. Garanzie relative alle operazioni richieste e versamento di provvista o margini di garanzia – operazioni con passività potenziali
8.1. Se le operazioni che l’Investitore ha intenzione di disporre comportano l’obbligo di versamento di provvista o margini di garanzia, la BANCA informa immediatamente della sussistenza di tale obbligo l’Investitore, il quale, se intende comunque effettuare l’operazione, è tenuto a far fronte preventivamente ai relativi versamenti indicati dalla BANCA e, comunque, non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento e dalle previsioni delle casse di compensazione e garanzia e delle clearing house competenti. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, l’Investitore è obbligato a farvi tempestivamente fronte.
8.2 Con particolare riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati e warrant che l’Investitore abbia a richiedere, l’Investitore e BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. provvederanno alla sottoscrizione di apposito modulo che costituirà l’allegato numero 3 al presente contratto, in cui si indicano, tra l’altro, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista e delle garanzie per l’effettuazione delle relative operazioni.
8.3 Qualora le somme inizialmente versate dall’Investitore non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA ne darà immediata notizia all’Investitore e richiederà il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nell’Allegato n. 3.
8.4 Se l'investitore non adempie nei termini stabiliti e con le modalità previste al versamento richiesto, BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A non darà corso all'operazione e potrà procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni, nello stato in cui si trovano, restando comunque sollevata da ogni qualunque responsabilità. Resta inoltra salva la facoltà per la Banca di recedere, senza ulteriore preavviso, dal Contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
8.5 Salvo quanto previsto al comma precedente e se non diversamente previsto dalla normativa vigente e/o dalle disposizioni disciplinanti il mercato nel quale l’ordine deve essere eseguito, i versamenti effettuati dall’Investitore a titolo di provvista e/o garanzia devono avvenire con le seguenti modalità:
a) versamento o bonifico bancario sul conto di cui alla premessa sub j);
b) strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da trasferirsi sul conto di deposito di cui al successivo Articolo 10. Qualora l’Investitore non provveda ad effettuare nei termini previsti il versamento iniziale o quelli successivi, la BANCA non dà corso all’esecuzione dell’operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell’operazione già avviata, utilizzando a copertura delle eventuali perdite o danni le somme e quant’altro depositato presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A..
La BANCA potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dall’Investitore alla BANCA a titolo di provvista o a titolo di margini. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, la BANCA procederà come indicato al successivo art. 15.
8.6 Salve le garanzie costituite in favore della BANCA ai sensi del presente contratto o ai sensi di un diverso contratto a esso collegato, l’Investitore si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, le somme di denaro o gli strumenti o prodotti finanziari di propria pertinenza tenuti presso la Banca.
8.7 La BANCA è in ogni caso investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza dell’Investitore comunque detenuti o pervenuti alla BANCA stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti dell’Investitore.
8.8 Quando esistono tra la BANCA e l’Investitore più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
8.9 Qualora l’Investitore detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la BANCA informa l’Investitore quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati per il tramite della BANCA o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli dell’Investitore) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata dalla BANCA entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
9. Documentazione delle operazioni eseguite
9.1 In relazione alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA invia prontamente all’Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
9.2 Qualora l’Investitore sia classificato quale “cliente al dettaglio”, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma che precede BANCA invia all’Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l’avvenuta esecuzione dell’ordine e contenente almeno le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento. Qualora la BANCA riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è inviato all’Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la BANCA abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al “cliente al dettaglio” da un soggetto diverso.
9.3 In caso di ordini per un “cliente al dettaglio” relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la BANCA fornisce all’Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
9.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Investitore di richiedere alla BANCA informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
9.5 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’invio senza che l’Investitore abbia fatto pervenire alla BANCA, a mezzo Raccomandata A.R., motivato reclamo scritto. Nel caso in cui la documentazione abbia ad oggetto strumenti derivati e warrant, il reclamo motivato dovrà pervenire comunque entro e non oltre il giorno precedente alla scadenza dei contratti derivati stessi.
9.6 Su richiesta scritta dell’Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la BANCA mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
10. Deposito degli strumenti finanziari
10.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato da apposito contratto sottoscritto dall’Investitore. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
11. Cointestazione del rapporto
11.1 In caso di conferimento del presente incarico da parte di più soggetti, gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile anche se riferiti a disposizioni impartite soltanto da uno di essi.
L’adempimento da parte della BANCA di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
11.2 Nell’eventualità di cui al comma che precede, fatta salva diversa pattuizione scritta, le facoltà di disposizione potranno essere esercitate disgiuntamente e, quindi, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario – che potrà anche recedere dal contratto - separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla BANCA da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere esercitata anche da parte di uno dei cointestatari cui compete l’onere di avvertirne tempestivamente gli altri intestatari.
11.3 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari provenienti da uno dei cointestatari, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatari con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, ovvero in presenza di ordini divergenti da parte dei cointestatari, BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. li potrà eseguire solo solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della BANCA finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
11.4 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni, effettuate per iscritto all’indirizzo di corrispondenza comunicato dal Cliente, possono essere inviate da BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
11.5 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatari.
11.6 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del le facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax ed avranno effetto decorsi 3 giorni lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione e salvo che si provi che la BANCA ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
11.7 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari e non saranno opponibili alla BANCA finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
11.8 Gli obblighi inerenti alla definizione del profilo del Cliente in termini di conoscenza ed esperienza, situazione patrimoniale ed obiettivi di investimento, vengono assolti dalla BANCA individualmente nei confronti di tutti i cointestatari, dando vita a profili distinti.
11.9 In caso di operazioni su titoli nominativi la valutazione di appropriatezza/adeguatezza viene eseguita sul profilo del Cliente cui è intestato lo strumento finanziario. In caso di operazioni su titoli al portatore, invece, la valutazione di appropriatezza/adeguatezza viene eseguita sul profilo del Cliente esecutore dell’ordine, ossia colui che materialmente lo impartisce.
11.10 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire ordini. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché il legale rappresentante dell’incapace. BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata.
11.11 In caso di morte dell’Investitore, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al presente contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.
11.12 Il Cliente riconosce che, in caso di cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto, i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del presente contratto saranno intestati a favore dell’intestatario che ha comunicato alla BANCA la disposizione di acquisto o di sottoscrizione dei suddetti titoli, salvo diverse istruzioni di quest’ultimo.
12. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto
12.1 Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai clienti. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno operare/disporre solo congiuntamente.
12.2 Il Cliente riconosce che gli strumenti finanziari nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del contratto saranno intestati a favore dell’intestatario espressamente indicato alla BANCA dagli ordinanti al momento della comunicazione alla BANCA della disposizione di acquisto o sottoscrizione o da altro intermediario in occasione del trasferimento dei titoli medesimi o, in difetto, a favore del primo intestatario.
12.3 I cointestatari potranno concordemente nominare per iscritto un rappresentante comune. La revoca dell’incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dell’incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del
potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, saranno efficaci nei confronti della BANCA dal momento della ricezione della relativa comunicazione effettuata per iscritto, salva la possibilità da parte della BANCA di verificare la correttezza delle informazioni ricevute.
12.4 Quando, rispetto a ordini di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, la BANCA potrà eseguire tali ordini solo se approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione.
13. Condizioni economiche, commissioni, spese e incentivi
13.1 Sul prezzo praticato all’Investitore nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio di cui al presente Contratto la BANCA non applica alcuna commissione.
13.2 Come compenso per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini prestati da BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., l’Investitore corrisponderà a quest’ultima le commissioni previste nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 6.
13.3 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie (“incentivi”) da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi. Al riguardo, l’investitore dichiara di essere stato preventivamente informato (Allegato n. 2) in modo completo, accurato e comprensibile circa l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
13.4 Sono comunque a carico dell’Investitore gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati/venduti/sottoscritti, nonché le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate da BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
S.C.p.A. ad altro intermediario del quale quest’ultima si sia avvalsa nello svolgimento dei servizi prestati. L’Investitore è altresì tenuto al pagamento, oltre che delle eventuali imposte o tasse, delle spese occasionate dal rapporto, delle spese postali, delle spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, delle spese sostenute per la partecipazione di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. ad assemblee di volta in volta autorizzata dall’Investitore e delle altre spese elencate nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 5.
13.5 Il pagamento delle commissioni e delle spese avviene mediante addebito del conto di cui alla premessa sub j) sul quale la BANCA è sin d’ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente Contratto. Qualora la liquidità presente sul conto dell’Investitore non sia sufficiente al pagamento di quanto dovuto a BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., quest’ultima è sin d’ora espressamente incaricata di liquidare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore in deposito, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Prima di realizzare gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore, la BANCA avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di quindici giorni, decorrenti dal momento della ricezione da parte dell’Investitore della comunicazione.
13.6 La Banca, prima della conferma dell’ordine, indica al Cliente in forma aggregata i costi e gli oneri relativi all’operazione, l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse, l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli. Qualora non disponga dei costi effettivi, la Banca esegue stime ragionevoli di tali costi.
13.7 Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi connessi ai Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca nel periodo, nonché sui costi e gli oneri relativi al Deposito Amministrato per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.
14. Durata, recesso e risoluzione del Contratto
14.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico dell’Investitore, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla BANCA le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
14.2 La BANCA ha altresì facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta, in presenza di una giusta causa ed in particolare:
a) qualora l’Investitore non metta a disposizione le somme richieste per il versamento dei margini di garanzia relativi alle operazioni di cui al presente Contratto;
b) qualora l’Investitore sia inadempiente all’obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;
c) qualora l’Investitore, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;
d) al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell’ipotesi in cui l’Investitore sia una persona giuridica, l’assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
e) qualora i beni dell’Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l’Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;
f) qualora l’Investitore abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
g) qualora un mutamento di norme o dell’interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal Contratto e dai suoi allegati così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall’applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non addivengano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica.
14.3 Nel caso di operatività in strumenti finanziari derivati, BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata all’Investitore, in caso di inadempimento da parte del medesimo anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal presente Contratto ed in particolare:
a) se l’Investitore non deposita le somme richieste per il versamento dei margini di cui all’Allegato n. 3;
b) se l’Investitore non paga alla BANCA le commissioni e le spese dovute.
14.4 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all’atto della sottoposizione dell’Investitore a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
14.5 In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto dell’Investitore, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
15. Responsabilità del Cliente e vendita in danno
15.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, la BANCA lo diffida a mezzo raccomandata A/R a pagare quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente espressamente autorizza la BANCA ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora alla BANCA il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari di pertinenza del Cliente, la BANCA avvertirà il Cliente del suo proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di [5/7] giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
16. Modifica delle condizioni contrattuali
16.1 Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.
16.2 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Investitore ha diritto all’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
16.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stes sa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
17. Legge applicabile e foro competente
17.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Le comunicazioni fra le parti, a meno di diversi accordi fra le parti, avvengono in lingua italiana.
17.3 Foro competente per eventuali controversie fra la BANCA ed il Cliente relative al rapporto è in via esclusiva quello di Frosinone. Ove si tratti di contratti conclusi con Consumatori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio eletto dal Consumatore.
17.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
18. Reclami
18.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la BANCA relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
18.2 Il Cliente può presentare un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a., Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00 – 03100 Frosinone; xxx@xxx.xx. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.
18.3 La BANCA deve rispondere:
• entro 30 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui, finanziamenti, servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli, ecc.);
• entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, “Codice delle Assicurazioni Private” o “CAP”);
• entro 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo del CAP.
18.4 In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 01/01/2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per presentare il ricorso è necessario accedere al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e registrarsi. Per maggiori informazioni sul Portale e sulle modalità di funzionamento, è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Fino al 30 giugno 2019, sarà possibile presentare il ricorso anche in modalità cartacea nei soli casi indicati sul sito internet dell’ABF. Ulteriori informazioni sulle modalità di ricorso all’ABF possono essere richieste alle Filiali della Banca d’Italia oppure presso gli sportelli della BANCA.
18.5 Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie relative al precedente Punto, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la BANCA devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in alternativa:
• all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove è disponibile il relativo Regolamento;
• ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
18.6 In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di problematiche insorte con la BANCA relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della BANCA degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla BANCA al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la BANCA abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca;
iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della BANCA a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Per maggiori informazioni sul Portale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, sulle modalità di funzionamento e di presentazione dei reclami, è possibile consultare il sito internet xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Ulteriori chiarimenti sulle modalità di ricorso all’ACF possono essere richieste presso gli sportelli della BANCA.
Il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
18.8 L’esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
19. Limitazioni operative del Cliente
19.1 La BANCA valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto che la BANCA potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la BANCA o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la BANCA o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
20. Computo dei termini
20.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
21. Invio di comunicazioni
21.1 L’invio della corrispondenza al Cliente (lettere, rendiconti, etc.), delle eventuali notifiche, degli aggiornamenti delle informazioni sulla BANCA ed i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme
di denaro della clientela, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sul trattamento dei reclami, sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, sugli incentivi ricevuti o corrisposti e di ogni altra comunicazione o dichiarazione sarà fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato in epigrafe o all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, che costituisce elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge ivi compresi ai sensi dell’art. 47 c.c. e dell’art. 9 ter della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevato.
21.2 In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, le comunicazioni potranno essere trasmesse al Cliente in formato elettronico attraverso l’apposito servizio BPF POSTA ON LINE di cui al contratto di Internet Banking (art.17 del contratto Internet Banking).
21.3 In caso di rapporto cointestato l’obbligo della Banca si intenderà assolto attraverso l’invio della comunicazione ad uno degli intestatari.
21.4 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla BANCA è validamente effettuato dall’Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.
21.5 L’eventuale modifica dei recapiti indicati nei precedenti commi deve essere comunicata all’altro contraente per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. ed avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
Se siete d’accordo con quanto sopra, vogliate farmi/ci pervenire copia integrale della presente da Xxx sottoscritta per accettazione.
Luogo e data, | L’Investitore |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dichiaro/dichiariamo altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 4(Rischi delle operazioni); Articolo 5.1 (Norme comuni ai servizi di investimento); Articolo 6 (Conferimento degli ordini); Articolo 8(Garanzie relative alle operazioni richieste e versamento di provvista o margini di garanzia); Articolo 9.5 (Tacita approvazione della documentazione); Articolo 11 (Cointestazione del rapportocon facoltà di utilizzo disgiunto); Articolo 12 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto); Articolo 14(Durata, recesso e risoluzione del Contratto); Articolo 16(Modifica delle condizioni contrattuali).
Luogo e data, | L’Investitore |
VISTO PER AUTENTICITÀ, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE
(LUOGO) (DATA) (TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)