COMUNE DI MILANO DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT
COMUNE DI MILANO DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT
Atti: Determinazione dirigenziale n. 3470 del 03/05/2022 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO ED IL POLITECNICO DI MILANO PER LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE A REGIME DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTE DELLO STADIO X. XXXXXX – 6^ PARTE DI
ATTIVITÀ - Periodo di validità: mesi 24 (ventiquattro) dal 01/02/2021 al 31/01/2023.
In Milano, l’anno 2022, alla data di apposizione delle firme digitali
TRA
Saronno il
il Comune di Milano (nel seguito denominato “Comune”), con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx x. 0, cod. fisc. 01199250158 - qui rappresentato dalla, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, nata a 27/05/1965, che interviene nella sua qualità di Direttrice della Direzione Lavoro, Sport e Giovani del Comune stesso – ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano ed in forza dell’incarico dirigenziale di cui al provvedimento sindacale dell’11/01/2022, in atti P.G. 0013977I, avente decorrenza 06/02/2022;
E
il Politecnico di Milano (nel seguito denominato “Politecnico”), con sede in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00, cod. fisc. 80057930150, p. I.V.A. 04376620151 – qui rappresentato dal
Rettore Prof. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Bergamo il 29/08/1968 e domiciliato per la carica in Milano, piazza Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 32,
congiuntamente di seguito le "parti”;
ATTESO
che la D.ssa Xxxxxx Xxxxx ed il Prof. Xxxxxxxxx Xxxxx che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano
espressamente rispondenti a verità i dati loro riferiti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto;
PREMESSO CHE:
- ai sensi del quarto comma dell’art. 5 della convenzione stipulata l’1.7.2000 e ss.mm.ii. tra il Comune di Milano e le Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X. – così come modificato con Deliberazione di G.C. n. 788 del 13.04.2012 – viene sancito che: “Rimane a carico dell’Amministrazione comunale tutto quanto attiene alle verifiche sulla solidità statica e strutturale dello stadio e di ogni sua parte, comprensivo delle operazioni di monitoraggio permanente dello stadio, con la facoltà dell’Amministrazione comunale di chiedere alle Concessionarie l’anticipazione delle conseguenti spese riferite alle suddette verifiche da scomputare nei termini previsti dalla vigente convenzione”;
- ai sensi dell’art. 15, primo comma, della legge n. 241 del 7
agosto 1990 e ss.mm.ii., le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- per detti accordi si osservano le disposizioni dettate dall’art. 11, commi 2 e 3 della suddetta legge, in quanto applicabili. In particolare, detti accordi debbono essere stipulati per atto scritto e ad essi si applicano i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti;
- la presente convenzione consolida una pluriennale e proficua cooperazione tra COMUNE e POLITECNICO finalizzata, fin dal suo sorgere, a garantire un controllo strutturale continuativo dello stadio Meazza;
a) negli anni precedenti, la collaborazione tra COMUNE e POLITECNICO è stata approvata con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2883 del 14/12/2004, n. 3228 del 23/12/2005 e n. 3119 del 22/12/2006, quest’ultima integrata con successivo provvedimento di Giunta n. 880 del 20/04/2007. In particolare sono stati approvati interventi, suddivisi in più fasi, aventi per oggetto l’attivazione di un sistema di monitoraggio strutturale dello Stadio Meazza;
b) con Determinazioni Dirigenziali n. 483 del 28/12/2005; n. 43 del 28/12/2006; n. 139 del 03/07/2009; n. 92 del 09/07/2019 e
n. 2495 del 01/08/2019 integrata con Determinazioni Dirigenziale n. 3603 del 16/09/2021 e n. 7464 del 14/10/2021, sono stati approvati i relativi schemi di convenzione, i cui atti -
corrispondenti alla 1^, 2^, 3^,4^ e 5^ fase di attività – venivano sottoscritti dalle parti il 23/01/2006; il 15/10/2007; il 20/11/2009; il 06/09/2012 e il 24/10/2019 successivamente prorogato a tutto il 31 gennaio 2021 a causa delle limitazioni occorse alle attività di manutenzione e di monitoraggio conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID 19;
- la collaborazione fino ad oggi instauratasi tra COMUNE e POLITECNICO, sancita dagli atti convenzionali sopra richiamati, ha contribuito a soddisfare importanti funzioni di interesse pubblico;
- più in particolare il COMUNE ha acquisito al suo patrimonio un sistema di monitoraggio strutturale permanente consolidato e all’avanguardia, in grado di rilevare eventuali anomalie o variazioni rispetto al comportamento strutturale dell’impianto, tale da consentire un controllo costante ai fini della sicurezza degli spettatori e degli operatori;
- quanto al POLITECNICO - in relazione alla peculiarità delle attività che da parecchi anni svolge allo stadio comunale Meazza, richiedenti tra l’altro un elevato grado di ricerca scientifica applicata - ha potuto grazie alla suddetta collaborazione, da un lato, rafforzare la sua posizione nei settori del monitoraggio di grandi strutture, dall’altro lato, i temi legati al monitoraggio dello stadio sono stati oggetto di numerose tesi di laurea, di alcune tesi di dottorato di ricerca, oltre a diversi interventi a congressi internazionali e a
pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche a livello internazionale.
Tenuto conto dei comuni obiettivi pubblici di sicurezza, ricerca, valorizzazione e fruizione ottimale dello stadio comunale Meazza, si stipula la presente 6^ convenzione, al fine di dare continuità alla ormai più che consolidata collaborazione fra COMUNE e POLITECNICO in modo da non interrompere la sinergie reciprocamente instauratesi, che hanno prodotto consistenti e positive ricadute in termini di formazione e ricerca per diversi Dipartimenti del POLITECNICO e il completamento di un sistema di monitoraggio strutturale permanente consolidato che Politecnico ha completato alle condizioni previste nelle precedenti convenzioni e finalizzato alla valorizzazione in sicurezza dello stadio Meazza a vantaggio dei fruitori di un impianto sportivo di rilevanza internazionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti pubblici COMUNE e POLITECNICO si concorda e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la gestione a regime del sistema di monitoraggio strutturale permanente dello stadio X. Xxxxxx, attraverso la realizzazione di un piano biennale di attività che consentano la continuità del progetto fin qui svolto dal Politecnico e garantiscano la funzionalità del sistema di monitoraggio messo a
punto per ottenere informazioni sullo stato della struttura dello stadio Meazza, come in dettaglio descritte nell’Allegato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, attività per le quali è riconoscibile un comune interesse fra le due Istituzioni Pubbliche.
In particolare le aree di intervento sono tre:
AREA 1: gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio realizzato.
AREA 2: misure topografiche annuali.
AREA 3: monitoraggio calcestruzzi e corrosione travi. Più in dettaglio:
AREA 1 – Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio realizzato. Attività:
1. coordinamento dei vari gruppi partecipanti al progetto, fornendo al COMUNE un’unica interfaccia con il gruppo di lavoro e la gestione dell’intero sistema di monitoraggio (incluso secondo anello, terzo anello e copertura);
2. sorveglianza di buon funzionamento della rete di monitoraggio;
3. manutenzione ordinaria dell’impianto di misura;
4. assistenza al personale indicato da Mi-Stadio (ovvero dalle Concessionarie) per l’eventuale svolgimento di interventi congiunti di manutenzione, anche in corrispondenza dei cappellotti dei cavi di ormeggio delle travi del terzo anello;
5. elaborazione dei dati e la consegna della relazione
annuale;
6. analisi dei dati acquisiti dal sistema di monitoraggio con continuità, investigando eventuali anomalie, variazioni rispetto al normale comportamento o malfunzionamento del sistema stesso, secondo le procedure di controllo standard degli ultimi anni, senza l’obbligo di presenza continuativa di personale del POLITECNICO in occasione di eventi specifici;
7. una selezione e un approfondimento dei dati qualora si dovessero verificare eventi ritenuti significativi;
8. predisposizione di un piano che consenta una scorta minima per il ripristino delle apparecchiature non funzionanti, in caso di guasto ove risulta sostenibile l’acquisto di componenti (es: accelerometri, moduli di conversione analogico-digitale, etc.) al fine di ridurre il tempo di rimessa in funzione del sistema;
9. dati da fornire qualora si dovessero verificare eventi ritenuti significativi: una prima indicazione per le misure di vibrazioni potrà essere costituita dal valore RMS, calcolato ogni secondo, con il salvataggio del massimo registrato ogni 10 minuti, quantità già resa disponibile in rete con la funzione di diagnostica dell’impianto. Si tratta di scrivere un software per la predisposizione della rete di monitoraggio ed il funzionamento del sistema di controllo delle strutture a regime per intercettare questo dato e salvarlo su file, in una soluzione di compromesso tra l’esigenza di una descrizione appropriata di quanto avviene e quella di non intasare la rete, dando la possibilità di un calcolo in
tempi compatibili con le richieste formulate dal COMUNE. I dati inclinometrici, verranno forniti al termine di ogni evento come valore medio ogni 10 minuti, trattandosi di misure statiche in genere variabili lentamente.
10. Le informazioni richieste e i dati, salvo diverse indicazioni, qualora si dovessero verificare eventi ritenuti significativi, saranno forniti con un report sintetico inviato via mail (i cui destinatari saranno individuati nei primi mesi di attività), contenente i files rappresentati per mezzo di una sintesi grafica e da un commento interpretativo a supporto. I primi mesi serviranno a comprendere l’efficacia del sistema di comunicazione. A seguito di apposita valutazione, qualora risultasse possibile consolidare il tipo di dato da fornire potrà essere formulata un’ipotesi di automatizzazione del processo di generazione del report sintetico.
11. L’attività di coordinamento include gli incontri periodici
fra i referenti dell’attività da parte del POLITECNICO e referenti del COMUNE, in modo da avere un costante aggiornamento delle attività in essere, di eventuali elementi degni di nota in relazione al comportamento dinamico della struttura.
12. aggiornamento dei documenti riguardanti le attività svolte dal POLITECNICO fino alla scadenza della presente convenzione.
13. aggiornamento del database dei lavori svolti presso lo stadio, non appena i documenti saranno resi disponibili dal
COMUNE, già digitalizzati entro i limiti temporali previsti per la convenzione e secondo le modalità già consolidate.
14. al termine dei primi 12 mesi oggetto della presente convenzione, verrà prodotta una relazione di sintesi contenente tutte le informazioni più rilevanti emerse in tale periodo e una successiva relazione alla fine del biennio.
15. All’interno delle opere di manutenzione ordinaria annuale, è prevista la possibilità di riparazioni, in considerazione del fatto che anche per la strumentazione va previsto un piano di rinnovamento ovvero di sistemazione dei guasti.
AREA 2 – Misure topografiche annuali. Attività:
1. rilievi altimetrici, controlli di verticalità delle torri e controllo di movimento di alcuni punti, in particolare le rotazioni di alcune travi, realizzate con attrezzature topografiche, ed infine una verifica su base annuale dei dati di rotazione di tutte le travi del terzo anello per mezzo di dispositivi ad elevate prestazioni, per un controllo delle misure fornite dal sistema di monitoraggio: si tratta di dati che non possono in genere derivare da misure continuative, almeno con incertezze ritenute accettabili.
2. Le misure topografiche verranno svolte una volta all’anno, solitamente nel corso del periodo estivo, in modo da conservare condizioni ambientali simili nel corso delle misure.
3. È prevista una misura completa per ciascuno dei due anni di copertura della presente convenzione.
4. Una relazione finale, che storicizzi le misure eseguite
precedentemente e ne dia una lettura comparativa per ciascuno dei due anni, riporterà la situazione descritta dalle misure effettuate.
AREA 3 - monitoraggio calcestruzzi e corrosione travi. Attività: Visto il completamento del sistema di monitoraggio, nella presente convenzione verranno svolte le stesse attività previste nelle precedenti convenzioni, comprensive di una verifica annuale dei cappellotti delle testate per i cavi del terzo anello volta a verificare la presenza del grasso posto a protezione delle testate e relativa assistenza alle concessionarie nella fase di reintegro del grasso in corrispondenza degli stessi come prescritto nel certificato d’idoneità statica 2020/2030 emesso da MM in data 13/11/2020 nel quale tale attività è stata esplicitamente richiesta. Per quanto riguarda le attività standard legate al degrado di calcestruzzo e delle parti metalliche, queste riguardano le ispezioni periodiche delle strutture in calcestruzzo e metalliche della copertura, la verifica di buon funzionamento delle sonde, con le relative attività di tipo ordinario di misura, analisi dei dati, manutenzione del sistema esistente.
ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE TECNICA DELLE
PRESTAZIONI
1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono più approfonditamente specificate nella proposta allegata quale parte integrante del presente atto, che è stata preventivamente confermata dalla Direzione Tecnica per l’importo complessivo di €
151.000,00, oltre I.V.A.
ARTICOLO 3 - FORNITURA DI BENI
Il POLITECNICO provvederà all’acquisto dei beni ritenuti necessari all’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i quali, una volta installati, diverranno di proprietà del COMUNE.
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La durata della convenzione è stabilita in mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2023.
2. È escluso ogni tacito rinnovo. Eventuali proroghe o rinnovi della presente convenzione dovranno essere espressamente autorizzati.
ARTICOLO 5 - PENALI
1. In caso di ritardo per responsabilità del POLITECNICO nell’espletamento dell’incarico e/o nella consegna delle RELAZIONI sopra richiamate, il COMUNE, previa contestazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle controdeduzioni addotte dal POLITECNICO (che dovranno pervenire per iscritto al COMUNE entro 10 giorni dal ricevimento della relativa contestazione), applicherà, laddove non ritenesse legittime le predette controdeduzioni, una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,25% dell’importo netto dell’intera prestazione, fino alla concorrenza del 10% del valore dell’incarico.
2. Non si applicano penali per i ritardi dovuti a causa di forza maggiore, ovvero per cause imputabili al COMUNE, delle quali il
POLITECNICO dovrà dare tempestiva segnalazione.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO
Descrizione attività | costo/anno | n. anni | costo totale |
Coordinamento e misure dinamiche | € 30.000,00 | 2 | € 60.000,00 |
Misure topografiche | € 16.500,00 | 2 | € 33.000,00 |
Misure corrosione e degrado calcestruzzo | € 15.000,00 | 2 | € 30.000,00 |
Materiale hardware per rinnovi/ riparazioni | € 10.000,00 | 2 | € 20.000,00 |
Verifica cappellotti testate cavi 3° anello | € 4.000,00 | 2 | € 8.000,00 |
Totale Complessivo | € 75.500,00 | 2 | € 151.000,00 |
1. L’importo da corrispondere per l’esecuzione dell’attività commissionata è stabilito, in complessivi € 151.000,00 (centocinquantunomila/00) oltre I.V.A. così suddiviso:
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento delle prestazioni sarà anticipato e suddiviso al 50% dalle Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X., Concessionarie dello stadio X. Xxxxxx, con successiva detrazione a scomputo secondo i criteri e le modalità previste nell’atto convenzionale stipulato l’1 luglio 2000 e ss.mm.ii. tra il Comune di Milano e le suddette Società.
2. Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di fatture elettroniche intestate alle concessionarie, entro 60 giorni dalla data di registrazione delle stesse. Le fatture elettroniche potranno essere emesse solo al termine delle prestazioni e subordinatamente al rilascio di parere tecnico favorevole, a cura
dell’Ufficio Elenco Prezzi e Gestione Tecnica Stadio della Direzione Tecnica e Ambiente, relativo alla regolare esecuzione delle attività svolte ed alla consegna delle relazioni e della documentazione relativa alle spese sostenute.
3. In caso di inadempienza da parte delle Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X., il Comune di Milano si farà carico del pagamento di quanto dovuto. ARTICOLO 8 – PERSONALE
1. Per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione, il POLITECNICO s’impegna ad avvalersi esclusivamente di dipendenti e collaboratori gestiti nel rigoroso rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
2. In ogni caso, il POLITECNICO si impegna a sollevare il COMUNE – nel rispetto dei limiti inderogabili di legge – da qualunque rivendicazione o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti dai lavoratori della cui opera si avvale.
3. Per ciò che concerne la sicurezza dei lavoratori si rimanda al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 9 – DIRITTI BREVETTUALI
1. Le parti riconoscono fin da ora che, per la natura dell'oggetto, l'attività della presente convenzione non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.
ARTICOLO 10 – LICENZA D’USO DEI PROGRAMMI
SOFTWARE
1. Il POLITECNICO cede al COMUNE, in “formato eseguibile/oggetto”, la licenza d’uso non esclusiva, trasferibile, in perpetuo, dei programmi software (di seguito denominati “programmi”) necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. La presente licenza d’uso consente al COMUNE, ed agli eventuali successivi cessionari di tale licenza, di effettuare, ai soli fini del monitoraggio strutturale dello Stadio X. Xxxxxx, a mero titolo esemplificativo:
a) l’installazione e l’utilizzazione (anche contemporaneamente) dei programmi su più postazioni hardware, anche diverse e/o ulteriori a quelle utilizzate in esecuzione delle prestazioni da effettuarsi in forza della presente convenzione;
b) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione, la memorizzazione dei programmi.
3. Il POLITECNICO, alla scadenza della presente convenzione consegnerà al COMUNE la documentazione tecnica relativa ai programmi (escluso il formato sorgente), compresa un’istruzione operativa sul funzionamento del software.
4. Il POLITECNICO si impegna ad installare eventuali aggiornamenti e/o nuove versioni dei programmi realizzati nei 12
mesi successivi alla scadenza della presente convenzione.
A tali eventuali aggiornamenti e/o nuove versioni si intende estesa la licenza d’uso di cui al presente articolo.
5. In caso di risoluzione del contratto o in caso di non prosecuzione del rapporto con il COMUNE la cessione della licenza d’uso del software avverrà dietro corresponsione di un importo pari ad € 25.000,00 per il recupero delle ore uomo destinate al progetto dal POLITECNICO nel corso della presente convenzione.
ARTICOLO 11– Violazione di brevetti e di copyrights.
1. Il POLITECNICO garantisce che i programmi ceduti in licenza d’uso in forza della presente convenzione o, comunque, utilizzati dal POLITECNICO (e da esso acquisiti in autonomia a qualunque titolo) per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione, od il loro uso, non violano diritti di brevetti, d'autore o altri diritti inerenti il software e/o copyrights nazionali od internazionali di terzi.
ARTICOLO 12 - GARANZIA
1. Il POLITECNICO garantisce che i programmi ed i beni forniti sono in grado di eseguire le attività previste ed indicate nella proposta allegata alla presente convenzione.
2. Il POLITECNICO si impegna per un periodo di 12 mesi dalla scadenza della presente convenzione a mantenere i programmi ed i beni forniti in grado di eseguire le attività previste. A tal fine, durante detto periodo il POLITECNICO provvederà, su richiesta
del COMUNE ed in tempi ragionevoli, a seconda dei casi, alla sostituzione, modifica e correzione a sua cura e spese dei programmi e dei beni che non eseguissero tali attività.
ARTICOLO 13 – UTILIZZO DEI RISULTATI
1. Il POLITECNICO potrà utilizzare i risultati del monitoraggio allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previo assenso da parte del COMUNE.
2. Esiti riservati del monitoraggio potranno essere utilizzati da terzi solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte del COMUNE.
3. Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico di risultati degli studi non dichiaratamente sottoposti a riservatezza e/o segretezza, il COMUNE si impegna a citare espressamente il POLITECNICO.
4. Il POLITECNICO non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e, comunque, non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. Il COMUNE è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal POLITECNICO, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati dal POLITECNICO come riservati, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal POLITECNICO stesso, in virtù del presente contratto, fatto salvo quanto previsto in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il POLITECNICO, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal COMUNE, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati dal COMUNE come riservati, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal COMUNE stesso in virtù del presente contratto.
3. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e, comunque, cesserà dopo cinque anni dalla scadenza del contratto.
4. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle
circostanze.
5. Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL COMUNE.
1. Qualsiasi documento, specifica, disegno, campione ed ogni altra
informazione che il COMUNE possa aver fornito al POLITECNICO con riferimento all’oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà del COMUNE stesso.
2. Il POLITECNICO si impegna a restituire al COMUNE quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione anche prima della scadenza del contratto, salvo che l’utilizzo del predetto materiale sia ritenuto tecnicamente indispensabile al proseguimento della ricerca. Con riferimento a tale materiale ritenuto tecnicamente indispensabile, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto è risolto di diritto ed al POLITECNICO saranno rimborsate tutte le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’effettivo ritiro del materiale suddetto.
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i “dati personali”, forniti anche verbalmente, per l’attività pre- contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.
2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016.
ARTICOLO 17 – DISMISSIONE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEL POLITECNICO.
1. A far data dalla scadenza della presente convenzione, nel caso in cui il COMUNE decida di non avvalersi più per l’esecuzione di ulteriori attività del POLITECNICO, questi si impegna a fornire l’assistenza necessaria e utile all’ordinato trasferimento delle attività oggetto del presente contratto verso eventuali soggetti terzi designati dal COMUNE.
ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Al POLITECNICO è fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.
ARTICOLO 19 – LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
1. Il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana ed è soggetto in via esclusiva alla giurisdizione italiana. ARTICOLO 20 – REGISTRAZIONE IN CASO D’USO
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86.
ARTICOLO 21 – I.V.A.
1. La presente convenzione rientra nell’ambito di applicazione dell’I.V.A.
ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE
1. Il foro di Milano è competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza del presente atto.
ARTICOLO 23 – CLAUSOLA DI CHIUSURA
1. L'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, a qualunque parte riferite, è regolata esclusivamente dalle clausole del presente disciplinare. Nessuna modifica o postilla avrà efficacia tra le parti, a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle parti stesse.
Eventuali variazioni della proposta del Politecnico che in corso d’opera emergessero quali necessarie e/o opportune ai fini dell’adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione (senza peraltro che le stesse possano costituire sostanziali cambiamenti di quanto precedentemente convenuto), potranno essere concordate tra le parti previa acquisizione del parere favorevole dei preposti Uffici Tecnici Comunali.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.
3. Le parti convengono che, in caso di contrasto fra le disposizioni formulate nella proposta del Politecnico e quelle del presente documento (disciplinare normativo in senso stretto), prevarranno le clausole contrattuali riportate in quest’ultimo.
ARTICOLO 24 – ALLEGATI
1. Le premesse e la proposta del Politecnico, costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.
Milano, data di apposizione delle firme digitali
p. il COMUNE DI MILANO | p. il POLITECNICO DI MILANO |
la Direttrice | il Rettore |
Dott.ssa Xxxxxx XXXXX | Prof. Ferruccio RESTA |
(firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
(firmato digitalmente)
Il Responsabile della convenzione
per il Politecnico di Milano
Il Referente Tecnico della Convenzione per
il Comune di Milano Xxx. Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX
(firmato digitalmente)