Contract
Condizioni generali di trasporto che regolano ogni incarico di trasporto nazionale affidato da Interporto Bologna S.p.A. a vettori
Le presenti condizioni generali di contratto regolano l’affidamento e l’esecuzione di tutti i trasporti commissionati da Interporto Bologna S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 00372790378 con sede legale in Bentivoglio (BO), Palazzina Doganale (di seguito la “Committente”). Il vettore (di seguito il ‘Vettore’) è pertanto tenuto ad adempiere scrupolosamente a tutte le procedure e le obbligazioni prescritte nelle presenti condizioni generali.
Il Committente ed il Vettore (congiuntamente anche le ‘Parti’) si sono determinate a concludere il contratto regolato dalle presenti condizioni generali avendo il Vettore dichiarato di disporre della tecnologia, competenza, esperienza, organizzazione, nonché degli spazi e delle infrastrutture necessari e sufficienti a svolgere i servizi di ritiro, trasporto, consegna e gestione dei prodotti e dei roll affidatigli dal Committente (di seguito i “Prodotti”) e di essere in regola con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di avvalersi di dipendenti in base a regolare rapporto di lavoro subordinato e di conducenti dotati di adeguato titolo di abilitazione professionale, ai sensi dell'art. 116 del codice della strada ovvero, della carta di qualificazione del conducente di cui al capo secondo del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ovvero, se cittadini extracomunitari, dell'attestato del conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 del 17 marzo 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Le Parti dichiarano e riconoscono che le presenti condizioni generali regolano ogni singolo trasporto che verrà eseguito dal Vettore su incarico della Committente ed in relazione al quale verrà emesso di volta in volta uno specifico ordine di trasporto. Il Vettore riconosce pertanto che qualsivoglia trasporto venga dallo stesso svolto su richiesta della Committente, e qualsiasi servizio ancillare eseguito dal Vettore su incarico della Committente, sarà integralmente assoggettato al presente contratto (di seguito collettivamente, i ‘Servizi’ e ciascuno di essi il ‘Servizio’). Ciascun Servizio deve essere eseguito dal Vettore nel pieno rispetto delle Procedure Operative rese note al suddetto Vettore.
2. OBBLIGHI DEL VETTORE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI
Nella prestazione dei Servizi, il Vettore si obbliga all’esecuzione dei trasporti e di ogni altra attività ancillare necessari al soddisfacimento delle esigenze comunicategli dalla Committente e alla consegna dei Prodotti ai destinatari, ivi inclusi gli eventuali carichi e scarichi intermedi di volta in volta comunicatigli dalla Committente.
La responsabilità del trasporto e dei Servizi è totalmente ed esclusivamente a carico del Vettore e si intendono di competenza del Vettore l'insieme delle attività sotto descritte in via meramente esemplificativa, che egli svolgerà sotto la sua responsabilità:
- rispetto delle procedure di accettazione ordini, carico e consegna, previste dalla Committente;
- indicazione ai propri autisti delle istruzioni relative all’esatta modalità di gestione dei Servizi;
- operazioni di aggancio e sganciamento dei semirimorchi;
- operazioni di carico e scarico dei roll;
- trasporto dei Prodotti a destino e consegna degli stessi nelle date indicate dalla Committente ed ai soggetti indicati dalla Committente;
- ulteriori obbligazioni previste nel presente contratto.
Il Vettore sarà responsabile degli automezzi che metterà a disposizione per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente contratto, che devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative alla sicurezza del carico ed alla trazione dei semirimorchi indicati dalla Committente.
Il Vettore garantisce che le prestazioni richiestegli saranno dallo stesso eseguite in modo efficiente, con particolare riferimento alla puntualità dei ritiri, nonché delle consegne, e alla perfetta manutenzione dei propri mezzi. Il Vettore è responsabile in caso di perdita e/o avaria dei Prodotti, di ritardo nella consegna e di danni e/o fatti illeciti causati
e/o commessi nell’esecuzione del trasporto, dal momento in cui prende in consegna i Prodotti e i roll fino al momento della consegna ai destinatari. In particolare, se i trasporti richiederanno attività di aggancio e sgancio dei semirimorchi, il Vettore riconosce ed accetta che dette operazioni, anche se svolte con l’ausilio di personale, strumenti o attrezzature della Committente o del caricatore, si intenderanno sempre eseguite sotto la responsabilità del Vettore e dei suoi delegati, ausiliari o rappresentanti, che saranno tenuti a comunicare alla Committente ogni necessaria indicazione riguardante il carico, la stabilità dei semirimorchi, eventuali problemi riscontrati in fase di aggancio od eventuali difformità rispetto ai documenti di trasporto.
Il Vettore è tenuto ad accertare quale sia lo stato dei Prodotti e dei roll sia all'atto della presa in consegna degli
stessi sia all’atto della consegna ai destinatari.
Il Vettore si obbliga a ritirare i documenti del trasporto, sottoscriverli e farli a loro volta sottoscrivere agli addetti del destinatario per ricevuta.
Il Vettore si impegna inoltre a segnalare alla Committente al termine di ciascuna consegna le circostanze che abbiano eventualmente ostacolato la regolare esecuzione dello specifico Servizio.
Il Vettore si impegna altresì a segnalare alla Committente, una volta giunti i Prodotti nel luogo di destinazione, le eventuali doglianze da parte del destinatario in relazione a quantità e/o a tipologia e/o condizioni dei Prodotti e/o dei roll o all’eventuale danneggiamento degli stessi, verificare la loro corretta annotazione sul documento del trasporto ed inviarne copia alla Committente entro il giorno successivo alla consegna. In particolare, il Vettore deve segnalare immediatamente, a mezzo di comunicazione elettronica o, ove non possibile, telefonica, alla Committente le eventuali doglianze da parte del destinatario (quali ad esempio il rifiuto dello stesso di ricevere la merce, ecc.).
Il Vettore deve consegnare alla Committente entro 2 (due) giorni dalla data di consegna al destinatario copia dei documenti di trasporto con timbro e firma in originale del destinatario. In caso di mancata restituzione di tali documenti o di loro restituzione senza timbro o firma del destinatario, si presumerà la responsabilità del Vettore per la mancata riconsegna della merce e la Committente sarà legittimata a non retribuire il Servizio e ad addebitare al Vettore l’integrale valore dei Prodotti oggetto di trasporto, ovvero dei roll, senza che il Vettore possa beneficiare di alcun limite di responsabilità.
Il Vettore è obbligato a conservare i roll e i Prodotti per tutto il periodo di affidamento degli stessi alla custodia del Vettore stesso ed a custodirli nelle condizioni ottimali, affinché non siano contaminati da qualsiasi altra sostanza o compromessi dalle intemperie che ne alterino le caratteristiche fisico-chimiche o le caratteristiche meccaniche, fatto salvo gli eventi di forza maggiore e la normale usura. Il Vettore si obbliga a trasportare i Prodotti che necessitano di temperatura controllata, con costante tenuta della stessa in ossequio a quanto indicato nelle istruzioni di viaggio.
Affinché la temperatura prevista al paragrafo che precede sia costante e costantemente monitorata, il Vettore si obbliga a verificare al momento dell’aggancio del semirimorchio e/o del carico dei roll e dei Prodotti la registrazione ed il funzionamento dell’apparato di registrazione (termoregistratore).
Come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nel caso in cui l’automezzo sia sottoposto ad un controllo da parte degli organi di Polizia Stradale e/o dall’Autorità competente, il Vettore è obbligato ad esibire, oltre alla documentazione del trasporto, copia del presente contratto oppure una dichiarazione sottoscritta dalla Committente o dal Vettore attestante che il servizio di trasporto è effettuato a fronte di un contratto stipulato nella forma scritta ex DL 286/2005.
La presa in consegna dei Prodotti o dei roll senza riserve con sottoscrizione dei documenti di trasporto implica la responsabilità prevista dagli artt. 1693 e seguenti del Codice Civile. A tale proposito il Vettore riconosce ed accetta che in caso di danni, perdite, xxxxxxxx e/o di eventi pregiudizievoli che dovessero interessare i Prodotti, la responsabilità del Vettore sarà limitata a 8.33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di Prodotto perduto, danneggiato od avariato. Qualora il danno ai Prodotti dipenda da dolo o colpa grave del Vettore, quest’ultimo non potrà beneficiare di alcun limite di responsabilità.
Il Vettore è responsabile della correttezza e della serietà del personale impiegato, così come dell'osservanza da parte
di quest'ultimo di tutte le norme e prescrizioni di sicurezza vigenti nelle sedi di carico e/o scarico.
Il Vettore dichiara e assicura, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale e assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché il possesso del titolo abilitativo alla guida di cui alla Premessa F, titolo che dovrà essere esibito al personale della Committente, che potrà trattenerne copia.
Il Vettore inoltre s’impegna espressamente a:
A. garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di pagamento da parte di Istituti previdenziali/assicurativi e/o dagli stessi dipendenti del Vettore in relazione al mancato e/o non integrale pagamento dei contributi (Inps - Inail) dovuti per il personale dipendente del Vettore impiegato nel servizio oggetto del presente contratto. Tali garanzie devono intendersi estese anche a eventuali sanzioni e interessi;
B. garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di pagamento per retribuzioni, indennità a quant'altro, rivolta alla Committente da parte del personale del Vettore impiegato nei Servizi e in tutte le attività oggetto del presente contratto;
C. salvo i casi di provata colpa o responsabilità della Committente, garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere promossa e/o avanzata, nei confronti della Committente, dal personale del Vettore impiegato nei Servizi e in tutte le attività oggetto del presente contratto. Tale garanzia è da intendersi rilasciata dal Vettore in relazione a tutte quelle voci di danno non espressamente e/o comunque non integralmente coperte (anche per franchigia e danno differenziale) dalle assicurazioni obbligatorie sul lavoro INAIL;
D. salvo i casi di provata colpa o responsabilità della Committente, garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa di rimborso indennizzo che dovesse venire avanzata a titolo di regresso/rivalsa dall'INAIL e/o anche da assicurazioni private in relazione ad eventi di sinistro/infortunio/malattia al personale del Vettore, impiegato in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
A copertura delle garanzie e manleve di cui ai punti A, B, C e D che precedono, al momento della sottoscrizione del contratto, nonché nei mesi di Giugno e Dicembre di ogni anno durante il periodo di validità del presente contratto, il Vettore è obbligato a consegnare alla Committente la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (ovvero con data di emissione non precedente i 3 mesi dalla data di esibizione); il documento dovrà essere inviato mediante posta elettronica a: Xxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxxx.xx e xxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxxx.xx .
In caso di mancata consegna della documentazione richiesta, alla scadenza di cui sopra, la Committente ha facoltà di sospendere i pagamenti dovuti al Vettore fino a quando non verrà consegnata la documentazione aggiornata. Il Vettore accetta espressamente la facoltà della Committente di sospendere i pagamenti prevista nella presente clausola.
Il Vettore si obbliga a indicare il nominativo degli autisti incaricati di ogni singolo trasporto e la targa del mezzo utilizzato. Resta inteso che la Committente, ferma restando la previsione di non esclusività del presente contratto, è libera di rivolgersi ad altri prestatori per sostituire il Vettore.
3. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
Nell’esecuzione del servizio di trasporto, il Vettore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, rispondendo della violazione di tali disposizioni, in modo particolare quelle relative a: art.61-sagoma limite, art.62-massa limite, art.142-limiti di velocità, art.164-sistemazione del carico sui veicoli; art. 167 -trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi; art.174-durata della guida degli autoveicoli; di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
Nei casi in cui la Committente, il proprietario delle merci trasportate e/o il caricatore dovessero impartire al Vettore disposizioni relative ai tempi e modalità di ritiro e/o consegna delle merci trasportate che sono in contrasto con le norme di legge, le suddette disposizioni dovranno essere considerate prive di effetti da parte del Vettore, come se non fossero mai state impartite, se per rispettarle il Vettore, i suoi preposti e/o i suoi dipendenti fossero indotti a
violare qualsiasi disposizione inerente alla sicurezza della circolazione stradale.
La Committente non può esercitare alcun potere direttivo e disciplinare verso il Vettore e i suoi ausiliari, ad esclusione delle previsioni contenute nel presente contratto.
Salvo espressa autorizzazione della Committente /o oggettive necessità improcrastinabili di sostituzione dell’automezzo (es. guasti, ecc.) - le quali, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente - è fatto divieto al Vettore di effettuare trasbordi da un automezzo ad un altro.
Il Vettore risponde, oltre che per ritardo e per altri inadempimenti al presente contratto, anche per la perdita o avaria o danneggiamento della merce e/o dei Prodotti o roll dal momento della presa in consegna sino alla riconsegna a destinazione, se non prova che la perdita o l’avaria o il danneggiamento sono derivati esclusivamente da caso fortuito non imputabile al Vettore, o dipenda dalla natura, da vizi della cosa stessa, dall’imballaggio o da impedimenti e fatti imputabili alla Committente e/o al destinatario.
4. ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Il Vettore è iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed è titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autotrasporto a norma della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto sopra il Vettore è tenuto a consegnare al Committente una copia del documento attestante l’iscrizione all’Albo.
Il Vettore dovrà inoltre essere regolarmente autorizzato al trasporto di merci per conto terzi, dovrà essere in possesso della certificazione e di ogni licenza/ autorizzazione prevista dalla vigente normativa in relazione alle merci trasportate oltreché per il trasporto di merci pericolose e/o di sostanze esplosive.
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL VETTORE
Il Vettore è tenuto a fornire ai propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro sia individuali sia collettive necessarie per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto. Tale materiale, messo a disposizione dei lavoratori, deve soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi a esse applicabili.
6. ASSICURAZIONI
Ferma la responsabilità del Vettore nei confronti della Committente per i danni e le perdite causate alla merce, il Vettore dichiara di aver stipulato le seguenti polizze:
- assicurazione "RCA": ogni automezzo utilizzato per i servizi richiesti al Vettore in base al presente contratto dovrà essere assicurato con una primaria Compagnia contro i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- assicurazione per Responsabilità Vettoriale (c.d. RCV), ivi compresa la copertura per dolo e colpa grave con massimale almeno idoneo a coprire un valore di € 200.000 per ogni singolo viaggio.
- estensione della copertura assicurativa per merci deperibili e pericolose, ivi compresa la copertura di eventuali spese di recupero, bonifica e smaltimento.
Il Vettore è obbligato a consegnare alla Committente copia di dette polizze e copia delle quietanze dei relativi premi, di anno in anno.
7. TARIFFE E COMPENSAZIONI
Le tariffe applicate per i Servizi sono da intendersi quali tariffe fisse ed onnicomprensive e sono state determinate tenendo conto del fatto che il Vettore nell’ambito della sua organizzazione imprenditoriale effettua trasporti per una pluralità di committenti, cosicché i mezzi utilizzati per eseguire i singoli servizi sono sfruttati in maniera tale da ottimizzare l’attività del vettore, i costi di gestione dei mezzi ed i costi di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 83bis del Dl 112/2008, il 20% della tariffa applicata verrà indicizzato sulla base delle variazioni del costo del gasolio da autotrazione, laddove tali variazioni superino in aumento o diminuzione un importo maggiore del 2 %. Viene considerato come valore di riferimento €/l il dato di gennaio dell’anno di esecuzione dei trasporti. Allo stesso modo, verrà fatto oggetto di indicizzazione il costo delle tariffe di percorrenza autostradale, rapportato al 3 % della tariffa applicata in virtù del presente contratto ed indicizzato esclusivamente laddove tali variazioni superino in aumento o diminuzione un importo maggiore del 2% delle tariffe autostradali applicate al
momento della conclusione del contratto.
I servizi di trasporto resi dal Vettore dovranno essere fatturati alla Committente mediante emissione di fatture mensili. Xxxxxxxxxxx differenti dovranno essere preventivamente concordate con la Committente.
Le Parti, così come consentito dal D.Lgs. 9 ottobre 2012 n. 192, per iscritto, espressamente e liberamente convengono che il pagamento del corrispettivo venga liquidato tramite bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data della fattura che il Vettore dovrà emettere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese di esecuzione dei trasporti.
In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti sulle somme insolute gli interessi al tasso legale maggiorato del 4% a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla messa in mora formulata per iscritto con racc. a.r da parte del Vettore.
I corrispettivi per le prestazioni di trasporto tengono conto del percorso a carico, delle operazioni accessorie complementari e di tutti i costi di esercizio connessi all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto, pertanto esse comprendono tutti gli oneri inerenti all'esercizio, al personale adibito al trasporto, alla manutenzione, ai consumi ed alle tasse dei veicoli, ai tempi di carico e di scarico nonché del pagamento di qualsiasi onere necessario per l'esecuzione dei trasporti. Le tariffe si intendono fisse e invariabili per tutta vigenza del presente contratto, ad esclusione di quanto disposto dall'art. 83 bis L. 133/2008. Le Parti dichiarano che le tariffe economiche applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto, oltre che essere frutto di trattativa individuale liberamente condotta fra le Parti, sono considerate dal Vettore tali da consentirgli in ogni caso la copertura dei parametri di sicurezza della circolazione stradale in virtù della specifica organizzazione aziendale del Vettore.
Le Parti espressamente convengono che, in caso di accertati danni e/o perdite ai Prodotti depositati o trasportati, ritardo nell’esecuzione dei trasporti, danni a persone e/o a cose imputabili al Vettore ovvero a propri ausiliari o preposti, causati dal mancato rispetto di norme comportamentali e di sicurezza da osservarsi nel corso delle operazioni di trasporto e, più in generale, da altri inadempimenti posti a carico del Vettore dal presente contratto, inclusi quelli relativi alla mancata e/o inesatta contribuzione e retribuzione dei suoi dipendenti, con conseguenti richieste nei confronti della Committente quale soggetto erroneamente ritenuto solidalmente responsabile, da parte degli istituti previdenziali e degli stessi dipendenti del Vettore, la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti di quanto dovuto al Vettore, e/o di essere manlevata dallo stesso per il pregiudizio economico che possa avere a subire a causa della pretesa ritenuta responsabilità solidale. Le Parti espressamente convengono che gli importi addebitati al Vettore dalla Committente per le causali di cui sopra, possano essere posti in compensazione con gli importi dovuti al Vettore dalla Committente a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei trasporti e/o dei Servizi del presente contratto. Il Vettore autorizza sin da ora espressamente la Committente a operare detta compensazione.
8. SUB-VETTORI
È espressamente vietata la sub-vezione.
9. TEMPI MASSIMI PER IL CARICO E LO SCARICO DELLA MERCE TRASPORTATA
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. n. 286/2005, vengono qui definiti dalle Parti i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata; detti tempi vengono stabiliti in ore 4 (quattro) per ogni operazione di carico e scarico (aggancio - sgancio). I tempi di carico e scarico indicati nel presente articolo sono compresi nel prezzo pattuito tra le Parti per il trasporto. I tempi di franchigia all’attesa saranno invece quelli previsti per legge.
I corrispettivi relativi alle ore eccedenti quelle sopra, indicate dalle Parti come tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, nonché come tempi di sosta per le predette operazioni a superamento dei tempi di franchigia (da calcolarsi singolarmente per ogni operazione di carico/scarico), vengono determinati in euro 20 (venti) per ogni ora o frazione di ora.
10. FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO ED ELEMENTI ESSENZIALI (ART. 6 D. LGS. N. 286/2005)
Le Parti intendono regolamentare specificatamente e dare certezza ai loro rapporti ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 286/2005, nel testo attualmente in vigore e riconoscono che il presente contratto regola
indistintamente ogni trasporto eseguito dal Vettore su incarico della Committente.
In considerazione del fatto che il presente contratto regola una pluralità di Servizi di trasporto in relazione ai quali non possono essere ragionevolmente individuati, al momento della sua stipulazione, tutti gli elementi ritenuti essenziali dalla sopra richiamata disposizione normativa, detti elementi verranno indicati nei DDT, nelle schede di trasporto o in altri documenti equivalenti, che saranno emessi di volta in volta in occasione di ciascun trasporto. Conseguentemente, le Parti danno reciprocamente atto che i trasporti che verranno eseguiti:
a) avranno ad oggetto Prodotti della tipologia indicata nel presente contratto e/o della tipologia indicata nei DDT, e/o nelle schede di trasporto e/o nei documenti equivalenti che saranno emessi in relazione a ciascun trasporto;
b) avranno ad oggetto il quantitativo di Prodotti specificato mediante la indicazione riportate dai DDT e/o dalle schede di trasporto e/o dai documenti equivalenti che saranno emessi in relazione a ciascun trasporto;
c) avranno i luoghi di presa in consegna dei Prodotti da parte del Vettore e quelli di riconsegna al destinatario quali risulteranno di volta in volta dai DDT e/o dalle schede di trasporto e/o dai documenti equivalenti che saranno emessi in relazione a ciascun trasporto;
d) potranno avere quale caricatore il soggetto indicato nei documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e) avranno, quali tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico dei Prodotti trasportati quelli indicati nelle presenti condizioni generali.
11. PATTO DI NON CONCORRENZA E PENALE
Il Vettore si impegna a non sviare a proprio favore la clientela della Committente ed a non accettare alcun incarico diretto da parte della suddetta Clientela e/o da soggetti alla stessa collegati in via diretta e/o indiretta per i Servizi e per altri incarichi di medesimo tenore.
Nell’ipotesi in cui i soggetti indicati al paragrafo che precede intendessero effettuare una gara per la assegnazione a terzi operatori i Servizi, il Vettore si obbliga ad astenersi dal partecipare a detta gara, anche in qualità di appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese, e dall’effettuare servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto sia direttamente sia in regime di subappalto, in qualunque modo ciò possa avvenire, ivi incluso tramite una società controllante, da esso controllata o ad esso collegata o tramite una società terza, nel corso di vigenza del presente contratto e per il periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di cessazione degli effetti del presente contratto. Il presente patto di non concorrenza è valido ed operante nel territorio della Repubblica Italiana.
Le Parti si danno atto che tale obbligo di non concorrenza è retribuito nel corrispettivo contrattuale previsto per le attività svolte dal Vettore.
Nella ipotesi di violazione da parte del Vettore del presente patto, il Vettore sarà obbligato a corrispondere alla Committente, a titolo di penale, un importo pari ad € 250.000 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, oltre a tutti gli altri rimedi previsti dalla legge, in considerazione degli illegittimi svantaggi concorrenziali e della violazione del know how e del principio di correttezza professionale che una violazione dello stesso comporterebbe.
Le Parti riconoscono ed accettano che la penale prevista al presente articolo, che le Parti ritengono congrua ed equa, potrà essere oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le Parti, fermo il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento, stabiliscono che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso si verifichi:
a) perdita da parte del Vettore dei titoli abilitativi (ad es. iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per conto
terzi) che consentono l’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto;
b) violazione dell'obbligo per il Vettore di osservare, con riferimento ai lavoratori alle proprie dipendenze, le norme di legge e contrattuali in materia di obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali;
c) violazioni ripetute nel corso del rapporto contrattuale dell'obbligo di eseguire i trasporti nei termini e con le modalità richieste dalla Committente, in esecuzione del presente contratto; a tal fine si intendono per
ripetute almeno 6 violazioni (specialmente per mancata disponibilità o idoneità al carico dei mezzi con conseguente variazione dei programmi di consegna a dirottamento di altri carichi a richieste di esecuzione del servizio di trasporto ad altri vettori) su un periodo di 12 settimane;
d) richieste da parte del Vettore di pagamento di differenze di tariffe, di prezzo, di corrispettivo, di adeguamenti tariffari comunque denominati e non previsti dalle norme del presente contratto;
e) utilizzo di sub-vettori in violazione delle previsioni del presente contratto.
13. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo il precedente articolo, le Parti convengono sin d'ora che il presente contratto si risolverà di diritto al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni relativamente al Vettore, senza necessità di comunicazione scritta:
a. instaurazione di procedimento per la dichiarazione di fallimento o presentazione di proposta di concordato extragiudiziale o di domanda per l'ammissione a concordato preventivo;
b. scioglimento o messa in liquidazione ovvero una situazione finanziaria tale da porre in pericolo l’affidabilità del Vettore per l’esecuzione dei Servizi;
c. procedimenti giudiziari che possano compromettere la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto (e così in via esemplificativa il sequestro o pignoramento di attrezzature o la pendenza di procedimenti penali per reati tributari in capo agli amministratori) o danneggiare la sua immagine o la sua reputazione commerciale o l'immagine e la reputazione di ognuna delle Parti;
d. cessione del contratto da parte del Vettore in assenza di preventiva accettazione scritta da parte della Committente.
Verificatesi le ipotesi di scadenza, recesso o anticipata risoluzione, il Vettore sarà comunque tenuto a completare i servizi e le attività in corso, anche nel caso in cui, per tale completamento, siano necessarie attività e/o operazioni da eseguire dopo l'avvenuta scadenza, recesso, risoluzione; la Committente dovrà completare, tutte le attività amministrative necessarie per la verifica ed il completamento delle attività/servizi svolti dal Vettore in esecuzione del presente contratto.
In ogni caso il Vettore -ove richiesto- si impegna ad eseguire comunque le prestazioni contrattuali per il tempo necessario alla Committente per reperire soluzioni alternative di esecuzione dei Servizi.
14. CLAUSOLA DI DECADENZA
Le Parti intendono dare ragionevole certezza ai propri rapporti stabilendo la seguente clausola di decadenza che, in ogni caso, per espresso loro riconoscimento, non rende per il Vettore eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio dei propri diritti.
Il Vettore è tenuto a chiedere alla Committente, a pena di decadenza, le differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute relativamente ai Servizi eseguiti in esecuzione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge, ed in ogni caso derivanti da qualsiasi differenza di tariffe e/o di prezzi e/o di adeguamenti e/o di incrementi di costi, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di emissione delle fatture dei servizi eseguiti per i quali ritiene dovute le differenze.
Il Vettore, per far valere i propri diritti nel predetto termine di decadenza semestrale, è tenuto ad inviare alla Committente la richiesta scritta delle eventuali differenze che sarebbero dovute, dando analitica dimostrazione del calcolo. Tale richiesta deve essere inviata, sempre a pena di decadenza, alla Committente tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel predetto termine perentorio di sei mesi. Laddove il Vettore non invii la raccomandata prevista al presente articolo entro il predetto termine semestrale, si intenderà irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di reclamare differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge.
Nel caso in cui la clausola di decadenza sia dichiarata nulla e inefficace, è nullo l'intero contratto, in quanto le Parti non l'avrebbero sottoscritto senza la clausola di decadenza, che ne costituisce condizione essenziale di validità.
15. ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI RITENZIONE, DI CAUZIONE E TITOLARITÀ ESCLUSIVA DEI BENI
E’ escluso ogni diritto di ritenzione (anche ai sensi dell’articolo 2761 c.c.) del Vettore e/o di suoi ausiliari sui beni
e/o le attrezzature che siano stati loro consegnati dalla Committente.
Tutti i beni oggetto del presente contratto restano di proprietà esclusiva dal legittimo proprietario ed il Vettore è pienamente responsabile della loro integrità e non potrà sottrarli né utilizzarli in alcun modo, né darli a terzi ad alcun titolo, neppure a titolo di cauzione.
16. MISCELLANEA
Comportamenti tollerati dalla Parte adempiente non costituiranno alcun diritto a favore della Parte inadempiente, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere le pretese di piena applicazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.
La Committente e il Vettore sono, alla luce anche delle statuizioni di cui in premessa, imprenditori autonomi che operano per conto proprio ed a proprio rischio, con strutture organizzative, logistiche autonome ed indipendenti e con proprio personale, lavoratori, dipendenti, addetti, ausiliari e soci. Tra il Vettore e la Committente deve escludersi ogni e qualsiasi rapporto di colleganza, rappresentanza, mandato e quant’altro, come pure ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o comunque rientrante fra quelli indicati nell’art, 409 c.p.c.
Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, senza il consenso espresso e scritto della Parte ceduta.
Le Parti dichiarano che nell’attività svolta ai fini del presente accordo si asterranno dal tenere comportamenti che possano esporre le Parti alle responsabilità di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
17. RISERVATEZZA
Il Vettore dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell’espletamento del presente incarico. Tutte le informazioni su Prodotti, Xxxxxxx e clienti della Committente, di qualsiasi natura, procurati attraverso il lavoro del Vettore o conosciuti dal Vettore da altre fonti, saranno considerate informazioni riservate. Il Vettore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività della Committente o a questa anche indirettamente riconnessa. Il Vettore si impegna nei confronti della Committente alla massima riservatezza adottando tutte le misure di prevenzione e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni ritenute riservate dalla Committente, nonché dalle vigenti normative in materia. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere validità ed efficacia anche dopo la conclusione del presente contratto, sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.
18. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o
risoluzione del presente contratto, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Bologna.
Le Parti riconoscono ed accettano che, attesa la particolare natura dell’attività svolta dal Vettore, la Committente ha facoltà di convenire il Vettore davanti al Tribunale ove la Committente fosse stata convenuta da soggetti terzi, o dovesse convenire soggetti, in ragione di fatti o pretese nascenti o comunque connesse all’attività prestata dal Vettore in virtù del presente contratto.