COPIA
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C O M U N E D I P I A N O R O
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 100 del 22/12/2020
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI RAPPORTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA` COMUNALE, DESTINATE AL RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PERTURBATI DALLA CRISI EPIDEMICA COVID-19.
Il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 22:30 in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Xxxxxx XXXXXXXXX Xxxxx XXXXX Xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXXXX Xxxxxx CALZÀ
Sindaco Vicesindaco Assessore Assessore Assessore
presente presente presente presente presente
Il Segretario Generale, XXXXX XXXXX, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, XXXXXX XXXXXXXXX, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
(La seduta di Giunta comunale ha luogo in modalità di videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto dei criteri definiti dal Sindaco con decreto n. 9 del 08/04/2020. Il sistema di videoconferenza utilizzato garantisce la possibilità di partecipazione a tutti i componenti e di poterne accertare l’identità, assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni del segretario generale e permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni).
LA GIUNTA COMUNALE
Premessa:
- dal mese di marzo 2020 l’Italia, nonché il mondo interno, sono stati colpiti dalla grave epidemia sanitaria e conseguente crisi economico-sociale causate dalla diffusione del Coronavirus Covid 19 che ha visto la necessità di affrontare un periodo di totale lockdown delle attività da marzo a inizio giugno 2020, con una modesta e parziale ripresa da giugno a settembre, fino a una nuova progressiva limitazione delle attività a seguito della seconda ondata della diffusione del virus ripresa in corrispondenza del periodo autunnale;
- le ripercussioni coinvolgono anche le attività imprenditoriali di piccole o medie dimensioni. A fronte della perdita di ricavi, le imprese si trovano infatti comunque a dover sostenere buona parte dei costi di gestione. Tra questi particolarmente significativo appare quello relativo al corrispettivo di locazione degli immobili in cui viene esercitata l’attività.
- nell'attuale situazione emergenziale la necessità di una revisione dei rapporti concessori e locativi in essere risulta essere estremamente avvertita per evitare, quale alternativa spesso inevitabile, la loro risoluzione.
- il Comune di Pianoro è proprietario di numerosi immobili assegnati a terzi a vario titolo. Ciò rende quindi necessaria una riflessione sulle iniziative da adottare per tali rapporti, siano essi contratti di locazione per attività commerciali, siano essi contratti concessori di impianti sportivi.
Valutato che:
• l’Amministrazione anche quando opera, in ambito contrattuale, su un piano squisitamente privatistico, non può del tutto eludere - per sua stessa natura istituzionale - la funzione sociale di cui è portatrice, orientata alla promozione del benessere pubblico e, quale sua immediata declinazione, la tutela dell’equità e della giustizia sostanziale dei rapporti di cui è parte.
• è innegabile come la situazione emergenziale determinata dalla pandemia e le limitazioni governative imposte per limitare la diffusione del Covid-19 rappresentino avvenimenti straordinari, del tutto eccezionali ed imprevedibili.
• è intendimento dell’Amministrazione valutare ed introdurre una serie di misure di sostegno a favore dei titolari di rapporti contrattuali di immobili comunali o rapporti di concessione di impianti sportivi, onde contrastare le conseguenze della situazione emergenziale in corso.
Chiarito che con il presente atto il Comune intende procedere dapprima ad una ricognizione dei rapporti in essere, per esprimere poi il proprio indirizzo in merito alle agevolazioni a favore dei titolari dei rapporti contrattuali individuati ed indicati.
Avuto presente che, per quanto riguarda i contratti di concessione in essere per attività commerciali, il Comune di Pianoro ha attivi i seguenti rapporti:
- Ditta Caffè del Ginepreto snc di Ortensi L. e Lovaglio V.: contratto di concessione in gestione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) 14-01-2012 per anni 6+6 - Canone annuo € 21.385,00
- Chiosco Parco Xxxxx Xxxxx - La Baracchina di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. s.a.s.: contratto di concessione in gestione del chiosco per l'esercizio di alimenti e bevande (Bar gelateria) sottoscritto nel 2012 per anni 12” Canone annuo € 11.456,00;
- Chiosco Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxxx 0000 X.x.x. Xxxxxx annuo € 9.612,00. Tale immobile è stato aggiudicato a luglio 2020. Non risulta ancora aperta alcuna attività. La posizione specifica di questa attività (caratterizzata da mancata apertura e da porzione di anno), verrà presa in esame singolarmente, a fronte di specifica istanza e di rendicontazione di eventuali limitazioni o danni subiti in seguito alla situazione emergenziale Covid 19.
Avuto presente che, per quanto riguarda gli impianti sportivi:
- la grave situazione di incertezza e difficoltà sociale ed economica causata dal diffondersi del COVID-19 ha coinvolto anche il modo del Terzo Settore e il mondo sportivo, soggetti che svolgono da sempre un’insostituibile funzione di supporto a favore della collettività tutta;
- il mondo dell’associazionismo sportivo rappresenta un elemento fondamentale del tessuto sociale del comune di Pianoro per il contributo alla gestione all’emergenza, per il riavvio e il mantenimento di stili di vita attivi e salutari con particolare riferimento alle fasce giovanili, per la promozione di attività sociali solidaristiche e ricreative, per la promozione della coesione sociale e della qualità di vita della collettività;
Visti i provvedimenti normativi succedutisi fino ad oggi da parte del Governo e della Regione Xxxxxx-Romagna, che si intendono qui integralmente richiamati; provvedimenti di diversa forza e natura, che hanno comportato sospensioni e chiusure delle attività negli impianti sportivi comunali;
Dato atto che l’attuale ulteriore generale limitazione delle attività in risposta all’ aggravamento della curva epidemiologica e della diffusione del virus Covid 19 non permette a tutt’oggi di fare alcuna previsione di possibile prossima ripresa delle attività;
Considerato che:
• la situazione eccezionale legata alla diffusione del COVID 19 ha di fatto sospeso nel periodo marzo-maggio ogni attività sportiva di tipo agonistico e di base all’interno degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pianoro, affidati in concessione a società o associazioni sportive; ne ha permesso una parziale ripresa a settembre; ha di nuovo imposto, prima una limitazione, poi una sospensione che si sta protraendo ad almeno tutto dicembre 2020, ad eccezione ad oggi dei soli allenamenti degli atleti partecipanti a gare o campionati nazionali;
• la chiusura degli impianti sportivi ha comportato, oltre alla sospensione delle attività, il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre sono rimaste a carico delle società/associazioni le spese fisse legate a canoni di concessione, tasse e compensi per collaboratori sportivi e le società stesse devono peraltro far fronte alle richieste di rimborso delle quote già versate dagli utenti per il periodo di sospensione delle attività;
• l’applicazione dei provvedimenti normativi ha inoltre comportato comunque per le associazioni la necessità di affrontare ulteriori spese per garantire le condizioni minime di sicurezza quali ad esempio le sanificazioni/igienizzazioni periodiche degli impianti e la riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi;
Visti gli art. 216 - 217 del decreto legge del 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77, che definiscono specifiche misure di sostegno al mondo dello sport, prevedendo la rinegoziazione delle concessioni di impianti sportivi pubblici per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni;
Avuto presente che il tema del prolungamento della durata dei contratti in essere alla data del 30/06/2020 è una misura da favorire e che, laddove richiesta, può consentire ai gestori affidatari di suddividere in un maggior numero di mensilità maggiori costi, non preventivabili in sede di affidamento, da sostenersi in ragione dell’emergenza COVID19;
Ritenuto inoltre di valutare la misura della riduzione dei corrispettivi dovuti al Comune.
Richiamate le seguenti tipologie di rapporti fra l’Amministrazione comunale e le Associazioni sportive in merito alla gestione di impianti sportivi comunali:
Tipologia 1): Concessione di Impianti sportivi per i quali è previsto un canone da parte dell’associazione quale parziale corrispettivo per l’utilizzo:
1. Associazione Bocciofila Arci XXV Aprile per Complesso Immobiliare sportivo “Bocciodromo comunale” via Fantini . Il canone di concessione è stato calcolato sulla base del ‘Regolamento comunale per la fruizione dei beni immobili del Comune di Piano a terzi’ (CC 12/2018)” per un canone mensile pari ad euro 211,78 + iva e con le utenze a carico del concessionario.
2. Pianoro Softball ASD Campo da Softball X. Xxxxxxxx via del Sasso 1. Impianto sportivo Softball X. Xxxxxxxx. La concessione ed il canone derivano da atto di indirizzo della Giunta comunale n. 75/2013 che indicava la individuazione di un canone mensile (pari a euro 308,16 + iva attualizzato con adeguamenti Istat), quale compartecipazione alle spese di gestione (utenze,manutenzione, ecc) che restavano in capo all’Amministrazione.
3. Sporting Pianorese 1955 ASD per Stadio comunale X. Xxxxxxx e Impianto Sportivo X. Xxxxxx – Pianorello. La concessione ed il canone deriva da atto di indirizzo della Giunta comunale n. 75/2013 che indicava la individuazione di un canone mensile (pari a complessivi euro 873,12 + iva attualizzato con adeguamenti Istat ), quale compartecipazione alle spese di gestione (utenze,manutenzione, ecc) che restavano in capo all’Amministrazione.
4. G.S. Pian di Macina ASD per Stadio Pian di Macina. La concessione ed il canone derivano da atto di indirizzo della Giunta comunale n. 46/2014 che indicava la individuazione di un canone mensile (pari a complessivi euro 308,16 + iva attualizzato con adeguamenti Istat ) , quale compartecipazione alle spese di gestione (utenze,manutenzione, ecc) che restavano in capo all’Amministrazione.
Evidenziato come la sospensione e la riduzione delle attività hanno comportato e stanno comportando per i quattro impianti (Polidori, Dainesi, Notari, Stadio X. Xxxxxx) di cui il Comune ha in carico il costo delle utenze, un minor consumo ed una conseguente minore spesa da parte dell’Amministrazione.
Tipologia 2) Concessione per la gestione delle Palestre scolastiche in orario extrascolastico ad ASD Art Bo: il concessionario introita dagli utilizzatori le tariffe definite dal Comune, riconoscendo allo stesso Comune una quota parte di questa tariffa per ciascuna ora di utilizzo.
5. Asd Art Bo Pallacanestro per Palestre scolastiche Medie Pianoro; Medie Rastignano; Elementari Rastignano. Scadenza 30.8.2029
Tipologia 3) Concessione Impianti sportivi comunali per i quali è previsto un canone da parte del Comune al gestore
6. Sogese Sport 2000 per Xxxxxxx X.Xxxx: per un canone annuo complessivo di Euro 102.000,00. Scadenza 31.12.2030
7. Whiti srl per Palazzetto dello Sport per un canone annuo complessivo di € 39.000,00. Scadenza 17.6.2024
Dato atto che:
- per quanto riguarda i contratti commerciali (Bar Ginepreto, Baracchina Pianoro, Chiosco Carteria) il riequilibrio contrattuale e l’eventuale riduzione del corrispettivo dovuto deve partire da alcune riflessioni preliminari:
1. Il Comune di Pianoro, al fine di mitigare gli effetti della crisi delle attività di commercio al dettaglio e di ristorazione colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia Covid 19, ha attivato con Delibera di Giunta n. 90 del 2.12.2020 misure di compensazione economica da riconoscere ai proprietari degli immobili che hanno proceduto alla riduzione del canone di locazione, riconoscendo quindi che il tema del riequilibrio contrattuale sia da favorire.
2. Sul piano del ritardo incolpevole, le misure adottate dal Governo (prima fra le quali il D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020) consentono di affermare la legittimità di accordi per la definizione di piani di rientro. Si ritiene pertanto opportuno autorizzare, in via generale, gli uffici, in caso di rappresentate difficoltà nella corresponsione dei corrispettivi, a definire modalità di dilazione o rateizzazione, senza oneri a carico del debitore. Il beneficio potrà essere concesso ai richiedenti cui non siano riconducibili situazioni di morosità colpevole relative a canoni del periodo “ante Covid”.
3. Sul piano invece del riconoscimento di una riduzione del corrispettivo in relazione alla parte dell’anno in cui l’immobile e l’attività commerciale è stata (in forza di atti normativi superiori) chiuso, il tema va affrontato in maniera articolata.
Il vero tema è infatti comprendere come e in che misura le conseguenze delle misure emergenziali dovute alla pandemia debbano essere addossate al proprietario dell’immobile o a chi lo usa secondo un titolo di godimento legittimo, essendo entrambe le parti incolpevoli rispetto alla causa del turbamento del rapporto tra loro esistente. Al riguardo può soccorrere la relazione tematica n. 56 dell’8.7.2020, redatta dall’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, che attraverso un complesso e articolato itinerario ermeneutico postula, in conclusione, l’effettiva possibilità di rinegoziazione del rapporto contrattuale sinallagmatico nella situazione quale quella di cui si discute.
La rinegoziazione dei rapporti - intesa come rimodulazione delle reciproche obbligazioni economiche - deve tendere a ripristinare - una volta che siano stati specificamente accertati i presupposti dell'oggettiva sopravvenienza incidente in concreto sul rapporto - l’equilibrio contrattuale vulnerato.
A tal proposito si evidenzia pertanto come il Comune - nella sua veste di proprietario di beni posti in locazione - deve motivare dettagliatamente le sue scelte sulla base di criteri dotati oltre che di ragionevolezza, di concretezza oggettiva, adottando criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato si ritiene di poter concedere il beneficio della riduzione dei corrispettivi, quale misura di sostanziale riequilibrio dei rapporti di locazione, a istanza di parte, nei termini sotto indicati.
Dato atto che complessivamente l’anno 2020 ha visto a partire da marzo:
a) un periodo durante il quale le singole attività si sono totalmente fermate in conseguenza di un obbligo di legge o della pubblica autorità non eludibili;
b) un periodo in cui, con modalità diverse, si è potuto riaprire l’attività.
E’ evidente come la vicenda contrattuale è stata negativamente coinvolta anche in questa successiva fase di riapertura, tuttora in essere, e sotto diversi profili: al periodo di chiusura imposto hanno fatto seguito altre situazioni incidenti sul rapporto, perduranti ben oltre la predetta fase, come le diverse abitudini di vita della clientela dei locali aperti al pubblico, la minore propensione a investire in beni, la minora tendenza a partecipare ad attività conviviali, la propensione a preferire luoghi meno frequentati, la riduzione di momenti aggregativi, l’uso di metodologie informatiche sostitutive della presenza nel luoghi di lavoro e servizio e così via enumerando.
Le attività di cui parliamo (di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento), oltre a non aver percepito, nel periodo di chiusura, alcuna entrata, eccezion fatta per le eventuali entrate derivanti dall’attivazione dei servizi di asporto/consegna a domicilio, si sono viste costrette ad adottare vincolanti misure di distanziamento, tali da incidere notevolmente sul loro fatturato successivamente alla riapertura.
Pare infine ragionevole ritenere che tali attività, oltre a essere soggette a tempistiche di riapertura differenti, per un periodo la cui durata ad oggi non è determinabile con certezza, hanno dovuto ridefinire gli spazi delle proprie attività e visto ridurre drasticamente i flussi di clientela.
Ritenuto che:
- la situazione emergenziale ha determinato uno squilibrio delle prestazioni pattuite;
- è da applicarsi il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto;
- è da richiamare il dovere inderogabile di solidarietà sociale espresso dall’art. 2 della Costituzione;
Viste le circostanze eccezionali sinora descritte;
L’amministrazione valuta – quale misura di compensazione dello squilibrio creatosi nei rapporti contrattuali – di adottare, in linea con la summenzionata Delibera di Giunta n. 90/2020, una riduzione complessiva del 35% del corrispettivo di locazione dovuto per l’anno 2020 da parte di Bar Ginepreto e Baracchina Pianoro, nonché di valutare la situazione particolare e specifica del Chiosco Parco di Carteria, affidato a luglio 2020 e mai aperto.
Tale percentuale di riequilibrio è stata determinata nell’intento di costituire un sostegno concreto alla ripartenza delle attività, perseguendo il pubblico interesse e contemperando gli interessi coinvolti nella situazione emergenziale.
- per quanto riguarda i contratti di concessione di impianti sportivi di cui alla Tipologia 1) il riequilibrio contrattuale può tradursi in riduzione dei corrispettivi dovuti al Comune secondo le modalità e con le gradualità sotto indicate.
Il tema della riduzione dei corrispettivi deve essere analizzato in relazione ai tre diversi periodi in cui è possibile articolare la situazione emergenziale:
1. il periodo (Marzo- Giugno) durante il quale le attività sportive si sono totalmente fermate in conseguenza di un obbligo di legge o della pubblica autorità;
2. il successivo periodo, (Luglio-Ottobre), nel quale molte attività, pur avendo potuto essere riavviate, non sono riuscite a ritornare ad operare a pieno regime;
3. l’attuale periodo (Novembre-Dicembre) che vede una ulteriore sospensione delle attività.
In relazione ai periodi 1. e 3. (n. 6 mesi) , durante i quali le singole attività si sono totalmente fermate in conseguenza di un obbligo di legge, gli uffici provvederanno a ridurre i canoni dovuti nella misura pari al massimo del 90% degli importi relativi ai corrispettivi dovuti, previa apposita istanza del concessionario e previa specifica istruttoria attivata sulla base di informazioni e documenti che il concessionario è tenuto a rendere disponibili.
Per quanto riguarda il secondo periodo (n. 4 mesi), quello del riavvio delle attività (luglio-ottobre), non vi è dubbio che la vicenda contrattuale sia stata negativamente coinvolta anche in questa successiva e breve fase di riapertura: minore tendenza a partecipare ad attività associative e sportive, riduzione di momenti aggregativi, riduzione o eliminazione di eventi o iniziative, ulteriori restrizioni dovute alla normativa .
Sarà possibile per questo secondo periodo ridurre i canoni nella misura massima del 60%, laddove i concessionari di impianti sportivi comunali di tipologia 1) e oggetto del presente atto, dimostreranno la significativa incidenza della pandemia sulla loro attività sulla base dei seguenti parametri esemplificativi:
- straordinaria riduzione effettiva delle entrate associative durante i periodi successivi al
lockdown, riduzione del numero degli associati, cancellazione di eventi programmati, riduzione
delle attività rientranti nell’oggetto sociale e presenza di ulteriori gravi e specifiche circostanze debitamente documentate.
Complessivamente gli uffici potranno quindi, al termine dell’istruttoria, riconoscere una riduzione massima del 78% da applicare al canone dovuto dalle associazioni sportive individuate come Tipologia 1) per il periodo Marzo-Dicembre 2020.
Per quanto riguarda i contratti di cui alla Tipologia 2) (Palestre scolastiche), il riequilibrio contrattuale può tradursi nel prolungamento della durata dei contratti in essere alla data del 30/06/2020, previa valutazione istruttoria che evidenzi la misura del minor introito, trattandosi di una misura da favorire e che , laddove richiesta, può consentire ai gestori affidatari di suddividere in un maggior numero di mensilità i maggiori costi, non preventivabili in sede di affidamento, da sostenersi in ragione dell’emergenza COVID-19
Per quanto riguarda i contratti di cui alla Tipologia 3) (Piscina e Palazzetto):
• premesso che entrambi i contratti di concessione sono caratterizzati dalle seguenti condizioni, a garanzia del mantenimento della funzione pubblica dell’impianto:
- attività continuativa per almeno undici mesi;
- diffusione delle discipline sportive e della pratica sportiva, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione verso i bambini, gli anziani, le persone diversamente abili;
- applicazione delle tariffe come stabilite dalla Giunta Comunale di anno in anno;
- garanzia di spazi per l’attività sportiva delle Associazioni che operano nel territorio comunale ed in generale per le attività sportive dilettantistiche o professionistiche, amatoriali e ludico motorie;
- uso gratuito degli spazi per le scuole del territorio in orario scolastico e/o alle attività sociali indicate dal Comune;
- gratuità dei servizi per periodi limitati ai cittadini che, per necessità riabilitative relative a fasi acute di malattie e/o situazioni post-traumatiche acute, comunque debitamente certificate, ed in particolari condizioni di svantaggio socio-economico, siano indicati dall’Amministrazione Comunale.
• avuto presente che il canone annuo che il Comune trasferisce ai concessionari di Piscina e Palazzetto si configura quindi come forma di compensazione della limitazione che la funzione pubblica impone ad una pura e semplice gestione economica e che tale canone è di norma da considerarsi dovuto anche in situazioni di sospensione per forza maggiore delle attività;
• avuto presente che la complessità impiantistica di tali strutture comporta inoltre una serie di spese fisse di manutenzione e conduzione anche per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività sportiva;
• valutato necessario dare indirizzo in merito all’eventuale misura della riduzione (fino ad un massimo del 15%) del trasferimento comunale per quanto riguarda i tre mesi (Marzo, Aprile, Maggio) di totale chiusura degli impianti, a fronte di una riduzione delle spese fisse;
• ritenuto che la quantificazione di tale riduzione (da 0 a 15%) verrà determinata dagli uffici a fronte di un esame comparativo delle spese vive documentate (custodia, manutenzione, utenze, spese fisse) fra il trimestre da prendere in esame ed il corrispondente periodo del 2019.
Terminata quindi la complessiva ricognizione dei rapporti in essere, di cui ai punti precedenti;
Valutato che è interesse dell’Amministrazione comunale sostenere le attività commerciali titolari di rapporti contrattuali per immobili comunali; nonché le associazioni, le società sportive dilettantistiche e i loro raggruppamenti, o comunque i soggetti del terzo settore autorizzati a gestire
impianti comunali, che hanno continuato a garantire il presidio e la gestione degli impianti sportivi e che hanno assicurato, compatibilmente con la situazione sanitaria, la più ampia offerta di attività sportiva anche in favore delle fasce più svantaggiate di popolazione;
Ritenuto pertanto, al fine di agevolare il possibile riequilibrio economico-finanziario delle società titolari di rapporti commerciali in immobili comunali nonché delle società/associazioni sportive affidatarie e conduttrici degli impianti sportivi comunali, di dare indirizzo agli Uffici comunali, assegnatari del bene concesso, affinché provvedano all’applicazione dei benefici previsti sulla base dei richiamati parametri;
Avuto presente che l’applicazione dei benefici di cui al presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall’art. 216 della Legge 17/2020;
Ritenuto che le misure agevolative previste con la presente deliberazione possano essere concesse solo alle società/associazioni che non abbiano, con il Comune, contenziosi in atto o posizioni debitorie ovvero che abbiano concordato un piano di rientro e che questo risulti rispettato;
Dato atto che, fino alle chiusure delle istruttorie, le obbligazioni dei concessionari non potranno considerarsi estinte o non dovute, dal momento che tale effetto si produrrà esclusivamente a seguito della loro definitiva approvazione. Al termine dell'istruttoria essi saranno definitivamente dichiarati non dovuti, in tutto o in parte, ovvero richiesti in pagamento, sulla base delle relative risultanze.
Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell’Area V- Istruzione, Cultura, Partecipazione e dal Responsabile Finanziario;
Con votazione eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, con il risultato di voti favorevoli unanimi;
DELIBER A
1) di approvare le agevolazioni in materia di corrispettivi a favore dei titolari di rapporti di concessione di immobili commerciali di proprietà comunale, agevolazioni destinate al riequilibrio dei rapporti contrattuali perturbati dalla crisi epidemica Covid-19, attraverso le seguenti misure:
- riduzione complessiva del 35% del corrispettivo di locazione dovuto per l’anno 2020.
2) di approvare le agevolazioni in materia di corrispettivi a favore dei titolari di rapporti di concessione di impianti sportivi di proprietà comunale, destinate al riequilibrio dei rapporti contrattuali perturbati dalla crisi epidemica Covid-19 ed al fine di agevolare il possibile riequilibrio economico- finanziario dei bilanci delle società/associazioni sportive concessionarie, attraverso le misure individuate e articolate nella parte introduttiva della presente deliberazione, e secondo i termini procedurali dettagliatamente nella stessa indicati, qui da intendersi compiutamente richiamate e riassunti di seguito:
• contratti di cui alla Tipologia 1) (Impianti sportivi in concessione):
- riduzione complessiva massima del 78% da applicare al canone dovuto per il periodo Marzo-Dicembre 2020.
• contratti di cui alla Tipologia 2) (Palestre scolastiche):
- prolungamento della durata dei contratti in essere alla data del 30/06/2020.
• contratti di cui alla Tipologia 3) (Piscina e Palazzetto):
- riduzione fino ad un max del 15% del canone mensile contrattuale che il Comune riconosce al gestore per i tre mesi (Marzo, Aprile, Maggio) di totale chiusura degli impianti, a seconda degli esiti dell’istruttoria comparativa sulle spese fisse sostenute, come sopra specificato .
3) Di dare atto che le minori entrate, preventivabili sulla base delle indicazioni delle presenti misure, sono pari a complessivi Euro 26.446,62 di cui Euro 13.177,10 relativi alla rimodulazione del contratto dei tre immobili commerciali ed Euro 13.269,52 relativi ai cinque impianti sportivi di cui alla Tipologia 1)
4) di autorizzare e dare mandato agli uffici competenti all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
Con successiva votazione favorevole ed unanime, eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000.
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI RAPPORTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA` COMUNALE, DESTINATE AL RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PERTURBATI DALLA CRISI EPIDEMICA COVID-19.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 108 DEL 19/12/2020
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, parere: | ||
FAVOREVOLE | ||
IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA | Pianoro, 21/12/2020 | IL RESPONSABILE DELL'AREA V ISTRUZIONE, CULTURA, PARTECIPAZIONE |
X.xx Xxxxxx Xxxxxxx |
IL RESPONSABILE FINANZIARIO | In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, parere: FAVOREVOLE | |
Pianoro, 21/12/2020 | IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx |
COMUNE DI PIANORO
Deliberazione della Giunta Comunale n. 100/2020
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Generale
X.xx Xxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxxx Xxxxx
Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).
COPIA DI ORIGINALE INFORMATICO
Il presente documento è copia dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale, formato e detenuto da questa Amministrazione.