CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Gestione del Servizio
Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è affidato dal Comune concedente a Carniacque S.p.A., la quale fornisce il servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura e depurazione) nel rispetto delle condizioni generali di contratto, del presente Regolamento per la Gestione del Servizio di distribuzione dell’acqua potabile e di quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. (in allestimento)
Art. 2 – Uso dell’acqua potabile
La fornitura d'acqua può essere concessa per i seguenti usi:
a) Uso civile: 1) domestico: sono da intendersi ad uso domestico le somministrazioni a beneficio di abitazioni urbane e rurali.
2) non domestico: inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, ecc.)
b) Altri usi: relativi ai settori artigianali e commerciali, terziario ed industriale.
c) Uso allevamento: sono da intendersi ad uso zootecnico le somministrazioni a
beneficio esclusivo di allevamenti di animali.
La fornitura dell’acqua è accordata prioritariamente per gli usi domestici e, pertanto, la Concessionaria, per giustificati motivi tecnici, può vietare l’uso per altre incombenze.
CAPO II
NORME PER LA FORNITURA IDRICA
Art. 3 - Oneri collegati alla domanda di fornitura
Per ottenere un nuovo allacciamento o una variazione relativa ad un allacciamento già esistente, l'interessato deve richiedere alla Carniacque uno specifico preventivo.
L'esecuzione dei lavori richiesti avviene dopo il pagamento delle somme preventivate da Xxxxxxxxxx per la loro esecuzione, ovvero, qualora il Cliente abbia convenuto la determinazione delle spese dell’allacciamento a consuntivo, con pagamento delle spese alla conclusione degli stessi.
In caso di esecuzione di nuove derivazioni e/o potenziamenti di condotte su strade statali e provinciali, il richiedente è, altresì, obbligato al pagamento, al momento della domanda, delle spese di istruttoria per il rilascio del nulla osta da parte dell’ANAS e della Provincia di Udine sia nel caso di attraversamento che di esecuzione di nuove derivazioni e/o potenziamenti di condotte su strade statali e provinciali.
Effettuato l'allacciamento, la somministrazione inizia dopo la stipulazione di specifico contratto.
Art. 4 - Oneri di costruzione della tubazione di derivazione di utenza
Il lavoro di costruzione (scavo, posa in opera pozzetto, rinterro ed eventuale asfaltatura) per la posa della tubazione che dalla conduttura principale (di norma collocata in sede stradale) porta alla proprietà da servire, è realizzato a spese e cura del Cliente sotto il controllo di Xxxxxxxxxx e secondo le modalità tecniche da questa indicate.
Spetta a Carniacque l’esecuzione dell’allacciamento della rete (tubazione principale) all’utenza privata, nonché la posa e la messa in esercizio del contatore.
Gli oneri derivanti per l’allacciamento di utenze per le quali occorra la costruzione di apposita condotta stradale e/o il potenziamento della rete esistente, non spettano a Carniacque ma al privato beneficiario
salvo intervento diretto del Comune.
Art. 5 - Modalità di ricezione dell’acqua potabile
5.1 Impianti di adduzione
L’acqua potabile viene trasportata attraverso gli impianti e reti di proprietà dell’Amministrazione Comunale, gli stessi sono gestiti da Carniacque.
5.2 Permessi e servitù
II Cliente deve consentire, ovvero deve ottenere da terzi, la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione a favore della rete di distribuzione e deve, comunque, permettere a Carniacque il miglior esercizio della somministrazione.
Le relative spese sono a carico del richiedente.
Salvo espresso patto contrario, tali servitù sono a titolo gratuito per l’amministrazione comunale o per Carniacque che può valersene anche per effettuare forniture ad altri Clienti.
La somministrazione è, comunque, subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione, alla sicurezza ed all'esercizio degli impianti occorrenti.
Xxxxxxxxxx non assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e, pertanto, ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti degli stessi restano a carico del Cliente interessato.
5.3 Punto di consegna
Il punto di consegna della somministrazione è, di norma, il contatore d’utenza qualora posizionato in prossimità del limite di proprietà. In difetto, si considera punto di consegna il limite di proprietà.
Il tipo e calibro del contatore sono definiti da Xxxxxxxxxx in relazione alla tipologia della somministrazione stessa.
Spetta a Carniacque determinare anche il diametro della presa e le relative caratteristiche.
Il luogo per la presa della diramazione e la collocazione del contatore sono stabiliti da Xxxxxxxxxx in accordo con il Cliente, ma comunque nel rispetto delle normative vigenti.
5.4 Caratteristiche e condizioni degli impianti interni
Gli impianti ed apparecchi del Cliente - in ogni caso costruiti, installati e mantenuti secondo le regole dell'arte - devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e alle vigenti disposizioni igienico sanitarie.
Carniacque si riserva la facoltà di procedere, sia prima di iniziare la somministrazione sia nel corso della medesima, alla verifica degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione e di esigere che vengano eseguite a cura e spese del Cliente le modifiche e riparazioni ritenute necessarie per rendere i manufatti idonei ad una corretta fornitura.
Xxxxxxxxx può rifiutare o sospendere la somministrazione dell’acqua a quegli impianti di utilizzazione che non dovessero trovarsi nelle condizioni volute dalla Stessa, sia nell’interesse della sicurezza della distribuzione in rete dell’acqua potabile che nell'interesse dei propri impianti.
Xxxxxxxxxx non assume responsabilità alcuna in relazione all'impianto del Cliente né per i danni che, dall’esercizio e dallo stato dell'impianto stesso, possono derivare al Cliente o a terzi.
Non assume responsabilità, inoltre, per gli eventuali danni cagionati dall'uso dell’acqua in occasione di incendi, o per allagamenti causati dagli impianti interni di trasporto e di utilizzazione a valle del punto di consegna, salvo che per comprovate cause imputabili a Carniacque stessa.
Nessun abbuono è concesso sul maggior consumo d’acqua determinato da eventuali guasti alle condutture interne dei fabbricati.
5.5 Utenze a forfait
Per i Comuni privi di contatore sono ammesse forniture a forfait nelle more di un futuro adeguamento.
Per le nuove utenze l’installazione del contatore è obbligatoria e si realizzerà quindi il pozzetto per il punto di consegna idoneo all’alloggio dello stesso.
Art. 6 - Scarico delle acque reflue
Ogni fornitura, per qualunque uso, è subordinata alla regolarità dell’impianto di smaltimento delle acque reflue in fognatura o altro sistema idoneo.
Tale idoneità può essere dichiarata all’atto della domanda, attestata mediante documentazione e/o verificata da Carniacque e/o dagli Uffici Tecnici comunali.
CAPO III
PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI CONTATORI
Art. 7 - Proprietà degli impianti
La parte delle diramazioni trasversali ricadente su suolo pubblico o ad uso pubblico appartiene al Comune Concedente e sono gestite da Carniacque.
Sono, invece, di proprietà del Cliente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata. Tale criterio si applica anche per le reti ove non sono installati i contatori.
In ogni caso il limite di proprietà costituisce limite di competenza anche in assenza di pozzetto con rubinetto di presa e/o misuratore che, se posti sul limite di proprietà, costituiscono effettivi punti di consegna.
Tutte le opere di prolungamento e potenziamento della rete dell’acquedotto sino al limite della proprietà dello stabile privato, limitatamente alla parte riferentesi al suolo pubblico, rimangono di proprietà del Comune anche se il Cliente ha pagato l’importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento dell’impianto.
Carniacque, qualora l’abitazione da servire sia a quota sfavorevole per consentire una sufficiente pressione di esercizio, può autorizzare la costruzione, da parte del richiedente, di impianto di sollevamento privato.
Carniacque si riserva, altresì, la possibilità di far applicare, in base ad una valutazione di salvaguardia e salubrità delle reti, dispositivi automatici di sezionamento, disconnettori, serbatoi o altre apparecchiature idrauliche.
Art. 8 - Manutenzione e controlli
Tutte le verifiche, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle derivazioni di proprietà comunale sono eseguite direttamente da Carniacque.
A carico del Cliente sono poste tutte le verifiche, le riparazioni e le manutenzioni (comprese anche le spese per disgelo tubazione) occorrenti alle derivazioni ricadenti su proprietà privata, ciò anche qualora il contatore sia collocato all’interno dell’edificio.
Al Cliente è fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento all’apparecchio misuratore.
È fatto, altresì, divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore od alle tubazioni della rete interna.
Il Cliente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione alla Carniacque di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi misuratori, di irregolarità nelle erogazioni o di inconvenienti di qualunque natura, comprese eventuali disfunzioni/ rotture del contatore.
Il Cliente, all’atto della richiesta di allacciamento della nuova utenza idrica, autorizza Xxxxxxxxxx ad accedere, nei luoghi di sua proprietà, per compiere tutte le operazioni indicate nel presente articolo.
Art. 9 - Contatori
I contatori sono forniti ed installati esclusivamente da Carniacque, anche se collocati su proprietà privata, assumendosi l’obbligo e l’onere della relativa manutenzione.
Il tipo ed il calibro e le prescrizioni tecniche di installazione degli apparecchi di misura sono stabiliti in relazione al tipo di fornitura ed al consumo minimo previsto.
Carniacque ha la facoltà di verificare la funzionalità e/o sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza alcun obbligo di preavviso o di motivazione.
Gli spostamenti eseguiti su richiesta, o per fatto dovuto al Cliente, sono eseguiti dal Carniacque a spese del Cliente medesimo.
Il Cliente, quale consegnatario dell’apparecchiatura di misura, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali.
La constatazione dell’applicazione o dell’esistenza dell’apparecchio misuratore risulta da apposito “foglio di lavoro per posa contatori” redatto dal personale incaricato al collocamento del contatore medesimo ed indicante il tipo di apparecchio, il numero di matricola, il valore della misura iniziale.
Il “foglio di lavoro” rimane depositato presso Carniacque.
Il Cliente deve accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni irregolarità; gli operatori di Carniacque devono sempre poter accedere in sicurezza agli apparecchi, ai sigilli ed alle condutture di allacciamento.
Il Cliente riconosce la facoltà a Carniacque, od altro personale da essa incaricato, di accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti alle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.
Il Cliente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione e di salvaguardia dai pericoli del gelo.
Di norma il misuratore e/o il rubinetto di presa vengono installati presso il limite della proprietà. Ogni nuova utenza idrica sarà dotata di contatore.
Art. 10 - Idranti stradali
Gli idranti non devono essere aperti se non in caso d’incendio, verifiche e collaudi da parte dei Vigili del Fuoco o di altri organi aventi titolo. L’utilizzatore deve informare Carniacque entro 24 ore dall’avvenuto uso.
Art. 11 – Impianti anti-incendio
Per l’alimentazione di bocche da incendio ad uso privato viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi.
Nel caso il Cliente richieda di alimentare un impianto anti-incendio interno da mantenere in pressione, questo sarà servito esclusivamente mediante rete idrica separata, interna alla proprietà e, pertanto, alimentata a valle del contatore.
Qualora non possano essere utilizzate prese di alimentazione già esistenti, Xxxxxxxxxx provvede, con oneri a carico del richiedente, alla costruzione delle suddette prese sino al limite di proprietà secondo disposizioni e schemi concordati con il richiedente medesimo.
Sarà cura del richiedente produrre lo schema di impianto redatto in conformità alla normativa in vigore e nel rispetto di eventuali prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco.
Xxxxxxxxxx non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata al momento dell’uso. Qualora per verificate ragioni di natura impiantistica non sia possibile l’attivazione di una vasca interna di raccolta, esaminata la specifica situazione dell’acquedotto, può essere concessa l’alimentazione
direttamente da uno stacco della derivazione di utenza sita a monte del contatore, con un apposito sistema di disconnessione, realizzato secondo le prescrizioni e gli schemi tecnici fissati da Xxxxxxxxxx. Questa, in relazione alla richiesta avanzata, provvederà al dimensionamento del diametro e del calibro del misuratore, in modo da non costituire ostacolo all’erogazione dell’acqua.
Per le condizioni impiantistiche alimentate a valle del misuratore non sono dovuti canoni antincendio, né contributi di derivazione.
Art. 12 – Interruzioni e sospensioni del servizio
Carniacque fornisce l’acqua senza interruzioni.
La stessa non è responsabile per interruzioni o riduzioni dell’apporto idrico dovuti a guasti improvvisi ed imprevedibili, a riduzione di portata delle sorgenti o delle derivazioni di approvvigionamento, a frane, mancanza di energia elettrica ed, in xxx xxxxxxxx, x xxxx fortuiti o di forza maggiore.
Xxxxxxxxxx si riserva quindi il diritto di sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua anche per lavori e per riparazioni.
Le operazioni programmate sulla rete che comportino interruzioni della fornitura sono tempestivamente comunicate ai Clienti con opportuni mezzi (avvisi agli albi, manifesti, ecc.), salvo nel caso che le stesse si manifestino in modo imprevedibile e/o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.
Xxxxxxxxxx si impegna a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio compatibilmente coi problemi tecnici insorti.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13 - Infrazioni
Il Cliente è obbligato al risarcimento dei danni ed al rimborso della spese dipendenti dalle infrazioni alle norme del presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs 267/2000 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di ritardato pagamento la Concessionaria applicherà gli interessi di mora.
Art. 14 - Abrogazione di norme
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono superate tutte le precedenti disposizioni comunali contrarie od incompatibili con quelle in esso contenute.
Art. 15 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito approvazione ATO.
Art. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le altre norme applicabili caso per caso.