PREMESSO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
REPERTORIO N° DEL .
CONVENZIONE TRA I COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO 4 ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA: BELLINZAGO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI, DEI SERVIZI E/O INTERVENTI SOCIALI INTEGRATI DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2019-2021.
PREMESSO
- che il Decreto Legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti nonché i propri rapporti finanziari ed i reciproci obblighi;
- che la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione attribuendo alle Regioni potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali nel dettaglio e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito territoriale adeguato;
- che il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59», al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- L.R. Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” all’art. 13 (Competenze dei comuni) prevede che “I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini”;
- la stessa regione Lombardia, con DGR 967/2010 che reca la proposta di modifica della legge regionale 3/2008, individua l’ambito distrettuale quale dimensione ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di servizi sociali;
- che l’art. 15 della legge 241/1990 prevede, in senso generale, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che la DGR X/7631 del 28.12.2017 ad oggetto: approvazione del documento” linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020”
stabilisce i tempi di definizione e di approvazione dei nuovi documenti di programmazione locale “Piani di Zona”, oltre a tracciare l’accorpamento territoriale di più distretti in Ambiti territoriali di maggiori dimensioni;
- che l’Assemblea dei Sindaci dell’attuale Distretto 4 ATS Milano Città metropolitana, come previsto dalla sopracitata DGR, ha approvato con propria delibera del 27.03.2018 la proroga del vigente Accordo di Programma con ATS (riferito al triennio 2015/2017), al fine di dare seguito al nuovo percorso programmatorio del welfare triennale, tenuto conto della complessità organizzativa e istituzionale insita agli accorpamenti territoriali.
Tutto ciò premesso
Tra i comuni del Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana:
i sottoscritti Sindaci pro-tempore in qualità di rappresentanti legali dei Comuni di Bellinzago, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina De Pecchi, Cernusco Sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano Con Bornago,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
I Comuni contraenti gestiscono in forma coordinata gli interventi ed i servizi sociali, previsti dai documenti programmatori deliberati dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci o che la normativa nazionale e/o regionale attribuiscano direttamente all’ambito distrettuale.
Tali interventi e servizi vengono delegati all’Ente Capofila il quale non ne acquisisce comunque la titolarità, che rimane in capo ai singoli comuni aderenti. La delega è conferita da ciascun singolo Comune sottoscrittore al Comune Capofila attraverso la presente convenzione.
La delega viene estesa a tutti i nuovi o ulteriori interventi, servizi e adempimenti che verranno conferiti dai comuni associati.
ARTICOLO 3 – PRINCIPI
L’organizzazione e gestione in forma associata verrà improntata ai principi di universalismo, eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, territorialità, efficienza ed efficacia, centralità della persona, integrazione, sussidiarietà, solidarietà, diritto di scelta.
Nelle materie poste a gestione associata verranno garantite:
− la priorità e la massima attenzione alle esigenze dell’utenza, attraverso la personalizzazione degli interventi, il coinvolgimento attivo in progetti ed interventi, l’estensione dell’accesso quanto più lo permettano le disponibilità di bilancio, la vicinanza dell’erogazione ai mondi naturali e vitali, l’opportunità – laddove sia possibile - di operare scelte in merito alle modalità ed ai soggetti erogatori;
− il rispetto dei termini di procedimento e provvedimento e delle carte dei servizi, laddove adottate;
− la rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative, sia con la cittadinanza che fra i Comuni contraenti;
− il divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
− la standardizzazione della modulistica e delle procedure;
− la ricerca dell’ innovazione scientifica e tecnologica, tesa alla appropriatezza, efficacia e semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, nonché fra i Comuni contraenti e con ogni altra Istituzione o Organizzazione aderente all’Accordo di Programma per l’attuazione del piano di Zona;
− La ricerca della qualificazione e dell’ottimizzazione della spesa sociale, anche attraverso l’adozione di strumenti di pianificazione e di valutazione a disposizione dei Comuni contraenti.
ARTICOLO 4 – FINALITÀ
La presente Convenzione persegue:
− il pieno raggiungimento di concertati e stabili modelli associativi nella programmazione e gestione delle politiche sociali;
− l’armonizzazione e la regolazione unitaria dei sistemi di offerta;
− la garanzia ai cittadini di uno stesso territorio di uniformità di interventi e di un sistema omogeneo di accesso ai servizi;
− la realizzazione delle funzioni e dei servizi essenziali da erogarsi a livello distrettuale, per il miglioramento e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, nonché di quanto erogato a livello comunale;
La gestione associata dovrà:
− essere conforme agli atti della programmazione locale;
− comportare che servizi e interventi siano presenti, ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate;
− perseguire il progressivo miglioramento della qualità e della omogeneità sul territorio dei Servizi;
− incrementare la distribuzione dei servizi sul territorio in relazione ai bisogni;
− valorizzare lo sviluppo omogeneo delle professionalità degli operatori e dei tecnici, anche attraverso opportune forme di formazione e supervisione professionale;
− assicurare coordinamento metodologico – professionale, oltre che gestionale, dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione.
ARTICOLO 5 - DURATA
La presente Convenzione decorre dal 2019 fino al 31/12/2021, senza possibilità di tacito rinnovo. Può essere rinnovata solo con successivi appositi provvedimenti, adottati dai singoli Enti che vi aderiscono, secondo la normativa vigente alla data del rinnovo.
Nel caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Lombardia o di approvazione di una nuova modalità di gestione associata tra i comuni, lo scioglimento della presente convenzione decorre dalla data di costituzione dei nuovi Ambiti o all’avvio effettivo della nuova modalità di gestione associata.
ARTICOLO 6 - ENTE CAPOFILA
Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione attribuiscono al Comune di Cernusco sul Naviglio il ruolo e le funzioni di Ente Capofila.
L’Ente Capofila assume l’onere di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e le operazioni necessarie al compimento dei fini della presente convenzione e alla realizzazione dell’oggetto, secondo quanto previsto nel precedente art. 2.
ARTICOLO 7 – CAPACITA’ CONTRATTUALE DELL’ENTE CAPOFILA
L’Ente Capofila agisce in nome e per conto dei Comuni aderenti alla convenzione. In virtù di tale attribuzione è autorizzato a negoziare e a stipulare con i terzi i contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite e servizi delegati, ivi compresi quelli relativi all’individuazione del personale di cui al successivo art. 14. Nell’ipotesi in cui alla scadenza della presente convenzione o in vigenza della stessa sia individuato un altro comune capofila, o sia deliberata dai comuni una nuova modalità organizzativa della gestione associata, il Comune di Cernusco sul Naviglio si impegna, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi, delle attività e delle progettualità in corso, a cedere al nuovo ente capofila, i contratti/convenzioni che non siano scaduti, acquisendo il formale consenso dei contraenti ceduti.
Il nuovo Ente capofila, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, si impegna a subentrare nei rapporti contrattuali predetti.
Altresì al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e delle attività già in corso, previa verifica delle disponibilità finanziarie necessarie, il Comune di Cernusco sul Naviglio si impegna a prorogare, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a sei mesi – i contratti convenzioni in scadenza prima della modifica dell’ente capofila, così da poter procedere alla cessione ai sensi del precedente articolo.
ARTICOLO 8 - ORGANISMI ASSOCIATIVI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONSULTAZIONE
I poteri di indirizzo e controllo politico sono esercitati dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto o loro delegati formalmente individuati, che si avvale del supporto del Responsabile dell’Ufficio Unico della gestione associata e del Tavolo Tecnico.
I Comuni contraenti si consultano e deliberano, nelle materie oggetto della presente Convenzione, mediante riunioni periodiche dell’Assemblea dei Sindaci. In particolare, l’Assemblea dei Sindaci:
- pianifica, programma e delibera le linee strategiche di politica sociale così come espresse all’interno del Piano di Zona;
- approva il piano economico finanziario le relative variazioni ed il rendiconto di gestione;
- approva le linee guida, i criteri di erogazione e/o accesso ai servizi, fatte salve le competenze attribuite ai singoli comuni o all’Ufficio Unico;
- valuta la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi;
- esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legislazione nazionale e/o regionale.
ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE, VALIDITA’ DELLE SEDUTE E FORME DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
L’Assemblea dei Sindaci viene convocata e presieduta dal Sindaco dell’Ente Capofila o suo delegato, il quale assume anche le funzioni di rappresentanza legale per le funzioni e servizi previsti in convenzione.
Le convocazioni devono essere trasmesse tramite fax o posta elettronica ai Comuni aderenti almeno 5 giorni in via ordinaria e 2 giorni in caso di urgenza, prima della data prevista per la riunione, con indicazione della sede, del giorno ed orario, nonché dell’ordine del giorno. Sono previste almeno due sedute ordinarie per anno, per l’approvazione dei piani economici e finanziari, nonchè per l’approvazione del rendiconto di gestione.
Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono ritenute valide se presenti la maggioranza dei componenti in prima convocazione che comunque devono rappresentare almeno la metà della popolazione dei Comuni associati, o 1/3 dei componenti in seconda convocazione che comunque devono rappresentare almeno un terzo della popolazione dei Comuni associati. Per le deliberazioni di approvazione del piano economico finanziario e del rendiconto di gestione è richiesta la maggioranza dei componenti che comunque devono rappresentare almeno la metà della popolazione dei Comuni associati.
Ogni componente dell’Assemblea dei Sindaci ha diritto ad un voto. L’espressione del voto è normalmente palese, per alzata di mano; ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario dell’Assemblea dei Sindaci sono svolte da personale dell’Ente Capofila, la cui individuazione è attribuita al responsabile dell’Ufficio Unico della gestione associata.
ARTICOLO 10 - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA
La gestione coordinata dei servizi ed interventi di cui alla presente Convenzione si avvale della seguente organizzazione:
- Tavolo Tecnico, struttura tecnica stabile di co-progettazione, a supporto dell’Assemblea dei Sindaci, delle attività dell’Ufficio Unico e per la regolarità dei flussi informativi. Il tavolo tecnico è composto dai dirigenti/responsabili dei servizi sociali dei comuni associati, ed è convocato dal responsabile dell’ufficio di Piano o suo delegato;
- Ufficio Unico della gestione associata che svolge anche le funzioni di ufficio di Piano distrettuale (salvo diversa indicazione dell’Accordo di Programma attuativo del Piano di Zona), quale ufficio comune al servizio delle Amministrazioni Comunali e di supporto degli aderenti all’Accordo di programma, che collabora con l’organo di rappresentanza politica nell’elaborazione delle strategie di sviluppo del welfare territoriale e si cura di garantire l’attuazione operativa delle iniziative previste dal documento di programmazione territoriale, dei servizi e funzioni previsti dalla presente convenzione.
ARTICOLO 11 – SERVIZI ED INTERVENTI POSTI A GESTIONE ASSOCIATA
I servizi ed interventi posti a gestione associata sono quelli previsti negli atti della programmazione adottata dall’Assemblea dei Sindaci e a tutti gli altri che la legislazione nazionale o regionale attribuiscono all’ambito distrettuale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le attività attualmente in essere, che potranno essere modificate, integrate, sostituite dagli atti deliberativi della stessa Assemblea dei sindaci. Il conferimento di nuovi servizi e funzioni di competenza dei Comuni è subordinato all’adozione di appositi atti amministrativi da parte degli organi competenti:
Area Minori, Giovani e Famiglia:
Servizio distrettuale per i Minori e la Famiglia, Segretariato sociale e servizi complementari (Coordinamento Affidi distrettuale, Servizio Spazio Incontri), sperimentazione ministeriale P.I.P.P.I (format avanzato); Adesione e partecipazione ai servizi ed interventi della rete antiviolenza interdistrettuale VIOLA.
Area Fragilità:
Erogazione di buoni e voucher alla cittadinanza, Accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili e servizi complementari, Progetti di prossimità e progetti di supporto al lavoro di cura domiciliare privato, Accreditamento del sistema dei Trasporti sociali;
Area Promozione e Inclusione Sociale
Servizio di Mediazione e Facilitazione linguistica in favore della popolazione immigrata, servizio per l’Accompagnamento e l’Inserimento socio-lavorativo, azioni;
Gestione servizi e interventi afferenti al Piano Nazionale Povertà e ai relativi finanziamenti ministeriali (tra i quali interventi di educazione finanziaria, gestione centralizzata del ReI, potenziamento del Servizio di Segretariato sociale distrettuale..)
Gestione distrettuale assegnazione servizi abitativi pubblici e sociali ai sensi della L.R. 16/2016.
Redazione Piano annuale e triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali.
Azioni trasversali a tutte le aree:
Gestione fondi assegnati all’Ambito distrettuale, vincolati e non; Definizione di Regolamenti distrettuali;
Gestione delle funzioni di Accreditamento delle Unità di offerta Sociale. Sviluppo della cartella sociale informatizzata;
Redazione Nuovo Piano di zona triennale del Welfare locale
ARTICOLO 12 - SEDE
La sede dell’Ufficio unico viene messa a disposizione dal Ente capofila, gli oneri relativi all’affitto e alle utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, spese telefoniche, pulizie), agli arredi, attrezzature e alle manutenzioni, sono sostenuti attingendo al FNPS o dalle risorse dei comuni associati.
ARTICOLO 13 – FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI SISTEMA ATTRIBUITE ALL’UFFICIO UNICO
I Comuni contraenti, per la complessiva realizzazione della pianificazione zonale e laddove l’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona non disponga diversamente, pongono a gestione associata le seguenti funzioni amministrative e attività di coordinamento, attribuite alla competenza dell’Ufficio Unico:
- Progettazione esecutiva di politiche e servizi ricompresi nell’Accordo di Programma di attuazione del Piano di Zona;
- conduzione dei rapporti interdistrettuali con i Distretti afferenti all’Asse Adda Martesana e Melegnano Martesana, o ad altre ATS lombarde, le ASST, Città Metropolitana e Regione Lombardia in merito ad Accordi, Protocolli e collaborazioni, inserite nell’Accordo di Programma e comunque stabilite dalla normativa vigente;
- Implementazione del sistema di Integrazione socio-sanitaria, raccordo con istituzioni sanitarie locali
- Predisposizione, gestione, coordinamento e monitoraggio di progettazioni ministeriali regionali, distrettuali e interdistrettuali
- Ricerca nuove fonti di finanziamento e risorse a livello ministeriale, regionale e privato
- Gestione complessiva del sistema di erogazione risorse al territorio (DGR regionali): enti e cittadini
- Regia nell’attività di implementazione e funzionamento della rete territoriale Terzo Settore
- Gestione e aggiornamento Sistema di Accreditamento – controllo CPE
- Gestione e aggiornamento del sistema di monitoraggio, valutazione e statistica (diagnosi sociale)
- Predisposizione e gestione del Piano formativo operatori
- Segreteria organizzativa e di supporto agli organi di governo del Piano (politici e tecnici)
- Raccordo istituzionale con enti pubblici per lo sviluppo del welfare locale (cabina di regia)
ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO UNICO
Il personale dell’Ufficio Unico deve prevedere almeno la presenza, anche con rapporti a tempo parziale, delle seguenti professionalità:
- 1 Responsabile dell’Ufficio di Piano (Categoria D o qualifica Dirigenziale); 1 Coordinatore dell’Ufficio di Piano
- 2 Istruttori direttivi di cui almeno uno con profilo professionale di Assistente sociale, a tempo pieno;
- 2 Collaboratori Professionali Amministrativi a tempo pieno;
i cui oneri relativamente a stipendio tabellare e accessorio e specifiche indennità sono a carico del FNPS e laddove le risorse di tale fondo non siano sufficienti, a carico dei fondi messi a disposizione da parte dei comuni associati.
Il personale dell’Ufficio Unico può essere individuato attraverso una delle seguenti modalità:
- tra i dipendenti dei Comuni aderenti o di altra Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1 c. 2 del d. lgs. 165/2001, che verranno messi a disposizione a tempo pieno o parziale presso tale Ufficio, ai sensi dell’art. 14 del CCNL degli Enti Locali del 22/01/2004 oppure in mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001 o attraverso l’istituto del comando;
- tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato e già nella dotazione organica dell’Ente Capofila;
- mediante selezioni pubbliche nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Nel caso di impreviste e prolungate assenze, maternità, protratte malattie, licenziamento, mobilità verso altri servizi e funzioni o maggiori esigenze
dell’ufficio di Unico, l’Ente Capofila sottopone al Tavolo Tecnico ed all’Assemblea dei Sindaci possibili ipotesi di riorganizzazione, al fine di non interrompere la regolare funzionalità dell’ufficio.
Nel caso in cui la dotazione organica in capo all’Ufficio Unico non corrispondesse a quanto sopra definito, i Comuni associati garantiscono soluzioni immediate, mettendo anche a disposizione risorse di personale in grado di mantenere livelli ottimali di funzionamento dell’Ufficio Unico.
Al personale assegnato in maniera stabile ed esclusiva all’ufficio Unico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell’Ente Capofila, si applicherà la disciplina di cui all’art. 31 del d. lgs. 165/2001.
La struttura del personale assegnato all’Ufficio di Unico potrà essere modificata in relazione alle scelte ministeriali e regionali in materia di funzioni e fondi assegnati agli Ambiti territoriali.
ARTICOLO 15 - GESTIONE PROCEDURE DI GARE DISTRETTUALI
Per la gestione di procedure di gara di affidamento di nuovi servizi distrettuali, a fronte della mancata applicazione organizzativa dell’Ufficio Unico come sancito all’art. 14 della presente Convenzione, i Responsabili dei comuni sono chiamati a prestare la propria collaborazione presso l’ufficio Unico a supporto della gestione complessiva delle procedure di gara, per tutto il tempo necessario all’avvio e conclusione dell’iter procedurale.
ARTICOLO 16 – PREROGATIVE E FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI
I Comuni sottoscrittori concorrono al funzionamento e alla realizzazione di quanto previsto in convenzione, partecipando attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo della gestione.
I comuni stessi si impegnano a fornire con tempestività all’Ente capofila, nell’ipotesi di servizi e progetti che siano realizzati presso le proprie sedi, tutta la documentazione relativa agli adempimenti della sicurezza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: DVR, DUVRI, piani emergenza).
I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità della convenzione, assicurando la partecipazione dei responsabili dei servizi sociali (o loro delegati) ai momenti di programmazione tecnica
Ogni ente associato individuerà all’interno della propria organizzazione un responsabile/dirigente quale soggetto componente il tavolo tecnico di cui all’art. 10, che rappresenta o impegna l’Ente , nell’ambito delle proprie funzioni, e con il compito di collegamento tra la struttura del Comune e l’Ufficio Unico.
I componenti del Tavolo Tecnico, nell’attuazione dei servizi/progetti previsti in applicazione della presente convenzione, si avvalgono di tecnici, specialisti ed operatori.
ARTICOLO 17– ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
I Comuni contraenti:
− affidano all’Ente Capofila le proprie funzioni e i servizi elencati agli art. 11 e 13 e quanto verrà previsto nei documenti programmatori deliberati dall’Assemblea dei Sindaci;
− individuano di comune accordo, all’interno dell’Assemblea dei Sindaci e del Tavolo Tecnico, le sedi di svolgimento dei servizi e la relativa articolazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico;
− attribuiscono al Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Unico il compito di fungere da coordinatore delle funzioni, servizi e progettazioni poste in gestione associata e di referente per l’Assemblea dei Sindaci del Distretto;
− riconoscono all’Ente Capofila la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
1. Fondo Nazionale Politiche Sociali, annualmente attribuito;
2. Fondo Sociale Regionale, annualmente attribuito;
3. Fondo Non autosufficienze, annualmente attribuito;
4. Fondo Nazionale Povertà;
5. Fondi ministeriali PON Inclusione;
6. Fondi regionali attribuiti con specifiche delibere regionali;
7. Eventuali finanziamenti in partnership da Città Metropolitana;
8. compartecipazioni dai Comuni per gli interventi e per i servizi sociali associati;
9. eventuali altre risorse che il Distretto è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;
10. ogni altro diritto attinente l’attività, fra cui l’eventuale imposizione di tariffe o di concorso al costo dei servizi da parte dell’utenza;
11. la riscossione degli eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni e ai servizi svolti.
12. Ogni altro fondo attribuito all’ambito distrettuale, vincolato o non, che non sia richiamato nei punti precedenti;
L’Ente Capofila dispone dei finanziamenti attribuiti, introitati in un apposito settore del bilancio e gestito dal Dirigente competente nell’ambito di una specifica sezione di P.E.G. e con specifico vincolo di destinazione delle risorse al finanziamento delle attività e servizi oggetto della presente convenzione.
Nel caso di subentro di altro Ente Capofila, il Comune cessante provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali, fatta eccezione delle quote necessarie ad onorare gli impegni formalmente assunti relativi al periodo antecedenti la data di subentro o di quelli di cui al precedente art.7.
ARTICOLO 18 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
In corrispondenza con l’elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni contraenti, l’Assemblea dei Sindaci approva il piano economico-finanziario dei servizi associati per l’esercizio successivo, predisposto dall’Ufficio Unico..
Il piano contiene una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sui sistemi di affidamento dei servizi, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare ed è predisposto tenendo anche in considerazione gli adempimenti di monitoraggio e debito informativo richiesti a livello istituzionale.
Agli effetti delle leggi finanziarie dello Stato ed in particolare delle norme in materia di riduzione della spesa di personale, fatte salve future e diverse disposizioni legislative, la spesa che annualmente verrà sostenuta dall’Ente Capofila per il personale impiegato a tempo pieno e a tempo parziale presso l’Ufficio Unico, di cui al precedente art. 14, sarà attribuita ai Comuni aderenti alla convenzione, ai soli fini dell’inclusione nel calcolo di cui alle vigenti leggi finanziarie, in ragione del numero di abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente. L’Ente Capofila invierà annualmente entro il 31 di marzo idonea certificazione delle spese sostenute e la tabella di rilevazione delle
stesse. Quanto sopra detto non vale nell’ipotesi in cui i comuni sostengano direttamente i costi del personale dell’Ufficio Unico, in quanto ogni singolo ente conteggerà queste somme nell’ambito delle proprie spese complessive di personale.
Il Dirigente/Responsabile dell’ufficio Unico verifica l’andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali variazioni o assestamenti del Piano economico-finanziario all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, secondo le stesse modalità della sua approvazione.
ARTICOLO 19 - RENDICONTO DI GESTIONE
Il rendiconto annuale dei servizi ed interventi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo, desunto dai risultati della gestione annuale.
Il rendiconto viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, entro il 30 giugno dell’anno successivo, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti ed è predisposto tenendo anche in considerazione gli adempimenti di monitoraggio e debito informativo richiesti a livello istituzionale.
ARTICOLO 20- RECESSO DALLA CONVENZIONE
Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all’ente capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso.
ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE
Alla Assemblea distrettuale dei Sindaci è conferito il potere di dirimere, a maggioranza dei componenti, eventuali controversie che insorgano nell’esecuzione della presente Convenzione.
ARTICOLO 22 – BOLLO
La presente Convenzione gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.
ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa esplicito riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e ai regolamenti nelle materie oggetto di convenzione, ad ogni altra norma di carattere generale, nonché alle disposizioni del codice civile, ove applicabili.
La presente Convenzione si compone di n.23 articoli redatti in 10 fogli dattiloscritti.