Contract
LA CONVENZIONE DI SINGAPORE SULLA MEDIAZIONE: UNO STRUMENTO DA IMPLEMENTARE (ANCHE) NEI PROGETTI DI COSTRUZIONE INTERNAZIONALI.
Il 7 agosto 2019 è stata aperta alla firma la Convenzione di Singapore sulla Mediazione (la “Convenzione”), voluta dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) allo scopo di consentire il riconoscimento e l’efficacia esecutiva internazionale degli accordi transattivi raggiunti in sede di mediazione su controversie commerciali. La Convenzione si applica solo agli accordi raggiunti in forma scritta all’esito di una procedura di mediazione per risolvere una controversia commerciale tra parti che hanno sede in Paesi diversi o la cui sede sia in un Paese diverso da quello in cui l’obbligazione deve essere eseguita.
La Convenzione – come già quella di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, alla quale si deve l’ampia diffusione dell’arbitrato quale strumento di ADR (Alternative Dispute Resolution) – mira a risolvere il problema posto dall’assenza di un meccanismo idoneo a conseguire l’esecutività dell’accordo transattivo raggiunto all’esito del procedimento di mediazione. Infatti, laddove questo accordo resti inadempiuto, il creditore della prestazione dovuta non ha, oggi, altro rimedio che quello di instaurare un apposito giudizio per ottenere una pronuncia che, previo accertamento dell’inadempimento, condanni il debitore a eseguirla, con ciò di fatto rendendo praticamente nullo il vantaggio della mediazione.
Il “valore aggiunto” della Convenzione è dunque rappresentato proprio dall’efficacia esecutiva attribuita alle transazioni raggiunte in mediazione. Infatti, l’autorità competente dello Stato (aderente alla Convenzione) in cui viene chiesto l’adempimento dell’accordo ne dovrà sancire l’efficacia esecutiva su semplice domanda della parte interessata e a fronte della prova che l’accordo è stato raggiunto all’esito di un procedimento di mediazione.
La Convenzione ad oggi conta 46 Stati firmatari, tra cui Stati Uniti, Cina,
India e Xxxxx del Sud.
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Non hanno ancora aderito, invece, l’Unione Europea e gli Stati membri, e ciò non perché non vi sia piena condivisione, anche a livello europeo, degli obiettivi perseguiti dalla Convenzione: negli Stati membri si registra, infatti, un ricorso crescente allo strumento della mediazione – soprattutto a seguito della Direttiva 2008/52/CE – per la maggiore economicità e rapidità del procedimento rispetto ai procedimenti arbitrali, giudiziali o ad altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La ragione della mancata adesione, dunque, dipende esclusivamente dal fatto che non è stato ancora chiarito se la competenza a firmare sia della sola Unione o se detta competenza debba essere condivisa con gli Stati Membri.
La Convenzione – una volta firmata anche dall’Unione Europea o dagli Stati membri – è suscettibile di colmare un vuoto anche a livello europeo dove, in forza del Regolamento UE n. 1215/2012 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, è prevista l’efficacia esecutiva delle sole transazioni giudiziarie, intendendosi per tali quelle transazioni approvate dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro o concluse davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in corso di causa.
L’entrata in vigore della Convenzione è prevista decorsi sei mesi dal deposito della legge di ratifica del terzo Paese firmatario. Nei Paesi che hanno ratificato la Convenzione, la relativa disciplina entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla ratifica, applicandosi, dunque, solo agli accordi transattivi ad essa successivi.
Tralasciando ora l’analisi più puntuale delle previsioni della Convenzione e delle riserve ed eccezioni che possono essere fatte valere in sede di ratifica e di applicazione concreta, vale invece la pena ricordare che l’esperienza della mediazione in taluni paesi guida, in particolare negli USA, ha da tempo confermato la grandissima efficacia di questo metodo non contenzioso per la risoluzione delle controversie nel mondo delle costruzioni e dell’impiantistica. Carenze e lacune nella documentazione progettuale costituiscono, ad esempio, una delle tipiche ragioni di conflitto derivanti dal rapporto contrattuale, ed il ricorso alla mediazione, nei contratti USA, ha evidenziato un indiscusso vantaggio riducendo drasticamente i tempi e i costi di risoluzione delle dispute.
Il procedimento contenzioso – avanti ad una giurisdizione ordinaria ovvero ad un tribunale arbitrale – comporta, infatti, oneri tempi e costi significativamente più gravosi rispetto ad una gestione extra-giudiziale della lite, volta a mitigare o addirittura prevenire il conflitto.
Ad oggi la mediazione negli USA ha già superato il ricorso alla giurisdizione ordinaria e all'arbitrato, segnando un trend che a nostro avviso merita di essere incoraggiato e studiato con attenzione dalle imprese attive internazionalmente ed anche dalle autorità.
La mediazione, che offre significativi vantaggi (anche in Europa, se le autorità pubbliche supereranno la loro ritrosia a trovare accordi stragiudiziali con la parte privata), va quindi ad affiancarsi agli strumenti di ADR cui possono ricorrere le parti di un contratto di costruzione: ci riferiamo alla Statutory Adjudication del Regno Unito – il cui successo è ampiamenti noto –, ai Dispute Boards (con o senza mediazione), ai meccanismi multi-tiered di mediazione e arbitrato (clausole “Med-Arb” e “Med-Arb-Med”).
Il rilancio delle opere infrastrutturali e della realizzazione dei grandi investimenti produttivi, così come delle transazioni commerciali internazionali, richiede la definizione di processi di risoluzione delle controversie che riescano ad evitare i costi e le ritualità dell’arbitrato amministrato internazionale da un lato, e le naturali riserve sulle corti nazionali dall’altro lato.
L’auspicabile rilancio dello strumento della mediazione, a cui vuole contribuire la Convenzione di Singapore, si pone come principale strumento per una riduzione certa dei tempi e dei costi per tutte le parti coinvolte, salvaguardando altresì le relazioni commerciali fra controparti.
L’apertura della Convenzione di Singapore alla firma è un’ottima occasione per ripensare seriamente a come evitare che il contenzioso contribuisca a soffocare ulteriormente il settore delle costruzioni infrastrutturali e dei grandi impianti infrastrutturali.
Noi siamo a disposizione per contribuire alla riflessione e alla messa in atto di questi strumenti alternativi, che stiamo sperimentando in varie latitudini.
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