SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
Condizioni generali di fornitura del calore mediante teleriscaldamento ai sensi della Delibera ARERA n.24/2018/R/tlr e xx.xx.
Alto Garda Servizi SpA
Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx xxx Xxxxx - XX
PREMESSE
Ai fini dell’interpretazione delle presenti Condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento si applicano le seguenti definizioni:
ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo dei settori dell’Energia, delle Reti e dell’Ambiente e delle società che vi operano.
Circuito primario della Sottostazione d’utenza: corrisponde alla porzione della Sottostazione d’utenza percorsa dal fluido termovettore primario e permette il trasferimento del calore dalla Rete principale alla Sottostazione d’utenza.
Circuito secondario della Sottostazione d’utenza: corrisponde alla porzione della Sottostazione d’utenza all'interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo e permette il trasferimento dell'energia termica dalla Sottostazione all’edificio che ne usufruisce. Il circuito secondario è separato da quello primario dalle superfici o dalle apparecchiature di scambio termico.
Cliente o Utente: si intende qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, ente o associazione, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento dell’unità immobiliare allacciata alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l’allacciamento o che abb ia sottoscritto il Contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.
Contatore di energia termica: è il dispositivo che misura l'energia fornita alla Sottostazione d’utenza. E’ posto sul circuito primario e fornisce la misurazione, indicata in kWh o in MWh, per il calcolo dei consumi che saranno fatturati al Cliente . E’ il contatore principale e generale ai fini della misurazione dell’energia.
Disattivazione della fornitura o disattivazione: è la sospensione dell’erogazione del servizio al Punto di fornitura chiudendo le valvole di intercettazione al Punto di consegna, a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della Sottostazione di utenza.
Esercizio e manutenzione dell’Impianto dell’Utente: è l’insieme delle attività di verifica e controllo del corretto funzionamento dell’impianto termico e l’insieme delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione di guasti condotte in conformità alle normative tecniche vigenti.
Fornitore: è la società Alto Garda Servizi Spa, in sigla AGS SpA, (o società dalla stessa avente titolo) che gestisce la rete di teleriscaldamento, distribuisce e vende l’energia termica ai clienti allacciati alla rete stessa.
Gradi Giorno: è la somma, relativa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell'autorità locale, generalmente tra ottobre ed aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.
Impianto dell’utente o Impianto interno dell’edificio: è l’impianto tecnologico che consente l’utilizzo dell’energia termica prelevata dalla rete. Ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l’esecuzione di processi industriali. L’Impianto dell’utente è sotto la esclusiva, diretta responsabilità e cura del Cliente.
Manutenzione ordinaria: è l’insieme delle operazioni che sono necessarie per il controllo della funzionalità della/e Sottostazione/i d’utenza.
Manutenzione straordinaria: è l’insieme delle operazioni che sono necessarie al ripristino della funzionalità della/e Sottostazione/i d’utenza e che comportano la sostituzione di componenti.
Misuratori di calore individuali: laddove installati per decisione ed a carico del Cliente, forniscono i dati relativi ai consumi dei diversi impianti utilizzatori di un Cliente e rappresentano i valori individuali. Sono posti sull’Impianto dell’utente, generalmente in prossimità dell'utenza e sono sotto la diretta responsabilità e cura del Cliente. I misuratori di calore individuali sono sottesi al Contatore di energia termica.
Punto di consegna del servizio del teleriscaldamento: è definito dalle valvole di intercettazione del Circuito primario della Sottostazione.
Punto di fornitura: è la parte terminale dell’allacciamento in cui il Fornitore consegna l’energia termica al Cliente. Coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la Rete e l’Impianto dell’utente. In assenza di circuiti idraulici distinti tra la Rete e l’Impianto dell’utente, il Punto di Fornitura si identifica con il Contatore di energia termica.
Regolazione dell’Impianto dell’Utente: è l’insieme delle attività volte ad impostare e mantenere il periodo annuale di esercizio, l’orario di riscaldamento e/o raffrescamento prescelto e la temperatura ambiente dei locali riscaldati e/o raffrescati, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente, o ad impostare e mantenere le caratteristiche richieste dal processo.
Rete di teleriscaldamento: è l’infrastruttura che serve per il trasporto del fluido termovettore (acqua calda) dalla Centrale di produzione del calore alle Sottostazioni d’utenza e per il suo ritorno in Centrale.
Servizio di teleriscaldamento: per teleriscaldamento si intende il trasporto a distanza di calore ad uso di riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento ambienti, usi di processo, generato in una Centrale di Cogenerazione attraverso una rete di tubazioni poste nel sottosuolo.
Scollegamento dalla rete o scollegamento: è la sospensione dell’erogazione del servizio al Punto di fornitura chiudendo le valvole di intercettazione al Punto di consegna, che, in aggiunta alla Disattivazione, comprende la rimozione del Contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto.
Sottostazione d’utenza: è l’apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatori di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la Rete e l’Impianto interno dell’edificio per garantire il prelievo e la misura della energia termica erogata secondo le quantità e modalità contrattuali.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI
1.1. AGS SpA fornisce l’energia termica (calore) mediante la propria Rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda igienico sanitaria, raffrescamento ambienti e usi di processo nei limiti dell’estensione e delle potenzialità dei propri impianti e previa verifica da parte di AGS SpA dell’esistenza delle condizioni tecniche ed economiche ritenute da AGS SpA necessarie, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento e da eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
1.2. L’edificio da allacciare alla Rete di teleriscaldamento è identificato nel frontespizio del presente Contratto.
1.3. La fornitura del calore viene effettuata se e quando l’Impianto interno dell’edificio è conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici, risultante da certificazione proveniente da soggetto autorizzato.
1.4. Rimane a carico del richiedente e/o Cliente l’eventuale richiesta a terzi di concessione, autorizzazione e/o servitù a terzi, nel caso le tubazioni di allacciamento alla rete principale, prima di giungere sulla proprietà del richiedente e/o Cliente, dovessero transitare su immobili e/o terreni di altri proprietari. Al fine di consentire i lavori di allacciamento e l’erogazione della fornitura il richiedente e/o Cliente si obbliga a ottenere e mantenere, a propria cura e spese e con riferimento all’immobile oggetto della fornitura, i diritti/servitù/autorizzazioni necessari per il mantenimento delle tubazioni e delle apparecchiature posate per tutta la durata del contratto. La fornitura di calore è subordinata all’ottenimento e alla permanenza di detti titoli in tempo utile per consentire l’effettuazione dei lavori di allacciamento a cura del Fornitore.
1.5. AGS SpA si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, informandone il Cliente, le condizioni di fornitura per giustificati motivi di adeguamento normativo, di carattere tecnico, di miglioramento del servizio, di pubblica utilità e di interesse generale, con conseguente adeguamento.
1.6. Il Cliente si impegna a consentire ad AGS SpA con proprio personale o altri incaricati, in ogni caso muniti di tesserino di riconoscimento, da esibire a richiesta del Cliente, ad accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle condutture, manutenzione della/e Sottostazione/i, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, lettura, smantellamento della/e Sottostazione/i.
1.7. AGS SpA potrà allacciare altre eventuali utenze sulla derivazione di presa destinata al servizio del Cliente, che rimane interamente di proprietà del Fornitore, posata su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.
ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1. Oggetto del presente Contratto è il servizio di teleriscaldamento che può comprendere sia la fornitura di calore per uso riscaldamento ambienti sia la fornitura di calore per produzione acqua calda igienico sanitaria sia la fornitura di calore per raffrescamento ambienti e/o usi di processo
A tal proposito il Cliente ed AGS SpA stabiliscono che il servizio di fornitura di calore sia prestato per uno o più degli usi di seguito indicati ed espressamente individuati nel frontespizio del presente contratto: a) uso riscaldamento ambienti; b) uso produzione acqua calda igienico-sanitaria; c) uso raffrescamento ambienti; d) usi di processo.
AGS SpA si impegna quindi a somministrare, e il Cliente si impegna a ritirare, il calore per gli usi concordati e dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto. Il calore viene consegnato al Cliente attraverso una Sottostazione d’utenza.
Nel caso in cui venga richiesta dal Cliente la fornitura di calore per l’uso raffrescamento ambienti, la fornitura sarà effettuata con Punto di consegna separato ed indipendente dal Punto di consegna riservato alla fornitura di calore per gli altri usi.
2.2. Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda alla temperatura di esercizio nel circuito primario compresa tra:
- un minimo di 70°C e un massimo di 95°C nel caso di utilizzo del calore per gli usi di cui alla lettera a) e/o b) e/o d) dell’art. 2.1.. Per tali usi il fluido in uscita dal circuito primario dovrà avere una temperatura minore o uguale a 65°C;
- un minimo di 80°C e un massimo di 95°C nel caso di utilizzo del calore per l’uso di cui alla lettera c) dell’art. 2.1.. Per tale uso il fluido in uscita dal circuito primario dovrà avere una temperatura minore o uguale a 75°C.
2.3. Il Cliente si impegna ad utilizzare la fornitura del calore solo per gli usi convenuti dal presente Contratto nell’art. 2.1., ed è tenuto ad utilizzarla esclusivamente nei locali indicati nel presente Contratto e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente comunicato ed accettato dal Fornitore, il Cliente è tenuto a pagare i consumi in base al prezzo e alle imposte o tasse relative all’effettivo utilizzo, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni di legge, i maggiori tributi, oltre agli eventuali maggiori danni ed è data facoltà al Fornitore di risolvere unilateralmente il contratto con efficacia immediata.
Nel caso della fornitura di calore per il raffrescamento ambienti, è fatto divieto per il Cliente, direttamente o per il tramite di suoi familiari o incaricati o di terzi, manomettere e/o modificare l’Impianto dell’utente oppure il Circuito secondario della Sottostazione ovvero ogni circuito idraulico per la parte funzionale al raffrescamento al fine di utilizzare il calore per usi diversi dal raffrescamento, quali il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e/o usi di processo.
2.4. Ogni modifica nell’utilizzo del servizio oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata, con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, dal Cliente al Fornitore che dovrà, in caso di accettazione, aggiornare il Contratto di fornitura o stipulare un nuovo Contratto. Qualora la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, o risulti non pervenuta presso gli uffici del Fornitore, e questo comporti una diversa applicazione delle condizioni tariffarie o fiscali, il Fornitore si riserva il diritto di emettere nuove fatture per i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata, ovvero si presume sia stata realizzata, anche ricorrendo, se del caso, a criteri estimativi di ricostruzione dei consumi.
ART. 3 – RICHIESTA DI FORNITURA
3.1. Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso l’Ufficio commerciale del Fornitore.
3.2. Qualora non esista l’allacciamento alla Rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l’esecuzione, specificando l’utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della/e Sottostazione/i d’utenza e della derivazione.
3.3. I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all’ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge alla esecuzione lavori e delle eventuali servitù occorrenti, saranno addebitati al Cliente medesimo sulla base di apposito preventivo.
3.4. AGS SpA si riserva la facoltà di non effettuare l’allacciamento alla Rete di distribuzione richiesto qualora ritenga non soddisfatte le condizioni tecniche ed economiche ritenute da AGS SpA necessarie.
ART. 4 - MODALITA’ DI FORNITURA
4.1. L’energia termica viene consegnata al Cliente, attraverso la Sottostazione d’utenza AGS SpA provvederà ad individuare lo scambiatore di calore idoneo alla relativa potenza termica richiesta dal Cliente.
4.2. La consegna dell’energia termica avverrà all’interno di un idoneo locale messo a disposizione gratuitamente dal Cliente ed adibito ad accogliere la Sottostazione d’utenza. Inoltre, il Cliente dovrà fornire e garantire gratuitamente l’alimentazione elettrica per il normale funzionamento delle apparecchiature installate.
Il Cliente è tenuto ad equipaggiare il quadro elettrico con apposito interruttore magnetotermico da 16 A - 230 V monofase, con messa a terra a norma di legge, dedicato all’alimentazione degli apparecchi ausiliari della/e Sottostazione/i di utenza.
Ogni Sottostazione d’utenza, comprensiva di contatore, scambiatore di calore, apparecchiature e componenti fino al punto di consegna, rimane di proprietà del Fornitore, che la concede in comodato d’uso gratuito al Cliente ai sensi dell’art. 1803 e ss. del Codice Civile per la durata di anni quindici, fatto salvo il caso in cui il Cliente acquisti direttamente la Sottostazione d’utenza.
Salvo diversa previsione contrattuale contenuta nell’Allegato C) – “Condizioni Promozionali”, che costituisce parte integrante del presente Contratto, tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano ogni Sottostazione, escluso il contatore di energia termica, sono integralmente a carico del Cliente, anche in deroga all’art. 1808 del Codice Civile.
Saranno inoltre a carico del Cliente gli oneri relativi alla sostituzione della Sottostazione d’utenza.
Decorso il quindicesimo anno dalla data di attivazione del servizio, la Sottostazione d’utenza verrà ceduta a titolo gratuito dal Fornitore al Cliente, ad eccezione del contatore di energia termica che rimarrà di proprietà del Fornitore.
4.3. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia proprietario della Sottostazione d’utenza, per acquisto diretto o per cessione da parte del Fornitore, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano la Sottostazione sono integralmente a carico del Cliente, salvo diversa previsione contrattuale contenuta nell’Allegato C) – “Condizioni Promozionali” che costituisce parte integrante del presente Contratto.
4.4. In ogni caso ogni Sottostazione d’utenza deve rispettare le caratteristiche tecniche specificate dal Fornitore.
Le sonde termiche, i misuratori di portata e le centraline di regolazione devono rispettare le specifiche tecniche del Fornitore ed ogni intervento su di essi va autorizzato in modo scritto dal Fornitore, esclusa la regolazione del circuito secondario che è liberamente impostabile dal Cliente.
4.5. Ogni Sottostazione d’utenza dovrà essere dotata di apposito contatore acquistato e installato da parte del Fornitore che ne mantiene sempre la proprietà.
4.6. Il Cliente è custode delle apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà del Fornitore che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso è proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Il Cliente è tenuto a provvedere ad una continua e costante alimentazione di energia elettrica di tutte le apparecchiature e dispositivi installati dal Fornitore presso l’utenza. Pertanto il Cliente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di eventuali sottrazioni, alterazioni, incurie, abusi, manomissioni, danneggiamenti o rotture, anche causate da ignoti o terzi o da fattori ambientali. A tal fine egli deve attuare i provvedimenti e gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di manomissione o rottura. L’utente è responsabile di ogni contravvenzione alle presenti Condizioni generali di fornitura, sia che essa avvenga per fatto suo proprio, per quello di suoi familiari o incaricati o di terzi e dovrà quindi rispondere di ogni danno causato al Fornitore.
4.7. Ciascuna Sottostazione d’utenza è dotata di un dispositivo di limitazione della portata idrica. La taratura di tale dispositivo sarà effettuata in modo da garantire la potenza massima contrattuale.
4.8. Il Cliente sin da ora consente al personale del Fornitore, od ad altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento (esigibile a richiesta del Cliente) di accedere in qualsiasi momento della giornata, alla Sottostazione d’utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della Sottostazione d’utenza, quali controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazioni di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, lettura, smantellamento della Sottostazione.
4.9 Nel caso di fornitura di calore anche per la produzione di acqua igienico-sanitaria sarà cura del Cliente prevedere, a sua discrezione e a sue spese, eventuali accorgimenti tecnici o impianti di trattamento dell'acqua di alimentazione (es: impianto di addolcimento o dosatori di polifosfati).
4.10. E’ comunque stabilito il divieto di utilizzo della Sottostazione d’utenza per scopi diversi da quello per la quale è stata installata.
4.11. Successivamente alla realizzazione dell’allacciamento e dell’installazione della/e Sottostazione/i d’utenza, è consentito al Cliente richiedere lo spostamento della derivazione per il Cliente, nonché della/e Sottostazione/i d’utenza, ma in questo caso, e previa verifica da parte di AGS della fattibilità tecnica necessaria, i costi per la realizzazione sono a totale carico del Cliente e determinati in funzione dei lavori e delle opere da eseguire.
ART. 5 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA
5.1. AGS SpA ha facoltà di sospendere o limitare la fornitura di calore oltre che per cause di forza maggiore (fra queste compresi gli scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano la Centrale di produzione del calore), caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell’autorità, anche per cause di carattere tecnico derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la Rete di teleriscaldamento. In quest’ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.
5.2. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore al Cliente con un congruo preavviso, di norma, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.
5.3. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente articolo non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
5.4. Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l’Impianto dell’utente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l’incolumità del Cliente e/o dei terzi.
Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che sia stato manomesso e/o modificato l’Impianto interno dell’edificio oppure il Circuito secondario della Sottostazione d’utenza oppure il Contatore di energia termica ovvero ogni circuito idraulico per la parte funzionale al raffrescamento al fine di utilizzare il calore per usi diversi dal raffrescamento, quali il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria.
5.5. In caso di morosità del Cliente, il Fornitore potrà, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, sospendere la fornitura, fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la sua posizione. La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell’addebito al Cliente, contenente l’indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore, il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di giorni 10 (dieci) dalla data di contestazione.
Le spese di cessazione e riattivazione delle forniture sono a carico del Cliente.
5.6. Il Cliente che intende interrompere per qualsiasi ragione o causa la fornitura deve presentare agli uffici commerciali del Fornitore richiesta scritta secondo le modalità previste dal presente contratto ed utilizzando il modulo disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o presso gli uffici commerciali del Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, l’interruzione della fornitura con l’apposizione dei sigilli sulle valvole poste sul circuito primario e la chiusura amministrativa/contabile del Contratto con l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale sulla base della lettura dei consumi.
I Clienti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, ove si trovano forniture attive, devono darne sollecito avviso scritto al Fornitore, facendo specifica richiesta di chiusura (come indicato al comma che precede) o di subentro.
Lo stesso onere di cui ai commi che precedono, incombe per le attività commerciali, artigianali e le società, nel caso di modificazioni delle proprietà.
Al Cliente intestatario del Contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento della effettiva chiusura del Contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del Contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.
Qualora la Sottostazione d’utenza sia di proprietà del Fornitore la disattivazione della fornitura e lo smantellamento della Sottostazione d’utenza sarà effettuata a discrezione, cura e spese del Fornitore nei tempi tecnici che saranno concordati tra le Parti ed in conformità di quanto eventualmente disposto da XXXXX.
ART. 6 - MANUTENZIONE E REGOLAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
6.1. L’esercizio del Circuito primario della Sottostazione d’utenza, ivi compresa la centralina di regolazione è di competenza del Fornitore.
L’onere e l’obbligo di manutenzione e l’esercizio dell’Impianto interno dell’edificio con le relative spese, sono invece a carico del Cliente.
6.2. La regolazione dell’Impianto interno dell’edificio è liberamente impostabile dal Cliente, che dovrà, mediante la centralina di regolazione, impostare e mantenere il periodo annuale di esercizio e l’orario prescelto e mantenere la temperatura ambiente dei locali riscaldati/raffrescati entro i limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.
In proposito si precisa che, essendo il calore derivante da processi di cogenerazione, in base al D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, gli orari giornalieri di riscaldamento possono essere estesi a 24 ore.
6.3. Il Cliente non potrà intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione del Circuito primario della Sottostazione d’utenza, il cui accesso è di esclusiva competenza del Fornitore.
ART. 7 - MISURAZIONE DEI CONSUMI
7.1. L’unità di misura del calore fornito è il Kilowattora termico (kWh) o il Megawattora termico (MWh).
7.2. La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla lettura del Contatore di energia termica installato su ogni Sottostazione d’utenza, rilevata tramite tele-lettura o da personale incaricato dal Fornitore.
Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del Cliente; in quest’ultimo caso il Cliente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del/i proprio/i misuratore/i, nei modi che lo stesso indicherà.
7.3. In caso di mancata lettura dei consumi, il Fornitore sarà autorizzato a determinare il consumo del calore, sulla base dei consumi storici dell’utenza, ove esistenti; oppure nel caso di nuova fornitura, in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze analoghe, avuto riguardo anche della potenza installata.
7.4. In caso di irregolare o mancato funzionamento del Contatore di energia termica, il Fornitore sostituirà lo strumento di misurazione e addebiterà i consumi relativi calcolandoli anche in via presuntiva relativamente al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata. Il calcolo sarà effettuato, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei consumi registrati presso analoghe utenze. In entrambi i casi
si terrà in considerazione il numero dei gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel periodo in esame nel Comune ove viene erogata la fornitura.
7.5. Qualora il Cliente ritenga erronee le indicazioni del Contatore di energia termica, potrà richiederne la verifica al Fornitore, che provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, previa comunicazione al Cliente del costo stimato della verifica.
Nel caso in cui la segnalazione del Cliente si riveli erronea, il costo dell’intervento sarà interamente addebitato al Cliente che ha effettuato la richiesta di verifica, in occasione della prima fatturazione utile.
7.6. Le rilevazioni del Contatore di energia termica si intendono esatte entro la tolleranza in misura ammessa dalla normativa vigente.
7.7. Nel caso in cui venga riscontrata una effettiva anomalia di funzionamento del Contatore di energia termica, il Fornitore si accollerà le spese di verifica e rettificherà gli addebiti dei consumi al Cliente, come detto ai punti 7.3. e 7.4. che precedono.
7.8. Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione o alterazione del Contatore di energia termica, nonché delle apparecchiature e tubazioni di pertinenza del Fornitore. Ogni tentativo di alterare la misura del calore o di sottrarre calore non misurato o di manomettere le apparecchiature darà la facoltà al Fornitore di risolvere il contratto di Fornitura, fatta salva ogni altra azione che competa al Fornitore.
7.9. Il Cliente potrà installare, a sua cura e spese, misuratori di calore individuali sulle derivazioni delle singole unità abitative, con la funzione di consentire la ripartizione dei consumi, fermo restando che, ai fini della fatturazione, il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà determinato dalla misura rilevata dal Contatore di energia termica. Qualora il sistema di lettura dei suddetti misuratori individuali sia compatibile con quello del Fornitore, lo stesso potrà fornire, su richiesta del proprietario dell’immobile o dell’amministratore condominiale, il servizio di lettura e di ripartizione dei consumi. Il servizio viene fornito a pagamento e su richiesta, ai soli fini di un supporto per la ripartizione dei consumi fra i condomini, fermo restando che il consumo fatturato al Cliente è esclusivamente quello contabilizzato dal Contatore di energia termica. In tal caso si ribadisce che ogni obbligazione e responsabilità contrattuale fa carico comunque unicamente al Cliente firmatario del contratto di fornitura.
ART. 8 - CONDIZIONI TARIFFARIE
8.1. Il prezzo di vendita finale del calore è composto da tariffa e I.V.A.
La tariffa di vendita costituisce il corrispettivo per la fornitura di calore e per l’esercizio delle apparecchiature di scambio termico di competenza del Fornitore.
8.2. Per i casi di fornitura di calore per uso riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 2.1., le tariffe di vendita del calore saranno aggiornate in misura equivalente alle variazioni del prezzo del gas metano e con la stessa frequenza di queste ultime, a seguito delle deliberazioni di ARERA o altro organismo di riferimento. L’equivalenza tra il prezzo finale del gas metano ed il prezzo del calore è determinata con la formula indicata al Punto 1 dell’Allegato B) – “Condizioni Tariffarie” che costituisce parte integrante del presente Contratto.
8.3. Per i casi di fornitura di calore per uso raffrescamento ambienti, di cui alla lettera c) dell’art. 2.1., le tariffe di vendita del calore saranno aggiornate in misura equivalente alle variazioni del prezzo dell’energia elettrica e con la stessa frequenza di queste ultime in base al prezzo di mercato ed a seguito delle deliberazioni di ARERA o altro organismo di riferimento. L’equivalenza tra il prezzo finale dell’energia elettrica ed il prezzo del calore è determinata con la formula indicata al Punto 2 dell’Allegato B) – “Condizioni Tariffarie” che costituisce parte integrante del presente Contratto.
0.0.Xx tariffa per la somministrazione del calore, il metodo di tariffazione e le relative modifiche vengono stabilite da AGS SpA; il Cliente accetta le tariffe approvate, con effetto da qualsiasi momento.
In fattura saranno esposti inoltre gli importi accessori, diversi dalle voci strettamente inerenti ai consumi, ovvero:
- diritti fissi per apertura o riapertura del contatore;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore determinati secondo le modalità di cui all’art. 9);
- compensi e rimborsi per prestazioni diverse e servizi addizionali resi dal Fornitore inerenti la fornitura di calore.
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
9.1. La fatturazione dei consumi è effettuata, con l’ordinaria periodicità adottata da AGS SpA o altra società controllata o incaricata a tale attività da AGS SpA, con cadenza normalmente mensile in base alle letture del contatore principale di Sottostazione o in base ai consumi stimati.
9.2. Sulla base di esigenze operative interne o disposizioni normative delle Autorità competenti, AGS SpA può variare in ogni momento la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento, informandone il Cliente, ed emettere fatture di acconto.
9.3. Le fatture, recapitate nel luogo di fornitura o altro indirizzo indicato e richiesto dal Cliente, dovranno essere pagate entro le scadenze indicate sulle fatture.
9.4. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulla fattura, comunque non inferiori a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
9.5. In caso di ritardato pagamento oltre i termini indicati in fattura, AGS SpA ha diritto di esigere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, calcolati su base annua pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) determinato dalla BCE maggiorato del 3,5%.
In ogni caso il Fornitore si riserva di avvalersi per il recupero coattivo, del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere le forniture come all’art. 5.5. del presente Contratto.
9.6. Il Cliente moroso sarà tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti dal Fornitore per l’eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura.
9.7. Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di applicare modalità di fatturazioni specifiche a quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute, nonché di richiedere (se non già fornita) la prestazione delle garanzie di cui al successivo articolo n. 10 o di aggiornare l’importo.
9.8. L'ammontare e le modalità di pagamento del Corrispettivo di allacciamento a carico del Cliente per l’allacciamento alla Rete di teleriscaldamento, indicato alla voce 2 dell’Allegato A) – “Preventivo di spesa per l’allacciamento alla Rete di
teleriscaldamento ai sensi della Delibera ARERA n. 24/2018/R/tlr e xx.xx.” accettato e sottoscritto dal Cliente che costituisce parte integrante del presente Contratto, sono stabiliti nello stesso Allegato A).
ART. 10 - GARANZIE
10.1. Alla stipula del contratto, il Fornitore potrà richiedere, a garanzia dei pagamenti, una cauzione di importo pari a tre mesi di consumo medio invernale. Peraltro potrà essere accettata in via alternativa una fideiussione bancaria, da rilasciarsi in termini di legge, di importo pari a tre mesi di consumo invernale.
10.2. Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione della fornitura, maggiorato degli interessi legali.
10.3. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal Contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti ed addebiterà nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
10.4. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell’utenza in corso di vigenza del Contratto.
ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO, XXXXXXX E RECESSO
11.1. Il presente Contratto di somministrazione del calore ha effetti vincolanti tra le Parti dal giorno della sua sottoscrizione.
11.2. Il presente Contratto di somministrazione del calore ha durata decennale, a decorrere dalla data di attivazione del servizio. Ai fini quindi della decorrenza del periodo decennale, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di calore, quale risulta dalla documentazione di AGS SpA.
11.3. Il Contratto, salvo diverse pattuizioni delle Parti, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso dal la scadenza naturale.
11.4. In applicazione della Delibera ARERA n. 24/2018/R/tlr e xx.xx. il Cliente potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di un mese, presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura ovvero una richiesta di scollegamento dalla rete mediante invio della richiesta tramite posta all’indirizzo del Fornitore oppure tramite posta elettronica all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure presso gli uffici del Fornitore, compilando l’apposito modulo reso disponibile presso gli uffici e/o sul sito internet del Fornitore.
Il Cliente che esercita il recesso entro i primi 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto è tenuto al pagamento al Fornitore di un Corrispettivo di Salvaguardia “Ct”, il cui ammontare, che si riduce nel tempo, è calcolato nel modo seguente:
C C * PR
dove:
t i PT
Ci è il corrispettivo iniziale quantificato nel Preventivo di cui all’Allegato A – Voce 3 accettato e sottoscritto dal Cliente, che costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto;
PR è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del Corrispettivo di Salvaguardia;
PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del Corrispettivo di Salvaguardia (pari a tre anni).
11.5. In caso di Disattivazione, il Fornitore procederà all’esecuzione delle seguenti attività:
a) chiusura delle valvole di intercettazione della Sottostazione d’utenza e loro piombatura (qualora tecnicamente fattibile);
b) effettuazione della lettura di cessazione;
c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
11.6. In caso di Scollegamento, il Fornitore procederà, oltre a quanto previsto al comma precedente, all’esecuzione delle seguenti attività:
d) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della/e Sottostazione/i di proprietà del Fornitore;
e) disattivazione delle apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento;
f) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata del cliente ove tale circuito non serva altri clienti.
11.7. Al Cliente intestatario del Contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento della effettiva interruzione del servizio.
11.8. Nessun corrispettivo potrà essere applicato per la Disattivazione o lo Scollegamento ad eccezione dell’eventuale Corrispettivo di Salvaguardia come sopra definito.
11.9. Il Fornitore ha diritto di mantenere, a titolo gratuito, le tubazioni posate per l’allacciamento realizzato per l’utenza nel sottosuolo di pertinenza del Cliente anche a seguito del recesso del Cliente stesso.
11.10. Qualora il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali di AGS SpA, il Cliente può recedere senza oneri entro sette giorni decorrenti dalla data di conclusione.
Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del Contratto.
11.11. Nel caso specifico di cessazione del presente contratto per fatto imputabile al Cliente, il Fornitore procederà all’esecuzione delle attività di Disattivazione e potrà pretendere il pagamento del Corrispettivo di Salvaguardia come sopra definito.
ART. 12 - DISDETTA - SUBENTRO NELL’UTENZA
12.1. Come previsto dal precedente articolo, e in riferimento a quanto già specificato nell’art. 5.6, la disdetta del presente Contratto dovrà pervenire alla controparte con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso dalla scadenza naturale del Contratto. Nel caso in cui il Cliente intenda interrompere la fornitura deve presentare ad AGS SpA apposita richiesta scritta, a cui farà seguito l’interruzione della fornitura con l’apposizione dei sigilli sulle valvole poste sul circuito primario, la lettura dei consumi, e la chiusura amministrativa/contabile del contratto.
12.2. In caso di passaggio a qualsiasi titolo della fornitura dal Cliente ad altro soggetto, ovvero nel caso in cui il Cliente abbandoni o dia in locazione i locali destinati ad accogliere la/e sottocentrale/i di calore relativa/e a forniture attive, il Cliente titolare
della fornitura deve darne immediato avviso scritto al Fornitore, facendo specifica richiesta di chiusura per l’interruzione del servizio o per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula del nuovo Contratto.
12.3. Lo stesso onere, di cui al comma 1 e comma 2, incombe per le attività commerciali, gli artigiani e le società, nel caso di modificazioni della proprietà.
Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.
12.4. La disattivazione della fornitura, con l’apposizione dei sigilli sulle valvole poste sul circuito primario sarà effettuata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di disattivazione.
ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1. Unitamente a quanto previsto negli articoli precedenti, qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Contratto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e risolvere il contratto. In particolare il Fornitore potrà sospendere la fornitura e potrà anche risolvere il contratto qualora:
- motivi di sicurezza come previsto dagli artt. 4.6. e 5.4. del presente Contratto;
- il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso;
- prelievo fraudolento, ivi comprese la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura e la condotta prevista nell’art. 2.3.;
- il Cliente non permetta al personale incaricato da AGS SpA di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di tipo tecnico;
- in caso di subentro di altro utilizzatore nella fornitura senza preavviso o chiusura contratto;
- mancato pagamento di una o più fatture dei servizi forniti da AGS SpA;
- mendaci dichiarazioni del Cliente.
13.2. La riattivazione della fornitura successiva alla sospensione avverrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, dopo la stipula di un nuovo Contratto ed il pagamento delle eventuali fatture insolute nonché delle spese di sospensione e riattivazione del servizio.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1. AGS SpA potrà cedere il presente Contratto di fornitura a Società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
15.1. Il Foro competente per tutte le controversie, che possono insorgere per l’esecuzione o l’interpretazione del presente Contratto di fornitura del calore, sarà in via esclusiva unicamente quello di Rovereto.
ART. 16 - NORME APPLICABILI
16.1. La fornitura è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle emanate ed emanande aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi competenti e da eventuali condizioni particolari concordate dalle Parti che saranno tassativa mente allegate al presente Contratto e ne costituiranno parte integrante.
16.2. Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente Contratto e relativi allegati, da parte degli organi ed Enti competenti in materia, AGS SpA darà comunicazione al Cliente di tali modifiche.
Se il Cliente non recede dal contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.
ART. 17 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
17.1. Il Cliente può ottenere informazioni presso gli uffici commerciali di AGS SpA, consultando il sito internet del Fornitore (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) nella sezione dedicata al Servizio Teleriscaldamento, ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel rispetto dei termini e delle procedure previsti.
17.2. AGS SpA riconosce in caso di contestazioni le sole comunicazioni scritte.
17.3. Le comunicazioni dirette all’utenza saranno validamente effettuate da AGS SpA mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo dall’Utenza oppure, se con carattere di generalità, mediante appositi spazi nelle fatture, bollette, tramite quotidiani, emittenti radiotelevisive, SMS o attraverso sito internet.
ART. 18 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
18.1. Entrambe le Parti sono obbligate a non rivelare a Xxxxx e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all’esecuzione del contratto in oggetto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della parte interessata. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, la parte inadempiente dovrà risarcire all’altra i danni che ne dovessero derivare.
ART. 19 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO – IMPOSTA DI XXXXX
19.1. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso; le spese relative rimarranno a carico esclusivo della parte che avrà reso necessaria la registrazione del contratto.
19.2. L’imposta di bollo – per l’importo di legge – sarà ad esclusivo carico del Cliente e sarà versata contestualmente alla sottoscrizione del Contratto oppure addebitata alla prima scadenza.
ART. 20 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
20.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
- Premesse;
- Art. 1 - Condizioni generali;
- Art. 2 - Oggetto del contratto;
- Art. 3 - Richiesta di Fornitura;
- Art. 4 - Modalità di fornitura;
- Art. 5 - Interruzioni e sospensioni della fornitura;
- Art. 6 - Manutenzioni e regolazione dell’impianto termico;
- Art. 7 - Misurazione dei consumi;
- Art. 8 - Condizioni tariffarie;
- Art. 9 - Fatturazione e pagamenti;
- Art. 10 - Garanzie;
- Art. 11 - Durata del contratto, rinnovo e recesso;
- Art. 12 - Disdetta – subentro nell’utenza;
- Art. 13 - Clausola risolutiva espressa;
- Art. 14 - Cessione contratto;
- Art. 15 - Foro competente;
- Art. 16 - Norme applicabili;
- Art. 17 - Informazioni e comunicazioni;
- Art. 18 - Clausola di riservatezza;
- Art. 19 - Registrazione del contratto – imposta di bollo;
- Art. 20 - Clausole vessatorie.
Xxxxx, accettato, sottoscritto.
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AGS SpA | Il Cliente |
Il Cliente presta il proprio consenso alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione da parte di AGS Spa e a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.