ALLEGATO 2 – SCHEMA DI DISCIPLINARE
ALLEGATO 2 – SCHEMA DI DISCIPLINARE
Disciplinare di concessione per l’affidamento in regime di concessione d’uso del podere e pascoli di San Xxxxx in comune di Subbiano - Complesso regionale Alpe di Catenaia”
In esecuzione della Determinazione …………. del …………….
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, di seguito denominata “Ente concedente”, nella persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a Stia (AR) il 28/1/1971, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio n. 5 Gestione deleghe regionali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, P.I. 02095920514,
CONCEDE A
…..…………………………………………………………………………………………. via ………………………………………………. P. IVA / C.F. …………………………… nato a …………………. prov. …….. il …………………………. e residente in …………………………………………………. C.F.………………………………………. di seguito denominato “Concessionario”,
La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni:
Art. 1. – Oggetto della concessione.
Sono oggetto della concessione d’uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Alpe di Catenaia e contraddistinti catastalmente al Foglio 8 particelle 25 parte ha 10.55.08, 26 parte ha 0.11.91, 27 ha 1.80.52, 28
parte ha 1.83.60, 29 ha 0.23.97, 30 parte ha 3.04.94, 31 parte ha 1.14.04 che interessano le particella forestale del Complesso regionale Alpe di Catenaia e interessa le particelle forestali X00/0, X00/0 , X00/0, D17/4 e D16/2 per un totale di ha 18,74.06. Il podere è composto da due immobili principali: uno ad uso abitativo costituito da 12 vani disposti su tre piani e l’altro
adibito a magazzino e deposito di 288 m2 suddivisi su due piani. Si allegano planimetrie I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Art. 2. – Finalità della concessione.
I beni oggetto della concessione, come contraddistinti al precedente art. 1, sono concessi in uso per le finalità previste dall’art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i. con particolare riferimento alle lettere e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo - culturali ad esso correlate h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse ed l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di gara e riportato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione dallo stesso sottoscritto.
Art. 3. – Durata della concessione.
La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula.
La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all’Unione dei Comuni Montani del Casentino apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L’Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell’immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Ente concedente al Concessionario uscente. E’ vietata la cessione del contratto
ed è vietata la sub concessione ad eccezione di quanto disposto dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005, regolamento attuativo della L.R. 77/04 e cioè che l’Ente concedente, previa acquisizione del parere dell’Ente proprietario o di Ente Terre Regionali Toscane, può autorizzare l’utilizzo degli immobili o di porzioni degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.
Art. 4. - Uso dei beni in concessione
Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l’onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la revoca immediata della concessione.
Il Concessionario nell’usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarla indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose per l’utilizzo di detti beni.
Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall’apposito verbale di consistenza da sottoscrivere tra le parti, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura.
E’ espressamente vietato al Concessionario, senza preventivo consenso scritto dell’Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle
parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell’ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell’immobile. In caso di inadempienza l’Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.
Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all’Ente Terre Regionali Toscane e all’Unione dei Comuni Montani del Casentino, il diritto di accedere all’immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell’utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L’Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l’utilizzo del bene nonché l’eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.
Art. 5. - Obblighi del Concessionario.
Il Concessionario si impegna e si obbliga:
1) ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R.
77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.
Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, eseguiti direttamente a cura e spese dal Concessionario previa autorizzazione scritta dell’Ente concedente, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all’80% della cifra da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso
in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l’Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell’investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del “Concessionario” (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente
Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l’esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all’interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell’Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).
2) alla conduzione del fabbricato e dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso regionale “Alpe di Catenaia”. In tal caso il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere
nell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell’Ente concedente.
3) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione.
4) ad eseguire i seguenti interventi nei tempi di seguito specificati:
- Rifacimento del tetto della capanna, in particolare: orditura primaria e secondaria,
apposizione di tavolato in legno spessore minimo cm 4, impermeabilizzazione con carta
ardesiata e manto di copertura con tegole similari agli esistenti, entro 1 anno dall’inizio della
concessione e nel frattempo non dovrà essere utilizzato.
- Manutenzione sul manto di copertura del fabbricato principale tramite sostituzione
dei tegolini deteriorati, messa in sicurezza delle gronde con il ripristino dei materiali esistenti
deteriorati, entro il mese di giugno 2021.
- Verifica, adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico compresa la verifica
periodica della messa a terra dell’impianto elettrico entro giugno 2021.
- Sostituzione della caldaia esistente, rifacimento della centrale termica e adeguamento
dell’impianto termico alle dimensioni della struttura entro il mese di 31 ottobre 2021.
- Rifacimento degli infissi esistenti deteriorati entro 31 ottobre 2021.
- Rifacimento dei bagni con sostituzione dei sanitari e piastrelle entro giugno 2021.
5) a risarcire all’Ente concedente qualsiasi danno causato all’area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo e dei fruitori della struttura.
6) a rispettare nello svolgimento delle attività tecnico-gestionali, le seguenti condizioni relative alle aree boscate ricadenti nell’ambito della concessione:
- all’interno di esse il concessionario ha il diritto, non oneroso di raccolta della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto al servizio 5 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;
- all’interno di esse, fatto salvo l'obbligo generale a non effettuare alcuna utilizzazione boschiva, potranno essere espressamente e specificatamente autorizzati dall’Ente concedente eventuali diradamenti, taglio di singole piante, sramature e decespugliamenti per il contenimento del margine del bosco, fatte salve le eventuali autorizzazioni di legge necessarie e il pagamento del valore di macchiatico se positivo.
7) riguardo ai pascoli: al pascolamento con comunicazione all’Ente concedente del numero dei capi che si intende allevare e delle modalità di esercizio del pascolo. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli. L’Ente concedente si riserva di limitare il pascolo qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo. Inoltre i terreni concessi dovranno essere decespugliati tutti gli anni, nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento forestale 48/R del 8/8/2003, e il concessionario è tenuto al ripristino delle recinzioni danneggiate e al rifacimento delle stesse nelle zone dove sono inesistenti garantendo i terreni contermini dallo sconfinamento.
8) a concordare con l’Ente concedente l’eventuale rimessa a coltura di terreni saldi previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri di legge necessari per poter effettuare l’intervento.
9) a pagare il canone annuo di concessione.
10) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.
Art. 6. - Forniture
Il fabbricato è allacciato alla rete della distribuzione dell’energia elettrica.
Il concessionario è obbligato alla volturazione delle utenze a suo nome e ogni onere di volturazione dei contratti per le forniture è a totale carico del concessionario.
Tra i beni concessi è compresa una captazione di sorgente interna ai terreni concessi, la quale
non riguarda in alcun modo l’acqua, in quanto bene pubblico, né la sua qualità e quantità e il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti la manutenzione della presa, dovrà costantemente curare la manutenzione delle tubazioni e della cisterna, restando responsabile di qualsiasi perdita e danno; il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque, né a modificare quella esistente, senza autorizzazione da parte dell’Ente concedente.
È a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tale captazione, compresi quelli previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche.
Art. 7. – Permessi e nullaosta.
Il Concessionario si impegna a subordinare l’effettivo uso della struttura e del pascolo all’ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l’espletamento dell’attività proposta.
Art. 8. - Canone di concessione ed oneri tributari.
Il canone di concessione, risultante dall’offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €………… annui (euro ).
In considerazione degli importanti lavori di ristrutturazione del fabbricato principale necessari per poter iniziare l’attività turistico-ricettiva a partire dal primo anno di concessione sarà possibile lo scomputo dal canone annuo di concessione dell’importo dei lavori di ristrutturazione accordati da questo Ente, nella misura del 80% del canone annuo di concessione, e per un numero di anni necessario al recupero da parte del concessionario dell’importo totale valutato in € 50.000,00. Il concessionario dovrà comunque sempre corrispondere all’ente concedente almeno il 20% del canone annuo risultante dall’aggiudicazione, che sarà calcolato sul canone totale (100%) aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di
operai ed impiegati. L’aggiornamento decorrerà a partire dall’anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione.
Il suddetto canone sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di marzo con una delle seguenti modalità:
1) versamento su conto corrente postale intestato all’Unione dei Comuni Montani del Casentino - Servizio Tesoreria;
2) deposito presso il Servizio 5 – Gestione deleghe regionali dell’Unione dei Comuni di contanti, nei limiti stabiliti dalla Legge, assegno di conto corrente non trasferibile o assegno circolare non trasferibile intestati come al punto 1;
3) bonifico bancario, tassativamente con esibizione di ricevuta emessa dalla banca dove questo è avvenuto;
4) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell’Unione dei Comuni.
Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l’anno successivo.
Sul Concessionario gravano, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.
Art. 9. - Cauzione
Il concessionario ha costituito e fornito apposita copia all’Ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione della seguente cauzione:
- deposito cauzionale/polizza fidejussoria garantita e irrevocabile bancaria o assicurativa a garanzia delle obbligazioni di cui al presente atto, compreso il pagamento annuale del canone di concessione, e per danni o decremento del valore del bene causati durante il periodo d’uso e dovuti a cattiva conduzione dello stesso, dell’importo di € =
(euro ………………….)va determinato post gara come dodici dodicesimi del canone annuale, avente
durata fino a sei mesi successivi alla data di scadenza della concessione;
La polizze/deposito di cui sopra verranno svincolati dopo sei mesi dalla scadenza dell’atto di concessione in seguito a verifica sullo stato dei beni.
2) fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari a 50.000,00 € a tutela della reale realizzazione dei lavori di miglioramento in progetto (rifacimento del tetto della capanna, manutenzione sul manto di copertura del fabbricato principale, verifica, adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico compresa la verifica periodica della messa a terra dell’impianto elettrico, sostituzione caldaia esistente, rifacimento centrale termica e adeguamento impianto termico alle dimensioni della struttura, rifacimento degli infissi esistenti deteriorati e rifacimento dei bagni). Tale fidejussione verrà svincolata una volta terminati i lavori, previo nullaosta da parte del tecnico incaricato da questo Ente per il controllo che i lavori siano stati eseguiti in conformità con il progetto presentato.
Art. 10. - Assicurazioni
Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà costituire e mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporterà gli estremi:
- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale minimo di € 1.000.000,00. Se la Polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all’Ente concedente copia della quietanza di pagamento per l’annualità successiva, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa.
- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell’Unione dei Comuni del Casentino con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da: atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della
concessione e per un valore indicato di € 500.000,00 (valore del bene)= (euro cinquecentomila). A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Xxxxxxx XXXXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX.
Art. 11. Condizioni speciali relative allo scomputo dell’investimento.
Xx XXXXXXXXXXXXXXX con la firma del presente atto si impegna alla realizzazione dell'investimento di cui all'art. 5 e assunto agli atti di questa amministrazione con prot. XXXX del XX/XX/XXXX a fronte di una somma totale riconosciuta a scomputo di € 50.000,00 e si impegna altresì al pagamento del canone come specificato all'art. 8.
Ai fini del recupero dal canone di concessione dell’investimento, xx xxxxx XXXXXXXXXXXX dovrà emettere fattura/e a questo Ente per la cifra oggetto dello scomputo.
Qualora il concessionario realizzi gli interventi in modo parziale e/o qualitativamente non corrispondente a quanto previsto, l'Unione dei Comuni procederà al ricalcolo unilaterale dell’importo degli investimenti scomputabili dal canone di concessione e all’eventuale rivalsa mediante escussione a valere sulla polizza fideiussoria specifica di cui all’art. 9 punto 2.
Art. 12. - Divieti.
E’ fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l’uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente (art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005), pena la revoca immediata della
concessione. E’ altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi
genere e natura sul bene oggetto di concessione.
Art. 13. - Revoca della concessione.
La concessione potrà essere revocata quando:
- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al Progetto di utilizzazione e valorizzazione di aggiudicazione;
- qualora, a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato a base della concessione;
- il Concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone;
- il Concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;
- qualora vengano a mancare per il Concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;
- qualora il Concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative;
- qualora il Concessionario non rispetti quanto previsto all’art. 5. Obblighi del Concessionario
del presente atto.
- qualora il Concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione alla Unione dei Comuni Montani del Casentino.
L’Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.
Art. 14. - Rinuncia
Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all’ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.
Art. 15. - Domicilio del Concessionario.
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il
Concessionario elegge domicilio legale in ……………………
Via …………………………….
Art. 16. – Foro competente.
Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo
Art. 17. – Spese.
La presente scrittura viene registrata dall’ente concedente a spese del Concessionario.
Art. 18. – Norme di rinvio.
Per l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.
Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.
Art. 19. – Disposizioni finali.
Sono parte integrante della presente scrittura i seguenti documenti allegati:
- lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti.
- PLANIMETRIE
- ALLEGATO N… progetto di utilizzazione e valorizzazione
- ALLEGATO N… assicurazione RC
- ALLEGATO N assicurazione sui beni
- ALLEGATO N cauzione
Art. 20 - RISERVATEZZA
I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle
disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti di Ente Terre e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all’intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E’ escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.
Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale
accettazione.
Bibbiena, …………………………….
L’Ente Concedente Il Concessionario
Il responsabile del servizio n. 5 Gestione ………………………………
Deleghe regionali – dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx ………………………………
…………………………………………….. ………………………………