Contract
Piano sperimentale di difesa sismica di edifici pubblici – Comune di Sora – Realizzazione Scuola Modello e miglioramento/adeguamento sismico edificio residenziale. Incarico professionale per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi sull’edificio residenziale. Lotto B (CIG 803913366A- CUP J43I19000080001).
CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende:
Codice:
Amministrazione:
Capitolato:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diaprtimento CasaItalia –
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXX il presente Capitolato d’Oneri
RUP:
Responsabile Unico del Procedimento
Progetto di fattibilità
tecnica ed economica Progetto definitivo
Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 c.3 del
Codice predisposto dal G124 – Arch. Xxxxx Xxxxx Progetto definitivo di cui all’art. 23 c.3 del Codice
Progetto esecutivo:
Progetto esecutivo di cui all’art. 23 c.3 del Codice
Affidatario:
Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato
Affidatario della procedura di gara
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi sull’edificio residenziale - Lotto B - nell’ambito del Piano sperimentale di difesa sismica di edifici pubblici – Comune di Sora – Realizzazione Scuola Modello e miglioramento/adeguamento sismico edificio residenziale..
Art. 3 - CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO
Al fine dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, si è preso a riferimento la valutazione dello studio di fattibilità-tecnico economica come riportato in tabella:
CATEGORIE D’OPERA | IMPORTO (€) | ||
BONIFICA E DEMOLIZIONI | 16.645,17 | ||
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE | 206.700,10 | ||
FINITURE | 87.226,20 | ||
IMPIANTI | 62.200,00 | ||
TOTALE INTERVENTO | 372.800,00 |
Art. 4 - ATTIVITÀ PREVISTE
Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e nel Codice.
La progettazione definitiva
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa.
Il progetto definitivo è composto dai seguenti documenti ai sensi dell’articolo 243 del D.P.R. 207/2010, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
relazione generale;
relazioni tecniche e specialistiche;
rilievi e documentazione fotografica;
elaborati grafici;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
computo metrico estimativo e quadro economico;
piani di sicurezza e di coordinamento;
cronoprogramma;
schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
La progettazione esecutiva
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, ai sensi dell’art. 23 c.3 del Codice e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:
essere redatto in conformità al progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste;
determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti ai sensi dell’articolo 244 del D.P.R. 207/2010, integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, degli elementi del progetto
definitivo di cui all’art. 243 del D.P.R. 207/10, necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
relazione generale;
relazioni specialistiche;
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
piano di sicurezza e di coordinamento;
computo metrico estimativo e quadro economico;
cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
capitolato speciale di appalto.
Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione svolgerà i suoi compiti in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi del D.lgs 81/2008.
Art. 5 - ESEMPLARITA’ DELLA PROGETTO
In funzione delle caratteristiche di esemplarità dell’intervento, collocato all’interno del “PIANO 10 CANTIERI”: PREVENIRE E MIGLIORARE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA”, che interviene sulla messa in sicurezza antisismica di edifici pubblici esistenti, e che prevede l’applicazione di soluzioni innovative, che assicurino, senza l’allontanamento di chi li usa, la sicurezza antisismica degli edifici e l’adeguamento in termini di efficientamento energetico, con l’obiettivo di fornire modelli di intervento che possano essere replicabili, la progettazione dovrà:
– adottare standard di sicurezza avanzati di adeguamento e miglioramento antisismico;
– garantire la sostenibilità ambientale sia nella fase di costruzione che nell’ordinaria fruizione dell’area attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili;
– sperimentare soluzioni costruttive innovative mantenendo nel frattempo l’edificio vivibile e utilizzabile durante tutte le fasi dell’intervento;
– favorire l’elaborazione, a valle della sperimentazione, di linee guida che possano costituire un riferimento per interventi estesi all’intero territorio nazionale;
– fare ricorso, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 50/2016, in riferimento comunque alla dimensione ed all’importanza dell’intervento, a metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia, e ad un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione dei dati e delle informazioni relative ai modelli ed agli elaborati digitali ad essi riconducibili.
Art. 6 - IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
L’importo del servizio, comprendente quanto specificato nell’Art 5 del presente Capitolato è stato calcolato secondo quanto previsto dal DM 17 Giugno 2016 e risulta così determinato:
CORRISPETTIVI
Valore dell'opera (V): 372.800 €
Categoria d'opera : Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 8.907580% Grado di complessità
– Destinazione funzionale delle opere: Residenza
E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.
Grado di complessità (G): 0.95
A) Progettazione definitiva | € |
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 7.255,83 |
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale | 315.47 |
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 2.208,30 |
QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture | 946,41 |
QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.577,35 |
QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) | 630.94 |
QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici | 630.94 |
QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini | 630,94 |
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 315,47 |
QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. Def | 315,47 |
Totale progettazione definitiva | 14.827,12 |
B) Progettazione esecutiva | |
QbIII.01:Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 2.208,30 |
QbIII.02:Particolari costruttivi e decorativi | 4.101,12 |
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 1.261,88 |
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 630,94 |
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera | 630,94 |
QbIII.06:Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni | 946,41 |
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento | 3.154,71 |
QbIII.08: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva | 315,47 |
QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto | 1.261,88 |
QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto | 315,47 |
Totale progettazione esecutiva | 14.827,12 |
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) | 29,654.26 |
Spese e oneri accessori non superiori al 25.00% del CP | 7.413,50 |
Importi parziali: 29.654,26 + 7.413,50 | 37.067,76 |
L’importo definito in sede di offerta, risultante dal ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo di euro 37.067,76 deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.
Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto, dovranno essere consegnati, in forma cartacea, su supporto magnetico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell’Amministrazione ovvero con la scelta di formati standard non proprietari, ed in formato di stampa pdf.
Art. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE
Lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP stesso.
A tali riunioni dovranno prendere parte il RUP, il Progettista, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Di tali riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.
L’Affidatario non potrà chiedere ulteriori compensi per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.
La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Affidatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall’Amministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice.
Restano a carico dell’Affidatario, senza nessun onere per l’Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere l’attività di cui al punto precedente in progress con l’evoluzione della progettazione; pertanto, l’Affidatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con chi svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per l’Amministrazione.
Art. 9 - MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI
L’Affidatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo. Il RUP provvederà a fornire, all’atto della stipula del contratto, le risultanze delle verifiche e indagini preliminari propedeutiche alla progettazione.
Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto eventualmente risultante dall’offerta tecnica dell’Affidatario.
L’Affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Affidatario, l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario.
In merito alle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si precisa che il gruppo di lavoro che presta i servizi d’ingegneria di cui all’art.2 del presente Capitolato deve possedere, nel suo complesso, competenze in materia di strutture, impianti elettrici e meccanici a fluido, efficientamento energetico, geologia e idrogeologia, geotecnica, impianti antincendio, ambiente, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per quanto necessario relativamente alle tipologie di opere da realizzare.
Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che svolgeranno. Il tecnico che svolge il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.; ai sensi della normativa vigente. Il tecnico incaricato della progettazione antincendio deve essere iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011 e xx.xx. e ii.
Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione delle opere, ed ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, volti all’approvazione e validazione del progetto esecutivo, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per l’Amministrazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, trasmesso dal RUP, si provvede ad assegnare un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni al RUP medesimo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza riscontro da parte dell’Affidatario, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del Codice. In tal caso, nulla è dovuto all’Affidatario per le spese sostenute.
Nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili, e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
Il progetto, nei suoi vari approfondimenti, dovrà essere trasmesso in 4 (quattro) copie cartacee, debitamente sottoscritte, ed una su supporto informatico, in formato modificabile e in pdf, oltre che ad una scansione degli elaborati firmati (pdf), tale scansione potrà essere sostituita con la consegna dei file firmati digitalmente. Ci si riserva di chiedere ulteriori copie, eventualmente resesi necessarie, anche al fine di ottenere i prescritti pareri.
L’Affidatario, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda.
L’Affidatario, inoltre, su richiesta e indicazioni del RUP, dovrà fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point, ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera.
Resta a completo carico dell’Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Amministrazione.
Art. 10 - EFFICACIA DEL CONTRATTO DURATA DELLE PRESTAZIONI
Il contratto stipulato, immediatamente vincolante per entrambe le parti, assume efficacia per il Dipartimento all’atto della registrazione del medesimo contratto e degli altri atti della procedura di affidamento da parte dell’Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Progettazione definitiva
L’Affidatario dovrà fornire gli elaborati della progettazione definitiva entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di offerta, dalla data di stipula del contratto.
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
L’Affidatario dovrà fornire gli elaborati della progettazione esecutiva ed il piano di Sicurezza e Coordinamento entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di gara, dalla consegna della progettazione definitiva.
Art. 11 - CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni si intenderanno concluse con l’approvazione di ciascun livello progettuale da parte della Stazione Appaltante.
Art. 12 - COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
Il corrispettivo definitivo a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, in relazione al ribasso formulato in sede di gara, è fisso ed invariabile.
Nel corrispettivo dell’Affidatario, oltre a quanto già riportato nei punti precedenti, sono compresi:
i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Affidatario e l’Amministrazione anche con mezzi propri;
l’uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l’Affidatario dovesse avvalersi nell’ espletamento dell’incarico;
tutte le modifiche tecnico – economiche - progettuali che si renderanno necessarie per sopraggiunte normative prima dell’approvazione del progetto esecutivo, compreso l’eventuale approvazione di nuovi prezziari;
integrazione o modifica della progettazione strutturale fino all’ottenimento del rilascio dell’autorizzazione sismica. Resta inteso che l’Affidatario si farà carico, a sua cura e spese, di apportare tutte le modifiche progettuali (architettonico, impiantistica, ecc) conseguenti alle
modifiche strutturali necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione citata. A tal fine l’Affidatario dovrà indicare al RUP, senza nessun aggravio per l’Amministrazione, il professionista (preferibilmente il progettista strutturale) a cui delegare l’inoltro telematico della documentazione progettuale, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica.
5 (cinque) copie cartacee debitamente sottoscritte del progetto definitivo ed esecutivo, oltre una copia su supporto informatico, in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf). (Ci si riserva di chiedere ulteriori copie eventualmente resesi necessarie, anche al fine di ottenere i prescritti pareri).
Art. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione, e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell’Affidatario, ovvero delle certificazioni rilasciati dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale.
L’ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come individuate agli articoli precedenti, sarà corrisposto con le seguenti modalità di pagamento descritte nella seguente tabella:
Consegna ed approvazione: | % |
Progettazione definitiva (art. 5 lettera a) depurato dello sconto offerto in sede di gara | 45 |
Progettazione Esecutiva (art. 5 lettera b) depurato dello sconto offerto in sede di gara | 45 |
Al rilascio del certificato di regolare esecuzione | 10 |
Il corrispettivo verrà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura.
Art. 14 - PROROGA
Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali di cui all’art. 10 del presente Capitolato, se non nell’eventualità di sospensione dell’espletamento dell’incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dall’Amministrazione.
La sospensione delle attività dell’Affidatario potrà essere disposta dall’Amministrazione al presentarsi di particolari eventi interni alla Amministrazione e non imputabili a ritardi e/o negligenze da parte dell’Affidatario, in qualsiasi momento, e sarà tempestivamente comunicata mediante e-mail o PEC.
L’Amministrazione potrà, comunque, accordare all’Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, una proroga dei termini per l’esecuzione delle prestazioni, con conseguente nuovo termine di ultimazione che sostituirà quello precedentemente stabilito.
In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la consensualità di tale prolungamento, l’Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né l’Amministrazione può applicare le penali per il ritardo.
Art. 15 - PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI
L‘Amministrazione procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Affidatario.
L’Affidatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni relative alla Progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione come precedentemente definite, secondo i termini indicati ai precedenti articoli del presente Capitolato, salvo minor termine indicato in offerta, sarà soggetto ad una penale pari allo 0,5% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il maggior danno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’Affidatario quando l’ammontare delle penali raggiunga il 20% dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.
Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all’Affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità del ritardo all’Affidatario.
Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Affidatario.
Art. 16 - GARANZIE
Garanzia definitiva
Prima della stipula del Contratto l’Affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
L’Affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).
Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
Polizza
L’Affidatario, all’atto della stipulazione del contratto, consegna all’Amministrazione copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’Affidatario consegna copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all’Amministrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La polizza avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale pari o superiore al € 1.000.000,00.
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento dell’intero corrispettivo contrattuale.
Art. 17 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
L’Affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.
L’Affidatario trattandosi di affidamento disgiunto, dovrà accettare l’attività progettuale svolta in precedenza ai sensi dell’art. 23 c. 12 del Codice.
Art. 18 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI
L’eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell’Affidatario. L’Amministrazione procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del Codice.
Art. 19 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
Art. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.
Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall’Amministrazione.
Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Art. 21 - ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO
Il presente Capitolato diverrà esecutivo all’atto della sottoscrizione.
Art. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO
Risoluzione
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’Appalto in argomento, ex art.
1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l’obbligo di risolvere il contratto nei casi di seguito elencati:
per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
per inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.
La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate nel presente Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.
Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell’Affidatario, il RUP assegnerà un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a
10 giorni, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell’attività di progettazione svolta, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali fra gli elaborati prodotti da suddetta attività debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.
La consegna degli elaborati dovrà essere opportunamente documentata e sottoscritta dal RUP.
Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 103 co.2 del Codice.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del Codice.
Recesso
L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna gli elaborati e verifica la regolarità degli stessi.
All’Affidatario verrà in tale caso corrisposto, al massimo entro 90 giorni dalla consegna degli elaborati, quanto previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite, salvo che la progettazione fosse invece respinta per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica. In tal caso all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all’art. 109 del Codice.
Art. 23 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l’intervento del RUP, nel termine di 40 giorni dalla data in cui ne sia stata fatta richiesta.
Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro di competenza è quello di Roma. E’ in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.
Art. 24 - TRACCIABILITÀ – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO ALLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Pertanto, l’Affidatario e tutti i subappaltatori, sub-affidatari e/o subcontraenti interessati al servizio di progettazione oggetto del presente incarico, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico, devono essere registrati sul conto corrente dedicato, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato. Devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.