Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI EX ART. 15 - LEGGE | ||
7 AGOSTO 1990, N. 241 | ||
TRA La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in | ||
favore delle persone con disabilità, (di seguito indicato come Ufficio) | ||
con sede in Xxxx 00000, Largo Chigi 19, CF 80188230587, rappresentato | ||
dal Cons. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Capo Ufficio, domiciliato per la | ||
carica presso la sede indicata | ||
E | ||
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Dipartimento di | ||
Psicologia, di seguito per brevità denominata anche “Università”, con | ||
sede in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, casella PEC | ||
xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, C.F./X.XXX 12621570154 rappresentata | ||
dal Pro-Rettore Vicario, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, autorizzato alla | ||
stipula del presente atto con Determina del Direttore generale Rep. | ||
364/2022 prot.0004834/22 del 20/01/2022. | ||
Di seguito denominati singolarmente come “Parte” e collettivamente | ||
congiuntamente “Parti”; | ||
PREMESSO CHE | ||
1. l’Ufficio è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si | ||
occupa, tra l’altro, degli interventi connessi all’attuazione delle | ||
politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti | ||
delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva | ||
partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in | ||
coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle | ||
1 |
persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione | ||
Europea. | ||
2. Al suo interno è costituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione | ||
delle persone con disabilità, che ha funzioni consultive e di supporto | ||
tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in | ||
materia di disabilità. Nell’ambito dell’Osservatorio è altresì costituito | ||
un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo | ||
scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio. | ||
3. L’ Università degli Studi di Milano – Bicocca è un Ente ad autonomia | ||
costituzionalmente garantita nell’ambito dei principi fissati dalle | ||
leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di | ||
personalità giuridica; in coerenza con quanto previsto dal proprio | ||
Statuto vigente dal 5 aprile 2015, fine dell’Università è concorrere | ||
allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile | ||
della persona e l’elaborazione di una cultura fondata sui valori | ||
universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà | ||
internazionale e della salvaguardia dell’ambiente; persegue tale fine | ||
statutario attraverso l’attività di ricerca scientifica, il trasferimento e | ||
la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l’istruzione | ||
superiore; l’Università partecipa, anche in collaborazione con altri | ||
soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e | ||
all’aggiornamento professionale ispirandosi a principi di | ||
responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire l | o | |
sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e | ||
all’interazione con altre culture e svolge le sue funzioni istituzionali | ||
2 |
in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale d | i | |
ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, | ||
predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse | ||
aree culturali; | ||
4. L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le | ||
Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro | ||
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività | ||
di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto | ||
applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della | ||
medesima legge; | ||
5. È interesse delle Parti collaborare al presente accordo in quanto si | ||
intende addivenire all'elaborazione e trasmissione di attività di | ||
ricerca, per un supporto integrato e multidisciplinare su un ampio | ||
insieme di tematiche correlate al tema degli impatti psicologici e | ||
sociali determinati dalla situazione pandemica e post pandemica sars | ||
cov 19 sulle persone con disabilità e le loro famiglie; | ||
6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al punto 2) del presente | ||
Accordo, nella riunione del 5 novembre 2020, ha deliberato lo | ||
svolgimento di attività di studio e ricerca per approfondire tematiche | ||
di particolare rilevanza, anche in considerazione degli obiettivi del | ||
Secondo programma di azione biennale delle persone con disabilità | ||
per la promozione dei diritti e l’integrazione (DPR 12 ottobre 2017) e | ||
delle Osservazioni conclusive all’Italia indicate dal Comitato per i | ||
diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite | ||
3 |
(CRPD/C/ITA/CO/1 del 6 ottobre 2016). Alla luce di quanto | ||
esposto l’Ufficio ha pubblicato un Avviso esplorativo, dedicato | ||
esclusivamente a strutture di ricerca universitarie italiane, avente | ||
come obiettivo la presentazione di manifestazioni di interesse per la | ||
realizzazione di studi riguardanti gli impatti psicologici e sociali | ||
determinati dalla situazione pandemica e post pandemica sars cov | ||
19 sulle persone con disabilità e le loro famiglie; | ||
7. L’Avviso è stato pubblicato il 4 maggio 2021 sul sito istituzionale | ||
dell’Ufficio, con scadenza il 24 maggio 2021; tra i progetti presentati | ||
in risposta all’avviso esplorativo è stato ritenuto confacente il | ||
progetto presentato con nota trasmessa via pec il 24 maggio 2021, | ||
entro i termini previsti, dall’Università degli Studi di Milano – | ||
Bicocca dal titolo “DISCOVID. Una ricerca psicosociale per indagare i | ||
vissuti e gli impatti della pandemia sul mondo delle disabilità. Voci ‘in | ||
diretta’ e strategie per l'inclusione” avente come proponente e | ||
coordinatrice scientifica la Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento | ||
di Psicologia, protocollato dall’Ufficio con UPFPD 0001278 –a- | ||
25/5/2021; | ||
8. L’Accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 presuppone un | ||
apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel | ||
perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, per | ||
sviluppare uno studio sugli elementi che promuovano la conoscenza | ||
degli impatti psicologici e sociali determinati dalla situazione | ||
pandemica e post pandemica sars cov 19 sulle persone con disabilità | ||
e le loro famiglie al fine di promuovere un’approfondita analisi delle | ||
4 |
conseguenze reversibili ed irreversibili che tale pandemia ha causato | ||
e causerà anche con riferimento al medio-lungo periodo; | ||
9. Nell’ambito del presente Accordo le Parti assumeranno | ||
integralmente a proprio carico ognuna per la propria parte, i costi | ||
derivanti dall’assolvimento degli impegni in esso previsti, salvo il | ||
ristoro da parte dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei | ||
Ministri all’Università dei costi diretti effettivamente sostenuti per lo | ||
svolgimento delle attività progettuali; | ||
10. È interesse dell’Università implementare, per propri fini di ricerca, | ||
strumenti e metodologie relative all’elaborazione di programmi | ||
funzionali e linee guida …utili per la definizione di politiche | ||
pubbliche e, in generale, per promuovere i rapporti con la società e il | ||
territorio., e rientra quindi nella sua missione sia approfondire in | ||
termini applicativi le problematiche della programmazione e verifica | ||
in contesto reale di strumenti innovativi, sia sperimentare forme di | ||
collaborazione e partenariato con altri Enti; | ||
11. All’interno dell’Università operano docenti i cui ambiti specialistici, | ||
come ampiamente testimoniato dalle pubblicazioni prodotte e dalle | ||
partecipazioni a convegni si contraddistinguono per la particolarità | ||
delle competenze altamente specialistiche legate alla …Psicologia | ||
Sociale, Applicata e di Comunità, ed al Life Design, con expertise | ||
specifica sulle problematiche delle persone con disabilità; | ||
12. L’Università è impegnata nel corso degli ultimi anni in contratti con | ||
finalità di ricerca e sviluppo con Enti pubblici interessati a strumenti | ||
e pratiche per individuare policy, strategie, interventi e risorse | ||
5 |
(sociali, territoriali, personali) per affrontare problematiche | ||
complesse in ambito sociale | ||
13. Esistono presso l’Università le competenze specifiche e le strutture | ||
adeguate allo svolgimento delle attività oggetto della | ||
collaborazione; | ||
14. L’Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le attività previste | ||
, riconosciute dalle Parti come non contendibili dal mercato, e | ||
l’attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun | ||
pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di | ||
ricerca dell’Ateneo; | ||
15. La collaborazione scientifica tra l’Ufficio per le politiche in favore | ||
delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei | ||
Ministri e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca - Dipartimento | ||
di Psicologia è finalizzata a produrre risultati funzionali al | ||
perseguimento di obiettivi di esclusivo interesse pubblico ed in | ||
particolare a contribuire al miglioramento del livello di efficacia e di | ||
adeguatezza delle politiche nazionali in materia di disabilità; | ||
16. L’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse | ||
comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90; | ||
recepite le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, | ||
le Parti | ||
CONVENGONO QUANTO SEGUE: | ||
Art. 1 – FINALITA’ DELLA COLLABORAZIONE | ||
Finalità dell’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. | ||
241/1990 è la realizzazione di attività scientifiche di interesse comune | ||
6 |
mirate allo studio sugli elementi che promuovano una migliore qualità | ||
di vita delle persone con disabilità intellettive e relazionali e sugli | ||
specifici sostegni, al fine di favorire l’appropriatezza e la | ||
personalizzazione dei relativi progetti di vita e la conseguente inclusione | ||
nella propria comunità; | ||
Art. 2 – OBIETTIVI SPECIFICI | ||
Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il | ||
conseguimento degli obiettivi specifici di interesse comune, indicati nel | ||
progetto allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante: | ||
Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI | ||
La realizzazione delle azioni previste dall’accordo di collaborazione, così | ||
come meglio descritte nel progetto allegato al presente Accordo di cui | ||
costituisce parte integrante, ha come presupposto la stretta e diretta | ||
collaborazione tra l’Ufficio e l’Università attraverso specifiche divisioni | ||
dei compiti e responsabilità e mediante la cooperazione del personale e | ||
l’utilizzazione di strutture necessarie per le attività di entrambi i | ||
contraenti, in conformità ai Regolamenti delle Parti e previa acquisizione | ||
delle necessarie autorizzazioni, se previste, e fatto salvo il regolare | ||
svolgimento dell’attività istituzionale delle Parti.A tale scopo | ||
l’Università si impegna a: | ||
a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati | ||
allo sviluppo delle azioni previste; | ||
b) eseguire il progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce | ||
parte integrante. | ||
c) elaborare i risultati finali della ricerca, predisponendo una relazione | ||
7 |
intermedia ed una finale. | ||
L’Ufficio si impegna a mettere a disposizione personale dedicato allo | ||
sviluppo delle azioni previste e le risorse finanziarie per il ristoro | ||
esclusivamente delle spese dirette effettivamente sostenute | ||
dall’Università per l’espletamento delle attività previste. | ||
Le Parti si impegnano a: | ||
- contribuire a valorizzare i risultati che saranno | ||
progressivamente raggiunti nel corso della ricerca; | ||
- divulgare e valorizzare in collaborazione i risultati ottenuti | ||
nell’ambito del presente Accordo. | ||
ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO, MODIFICHE E RECESSO | ||
La durata prevista del presente Accordo è di dodici mesi , con decorrenza | ||
dalla data di sottoscrizione. E’ escluso il tacito rinnovo. | ||
Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le | ||
Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi | ||
scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le | ||
Parti del suddetto atto aggiuntivo. | ||
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo | ||
mediante comunicazione con preavviso di almeno quattro mesi da | ||
inviarsi tramite posta elettronica certificata ed ai responsabili del | ||
presente Accordo, di cui al successivo art. 5. | ||
8 |
Per l’Università: PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, e-mail | ||
(Area della Ricerca) xxxxxxx@xxxxxx.xx - Responsabile scientifico Xxxx. | ||
ART. 5 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO | ||
I Responsabili dell’esecuzione dell’Accordo di collaborazione sono | ||
individuati, per l’Ufficio nel la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, funzionaria | ||
dell’Ufficio e per Università nella Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Professore | ||
Associato del Settore Scientifico Disciplinare “Psicologia Sociale” del | ||
Dipartimento di Psicologia. | ||
Ai Responsabili individuati competono il monitoraggio dello sviluppo | ||
della collaborazione, la valutazione e la proposta di eventuali modifiche | ||
nel corso della sua durata. | ||
ART. 6 - IMPEGNI ECONOMICI | ||
Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti | ||
dall’assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. E’ fatto | ||
salvo il ristoro da parte dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei | ||
Ministri all’Università dei maggiori oneri sostenuti dalla stessa per la | ||
realizzazione del Progetto oggetto della cooperazione tra le Parti, | ||
allegato al presente Accordo e di cui fa parte integrante, , previste nella | ||
misura massima di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da intendersi fuori | ||
campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/72, soggetto a | ||
rendicontazione. Tali spese saranno rimborsate in due quote: | ||
- una quota, da versarsi non prima di tre mesi dalla sottoscrizione | ||
del presente Accordo, corrispondente al 30% dell’importo del | ||
9 |
contributo complessivo , previa condivisione di una relazione
intermedia sull’attività svolta.
- una quota, da versarsi al termine del presente Accordo, corrispondente al restante 70% dell’importo del contributo complessivo, previa condivisione di una relazione finale sull’attività svolta e presentazione dei risultati, come indicati nel Progetto oggetto della cooperazione tra le Parti che fa parte integrante del presente Accordo.
I prodotti di avanzamento del Progetto oggetto della cooperazione tra le Parti saranno accompagnati dalla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dall’Università che le stesse sono state effettuate per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante.
Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di debito, entro 30 giorni dalla loro trasmissione all’Ufficio sul conto di Tesoreria Unica n. 0158598 (Università degli Studi di Milano – Bicocca) presso Banca d’Italia.
ART. 7 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà comune dell’Ufficio e dell’Università che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali previa comunicazione all’altra Parte. Le Parti si impegnano
Commentato [ad1]: Per gli Enti cui si applica l’art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 la modalità di pagamento è girofondi Banca d’Italia sul conto di tesoreria n.
0158598.
10
inoltre a estendere e valorizzare i risultati ottenuti col presente Accordo | ||
in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale al fine di | ||
perseguire politiche in materia di disabilità, secondo i propri compiti | ||
istituzionali e tecnico-scientifici di interesse. | ||
ART. 8 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI | ||
LUOGHI DI LAVORO | ||
Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura | ||
assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, | ||
limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità | ||
alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle | ||
specifiche caratteristiche dell’attività svolta. | ||
I soggetti di una delle Parti che si recheranno presso la sede dell’altra | ||
Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività oggetto della | ||
cooperazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, | ||
che verranno preventivamente rese note. | ||
L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e | ||
dei soggetti incaricati dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. | ||
81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e | ||
sicurezza sul lavoro, ivi incluse, in particolare, le disposizioni | ||
concernenti l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione | ||
dell’epidemia da COVID 19 previste dalla normativa vigente e dai | ||
Protocolli adottati dalle Parti. | ||
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | ||
Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di | ||
dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la | ||
11 |
normativa italiana prevista in materia e successive modifiche e | ||
integrazioni, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti interni | ||
in materia. | ||
ART. 10 - CONTROVERSIE Le Parti accettano di definire | ||
amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente | ||
Accordo di collaborazione; in caso di non risoluzione amichevole il Foro | ||
competente e quello di Roma. | ||
ART. 11 – REGISTRAZIONE | ||
Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente in unico | ||
originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 e sarà registrato in | ||
caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di | ||
registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo | ||
del presente atto è assolta in modo virtuale dall’Università con | ||
autorizzazione n. 95936 del 23/12/2002 per un importo di € 16,00 ogni 4 | ||
facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, ai sensi del DPR 642/1972. | ||
Art. 12 - COMUNICAZIONI | ||
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa | ||
espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica | ||
certificata, qui di seguito precisati: | ||
per l’Università: PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, e-mail (Area della | ||
Ricerca) xxxxxxx@xxxxxx.xx - Responsibile scientifico Xxxx. Xxxxxxxxxx | ||
Xxxxxxx e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx; | ||
ART 13 - NORME DI RINVIO | ||
12 |
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle | ||
disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti. | ||
Xxxxx, approvato e sottoscritto. | ||
Milano, data della firma digitale Roma, data della firma digitale | ||
Università degli Studi di Milano – Bicocca PCM | ||
Dipartimento di Psicologia Ufficio | ||
La Rettrice | ||
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (cons. A. M. Caponetto) | ||
Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. | ||
ALLEGATO TECNICO …………………. | ||
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