SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA, ORDINARIA, STRAORDINARIA O IN PRONTO INTERVENTO, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E DI CANCELLI E SBARRE AUTOMATICHE PRESSO GLI IMMOBILI IN GESTIONE ALL’ENTE-PARCO
1) ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI - C.F. 93000640503
2) DITTA: SELT 90 DI XXXXXXXX XXXXXXX & C. SNC – C.F. e P.IVA 01166420503 IMPORTO: € 88.265,16 oltre I.V.A. al 22 %
Codice CIG 8740600B4A
L'anno 2021 con la presente scrittura privata a valersi ai sensi di legge TRA
a) l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Pisa, il 22/12/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in località Cascine Vecchie nella Tenuta San Rossore (PI), in qualità di Direttore dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, X.X. 00000000000 x X. XXX 00000000000;
b) il Sig. XXXX XXXXXXXX nato a Pontedera (PI) il 03/10/1967, residente in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa SELT 90 SNC DI XXXXXXXX XXXXXXX & C. SNC con sede in Xxxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx 00X Loc. La Rosa, C.F. e P.IVA 01166420503, che agisce quale impresa affidataria in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «impresa affidataria»;
PREMESSO
a) che con Determinazione del Direttore n.245 del 19/05/2021 è stato approvato il progetto del servizio in oggetto da eseguirsi mediante accordo quadro di durata pari a 4 anni da concludersi con un unico operatore, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016;
b) che con il medesimo provvedimento, che indica altresì la fonte di finanziamento, è stata adottata la determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’articolo 1 comma
2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del “Decreto Semplificazioni” che deroga all’articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo più basso espresso dal maggior ribasso percentuale e sono stati approvati i relativi documenti di gara;
c) che la procedura di affidamento è stata gestita in modalità telematica sulla piattaforma regionale START, sulla quale è stata pubblicata in data 21/05/2021 e dalla quale sono state invitate n. 5 imprese a formulare offerta;
d) che, essendo pervenute n°3 offerte, tutte e quante valide, l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta nei confronti della sunnominata impresa che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 18,650%;
e) che al termine del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e di quelli speciali previsti nella lettera d’invito, con Determinazione del Direttore n. del __/ /2021 il servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla sunnominata impresa;
f) che in data / /2021, è stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 76, c. 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione e conseguentemente il termine dilatorio di cui all’art. 32,
c. 9 del Codice per la stipulazione del contratto, è scaduto il / /2021;
g) che, trattandosi di procedura negoziata, è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.lgs. 50/2016, ovvero mediante scambio del presente atto a mezzo PEC;
h) che stante l’importo del presente atto non si è dovuto ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”);
i) che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi nei con-fronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e della Cassa Edile, come risulta dal Documento Unico di regolarità contributiva (Durc on line) prot. n. INAIL_27481595 con validità al 14/09/2021, conservato agli atti del competente ufficio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Ente-Parco affida all’impresa SELT 90 DI XXXXXXXX XXXXXXX & C. SNC, mediante la sottoscrizione del presente contratto di Accordo Quadro, il SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA, ORDINARIA, STRAORDINARIA O IN PRONTO INTERVENTO, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E DI CANCELLI E SBARRE AUTOMATICHE PRESSO GLI IMMOBILI IN GESTIONE ALL’ENTE-PARCO per un periodo di ANNI 4, alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
L’Impresa, con la stipula del presente Accordo Quadro, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, ad eseguire la quota parte di prestazione fissa e le ulteriori prestazioni eventuali che all’occorrenza le saranno affidate dall’Amministrazione nel rispetto dei patti risultanti dal presente atto, entro l’importo massimo previsto dallo stesso e per tutta la durata contrattuale.
Le prestazioni dovranno essere rese con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo e nella documentazione di gara.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell’Accordo, l’esecuzione di prestazioni aventi il medesimo carattere di quelle in oggetto, senza che con ciò l’impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
ARTICOLO 2 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
L'Accordo Quadro viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale. Oltre al predetto Capitolato fanno parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, tutti documenti indicati nel Capitolato stesso.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
Saranno comunque osservate le prescrizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., (per le parti ancora in vigore) nonché del Nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. e s.m.i..
Le clausole del presente Accordo e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.
ARTICOLO 3 – DURATA
Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in MESI 42 (quarantadue mesi) dalla data di stipula, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.
Non potranno essere stipulati Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo, o qualora sia esaurito l’importo di cui al successivo articolo.
L’impresa ha l’obbligo di completare eventuali prestazioni ancora in corso alla scadenza dell’Accordo Quadro, qualora disposte con un Contratto Attuativo/Ordinativo antecedente la scadenza dell’Accordo medesimo.
ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo del presente Accordo Quadro per l’intera durata dello stesso è di euro 88.265,16 ed è così composto:
– per il SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMATA è pari ad annui € 2.066,29 per complessivi € 8.265,16 come scaturito dall’applicazione al relativo importo a base di gara del ribasso offerto dall’Impresa, comprensivo dei costi della sicurezza;
– per il SERVIZIO NON PROGRAMMATO per prestazioni eventualmente affidate dall’Amministrazione a mezzo specifici Contratti Attuativi e svolte dall’Impresa nell’ambito del presente Accordo Quadro, al netto dello sconto offerto, non potrà eccedere l’importo annuo di € 20.000,00 pari a complessivi € 80.000,00. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi relativamente ai costi della sicurezza.
L’Amministrazione non assume alcun impegno e l’Impresa non può vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti; l’attivazione o meno di Contratti Attuativi nell’ambito dell’Accordo Quadro sarà pertanto effettuata a completa discrezione dell’Amministrazione medesima.
L’Impresa affidataria per contro è vincolata all’esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Attuativi dall’Amministrazione qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti attuativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
Resta ferma la non superabilità, nell’arco di tempo della sua validità, dell’importo massimo previsto per l’Accordo Quadro, quale sommatoria dei singoli Contratti Attuativi ad esso riferiti, fatto salvo quanto previsto al paragrafo seguente.
In base a quanto disposto all’art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e), del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di apportare modifiche “non sostanziali” al contratto entro il limite del 20% dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 5 - TERMINI DI ESECUZIONE
Come precisato all’art. 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale, NON è prevista alcuna revisione automatica dei prezzi.
I prezzi indicati negli elenchi prezzi dei Prezziari di riferimento, applicato lo sconto d’offerta, restano fissi ed invariabili e costituiscono i prezzi contrattuali per l’affidamento dei singoli Contratti Attuativi.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
L’affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà con le modalità di cui alla Sezione II del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ARTICOLO 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
ARTICOLO 8 – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE RELATIVI AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato;
b) le eventuali controversie tra l’Impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Impresa né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Impresa e il proprio personale dipendente;
d) le sospensioni disposte dall’Amministrazione, dal Responsabile/Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nella prestazione;
e) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della USL) in relazione ai casi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 fino alla relativa revoca;
Le cause di cui al comma precedente non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni, né per la disapplicazione delle penali.
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
L’impresa esecutrice, le eventuali imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
ARTICOLO 10 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La contabilizzazione delle prestazioni avverrà con le modalità di cui all’articolo 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’aggiudicatario, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere comunicati all’Ente entro 7giorni dall’attivazione;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP, se previsto, assegnati al presente intervento;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
L’Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si dà atto che l’impresa ha presentato apposita dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti contenente altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e/o quietanzare le somme ricevute in conto e/o a saldo, depositata in atti presso l’Ente. L’impresa, in caso di cessazione o decadenza dall’incarico della persona per come sopra autorizzata, si impegna a darne tempestiva notifica alla Amministrazione.
ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
La contabilizzazione dei corrispettivi avverrà con le modalità indicate all’articolo 9 del Capitolato Tecnico Prestazionale, ovvero:
– con CADENZA ANNUALE per la parte di SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMATA,
– IN UN’UNICA SOLUZIONE al compimento della singola prestazione per la parte di SERVIZIO NON PROGRAMMATA disposta con apposito Contratto Attuativo/Ordinativo, previo effettuazione dei controlli e accertamenti ivi indicati.
In ogni caso i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del D.U.R.C. che attesti la regolarità contributiva dell’impresa e degli eventuali subappaltatori.
ARTICOLO 13 - GARANZIE DEI PRODOTTI
L’Impresa è tenuta a prestare le garanzie legali di conformità secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa è tenuta a presentare cauzione solo nei casi di cui all’articolo 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
In tal caso si applicano le disposizioni previste all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.
Secondo quanto previsto all’articolo 16 del Capitolato Tecnico Prestazionale, prima della stipula del presente atto l’Impresa ha presentato copia della propria polizza assicurativa, sia per danni che per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità di cui alla polizza assicurativa n. rilasciata da _, agenzia di in data .
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO
L’Impresa in sede di offerta non ha dichiarato la propria intenzione di avvalersi del subappalto, per cui relativamente al presente contratto il subappalto rimane precluso e l’impresa è tenuta ad eseguire in proprio tutti le prestazioni di cui al presente contratto.
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.
ARTICOLO 17 - PENALI
Le condizioni per l’applicazione delle penali sono regolamentate dall’art. 26 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ARTICOLO 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il recesso e la risoluzione dell’accordo quadro sono regolati dagli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale, che qui si richiamano espressamente.
ARTICOLO 19 - ALLEGATI
Il Capitolato Tecnico Prestazionale e gli elaborati da esso richiamati, che la Ditta ha acquisito in sede di offerta sul portale telematico START, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegati e depositati in atti presso l’ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. dell’Ente.
ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D. Lgs 50/2016, sono deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.
ARTICOLO 21 - PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del GDPR-2016/679 e per effetti del decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali raccolti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire lo svolgimento della procedura di gara, dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Relativamente ai dati raccolti per lo svolgimento della procedura in oggetto, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future sono a completo carico dell'impresa.
Si dà altresì atto che l’imposta di bollo viene assolta in forma virtuale.
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le previsioni di cui al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore.
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte ai seguenti articoli del presente Contratto:
5. Termini di esecuzione, 7. Cessione del contratto, 11. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 12. Liquidazioni dei corrispettivi e pagamenti, 15. Polizza assicurativa, 16. Subappalto, 17. Penali, 16. Recesso e risoluzione del contratto, 21. Privacy, 22. Spese contrattuali.
Questo atto, redatto con mezzi elettronici su pagine a video, a conferma viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 Codice dell’amministrazione digitale da:
Il Rappresentante Ente-Parco: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Il Legale Rappresentante dell’Impresa: Sig. Xxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)