DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.6.2017
COM(2017) 258 final 2017/0104 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla conclusione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
Scopo della presente proposta di decisione del Consiglio è autorizzare la conclusione a nome dell'Unione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar - ASECNA)1, dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile. La proposta è conforme al regolamento (UE) n. 1285/2013 che costituisce l'atto di base dei programmi europei di navigazione satellitare e che, all'articolo 29, prevede che l'Unione possa stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS.
La navigazione satellitare è oggetto di cooperazione tra l'Unione europea e l'Africa a partire dall'adozione, in occasione del terzo vertice Africa-UE a Tripoli nel novembre 2010, del piano d'azione 2011-2013 per l'attuazione del partenariato strategico Africa-UE. La necessità di una cooperazione in questo settore è stata ribadita nella "tabella di marcia 2014-2017", adottata nel xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx-XX xxxxxxxx xxxx'xxxxxx 0000.
Diversi studi hanno evidenziato notevoli vantaggi socioeconomici per il continente africano. La cooperazione andrà a vantaggio anche dell'industria spaziale europea che beneficerà di un allargamento del mercato verso l'Africa per lo sviluppo della sua tecnologia, per la realizzazione di una nuova infrastruttura e per l'utilizzo dei servizi connessi alla navigazione satellitare2.
Il 25 settembre 2014, in base a una raccomandazione della Commissione [COM(2014) 260], il Consiglio "Competitività" ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale con ASECNA che stabilisce le condizioni della fornitura del sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS) in Africa sulla base del programma europeo di navigazione satellitare EGNOS. I negoziati sono stati avviati nel mese di marzo 2015 e hanno portato, nell'aprile 2016, a un progetto di accordo che stabilisce il quadro della cooperazione necessaria all'attuazione e all'esercizio di un sistema SBAS autonomo, ma basato sul sistema europeo EGNOS, nella zona di competenza di ASECNA. Conformemente al mandato del Consiglio, l'accordo comprende una parte tecnica e verte anche sulle questioni di finanziamento e di governance.
Il 21 novembre 2016, su proposta della Commissione del 12 settembre 2016 [COM(2016) 574], il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/22343 che approva, a
1 ASECNA è un'organizzazione internazionale che ha sede a Dakar, in Senegal, e il cui compito è garantire la sicurezza della navigazione aerea a beneficio dei suoi 18 Stati membri: Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo e Francia.
2 I vantaggi socioeconomici per l'intero continente africano sono stati stimati, sulla base di analisi costi/benefici, a più di 4,8 miliardi di euro, senza contare i vantaggi in termini di sviluppo economico e di integrazione regionale che non hanno potuto essere quantificati.
3 GU L 337 del 13.12.2016, pag. 1.
nome dell'Unione, la firma dell'accordo. Quest'ultimo è stato ufficialmente firmato il 5 dicembre 2016 a Bruxelles dall'Unione europea e da ASECNA.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con le altre normative dell'Unione
I programmi europei di navigazione satellitare sono un elemento importante della politica dell'Unione europea in materia di trasporti, in particolare nel settore del trasporto aereo. Xxxx contribuiscono infatti ad aumentare la sicurezza e la continuità dei servizi di navigazione aerea, migliorandoli al contempo sul piano economico e ambientale. Tali programmi sono stati oggetto di promozione a livello internazionale, in particolare grazie alla conclusione di accordi di cooperazione con paesi quali gli Stati Uniti, la Cina, la Xxxxx del Sud e Israele.
Dato che lo sviluppo di servizi di navigazione satellitare nel continente africano presenta vantaggi comuni all'Europa e all'Africa, da diversi anni molte iniziative politiche hanno come oggetto un'attiva cooperazione in questo senso tra l'Unione europea e l'Africa, tra cui:
• la dichiarazione del gruppo di riferimento sulle infrastrutture del partenariato strategico Africa-UE per la riunione intercollegiale tra la Commissione europea e la Commissione dell'Unione africana (Addis Xxxxx, 00-00 febbraio 2016);
• la tabella di marcia (2014-2017) adottata in occasione del quarto vertice Africa-UE (Bruxelles, 2 e 3 aprile 2014);
• la dichiarazione congiunta delle imprese al "Quinto forum commerciale UE-Africa" (Bruxelles, 1º aprile 2014);
• la posizione comune adottata alla conferenza ministeriale euro-mediterranea per i trasporti dell'Unione (Bruxelles, 14 novembre 2013);
• la comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" [COM(2011) 200 definitivo dell'8.3.2011];
• la comunicazione della Commissione "Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)" [COM(2010) 308 definitivo del 14.6.2010];
• le conclusioni della riunione ad alto livello sul tema "Lo spazio per i cittadini africani", organizzata dalla presidenza belga dell'UE il 16 settembre 2010;
• la risoluzione del 7º Consiglio "Spazio": "Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei" (Bruxelles, 25 novembre 2010);
• il piano d'azione 2011-2013 per l'attuazione del partenariato strategico Africa-UE, adottato in occasione del terzo vertice Africa-UE (Tripoli, 29 e 30 novembre 2010);
• la dichiarazione congiunta delle imprese al "Quarto forum commerciale UE-Africa" (Tripoli, 26 e 28 novembre 2010);
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Partenariato Unione europea-Africa - Collegare l'Africa e l'Europa : verso un rafforzamento della cooperazione in materia di trasporti" [COM(2009) 301 definitivo del 24.6.2009].
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6.
• Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà non si applica nella fattispecie poiché i sistemi europei di navigazione satellitare appartengono all'Unione europea.
• Proporzionalità
Le disposizioni dell'accordo rispondono all'obiettivo perseguito, vale a dire consentire ad ASECNA di sviluppare il proprio sistema di potenziamento basato su satelliti sulla base del programma europeo di navigazione satellitare EGNOS. Tali disposizioni corrispondono anche all'intento dell'Unione europea di esportare sul continente africano le sue conoscenze tecniche in materia di navigazione satellitare.
• Scelta dell'atto giuridico
L'attuazione di un quadro di cooperazione vincolante è subordinata alla conclusione di un accordo internazionale. L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede esplicitamente la possibilità di stipulare accordi con organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS.
3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI
L'uso in Africa di servizi di navigazione satellitare basati su EGNOS è stato oggetto di un'analisi socioeconomica e tecnica. I risultati di questa analisi sono stati presentati e discussi a più riprese con i paesi africani interessati, in occasione di seminari, workshop e forum internazionali quali il gruppo regionale AFI di pianificazione e attuazione (AFI Planning and Implementation Regional Group - APIRG) nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
In seno all'Unione europea, la Commissione ha informato regolarmente, sia per iscritto sia oralmente, il comitato speciale designato dal Consiglio in merito ai progressi dei negoziati. Gli Stati membri dell'Unione sono stati inoltre tenuti al corrente dello svolgimento delle discussioni e messi nelle condizioni di partecipare alle riunioni di negoziazione. Infine, gli Stati membri dell'Unione hanno avuto occasione, in seno al gruppo di lavoro "Trasporti intermodali e reti" del Consiglio, di formulare osservazioni sul progetto di accordo prima della conclusione dei negoziati. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nella versione finale dell'accordo la cui firma è stata autorizzata dal Consiglio il 21 novembre 2016.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
L'accordo previsto non incide sul bilancio assegnato ai programmi europei di navigazione satellitare dal regolamento (UE) n. 1285/2013.
I costi per l'attuazione e l'esercizio dell'infrastruttura prevista dall'accordo, appartenente ad ASECNA, saranno finanziati dal bilancio di ASECNA, dagli Stati membri di ASECNA o da contributi, sotto forma di prestiti o sovvenzioni, di paesi dell'Unione europea e di istituzioni finanziarie internazionali (Banca europea per gli investimenti, Banca africana di sviluppo, ecc.).
5. ALTRI ELEMENTI
L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per la sua gestione e corretta applicazione. È previsto inoltre il ricorso a una procedura di arbitrato in caso di controversia tra le due parti dell'accordo.
2017/0104 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla conclusione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo xxxxx, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8,
vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, del 21 novembre 20164, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è stato firmato il 5 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(2) Nell'ambito dell'accordo è perseguita attivamente la strategia dell'Unione europea diretta, sulla base dei programmi europei di navigazione satellitare, da un lato, a sviluppare l'utilizzo di questa tecnologia e, dall'altro, a fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA, in particolare con la creazione di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) autonomo a beneficio di ASECNA, e, più in generale, a promuovere l'uso della navigazione satellitare nel continente africano.
(3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
4 GU L 337 del 13.12.2016, pag. 1.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento d'approvazione di cui all'articolo 36 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […]. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente