Contract
2010
ANCE LA SPEZIA LAVORO E PREVIDENZA
[ACCORDO 19 APRILE 2010 DI
RINNOVO DEL CCNL 18 GIUGNO 2008 - COMMENTO]
Sommario
Art. 12, art. 38 e art. 46 ``Elemento variabile della retribuzione`` e ``Accordi locali`` - Allegati 1, 3, 4 e 15 3
Artt. 15 e 62 ``Ferie`` - Allegato 2 5
Art.78 ``Lavoro a tempo parziale`` - Allegato 5 6
Art.90 ``Diritto allo studio`` - Allegato 6 6
Art.114 ``Istituzione della Borsa Lavoro dell`industria delle costruzioni`` - Allegato 7 6
Protocollo sulle Banche dati per la regolarita` contributiva - Allegato 9 7
Avviso comune - Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile - Allegato 11 9
Art. 120 ``Decorrenza e durata`` - Allegato 16 10
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio - Allegato 17 10
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Art. 12, art. 38 e art. 46 ``Elemento variabile della retribuzione`` e ``Accordi locali`` - Allegati 1, 3, 4 e 15
L`elemento variabile della retribuzione (EVR), che sostituisce il vecchio elemento economico territoriale (EET), ha raffigurato lo snodo fondamentale nella trattativa sindacale per il rinnovo contrattuale e rappresenta un importante passo in avanti che le parti sociali dell`edilizia hanno voluto intraprendere nell`adeguamento del settore medesimo agli altri comparti dell`industria sugli aspetti della produttivita` del mercato del lavoro.
La formulazione adottata trae origine dall`esigenza di dar vita ad un elemento della retribuzione che sia maggiormente ancorato all`andamento congiunturale del settore al livello territoriale, tenendo presente anche lo specifico livello aziendale.
L`EVR e` stato normato quale premio variabile che, per l`appunto, dovra` essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivita`, qualita` e competitivita` nel territorio e non avra` alcuna incidenza sugli altri istituti retributivi previsti nel contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale ultima previsione, rispetto all`attuale EET, comportera` un risparmio, in termini di costo del lavoro delle erogazioni di secondo livello, di circa il 40%.
L`EVR sara` riconosciuto a consuntivo e potra` anche essere distribuito su quote mensili.
L`articolato del contratto collettivo nazionale riserva alle parti sociali nazionali di fissare il 3
tetto massimo di EVR entro il quale le parti sociali territoriali potranno fissare la percentuale
da riconoscersi al livello locale.
Nello specifico, il tetto dell`EVR e` stato determinato, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, nel 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, rinviando comunque, per i criteri strettamente operativi, all`art. 38 del contratto.
Si segnala pertanto che la predetta percentuale e` stata fissata sui minimi non ancora incrementati in base al nuovo contratto, in quanto la prima tranche, come poi specificato, decorre dal 1° aprile c.a..
Le parti sociali, comunque, si sono riservate di approfondire i meccanismi e le iniziative di premialita` al fine di migliorare e incentivare la produttivita` del settore.
Nell`ambito delle competenze territoriali, sono state apportate le seguenti modifiche, volte pure a fornire i criteri operativi per l`adozione del nuovo istituto dell`EVR.
In via preliminare, si sottolinea che, anche per la contrattazione integrativa territoriale, sono stati applicati i principi derivanti dal Protocollo confederale firmato il 15 aprile dello scorso anno. Pertanto, la contrattazione territoriale avra` durata di tre anni.
Le parti hanno stabilito che tale contrattazione non potra` avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, mentre le parti sociali territoriali dovranno provvedere, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, alla determinazione dell`EVR, nei limiti fissati al livello nazionale, secondo i criteri individuati qui di seguito. Risulta pertanto slittata di ulteriori sei
mesi la decorrenza delle erogazioni di secondo livello, con un risparmio dell`EVR nel triennio pari a circa il 16%.
Una volta determinata la percentuale territoriale, ai fini della riconoscibilita` o meno dell`erogazione e della sua eventuale diversa quantita`, annualmente le parti sociali territoriali dovranno calcolare l`EVR mediante una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori: il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il monte salari denunciato in Cassa Edile, le ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell`incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro e` demandata alle parti sociali territoriali, il valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato al livello provinciale dall`Istat. Un ulteriore indicatore sara` determinato in sede territoriale.
Per ciascun indicatore le parti sociali territoriali dovranno fissare l`incidenza ponderale in termini percentuali, per passare poi al raffronto annuale dei cinque parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificamente in quello avente l`ultimo anno con tutti i dati consolidati dei cinque indicatori. Ad esempio, nell`ipotesi di quattro indicatori in cui il dato consolidato sia relativo al 2010 e un indicatore sia disponibile al 2009, il triennio sara` omogeneizzato sul 2009 e, pertanto, il raffronto dei parametri stessi xxxx`: triennio 2009/2008/2007 su triennio 2008/2007/2006, e cosi` di seguito con lo slittamento di un anno.
Effettuato il raffronto, laddove risultino pari o positivi almeno due dei suddetti parametri, l`EVR sara` comunque riconosciuto nella misura del 30% della percentuale fissata al livello territoriale; nel caso in cui pero` la somma delle incidenze dei due parametri di cui
sopra superasse la soglia del 30%, l`EVR sara` riconosciuto nella misura risultante dalla 4 somma stessa. Ad esempio: due parametri con incidenza ponderale ciascuno del 10%, l`EVR
e` comunque riconosciuto nella misura del 30% di quanto fissato nella contrattazione territoriale; due parametri con incidenza rispettivamente del 10% e del 30%, l`EVR e` riconosciuto nella percentuale derivante dalla somma e cioe` nella misura del 40%.
L`EVR sara` riconosciuto pertanto sempre in base alla somma delle singole incidenze ponderali, sino alla soglia del 100%. Ovviamente, il verificarsi di un solo parametro pari o positivo comportera` per quell`anno il mancato riconoscimento dell`EVR a livello provinciale.
Dal livello territoriale si passa poi al livello aziendale, dove ogni impresa, analogamente a quanto avvenuto al livello territoriale, dovra` procedere annualmente al calcolo di due parametri prefissati, che sono le ore denunciate in Cassa Edile(secondo le medesime modalita` di cui al parametro territoriale) e il volume di affari Iva, cosi` come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell`impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge; per le imprese con soli impiegati, in sostituzione delle ore Cassa Edile, il parametro di riferimento xxxx` le ore lavorate registrate sul Libro unico del lavoro.
L`impresa provvedera`, in presenza dei due parametri pari o positivi, ad erogare la misura di EVR risultante al livello territoriale.
Nel caso che risulti anche un solo parametro negativo, scattata la percentuale del 30% a livello territoriale, l`impresa dovra` comunque erogare l`EVR in tale misura.
Laddove al livello territoriale sia stata stabilita invece una percentuale di EVR superiore al 30% o comunque nella misura massima fissata, l`impresa nelle condizioni di cui al periodo precedente procedera` ad erogare, oltre al 30%, solo il 50% della parte eccedente il suddetto 30%, secondo un`apposita procedura individuata dalle parti sociali. Ad esempio: anno nel quale l`EVR potra` essere erogato al livello provinciale nella percentuale del 60% della misura fissata territorialmente. L`impresa che non abbia entrambi i parametri pari o positivi, dovra` erogare il 45% dell`EVR risultante territorialmente, e cioe` il 30% (che scatta per tutte le imprese) piu` la meta` del 30% (15%), che e` l`eccedenza tra il 30% e il 60%.
In base alla procedura di cui al precedente periodo, l`impresa dovra` rendere all`Associazione territoriale datoriale e alla Cassa Edile di riferimento un`autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali pari o positivi, dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite.
L`Associazione informera` le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attivera` un confronto per la verifica dell`autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva e delle ore denunciate, come risultanti dalla documentazione della Cassa Edile.
Le parti sociali nazionali hanno determinato che per le imprese di nuova costituzione vi sara` l`obbligo di erogare l`EVR fissato al livello territoriale per il primo anno, senza alcuna deroga, per poi procedere, ai fini della deroga stessa, al calcolo anno su anno, biennio su biennio, per raggiungere, infine, il triennio di riferimento.
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In conformita` al citato Protocollo del 15 aprile 2009, sono stati inoltre modificati tempi e procedure per i rinnovi dei contratti di secondo livello.
L`ultima novita` introdotta nell`art. 38 riguarda la conferma della proroga, per l`anno 2010, dei contratti integrativi territoriali, ferma restando la naturale scadenza degli istituti ivi previsti.
Inoltre, con la dichiarazione comune sull`EET, le parti hanno concordato di assorbirne il valore nell`indennita` territoriale di settore e nel premio di produzione, con decorrenza 1° gennaio 2011.
Artt. 15 e 62 ``Ferie`` - Allegato 2
Le parti sociali hanno previsto la facolta`, per tutti i lavoratori, di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell`arco dei 24 mesi successivi all`anno di riferimento, durante il quale comunque il lavoratore ha l`obbligo di usufruire di due settimane di ferie, cosi` come previsto per legge.
La previsione, volta in particolare a favorire i lavoratori migranti, fa comunque salve le determinazioni in materia assunte nei contratti integrativi territoriali e subordina tale possibilita` alle necessita` tecnico organizzative dell`azienda.
Art.78 ``Lavoro a tempo parziale`` - Allegato 5
Con l`ultimo rinnovo contrattuale del 18 giugno 2008, le parti sociali nazionali avevano introdotto dei limiti quantitativi ai rapporti di lavoro a tempo parziale.
Piu` precisamente, era stata inserita la percentuale del 20% quale limite massimo di incidenza del costo del lavoro part time ai fini del raggiungimento degli indici di congruita` di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell`opera, stabilito dalle parti sociali con l`Avviso comune del 17 maggio 2007.
Le parti avevano inoltre stabilito che, nelle more dell`entrata in vigore a regime dell`istituto della congruita`, le imprese non potessero assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, ferma restando la possibilita` di impiegare almeno un operaio a tempo parziale laddove non eccedente il 30% degli operai a tempo pieno nell`azienda.
Con il rinnovo contrattuale e` stato sancito che l`eccedenza dei contratti di lavoro a tempo parziale, oltre alle percentuali suddette e ferme restando le deroghe previste dal ccnl 18 giugno 2008, impediscono il rilascio del Durc a decorrere dalla data della delibera di recepimento della Cnce, che obblighera` l`adozione di tale criterio a tutto il sistema Casse Edili.
Le parti sociali nazionali hanno introdotto tale previsione contrattuale allo scopo di
porre fine alla rilevante elusione della norma contrattuale e per ripristinare la corretta 6 concorrenzialita` tra le imprese stesse.
Art.90 ``Diritto allo studio`` - Allegato 6
Al fine di implementare la crescita culturale e professionale dei lavoratori edili, Ance e Sindacati hanno introdotto la possibilita` per le imprese di concedere i permessi retribuiti riconosciuti per la frequenza di corsi di studio compresi nell`ordinamento scolastico e universitario, anche per quei corsi che riguardano specifiche facolta` (architettura, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria ed altre) che prevedano corsi di studio attinenti le attivita` rientranti nella sfera di applicazione del ccnl edile.
Le parti hanno ridotto il limite minimo di durata dei predetti corsi, precedentemente previsto in 250 ore, stabilendo che gli stessi non potranno avere una durata inferiore alle 150 ore di insegnamento effettivo.
Art.114 ``Istituzione della Borsa Lavoro dell`industria delle costruzioni`` - Allegato 7
E` stato ulteriormente sviluppato l`istituto della Borsa Lavoro nell`edilizia, gia` avviato nelle precedenti stipule contrattuali.
In particolare, e` stato ribadito il ruolo del Formedil nella gestione e implementazione dell`incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il Formedil, attraverso le sue articolazioni, potra` svolgere, in ottemperanza alla vigente normativa che prevede all`uopo specifiche autorizzazioni, attivita` di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
L`entrata in vigore del sistema Borsa Lavoro e` stata prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto e sara` anticipata da un periodo di sperimentazione avviato dal Formedil, in accordo con le parti sociali, le cui modalita` sono state riprese nel presente articolo.
In particolare, tali modalita` sono ispirate all`intervento delle Scuole Edili al fine di salvaguardare le professionalita` oggetto di provvedimenti di licenziamento da parte delle imprese, per creare loro un supporto sia mediante la proposizione di piani formativi e di qualificazione sia attraverso l`inserimento dei nominativi degli stessi in un`apposita banca dati che, attraverso il collegamento al Centro per l`impiego, dia avvio ai processi di ricollocazione.
Potranno essere previsti anche sgravi per le imprese che assumano i lavoratori coinvolti in tali eventi.
Protocollo sulle Banche dati per la regolarita` contributiva - Allegato 9
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L`obiettivo di questo Protocollo e` quello - attraverso il sistema della bilateralita` - di ottenere un quadro sistematico e complessivo di controllo della regolarita` di tutte le imprese coinvolte nell`appalto, che operano sia nel pubblico che nel privato, attraverso un compiuto incrocio dei dati con gli enti preposti anche in materia di sicurezza.
In questo ambito, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico per la sicurezza, dall`Avviso Comune del 17 maggio 2007, dalla legge n. 296/2006 e del Codice dei contratti pubblici, le parti hanno assunto decisioni importanti dirette sia ad attuare una politica di effettiva sinergia tra gli enti bilaterali, ottimizzandone le risorse e favorendo il raggiungimento degli obiettivi, sia ad attuare una interazione tra i diversi organi cosi` che, nella fase preliminare delle opere, vengano individuate linee guida dirette alla massima garanzia per tutti i soggetti coinvolti nei lavori, anche attraverso l`automatismo dell`informativa sulla notifica preliminare medesima.
Altra importante decisione assunta e` quella di attivare, attraverso le Casse Edili, la verifica della congruita` dell`incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell`opera stessa, sulla base della tabella sottoscritta dalle parti sociali nell`Avviso Comune del 2007 e recepita nell`art. 108 del ccnl 18 giugno 2008.
Si sottolinea che le Casse Edili richiamate sono ovviamente quelle gia` riconosciute nell`Avviso Comune stesso quali enti adibiti al rilascio del Durc munito di congruita` (quindi le Casse Edili facenti parte del sistema Cnce).
Proprio alla Commissione nazionale e` attribuito il compito di progettare un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore. Il progetto dovra` comunque tenere conto delle esperienze in materia e dei sistemi applicativi gia` in essere localmente.
Il nuovo sistema informatico sara` alimentato con tutti i dati contenuti nelle modifiche preliminari (elencati al punto 1 del Protocollo in esame) che saranno integrati con le informazioni relative ai singoli cantieri dell`impresa e all`intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati nonche` l`importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d`opera.
Inoltre, e` importante rimarcare che il committente (o il responsabile dei lavori) dovra` inserire nella notifica preliminare tutti i dati relativi alla parte di lavoro che coinvolge i lavoratori autonomi e le imprese non edili.
Infine, con l`obiettivo di agevolare il controllo sulla regolarita` nonche` sulla salute e sicurezza nei lavori, il sistema informatico dovra` ricevere i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri.
Ovviamente sara` previsto un incrocio dei dati con quelli derivanti dal sistema del Modulo unico telematico (MUT), che dovra` tenere conto anche dell`indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.
Le imprese integreranno la Banca Dati, attraverso la denuncia mensile articolata per 8
cantiere, denunciando le ore svolte dai propri lavoratori, in ogni singolo cantiere attivo nel
mese.
Si e` gia` fatto cenno all`importante passaggio relativo alla congruita` della manodopera. Si ricorda in proposito che alla fine di ogni opera, sia pubblica (all`atto del saldo finale), che privata (contestualmente alla dichiarazione di cui all`art. 25, comma 1, lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380), xxxx` richiesto un Durc finale di congruita`.
La Banca Dati, come sopra delineata, consentira` alle Casse Edili di verificare direttamente la congruita` complessiva del valore dell`opera. A questo riguardo si evidenzia che, entro i prossimi tre mesi, le parti sociali nazionali definiranno le procedure tecnico informatiche.
E` importante anche sottolineare che:
- l`adozione del criterio della verifica di congruita` e` subordinata all`adozione dello stesso criterio da parte di tutte le Casse Edili del sistema CNCE;
- la verifica iniziera`, in via sperimentale, in alcune province e con le decorrenze che saranno indicate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi della sottoscrizione del ccnl.;
- entro lo stesso termine, sempre le parti nazionali indicheranno la data di entrata in vigore del nuovo meccanismo sul piano nazionale.
Il Protocollo in esame affida alla stessa Cnce l`incarico di realizzare una ``Banca Dati nazionale anagrafica``. Ogni Cassa Edile dovra` inoltrare e aggiornare tale Banca con i seguenti elementi: lavoratori, imprese e numero Durc emessi per ciascuna impresa.
Sempre all`interno del Protocollo sulla regolarita` contributiva, le parti hanno ritenuto necessario che in ogni provincia, fermo restando l`autonoma attivita` di controllo di ogni soggetto interessato, sia istituita una apposita commissione provinciale di coordinamento (con rappresentanti della Dpl e della Asl, dell`Inps e dell`Inail nonche` ovviamente della Cassa Edile e del Cpt) nell`ambito della quale sia prevista una seduta concertativa preventiva per definire, nello specifico, un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti all`interno dei cantieri.
Tali interventi verranno effettuati sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili. Su questo aspetto e` utile rimarcare che l`adesione delle imprese e la conseguente realizzazione dei programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell`attivita` ispettiva.
Si deve, infine, evidenziare che per l`attuazione di molte delle indicazioni contenute nel Protocollo sono necessari accordi con le Istituzioni nonche` modifiche legislative che le parti si sono impegnate a proporre presso le sedi competenti.
I riferimenti sono alla notifica preliminare, al rilascio del Durc di congruita` anche a fine lavori nei lavori privati, compresi quelli in economia, e alla costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.
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Avviso comune - Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali
nel settore edile - Allegato 11
L`Avviso Comune sugli ammortizzatori sociali nasce dall`esigenza di fronteggiare la crisi economica che sta colpendo il settore delle costruzioni, proponendo un sistema a sostegno dei lavoratori attraverso il supporto degli Enti paritetici.
L`obiettivo e` quello di introdurre una nuova prestazione economica, ad integrazione di quella di disoccupazione, in favore degli operai licenziati, utilizzando e valorizzando lo strumento della bilateralita` per garantire un sostegno economico in favore dei lavoratori disoccupati, per favorirne la partecipazione in processi di formazione e riqualificazione professionale e soprattutto per evitare la fuoriuscita dal settore stesso di risorse preziose.
Tale sistema potra` essere attuato a condizione che sia ridotta l`attuale aliquota contributiva della Cigo. Infatti, le parti si danno atto reciprocamente, a conferma dei precedenti Avvisi comuni sulla materia, che le imprese del settore edile attualmente versano per la Cigo un contributo pari al 5,20%, a fronte dell`1,90% - 2,20% versato dagli altri settori dell`industria. Tale sproporzione non trova, peraltro, compensazione nelle norme specifiche per il settore che prevedono, in edilizia, una durata ridotta e la riduzione di orario nei casi di proroga delle istanze di Cigo, diversamente dall`industria, dove i periodi sono maggiori e la proroga e` riconosciuta anche a zero ore.
Le parti hanno pertanto concordato ulteriormente di richiedere al Governo una riduzione di due punti del suddetto contributo, in modo da utilizzarne una parte quale risparmio per le imprese e una parte per costituire, successivamente, un apposito Fondo in Cassa Edile per l`erogazione di un`integrazione alla disoccupazione speciale e alla Cig. Saranno le parti sociali nazionali a determinare modalita`, requisiti e disciplina di tale istituto.
Art. 120 ``Decorrenza e durata`` - Allegato 16
Il nuovo contratto ha validita` triennale e si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre
2012.
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio - Allegato 17
Con l`allegato 17 le parti hanno concordato un incremento retributivo per la categoria dei lavoratori di secondo livello (parametro 117) pari, complessivamente, a 106,47 euro, da erogarsi in tre tranches: 35,10 euro a decorrere dal 1° aprile 2010, 35,10 euro dal 1° gennaio 2011 e 36,27 euro dal 1° gennaio 2012.
Conseguentemente, i valori mensili dei minimi retributivi dei lavoratori del settore sono modificati secondo la tabella allegata al verbale di accordo.
Per quanto attiene i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° aprile 2010, si rimanda alla News n. 672 del 22 aprile 2010 contenente, le relative tabelle.
Si sottolinea che la determinazione degli aumenti, di gran lunga inferiore alle richieste 10 sindacali, e` stata effettuata assolutamente in linea con il citato Protocollo confederale dello scorso anno.
Infatti, l`applicazione rigorosa dell`indice IPCA comportava un aumento pari, al primo livello, a quasi 85 euro. I 6 euro aggiuntivi, in tre anni, sono stati concessi tenuto conto il mancato riconoscimento di una tantum o aumenti per il trimestre gennaio-marzo e in considerazione delle importanti innovazioni relative all`EVR.
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In sede di stesura del contratto xxxx` ribadita l`esclusiva di stampa del testo contrattuale a favore delle parti stipulanti, alle quali e` rimessa la diffusione della versione definitiva.
Nelle more, si ritiene utile suggerire alle imprese di non utilizzare testi posti in commercio da altri soggetti in quanto gli stessi possono non essere conformi a quello definitivo, che xxxx` sottoscritto nella stesura ufficiale con atto delle parti sociali nazionali.