CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMUNE DI PACIANO PER IL TRIENNIO 2012 – 2014
Il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO dell’anno 2013, presso la residenza municipale, ha avuto luogo l’incontro tra le delegazioni trattanti di cui all’art. 10 del CCNL 1° aprile 1999 nelle persone di:
- per la parte pubblica il Segretario comunale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Presidente, come da deliberazione della G.C. n. 17 del 15/03/2013;
- Per le Organizzazioni Sindacali territoriali:
Xxxxxx Xxxxxxxx, rappresentante territoriale FP CGIL; Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx rappresentante territoriale UIL; Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, rappresentante territoriale CSA;
- Per la R.S.U. la dipendente Xxxxx Xxxxx
Le parti,
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Paciano per il triennio 2012-2014, sottoscritta in data 22/03/2013;
Verificato che il Revisore dei Conti del Comune di Paciano ha accertato la compatibilità dell’ipotesi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, dalle disposizioni di legge che impongono l’erogazione del trattamento accessorio secondo criteri che incentivano il merito e la produttività, nonché secondo criteri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni orizzontali.
Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 23 del 12/04/2013, preso atto delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx a sottoscrivere il presente contratto;
Sottoscrivono il presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Paciano per il triennio 2012-2014:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa
Le parti in applicazione dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni in cui si prevede che “la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”. richiamano i principi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
1. all’art. 3 capo 1 del titolo 2° del CCNL 01.04.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
2. all’art.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.03.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l’applicazione del contratto:
miglioramento della funzionalità dei servizi;
accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
3. all’art.4 del CCNL 22.01.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi affinché la gestione dei servizi permanga all'interno dell'Ente.
Art. 1
Quadro normativo e contrattuale
Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Xxxx va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
D.Lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31;
D.Lgs. n. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4/3/2009, n. 15” che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l’articolo 6;
D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma di cui al D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 28/6/2011;
Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 01/03/2012;
CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31/3/1999, 1/4/1999, 14/9/2000, 22/1/2004, 9/5/2006, 11/4/2008, 31/7/2009.
Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del X.Xxx. n. 141/2011).
Art. 2
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Paciano, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale, fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate.
Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha validità per il triennio 2012/2014 e comunque e’ automaticamente prorogato fino alla firma del successivo CCDI.
Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino norme incompatibili con il presente CCDI.
Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni derivanti dalla volontà delle parti.
Art. 3
Verifiche dell’attuazione del contratto
Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
TITOLO II –RELAZIONI SINDACALI
Art. 4
Protocollo d’intesa sul diritto di sciopero e sui servizi minimi essenziali
Vengono previsti i seguenti contingenti per ciascun servizio:
- stato civile e servizi interni : n. 1 dipendente
- protezione civile – servizi di manutenzione esterna: n. 1 dipendente .
A seguito della definizione dei contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, le procedure di attivazione sono regolamentate come segue:
a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi dei personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
b) i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle XX.XX. entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
e) durante lo sciopero i funzionari dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL dei 6/7/95, nonché all’accordo CCNQ sottoscritto il 19/09/02 in merito ai servizi pubblici essenziali ed alla legge 12 giugno 1990, n° 146.
Art. 5
Modalità di effettuazione degli scioperi
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione all’Ente con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando la durata dell’astensione dal lavoro. Della eventuale revoca deve essere data immediata comunicazione.
In caso di sciopero nazionale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data a livello nazionale.
In caso di sciopero regionale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data a livello regionale.
In caso di sciopero attinente al solo ambito Aziendale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data all’Amministrazione e alla Prefettura competente.
Art. 6
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10 comma 2 del CCNL 01.04.1999 sia firmato:
per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale e previa l’acquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL22/01/2004.
Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle XX.XX. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.
Art. 7
Interpretazione autentica delle clausole controverse
Le parti danno atto che:
“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01) le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
Art. 8 Relazioni Sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
L'Amministrazione, con riferimento alla contrattazione, convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all’art.10 comma 2 CCNL dell’ 01.04.1999, nei casi previsti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali o delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura delle amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione.
Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell’incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti.
Qualora non fosse possibile stabilire la data e l’ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno cinque giorni prima del nuovo incontro, da tenersi di regola non oltre 20 gg. dopo l’incontro precedente, anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
Art. 9
Norme di comportamento e clausole di raffreddamento
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
I protocolli d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto.
Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.
Art. 10
Trattazione delle materie oggetto di contrattazione e delle materie oggetto di concertazione.
Sono oggetto di contrattazione, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro le materie indicate nell'art. 4 del CCNL 01.04.1999, con le integrazioni di cui all'art. 16 comma 1 del CCNL 31.03.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti , entro i limiti di quanto previsto dal D.lgs. 150 del 2009;. Restano riservate a concertazione le materie disciplinate dall'art. 6 CCNL 22.04.2004 dall'art. 16 CCNL 31.03.1999, entro i limiti di quanto previsto dal D.lgs. 150 del 2009 e delle altre
norme di legge vigenti.
Art. 11
Modalità di concertazione
Ciascuna delle parti, in applicazione dell’art. 6 comma 1 CCNL 22.01.2004, ricevuta l’informazione nelle forme previste dall’art. 7 del presente contratto può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell’informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica con conferma di ricevuta, alla controparte.
In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l’attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l’Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell’assenso.
La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le posizioni delle parti. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 12 Informazione
L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10 comma 2 CCNL del 01.04.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane
L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui possa essere strumentale a relazioni sindacali più strutturate e comunque le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: linee di organizzazione di servizi – innovazione tecnologica degli stessi – processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi.
Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.
L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.
Art. 13 Consultazione
La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare dall’art. 6, comma 1, del decreto, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 47 del D. Lgs 428 del 1990.
In caso di consultazione l’informazione deve essere preventiva.
TITOLO III – ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ SINDACALI
Art. 14 Diritto di assemblea
Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 07.08.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da i soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.
Art. 15 Diritto di affissione
I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una bacheca elettronica sindacale interna.
I comunicati e le notizie sindacali delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.
Di norma le XX.XX. territoriali inviano all’amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e-mail.
L’Amministrazione indica l’indirizzo di posta elettronica attraverso il quale le organizzazioni sindacali possono inviare i loro comunicati ufficiali.
TITOLO IV – FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 16
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
L'Amministrazione si impegna a costituire, in applicazione dell'art. 57 del D.lgs. 165 del 2001 il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le competenza di un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
Fatte salve le responsabilità previste dal citato art. 57 del D.lgs. 165 del 2001 in caso di mancata costituzione , secondo le modalità indicate dallo stesso articolo, il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
Il comitato informa tempestivamente i lavoratori, le R.S.U. E le XX.XX della propria attività, in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori.
L'Ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell'art. 8 CCNL 22.01.2004 predisponendo un apposito regolamento funzionale in base a quanto previsto nel collegato lavoro (L. 183/2010)
TITOLO V – DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 17
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
La valutazione dei rischi , deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, in applicazione dell'accordo europeo del 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs 151 26.03 2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età alla provenienza da altri Paesi.
Art. 18
Formazione ed aggiornamento professionali
L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
Il piano formativo annuale sarà concordato tra i Responsabili di P.O. ad inizio di anno nel corso di un apposito incontro.
A tal fine l’Ente destina congrue risorse di bilancio. Nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio l’Ente tende ad investire risorse in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL.
L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
1. corsi di formazione professionale per il personale neoassunto;
2. corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;
3. corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;
favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;
favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/90 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che può farne uso pratico;
favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del
responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;
favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall’altro a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;
favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.
Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, spettano tutte le competenze economiche secondo la normativa vigente .
La presente previsione sarà attuata mediante la stesura di un piano di formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.
Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento inerenti i compiti e le funzioni del proprio profilo professionale, cui ha partecipato con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale rilasciato dall'Ente formatore.
Art. 19
Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza
L’amministrazione si impegna a favorire la piena attuazione al disposto dell’art. 17 CCNL del 22.01.2004 in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area delle vigilanza prevedendo che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art. 208 del D.Lgs 295/92 e successive modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità, come previsto dal “Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare per il personale della polizia municipale”, approvato con DGC n° 24 del 10/05/2012 allegato al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Art. 20
Disciplina del lavoro straordinario
L'amministrazione comunale si impegna a dare tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali del monte ore assegnato. Le parti s’incontreranno almeno due volte l’anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.
Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di servizio.
All’obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.
A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 21 Quantificazione delle risorse
Le risorse “decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del Responsabile del servizio competente in materia di personale, distinguendo la parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa alle “risorse variabili”. Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di progressioni orizzontali e indennità di comparto.
Fino al 31/12/2013, ovvero da diversa data in applicazione di eventuali successive norme, la suddetta determinazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dall’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall’Amministrazione.
Le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999 (integrazione risorse nella misura massima del 1,2% monte salari 1997), confermate nell’ambito dell’art. 31, comma 3, CCNL 22/1/2004, possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L’incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati.
Le risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999 (per l’attivazione di nuovi servizi o per l’implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell’Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti, nonché nell’osservanza delle procedure ed adempimenti di controllo previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali.
Le parti, preso atto della costituzione del fondo per il salario accessoria anno 2012, effettuata con Determinazione Area Amministrativa n. 78 dell’11/12/2012 (n. 186/2012 R.G.), concordano che l’utilizzo del fondo di cui trattasi per l’anno 2012 sarà quello indicato nell’allegato al presente CCID.
Art. 22
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
Le risorse decentrate nell’ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all’art.
31 del CCNL 22.1.2004, sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:
a) Compensi per trattamenti economici accessori (indennità)
b) Compensi per premialità individuale (incentivi)
c) Progressioni Economiche Orizzontali
d) Indennità di comparto
rt. 23 Indennità di rischio
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 14.09.2000, gli enti individuano in sede di contrattazione integrativa decentrata le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’Ente attraverso i documenti di valutazione dei rischi, così come predisposti dal RSPP.
Ai dipendenti che svolgono le prestazioni suddette competono, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’indennità mensile pari a euro 30,00 lordi mensili (art. 41 CCNL 22.01.2004).
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui trattasi sono da considerarsi prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie di mansioni:
- Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc.
- Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc. utilizzati quale strumento per l’esecuzione di specifiche lavorazioni;
- Esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature, ecc. anche non permanenti;
- Esposizione ad immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o comunque pregiudizi alla salute;
- Esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura etc.;
- Esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute;
- Esposizione a rischio di usura psicofisica particolarmente intensa;
- Esposizione a rischio di lesioni, traumi malattie ecc. connessi ad azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti.
L’individuazione dei singoli dipendenti cui spetta l’indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai singoli responsabili di Unità Organizzativa.
Art. 24
Indennità di maneggio valori
L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 CCNL 14.09.2000 è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati.
L’indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
L’indennità è pari a € 1,55 giornaliere, sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 CCNL 14.09.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Art. 25 Indennità di disagio
L’indennità di disagio, da corrispondere ai dipendenti (Ufficiale di Stato Civile e n° 2 dipendenti della squadra esterna) che garantiscono la continuità del servizio di stato civile e del servizio cimiteriale, anche nei giorni non lavorativi ed anche con rientri disposti con minimo preavviso viene quantificata in € 8,00 mensili.
Art. 26
Risorse destinate al pagamento delle indennità per orario notturno o festivo
L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno viene corrisposta in applicazione dell’art. 24 comma 5 CCNL 14.09.2000.
Art. 27
Indennità per particolari responsabilità
L'art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL del 1.04.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato disposizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di €. 2.500,00
In applicazione dell'art.4, comma 2, lett. C) del CCNL dell'1.04.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
L'attribuzione dei compiti è di competenza del Responsabile dell’Unità Organizzativa che vi provvede mediante atto gestionale di assegnazione.
L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione e attestazione rese dai Responsabili di Posizione Organizzativa.
L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fìssa e ricorrente ed è erogata in quote semestrali.
Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3.
La corresponsione di detta indennità sarà oggetto di eventuale contrattazione.
Art. 28
Indennità per specifiche responsabilità
L’indennità prevista, per il solo personale ascritto a cat. B-C-D, dall’art. 17, comma 2, lett. i del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. (importo massimo €. 300,00 annui lordi):
a) compete al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli, previsti dalle leggi, di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
b) compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti dell’Ufficio relazioni con il pubblico e al personale addetto ai servizi di protezione civile;
c) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.
In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell’incarico con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge); non compete agli incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette.
Per le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 è riconosciuta l’indennità annua lorda di:
- € 300,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe con delega completa
- € 200,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe con delega parziale
- € 100,00 agli Ufficiali Elettorali.
Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f, CCNL 1/4/1999); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.
L’attribuzione ai dipendenti dell’indennità è attuata da parte dei Responsabili dopo la necessaria verifica e certificazione, a consuntivo, circa l’effettiva assunzione della responsabilità. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente in un’unica soluzione, a consuntivo, non oltre la mensilità del mese di marzo dell’anno successivo alla maturazione. Le indennità sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (intendendo per mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni).
Art. 29 Progressioni orizzontali
L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009.
Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato e beneficerà della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 dei CCNL dei 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2.
Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
Gli importi finiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
Le posizioni economiche interne alle categorie saranno attribuite attraverso una selezione, a cui potrà partecipare tutto il personale che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente avrà maturato almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria e posizione economica oggetto di progressione e che abbia ottenuto nell'anno precedente, in sede di valutazione, una valutazione uguale o superiore al 50%. Si procederà come segue: l’Ufficio Personale effettuerà un avviso pubblico interno all’ente tramite notifica a tutti i dipendenti aventi titolo a partecipare, nel quale saranno specificati i titoli e le anzianità richieste e valutabili, la data entro la quale deve essere presentata la domanda e la documentazione integrativa.
Al fine di garantire omogeneità nell'applicazione dei criteri si procederà come segue:
- per i dipendenti appartenenti alle categorie A,B e C la valutazione sarà effettuata da una commissione composta congiuntamente dal Segretario Comunale e dai dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa;
- i dipendenti di categoria D saranno valutati da una commissione composta dal Segretario comunale e dal Nucleo di Valutazione della Performance. La Commissione si pronuncerà entro 20 giorni dal termine della scadenza per la presentazione della domanda.
I verbali della commissione dovranno essere trasmessi, immediatamente, al responsabile dell’Ufficio personale, il quale provvederà all’approvazione della graduatoria, indicando a fianco di ciascun nominativo il costo della progressione con propria determinazione. La progressione economica sarà attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della graduatoria, fino ad esaurimento del budget stabilito per le progressioni. Prima dell’attivazione delle selezioni, gli avvisi verranno inviati alla delegazione sindacale per la necessaria informazione preventiva.
La valutazione sarà effettuata utilizzando apposite schede di valutazione, secondo i seguenti criteri:
A) Progressioni economiche interne alla Categoria A e per la prima posizione economica successiva a quella iniziale delle Categorie B e C:
CRITERI | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo |
Esperienza acquisita | Attività lavorativa prestata nell'ente nella medesima categoria ed in mansioni proprie del profilo professionale rivestito – punti 0,5 per ogni 6 mesi Attività lavorativa prestata nell'ente nella medesima categoria ed in mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale rivestito – punti 1 per ogni 6 mesi Specifiche responsabilità formalmente attribuite che abbiano comportato il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 15 lett. f) CCNL 1.4.1999 – punti 1 per ogni anno | 10 punti |
Risultati ottenuti, impegno e qualità della prestazione individuale | Media delle valutazioni ottenute nell'ultimo triennio nella valutazione della performance individuale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente | 70 punti |
Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale | Partecipazione a corsi di addestramento e/o formazione, della durata di almeno 8 ore, nell'ultimo triennio | 20 punti |
B) Progressioni economiche successive dalla seconda alla penultima posizione economica delle Categorie B e C:
CRITERI | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo |
Risultati ottenuti, impegno e qualità della prestazione individuale | Media delle valutazioni ottenute nell'ultimo triennio nella valutazione della performance individuale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente | 80 punti |
Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale | Partecipazione a corsi di addestramento e/o formazione, della durata di almeno 8 ore, nell'ultimo triennio - punti 1 per ogni corso | 20 punti |
C) Progressioni economiche all'ultima posizione economica delle categorie B e C e interne alla Categoria D:
CRITERI | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo |
Risultati ottenuti, impegno e qualità della prestazione individuale | Media delle valutazioni ottenute nell'ultimo triennio nella valutazione della performance individuale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente | 80 punti |
Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale | Partecipazione a corsi di formazione, della durata di almeno 16 ore, nell'ultimo triennio – punti 1 per ogni corso Partecipazione a corsi di formazione con esame finale – punti 2 per ogni corso | 20 punti |
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione nelle bacheche interne. Le XX.XX. ed ogni dipendente potranno prendere visione di tutti gli atti relativi alla procedura interessata. Viene stabilito il termine di 15 giorni entro il quale il dipendente potrà presentare ricorso interno prima di attivare le eventuali normali procedure di contenzioso. L’amministrazione comunale avrà 15 giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.
Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali.
Art. 30
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
E’ necessario che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 01.04.1999.
Tali risorse vengono ripartite sulla base delle previsioni di legge e regolamentari che ne giustificano l’erogazione.
Art. 31
Criteri delle forme di incentivazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006
La ripartizione delle risorse di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è disposta secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con DGC n. 41/2003 e ss.mm.ii.
Art. 32
Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
Tali risorse sono distribuite secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente nell'ente. La misura massima dell'incentivo attribuibile a ciascun dipendente è ottenuta ripartendo l'ammontare complessivo delle risorse per il numero di dipendenti in servizio. Le somme eventualmente non distribuite saranno riportate nel fondo dell’anno successivo.
Per la valutazione della performance organizzativa e individuale, in via sperimentale per gli anni 2012 e 2013, farà riferimento al sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 17/11/2011.
Le parti danno atto che come previsto dal sistema sopra indicato, come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01/03/2012 e come successivamente stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25/10/2012 vi sarà una prima fase di sperimentazione nel nuovo sistema di valutazione che prevede che la valutazione della performance organizzativa partirà nell’anno 2014; pertanto i premi di produttività per gli anni 2012 e 2013 saranno erogati valutando la sola performance individuale ed il raggiungimento degli obiettivi.
Le parti danno atto che nel sistema di valutazione approvato con DGC n. 13/2012 vengono definite la scheda di valutazione degli obiettivi (SCHEDA N. 2 VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI), la scheda di valutazione del comportamento organizzativo (SCHEDA N. 3 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO Titolare di Posizione organizzativa e SCHEDA N. 3.1 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO Dipendenti) e la scheda di valutazione finale limitatamente ai Responsabili di Posizione organizzativa (SCHEDA N. 4 – VALUTAZIONE FINALE ANNO 2012 e SCHEDA N. 5 VALUTAZIONE FINALE ANNO 2013 – che
prevedeva in origine anche la valutazione della performance organizzativa, rinviata comunque all’anno 2014). Mancando una scheda di valutazione finale per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa si ritiene comunque, per l’anno 2012, di riprendere i principi utilizzati per la valutazione dei responsabili che per opportuna chiarezza vengono sotto riportati:
RISULTATO VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI (pari al 70% della valutazione finale)
Ogni obiettivo viene valutato, con la scheda N. 2, seguendo una scala di valutazione pentenaria così articolata: p.ti 1 (obiettivo Non raggiunto), p.ti 2 (obiettivo raggiunto al 25%), p.ti 3 (obiettivo raggiunto al 50%), p.ti 4 (obiettivo raggiunto al 75%) e p.ti 5 (obiettivo raggiunto al 100%), ponderati a seconda del peso assegnato a ciascun obiettivo.
RISULTATO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO (pari al 30% della
valutazione finale)
Sia per i responsabili che per i non titolari di posizione organizzativa la valutazione dei diversi fattori (individuati e specificati nelle relative schede – SCHEDA 3 e SCHEDA 3.1) viene fatta secondo una scala di valutazione pentenaria così articolata:x.xx 1 insufficiente, p.ti 2 sufficiente, p.ti 3 buone, p.ti 4 distinto e p.ti 5 ottimo), ponderati a seconda del peso assegnato a ciascun fattore.
VALUTAZIONE FINALE ANNO 2012 e 2013
Prevede la ponderazione dei risultati ottenuti nelle due schede di valutazione degli obiettivi e del comportamento organizzativo rispettivamente al 70% ed al 30% della valutazione complessiva, esprimendo un punteggio da p.ti 0 a p.ti 10 sulla cui base verrà assegnata l’indennità di risultato ai responsabili di Posizione organizzativa e la produttività ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa secondo i seguenti criteri:
da punti 0 fino a punti 5 = 0% di indennità di risultato o di produttività
da punti 5.01 fino a punti 6 = 50% di indennità di risultato o di produttività da punti 6.01 fino a punti 8 = 75% di indennità di risultato o di produttività punti superiori ad 8 = 100% di indennità di risultato o di produttività
Le parti convengono di riconfrontarsi, nel corso dell’anno 2013, per l’eventuale ridefinizione o conferma dei criteri generali di valutazione.
TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione
Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL del 22.01.2004.
Art.34
Utilizzo risparmi di gestione
In relazione ai processi di cui la comma 4 dell’art. 16 del DL 06.07.2011 le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate sono utilizzate nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 35 Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2, comma1.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Xxxxxxx, 19/07/2013
Il Segretario Comunale …..........................................................
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx - R.S.U. aziendale –......................................................
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx – FP CGIL Rappresentante territoriale…..............................
Sig.Xxxxxxxx Xxxxx- CSA Rappresentante territoriale…………………………
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – UIL Rappresentante territoriale…………………………
Proposta di utilizzo allegata CCID triennio 2012/2014
FONDO per lo SVILUPPO delle RISORSE UMANE e della PRODUTTIVITÀ anno 2012
Parte fissa
Fondo consolidato 2004 | € 17.131,56 |
Progressioni 2003-2008 | -€ 8.801,22 |
Indennità di comparto | -€ 3.539,16 |
Progressioni 2009 | -€ 1.470,39 |
Progressioni 2010 | -€ 3.108,14 |
Diminuzione del fondo per esternalizzazione servizio scuolabus anno 2010 | -€ 1.509,75 |
Rientri Progressioni, RIA e LED cessazioni 2005-2010 | € 5.364,28 |
Rientri progressioni cessazioni 2012 | € 1.426,58 |
Riduzione fondo per pensionamento dipendente | -€ 1.487,86 |
€ 4.005,90
Parte variabile | |
Compensi 15° censimento ISTAT | € 1.250,00 |
Totale parte variabile | € 1.250,00 |
€ 5.255,90
Utilizzo Fondo
Indennità di Xxxxxxx (n. 2 x 30 x 12) - Art. 37 CCNL del 14.09.2000 | -€ 585,00 |
Indennità Economato (1,5 x 200)/2 - Art. 36 del CCNL del 14.09.2000 | -€ 134,85 |
Indennità Anagrafe (n. 1/anno) | -€ 300,00 |
Indennità di disagio (n. 3 x € 8,00 mensili) - Art. 17 c. 1 lett e) CCNL 01/04/1999 | -€ 288,00 |
Compensi 15° censimento ISTAT | -€ 1.250,00 |
DISPONIBILITA' 2012 € 2.698,05