IVASS – 13 novembre 2019
INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Programma Formazione Associazioni dei Consumatori
Caratteristiche principali del contratto di r.c. generale
IVASS – 13 novembre 2019
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Finalità del contratto:
Mantenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a un terzo in conseguenza di un evento accidentale che comporta una sua responsabilità. Sono esclusi dalla copertura i fatti dolosi (art. 1917 c.c.).
Funzione:
⮚ Tutela del patrimonio dell’assicurato
⮚ Protezione dei danneggiati garantendo a questi un risarcimento anche nel caso in cui il danneggiante non è in possesso di un patrimonio sufficiente
Esclusioni:
Sono sempre esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (art. 1917 c.c.) del contraente e dell’assicurato,
ma:
l’assicuratore è obbligato per il sinistro causato da dolo o colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere (figli, allievi, dipendenti, etc. – v. artt. 2047, 2048, 2049 c.c.)
Oggetto della copertura:
La responsabilità che viene generalmente coperta è quella extracontrattuale ossia quella che deriva da un fatto illecito non doloso che non può essere ricondotto ad alcun vincolo preesistente tra le parti, tuttavia vi sono coperture anche per la responsabilità contrattuale.
Condizioni di assicurabilità:
⮚ Assicurabilità tecnica: i fatti coperti devono essere incerti ossia la previsione del loro accadimento deve conservare il carattere della probabilità e non assumere il carattere di certezza e di consequenzialità naturale dell’attività.
⮚ Assicurabilità legale: l’oggetto dell’assicurazione non deve contrastare con la legge: es. divieto xxx.xx sanzioni amministrative pecuniarie (art. 12 CAP).
Obbligo di avviso (art. 1913 c.c.)
Sorge al momento in cui l’assicurato ha avuto conoscenza dell’evento inteso come fatto suscettibile di arrecare danni a terzi e quindi fonte di responsabilità per l’assicurato. Successivamente l’assicurato deve comunicare all’assicuratore la richiesta di risarcimento del terzo e nelle assicurazioni con clausola claims made l’avviso deve essere reiterato ad ogni successiva richiesta di risarcimento.
Obbligo di salvataggio (artt. 1914 e 1917 c.c.)
Consiste generalmente nell’obbligo dell’assicurato di evitare o diminuire il danno. Nelle assicurazioni di responsabilità civile si concreta anche nell’obbligo di resistere alle pretese del danneggiato.
Patto di gestione della lite
Non obbliga l’assicuratore ad assumere la gestione della vertenza, ma se l’xxx.xx decide di assumerla ha l’obbligo di curare gli interessi dell’assicurato ed è responsabile in caso di cattiva gestione (mala gestio). L’obbligazione assunta con la gestione della lite è di mezzi, non di risultato: l’assicuratore non può ritenersi responsabile dell’esito sfavorevole della vertenza se ha perseguito con diligenza l’interesse dell’assicurato.
Contenuto economico della garanzia:
Principio indennitario: la garanzia assicurativa e il trasferimento del rischio da parte del contraente/assicurato verso l'assicuratore non deve costituire fonte di lucro per l'assicurato in quanto l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere unicamente la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato
Massimale
Non esiste un valore assicurabile come per l’assicurazione di un
bene, pertanto si fissa un massimale:
importo massimo fino alla concorrenza del quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in polizza (art. 1917, c. 3 lo chiama «somma assicurata».
Tipologie di massimali:
❖ Massimale per danni a cose
❖ Massimale per danni a persone
❖ Massimale unico per sinistro: esprime la somma pagabile nell’eventualità di un sinistro, indipendentemente dal numero delle persone che abbiano subito lesioni o che siano decedute e qualunque sia il numero dei titolari dei danneggiamenti a cose ed animali.
❖ Massimale per sinistro in serie: limite applicabile in caso di pluralità di sinistri causati da un unico comportamento colposo dell’assicurato.
❖ Massimale aggregato annuo: esprime il limite massimo di
esposizione dell’assicuratore nel periodo di un anno.