REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
“MEDIAMO ADR”
1. NOME: L’organismo di mediazione è denominato: “Mediamo ADR”;
2. SEDE: La sede principale è stabilita in Napoli alla Xxx Xxx Xxxxxxx, 00; la sede secondaria è stabilita in Salerno alla xxx Xxxxxxx, 0; ulteriore sede è stabilita in Forio (NA) alla xxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, 000;
3. MEDIATORI FONDATORI: I mediatori fondatori sono: Xxxxxx X’Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx;
4. PRINCIPI GENERALI: Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’organismo di mediazione “Mediamo ADR”. Esso si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità e si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall’Organismo per la soluzione di controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici, nazionali ed internazionali.
5. FINALITA’: La finalità della mediazione è quella di assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e/o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
6. ORGANI: Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
a) Un Responsabile dell’Organismo.
b) Una Segreteria.
IL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO: Il Responsabile è nominato dai soci della Mediamo Adr Srl nella persona dell’Amministratore p.t. della Società, eletto secondo le disposizioni di legge e dello Statuto; dura in carica a tempo indeterminato e può essere revocato dai soci in qualsiasi momento. Il Responsabile rappresenta l’Organismo. Esegue ogni delibera dell’Assemblea dei soci; sostituisce il mediatore nei casi di incompatibilità e opportunità; è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi dei mediatori. E’ responsabile, altresì, della conservazione dei dati sensibili per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento, e garantisce alle parti il diritto di accesso agli atti, così come disciplinato al successivo art.18.
LA SEGRETERIA: La segreteria è composta da tanti soggetti quante sono le sedi dell’Organismo di Conciliazione; tali soggetti sono individuati dal Responsabile dell’Organismo. Ciascun componente della Segreteria è responsabile dei compiti affidatigli relativamente a ciascuna delle sedi della Organismo di Mediazione. Essi sono incaricati di custodire i fascicoli di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
7. AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE: il procedimento di mediazione può essere avviato: su istanza di parte, sulla base di una clausola contrattuale, su invito del Giudice e nel caso in cui la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale. Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una istanza completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei, disponibili anche on-line e scaricabili dal sito internet dell’Organismo di Mediazione xxx.xxxxxxxxxx.xx. Nella domanda devono essere indicati: il nome dell’Organismo di mediazione, le generalità ed i recapiti delle parti e degli Avvocati che li assistono, l’oggetto della controversia, le ragioni della pretesa, il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile, secondo gli scaglioni stabiliti nel Tariffario dell’Organismo. La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata mentre il Responsabile, ricevuta e perfezionata la domanda, designa un mediatore incaricato della controversia tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori, e secondo le modalità indicate nell’art.8 di codesto Regolamento. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lett. A, del Decreto legislativo n.28/2010.
Il Responsabile comunica alle parti, nel più breve tempo possibile, l’avvenuto deposito della domanda di conciliazione e la data del Primo incontro (di programmazione), da tenersi non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. La parte convocata è invitata a comunicare alla Segreteria dell’Organismo la propria adesione. Se la parte convocata comunica un rifiuto, o non comunica alcunché entro il termine stabilito per il Primo Incontro, il Primo Incontro di programmazione si terrà comunque alla data fissata.
L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. L’Organismo si riserva di valutare un differimento
della data fissata nel caso in cui venga richiesto dalle parti o in caso in cui si riscontrino difficoltà nella ricezione della convocazione.
E’ di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione: eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza non possono essere ricondotte al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti:
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
8. NOMINA DEI MEDIATORI: L’assegnazione ai mediatori degli affari di mediazione rispetta la specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, del grado di competenza in materia di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte con successo, etc. etc. Nell’assegnazione dell’incarico, quindi, il Responsabile provvede a valutare, in primo luogo, la natura della controversia e, di conseguenza, procede ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei,
tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
9. PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE (EX ART.84 D.L.69/2013, CONVERTITO IN LEGGE 98/2013). Il mediatore svolge il Primo Incontro ( o incontro di programmazione) alla data fissata con la parte istante e/o con l’Avvocato che l’assiste e rappresenta, anche in mancanza di adesione della parte chiamata; chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige Verbale di mancato accordo.
Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un Verbale di chiusura del primo incontro, dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA E POTERI DEL MEDIATORE. Le procedure conciliative si svolgono negli Uffici dell’Organismo presso la sede di Napoli alla Xxx Xxx Xxxxxxx, 00, nonché in una delle sedi che alla data della presentazione dell’istanza risulteranno comunicate e accreditate presso il Ministero.
Le parti persone fisiche partecipano all’incontro di persona, mentre alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agi incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia; le parti sono obbligate, ex art 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, in caso di Mediazione obbligatoria o disposta dal giudice, a farsi assistere da un legale, che può sostituire la parte solo se regolarmente munito dei necessari poteri di rappresentanza, per tutti gli incontri della procedura.
Le stesse parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
Nelle mediazioni c.d. facoltative le parti possono partecipare senza l’assistenza di un legale ma potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli
avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
Il mediatore si impegna a rispettare il codice etico allegato al presente Regolamento (Allegato B) e sottoscrive all’atto di iscrizione presso l’Organismo l’impegno all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante i procedimenti. Garantisce, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia; si impegna a comunicare per iscritto all’Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità e imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza, successivamente intervenuta, che possa avere il medesimo effetto o che gli impedisca di svolgere adeguatamente
le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Responsabile dell’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Responsabile dell’Organismo nei casi disciplinati dall’art. 51 c.p.c. Accettato il mandato, il mediatore si impegna a portare a termine l’incarico ricevuto, potendovi rinunciare solo per giustificati motivi, e restando comunque obbligato sino alla sua effettiva sostituzione. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve essere effettuata dal Responsabile dell’Organismo entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del mediatore. La competenza a decidere sull'istanza di sostituzione è affidata al Responsabile dell’Organismo o, nel caso di mediazione affidata al Responsabile dell’Organismo, al Segretario della sede. Il mediatore non potrà comunque svolgere tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
11. XXXXXXXXX ASSISTITO DEI MEDIATORI: L’Organismo di mediazione disciplina il tirocinio dei mediatori prevedendo che ogni mediatore iscritto svolga almeno 20 incontri di mediazione presso le proprie sedi o eventualmente anche fuori dalle proprie sedi. Ogni qual volta sarà necessario far partecipare uno o più mediatori tirocinanti agli incontri di mediazione, il mediatore designato dall’Organismo predisporrà un verbale nel quale darà atto della presenza dei tirocinanti e dell’eventuali altre parti presenti. Il detto verbale sarà sottoscritto dal mediatore incaricato e sarà conservato presso la sede dell’Organismo, unitamente alla documentazione inerente il mediatore tirocinante. La segreteria dell’Organismo provvede, all’atto della presentazione dell’istanza, a far sottoscrivere alla parte istante l’autorizzazione al tirocinio e a portare a conoscenza di tutte le parti della presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura. Il mediatore tirocinante è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza, la cui violazione costituisce illecito disciplinare e comporta la cancellazione dagli elenchi dell’Organismo di mediazione, oltre che l’obbligo di risarcire il danno prodotto all’Organismo stesso. Il tirocinio è gratuito. L’organismo di mediazione provvederà a tenere un apposito registro nel quale saranno annotate le presenze dei tirocinanti. Gli atti riguardanti i tirocinanti si considerano atti interni e non sono a disposizione delle parti coinvolte nel procedimento di mediazione.
12. ESITO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE: Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Il Verbale di Mediazione dà atto dell’esito dell’incontro.
a) In caso positivo, esso è un accordo di mediazione, ovvero un documento sul quale vengono riportati i termini dell’accordo raggiunto dalle parti.
b) Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige Verbale di Mancata Conciliazione, con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
c) Xxx sia stato richiesto dalle parti concordemente e/o lo abbia ritenuto opportuno, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento. Le parti, inoltre, possono concordemente richiedere che la proposta di cui all’art. 11 del D. Lgs. n.28/2010 debba provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. A seguito della proposta formulata del mediatore, ogni parte può comunicare al mediatore, per iscritto, le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Il Verbale di Conciliazione è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
13. EFFICACIA DEL VERBALE: Xxx tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
14. RISERVATEZZA: Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l’ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all’incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell’incontro di mediazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale della Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l’art. 40, comma 3, del D.lgs. 5/2003.
15. INDENNITA’ DI MEDIAZIONE (art.16 D.M. 180/2010, come modificato dal DM 139/2014). L’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione viene definito indennità di mediazione. L’indennità di mediazione comprende le SPESE DI AVVIO del procedimento e le SPESE DI MEDIAZIONE. Per le spese di avvio è dovuto, da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro , un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, in solido tra loro ed indipendentemente dall’esito del Primo Incontro preliminare di programmazione.
Le spese di mediazione vengono determinate in base al valore della lite così come riportato nella Tabella delle Indennità allegata al presente Regolamento (Allegato A) e comprende i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore. Rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.
Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella allegata:
a) può essere aumentato in misura non superiore al 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
d) è ridotto di 1/3 nelle materie di cui all’art. 5, co.1, del D.lgs.28/2010 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento
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Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Le spese di mediazione sono corrisposte all’Organismo nella misura del 50% prima del Primo Incontro di mediazione, e per il restante 50% prima della stesura del Verbale conclusivo del procedimento, da parte di tutti i partecipanti al tentativo.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione ( spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
16. QUANTIFICAZIONE DOMANDA: Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. La qualificazione del rapporto è onere della parte che deposita la domanda. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento fatti comunque salvi gli incrementi e le diminuzioni previsti dal medesimo Regolamento.
17. VALUTAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE: al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio (Allegato C); tale scheda, allegata al presente regolamento, sarà trasmessa in copia per via telematica al responsabile del registro degli organismi di mediazione, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
18. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI: Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
19. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO: Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di approvazione dello stesso. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall’Assemblea dei soci dell’Organismo a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote della srl. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
Napoli, lì 30 marzo 2015.