AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Città Metropolitana di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Il Responsabile Unico del procedimento è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Xxxxxxxx Xxxxx.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
SER.17.00010 – Affidamento Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all’intervento “Rete dei civic center scolastici”
CEA 9A - Liceo Classico “X. Xxxxxxx”- Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 0 - Xxxxxx Xxxxx.
OGGETTO
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova,
Stazione Appaltante/Committente La Città Metropolitana di Genova
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Appaltatore Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto per il servizio di tesoreria
Disciplinare di gara.................................................... L’insieme della documentazione di gara e
contrattuale: bando, norme di partecipazione, condizioni generali, capitolato speciale d’oneri, progetto offerta
Documentazione contrattuale .................................. Condizioni generali, capitolato speciale d’oneri,
offerta aggiudicataria
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Direttore dell’esecuzione I soggetti incaricati a supporto del RUP
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Disciplina contrattuale 4
Articolo 2 Corrispettivo 4
Articolo 3 Fatturazione e pagamenti 4
3.1 Condizioni e termini di pagamento 6
Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari 6
Articolo 5 Ruoli contrattuali - Ufficio Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 7
5.1 Referente unico contrattuale 7
5.2 Responsabile Unico del Procedimento 8
Articolo 6 Modalità di comunicazione 8
Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 8
Articolo 8 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 9
Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza 9
Articolo 10 Tutela della riservatezza 9
Articolo 11 Garanzie 10
Articolo 12 Procedimento di applicazione delle penali 11
Articolo 13 Termini contrattuali 12
Articolo 14 Variazioni, interruzioni, ordini informali 12
Articolo 15 Estensione contrattuale 12
Articolo 16 Recesso per giusta causa 13
Articolo 17 Recesso unilaterale 14
Articolo 18 Diffida ad adempiere 14
Articolo 19 Clausole risolutive 14
Articolo 20 Altri casi di risoluzione 15
Articolo 21 Effetti della risoluzione e del recesso 16
Articolo 22 Subappalto 16
22.1 Autorizzazione al subappalto 16
22.2 Gestione del subappalto 17
22.3 Sub-contratti 17
Articolo 23 Cessione del contratto 18
Articolo 24 Clausole di legalità 18
Articolo 25 Norme di rinvio 18
Articolo 26 Spese contrattuali 18
Articolo 27 Foro competente 18
Articolo 1 Disciplina contrattuale
Il contratto regola i rapporti fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore ed è disciplinato dai seguenti documenti:
- condizioni generali,
- capitolato speciale d’oneri,
- l’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato Progetto offerta.
Articolo 2 Corrispettivo
Il corrispettivo è determinato applicando ribasso dell’offerta aggiudicataria agli importi a base di gara secondo quanto previsto dal Progetto Offerta.
Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Si ritiene esclusa qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le prestazioni d’opera previste nel Capitolato d’appalto e nei suoi allegati, nonché nelle proposte migliorative e integrative formulate in sede di offerta.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) alla Città Metropolitana, il tempo necessario per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatte salve eventuali modalità di revisione prezzi.
L’Appaltatore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Sono a carico della Città Metropolitana gli oneri fiscali e contributivi.
Articolo 3 Fatturazione e pagamenti
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.
Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG (codice identificativo gara), il CUP, l’importo, l’impegno giuridico di spesa, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.
L’importo netto progressivo delle prestazioni fatturabili è assoggettato alla ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione.
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.
La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.
La fattura deve altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all’Appaltatore i soli importi riferiti all’imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.
I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.
La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a
10.000 euro, l è tenuta a verificare presso Equitalia l’esistenza di eventuali cartelle di pagamento già notificate al creditore; qualora la verifica abbia esito positivo, i termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30 gg e il pagamento potrà essere disposto, in tutto o in parte a favore di terzi creditori per effetto di pignoramenti dagli stessi promossi.
La Stazione Appaltante si impegna ad informare l’Appaltatore dell’eventuale blocco dei pagamenti imposto da Equitalia.
Nei casi sopra esposti, il ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante, non configurano morosità del Committente e non possono essere eccepiti dall’appaltatore quale causa di sospensione dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal Contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte del Committente, dovuto a cause di forza maggiore.
Le disposizione del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte del Committente dei subappaltatori.
3.1 Condizioni e termini di pagamento
Il Committente corrisponde all’Appaltatore il pagamento delle prestazioni con le seguenti modalità:
• proporzionalmente ed in corrispondenza dell’emissione degli stati avanzamento lavori, fino alla quota del 90% dell’importo pattuito.
• 10% dell’importo pattuito ad avvenuta approvazione del collaudo
In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.
Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova.
L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 5 Ruoli contrattuali - Ufficio Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
L’Appaltatore, riunito in un team multidisciplinare per la direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, deve possedere tutte le professionalità abilitate e/o qualificate allo svolgimento delle attività previste dal contratto.
Si ritiene inoltre opportuna la presenza di almeno un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 139/06.
Il soggetto concorrente deve fornire l’elenco dei nominativi dei professionisti,e le relative qualifiche professionali, individuati per i ruoli di Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere costituenti l’Ufficio Direzione lavori, nonché il nominativo individuato quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
I professionisti devono essere iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e sono personalmente responsabili delle prestazioni singolarmente eseguite.
Il professionista individuato come Direttore dei lavori è il referente e responsabile unico, per conto dell’Appaltatore, nei riguardi del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata del contratto il gruppo di lavoro come definito in sede di offerta.
In caso si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei componenti, per cause di forza maggiore, o comunque indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, questi deve comunicare per iscritto al Committente l’esigenza e il nominativo del candidato prescelto, allegando il relativo curriculum, redatto secondo lo schema utilizzato in sede di offerta, da cui devono emergere elementi e referenze qualitativi non inferiori a quelli della persona sostituita e valutati in sede di gara.
Le sostituzioni saranno operative dall’accettazione scritta della Città Metropolitana.
5.1 Referente unico contrattuale
L’Appaltatore s’impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Committente, prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l’Appaltatore deve entro 24 ore comunicare il nominativo del sostituto o del soggetto temporaneamente incaricato.
Il referente unico deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla documentazione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.
Il Referente del contratto deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Referente del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla disciplina contrattuale, nel rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.
Tutte le contestazioni relative all’esecuzione sono comunicate al Referente del contratto. L’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante e al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale.
5.2 Responsabile Unico del Procedimento
Il Referente unico contrattuale della Stazione Appaltante deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento (RUP).
Il Referente unico contrattuale dell’appaltatore ha l’obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante, per tutte le questioni attinenti il contratto.
Articolo 6 Modalità di comunicazione
Tutte le comunicazioni fra le parti interessate, Committente e Appaltatore, devono avvenire prioritariamente a mezzo PEC.
In caso di impossibilità possono essere utilizzate altre forme di comunicazione aventi valore legale, fax o raccomandata A.R. La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.
Nell’oggetto della PEC o della comunicazione in altra forma deve essere sempre indicato il codice identificativo del contratto (ID 4247).
Le parti s’impegnano a comunicare all’atto della stipula del contratto tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni e a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni
Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall’omissione degli obblighi di comunicazione.
Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’assunzione e il trattamento economico del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi territoriali.
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell’Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti del Committente alcuna rivendicazione da parte del personale dell’appaltatore.
L’Appaltatore s’impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e per tutto il periodo di validità degli stessi fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.
L’Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
Articolo 8 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Il Committente trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell’avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova deIl’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata I’eventuaIe violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per Ia presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza
L’appaltatore s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’appaltatore s’impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e della Legge regionale della Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 30.
Articolo 10 Tutela della riservatezza
L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 e al Documento programmatico sulla sicurezza del Committente.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d’appalto e l’esecuzione del relativo servizio, devono essere raccolti presso la Città Metropolitana di Genova e devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto, ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dal Committente.
L’Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.
È fatto obbligo al fornitore di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:
(a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
(b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
(c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città Metropolitana di Genova ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
Il fornitore s’impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
L’Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta del Committente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.
Articolo 11 Garanzie
Prima della stipulazione del contratto il soggetto aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016.
La cauzione deve avere validità fino all’approvazione del collaudo da parte della Città Metropolitana.
La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016, per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività professionale.
La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00.
Articolo 12 Procedimento di applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.
L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale.
Le penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell’evento o, in mancanza di queste ultime, sulla cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatario, con l’obbligo per questo ultimo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento.
Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’appaltatore
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni.
Qualora l’appaltatore non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 13 Termini contrattuali
La durata dell’incarico di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, coinciderà con i termini di esecuzione dell’appalto di lavori, previsti dal Capitolato speciale e dalla vigente normativa sui lavori pubblici.
Il presente incarico si riterrà concluso:
• con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
• con l’emissione del conto finale;
• con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice;
• con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte del collaudatore incaricato. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
Articolo 14 Variazioni, interruzioni, ordini informali
L’Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al Committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma precedente.
In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Committente.
Ai fini del presente contratto i rapporti tra l’Appaltatore e il Committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultimo.
Articolo 15 Estensione contrattuale
L’Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara.
L’Appaltatore s’impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il Committente si riserva la facoltà di prevedere una aumento o una diminuzione delle prestazioni conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Articolo 16 Recesso per giusta causa
Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte del Fornitore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:
1) il Fornitore si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione Europea.
3) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (solo nel caso la stessa sia richiesta dal disciplinare di gara);
4) sia accertata a carico dell’Appaltatore l’esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Fornitore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica al Fornitore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Fornitore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all’Appaltatore.
I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.
Articolo 17 Recesso unilaterale
La Stazione Appaltante esercita la facoltà di recesso dal contratto prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 18 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora il Fornitore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato il Fornitore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore.
Articolo 19 Clausole risolutive
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d’oneri nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
b) in caso di cessione del contratto
c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l’interruzione e l’abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante;
f) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;
g) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
h) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
i) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
j) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
k) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
l) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazione della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
m) l’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
n) l’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).
Articolo 20 Altri casi di risoluzione
La Stazione Appaltante si riserva inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:
a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dal contratto.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.
Articolo 21 Effetti della risoluzione e del recesso
Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara.
Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto al Fornitore fino a regolazione di ogni pendenza.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione del Fornitore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico.
Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.
Articolo 22 Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
Il subappalto può essere richiesto al Committente nell’esecuzione del contratto sempreché l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere tale facoltà.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
I contratti di subappalto possono essere sottoscritti soltanto con gli operatori economici indicati in fase di gara se previsto l’obbligo della terna di cui al comma 6 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
22.1 Autorizzazione al subappalto
La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella fase di attivazione del contratto o successivamente.
L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni.
La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una nuova verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto.
Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
Le verifiche di cui sopra, da parte della Stazione Appaltante relativamente alla capienza e del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.
L’Appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.
L’appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22.2 Gestione del subappalto
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane l’unico e il solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all’appaltatore.
22.3 Sub-contratti
I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati con le stesse modalità previste per il sub-appalto.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto l’Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:
1) il nome del subcontraente;
2) l’importo del sub-contratto;
3) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore s’impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante.
È fatto divieto all’Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento del servizio senza la formale adesione della Stazione appaltante.
Articolo 23 Cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto.
Articolo 24 Clausole di legalità
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 25 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all’articolo 2, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
C) Codice Civile.
Articolo 26 Spese contrattuali
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto stesso. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia
Articolo 27 Foro competente
E’ vietato il ricorso alla clausola compromissoria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione contrattuale è competente il Foro di Genova