Contract
1. Rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’ordinazione è unicamente regolato dalle presenti condizioni generali di acquisto, ovvero dalle pattuizioni in deroga eventualmente riportate per iscritto nel contesto dell’ordinazione e/o diversamente concordate per iscritto da entrambe le parti.
Il fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti condizioni generali rinunciando espressamente ad eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita.
L’ordinazione diventa irrevocabile per l’acquirente a partire dal momento in cui perviene al medesimo la conferma d’ordine debitamente sottoscritta dal fornitore per accettazione. Il fornitore dovrà inviare la suddetta conferma d’ordine entro 10 giorni dalla data di spedizione dell’ordinazione; qualora entro tale termine non pervenga all’acquirente alcuna comunicazione del fornitore e/o quest’ultimo inizi l’esecuzione della fornitura, l’ordinazione dovrà intendersi tacitamente accettata ed impegnativa per il fornitore.
Qualora il fornitore, nella propria risposta, manifesti dissenso riguardo alle presenti condizioni generali e/o a quelle riportate nell’ordinazione, oppure formuli nuove proposte, l’acquirente, entro 5 giorni dal ricevimento della risposta del fornitore, potrà revocare l’ordine mediante comunicazione scritta inviata a quest’ultimo.
L’ordine di acquisto, su carta intestata dell’acquirente, debitamente firmato da Procuratori ed Amministratori è l’unico elemento che impegna l’acquirente nei confronti del fornitore. Tale impegno è limitato agli articoli, alle quantità, ai prezzi ed alle condizioni particolari chiaramente riportate sull’ordinazione stessa. Ogni pretesa da parte del fornitore a variare quanto concordato tra le parti e riportato sull’ordine di acquisto dà diritto all’acquirente a revocare l’ordine mediante comunicazione scritta inviata al fornitore entro 5 giorni.
2. Prezzi
Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati nell’ordinazione si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione. In ogni caso qualsiasi eventuale variazione dei prezzi in aumento sarà valida e vincolante per l’acquirente solo se preventivamente da questi accettata per iscritto.
I prezzi si intendono sempre stabiliti per merce resa come specificato nell’ordinazione (INCOTERMS) ed IVA esclusa.
Il costo dell’eventuale imballo è da intendersi sempre incluso nel prezzo salvo diversi accordi sottoscritti dalle parti.
In particolare, qualora le condizioni di consegna concordate fossero DDP, si ribadisce che ogni costo risultante dal pagamento di tasse e/o dazi doganali e/o dalla gestione delle pratiche doganali relative alla fornitura è a totale carico ed onere del fornitore con la sola esclusione dell’IVA.
3. Informazioni tecniche e proprietà industriale
I disegni, i capitolati, le norme ed ogni altra informazione o documentazione tecnica messi a disposizione del fornitore per l’esecuzione della fornitura rimangono di proprietà esclusiva dell’acquirente e possono venir usati dal fornitore solo per l’esecuzione dell’ordinazione.
Il fornitore si impegna a sollevare e tenere comunque indenne l’acquirente da qualsivoglia responsabilità o azione di terzi relativa ad infrazione di eventuali diritti di proprietà industriale di terzi riguardante il prodotto o servizio fornito.
Il fornitore si obbliga, qualora ciò sia richiesto dall’acquirente, ad apporre il marchio dell’acquirente od altri segni distintivi appartenenti a quest’ultimo sui prodotti oggetto della fornitura. L’applicazione del marchio dovrà essere effettuata secondo le istruzioni che saranno fornite dall’acquirente. Tale applicazione non potrà in nessun caso essere intesa come concessione di alcun diritto sul marchio applicato.
4. Affidabilità, qualità e controlli
Il fornitore si obbliga a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i prodotti oggetto di fornitura siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle norme ed alle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
In particolare il fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente eventuali regolamentazioni legislative italiane od europee riguardanti la sicurezza, le emissione sonore, l’antinquinamento, il lavoro minorile, ecc. (si applicano le condizioni più restrittive). Su richiesta dell’acquirente il fornitore si impegna a fornire specifica documentazione atta ad attestare/certificare la conformità del prodotto e dei relativi processi produttivi alle suddette norme.
L’acquirente avrà diritto di effettuare ispezioni e controlli presso il fornitore: a tal fine quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai suoi impianti al personale delegato dall’acquirente per effettuare tali ispezioni e controlli.
5. Dichiarazione di Conformità
Il Fornitore dichiara che le merci oggetto di fornitura sono conformi e corrispondenti a tutti i requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e si obbliga a presentare al personale incaricato sia le dichiarazioni di conformità sia le schede tecniche di sicurezza. Holcim, senza assunzione alcuna di responsabilità, in caso di violazione da parte del fornitore del presente articolo si riserva ex art. 1456
c.c. la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6.Consegna
Salvo diverso specifico accordo scritto, la consegna dei prodotti ordinati, ai fini dell’accertamento dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal fornitore all’acquirente, ha luogo all’atto della consegna del prodotto presso i magazzini, i cantieri o gli stabilimenti di destinazione, e ciò anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico dell’acquirente. Nel caso di impianti che richiedono il montaggio a cura del fornitore, la consegna avviene dopo il collaudo dell’impianto stesso.
Il fornitore garantisce che la quantità di merce consegnata corrisponde a quanto indicato nell’ordine. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo dell’acquirente per la merce giunta a destinazione. Qualora i quantitativi di merce consegnata non risultassero conformi al pattuito l’acquirente potrà, a sua scelta:
a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati
b) pretendere che il fornitore provveda al ritiro dei prodotti eccedenti pena il mancato riconoscimento del pagamento degli stessi
c) ottenere che il fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di prodotti risultanti mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza del fornitore
Il fornitore deve puntualmente rispettare i termini del programma di consegna indicato nell’ordinazione, rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. Qualora l’esecuzione dell’ordinazione sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intenderanno prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti in relazione all’impedimento e ciò a condizione che il fornitore abbia informato per tempo l’acquirente. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 60 giorni l’acquirente avrà il diritto di risolvere l’ordinazione, in tutto od in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al fornitore.
7. Montaggio e collaudo
Il montaggio, se previsto in contratto, verrà eseguito dal fornitore presso il sito dell’acquirente in piena e totale autonomia organizzativa, coordinativa ed amministrativa di personale e mezzi escludendo, salvo diversa disposizione scritta, la concessione in uso anche comodatario di mezzi o attrezzature di proprietà dell’acquirente.
A meno di accordi particolari da concordarsi tra le parti in fase di presentazione dell’offerta, resta di norma esclusa ogni forma di attività e/o lavori anche parziali in sub-appalto.
A fine lavori il collaudo degli impianti dovrà essere effettuato sia a vuoto sia a carico in modo da verificare la piena funzionalità dell’impianto stesso. L’acquirente predisporrà all’uopo le materie prime, l’energia elettrica e quant’altro si renda necessario per l’effettuazione del collaudo stesso. A collaudo avvenuto le parti dovranno redigere e sottoscrivere apposito verbale di collaudo che dichiari i risultati riscontrati. Le parti dovranno rendersi disponibili a collaudare l’impianto entro e non oltre 30 giorni dalla data della dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal fornitore. In caso di funzionamenti anomali il fornitore dovrà apportare a sue spese tutte le modifiche necessarie a garantire la piena funzionalità dell’impianto secondo quanto contrattualmente prestabilito.
8. Modifiche della fornitura o varianti in corso d’opera
In ogni caso, qualsiasi eventuale modifica alla fornitura indicata nell’ordinazione sarà valida e vincolante per le parti solo se preventivamente accettata per iscritto dalle parti stesse.
In ogni caso, qualsiasi eventuale variante in corso d’opera, anche se richiesta da personale tecnico dell’acquirente, sarà valida e vincolante per le parti solo se preventivamente quantificata (eventuale delta costo) ed accettata per iscritto dalle parti.
9. Sicurezza sui luoghi di lavoro
Le parti concordano che la sicurezza sui luoghi di lavoro è elemento prioritario, essenziale ed irrinunciabile. Il fornitore dichiara di avere piena cognizione delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. In particolare, nel caso in cui sia contrattualmente prevista la presenza di personale del fornitore presso le unità produttive dell’acquirente, il fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Capitolato di Sicurezza Holcim. Inoltre il fornitore, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., dichiara di avere piena cognizione delle opere da compiere e di avere attentamente ispezionato i luoghi di esecuzione delle opere assegnate e dichiara altresì sotto la propria responsabilità di essere regolarmente iscritto alla CCIAA e di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alla dimensione della sua impresa, ai macchinari impiegati ed alla sua competenza, a svolgere l’opera commissionata.
In caso di inadempienza l’acquirente si riserva il diritto di sospendere immediatamente i lavori fino al completo ripristino delle condizioni previste dalle norme in oggetto. Qualora quanto sopra non si verifichi, l’acquirente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni e qualunque danno. Di contro il fornitore non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta per la risoluzione del contratto.
Il fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri retributivi e normativi nei confronti del proprio personale, nonché a provvedere in proprio a tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi in materia nei confronti del proprio personale.
10. Responsabilità sociale dell’impresa
Holcim si è impegnata a rispettare i principi relativi al rispetto dei diritti umani, alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla salvaguardia dell’ambiente ed alla lotta alla corruzione stabiliti nell’ambito dell’iniziativa internazionale Global Compact promossa dalle Nazioni Unite (vedere xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Pertanto, chiede ai propri fornitori di condividere il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale. In particolare, a titolo di esempio, chiede al fornitore di impegnarsi a rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti, a trattare i propri dipendenti con dignità e rispetto, a non essere in alcun modo complice negli abusi dei diritti umani, a combattere qualunque abuso fisico o verbale, le molestie e le minacce od ogni altra forma di intimidazione, a sostenere la libertà di associazione dei lavoratori ed a riconoscere il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, a garantire orari di lavoro accettabili e conformi alla normative vigente in materia, a non fare ricorso a lavoro minorile, a non fare discriminazioni razziali e/o sessuali, ad impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, etc.
11. Professionalità ed etica
Le parti riconoscono che etica ed integrità personale costituiscono i pilastri della credibilità e della reputazione di ogni individuo sia a titolo personale che professionale.
Non sono etici e pertanto tollerati quei comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui sfruttando posizioni di forza.
Pertanto il fornitore si impegna nel corso delle relazioni commerciali e professionali a dare informazioni complete, comprensibili ed accurate in modo da rendere immediatamente evidenti gli interessi coinvolti e le conseguenze rilevanti. Inoltre il fornitore si impegna a mantenere comportamenti trasparenti e corretti che non diano adito ad equivoche interpretazioni.
Nell’ambito della loro attività professionale i dipendenti di società del gruppo Holcim sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico ed i regolamenti interni. A proposito, si evidenzia che i dipendenti Holcim non possono accettare alcun omaggio e/o gadget promozionale che non sia di valore trascurabile.
In ogni caso, nell’ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per società del gruppo Holcim, adotti comportamenti non in linea con i principi generali qui esposti, Holcim è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione. Resta inteso che
eventuali casi di violazione delle normative vigenti quali, ad esempio, la corruzione in ogni sua forma, l’estorsione e le tangenti, verranno denunciati alle autorità competenti.
12. Decreto Legislativo 231/2001 – Modello di organizzazione, gestione e controllo
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto di servizio, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dalle stesso adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 e presente sul sito istituzionale della società.
Il Fornitore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01 e s.m.i. e a mantenere il proprio operato conforme al Codice Etico di LafargeHolcim ed ai principi fondamentali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispettivamente adottato.
La commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed eventuali s.m.i. e/o la violazione della presente xxxxxxxx legittimerà le parti a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., previa comunicazione anche a mezzo fax, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.
13. Tutela dell’ambiente
Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell’esecuzione delle prestazioni di servizio assegnate dalla COMMITTENTE, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 ed alla legge 68/2015 e s.m.i. La COMMITTENTE si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
Ove contrattualmente richiesto, il Fornitore, prima dell’inizio lavori, dovrà fornire alla Committente per approvazione, un Piano Ambientale preventivo in cui descriva le proprie modalità operative e per il rispetto dei requisiti ambientali sopra descritti e, in particolare, le azioni di contenimento e mitigazione degli impatti ambientali significativi della propria attività.
In via esplicativa, durante l’esecuzione dei lavori assegnati il Fornitore si impegna ad operare considerando le seguenti linee guida:
- Emissioni: l’Impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando emissioni in atmosfera. Qualora l’attività comporti necessariamente tali emissioni, saranno presi accordi gestionali con la Committente al fine di ridurne la quantità nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- Scarichi idrici: l’Impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando la produzione di reflui. Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa vengano prodotti reflui l’Impresa esecutrice dovrà concordare con la Committente provvedimenti atti a ridurne la quantità, a prevenire inquinamenti e/o sversamenti incontrollati e l’attività dovrà svolgersi conformemente alle norme di legge vigenti. Eventuali utilizzi di strutture impiantistiche aziendali dovranno essere preventivamente concordati con la Committente. Qualora nel corso delle attività dovessero verificarsi sversamenti, anche accidentali, che possano interessare la rete idrica, l’Impresa esecutrice dovrà immediatamente informare la Committente attuando tutte le misure di emergenza atte a contenere la diffusione degli inquinanti, come prescritto dalle disposizioni ricevute dalla Committente.
- Rifiuti: l’impresa affidataria dovrà garantire la corretta gestione dei rifiuti, (realizzazione dei necessari depositi temporanei, conferimento nelle aree predisposte dalla Committente), in accordo con il Delegato Lavori della Committente. Ogni impresa esecutrice è tenuta ad operare con l’obiettivo di minimizzare la produzione di rifiuti. Secondo quanto previsto contrattualmente, l’impresa affidataria, ai fini amministrativi e di legge, potrebbe configurarsi come “Produttore iniziale” dei rifiuti dallo stesso generati durante le attività in appalto, compresi anche gli eventuali rifiuti derivanti dall’installazione di materiali / impianti acquistati e messi a disposizione dalla Committente, come per esempio gli imballaggi degli stessi. L'impresa affidataria deve garantire la corretta gestione dei rifiuti in conformità alla normativa vigente e comunque previa approvazione della Committente. È a carico dell’impresa affidataria la corretta segregazione e segnalazione delle aree di deposito temporaneo. Eventuali utilizzi di strutture/aree aziendali dovranno
essere preventivamente concordati con la Committente. L’impresa affidataria, configurata come “Produttore iniziale”, dovrà preventivamente consegnare al Committente tutta la documentazione attestante la piena conformità normativa della futura gestione dei rifiuti e, a posteriori, il corretto conferimento a
recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti.
- Suolo e Sottosuolo: l’Impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando di generare rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo, tramite accorgimenti di tipo tecnico-strutturale (esempio: doppi contenimenti delle sostanze pericolose) gestionali (esempio: procedure, prassi) e formative/informative. Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa di scavo, l’Impresa esecutrice produca terre e rocce non direttamente riutilizzabili quali rinterro dello scavo medesimo, nel rispetto dei titoli ambientali ed edilizi ottenuti, dovrà concordare con la Committente provvedimenti atti a svolgere l’attività di gestione delle terre e rocce da scavo in conformità alle norme di legge vigenti e comunque previa approvazione della Committente. Qualora nel corso delle attività dovessero verificarsi contaminazioni del suolo, anche accidentali, l’Impresa esecutrice dovrà immediatamente informare la Committente attuando tutte le misure di emergenza atte a contenere la diffusione degli inquinanti, come prescritto dalle disposizioni ricevuta dalla Committente.
- Rumore: l’Impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando di produrre rumori molesti sia verso l’ambiente interno che esterno. L’Impresa esecutrice, fin dalla fase di offerta, dovrà comunicare alla Committente la rumorosità delle macchine e delle attrezzature che intende utilizzare per concordare le modalità operative di intervento in grado di minimizzare l’impatto acustico interno/esterno nel rispetto delle normative di legge vigenti.
- Materiali di risulta in uscita dal cantiere: il materiale fornito e montato dall’impresa, qualora dovese avanzare, dovrà uscire dal cantiere accompagnato da una DDT che espliciti lo stato di riutilizzabilità dello stesso. Questo documento sarà consegnato in copia al Delegato Lavori o al Responsabile d’impianto, all’uscita dal sito/cantiere del materiale stesso.
- Materiali/Macchinari/Parti di impianto che sono stati oggetto di smontaggio:
- Se sono oggetto di vendita o se devono essere reimpiegati devono essere accompagnati con DDT per uscire dal cantiere/sito, copia consegnata all’incaricato tecnico della Committente
- se invece sono da considerarsi rifiuti (discarica o recupero) dovranno uscire dal cantiere/sito con FIR con 4°copia da consegnare all’incaricato tecnico della Committente
- Audit ambientali: l’appaltatore inoltre dovrà rendersi disponibile per eventuali verifiche ed audit ambientali sulle proprie attività, che il Committente riterrà di svolgere presso il cantiere allo scopo di assicurarne la corretta gestione ambientale.
- Riunioni periodiche: l’appaltatore parteciperà alle eventuali riunioni periodiche e ai momenti di informazione e sensibilizzazione organizzati in cantiere dal Committente, al fine di coordinare le azioni di mitigazione degli impatti ambientali significativi.
- Dati e registrazioni ambientali : l’appaltatore qualora richiesto utilizzerà e metterà adisposizione del committente idonee forme di registrazione per assicurare il rispetto dei requisiti ambientali (es. smaltimento terre e rocce da scavo, rifiuti, prodotti chimici, sfridi di lavorazioni, ecc.).
Inoltre, il Fornitore si obbliga ad informare adeguatamente i propri dipendenti ed eventuali dipendenti di Sub Fornitori sui principi della Politica Ambientale implementata nel sito interessato ed a formarli in merito alle Istruzioni Operative ricevute dalla COMMITTENTE in modo che possano seguire scrupolosamente tali indicazioni; fornisce inoltre evidenza documentale nominativa dell’avvenuta formazione/informazione ambientale di tutto il personale operante per la COMMITTENTE.
14. Accettazione e garanzia
La consegna e l’eventuale pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce e non esonerano né diminuiscono la responsabilità e la garanzia del fornitore circa la sua quantità, qualità ed idoneità all’uso.
Il fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi, difetti di qualità e che sono conformi alle caratteristiche pattuite. Il periodo di garanzia, salvo diversa pattuizione scritta, avrà la durata indicata nell’ordinazione dei prodotti forniti e comunque non oltre 24 mesi dalla loro data di consegna, anche se la messa in servizio non abbia avuto luogo per ragioni imputabili all’acquirente. L’acquirente dovrà denunciare al fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricezione ogni eventuale vizio, difetto o non conformità entro 8 giorni lavorativi dalla loro individuazione. La garanzia dà diritto all’acquirente alla riparazione o sostituzione dei beni forniti a spese del fornitore.
Qualora l’acquirente fosse convenuto in giudizio, per responsabilità civile o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei prodotti / impianti forniti, il fornitore sarà tenuto a tenere indenne l’acquirente da tali azioni e pretese ed a risarcire a quest’ultimo i danni eventualmente subiti.
15. Fatture e Pagamenti
Valgono i termini e le modalità di pagamento pattuiti tra le parti e riportati in chiaro sull’ordinazione.
Le fatture devono sempre riportare il numero e la data dell’ordinazione, numero e data del documento di trasporto, codice e descrizione del bene fatturato, codice fiscale / partita IVA del fornitore, unità di misura, quantità e prezzo. Le fatture dovranno pervenire in tempo utile alla Contabilità Fornitori dell’acquirente.
L’acquirente effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento delle fatture debitamente compilate come sopra indicato.
Il credito derivante dalla fornitura oggetto di ogni ordinazione non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma
16. Foro competente
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
17. Informativa privacy e trattamento dati Codice della Privacy e GDPR 679/2016
Fatto espresso riferimento alla informativa già pubblicata sul sito istituzionale di Holcim ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/2016, si dà atto che nell’esecuzione del rapporto contrattuale, le Parti si impegnano a condividere tra loro alcuni Dati Personali (tutti i dati ricevuti da entrambe le Parti dall'altra Parte: "Dati Condivisi") sulla base dell'articolo 6 par. 1 (b) del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR) ai soli fini dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale stesso ("Scopo consentito"). Nessuna particolare categoria di dati personali (dati sensibili) sarà trasferita ed elaborata. La Parte che riceve Dati Condivisi dall'altra sarà indicata "Destinatario dei dati" e la Parte che trasferisce Dati Condivisi al Destinatario dei Dati "Ricevente".
Dettagli dei dati condivisi:
(a) Categorie di soggetti interessati :
• Soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo per entrambe le parti contrattuali operanti anche presso terzi, sempreché coinvolti nell'esecuzione del Contratto
(b) Categorie di dati condivisi
• Dettagli di contatto, come nome, posizione, numero di telefono o altri dati relativi a canali di comunicazione
• Nessuna particolare categoria di dati sarà trasferita ed elaborata.
I Dati Condivisi saranno trasferiti tra e trattati dalle Parti sulla base dell'articolo 6 par. 1 (b) GDPR
Il soggetto che riceverà tali dati gestirà i Dati Condivisi in modo professionale in conformità con la legge applicabile con la specifica diligenza e cura richiesta dalla natura dell’obbligazione, applicando elevati i livelli di sicurezza nella gestione dei dati.
L’eventuale trasferimento e/o comunicazione di Dati condivisi a una terza parte è ammissibile solo se richiesto per uno scopo specifico e consentito e dovrà essere conforme alle leggi applicabili, in particolare agli articoli 25, 26 del GDPR.
Laddove richiesto dalla legge vigente, ciascuna Parte informerà gli interessati del trasferimento dei Dati Condivisi ai sensi del presente Accordo e fornirà tutte le informazioni necessarie in conformità alla legge applicabile per garantire che i soggetti dei dati comprendano come i loro Dati personali saranno trattati .
Il Destinatario dovrà informare tempestivamente il Ricevente di eventuali richieste, obiezioni o qualsiasi altra richiesta dei Soggetti interessati ai sensi delle leggi applicabili in merito all'elaborazione dei Dati Condivisi che potrebbero dar luogo a qualsiasi obbligo o responsabilità legale o altrimenti riguardano gli interessi legittimi del soggetto che ha comunicato detti dati.
Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra Parte eventuali incidenti tecnici, organizzativi o di altro
tipo che abbiano comportato o possano comportare una violazione dei Dati personali come meglio definito nell'Articolo 33 par. 1 del GDPR o altrimenti ha o potrebbe avere un effetto negativo sull'integrità e sulla sicurezza dei Dati Condivisi ("Incidente di Sicurezza dei Dati")-
Il soggetto che riceverà detti dati deve garantire, anche in caso di trasferimento successivo, che tutte le terze parti interessate si assicurino che tutti i dati condivisi vengano prontamente cancellati dopo la risoluzione del Contratto principale o una volta che l'elaborazione dei dati condivisi non è sia più necessario.
18. Varie
Il contratto ed i crediti da esso derivanti non sono cedibili.
L’acquirente avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta inviata al fornitore, qualora intervengano circostanze tali da far prevedere che quest’ultimo non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali ed in particolare qualora esso venga sottoposto a procedura concorsuale.
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione della stessa.
Luogo e data
Timbro e Firma del Fornitore per accettazione
Ai sensi e per effetto dell’articolo 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di aver letto ed accettato tutti gli articoli delle “Condizioni Generali di Acquisto” ed in particolare gli articoli
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18 .
Timbro e Firma del Fornitore per accettazione