BORSE INTERNAZIONALI MARIE CURIE PER UN SOGGIORNO ALL'ESTERO PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA
ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE
BORSE INTERNAZIONALI XXXXX XXXXX PER UN SOGGIORNO ALL'ESTERO PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA
III. 1 – Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano le seguenti definizioni:
1. Accordo: l'accordo scritto concluso tra il beneficiario e il ricercatore a norma dell'articolo III.3.
2. Luogo di origine: il luogo in cui il ricercatore risiedeva o svolgeva la propria attività principale alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta, a meno che il ricercatore abbia risieduto o abbia svolto la propria attività principale in tale luogo per meno di dodici (12) mesi immediatamente prima della data in questione. In tal caso, il luogo di origine è la capitale del paese di cui ha la cittadinanza. Qualora il ricercatore abbia più di una cittadinanza, il luogo di origine è la capitale del paese in cui ha risieduto per il periodo più lungo nel quinquennio che ha preceduto il termine ultimo di presentazione della proposta.
3. Congedo parentale: il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.3, paragrafo 1, lettera c).
4. Accordo di partnership: accordo strategico di partnership sottoscritto dal beneficiario e da un'istituzione partner indipendente ai fini delle attività di formazione alla ricerca delle quali il ricercatore deve usufruire durante il periodo di distacco previsto dal progetto.
5. Istituzione partner: membro dell'accordo strategico di partnership avente sede in un paese terzo non associato.
6. Piano personale di sviluppo della carriera: piano elaborato dal ricercatore insieme allo scienziato, designato dal beneficiario nell'allegato I, che funge da supervisore delle sue attività di formazione alla ricerca e indicante le sue esigenze di formazione (ivi comprese le competenze complementari) e gli obiettivi scientifici, nonché le misure previste per conseguire tali obiettivi e una descrizione delle sue attività di formazione alla ricerca.
7. Periodo di reinserimento: il periodo del progetto, indicato nell'allegato I, che il ricercatore deve trascorrere presso la sede del beneficiario dopo il periodo di distacco per svolgere le proprie attività di formazione alla ricerca.
8. Ricercatore: il ricercatore professionista indicato nell'allegato I, assunto dal beneficiario
per beneficiare delle attività di formazione alla ricerca del progetto.
9. Attività di formazione alla ricerca: le attività connesse con la formazione alla ricerca e lo sviluppo della carriera, indicate nell'allegato I, delle quali il ricercatore deve usufruire nell'ambito del progetto.
10. Periodo di distacco: il periodo trascorso dal ricercatore presso la sede dell'istituzione partner come indicato nell'allegato I.
11. Programma di lavoro: il programma adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico "Persone" (2007-2013), che prevede l'invito nel cui ambito è stata presentata la proposta oggetto della presente convenzione di sovvenzione.
PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO
SEZIONE 1 - ESECUZIONE ED ELEMENTI DA FORNIRE
III. 2 – Obblighi delle parti
Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario:
a) conclude un accordo con il ricercatore a norma dell'articolo III.3 e ospita il ricercatore per i periodi specificati nell'allegato I e nell'accordo, incaricando lo scienziato indicato nell'allegato I designato dal beneficiario di fungere da supervisore delle attività di formazione alla ricerca per l'intera durata del progetto;
b) garantisce al ricercatore, durante il periodo trascorso presso l'istituzione partner, una copertura previdenziale adeguata, che soddisfa i requisiti standard minimi previsti dal titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971. Durante il periodo di reinserimento, il beneficiario garantisce al ricercatore, ovunque siano svolte le attività di formazione alla ricerca, una copertura previdenziale adeguata, ai sensi del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971;
c) garantisce al ricercatore, ovunque siano svolte le attività di formazione alla ricerca, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
d) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all'accordo di cui all'articolo III.3;
e) provvede affinché, al momento dell'entrata in servizio, il ricercatore rediga un piano personale di sviluppo della carriera insieme allo scienziato, designato dal beneficiario nell'allegato I, che funge da supervisore delle sue attività di formazione alla ricerca e affinché il ricercatore segua nell'ambito del progetto una formazione della durata indicata nell'accordo, conformemente all'allegato I e a quanto previsto dal suo piano personale di sviluppo della carriera;
f) fornisce, per l'intera durata della convenzione di sovvenzione, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione del ricercatore in funzione delle necessità;
g) si accerta che l'istituzione partner disponga dei mezzi di cui alla lettera f) e metta tali mezzi a disposizione del ricercatore in funzione delle esigenze durante il periodo di distacco;
h) fornisce al ricercatore un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità del paese del beneficiario e di tutte le altre procedure amministrative, quali quelle per il rilascio dei visti e permessi di lavoro richiesti dalle autorità del paese dell'istituzione partner presso la quale il ricercatore svolgerà un periodo di distacco;
i) si assicura che anche l'istituzione partner fornisca al ricercatore l'assistenza di cui alla lettera h) durante il periodo di distacco;
j) si assicura che l'istituzione partner designi uno scienziato con l'incarico di fungere da supervisore delle attività di formazione alla ricerca del ricercatore durante il periodo di distacco;
k) si assicura che il ricercatore si impegni a tornare nella sede del beneficiario per il periodo di reinserimento la cui durata è indicata nell'allegato I;
l) adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli per accogliere il ricercatore al suo ritorno e mantiene in vigore per il periodo di reinserimento il contratto di assunzione in vigore con il beneficiario prima dell'inizio del periodo di distacco;
m) in caso di inadempimento, da parte del ricercatore, dell'obbligo di svolgere il periodo di reinserimento, adotta tutte le misure opportune per recuperare l'importo complessivo che il ricercatore ha ricevuto dalla Commissione in base alla presente convenzione di sovvenzione onde rimborsare alla Commissione tale importo;
n) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere k), l) e m) del presente articolo o in caso di rimborso da parte del ricercatore a norma dell'articolo III.3, paragrafo 1, lettera r), rimborsa l'importo complessivo ricevuto dalla Commissione a favore del ricercatore nell'ambito della presente convenzione di sovvenzione;
o) adotta misure atte a garantire che, al termine del progetto, il ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione;
p) contatta il ricercatore due (2) anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione;
q) registra e tiene aggiornati, per almeno tre (3) anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti del ricercatore;
r) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere o) e p) del presente articolo e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera q) dello stesso;
s) informa la Commissione in merito a qualsiasi evento che possa incidere sull'esecuzione del progetto e sui diritti della Comunità e a qualsiasi circostanza che incida sulle condizioni di partecipazione di cui alle regole di partecipazione, al regolamento finanziario e in qualsiasi prescrizione della convenzione di sovvenzione, inclusi:
- qualsiasi cambiamento di controllo;
- qualsiasi modifica significativa dell'accordo o del piano personale di sviluppo della carriera;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni utilizzate come base per la selezione del
ricercatore;
- il congedo parentale a richiesta del ricercatore e le relative implicazioni ai sensi della legislazione nazionale applicabile a norma dell'articolo III.3, paragrafo 1, lettera g), in particolare per quanto attiene alla durata, alle implicazioni finanziarie e agli obblighi giuridici e contrattuali che incombono al beneficiario durante il periodo in questione.
III. 3 – Rapporto tra beneficiario e ricercatore
1. L'accordo determina, a norma della convenzione di sovvenzione, le condizioni di esecuzione delle attività di formazione alla ricerca e i diritti e gli obblighi rispettivi del ricercatore e del beneficiario nell'ambito del progetto.
Il ricercatore elabora un piano personale di sviluppo della carriera insieme allo scienziato, designato dal beneficiario nell'allegato I, che funge da supervisore delle sue attività di formazione alla ricerca.
Sono allegati all'accordo la convenzione di sovvenzione e le sue eventuali modifiche, nonché il piano personale di sviluppo della carriera. L'accordo deve essere conservato dal beneficiario a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.20, paragrafo 3. Se previsto dall'articolo 2 della convenzione di sovvenzione, il beneficiario comunica alla Commissione la data di inizio del progetto per via elettronica.
Entro venti (20) giorni dall'ultima fra la data di assunzione del ricercatore, la data di inizio del progetto o la data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione, il beneficiario trasmette, per via elettronica, una dichiarazione attestante la conformità dell'accordo con la convenzione di sovvenzione secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione.
Fatte salve questioni specifiche già disciplinate dalla normativa comunitaria, nell'accordo si precisa in particolare quanto segue:
a) il nome dello scienziato, che funge da supervisore delle attività di formazione alla ricerca
presso il beneficiario e l'istituzione partner;
b) gli importi che il ricercatore ha diritto di ricevere dal beneficiario a norma della presente
convenzione di sovvenzione e le modalità di pagamento di detti importi al ricercatore;
c) eventuali ulteriori contributi versati dal beneficiario al ricercatore ai fini del presente
progetto e le modalità di pagamento di tali importi;
d) tutte le trattenute, con la relativa giustificazione giuridica;
e) il fatto che il ricercatore, per le proprie attività di formazione alla ricerca, non può beneficiare di altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario a norma delle lettere b) e c) del presente paragrafo;
f) i tassi di conversione e di cambio utilizzati, comprese le date e le fonti di riferimento, se i pagamenti sono effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro;
g) la legge applicabile all'accordo;
h) la copertura previdenziale fornita al ricercatore a norma dell'articolo III.2, lettera b);
i) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base al regolamento interno in vigore presso il beneficiario;
j) l'obbligo, per il ricercatore, di dedicarsi a tempo pieno alle attività di formazione alla ricerca, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, con l'autorizzazione preventiva della Commissione;
k) la descrizione e il calendario di esecuzione delle attività di formazione alla ricerca se esse sono suddivise in più periodi separati;
l) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2, lettere b) e c) e dall'articolo III.9, paragrafo 1, lettera a) e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui beneficiano i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
m) i luoghi, indicati nell'allegato I, in cui si svolgeranno le attività di formazione alla ricerca;
n) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il beneficiario di circostanze che possano incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione, quali ad esempio:
- qualsiasi modifica dell'accordo e/o del piano personale di sviluppo della carriera;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni in base alle quali è stata assegnata la borsa internazionale Xxxxx Xxxxx per un soggiorno all'estero per lo sviluppo della carriera;
- una gravidanza o una malattia che incidano direttamente sull'esecuzione del progetto;
o) le disposizioni stabilite tra il beneficiario e il ricercatore, nel corso dello svolgimento delle attività di formazione alla ricerca e in seguito, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II.8, 11, da 24 a 30 e III.6, 7, 10 e 11;
p) la garanzia esplicita che il contratto di assunzione in vigore con il beneficiario prima dell'inizio del periodo di distacco venga mantenuto per il periodo di reinserimento;
q) l'obbligo, per il ricercatore, di tornare nella sede del beneficiario dopo il periodo di distacco di cui all'allegato I per svolgere il periodo di reinserimento;
r) in caso di inadempimento dell'obbligo di cui alla lettera q) da parte del ricercatore, l'obbligo di rimborsare al beneficiario l'importo complessivo delle indennità della Comunità ricevute dal contraente in base alla presente convenzione di sovvenzione;
s) l'impegno, da parte del ricercatore, di compilare, firmare e trasmettere al beneficiario i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2, lettere o) e p);
t) l'impegno, da parte del ricercatore, di tenere informato il beneficiario circa le eventuali variazioni dei propri recapiti per i tre (3) anni successivi alla conclusione del progetto;
u) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere ricevuto il sostegno della Comunità nell'ambito di una Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx per un soggiorno all'estero per lo sviluppo della carriera in ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione a norma degli articoli II.11 e III.7.
2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono basate sul principio di versamenti mensili posticipati, a meno che ciò sia in contrasto con la legge applicabile di cui al paragrafo 1, lettera g), dello stesso articolo. Esse devono prevedere il pagamento del ricercatore sin dalla sua nomina e la corresponsione entro la conclusione del progetto di tutti gli importi a favore del ricercatore.
III. 4 – Sospensione e proroga del progetto
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II.7, paragrafo 2, il beneficiario può proporre di sospendere parzialmente o interamente il progetto per motivi personali, familiari (compreso un congedo parentale) o professionali riguardanti il ricercatore e non previsti nell'allegato I. Quando tale richiesta di sospensione non comporti una proroga superiore al 30% della durata del progetto indicata all'articolo 2 della convenzione di sovvenzione, essa si considera approvata in assenza di risposta da parte della Commissione entro quarantacinque (45) giorni. La richiesta di sospensione da parte del beneficiario deve essere corredata dei documenti giustificativi necessari. La proroga avrà la stessa durata della sospensione. La stessa regola vale, mutatis mutandis, in caso di richiesta di proroga della durata del progetto motivata da una modifica dello status come indicato al paragrafo 5 del presente articolo.
2. In caso di richiesta di sospensione per congedo parentale accompagnata da una richiesta di adeguamento del contributo finanziario della Comunità, la richiesta deve essere presentata dal beneficiario corredata dei documenti giustificativi necessari. La Commissione può stabilire di adeguare il contributo finanziario della Comunità a seconda delle esigenze specifiche. Calcolato su base mensile, il contributo non può superare la differenza fra la compensazione che il ricercatore riceve dal regime di previdenza sociale indicato all'articolo III.3, paragrafo 1, lettere f) e g) e l'importo del contributo di cui all'articolo III.9, paragrafo 1, lettera a). L'assenza di risposta da parte della Commissione entro quarantacinque (45) giorni non equivale a un'approvazione della richiesta. In caso di risposta positiva gli aspetti finanziari della proroga saranno definiti con una modifica della convenzione di sovvenzione.
3. Il beneficiario informa il ricercatore della decisione della Commissione.
4. Nel caso di sospensione dell'attività di formazione alla ricerca convenuta dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 durante il quale ha inizio la sospensione è automaticamente esteso per l'intera durata della sospensione. Di conseguenza, l'inizio del o dei periodi successivi è rinviato e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa automaticamente di conseguenza.
5. Nel caso di un cambiamento di status relativo al tempo dedicato al progetto da parte del ricercatore (da/a una posizione a tempo pieno a/da una posizione a tempo parziale oppure un cambiamento nella percentuale del tempo parziale) convenuto dalla Commissione durante l'attuazione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 nel quale ha inizio il cambiamento di status e il/i periodi/i successivo/i nei quali ha luogo, è automaticamente esteso (o ridotto) in proporzione. La durata aggiornata del o dei periodi di relazione interessati viene basata su un periodo di relazione standard di dodici (12) mesi corrispondente a un impiego a tempo pieno. Di conseguenza, l'inizio del/dei periodo/i
interessato/i è rinviato (o anticipato) e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa (o ridotta) automaticamente di conseguenza.
III. 5 – Elementi da fornire nell'ambito del progetto
In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo II.3, per periodi di relazione superiori a diciotto (18) mesi il beneficiario trasmette una relazione intermedia per valutare i progressi delle attività di formazione alla ricerca.
Lo scienziato, indicato nell'allegato I, che funge da supervisore e il ricercatore firmano la relazione di valutazione intermedia e le relazioni finali di attività.
III. 6 – Riservatezza
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.8.
III. 7 – Pubblicità
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.11.
SEZIONE 2 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE E RESPONSABILITÀ
III. 8 – Risoluzione della convenzione di sovvenzione
Oltre che nelle circostanze previste dall'articolo II.33, la Commissione può risolvere la
convenzione di sovvenzione nei casi seguenti:
a) quando, per qualsiasi motivo, il ricercatore non sia più in grado di continuare a lavorare nell'ambito del progetto;
b) quando l'accordo tra il beneficiario e il ricercatore decada per inosservanza degli obblighi da esso previsti;
c) quando il ricercatore abbia reso dichiarazioni false di cui può essere ritenuto responsabile o abbia intenzionalmente nascosto informazioni importanti al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o usufruire di altri vantaggi previsti dalla convenzione di sovvenzione.
PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
III. 9 – Costi ammissibili
I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II.
In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore
L'allegato I della presente convenzione di sovvenzione stabilisce un importo forfettario, esclusivamente per il ricercatore assunto nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore.
I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità vengono adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto.
L'importo forfettario stabilito nell'allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguito:
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I.
Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati o quando la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente a una borsa a importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita al ricercatore la copertura previdenziale almeno nei settori previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e) e g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ma non necessariamente pagata con la borsa. Le indennità mensili di soggiorno applicabili sono quelle definite nel programma di lavoro.
b) Un contributo ai costi di mobilità, costituito dalle voci indicate di seguito:
- Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio della fase corrispondente delle attività di formazione alla ricerca (periodo di distacco o periodo di reinserimento) o entro un periodo inferiore a dodici (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta.
Il ricercatore non ha diritto all'indennità di mobilità durante il periodo di reinserimento se questo viene svolto nel luogo di origine del ricercatore.
Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttori indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione.
La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttori previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento
di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità vengono effettuati al momento del pagamento finale.
Se inoltre il ricercatore ha diritto all'indennità di mobilità mensile per il periodo di distacco, beneficia anche di un indennità di viaggio in funzione del tasso forfettario di cui all'allegato I, per un viaggio tra il suo luogo di origine e la sede dell'istituzione partner per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se la seconda parte del periodo di distacco ha una durata inferiore a dodici (12) mesi.
- Il ricercatore beneficia inoltre di un'indennità di viaggio per il periodo di reinserimento, in funzione del tasso forfettario di cui allegato I, calcolato in relazione alla distanza tra il suo luogo di origine e la sede del beneficiario per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi per il periodo di reinserimento, purché i due luoghi in questione si trovino in paesi diversi.
La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive vengono versate con frequenza annua.
c) Un contributo, calcolato in funzione dell'importo forfettario mensile di cui all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore.
I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Spese ammissibili per le attività svolte dal beneficiario e costi indiretti
I costi di gestione e i costi indiretti verranno rimborsati sulla base del programma di lavoro, in conformità delle condizioni definite all'allegato I.
In deroga all'articolo 4.2, non sono autorizzati i trasferimenti di stanziamenti dalle indennità assegnate per le attività svolte dal ricercatore agli importi attribuiti per le attività svolte dal beneficiario.
PARTE C – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
III. 10 – Diritti di accesso
Oltre alle disposizioni degli articoli II.29 e II.30, il beneficiario garantisce al ricercatore, a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze sono necessarie per le sue attività di formazione alla ricerca nell'ambito del progetto.
III. 11 – Impegni incompatibili o limitativi
Il beneficiario informa quanto prima il ricercatore in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di diritti di accesso.