Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Zurigò Altri Veicoli
Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Autobus, rimorchi di autobus, autocarri, rimorchi di autocarri, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, macchine operatrici, carrelli, macchine agricole semoventi, rimorchi agricoli, rimorchi di autovettura, veicoli con targa prova.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari Edizione 01.2020
Glossario e Condizioni di Assicurazione | |
Zurigò Altri Veicoli | |
Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Xxxxxx | |
Indice | |
Glossario | 4 di 62 |
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie | |
Dove vale la copertura? | 7 di 62 |
Che obblighi ho? | 7 di 62 |
Quando e come devo pagare? | 7 di 62 |
Quando comincia e quando finisce la copertura? | 8 di 62 |
Altre informazioni | 10 di 62 |
Sezione 2 - Responsabilità Civile auto | |
Che cosa è assicurato e come? | 11 di 62 |
Che cosa non è assicurato? | 25 di 62 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 26 di 62 |
Come è gestito il Sinistro? | 27 di 62 |
Sezione 3 - Danni al Veicolo | |
Che cosa è assicurato e come? | 29 di 62 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro? | 32 di 50 |
Che cosa non è assicurato? | 33 di 62 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 34 di 62 |
Come è gestito il Sinistro? | 35 di 62 |
Sezione 4 - Ritiro patente | |
Che cosa è assicurato e come? | 38 di 62 |
Che cosa non è assicurato? | 38 di 62 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 38 di 62 |
Come è gestito il Sinistro? | 38 di 62 |
Sezione 5 - Infortuni del conducente
Che cosa è assicurato e come? Che cosa non è assicurato? Cosa fare in caso di Sinistro? Come è gestito il Sinistro? | 40 di 62 41 di 62 41 di 62 42 di 62 |
Sezione 6 - Assicurazione di Tutela Legale Che cosa è assicurato e come? | 44 di 62 |
Dove vale la copertura? | 45 di 62 |
Che cosa non è assicurato? | 45 di 62 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 46 di 62 |
Come è gestito il Sinistro? | 46 di 62 |
Sezione 7 - Assistenza Che cosa è assicurato e come? | 48 di 62 |
Dove vale la copertura? | 61 di 62 |
Che cosa non è assicurato? | 61 di 62 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 61 di 62 |
Legenda
Che cosa è assicurato e come?
Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio: Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.
Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.
Che cosa non è assicurato?
Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.
Cosa fare in caso di Sinistro?
Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Xxxxxxxx (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).
Come è gestito il Sinistro?
Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell’Indennizzo.
Dove vale la copertura
Descrive l’ambito geografico di validità della copertura.
Che obblighi ho?
Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Quando e come devo pagare?
Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.
Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.
Alcune parole sono scritte sempre in corsivo: sono quelle spiegate nel Glossario.
Glossario
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.
Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.
Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori
- lettori CD/DVD/file multimediali – televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Appropriazione indebita: è il Reato, di cui all’art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: è quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Attestato di Rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Atti vandalici: vedi definizione di “Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo”.
Aventi Diritto degli Attestati di Rischio: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di Rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Carta Verde: documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa.
Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.
Classe di merito: è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti con Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. La classe di CU è sempre indicata nell’Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.
Classe di merito di Compagnia: è la Classe di merito Bonus/Malus
assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall’impresa.
Codice della Strada (C.d.S.): Il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle Contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:
per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le Contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Cristalli: tutte le parti delimitanti l’abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l’eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali, gli specchietti retrovisori e le finestre in polimetilmetacrilato (“plexiglass”) per i camper e le roulotte.
Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E’ il Delitto descritto e punito dall’art. 635 del Codice Penale.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da Incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delegataria: l’impresa di Assicurazione che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente. Quindi, ad esempio, provvede all’emissione del contratto assicurativo e all’incasso del Premio.
Degrado d’uso: è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.
Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Xxxxx illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Franchigia: l’importo prestabilito che in caso di Sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo.
Fuoristrada: si intende la circolazione del veicolo al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi
costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l’inversione di marcia, parcheggi, cortili, cantieri) come ad esempio guida su terreni, guida in aree con difficoltà di percorrenza come fondi ghiaiosi o acquitrinosi, boschi, terreni paludosi o sabbiosi, piste rocciose ecc.
Furto: è il Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente: il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.
Inclusione: inserimento di un veicolo nelle Polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di Assicurazione o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Lesioni personali colpose: Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).
Libro Matricola: l’insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.
Libro Matricola Flotta: l’insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il “Libro Matricola Miniflotta”.
Libro Matricola Miniflotta: l’insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio, Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.
Locatario: la persona o l’ente che prende in locazione il veicolo.
Malus: si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:
- Per i Sinistri con responsabilità principale, La Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i Sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da “osservare” al fine dell’applicazione del Malus.
Si precisa che i Xxxxxxxx tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).
Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l’Assicurazione.
Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l’applicazione dello Scoperto, è da intendersi l’importo minimo che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Periodo di osservazione:
Per i Sinistri con responsabilità principale:
- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;
- Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Sinistri con responsabilità paritaria:
Il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel “quinquennio” dell’Attestato di Rischio.
Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Procedimento penale: è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.
Proprietario: persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.
Quinquennio completo: si intende l’anno corrente e le cinque annualità immediatamente precedenti e tra loro continuative riportate nella tabella di sinistrosità dell’Attestato di Xxxxxxx che non contengano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Rapina: è il Reato, previsto dall’art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto.
Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di Assicurazione, dell’Intermediario Assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero: la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Sinistro tardivo: ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s’intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l’Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d’anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell’Attestato di Rischio in quanto, per le
xxxxxxxx Xxxxxxx, non risulta concluso il Periodo di osservazione. Tramite l’Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall’abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i., e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio
- i Sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all’impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell’attestato che verrà rilasciato al termine dell’ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.
Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.
Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Surrogazione (Diritto di): la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all’Assicurato si sostituisce nei diritti che quest’ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.
Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.
Tariffa: la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.
Tecnica Tirabolli: tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l’ausilio di stucco e verniciatura.
Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato; l’Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito.
Valore a nuovo: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell’Assicurazione al momento del Sinistro.
Valore assicurato: è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale: : è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da ’Eurotax “Giallo” e per le sole macchine operatrici, dalla Guida SICIT.
Valore della lite: valore del contendere.
Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
Dove vale la copertura?
1.3 Variazione della residenza del Proprietario/ Assicurato
Il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della
sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario nel caso di
1.1 Validità territoriale
Salvo diverse indicazioni specificate all’interno delle singole garanzie, l’Assicurazione è valida nel territorio:
- della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- degli Stati dell’Unione Europea;
- del Liechtenstein e del Principato di Monaco;
- degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Che obblighi ho?
contratti di leasing.
Il Proprietario e/o Contraente sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Intermediario Assicurativo, il cambiamento di residenza del Proprietario o del Locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la Compagnia provvederà all’aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del Premio.
In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.
1.4 Altre Assicurazioni
Il Contraente deve avvisare per iscritto la Compagnia
dell’esistenza di altre Assicurazioni che coprono lo stesso
1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Il Premio è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal
Contraente.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.
Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo, così come indicato nell’art. 1892 del Codice civile.
Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell’art. 1893 del Codice civile.
In questi casi la Compagnia ha diritto di trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.
L’Assicurato ha l’obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio Intermediario Assicurativo se nel corso del contratto si verifichino modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del Rischio (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del Proprietario del veicolo avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall’art. 1898 del Codice civile (aggravamento del Rischio), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
In caso di Polizza stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall’art. 1891 del Codice civile, spettano al Contraente. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall’Assicurato.
Rischio, così come previsto dall’art.1910 del Codice civile. In caso di Xxxxxxxx, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.
Quando e come devo pagare?
1.5 Pagamento del Premio
Per tutte le garanzie il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate con l’applicazione di una maggiorazione del Premio.
Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla consegna del certificato di Assicurazione; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o Appendici emesse dall’Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
I Premi devono essere pagati alla Compagnia o al proprio Intermediario Assicurativo, autorizzato dalla Compagnia stessa all’incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di Assicurazione.
Il Premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell’importo massimo stabilito dalla legge.
Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.
1.6 Oneri fiscali
Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
1.7 Condizioni particolari per Polizze a Libro Matricola
Inclusione di veicoli nel corso dell’annualità
Nel caso in cui il Contraente decida di inserire uno o più veicoli nella copertura assicurativa acquistata, il Premio relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa è determinato in base alla Tariffa in vigore alla data di decorrenza della Polizza ed è calcolato in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia.
Regolazione Premio
Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in Polizza, verrà emessa Appendice di regolazione Premio relativa alle Inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.
Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il Contraente debba integrare il Premio pagato, quest’ultimo è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia.
Nel caso in cui, invece, dal conguaglio emerga che il Contraente abbia pagato un Premio superiore, il rimborso da parte della Compagnia avverrà al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Quando comincia e
quando finisce la copertura?
1.8 Durata del contratto
Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del Contraente:
a) annuale: il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta;
b) annuale più frazione: su richiesta del Contraente, la Polizza ha validità per l’intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.
La Compagnia è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza per i contratti stipulati nelle forme
a) e b), e l’estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
c) temporanea: il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di Carta Verde, il contratto può avere durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta. Questa modalità non è consentita per le Polizze a Libro Matricola.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.
1.9 Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:
- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza (art. 1901 del Codice Civile).
L’Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e nel certificato di Assicurazione; questa opzione non è consentita
in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di xxxxxxx.
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
1.10 Rinnovo del contratto
Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la Compagnia può formulare al Contraente una proposta di rinnovo, anche proponendo l’Inclusione di nuove coperture, comunicandogli il Premio da corrispondere.
Il Contraente che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del Premio entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto.
La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:
a) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al Contraente una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
b) la Compagnia formula la proposta di rinnovo e comunica al Contraente, tramite l’Intermediario Assicurativo, il Premio da corrispondere;
c) il Contraente, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto, provvede al pagamento del Premio;
d) il Contraente riceve la quietanza del pagamento del Premio e il certificato di Assicurazione.
Il Contraente che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio Intermediario Assicurativo ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.
1.11 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del veicolo
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, o di consegna in conto vendita, il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell’inosservanza di tale obbligo.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo a cui è assegnato il contratto del trasferimento di proprietà, fornendo copia della certificazione attestante la vendita del veicolo stesso o documentazione rilasciata da soggetto abilitato alla compravendita di veicoli in caso di conto vendita così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:
a) sostituzione del contratto: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, se il Contraente/venditore chiede il trasferimento del contratto di Assicurazione ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, si procederà all’eventuale conguaglio del Premio con quello dovuto per il nuovo veicolo (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno);
b) cessione del contratto: nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione ad altro soggetto, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione. L’Intermediario Assicurativo emetterà i nuovi documenti contrattuali, ferma
la scadenza del contratto in corso. Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di Premio fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il Cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non produrrà l’Attestato di Rischio in quanto l’Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell’Attestato di Xxxxxxx;
c) annullamento del contratto: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce al Contraente il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24 del giorno di effetto dell’Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla Compagnia.
d) sospensione del contratto: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato il Contraente ha la facoltà di sospendere il contratto. In tal caso si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno).
Per contratti di durata inferiore all’anno, la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione del Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
1.12 Demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva
In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione, il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell’inosservanza di tale obbligo.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo della distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione fornendo copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:
a) sostituzione del contratto: qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla Polizza oggetto di sostituzione.
b) annullamento del contratto: se il Contraente chiede l’annullamento del contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato, la Compagnia gli riconosce il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dalle ore 24 del giorno di effetto dell’Appendice di annullamento del contratto rilasciata dal proprio Intermediario Assicurativo a cui è assegnato il contratto.
c) sospensione del contratto: qualora il Contraente chieda la sospensione del contratto si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno).
Per contratti di durata inferiore all’anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione del Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell’ambito delle Polizze Libro Matricola la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di effetto dell’Appendice di esclusione del veicolo rilasciata dalla Compagnia.
1.13 Furto o Appropriazione indebita del veicolo
In caso di Furto o di Appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne notizia al proprio Intermediario Assicurativo fornendo copia della denuncia di Xxxxx o di querela (in caso di Appropriazione indebita) presentata all’autorità competente.
Il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia medesima; la Compagnia riconosce il rimborso del Premio pagato e non goduto, con l’eccezione della parte relativa alla garanzia Furto, in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto. Per contratti di durata inferiore all’anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione del Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
1.14 Sospensione temporanea del contratto
Il Contraente ha la facoltà di sospendere la copertura in corso di contratto comunicandolo al proprio Intermediario Assicurativo, il quale rilascerà un’apposita Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.
In caso di sospensione del contratto, il certificato di Assicurazione e la Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell’inosservanza di tale obbligo. La sospensione ha effetto dal momento in cui il Contraente comunica alla Compagnia la volontà di sospendere il contratto.
Nei casi di documentata vendita, consegna in “conto vendita” (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato, incaricato alla compravendita di veicoli), Furto, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del Contraente – in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno successivo alla data di sospensione del contratto.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione - il contratto si estingue e il Premio pagato e non goduto resta acquisito alla Compagnia. È possibile sospendere la Polizza una sola volta nell’arco di un anno solare.
Non è consentita la sospensione:
• a seguito di Furto del veicolo assicurato;
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti stipulati in formula Libro Matricola;
• in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del contratto.
1.15 Riattivazione del contratto
La riattivazione del contratto a seguito di sospensione può essere richiesta dal Contraente entro 12 mesi dalla sospensione; in tal caso l’Intermediario Assicurativo provvederà a sostituire il precedente contratto con uno nuovo prorogandone la scadenza per un periodo pari a quello in cui il contratto è rimasto sospeso.
La riattivazione può essere effettuata solo se resta invariato il Proprietario del veicolo assicurato, ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 per le casistiche presenti nella tabella “Determinazione della Classe di Conversione Universale del punto 2.11.
All’atto della riattivazione, la Compagnia determina il Premio dovuto dal Contraente in base alla Tariffa riferita alla Polizza sospesa e applica un supplemento sulla garanzia di responsabilità civile auto di
16,26 Euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del Contraente stesso il rateo di Premio pagato e non goduto.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in “conto vendita” (certificata da un soggetto/ concessionario autorizzato incaricato alla compravendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo.
Osservazione dei Sinistri
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza di contratto variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione (Tariffa Bonus- Malus), detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.
Altre informazioni
1.16 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.
1.17 Accesso all’area clienti riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:
• le coperture assicurative in essere;
• le condizioni contrattuali sottoscritte;
• lo stato dei pagamenti dei Premi e le relative scadenze di Polizza;
• l’Attestato di Rischio;
• i Massimali di garanzia.
Per i Contraenti di Polizze a Libro Matricola e per gli aventi diritto agli Attestati di Rischio di Polizze singole diversi dal Contraente, l’accesso all’Area Clienti Riservata è consentito per la sola consul- tazione dell’Attestato di Rischio.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Sezione 2 - Responsabilità Civile auto
Che cosa è assicurato e come?
2.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i Rischi della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l’Assicurazione ai sensi di legge, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo e dalla sosta del veicolo in aree pubbliche e ad esse equiparate.
La garanzia è operante entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.
Per la circolazione all’estero la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, le cui cause rientrano nelle eccezioni contrattuali previste al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, qualora la Compagnia sia comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, la stessa eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
2.2 Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da Xxxxx illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile – Responsabilità dei genitori, dei titolari, dei precettori e dei maestri d’arte.
La garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza e a condizione che la circolazione del veicolo sia avvenuta all’insaputa dell’Assicurato.
2.3 Carta Verde – garanzia RC Auto
Nell’ambito della garanzia RC auto la Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde ).
Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio della stessa.
Se la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di Assicurazione, e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, questa non può più essere utilizzata. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell’inosservanza di tale obbligo.
2.4 Rischio statico rimorchi
Qualora la garanzia di Responsabilità Civile sia prestata per un
rimorchio, l’Assicurazione vale esclusivamente:
- per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice;
- per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
2.5 Condizioni aggiuntive sempre operanti
Le condizioni che seguono sono sempre operative e coprono i Xxxxxx
che non sono previsti dall’Assicurazione obbligatoria.
I Massimali previsti in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti in base alle condizioni aggiuntive che seguono.
a) Circolazione in aree private
L’Assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione e dalla sosta del veicolo assicurato in aree private.
b) Ricorso terzi da Incendio su aree private
La copertura è estesa al ricorso dei Terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio del veicolo assicurato che si trovi in sosta su aree private.
La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 500.000 Euro dei danni diretti e materiali involontariamente cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’articolo
129 del Codice delle Assicurazioni – Soggetti esclusi dall’Assicurazione ovvero:
• il conducente del veicolo responsabile del Sinistro, sia per danni alla persona che a cose;
• il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing per i danni a cose;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del Proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing per i danni a cose;
• i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del Proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
• se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose.
La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza di 50.000 Euro.
Sono comunque esclusi:
- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/
Contraente;
- i danni contemplati dall’Assicurazione obbligatoria;
- i danni determinati da dolo.
c) Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati
a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.
Sono esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.
d) Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore di guida.
Sono considerati terzi e quindi beneficiano dell’Assicurazione:
• l’esaminatore,
• l’allievo conducente anche quando è alla guida, salvo durante l’effettuazione dell’esame pratico di guida,
• l’istruttore durante l’esame dell’allievo conducente.
e) Carico e scarico con operazioni manuali
L’Assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati ai terzi dal Contraente, dall’Assicurato e, se persona diversa, dal committente, durante l’esecuzione manuale delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione delle sponde idrauliche.
Sono esclusi i danni:
• alle cose trasportate od in consegna;
• i danni da inquinamento e contaminazione;
• subiti dalle persone trasportate sul veicolo;
• subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.
f) Xxxxx a cose di terzi trasportati su autobus
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. La garanzia è operativa fino ad un massimo di 250 Euro.
Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.
2.6 Condizioni aggiuntive a pagamento valide solo se espressamente richiamate in Polizza
a) Carico e scarico con mezzi meccanici (operante solo per gli autocarri trasporto cose)
L’Assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati ai terzi dal Contraente, dall’Assicurato e, se persona diversa, dal committente, durante l’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo, e viceversa, qualora eseguite con braccio meccanico o cassone ribaltabile stabilmente fissati sul veicolo assicurato.
Sono esclusi i danni:
• alle cose trasportate od in consegna;
• i danni da inquinamento e contaminazione;
• subiti dalle persone trasportate sul veicolo;
• subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.
La garanzia non è inoltre operante qualora i dispositivi meccanici non vengano utilizzati conformemente a quanto indicato:
- nelle relative istruzioni d’uso prodotte dalla casa costruttrice;
- dalla Carta di circolazione;
- dalle normative vigenti.
b) Responsabilità civile del Proprietario per la circolazione del rimorchio in Francia, Germania, Spagna e Grecia
La Compagnia assicura la responsabilità civile del Proprietario, dai Sinistri provocati durante la circolazione del rimorchio o semirimorchio descritto in Polizza, quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, Germania, Spagna e Grecia.
2.7 Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione
La Compagnia provvederà all’eventuale conguaglio del Premio nel caso di sostituzione del certificato di Assicurazione. Il certificato di
Assicurazione e la Carta Verde da sostituire non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati.
In caso di Xxxxxxxx la Compagnia potrà rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell’inosservanza di tale obbligo.
Su richiesta del Contraente l’Intermediario Assicurativo potrà rilasciare un duplicato del certificato di Assicurazione in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.
2.8 Attestato di Xxxxxxx
Xxxxxx 00 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia metterà a disposizione l’Attestato di Rischio nell’Area Clienti Riservata del sito xxx.xxxxxx.xx, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni. La Compagnia, nell’osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’accesso all’Area Clienti Riservata, per la consultazione dell’Attestato di Rischio, è consentito:
- agli Aventi Diritto all’Attestato di Rischio;
- ai soli Contraenti, per i contratti relativi a coperture RCA di Polizze
a Libro Matricola.
L’Attestato di Xxxxxxx sarà disponibile nell’Area Clienti Riservata soltanto nel caso in cui si sia concluso il Periodo di osservazione del contratto.
Gli Aventi Diritto degli Attestati di Xxxxxxx, o una persona dagli stessi delegata, potranno richiedere al proprio Intermediario Assicurativo una copia dell’Attestato di Xxxxxxx. A discrezione del richiedente, la consegna della copia dell’Attestato di Xxxxxxx potrà avvenire tramite stampa dello stesso o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.
Gli Aventi Diritto degli Attestati di Rischio possono richiedere alla Compagnia in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di osservazione.
Alla stipula di un nuovo contratto R.C.A. se l’Attestato di Xxxxxxx non risulti presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio per qualsiasi motivo, e il Contraente dichiara di avere un Attestato di Rischio in corso di validità, la Compagnia ricostruisce la corretta posizione assicurativa del Contraente con una delle seguenti modalità:
a) se possibile acquisisce telematicamente l’ultimo Attestato di Rischio utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, richiedendo al Contraente una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischio per il residuo periodo. In caso di Xxxxxxxx accaduti in tale periodo, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della Classe di merito risultante dall’ultimo Attestato di Rischio presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio.
b) in assenza di un Attestato di Rischio utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e nell’impossibilità di acquisirlo per via telematica, la Compagnia richiederà al Contraente una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischio per i cinque anni precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti Attestati di Rischio cartacei o precedenti contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia assume il Rischio in classe CU di massima penalizzazione.
Se a seguito di verifiche effettuate dopo la stipula del contratto sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Xxxxxxx fornite dal Contraente, vengano riscontrate inesattezze, se necessario la Compagnia provvederà alla corretta
riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del Premio.
In tali casi, la Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa o migliorativa della Classe di merito.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestato di Rischio verrà prodotto dalla Delegataria.
La Compagnia non consegnerà in via telematica l’Attestato di Xxxxxxx nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto, nel caso in cui il Periodo di osservazione non risulti concluso. In questo caso, a seguito della riattivazione del contratto R.C.A., l’Attestato di Xxxxxxx sarà consegnato, sempre che si sia concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratto di anno più frazione, alla scadenza della frazione;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza
contrattuale nel caso in cui il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- con riferimento a veicoli assicurati con Polizze a Libro Matricola e rimasti in garanzia per una durata inferiore all’anno, con Periodo di osservazione non concluso. Per tali veicoli l’Attestato di Rischio viene rilasciato al termine della successiva annualità assicurativa.
Nel caso di Furto totale, demolizione, cessazione della circolazione di esportazione definitiva all’estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la Compagnia produrrà l’Attestato di Rischio nel solo caso in cui il Periodo di osservazione risulti concluso.
2.9 Forme Tariffarie
Ad ogni Polizza, in relazione alla tipologia del veicolo da assicurare, è associata una delle forme tariffarie descritte nella seguente tabella:
VEICOLO | FORME TARIFFARIE APPLICABILI | |||||
Tariffa Fissa | ||||||
Categoria | Tipologia | Con maggiorazione del premio | Senza maggiorazione del premio | Franchigia Fissa ed Assoluta | No Claim Discount/Malus | No Claim Discount/Franchigia |
di sinistrosità | di sinistrosità | |||||
(Pejus) | (Pejus) | |||||
Rimorchio per autovettura | ||||||
Autobus Privati | ||||||
Autobus | Autobus Servizio Pubblico Autocarri, Autosnodati, Rimorchi ed altri veicoli per il trasporto di Persone | |||||
Autocarri e veicoli speciali con peso a pieno carico complessivo fino a 60 quintali | ||||||
Autocarri e veicoli speciali con peso a pieno carico complessivo oltre i 60 quintali | ||||||
Autocarri e Motocarri | Motocarri e Ciclomotori per trasporto di Cose | |||||
Rimorchi per trasporti di Cose e di attrezzature turistiche e sportive, trasporti specifici ed ad uso speciale | ||||||
Targhe Prova per Motoveicoli, Veicoli in Genere e Rimorchi | ||||||
Macchine Operatrici e Carrelli | Macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate eventualmente con speciali attrezzature | |||||
Targa Prova Macchina Operatrice | ||||||
Macchine Agricole Semoventi | Trattrici, macchine operatrici e rimorchi agricoli (compresa Targa Prova) |
2.10 Documenti necessari per la stipula del contratto
A seconda dei casi, devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione dell’Attestato di Rischio che la
Compagnia acquisirà telematicamente dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA)
Tabella - Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile Auto (RCA)
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA | 1 | 11 | 12 | ||
Veicolo proveniente da cessione del contratto | 1 | 5 | 12 | 14 | |
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni | 1 | 5 | |||
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni | riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | 1 | 2 | 6 | 17 |
riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | 1 | 2 | 6 | 16 | |
riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Xxxxx o rientrato in possesso a seguito di precedente “conto vendita” | 1 | 2 | 13 | ||
proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | 1 | 2 | 8 | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi | 1 | 2 | 17 | ||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018 | 1 | 2 | 15 | 16 | |
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018 | 1 | 2 | 10 | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte | 1 | 2 | 9 | 17 | |
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016 | 1 | 2 | 17 | ||
riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap | 1 | 2 | 16 | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa | 1 | 2 | 17 | ||
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali | 1 | 2 | 17 | ||
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati | 1 | 2 | 5 | ||
Veicolo precedentemente assicurato all'estero | in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni | 1 | 7 | ||
con Attestato di Xxxxxxx scaduto da meno di 5 anni | 1 | 2 | 7 | ||
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da | da meno di 18 mesi | 1 | 3 | 4 | |
da più di 18 mesi | 1 | 4 |
LEGENDA
1 Carta di circolazione del veicolo da assicurare.
2 Attestato di Rischio prodotto dalla precedente compagnia di Assicurazione e presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio
3 Copia della Polizza temporanea
4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea (art. 1892 e 1893 c.c.)
5 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto o nel periodo successivo alla sospensione (art. 1892 e 1893 c.c.) o dopo la cessione del contratto
6 Copia denuncia di Furto o di Appropriazione indebita rilasciata dall’Autorità competente o documentazione comprovante la vendita o demolizione o conto vendita o esportazione definitiva all’estero
7 Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione dalla quale risulti il periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
8 Dichiarazione sostitutiva di Attestato di Rischio rilasciata al Contraente dalla precedente compagnia di Assicurazione o dal Commissario liquidatore, in assenza di Attestato di Rischio nella Banca Dati degli Attestati di Rischio
9 Copia del certificato di morte
10 Dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l’identificazione dell’utilizzatore del veicolo e del relativo periodo di utilizzo
11 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura (art. 1892 e 1893 c.c.)
12 Qualora il Proprietario o un familiare convivente richieda l’assegnazione della Classe di merito di un veicolo ai sensi della Legge del 2 aprile 2007, N° 40 (cosiddetta “BERSANI”), copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato (non necessaria nel caso di veicolo già assicurato con Zurich), stato di famiglia o documentazione equivalente
13 Dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato incaricato alla vendita
La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l’attribuzione alla massima Classe di merito di Conversione Universale e di Compagnia (NCD) o massima percentuale di Pejus prevista, come di seguito indicato:
- Classe NCD 6 e CU 18 per le forme tariffarie ‘No Claim Discount/Malus’ e ‘No Claim Discount/Franchigia’;
- Pejus 25% e CU 18 per la forma tariffaria ‘Tariffa Fissa con maggiorazione di Pejus’;
- Classe CU 18 per la forma tariffaria ‘Tariffa Fissa senza maggiorazione di Pejus’;
in caso di “rientro da conto vendita” o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di Furto
14 Copia della cessione del contratto
15 Copia del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi. In alternativa, dichiarazione del Locatario/noleggiatore, qualora diverso dall’utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi
16 Qualora l’utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell’Attestato di Rischio per medesimo o altro veicolo ai sensi dell’articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: Carta di circolazione del veicolo indicato nell’Attestato di Rischio da utilizzare (nei casi diversi da Furto, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all’estero, o per cui sia cessata la circolazione), con annotate le generalità dell’intestatario temporaneo da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell’articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
17 Qualora il Proprietario del veicolo richieda il mantenimento dell’Attestato di Rischio per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell’articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: Carta di circolazione del veicolo indicato nell’Attestato di Rischio (nei casi diversi da Furto, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all’estero, o per cui sia cessata la circolazione) e uno dei seguenti documenti se rientranti nelle seguenti casistiche:
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente che attesti di essere coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente che attesti di essere erede convivente o familiare convivente dell’erede del defunto al momento del decesso del Proprietario;
• Visura camerale della società in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
• Visura camerale della società in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o cessione di ramo di azienda.
- Classe CU 18 e maggiorazione della Franchigia per la sola prima annualità per la forma tariffaria ‘Franchigia fissa ed Assoluta’ nei limiti contrattualizzati in Polizza.
Per i veicoli precedentemente assicurati all’estero in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, la Classe di merito di Conversione Universale, la Classe di Compagnia NCD e il Pejus non verranno maggiorati. Pertanto per le forme tariffarie ‘No Claim Discount/Malus’ e ‘No Claim Discount/ Franchigia’ il contratto è assegnato in Classe di merito 14 e Classe NCD 3. Per tutte le altre forme tariffarie il contratto è assegnato in Classe di merito di Conversione Universale 14.
2.11 Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)
Tutte le forme tariffarie prevedono l’identificazione della Classe di Conversione Universale che si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.
Scelta la forma tariffaria, la classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE
Xxxxxxx da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA
Veicolo proveniente da cessione del contratto
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio
riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione
riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione
riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Xxxxx o rientrato in possesso a seguito di
precedente “conto vendita”
proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
14 o classe derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
14
18
vedere punto 2.23 "Mantenimento della Classe di merito
in caso di cessazione del Rischio assicurato"
vedere punto 2.20 "Sostituzione del veicolo" e punto 2.24 "Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto"
Classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni
Veicolo precedentemente
assicurato all'estero
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016
riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati
in assenza di Attestato di Xxxxxxx o con Attestato di Xxxxxxx scaduto da oltre 5 anni
con Attestato di Xxxxxxx scaduto da meno di 5 anni
da meno di 18 mesi da più di 18 mesi
Classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato nella Classe di merito stabilita in base alle successive regole di prima determinazione della CU
14 o in presenza di dichiarazione estera, Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU” presente al punto 2.12, considerando la classe CU 14
quale classe di ingresso
Classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU” presente al punto 2.12
Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14
14
Regole di prima determinazione della CU - assenza di CU nell’Attestato di Xxxxxxx
Per i veicoli precedentemente assicurati con formula tariffaria “a Franchigia” o “a Tariffa fissa” in assenza di CU sull’Attestato di Rischio, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:
- Per i contratti stipulati con la forma tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”
La Classe di merito viene stabilita verificando le ultime 5 annualità complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri
di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).
Tabella - Criteri evolutivi per la forma tariffaria “Franchigia Fissa ed assoluta”
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riportata nell’Attestato di Rischio indica le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
- Per i contratti stipulati con la forma tariffaria “Tariffa Fissa”
Il contratto è assegnato alla Classe di merito 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull’Attestato di Xxxxxxx.
2.12 Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale
Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di Conversione Universale di pertinenza in base alle regole evolutive presenti nella seguente tabella che tengono conto del verificarsi o meno dei Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Provenienza
Assegnazione
Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU
Classe di CU | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2.13 Forma Tariffaria 1 - Tariffa Fissa
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
Con pejus
La Forma Tariffaria “Tariffa Fissa” nella forma “con pejus” prevede maggiorazioni di Premio in presenza di Sinistri liquidati nel precedente
Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Senza pejus
La Forma Tariffaria “Tariffa Fissa” nella forma “senza pejus” non prevede invece nessuna maggiorazione per sinistrosità.
Nuovi Contratti
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE PEJUS
I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA | nessun pejus | ||
Veicolo proveniente da cessione del contratto | |||
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni | nessun pejus | ||
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio | 25% | ||
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni | riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | Pejus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da Franchigia. Nessun Pejus se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria Franchigia | |
riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | |||
riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Xxxxx o rientrato in possesso a seguito di precedente “conto vendita” | |||
proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | |||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi | |||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018 | |||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018 | |||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte | |||
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016 | |||
riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap | |||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa | |||
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali | |||
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati | |||
Veicolo precedentemente assicurato all'estero | in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Xxxxxxx scaduto da oltre 5 anni | nessun pejus | |
con Attestato di Xxxxxxx scaduto da meno di 5 anni | |||
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da | da meno di 18 mesi | nessun pejus | |
da più di 18 mesi |
L’Attestato di Xxxxxxx deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.
Tabella di corrispondenza
Nel caso in cui la CU non sia indicata nell’Attestato di Xxxxxxx si rimanda al paragrafo “Determinazione della Classe di Conversione Universale”
Classe CU
Pejus
01-18
01-18
2
3 o più sinistri
15%
25%
0%
Nessun Sinistro osservato
01-18
Numero di sinistri considerati nel Periodo di osservazione compresi i sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)
Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti, o sarà applicata una maggiorazione del Premio del 25% che sarà soggetta a revisione nel caso in cui la dichiarazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza della Polizza.
Tale maggiorazione non sarà applicata nei casi di veicoli precedentemente assicurati all’estero per i quali non sia stata consegnata dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione.
L’eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza della Polizza.
Rinnovi di contratto (annualità successive)
Per le annualità successive a quella della stipulazione della Polizza, nel caso di forma tariffaria Tariffa Fissa nella forma “con pejus”:
• se nell’ultimo Periodo di osservazione si sono osservati al massimo 2 Sinistri, anche se pagati tardivamente (Sinistri tardivi)), il Premio
verrà aumentato del 15%;
• se si sono osservati 3 o più Sinistri, anche se pagati tardivamente (Sinistri tardivi), il Premio verrà aumentato del 25%.
Il pejus, qualora la Polizza lo preveda, si attiva quando:
1) la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri con responsabilità principale a carico dell’Assicurato avvenuti nel corso di detto Periodo o in periodi precedenti, compresi i Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
2) si verifica, nel Periodo di Osservazione, la presenza di due o più Sinistri, compresi i Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi) con responsabilità a carico dell’Assicurato pari ad almeno il 51%.
2.14 Forma Tariffaria 2 - Tariffa Franchigia Fissa ed Assoluta
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La forma tariffaria ‘Franchigia Fissa ed Assoluta’ prevede un importo di Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza; detto importo risulterà maggiorato per la sola prima annualità per gli autocarri con peso superiore a 60 quintali e nei limiti contrattualizzati nei casi in cui, per la stipula di un nuovo contratto, non venga fornita idonea documentazione o nel caso in cui, dall’attestazione medesima, risulti applicato il pejus.
Tale maggiorazione non sarà applicata nei casi di veicoli precedentemente assicurati all’estero per i quali, non sia stata consegnata dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della
Franchigia.
2.15 Forma Tariffaria 3 - No Claim Discount/Malus (consentito solo per polizze a Libro Matricola Flotta)
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Forma Tariffaria “No Claim Discount/Malus”, prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di
Sinistri nei Periodi di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Sono previste 6 (sei) Classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla classe 6.
Nuovi Contratti
I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/MALUS
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA | Classe NCD/Malus 3 o classe NCD/Malus derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 | |
Veicolo proveniente da cessione del contratto | ||
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni | Classe NCD/Malus 3 | |
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio | Classe NCD/Malus 6 | |
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni | riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Malus. Classe NCD/Malus riportata sull'Attestato di Rischio se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus |
riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | ||
riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Xxxxx o rientrato in possesso a seguito di precedente “conto vendita” | ||
proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi | ||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018 | ||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018 | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte | ||
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016 | ||
riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa | ||
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali | ||
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati | ||
Veicolo precedentemente assicurato all'estero | in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni | Classe NCD/Malus 3 o classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza in presenza di dichiarazione estera. |
con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni | Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU” presente al punto 2.12, se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Malus. Classe NCD/Xxxxx riportata sull'Attestato di Xxxxxxx ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU” presente al punto 2.12, se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus | |
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da | da meno di 18 mesi | Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus. Classe NCD/Xxxxx riportata sul contratto temporaneo se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus |
da più di 18 mesi | Classe NCD/Malus 4 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus. Classe NCD/Malus 3 se trattasi di di polizza temporanea della Compagnia con | |
forma tariffaria NCD/Malus |
L’Attestato di Xxxxxxx deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.
Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia
Nel caso in cui la CU non sia indicata nell’Attestato di Xxxxxxx si rimanda al paragrafo “Determinazione della Classe di Conversione Universale”
Numero sinistri pagati e riservati nell’ultimo quinquennio
Quinquennio completo
Classe NCD
Classe C.U.
01-18
01-18
01-18
01-18
Nessuno
1 Sinistro
2 sinistri Più di 2 sinistri
SI NO
ININFLUENTE ININFLUENTE
ININFLUENTE
2
3
4
5
6
Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6, ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all’estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia NCD 3.
L’assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la dichiarazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.
L’eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.
Rinnovi di contratto (annualità successive)
Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alle seguente tabella di regole evolutive, che tengono conto (Malus) o meno (NCD) dei Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Classe
NCD/Malus
Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
+ di 2 sinistri
classe (*)Variazione % classe (*)Variazione % classe (*)Variazione % classe (*)Variazione % 1 1 0,00 4 55,30 5 97,60 6 118,80
2 1 -8,60 4 41,90 5 80,60 6 100,00
3 2 -7,00 4 32,00 5 68,00 6 86,00
4 3 -24,20 5 27,30 6 40,90 6 40,90
5 4 -21,40 6 10,70 6 10,70 6 10,70
6 5 -9,70 6 0,00 6 0,00 6 0,00
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del Premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
2.16 Forma Tariffaria 4 - No Claim Discount/Malus (consentito solo per polizze singole e Libro Matricola Miniflotta)
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Forma Tariffaria “No Claim Discount/Malus”, prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di
Sinistri nei Periodi di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Sono previste 12 (dodici) Classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1F alla classe 6 per gli autocarri fino a 60 x.xx. Per gli autocarri oltre 60 x.xx sono previste 6 (sei) Classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1 alla 6.
Nuovi Contratti
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/MALUS
I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA | Classe NCD/Malus 3 o classe NCD/Malus derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 | |
Veicolo proveniente da cessione del contratto | ||
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni | Classe NCD/Malus 3 | |
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio | Classe NCD/Malus 6 | |
riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | ||
riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione | ||
riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente “conto vendita” | ||
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni | proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Malus o NCD/Franchigia. Classe NCD/Malus o Classe NCD/Franchigia riportata sul'Attestato di Rischio (*) se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus o NCD/Franchigia |
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi | ||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018 | ||
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018 | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte | ||
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016 | ||
riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap | ||
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa | ||
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali | ||
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati | ||
Veicolo precedentemente assicurato all'estero | in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni | Classe NCD/Malus 3 |
con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni | Classe NCD/Malus 3 | |
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da | da meno di 18 mesi | Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus o NCD/Franchigia. Classe NCD/Malus o NCD/Franchigia riportata sul contratto temporaneo (*) se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus o NCD/Franchigia |
da più di 18 mesi | Classe NCD/Malus 4 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus o NCD/Franchigia. Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma | |
tariffaria NCD/Malus o NCD/Franchigia |
L’Attestato di Xxxxxxx deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.
(*) Nel caso in cui si intende assicurare un autocarro oltre 60 x.xx in forma tariffaria NCD/Malus, con Attestato di Rischio o Polizza temporanea Zurich riferita ad una Classe di merito di Compagnia NCD/Malus o NCD/Franchigia inferiore alla classe 01 (dalla 1A alla 1F),il nuovo contratto verrà assegnato nella Classe di merito di Compagnia 01.
Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia (valida per autocarri fino a 60 x.xx)
Quinquennio completo
Numero Sinistri nel quinquennio
CU
Classe NCD
01-03
04-06
07-09
1C
1B
1A
SI
0
07-09
1
NO
ININFLUENTE
ININFLUENTE
ININFLUENTE
+ di 2
01-18
6
Nel caso in cui la CU non sia indicata nell’Attestato di Xxxxxxx si rimanda al paragrafo “Determinazione della Classe di Conversione Universale”
10-12 | 1 |
13-14 | 2 |
15-18 | 3 |
01-03 | 1B |
04-06 | 1A |
0 | 10-12 | 2 |
13-14 | 3 | |
15-18 | 4 | |
01-06 | 3 | |
1 | 07-14 | 4 |
15-18 | 5 | |
01-03 | 4 | |
2 | 04-14 | 5 |
15-18 | 6 |
Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia (valida per autocarri oltre a 60 x.xx)
01-18
Più di 2 sinistri
ININFLUENTE
6
Nel caso in cui la CU non sia indicata nell’Attestato di Xxxxxxx si rimanda al paragrafo “Determinazione della Classe di Conversione Universale”
Classe C.U. | Numero sinistri pagati e riservati nell’ultimo quinquennio | Quinquennio completo | Classe NCD |
SI | 2 | ||
01-18 | Nessuno | NO | 3 |
01-18 | 1 Sinistro | ININFLUENTE | 4 |
01-18 | 2 sinistri | ININFLUENTE | 5 |
Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti, il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6 ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all’estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe NCD 03.
L’assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.
L’eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.
Rinnovi di contratto (annualità successive)
Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive, che tengono conto (Malus) o meno (NCD) dei Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi):
Classe
NCD
Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
+ di 2 sinistri
(valida per autocarri fino a 60 x.xx)
classe | (*)Variazione % | classe | (*)Variazione % | classe | (*)Variazione % | classe | (*)Variazione % | |
1F | 1F | 0,00 | 1A | 20,00 | 3 | 36,30 | 4 | 63,60 |
1E | 1F | -3,50 | 1 | 21,00 | 3 | 31,50 | 4 | 57,80 |
1D | 1E | -2,40 | 2 | 24,40 | 3 | 28,30 | 4 | 53,90 |
1C | 1D | -3,30 | 3 | 24,00 | 4 | 48,80 | 5 | 148,00 |
1B | 1C | -3,30 | 3 | 19,90 | 4 | 43,90 | 5 | 139,80 |
1A | 1B | -5,20 | 3 | 13,60 | 4 | 36,40 | 5 | 127,30 |
1 | 1B | -9,30 | 4 | 30,40 | 5 | 117,40 | 6 | 171,70 |
2 | 1 | -5,20 | 4 | 23,70 | 5 | 106,20 | 6 | 157,70 |
3 | 2 | -3,00 | 4 | 20,00 | 5 | 100,00 | 6 | 150,00 |
4 | 3 | -16,70 | 5 | 66,70 | 6 | 108,30 | 6 | 108,30 |
5 | 4 | -40,00 | 6 | 25,00 | 6 | 25,00 | 6 | 25,00 |
6 | 5 | -20,00 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del Premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
(valida per autocarri oltre 60 x.xx)
Classe
NCD
Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
+ di 2 sinistri
classe (*)Variazione % classe (*)Variazione % classe (*)Variazione % classe (*)Variazione % 1 1 0,00 4 26,32 5 110,53 6 163,16
2 1 -5,00 4 20,00 5 100,00 6 150,00
3 2 -4,76 4 14,29 5 90,48 6 138,10
4 3 -12,50 5 66,67 6 108,33 6 108,33
5 4 -40,00 6 25,00 6 25,00 6 25,00
6 5 -20,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del Premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
2.17 Forma Tariffaria 5 - No Claim Discount/Franchigia (consentito solo per polizze singole e libro Matricola Miniflotta)
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La formula “No Claim Discount con Franchigia” prevede, oltre alla scala di classi Bonus/Malus, una Franchigia, che si applica ad ogni
Sinistro, nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l’entità del danno subito dal danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
La formula No Claim Discount/Franchigia prevede inoltre riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di
Sinistri nei Periodi di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Sono previste 12 (dodici) Classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1F alla classe 6. I veicoli ai quali è possibile applicare la seguente forma Tariffaria sono gli autocarri fino a 60 x.xx.
Nuovi Contratti
I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/FRANCHIGIA
Xxxxxxx da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA
Veicolo proveniente da cessione del contratto
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da più di 5 anni
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio
riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione
riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione
riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Xxxxx o rientrato in possesso a seguito di
precedente “conto vendita”
proveniente da un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad
Classe NCD/Franchigia 3 o classe NCD/Franchigia derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4- bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Classe NCD/Franchigia 3
Classe NCD/Franchigia 6
Classe NCD/Franchigia risultante dall'applicazione della tabella di
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni
Veicolo precedentemente
assicurato all'estero
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da
uno o più di essi
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018
riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016
riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati
in assenza di Attestato di Xxxxxxx o con Attestato di Xxxxxxx scaduto da oltre 5 anni
con Attestato di Xxxxxxx scaduto da meno di 5 anni
da meno di 18 mesi
da più di 18 mesi
corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Franchigia o NCD/Malus.
Classe NCD/Franchigia o classe NCD/Malus riportata sul'Attestato di Rischio se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Franchigia o NCD/Malus
Classe NCD/Franchigia 3
Classe NCD/Franchigia 3
Classe NCD/Franchigia 3 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Franchigia o NCD/Malus.
Classe NCD/Franchigia o NCD/Malus riportata sul contratto temporaneo (*) se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Franchigia
Classe NCD/Franchigia 4 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Franchigia (esclusa forma NCD/Malus fino a 60 x.xx).
Classe NCD/Franchigia 3 se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Franchigia o NCD/Malus oltre 60 x.xx
L’Attestato di Xxxxxxx deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.
(*) Nel caso in cui si intende assicurare un autocarro oltre 60 x.xx in forma tariffaria NCD/Malus, con Attestato di Rischio o Polizza temporanea Zurich riferita ad una Classe di merito di Compagnia NCD/Malus o NCD/Franchigia inferiore alla classe 01 (dalla 1A alla 1F),il nuovo contratto verrà assegnato nella Classe di merito di Compagnia 01.
Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia
Nel caso in cui la CU non sia indicata nell’Attestato di Xxxxxxx si rimanda al paragrafo “Determinazione della Classe di Conversione Universale”
Quinquennio completo | Numero Sinistri nel quinquennio | CU | Classe NCD |
SI | 0 | 01-03 | 1C |
04-06 | 1B | ||
07-09 | 1A | ||
10-12 | 1 | ||
13-14 | 2 | ||
15-18 | 3 | ||
NO | 0 | 01-03 | 1B |
04-06 | 1A | ||
07-09 | 1 | ||
10-12 | 2 | ||
13-14 | 3 | ||
15-18 | 4 | ||
ININFLUENTE | 1 | 01-06 | 3 |
07-14 | 4 | ||
15-18 | 5 | ||
ININFLUENTE | 2 | 01-03 | 4 |
04-14 | 5 | ||
15-18 | 6 | ||
ININFLUENTE | + di 2 | 01-18 | 6 |
Nei casi di mancanza anche parziale, dei documenti richiesti, il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6 ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all’estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe NCD 03.
L’assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la dichiarazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.
L’eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto..
Rinnovi di contratto (annualità successive)
i anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive, che tengono conto (Malus) o meno (NCD) dei Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi):
Classe NCD | 0 sinistri | Classe di collocazione in 1 sinistro | base ai sinistri “osservati” 2 sinistri | + di 2 sinistri | |||||
classe | (*)Variazione % | classe | (*)Variazione % | classe | (*)Variazione % | classe | (*)Variazione % | ||
1F | 1F | 0,00 | 1A | 12,82 | 3 | 28,21 | 4 | 92,31 | |
1E | 1F | -2,50 | 1 | 15,00 | 3 | 25,00 | 4 | 87,50 | |
1D | 1E | -2,44 | 2 | 18,29 | 3 | 21,95 | 4 | 82,93 | |
1C | 1D | -2,38 | 3 | 19,05 | 4 | 78,57 | 5 | 138,10 | |
1B | 1C | -2,33 | 3 | 16,28 | 4 | 74,42 | 5 | 132,56 | |
1A | 1B | -2,27 | 3 | 13,64 | 4 | 70,45 | 5 | 127,27 | |
1 | 1B | -6,52 | 4 | 63,04 | 5 | 117,39 | 6 | 171,74 | |
2 | 1 | -5,15 | 4 | 54,64 | 5 | 106,19 | 6 | 157,73 | |
3 | 2 | -3,00 | 4 | 50,00 | 5 | 100,00 | 6 | 150,00 | |
4 | 3 | -33,33 | 5 | 33,33 | 6 | 66,67 | 6 | 66,67 | |
5 | 4 | -25,00 | 6 | 25,00 | 6 | 25,00 | 6 | 25,00 | |
6 | 5 | -20,00 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del Premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).
Norme comuni a tutte le Forme Tariffarie
2.18 Passaggio di Tariffa
Il passaggio da una forma Tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.
2.19 Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto o, per le Polizze a Libro Matricola, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale Inclusione di altro veicolo della medesima tipologia è mantenuta ferma la scadenza annuale di Polizza. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• non vi sia sostituzione della persona del Proprietario (o del Locatario nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;
• riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma Tariffaria del veicolo sostituito.
2.20 Sostituzione del veicolo
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le Polizze a Libro Matricola, ad Inclusione con contestuale esclusione di altro veicolo, solo nei seguenti casi:
- alienazione o consegna in “conto vendita” del veicolo assicurato;
- demolizione, distruzione, cessazione della circolazione
- esportazione definitiva all’estero (attestata dalla certificazione del
P.R.A. o da copia del certificato di cui all’art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione).
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” risulti invenduto ed il Proprietario o i soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito, rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di Compagnia attribuite al veicolo al momento della consegna in “conto vendita”.
E’ data facoltà al Contraente di richiedere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.
2.21 Riapertura di un Sinistro
Se un Sinistro chiuso senza aver effettuato alcun pagamento viene riaperto e pagato (anche parzialmente), al primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro si procederà alla determinazione della nuova Classe di merito CU e di Compagnia secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive.
2.22 Rimborso del Sinistro
Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio, se previste, conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento.
In caso di Sinistro liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254
(“Risarcimento Diretto”), il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
2.23 Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato
In caso di Furto (o Appropriazione indebita), demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, vendita o consegna in conto vendita, il Proprietario o i soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà della Classe di merito indicata nell’Attestato di Rischio o sul precedente contratto temporaneo, a condizione che la stipulazione della Polizza, o l’Inclusione del veicolo per le Polizze a Libro Matricola, avvenga entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto o entro 18 mesi se il contratto precedente era temporaneo.
Nel caso in cui la stipulazione della Polizza avvenga invece successivamente verrà assegnata la classe CU come di seguito indicato:
• classe CU 14 per tutte le forme tariffarie;
• senza applicazione di pejus per la forma tariffaria Tariffa Fissa;
• classe NCD 03 per la forma tariffaria NCD/Malus e per la forma tariffaria NCD/Franchigia.
2.24 Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto
Per il veicolo oggetto di Furto che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente punto 2.23 “Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato”, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e alla Classe di Compagnia NCD attribuita al veicolo al momento del Furto, senza applicazione di pejus nel caso di forma tariffaria Tariffa Fissa.
Che cosa non è assicurato?
2.25 Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante e quindi la Compagnia non effettuerà alcun Risarcimento:
a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
b) nelle aree aeroportuali.
Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare Risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:
a) per i danni provocati alla pavimentazione stradale derivanti dalla circolazione di veicoli su cingoli;
b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o nel caso di patente scaduta ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo “Che cosa non è assicurato?”;
c) nel caso di veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;
d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
e) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
f) per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo “Che cosa non è assicurato?”;
g) in caso di dolo del conducente;
h) nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente sia stato sanzionato, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo “Che cosa non è assicurato?”;
i) nel caso di circolazione dell’autoveicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all’interno o all’esterno degli autodromi;
j) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla
circolazione ove prevista.
2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa
a) Conducente non abilitato alla guida
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario (o Locatario) che non si trovi alla guida del veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, a condizione che il Proprietario (o Locatario) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
b) Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del
veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti un conducente con patente scaduta, a condizione che:
• la patente venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del Sinistro;
• la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
• non penda, al momento del Sinistro, precedente Procedimento penale per il Reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
d) Xxxxx fisici ai trasportati
Per i veicoli destinati al trasporto di cose o di cose e persone, in presenza di persone trasportate a bordo del veicolo assicurato, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario del veicolo (o Locatario) per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto dei passeggeri è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. Per gli autocarri la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa anche qualora i passeggeri fossero soggetti diversi dalle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse (previsti dalla lettera d) dell’art. 54 del Codice della Strada) e sempre che il numero dei trasportati non sia superiore a quanto previsto dalla carta di circolazione;
In caso di trasporto di cose e/o persone non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario (o Locatario) che non si trovi alla guida del veicolo assicurato, per i danni subiti dai terzi trasportati, a condizione che il Proprietario (o Locatario) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Cosa fare in caso di Sinistro?
Proprietario (o Locatario) se il conducente risulta in stato di
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Nei confronti del conducente, anche se è il Proprietario o Locatario, la rivalsa verrà effettuata per l’importo pagato per il Sinistro, ma entro i limiti indicati nella tabella che segue:
Guida in stato di ebbrezza | Limite |
inferiore o uguale a 1,2 g/ l | nessuna rivalsa |
superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l | 2.000 euro |
superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l | 5.000 euro |
oltre 2,5 g/l | 10.000 euro |
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti | 10.000 euro |
Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l’indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la Compagnia applicherà la rivalsa entro il limite di 10.000 euro.
Se il Proprietario (o Locatario) era a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affidamento a quest’ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nel termini indicati al punto
2.25 Esclusioni e rivalsa, del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
c) patente non rinnovata
La Compagnia in caso di Incidente stradale rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o Proprietario del
2.27 Denuncia di Xxxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve:
- presentare per iscritto la denuncia di Xxxxxxxx, anche avvalendosi del modulo di “Constatazione amichevole di Incidente-Denuncia di Sinistro” (cosiddetto modulo blu), entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l’indicazione della data, del luogo e delle cause del Sinistro, delle conseguenze e/o dell’entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell’eventuale intervento di Autorità.
A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (articolo 1915 del Codice Civile).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.
2.28 Procedura per il Risarcimento del danno
1) Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni
La richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inoltrata direttamente al proprio Intermediario Assicurativo o alla Compagnia secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di Incidente –
Denuncia di Xxxxxxxx” quando il Contraente o l’Assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell’evento e questo:
• è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
• ha coinvolto solo due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
• ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un’Invalidità permanente fino al 9%)
In tutti gli altri casi la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere indirizzata all’impresa di Assicurazione che assicura il veicolo della controparte danneggiante.
La richiesta di Risarcimento diretto, corredata del suddetto modulo blu, deve contenere le seguenti informazioni:
1) la data ed il luogo dell’Incidente;
2) i dati anagrafici degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel
Sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di Assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’Incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente o l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di Risarcimento da parte della Compagnia, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, entro il termine indicato nella richiesta di Risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice delle Assicurazioni Private.
Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il danneggiato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni non festivi successivi al ricevimento della comunicazione di Sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
2) Richiesta di Risarcimento al responsabile civile
Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il Contraente o l’Assicurato che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di Risarcimento - come previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private direttamente all’Impresa di Assicurazione del responsabile.
3) Xxxxx ai terzi trasportati
Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private in base al quale il trasportato deve inoltrare la richiesta di Risarcimento all’assicuratore del veicolo vettore.
4) Xxxxxxx di controparte responsabile non assicurato o non identificato o assicurato con impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente
In questo caso la richiesta di Risarcimento deve essere indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (articolo 283 del Codice delle Assicurazioni Private).
5) Incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all’estero
Nel caso in cui il veicolo del Contraente o dell’Assicurato sia danneggiato in un Incidente avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero,
non si applica la Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private ma:
• se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde, la richiesta di Risarcimento deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI). Quest’ultimo incarica della gestione del Sinistro l’impresa di Assicurazione italiana che rappresenta quella straniera.
• se il veicolo estero è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla Carta Verde, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione, salvo che lo stesso abbia stipulato apposita Polizza di responsabilità civile automobilistica (Polizza di frontiera) in Italia o in altro paese richiamato sulla Carta Verde.
Se il Contraente o l’Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.
6) Incidente avvenuto all’estero
Nel caso in cui il veicolo del Contraente o dell’Assicurato sia danneggiato in un Incidente avvenuto all’estero in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde non si applica la procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private ma:
• se sono coinvolti veicoli immatricolati in un paese dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A., il quale fornirà il nominativo dell’impresa di Assicurazione italiana (mandatario) che gestirà il Sinistro per conto dell’impresa di Assicurazione straniera, alla quale il Contraente o l’Assicurato danneggiato deve inoltrare una formale richiesta danni.
• se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di Risarcimento direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione.
Se il Contraente o l’Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.
Come è gestito il Sinistro?
2.29 Tempi di gestione del Sinistro
La Compagnia deve formulare al Contraente o all’Assicurato in tutto o in parte non responsabile una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta:
• in caso di danni a cose entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx; tale termine è ridotto a 30 giorni se il modulo di “Constatazione amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro” (CAI) è sottoscritto da entrambi i conducenti
• in caso di danno alla persona entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx.
In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.
2.30 Pagamento del Risarcimento
Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, la liquidazione del danno viene gestita dalla Compagnia per conto dell’Impresa di Assicurazione del veicolo responsabile.
Il pagamento del Risarcimento da effettuarsi direttamente all’Assicurato verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata
consegnata la seguente documentazione:
• Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della Compagnia)
• Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
• nel caso di delega all’incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
Il pagamento del Risarcimento è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l’accettazione della somma offerta.
La Compagnia, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
2.31 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il Cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx).
Il Contraente o l’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la Compagnia, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati al punto successivo 2.32.
Il Contraente o l’Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la Compagnia e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla Compagnia apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:
• via email all’indirizzo xxx.xxxxx@xx.xxxxxx.xxx;
• xxx xxx xx xx. 00.0000.0000;
• tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Claims Consumer Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del Contraente o dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto di delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
2.32 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati (valido per gli autocarri fino a 35 quintali)
Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della Compagnia nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di riparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l’assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri
Assicurati della Compagnia;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
2.33 Gestione delle vertenze
La Compagnia:
- assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno;
- designa se occorre, legali o tecnici;
- può provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad accordo risarcitorio con i danneggiati;
- non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati;
- non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.
Sezione 3 - Danni al veicolo
Le garanzie sono operanti solo se richiamate in Polizza.
Che cosa è assicurato e come?
3.1 Incendio e Furto
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di:
- Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del veicolo stesso.
La garanzia include i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei Valori assicurati, nei limiti ed alle condizioni che seguono.
Il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella “Optional e Accessori non di serie” e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi. In assenza della documentazione fiscale di acquisto, gli Optional e Accessori non di serie con Valore a nuovo superiore a 500 Euro dovranno essere specificati su apposita Appendice con l’indicazione di marca, tipo e modello degli Optional e Accessori non di serie.
Per gli Apparecchi audiofonovisivi, non previsti di serie dalla casa costruttrice e stabilmente fissati successivamente alla data di prima immatricolazione, il cui valore deve essere indicato in Polizza nella casella “Optional e Accessori non di serie” il limite di Indennizzo in caso di Sinistro si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei Valori assicurati con il massimo di 5.000 euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero (vedi punto 3.6 Forme di Assicurazione del capitolo “Come e con quali condizioni operative mi assicuro?”).
3.1.1. Prestazioni Aggiuntive delle garanzie Incendio e Furto
Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:
a) Incendio da Atti vandalici ed Eventi sociopolitici
La Compagnia copre i danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità competente.
b) Circolazione abusiva
La garanzia copre i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L’Assicurazione opera solo se è acquistata la garanzia Furto
e nei limiti da essa previsti.
c) Caduta “corpi orbitanti”
La Compagnia copre i danni subiti dal veicolo assicurato a
seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.
La garanzia è prestata fino all’ammontare dei Valore assicurato del veicolo indicato in Polizza con il limite massimo del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
3.2 Salvaspese Salvaspese FORMA A
La Compagnia rimborsa totalmente o parzialmente le seguenti spese:
a) Autorimessaggio e trasporto
La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il trasporto e/o Ricovero temporaneo del veicolo assicurato disposto dall’Autorità a seguito di Xxxxxx, Furto o Incendio, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.
La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per
Sinistro.
b) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza.
La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per
Sinistro.
c) Spese di immatricolazione
La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o per la voltura di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato, in caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione.
La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per
Sinistro.
d) Concorso spese ripristino box di proprietà
La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato o suoi Familiari adibito a rimessa del veicolo assicurato, in conseguenza di Incendio del veicolo o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La garanzia opera fino ad un massimo di 5.000 Euro per Sinistro.
e) Tassa di proprietà
La Compagnia corrisponde all’Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata in caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione.
La garanzia opera se la tassa pagata rimane a carico dell’Assicurato ed è esclusa qualsiasi eventuale soprattassa.
f) Bagaglio
La Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di Incendio o di Incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o l’antieconomicità della sua riparazione. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà presentare denuncia all’Autorità e fornirne copia alla Compagnia.
La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per
Sinistro.
g) Danni causati dal trasporto di vittime della strada
La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo assicurato in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di Incidenti stradali.
La garanzia opera fino ad un massimo di 500 Euro per
Sinistro.
h) Ripristino Airbag
La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell’attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.
La garanzia opera per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Se il danno è risarcibile nell’ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato, l’Assicurato non avrà diritto al rimborso.
i) Ripristino dei sistemi di antifurto
La Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di 750 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di Incendio o di Incidente da circolazione.
La garanzia opera per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.
L’Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l’esistenza dell’antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell’ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.
3.3 KASKO
La garanzia opera nella forma indicata in Polizza scelta tra quelle che seguono.
a) Kasko TOTALE: Urto - Collisione - Ribaltamento – Uscita di strada
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi, animali, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.
Il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella “Optional e Accessori non di serie” e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.
In assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi, gli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 Euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.
Se l’età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni, la Compagnia può escludere dal contratto la garanzia alla prima scadenza annuale del contratto.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero (vedi punto 3.6 Forme di Assicurazione del capitolo “Come e con quali condizioni operative mi assicuro?”).
b) EASYKASKO
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatasi durante la circolazione.
Il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella “Optional e Accessori non di serie” e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.
In assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi, per gli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 Euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.
La garanzia opera fino al Massimale indicato in Polizza e con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (vedi punto 3.6 Forme di Assicurazione del capitolo “Come e con quali condizioni operative mi assicuro?”) senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Il Massimale di garanzia è elevato al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro in caso di collisione:
1. con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del Sinistro,
2. con altro veicolo immatricolato e assicurato all’estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde, avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Le condizioni di operatività dei punti 1 e 2 di cui sopra sono riportate nel punto c) garanzia Alter Ego FORMA A e FORMA B.
Relativamente alle garanzie Kasko totale ed EasyKasko sopra indicate, si applicano le seguenti disposizioni:
- se il conducente, al momento del Sinistro, guida in stato di ebbrezza e il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una Franchigia di 500,00 Euro, ferma l’applicazione della percentuale di Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza;
- per i Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto (CARD), per i quali l’Assicurato ha una parte di responsabilità, l’Indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall’Assicurato e quanto riconosciuto in ambito CARD, entro il limite del Valore commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza.
- nel caso di Sinistri non rientranti nell’ambito del Risarcimento
Diretto (CARD), per i quali la controparte ha una parte di responsabilità, la Compagnia rinuncia al Diritto di Surrogazione nei confronti dei terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno diretto subito dal veicolo in garanzia, entro il limite del Valore commerciale del veicolo e del Massimale indicato in Polizza.
c) Alter Ego
Alter Ego FORMA A
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del Sinistro.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell’Incidente:
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento;
- denuncia/esposto all’Autorità presentata dall’Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite pari al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Sono indennizzabili anche gli eventuali Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell’Incidente.
Quanto sopra opera purché l’Assicurato non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.
Alter Ego FORMA B
Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all’estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell’Incidente:
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento;
- denuncia della controparte alla propria compagnia e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell’Incidente da parte
dell’Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite massimo di Indennizzo pari al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Sono indennizzabili anche gli eventuali Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell’Incidente.
Quanto sopra opera purché l’Assicurato non faccia ricorso all’Ufficio Centrale Italiano (UCI) per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.
3.3.1 Colpa grave
L’Assicurazione opera anche per Xxxxxxxx determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
3.3.2 Rinuncia al Diritto di Surrogazione
La Compagnia rinuncia al Diritto di Surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei Familiari dell’Assicurato.
3.4 Eventi speciali
3.4.1 Eventi naturali
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo indicato in Polizza compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:
• slavine, caduta accidentale della neve, xxxxx e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione;
• terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, Alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli;
• di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l’evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:
• il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella “Optional e Accessori non di serie” e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi;
• in assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi, marca, tipo e modello degli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 Euro, dovranno essere specificati su apposita Appendice;
• nella Forma di Assicurazione a Valore Intero.
3.4.2 Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in Polizza, compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:
• il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella “Optional
e Accessori non di serie” e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi,
• in assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi, marca, tipo e modello degli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 Euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice;
• nella Forma di Assicurazione a Valore Intero.
3.4.3 Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici
Per i soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga all’art. 3.4.2 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di Indennizzo si intende fissato come di seguito descritto:
Per gli autocarri fino a 35 quintali
Il limite di Indennizzo è fissato fino ad un massimo di 1.500 euro, fermi lo Scoperto e il minimo previsti in Polizza.
Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia, il limite di Indennizzo si intende elevato al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e, come previsto al punto 3.14 del capitolo “Come è gestito il Sinistro?”, l’importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà dimezzato.
Si precisa che in presenza di copertura Xxxxx totale, rimane confermata l’operatività dell’art.3.4.2.
Per gli autocarri oltre 35 quintali e per tutti gli altri veicoli
Il limite massimo di Indennizzo è stabilito in funzione del
Valore assicurato, come indicato nella tabella che segue:
Valore assicurato indicato in Polizza | Massimale |
fino a 10.000 € | 1.500 € |
oltre 10.000 € fino a 23.000 € | 15% del Valore assicurato |
oltre 23.300 | 3.500 € |
In presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l’operatività del punto 3.4.2.
La copertura è prestata con forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicati in Polizza.
3.5 Cristalli
La Compagnia indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei Cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate.
Nella determinazione dell’ammontare dell’Indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA se questa è a carico dell’Assicurato.
Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei Cristalli danneggiati, la garanzia opera nella forma indicata in Polizza scelta tra quelle che seguono.
Cristalli FORMA A
L’Indennizzo verrà effettuato in misura non superiore al 10% dei Valori assicurati, con il massimo di 750 Euro e con una Franchigia fissa di 50 Euro per ogni Sinistro.
Per Valori assicurati fino a 5.000 Euro, il Massimale di garanzia è pari a 500 Euro.
La Franchigia non verrà applicata se l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.
La garanzia è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
Cristalli FORMA B
Il Massimale di garanzia si intende fissato in 900 Euro senza alcuna applicazione di Franchigia se l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.
Se l’Assicurato non si avvale del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il Massimale di garanzia si intende fissato in 750 Euro con applicazione della Franchigia pari a 100 Euro.
La garanzia è prestata con Forma di Assicurazione a Xxxxx Xxxxxxx
Assoluto, senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro?
3.6 Forme di Assicurazione
Forma di Assicurazione a valore intero
La garanzia è prestata per il Valore commerciale del veicolo assicurato.
In caso di veicolo di prima immatricolazione, il Valore commerciale
corrisponde al prezzo di listino della casa automobilistica.
Nel caso in cui il Valore assicurato indicato in Polizza sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell’Indennizzo in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile e l’Indennizzo verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il Valore assicurato e quello commerciale.
La regola proporzionale non sarà applicata nel caso in cui il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, opti per la riduzione automatica dei Valori assicurati.
Per le annualità successive alla prima, il Contraente può ottenere la riduzione automatica del Valore assicurato che viene così di anno in anno adeguato al Valore commerciale del veicolo, a condizione che al momento della stipulazione del contratto sia stato assicurato l’effettivo Valore commerciale del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di prima immatricolazione.
La scelta dell’opzione di riduzione automatica del Valore assicurato
esclude l’applicazione della regola proporzionale di cui sopra.
Forma di Assicurazione a primo Rischio assoluto
La garanzia è prestata con il limite del Massimale previsto dalla specifica garanzia; l’Indennizzo non potrà comunque superare il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto
dall’articolo 1907 del Codice Civile.
3.7 Adeguamento del Valore assicurato
La Compagnia si impegna ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al Valore commerciale e di conseguenza a modificare il Premio, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o
annuale più frazione (per quest’ultimo alla scadenza dell’intero periodo assicurativo) e su specifica richiesta del Contraente.
Qualora il Contraente, all’atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del Valore assicurato, la Compagnia provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto, ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento dell’importo di
1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile sulla base della quotazione di “Quattroruote Professional”.
Anche il Valore degli eventuali Optional e/o Accessori non di serie, se indicati in Polizza, verrà adeguato utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata.
I nuovi Valori assicurati in caso di rinnovo saranno indicati nella quietanza consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.
L’adeguamento automatico non verrà effettuato quando il Valore assicurato è inferiore a quello riportato da “Quattroruote Professional” o quando il modello del veicolo non è valutato da “Quattroruote Professional.
Che cosa non è assicurato?
3.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie
L’Assicurazione non comprende i danni:
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
• avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, Alluvioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o Cristalli;
• avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo), salvo che sia stata acquistata la garanzia Atti vandalici ed eventi socio politici o Cristalli;
• dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
• causati da Allagamenti non conseguenti ad Alluvioni;
• avvenuti sul veicolo trainato nel caso di veicolo con gancio di traino (anche qualora espressamente richiamato in Polizza);
• urto con animali selvatici salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali x xxxxx totale;
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del Contraente, dell’Assicurato, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l’affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l’attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
• conseguenti ad Appropriazione indebita del veicolo assicurato;
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da Incendio del veicolo assicurato;
• avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
Sono inoltre esclusi i danni indicati ai successivi punti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.
3.9 Esclusioni valide per la garanzia Incendio
L’Assicurazione non comprende i danni avvenuti:
1. durante la circolazione Fuoristrada in aree pubbliche e private;
2. durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all’interno o all’esterno degli autodromi.
Per le macchine agricole l’esclusione al punto 1. di cui sopra è operante anche in caso di sosta Fuoristrada in aree pubbliche o private.
3.10 Esclusioni valide per la garanzia Kasko
La garanzia non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
c) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida Fuoristrada;
d) per i danni conseguenti a Xxxxx consumato o tentato e Rapina, nonché ad Incendio non determinato da uno degli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
e) per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
f) nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all’interno o all’esterno degli autodromi.
g) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
h) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
i) per i danni riconducibili alla garanzia Cristalli.
3.11 Esclusioni valide per la garanzia Eventi speciali
1) per la garanzia eventi naturali, in caso di collisione con animali selvatici la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico.
2) per la garanzia Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici la garanzia non comprende i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
3.12 Esclusioni valide per la garanzia Cristalli
L’Assicurazione non comprende i danni:
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei
Cristalli.
• nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare siano esse situate all’interno o all’esterno degli autodromi.
Cosa fare in caso di Sinistro?
3.13 Denuncia di Xxxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 3 giorni
dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
• tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito
• esistenza di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato
• l’indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. L’Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
1. In caso di Sinistro della garanzia “Incendio”:
• Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
• In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all’autorità competente da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati.
2. In caso di Sinistro della garanzia “Furto”
• copia della denuncia di Xxxxx presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia di Xxxxx presentata alle Autorità straniere;
• carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
• copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all’estero;
• originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
• certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
• dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
• fattura relativa all’impianto di antifurto se dichiarato in Polizza
(nel caso in cui non venga fornito di serie);
• chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
• per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del Sinistro rilasciato dall’istituto di vigilanza che gestisce l’impianto;
• piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il Valore assicurato comprenda l’IVA)
• eventuale certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento
giudiziario per il Reato di cui all’articolo 642 c.p, con spese a carico della Compagnia;
• la procura notarile a vendere a favore della Compagnia, con spese a carico della stessa;
• in caso di ritrovamento del veicolo, verbale di ritrovamento e/o riconsegna stilato dalle Autorità.
La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Contraente o dall’Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L’autorizzazione data alla Compagnia viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della Polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. In caso di Sinistro delle garanzie “Salvaspese”
• Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute
• Documentazione attestante il danno patito
• Copia certificato di radiazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), se previsto dalla specifica garanzia.
4. In caso di Sinistro della garanzia “Alter Ego – Forma A”
Il Contraente o l’Assicurato dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell’azione nei confronti del Fondo di garanzie vittime della strada in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire almeno uno dei documenti di seguito elencati:
• verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
• verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
• modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx Xxx CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento;
• denuncia/esposto all’Autorità presentata dall’Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.
5. In caso di Sinistro della garanzia “Alter Ego – Forma B”
Il Contraente o l’Assicurato dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell’azione nei confronti dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano) in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire almeno uno dei documenti di seguito elencati:
• verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
• verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
• modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx Xxx CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento;
• denuncia della controparte alla propria compagnia e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
• ricostruzione della dinamica dell’Incidente da parte dell’Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell’evento.
6. In caso di Sinistro relativo alla garanzia “Eventi naturali”
• la denuncia di Xxxxxxxx dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni
effettuate dall’osservatorio metereologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo;
• in caso di collisione con animali selvatici, la denuncia di Xxxxxxxx dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate delle autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro;
In caso di Sinistro relativo alla garanzia “Atti vandalici ed Eventi sociopolitici”
• copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere
7. In caso di Sinistro relativo alla garanzia “Cristalli”
• nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive deve:
- telefonare al numero Verde dedicato per fissare l’appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
- esibire l’originale della Polizza a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive
• nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive deve presentare:
- entro 5 giorni dall’evento denuncia scritta contenente la descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro
- Fotografie dei Cristalli danneggiati
- Fattura di riparazione/sostituzione
- recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato
Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo “Come è gestito il Sinistro?” punto
3.20 - Tempi di gestione del Sinistro).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all’Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.
Come è gestito il Sinistro?
3.14 Scoperto e Franchigia
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e del relativo Minimo, o con deduzione della Franchigia indicati in Polizza. Se la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo sarà effettuata con la Tecnica Tirabolli, non sarà applicato l’importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto.
Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (servizio valido solo per autocarri fino a 35 quintali):
- l’importo di Minimo di Xxxxxxxx verrà dimezzato e si applicherà comunque la percentuale di Scoperto;
- per la sola garanzia Easykasko non verrà applicata la Franchigia
contrattuale;
- l’Assicurato avrà inoltre diritto a dei benefici aggiuntivi elencati nel punto 3.23 “Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati”.
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’elenco delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia a cui si può rivolgere l’Assicurato.
Relativamente alla garanzia Cristalli, nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, non verrà applicata la Franchigia contrattuale ed usufruirà di un Massimale di garanzia più elevato, così come indicato nella specifica garanzia al punto 3.5.
3.15 Determinazione dell’ammontare del danno
Per Forma di Assicurazione a Valore Intero
1. In caso di perdita totale del veicolo
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro.
Si considera perdita totale del veicolo quando:
• il veicolo a seguito di Xxxxx o Rapina non sia stato ritrovato;
• le spese di riparazione sono superiori al 70% del Valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.
Per i soli autocarri la liquidazione del danno totale verrà effettuata a Valore a nuovo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di liquidazione del Valore commerciale del veicolo il Proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.
2. In caso di danno parziale
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.
Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il Degrado d’uso di dette parti a causa della loro Usura o vetustà.
Si definisce “Degrado d’uso” il rapporto fra il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
In eccezione a quanto sopra e limitatamente agli autocarri e ai relativi rimorchi, il Degrado d’uso verrà stabilito secondo la seguente tabella basata sull’età del veicolo assicurato:
Autocarri e rimorchi
Età del veicolo
Fino a 6 mesi
Percentuale di deprezzamento
nessun deprezzamento
oltre 6 mesi
20%
oltre 3 anni
30%
oltre 4 anni
40%
oltre 5 anni
50%
oltre 6 anni
60%
L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro ed il Valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.
Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del Valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il Valore al momento del Sinistro e quello assicurato.
Nella determinazione dell’ammontare dell’Indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l’IVA sarà riconosciuta nell’Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal Locatario alla data del Sinistro.
Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
L’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione, al netto del deprezzamento (così come da definizione di “Degrado d’uso”) che avevano dette parti al momento del Sinistro per effetto della loro Usura o vetustà e fino alla concorrenza dell’importo indicato in Polizza, con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare dell’Indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l’IVA sarà riconosciuta nell’Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal Locatario alla data del Sinistro.
3.16 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
La Compagnia ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.
In deroga a quest’ultimo termine, la Compagnia ha comunque la facoltà di:
- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.
3.17 Recuperi
Quando l’Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Se il recupero avviene:
• prima del pagamento dell’Indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto
3.15 Determinazione dell’ammontare del danno, del capitolo “Come è gestito il Sinistro?”;
• dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato potrà decidere se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il Proprietario del veicolo inoltre, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l’Indennizzo corrisposto. Se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente
il danno risarcibile determinato come indicato al punto
3.15 Determinazione dell’ammontare del danno, del capitolo “Come è gestito il Sinistro?”.
3.18 Diritto di Surrogazione
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
3.19 Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
3.20 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
- formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
- respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o all’Assicurato il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.
In caso di Sinistro relativo alla garanzia Cristalli la Compagnia
provvederà, inoltre, a quanto segue:
- nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, la riparazione avverrà in forma specifica previo appuntamento, con costi a carico della Compagnia.
- nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
3.21 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal Contraente;
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del Cessionario
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
Per la garanzia Cristalli e solo nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal Contraente;
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del Cessionario.
3.22 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il Cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx).
Il Contraente o l’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la Compagnia, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nel punto successivo 3.23.
Il Contraente o l’Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la Compagnia e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla Compagnia apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:
• via email all’indirizzo xxx.xxxxx@xx.xxxxxx.xxx,
• xxx xxx xx xx. 00.0000.0000
• tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio CCU
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del Contraente o dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto di delegare la Compagnia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
3.23 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati
Valido per autocarri fino a 35 quintali
Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della Compagnia nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di riparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l’assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• riduzione del 50% dell’Importo di Minimo Scoperto secondo quanto previsto al punto 3.14 Scoperto e Franchigia del capitolo “Come è gestito il Sinistro?”;
• non applicazione della Franchigia, relativamente alla garanzia Easykasko, secondo quanto previsto al punto 3.14 Scoperto e Franchigia del capitolo “Come è gestito il Sinistro?”;
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri
Assicurati della Compagnia;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo
Valido per tutte le categorie di veicoli
Relativamente alla garanzia Cristalli nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, avrà diritto ai seguenti benefici:
• non applicazione della Franchigia per la forma A e B;
• innalzamento del Massimale per la forma B;
• potrà richiedere il servizio a domicilio. Le condizioni di erogazione saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.
Sezione 4 - Ritiro patente
La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.
Che cosa è assicurato e come?
Cosa fare in caso di Sinistro?
4.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia paga l’indennità giornaliera indicata in Polizza, se al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime ad una persona ed in ogni altro caso di investimento di persona.
La garanzia è prestata per una durata massima di 180 giorni per Sinistro.
Che cosa non è assicurato?
4.2 Esclusioni
La garanzia non è operante:
- se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Codice della Strada. In tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall’azienda presso cui opera il conducente, che siano Proprietari del veicolo assicurato e Contraenti di Polizza, qualora l’impossibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui è adibito;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- se nei confronti dell’Assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;
- se l’Assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l’Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, nei casi in cui ve ne siano i presupposti;
- se l’Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.
- per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
4.3 Denuncia di Xxxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 3 giorni
dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
- descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze,
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili,
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito,
- recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato,
- l’indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. L’Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• Documenti ufficiali comprovanti il provvedimento sanzionatorio adottato dall’autorità competente nei confronti del conducente del veicolo assicurato ed il motivo del provvedimento medesimo;
• Notizie, documenti e atti giudiziari relativi al Sinistro.
In ogni caso, l’Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell’avvenuta restituzione della patente, allegando la pertinente documentazione giustificativa.
Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all’Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.
Come è gestito il Sinistro?
4.4 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?” l’indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo dei 180 giorni indennizzabili.
L’indennità viene erogata al termine del periodo di indennizzabilità. È tuttavia facoltà del Contraente o dell’Assicurato chiedere che l’indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.
In caso di imputazione del Reato di fuga o di omissione di soccorso, l’indennità è corrisposta solo dopo che l’Assicurato sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del Codice della Strada, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all’azienda presso cui opera il conducente.
In ogni caso, l’Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla
Compagnia dell’avvenuta restituzione della patente.
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
4.5 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal Contraente;
- Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all’incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del Cessionario.
Sezione 5 - Infortuni del conducente
La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.
Che cosa è assicurato
e come?
5.1 Oggetto dell’Assicurazione
Sono assicurate le conseguenze degli Infortuni subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.
La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza. In riferimento alla circolazione del veicolo assicurato:
a) Sono compresi gli Infortuni:
- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di Guasto, rottura o Incidente, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed Alluvioni;
- conseguenti a colpa grave;
- avvenuti in stato di malore o incoscienza.
b) Sono considerati Infortuni:
- l’asfissia;
- l’annegamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine.
5.1.2 Invalidità permanente
La Compagnia corrisponde un Indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata indicata in Polizza, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell’Infortunio le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza una Invalidità permanente.
L’Indennizzo è corrisposto al netto della eventuale Franchigia prevista al punto 5.7 (“Invalidità permanente: Franchigia”), e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di Invalidità permanente prevista al punto 5.6 (“Invalidità permanente: tabella di determinazione”) del capitolo “Come è gestito il Sinistro?”.
5.1.3 Diaria per Ricovero ospedaliero
Se l’Infortunio, indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, determina il Ricovero dell’Assicurato in ospedale o in casa di cura, la Compagnia corrisponde l’indennità giornaliera indicata in Polizza, per ogni giorno di Ricovero per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio.
Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non viene calcolato come giorno di Ricovero.
5.1.4 Spese di cura
A seguito di Infortunio indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso.
La garanzia opera:
- per il periodo della cura medica e fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell’Infortunio ed entro i limiti stabiliti in Polizza;
- per le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, sino ad un massimo di 250,00 Euro.
La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza
Sono escluse dal rimborso:
- le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
- le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;
- qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’Infortunio.
La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all’Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.
5.1.5 Indennità per morte o morte presunta Morte
La Compagnia corrisponde la somma assicurata indicata in Polizza agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se entro due anni dall’Infortunio le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza la morte dell’Assicurato.
Morte presunta
La Compagnia corrisponde la somma assicurata indicata in Polizza agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se a seguito di annegamento o Incidente da circolazione stradale, il corpo dell’Assicurato non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta, secondo gli articoli 60 e 62 del Codice civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell’esistenza in vita dell’Assicurato, la Compagnia avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.
In quest’ultima ipotesi, l’Assicurato che nell’Infortunio abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, potrà fare valere i propri diritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 2952 del Codice civile.
Che cosa non è assicurato?
5.2 Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione:
• gli Infortuni dovuti a stato di ebbrezza e/o ubriachezza dell’Assicurato, nonché quelli avvenuti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
• gli Infortuni conseguenti a Xxxxxxx dolosi o atti temerari compiuti dall’Assicurato, restando coperti da garanzia gli Infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
• gli Infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti;
• gli Infortuni derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
• gli Infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
• gli Infortuni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
• gli Infortuni avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all’interno o all’esterno degli autodromi,
• gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato.
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per le persone che usano il veicolo contro la volontà del
Proprietario.
Cosa fare in caso di Sinistro?
5.3 Denuncia di Xxxxxxxx
Il Contraente, l’Assicurato, gli eredi o aventi diritto devono:
1 - presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni
dall’evento o da quando ne hanno avuto conoscenza; 2 - sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;
• l’indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. L’Assicurato in tal caso dovrà avvisare per
Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
• documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
• in caso di Ricovero, la cartella clinica;
• fotocopia della patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli;
• copia dei verbali dell’eventuale intervento dell’autorità o di inchieste in corso.
Se l’Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:
• certificato di morte;
• certificato di famiglia, se necessario;
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’eventuale presenza di un testamento e l’identità degli eredi;
• in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall’obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
• certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
• dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell’Invalidità permanente, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:
• un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico– legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
• attestazione che la causa del decesso è estranea all’Infortunio.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo “Come è gestito il Sinistro?” al punto 5.4 “Tempi di gestione del Sinistro”).
L’Assicurato, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.
Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all’Intermediario Assicurativo o alla Compagnia.
Come è gestito il Sinistro?
iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli
altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile;
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
5.4 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia
avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
- formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
- respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o all’Assicurato il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.
5.5 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale
del beneficiario del pagamento;
- nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all’incasso, fotocopia di documento di
riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
5.6 Invalidità permanente: tabella di determinazione
L’Indennizzo è liquidato al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo punto 5.7 (“Invalidità permanente: Franchigia”) e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di Invalidità permanente che segue:
Tabella di determinazione della percentuale di Invalidità permanente | Tabella di valutazione Zurich | |
a destra | a sinistra | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro | 100% | |
Paralisi completa | 100% | |
Cecità completa | 100% | |
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | |
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | |
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | |
Perdita completa: | ||
del braccio | 70% | 60% |
della mano | 60% | 50% |
del pollice | 22% | 18% |
dell’indice | 15% | 12% |
di qualsiasi altro dito della mano | 8% | 6% |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | 20% | 15% |
Perdita completa della funzione del polso | 12% | 10% |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | |
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | |
Perdita completa di un piede | 40% | |
Perdita completa di un alluce | 8% | |
Perdita di qualsiasi altro dito del piede | 3% | |
Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede | 25% |
Le percentuali di Invalidità permanente vengono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla Tabella Invalidità Infortuni ANIA con le precisazioni che seguono:
- la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%;
- negli altri casi, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.
In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.
La percentuale di Invalidità permanente così accertata viene, quindi, applicata alle tabelle di Indennizzo di cui al punto 5.7 Invalidità permanente: Franchigia; la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.
Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l’Assicurato decede
per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato;
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto al punto 5.3 Denuncia di Sinistro e punto 5.8 Criteri di indennizzabilità.
5.7 Invalidità permanente: Franchigia
La Compagnia non corrisponde alcun Indennizzo quando l’Invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l’Invalidità permanente supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l’Indennizzo solo per la parte eccedente il 3%.
Tabella di determinazione della Franchigia per Invalidità permanente in relazione agli Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione
del veicolo assicurato
Tabella di determinazione della Franchigia
Nel caso di Invalidità permanente accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna Franchigia. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.
% da Invalidità permanente | % da liquidare | % da Invalidità permanente | % da liquidare |
1 | 0 | 26 | 26 |
2 | 0 | 27 | 27 |
3 | 0 | 28 | 28 |
4 | 1 | 29 | 29 |
5 | 2 | 30 | 30 |
6 | 3 | 31 | 31 |
7 | 4 | 32 | 32 |
8 | 5 | 33 | 33 |
9 | 6 | 34 | 34 |
10 | 7 | 35 | 35 |
11 | 8 | 36 | 36 |
12 | 9 | 37 | 37 |
13 | 10 | 38 | 38 |
14 | 11 | 39 | 39 |
15 | 12 | 40 | 40 |
16 | 13 | 41 | 41 |
17 | 14 | 42 | 42 |
18 | 15 | 43 | 43 |
19 | 16 | 44 | 44 |
20 | 17 | 45 | 45 |
21 | 18 | 46 | 46 |
22 | 19 | 47 | 47 |
23 | 20 | 48 | 48 |
24 | 21 | 49 | 49 |
25 | 22 | 50 e oltre | 50 e oltre |
5.8 Criteri di indennizzabilità
L’Indennizzo è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato.
Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all’Infortunio o manifestatesi successivamente all’Infortunio stesso ma non imputabili ad esso.
Non sono indennizzabili eventuali aggravamenti delle conseguenze dell’Infortunio che si manifestino successivamente al pagamento dell’Indennizzo.
5.9 Controversie, arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
5.10 Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità permanente, ed entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore.
La Compagnia non chiede il rimborso nel caso contrario.
5.11 Rinuncia al Diritto di Surrogazione
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi eredi o aventi diritto all’azione di Surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
Sezione 6 - Tutela Legale
La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale ad una compagnia specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164.
La gestione è affidata a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA,
Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx,
in seguito detta D.A.S..
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri.
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
Che cosa è assicurato e come?
6.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura il Rischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 6.2, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia. La garanzia opera nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza.
Sono comprese le spese:
- di Assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale per grado di giudizio;
- per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei
Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
Per i medesimi eventi la Compagnia provvede, inoltre, su richiesta delle persone assicurate di cui al punto 6.2, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di:
- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per
impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide)
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ottenere una consultazione preventiva e assistenza, in caso di testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, D.A.S. rimborsa le spese:
- relative all’assistenza di un interprete entro il limite di 10 ore lavorative;
- relative a traduzione di verbali o atti d procedimento entro il limite massimo di 1.000 euro;
- relative all’anticipo della cauzione, eventualmente disposta dall’autorità competente estera entro il limite massimo di
20.000 euro. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro
60 giorni dalla sua erogazione, a condizione che venga garantita a DAS la restituzione dell’importo della cauzione con adeguate garanzie bancarie o analoghe.
6.2 Persone assicurate
Le persone assicurate sono il Contraente, il Proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato.
In caso di Vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s’intende operante solo a favore del Contraente.
6.3 Forme di garanzia
Il Contraente può scegliere tra le opzioni che seguono:
Tutela Legale FORMA BASE – “B”
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 6.2 qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato e per eventi che coinvolgano il Contraente in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, inclusi i Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all’imputazione di guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un Incidente stradale con terzi.
Tutela Legale FORMA GOLD – “C”
Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la “Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 6.2 anche quando l’Assicurato:
a) debba presentare ricorso o opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di un Incidente stradale, purché tale sanzione abbia influenza sulla dinamica dell’Incidente stesso o sull’attribuzione di responsabilità dei soggetti coinvolti.
b) debba presentare opposizione all’autorità competente contro un sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro. Tale garanzia vale, quando la sanzione non è collegata ad un Incidente stradale o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e se l’ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro. La garanzia opera con il limite di un Sinistro per anno assicurativo;
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per le quali il Valore della lite sia superiore a 250 Euro;
d) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra
causa.
6.4 Garanzia aggiuntiva “patente a punti”
La garanzia è operativa solo se richiamata in Polizza ed in aggiunta a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”.
Se a seguito di violazioni di articoli del Codice della Strada avvenute successivamente all’acquisto della garanzia, il conducente del veicolo assicurato subisca una decurtazione dei punti patente (Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9) la Compagnia riconoscerà:
• il rimborso, fino a un massimo di Euro 500,00, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
• il rimborso delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato fino a un massimo di Euro 1.000,00 e a condizione che il conducente del veicolo assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;
• le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.
6.5 Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa
Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalla data di effetto della Polizza, a condizione che il Premio sia stato corrisposto, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di opposizione a sanzioni amministrative;
b) trascorsi 90 giorni dall’effetto della Polizza, a condizione che il Premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova Polizza
emessa con la Compagnia per analoga copertura, l’evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali subiti;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte delle persone assicurate di cui al punto 6.2, della controparte o di un terzo, nei casi di Procedimento penale e in caso di controversie contrattuali.
Dove vale la copertura?
6.6 Validità territoriale
In riferimento alla forma Base le garanzie valgono per i Sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
In riferimento alla forma Gold le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
- dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi;
In riferimento alla garanzia “patente a punti” le garanzie riguardano i Sinistri che insorgono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che cosa non è assicurato?
6.7 Esclusioni
La garanzia non vale:
• per controversie e procedimenti che riguardano danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per controversie e procedimenti in materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e
b) della garanzia “Forma Gold” del punto 6.3 Forme di garanzia e dalla garanzia aggiuntiva “patente a punti” del punto 6.4;
• se al momento del Sinistro il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal Sinistro;
• se al momento del Sinistro il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• se al momento del Sinistro il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione;
• durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
• se il conducente sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artt. 186-186 bis del Codice della Strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere per l’estinzione del Reato per qualsiasi causa.
6.8 Spese non sostenute o rimborsate
Inoltre la Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi punti 6.10 e 6.11;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dalle persone assicurate di cui al punto 6.2 a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per Sinistro e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari
f) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico delle persone assicurate di cui al punto 6.2 secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno restituirle entro 60 giorni dal momento in cui hanno ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per le persone assicurate di cui al punto 6.2 esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall’autorità
competente per importi superiori a € 20.000
Cosa fare in caso di Sinistro?
6.9 Denuncia di Xxxxxxxx
Per richiedere le prestazioni previste dall’Assicurazione, le persone assicurate di cui al punto 6.2, dovranno segnalare tempestivamente
l’accaduto alternativamente:
a) a DAS preferibilmente chiamando il numero verde 800 345543 o scrivendo per posta elettronica a xxxxxxxx@xxx.xx . In alternativa è possibile denunciare il Sinistro per posta ordinaria a DAS Spa
– Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
b) all’Intermediario che ha in carico la Polizza o alla Compagnia, i quali si attiveranno direttamente con DAS per la denuncia di Xxxxxxxx.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese delle persone assicurate di cui al punto 6.2, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxxxxxx e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
Per richiedere una consulenza legale telefonica le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.
In caso di Procedimento penale, le persone assicurate di cui al punto 6.2 sono tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
6.10 Diritto alle prestazioni
Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto
6.2 devono:
a) denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa ovvero entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa;
b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.
Le persone assicurate di cui al punto 6.2 non possono concludere con la controparte alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale senza la preventiva autorizzazione di DAS. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 procedono senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere
l’operazione e se la stessa è conveniente.
Come è gestito il Sinistro?
6.11 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale
Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate:
1 - Fase stragiudiziale
2 - Autorizzazione dell’azione in giudizio 3 - Fase giudiziale
Fase 1: Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private
- D. Lgs. 209/052005). A tal fine le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) le persone assicurate di cui al punto 6.2 potranno scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Compagnia.
Fase 2: DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa delle persone assicurate di cui al punto 6.2 in un Procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese delle persone assicurate di cui al punto 6.2 presentino possibilità di successo, negli altri casi. Le persone assicurate di cui al punto
6.2 comunicano a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
Fase 3: Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) le persone assicurate di cui al punto 6.2 possono indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di Procedimenti penali. Se le persone assicurate di cui al punto
6.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;
b) se le persone assicurate di cui al punto 6.2 non forniscono tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) le persone assicurate di cui al punto 6.2 devono conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio le persone assicurate di cui al punto 6.2 decidano di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più persone assicurate di cui al punto 6.2;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione
dell’importo dovuto.
6.12 Esonero di responsabilità
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate di cui al punto 6.2.
6.13 Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra le persone assicurate di cui al punto 6.2 e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole alle persone assicurate di cui al punto 6.2, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti (da formularsi con lettera raccomandata all’altra parte) potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole alle persone assicurate di cui al punto 6.2, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
6.14 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza delle persone assicurate di cui al punto 6.2, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.
Sezione 7 - Assistenza
La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza ad una compagnia specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005, – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e 164.
La gestione è affidata a:
Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx x. 00,
Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia) oppure +39.015-2559790 (valido in Italia e all’estero)
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
Per quanto riguarda la garanzia Assistenza:
- per Assicurato si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti. 7.3.8, 7.3.17, 7.3.18, 7.3.22, 7.3.23, 7.4.8, 7.6.1, le
persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per Guasto – si intende il danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/ elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per Prestazione – si intende l’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura organizzativa, in caso di Sinistro.
- Per Struttura organizzativa – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. -Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assi-stenza previste in Polizza.
- Per Tempario – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori
Che cosa è assicurato e come?
7.1 Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia Assistenza può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni di seguito descritte.
7.2 Assistenza FORMA A
7.2.1 Depannage
Qualora, a seguito di Guasto, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi
autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove si è verificato il Guasto e la invierà per la riparazione.
Qualora non fosse possibile inviare un’officina mobile e/o qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 7.2.2 “Soccorso stradale”. La Compagnia sosterrà i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La garanzia non opera in caso di:
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- smarrimento/Furto/rottura/ mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- montaggio catene da neve;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
7.2.2 Soccorso stradale
Se, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Xxxxxx tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguente destinazioni:
- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice
- alla carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx)
Qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina. La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura organizzativa.
L’Assicurato sosterrà le spese:
- per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l’Incidente, il Guasto o l’Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada);
- relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
La garanzia non opera in caso di:
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- carburante congelato;
- errato rifornimento;
- smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- montaggio catene da neve;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
7.2.3 Spese di rimessaggio
Qualora, a seguito della Prestazione indicata al punto 7.2.2 “Soccorso stradale” e in conseguenza a Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 72 ore dall’erogazione della Prestazione di Soccorso Stradale. La Compagnia sosterrà i relativi costi.
7.2.4 Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di Incidente o Guasto il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di Incidente o Guasto avvenuto all’estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
7.2.5 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.2.6 Anticipo delle cauzioni penale e civile
A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione penale o civile fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000 Euro.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata
entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso.
Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (ossia al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
7.3 Assistenza FORMA B
7.3.1 Depannage
Qualora a seguito di Guasto, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Guasto e la invierà per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di:
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante, errato rifornimento;
- smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- montaggio catene da neve.
Se non è possibile inviare un’officina mobile e/o qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 7.3.2 “Soccorso stradale”.
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
7.3.2 Soccorso stradale
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa, procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente presso una delle seguenti destinazioni:
- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx)
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina.
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato potrà richiedere una diversa destinazione, entro 15 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo. Il costo riferito all’eventuale eccedenza chilometrica rispetto al tragitto di 15 km per la tratta di andata e 15 km per la tratta di ritorno (quest’ultima calcolata dal luogo di destinazione al luogo di fermo del veicolo) resta a carico dell’Assicurato.
La garanzia è operante anche in caso di:
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo
- montaggio catene da neve.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l’Incidente, il Guasto o l’Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
7.3.3 Spese di rimessaggio
Qualora, a seguito della Prestazione indicata al punto 7.3.2 “Soccorso stradale” e in conseguenza a:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
- smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 72 ore dall’erogazione della Prestazione Soccorso Stradale.
La Compagnia sosterrà i relativi costi.
7.3.4 Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di Incidente o Guasto il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di Incidente o Guasto avvenuto all’estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
7.3.5 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e Rapina tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.6 Anticipo delle cauzioni penali e civili
A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo
assicurato, la Struttura organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.3.7 Autodemolizione
La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora l’Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto Parziale o Rapina tentata, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la Struttura organizzativa organizzerà, su richiesta dell’Assicurato, il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.
L’Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, provvedendo ad inviare alla Struttura organizzativa la documentazione completa attestante l’entità del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
• targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del veicolo rilasciato dal P.R.A.);
• Codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia Carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.
La Struttura organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato:
- prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; e successivamente
- invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La Compagnia sosterrà i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
7.3.8 Invio di un’autoambulanza
La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora a seguito di Infortunio da Incidente stradale l’Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza. La Compagnia sosterrà la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
7.3.9 Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
7.3.10 Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
• Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• Tempo sulle strade;
• Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
• Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).
7.3.11 Auto in sostituzione
La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, in conseguenza di:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’autovettura in sostituzione:
- adibita ad uso privato e senza autista;
- a chilometraggio illimitato
- 1.200 di cilindrata
Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
Non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
7.3.12 Invio taxi per il ritiro dell’auto sostitutiva
La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, a seguito della Prestazione indicata al punto 7.3.11 “Auto in sostituzione”, l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell’auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell’Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all’Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
7.3.13 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora:
- l’Assicurato sia vittima di un Infortunio causato da Incidente
stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato; e
- l’Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura organizzativa,
La Struttura organizzativa stessa provvede, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
- aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura organizzativa.
La Compagnia sosterrà le relative spese.
Non danno luogo alla Prestazione le lesioni e le terapie riabilitative che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate presso l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato.
7.3.14 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della Prestazione indicata al punto 7.3.13 “Trasferimento in xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx”, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dopo la degenza, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio, con il mezzo che i medici della Struttura organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’Assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa.
7.3.15 Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Xxxxxx tentata sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure a seguito di ritrovamento dopo Furto o Rapina in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Il relativo costo è a carico della Xxxxxxxxx.Xx garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.16 Recupero del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Xxxxxxxx, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Compagnia, fino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura organizzativa provvede al suo recupero. Rimane a carico della Compagnia l’importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all’interno del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.17 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 4 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura
organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
oppure
• un’autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia sosterrà le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.18 Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, oppure a seguito di Rapina o Furto del veicolo medesimo la Struttura organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.19 Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo assicurato per un Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo assicurato ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.20 Anticipo spese di prima necessità
Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e Rapina tentata, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare: la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.21 Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato in viaggio dovesse avere la necessità di
comunicare con persone in Italia e si trovasse nell’impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio.
La Struttura organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.22 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di sette giorni, la Struttura organizzativa metterà a disposizione di un Familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.23 Rimpatrio sanitario
Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa stessa. La Struttura organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi Familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.24 Rientro con un familiare
Se, in caso di utilizzo della Prestazione di cui al punto 7.3.23 “Rimpatrio sanitario”, i medici della Struttura organizzativa non ritengano necessaria l’Assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rimpatrio sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto.
La Compagnia pagherà il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.
Se la Compagnia ha provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.25 Accompagnamento minori
Se l’Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del familiare.
L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.26 Rientro salma
Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo , l’Assicurato sia deceduto, la Struttura organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.3.27 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Se in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentata o parziale, Rapina tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Compagnia per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del Sinistro così come definito dai tecnici della Struttura organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell’Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
È escluso dalla Prestazione il caso in cui l’entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.3.28 Abbandono legale
Se, nei casi previsti dalla Prestazione di cui al punto 7.3.27 “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, il Valore commerciale del veicolo assicurato risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa, in alternativa alla Prestazione di cui al punto 1.2.27 “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. La Compagnia pagherà i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.3.29 Prolungamento soggiorno
Se l’Assicurato, a seguito di Infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non fosse in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). La Compagnia pagherà le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per Sinistro.
Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
7.3.30 Anticipo spese legali
Se l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, non potesse provvedere direttamente al pagamento delle spese legali, la Struttura organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l’onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.3.31 Interprete a disposizione
Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.3.32 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere
Se l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per Sinistro.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.3.33 Richiesta documenti in caso di Furto totale
Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
• perdita di possesso,
potrà contattare la Struttura organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.
In seguito la Struttura organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Compagnia sosterrà i relativi costi.
7.4 Assistenza FORMA B-PLUS
Questa formula contiene tutte le prestazioni previste dalla “Forma B” con l’esclusione delle prestazioni 7.3.1 – Depannage, 7.3.2 – Soccorso stradale, 7.3.3 – Spese di rimessaggio, 7.3.4 - Recupero del veicolo fuori strada, 7.3.11 “Auto in sostituzione”, 7.3.17- Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio, che sono integralmente sostituite dalle prestazioni di seguito indicate:
7.4.1 Depannage
Qualora a seguito di Guasto, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Guasto e la invierà per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di:
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo
- montaggio catene da neve.
Se non è possibile inviare un’officina mobile e/o qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 7.4.2 “Soccorso stradale”.
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato: il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
In caso di foratura, Scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico della Compagnia fino al raggiungimento del Massimale sopra indicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.
7.4.2 Soccorso stradale
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:
- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx)
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina.
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato potrà richiedere una diversa destinazione entro 50 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo. Il costo riferito all’eventuale eccedenza chilometrica rispetto al tragitto di 50 km per la tratta di andata e 50 KM per la tratta di ritorno (quest’ultima calcolata dal luogo di destinazione al luogo di fermo del veicolo) resta a carico dell’Assicurato.
La garanzia è operante anche in caso di:
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
- Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato),
- foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- montaggio catene da neve.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l’Incidente, il Guasto o l’Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
7.4.3 Spese di rimessaggio
Qualora, a seguito della Prestazione indicata al punto 7.4.2 “Soccorso stradale” e in conseguenza a:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
- Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato);
- smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 72 ore, sostenendo la Compagnia la relativa spesa.
7.4.4 Recupero del veicolo fuori strada
Qualora, in caso di Incidente, Guasto o foratura/Scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di Incidente o Guasto avvenuto all’estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
7.4.5 Auto in sostituzione
La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, in conseguenza di:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
- smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato);
il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure a seguito di Rapina o Furto totali del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 di cilindrata sarà fornita,
compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di
7 giorni consecutivi. Qualora la riconsegna dell’autovettura coincidesse con un giorno festivo, l’auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l’utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
7.4.6 Auto in sostituzione (Sabato, Domenica e Festivi)
La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, in conseguenza di:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
- smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato);
il veicolo assicurato resti immobilizzato Sabato, Domenica o Festivi e venga erogata la Prestazione prevista al punto 7.4.2 Soccorso Stradale, oppure a seguito di Rapina o Furto totali del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 di cilindrata sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
La Compagnia terrà a proprio carico, un massimo di 2 giorni consecutivi. Qualora la riconsegna dell’autovettura coincidesse con un giorno festivo, l’auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo. Entro tale termine, qualora l’officina o la carrozzeria presso cui è ricoverata la vettura certifichi una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate facendo fede i Tempari della casa costruttrice, l’Assicurato potrà richiedere ulteriori giorni di noleggio, per il tempo di riparazione certificato e comunque fino ad un
massimo di 7 giorni consecutivi, secondo le modalità previste dalla Prestazione indicata al punto 7.4.5 “Auto in sostituzione”.
La Prestazione dovrà essere richiesta al momento dell’attivazione del servizio di soccorso stradale oppure immediatamente dopo aver riscontrato l’impossibilità di rimettere in circolazione il mezzo danneggiato e comunque entro 72 ore dal momento del Sinistro
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l’utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni potrebbero incontrarsi difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio e ad erogare il servizio.
7.4.7 Invio taxi per il ritiro del veicolo riparato
La prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, a seguito della Prestazione prevista “Auto in sostituzione” indicata al punto 7.4.5 o al punto 7.4.6, l’Assicurato, dopo la riconsegna dell’auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura organizzativa presso la società di autonoleggio, debba ritirare il veicolo riparato, la Struttura organizzativa, su precisa richiesta dell’Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all’Assicurato di raggiungere il centro riparatore dalla società di autonoleggio.
La Compagnia pagherà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
7.4.8 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 4 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
oppure
• un’autovettura senza autista di 1.600 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia sosterrà le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.4.9 Invio infermiere a domicilio
Se l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un Ricovero in ospedale a seguito di Infortunio dovuto ad Incidente Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.
7.4.10 Invio fisioterapista a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da Infortunio dovuto ad Incidente Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, necessiti dell’assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.
7.4.11 Invio collaboratrice familiare a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto ad Incidente Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per Sinistro.
7.5 Assistenza FORMA C
Questa formula contiene tutte le prestazioni previste dalla “Forma B”, con l’esclusione della prestazione al punto 7.3.11 “Auto in sostituzione” della forma B che è integralmente sostituita dalla prestazione di seguito indicata:
7.5.1 Auto in sostituzione
La prestazione è erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, in conseguenza di:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, o da una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 cc., sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice e comunque per un massimo di:
• 15 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Xxxxxx tentata, errato rifornimento;
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l’utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio
disponibile ad erogare il servizio.
7.6 Assistenza FORMA G
Questa formula contiene tutte le garanzie dalla “Forma B Plus”, con l’esclusione della prestazione al punto 7.4.5 “Auto in sostituzione” e al punto 7.4.6 “Auto in sostituzione (Sabato, Domenica e festivi) che sono integralmente sostituiti dalle prestazioni di seguito indicate.
7.6.1 Auto in sostituzione immediata
La Prestazione è erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora in conseguenza di:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o tentato Furto;
- smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) o fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato);
venga erogata la prestazione prevista al punto 7.4.2, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, un’autovettura in sostituzione, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 di cilindrata.
La Compagnia sosterrà i costi di noleggio dell’autovettura per
3 giorni consecutivi. Qualora la riconsegna dell’autovettura coincidesse con un giorno festivo, l’auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo. Entro tale termine, qualora l’officina o la carrozzeria presso cui è ricoverata la vettura certifichi una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate facendo fede i Tempari della casa costruttrice, l’Assicurato potrà richiedere ulteriori giorni di noleggio, per il tempo di
riparazione certificato e comunque, fino ad un massimo di:
• 15 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata, errato rifornimento, carburante congelato, blocco della serratura per congelamento / per Furto parziale o tentato Furto, smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo, Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) e fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato)
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina, secondo le modalità previste dalla Prestazione indicata al punto 7.6.2 “Auto in sostituzione”.
La Prestazione dovrà essere richiesta al momento dell’attivazione del servizio di soccorso stradale oppure immediatamente dopo aver riscontrato l’impossibilità di rimettere in circolazione il mezzo danneggiato e comunque entro 72 ore dal momento del Sinistro. La Struttura organizzativa permetterà all’Assicurato di proseguire il proprio viaggio inviando un taxi sul luogo di fermo del veicolo o, nel caso in cui le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. L’Assicurato potrà proseguire il proprio viaggio verso:
1) il centro di autonoleggio convenzionato più vicino al luogo in cui si trova, previa verifica della disponibilità da parte della Struttura organizzativa. La Compagnia terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.
2) una destinazione a sua scelta, diversa dal centro di autonoleggio, qualora ne avesse necessità o non vi fosse immediata disponibilità di un’autovettura. La Compagnia terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km. Entro le 72 ore successive al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura organizzativa un secondo servizio di taxi, per essere accompagnato al centro di autonoleggio più vicino, dove disporre di un’autovettura sostitutiva nei limiti e alle condizioni sopra indicate, previa verifica della disponibilità da parte della Struttura organizzativa. La Compagnia terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.
L’Assicurato dovrà sempre riconsegnare l’autovettura in sostituzione presso il centro di autonoleggio convenzionato ove è avvenuto il ritiro; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato, fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni della manutenzione periodica prevista dalla casa costruttrice (c.d. tagliandi);
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di esecuzione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato secondo le modalità di pagamento comunicate direttamente dal noleggiatore;
- i costi di noleggio per l’eventuale eccedenza di durata rispetto al numero di giorni la cui copertura sia stata autorizzata dalla Struttura organizzativa, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa;
- i costi di taxi relativi all’eventuale eccedenza di chilometri, rispetto a quanto autorizzato, percorsi dal taxi in ogni tratta. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l’utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio
disponibile ad erogare il servizio.
7.6.2 Auto in sostituzione
La prestazione è erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Qualora, in conseguenza di:
- Guasto, Incidente, Incendio;
- Furto parziale o Rapina tentata;
- errato rifornimento;
- carburante congelato;
- blocco della serratura per congelamento, per Furto parziale o
Furto tentato;
- smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
- Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) o fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato);
il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, o da una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice e comunque per un massimo di:
• 15 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata, errato rifornimento, carburante congelato, blocco della serratura per congelamento / per Furto parziale o Furto tentato, smarrimento / Furto / rottura / mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo, Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) o fenomeni naturali non di massa (ossia eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscano il solo veicolo assicurato);
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.
Qualora la riconsegna dell’autovettura coincidesse con un giorno festivo, l’auto in sostituzione verrà prorogata al primo giorno feriale successivo.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l’utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
7.7 Assistenza FORMA F (valida per autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali)
7.7.1 Soccorso stradale/Depannage Soccorso stradale
Se, a seguito di Guasto, foratura, Scoppio, squarcio del/degli pneumatico/i o Incidente, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice; oppure
- qualora fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina,
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di euro 1.000 per Sinistro. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è valida anche per i casi di foratura, Scoppio o squarcio del/degli pneumatico/i del rimorchio qualora agganciato alla motrice assicurata dal presente contratto al momento del Sinistro.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato potrà richiedere il traino in un diverso punto di assistenza. In tale ultimo caso resta a carico dell’Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l’intera tratta effettuata.
Se il traino viene effettuato con percorso misto autostrada e strade a viabilità ordinaria il Massimale previsto per la Prestazione è comunque di 1.000 euro per Sinistro.
La Compagnia non sosterrà le spese (che quindi saranno a carico dell’Assicurato):
- per il traino qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi Fuoristrada);
- relative ai pezzi di ricambio, i costi di manodopera ed ogni altra spesa di riparazione effettuata sul veicolo.
Sono esclusi gli interventi per i mezzi impiegati ai trasporti eccezionali, al trasporto di animali vivi e nei casi in cui vi siano chiare ed oggettive situazioni di criticità con potenziale pericolo alla persona, Xxxxxxx di danneggiamento al veicolo assicurato o agli strumenti in uso dalla società di soccorso intervenuta sul posto, purché adeguati all’intervento di soccorso stesso.
Depannage
Alternativamente al traino, la Struttura organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l’intervento d’emergenza sul posto.
La Compagnia sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di euro 1.000 per Sinistro. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è valida anche per i casi di foratura, Scoppio o squarcio del/degli pneumatico/i del rimorchio qualora agganciato
alla motrice assicurata dal presente contratto al momento del
Sinistro.
Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell’officina mobile entro il Massimale suindicato.
La Compagnia non sosterrà le spese (che quindi saranno a carico dell’Assicurato:
- relative ai pezzi di ricambio, i costi di manodopera ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina mobile stessa;
- relative al trasferimento della merce.
Sono esclusi:
- gli interventi per i mezzi impiegati ai trasporti eccezionali, al trasporto di animali vivi e nei casi in cui vi siano chiare ed oggettive situazioni di criticità con potenziale pericolo alla persona, Xxxxxxx di danneggiamento al veicolo assicurato o agli strumenti in uso dalla società di soccorso intervenuta sul posto, purché adeguati all’intervento di soccorso stesso.
- i costi relativi al trasferimento della merce.
7.7.2 Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di Incidente o Guasto il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
La Compagnia sosterrà il costo fino ad un massimo di 2.500 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle
Tariffe ufficiali correnti.
La Compagnia non sosterrà le spese (che quindi saranno a carico dell’Assicurato):
- per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi Fuoristrada).
- per il recupero ed il trasferimento della merce.
7.7.3 Informazione su rete costruttori
Su semplice richiesta telefonica da parte dell’Assicurato, la Struttura organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.
7.7.4 Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio o malattia, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Le seguenti prestazioni (dal punto 7.7.5 al punto 7.7.14) sono operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 km dal Comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.
7.7.5 Spese di rimessaggio
Qualora a seguito della Prestazione di cui al punto 7.7.1 “Soccorso Stradale/Depannage” e in conseguenza a Guasto o Incidente da circolazione, il veicolo assicurato subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 250 per Sinistro.
7.7.6 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Guasto o Incendio, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di euro 500 per Sinistro.
La garanzia è operante previa accettazione da parte della Struttura organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
7.7.7 Spese d’albergo
Qualora, in seguito a Guasto o Incidente, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 150 complessivi per Sinistro, complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
7.7.8 Rientro dei passeggeri
Qualora il veicolo assicurato, in conseguenza di Guasto o Incidente stradale, Furto parziale o Rapina tentata sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per almeno 3 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura organizzativa metterà in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure
• un’autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di
1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). In caso di noleggio di un’autovettura, restano a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio;
- le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le Franchigie
richieste dalla società di noleggio;
- l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa.
7.7.9 Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all’estero
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti e reperibili sul posto.
7.7.10 Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate
tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa stessa.
La Struttura organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
7.7.11 Rientro salma
Qualora, a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 2.500 per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati.
Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
7.7.12 Interprete a disposizione
Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.7.13 Anticipo spese legali
Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso non potesse provvedere direttamente al pagamento delle spese legali, la Struttura organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l’onorario di un legale fino ad un massimo di 500 Euro.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso.
Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
7.7.14 Anticipo delle cauzioni penale e civile
A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione (civile e/o penale) fissata dall’Autorità fino ad un massimo di euro 3.500. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
7.8 Disciplina delle prestazioni valide per tutte le forme contrattuali
La garanzia è prestata nelle seguenti modalità:
• non più di tre volte per tipo di Prestazione entro ciascun anno di validità della Polizza;
• per una durata massima di 60 giorni per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia;
• la Compagnia non è obbligata a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, se l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni;
• la Struttura organizzativa non ha alcuna responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
• tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni o tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato. Gli anticipi saranno concessi a condizione che l’Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
Dove vale la copertura?
7.9 Validità territoriale
Salvo diverse indicazioni specificate all’interno delle singole Prestazioni, la garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per lo stesso veicolo.
Che cosa non è assicurato?
7.10 Esclusioni
Le Prestazioni non sono fornite:
a) per i Sinistri avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) per i Sinistri avvenuti con dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
c) per i Sinistri avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
d) nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
e) per i Sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
Cosa fare in caso di Sinistro?
• se l’Assicurato attiva la medesima copertura presso un’altra
compagnia, le Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed
alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
• i Massimali indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge;
• ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge e le condizioni indicate nella sezione 1 “Condizioni comuni a tutte le garanzie”.
7.11 Denuncia di Xxxxxxxx
Per ottenere le Prestazioni di assistenza, l’Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa operativa 24 ore su 24:
- telefonando al numero verde 800-181515 (valido solo in Italia), oppure +39. 015-2559790 (valido in Italia e all’estero).
oppure se impossibilitato a telefonare, scrivendo attraverso le seguenti modalità:
- per posta elettronica a xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
- per fax al numero 000-0000000
- per posta ordinaria a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 00000 Xxxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di Assistenza di cui necessita;
2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Numero di Polizza;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell’Assistenza.
L’Assicurato ha l’obbligo di richiedere qualsiasi intervento alla Struttura organizzativa, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l’effettuazione dell’intervento da parte di altri.
Se l’Assicurato al verificarsi del Sinistro non si rivolge alla Struttura organizzativa, perde il diritto ad ottenere le Prestazioni di assistenza, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.
L’Assicurato ha l’obbligo di:
- fornire alla Struttura organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell’assistenza;
- inviare alla Struttura organizzativa, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
L’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile.
P.1983.CGA - ED. 01.2020 - PAG. 63 di 62
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Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.1983.CGA - xx. 00.0000