CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Soggetto Aggregatore
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Procedura aperta per l'affidamento della
"Progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Cloud Toscana, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana”
CIG: 7154112FF8 - CUP: D11B17000180002
INDICE
Articolo 1 Premessa, Allegati e riferimenti normativi Amministrazione digitale 4
1.3 Riferimenti normativi Amministrazione digitale 4
Articolo 2 Oggetto dell’appalto 7
Articolo 3 Importo del contratto quadro 8
Articolo 4 Modalità di adesione al contratto quadro da parte di altre Amministrazioni/Enti e obblighi dell’aggiudicatario 10
4.1 Procedura di adesione e di stipula degli atti di adesione 10
Articolo 5 Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte di soggetti terzi 11
Articolo 6 Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione 12
6.1 Durata contrattuale. Proroga 12
6.2 Obblighi dell’appaltatore nei primi 30 giorni di decorrenza contrattuale 12
6.2.1 Periodo di affiancamento appaltatore uscente 12
6.2.2 Voltura contratto energia elettrica. 12
6.2.3 Partecipazione alle riunioni preparatorie e alla riunione di coordinamento per l’avvio di esecuzione dei servizi per la gestione del Sistema Cloud Toscana – Avvio dell’esecuzione 13
6.3 Sospensione/ripresa del contratto 13
6.4 Ultimazione delle prestazioni 13
Articolo 7 Obblighi di informazione, personale e accesso ai locali del TIX 13
SEZIONE II – FORNITURE E SERVIZI 17
Articolo 9 Modalità di esecuzione 17
Articolo 10 Condizioni di esecuzione 18
Articolo 11 Assistenza e manutenzione dei beni e servizi oggetto del presente appalto 18
Articolo 12 Servizi di supporto all’utenza e relativo monitoraggio 18
Articolo 13 Certificazione ISO/IEC 27001 19
Articolo 14 Controlli e verifica di conformità 19
14.4 Supervisione e controllo prestazione a favore enti aderenti 21
SEZIONE III - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE LAVORI 22
PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI 22
Articolo 15 Oggetto e termini della progettazione esecutiva delle opere 22
Articolo 16 Personale per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 23
Articolo 17 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 23
Articolo 18 Consegna, inizio e termine dei lavori 24
Articolo 19 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 24
Articolo 20 Atto integrativo al contratto per la realizzazione dei lavori 25
Articolo 21 Obblighi generali dell'Impresa 26
Articolo 22 Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 27
Articolo 23 Domicilio dell'Appaltatore 28
Articolo 24 Rappresentante dell'Appaltatore 28
Articolo 25 Direttore Tecnico di cantiere 28
Articolo 26 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) 29
Articolo 27 Pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori 29
Articolo 28 Conto finale e rata di saldo 29
Articolo 30 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 30
Articolo 31 Formazione di nuovi prezzi 30
Articolo 32 Norme di sicurezza generali 31
Articolo 33 Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere 31
Articolo 34 Obblighi e oneri dell’Appaltatore ai fini della sicurezza 31
Articolo 35 Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi, del Direttore di cantiere e dei lavoratori dipendenti 33
Articolo 36 Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze sulla sicurezza e sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 33
Articolo 37 Ultimazione dei lavori 34
Articolo 38 Obblighi manutentori delle opere eseguite 34
Articolo 39 Presa in consegna dei lavori ultimati 34
Articolo 40 Certificato di regolare esecuzione 35
Articolo 41 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 36
Articolo 42 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 39
Articolo 43 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 40
Articolo 44 Custodia del cantiere 40
Articolo 45 Cartello di cantiere 40
Articolo 46 Spese inerenti l’esecuzione dei lavori, imposte, tasse 40
Articolo 47 Elaborati del Progetto preliminare posto a base di gara 41
Articolo 1 Premessa, Allegati e riferimenti normativi Amministrazione digitale
1.1 Premessa
Il presente appalto indetto dgione Toscana – Soggetto Aggregatore è finalizzato alla stipula di un contratto quadro con l’aggiudicatario e la Regione Toscana e disciplina i servizi e le prestazioni da rendere direttamente a Regione Toscana – Giunta Regionale e i servizi e le prestazioni da rendere, se richiesti, ai Soggetti aderenti di cui agli art. 4 e 5 del presente Capitolato, i quali aderiranno al contratto quadro con le modalità previste dagli stessi articoli.
1.2 Allegati
Sono allegati al presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale (Capitolato) e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
Allegato n. 1, “Capitolato Tecnico”, nel quale vengono precisati gli obiettivi tecnici minimi che si intendono raggiungere con il presente appalto, fornendo ai soggetti concorrenti gli elementi utili per la presentazione del progetto tecnico di dettaglio e per raggiungere gli obiettivi indicati al successivo articolo 2.
Allegato n. 2, “Profili delle Figure Professionali”, nel quale vengono indicati i requisiti, in termini di esperienza e competenze, delle figure professionali richieste per l’esecuzione dell’appalto.
Allegato n. 3, “Adempimenti normativi relativi ai controlli sui presidi antincendio e sugli impianti”
Allegato n. 4, “Ripartizione manutenzioni elementi, impianti e sede”, nel quale vengono elencati gli elementi, impianti e parti della sede da manutenere e la rispettiva competenza.
Allegato n. 5, “Programma manutenzione cabina di trasformazione elettrica da Media a Bassa Tensione”
Allegato n. 6, “Procedure per SGSL (Sistema Gestione Sicurezza Lavoratori)” Allegato n. 7, “Progetto preliminare validato”.
1.3 Riferimenti normativi Amministrazione digitale
Il quadro normativo che regola l’amministrazione digitale è stato oggetto di numerosi interventi normativi sia a livello statale che regionale.
In premessa si precisa che l’elencazione di atti nazionali e regionali di seguito fornita è da considerarsi meramente indicativa e non esaustiva della disciplina e, di conseguenza, devono essere tenuti in considerazione tutti gli atti vigenti di riferimento, anche laddove non siano qui espressamente richiamati.
I principali riferimenti normativi a livello statale che regolano la materia sono:
decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e sue successive modifiche e integrazioni (da ultimo con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 in seguito richiamato), recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o CAD;
legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e il relativo d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare art. 61 recante “disposizioni di coordinamento”;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e sue successive modifiche e integrazioni
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e sue successive modifiche e integrazioni.
A livello nazionale si richiamano, altresì, gli atti secondari e le regole tecniche che derivano e danno attuazione agli atti sopra richiamati, tra i quali si citano:
d.p.c.m. 1° Aprile 2008 , recante “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»” (G.U. n. 144 del 21-06- 2008);
d.p.c.m. 22 febbraio 2013, recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 0, x 00” (X.X. Serie Generale n.117 del 21-05-2013);
d.p.c.m. 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” (GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20);
d.p.c.m. 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” (GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20);
d.p.c.m. 24 Ottobre 2014, “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (G.U. Serie Generale n. 285 del 9-12-2014);
d.p.c.m. 13 Novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” (G.U. Serie Generale n.8 del 12-01-2015);
A livello nazionale, inoltre, vanno tenuti in considerazione i piani e le strategie nazionali, da ultimo la “Strategia per la banda ultralarga”1 e la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”2, approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. Inoltre deve essere tenuto in considerazione il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019”3, firmato il 31 maggio 2017 dal Presidente del Consiglio: si tratta del documento di indirizzo strategico ed economico che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 82/2005, contiene la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche italiane.
A livello normativo regionale toscano deve essere tenuta in considerazione la normativa di riferimento e in particolare:
• legge regionale 26 Gennaio 2004, n. 1, recante “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana”;
• legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, recante “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;
• legge regionale 5 Ottobre 2009 n. 54, recante “Istituzione del sistema informativo e del sistema
1 xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/
2 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxx_xxx_00000000.xxx
3 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx-xxx.xxxxxx.xx/
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”;
• legge regionale 18 Febbraio 2015, n.19, recante “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo”;
• legge regionale 13 aprile 2015, n. 48, recante “Istituzione del sistema informativo del catasto
delle infrastrutture di rete”.
Si richiamano, altresì, i relativi atti secondari che derivano e che danno attuazione agli atti normativi regionali sopra richiamati.
Tra gli atti di programmazione e indirizzo della Regione Toscana si deve tener conto:
1. delibera della Giunta Regionale del 10 agosto 2012, n. 754, avente ad oggetto “Azioni di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR, attuative del D.L. 95/2012 e azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale”;
2. delibera della Giunta Regionale del 9 settembre 2013, n. 752, avente ad oggetto “Piano strategico di sviluppo del sistema informativo e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del servizio sanitario regionale”;
3. delibera della Giunta Regionale del 7 aprile 2015, n. 500, avente ad oggetto “Progettazione dell'evoluzione del TIX per la definizione Data Center unico per la realizzazione di un Sistema dei servizi digitali della Toscana”.
4. delibera della Giunta Regionale del 24 gennaio 2017, n. 34, recante “Avvio del percorso partecipativo per l'approvazione dell'agenda digitale toscana”;
5. delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017, n. 491, avente ad oggetto “Designazione del responsabile della transizione alla modalità operativa digitale e del difensore civici per il digitale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 82/2005”.
In considerazione dell'impatto sugli aspetti legati all'amministrazione digitale, è di particolare rilevanza la normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto si richiama il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che, in considerazione della tipologia di fonte normativa, esplica effetti diretti sull'ordinamento nazionale e si applica pienamente dal 25 maggio 2018, data in cui sarà abrogata la direttiva 95/46/CE. In materia di protezione dei dati personali, a livello nazionale, vanno tenuti in considerazione il d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e i diversi provvedimenti e linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, che impattano sulla materia.
Pertanto per il presente Capitolato e nella formulazione dell’offerta tecnica si richiamano, inoltre, i seguenti principali riferimenti normativi in tema di privacy e sicurezza (da considerasi non esaustivi):
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
• decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e sue successive modifiche ed integrazioni;
• provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, recante
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)1 e sue modifiche e integrazioni4;
• “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario” del 16 luglio 2009 - Garante per la protezione dei dati personali (G.U. n. 178 del 3 agosto 2009)5;
• d.p.c.m. 29 settembre 2015, n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario
4 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000
5 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000
elettronico. (15G00192)” (GU Serie Generale n.263 del 11-11-2015).
Infine, le seguenti Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) dovranno essere tenute in debito conto:
Linee Guida per il Disaster Recovery (DR) delle PA6
Razionalizzazione del Patrimonio ICT PA7
Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione8
Raccomandazioni e proposte sull'utilizzo del cloud computing nella Pubblica Amministrazione9
Articolo 2 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto “la progettazione, la realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo evolutivo di un Sistema Cloud della Toscana (SCT), avente ruolo di community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana, costituito da un data center virtuale distribuito e dall'insieme delle infrastrutture, dei basamenti informativi e relativi servizi digitali condivisi".
Il SCT deve essere progettato e gestito come un unico data center virtuale, seppure articolato in un nodo primario (il TIX messo a disposizione da Regione Toscana) ed almeno un secondario (messo a disposizione dall'Aggiudicatario per tutta la durata del Contratto) allo scopo di garantire livelli di servizio differenziati in termini di disponibilità e continuità dei servizi applicativi, nonché garantire il disaster recovery dei dati e dei sistemi.
Il SCT sarà al servizio della Regione Toscana e di tutti gli Enti di cui all'articolo 4 “Modalità di adesione al contratto quadro”.
Il “Sistema Cloud della Toscana” nella sua logica di unitarietà infrastrutturale si articola su diversi ambiti secondo il modello del Cloud Computing.
Il presente appalto si articola nelle seguenti prestazioni sottoelencate; nel dettaglio le prestazioni di cui ai punti indicati dalla lettera “i” alla lettera “viii” risultano descritte nella Sezione I del presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico mentre le prestazioni di cui alla lettera “ix” sono descritte nella Sezione III del presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’allegato “Progetto preliminare 2016 ampliamento impianti TIX ”
i. progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio, manutenzione ordinaria e correttiva per tutta la durata contrattuale delle seguenti componenti del SCT:
1. l'infrastruttura di rete locale presso il data center TIX, dei servizi di connettività ad altissima velocità e capacità tra i nodi costituenti il SCT, oltre ai servizi e sistemi per la sicurezza perimetrale del SCT (Capitolo 4 del Capitolato Tecnico) ed il collegamento alle reti esterne al sistema medesimo.
2. un modello organizzativo e tecnico (Capitolo 5 del Capitolato tecnico) con il quale garantire il ciclo di vita, il controllo, il monitoraggio, la sicurezza e la privacy dei servizi IT previsti all'interno del SCT, secondo le modalità ed i livelli di servizio richiesti (Capitolo 7 del Capitolato Tecnico).
3. una piattaforma di governo, orchestrazione e virtualizzazione per l'erogazione di servizi
6 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxx-xxxxx-xx.xxx
7 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxx-xx
8 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxxxx_xxxxx_xx.xxx
9 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxx_x_xx_-_0.0_0.xxx
10 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx
4. la componente del sistema SCT denominata “Regione Toscana Private Cloud” (XXX.Xxxxx), infrastruttura di supporto al sistema informativo regionale, nonché ai servizi e sistemi regionali di interoperabilità e cooperazione trasversali a tutta la PP.AA. toscana.
5. la componente del sistema SCT denominata “Community Cloud Territoriale Toscano” (CCTT), infrastruttura di supporto dei servizi degli Enti e dei fornitori che aderiranno al contratto quadro, come previsto dagli art. 4 e 5 del presente Capitolato.
ii. la manutenzione, la gestione e l'esercizio delle infrastrutture IT presente presso il data center TIX (descritto nel suo stato nella Relazione tecnico-illustrativa ed i relativi allegati) dall'avvio dell'esecuzione del contratto e fino alla migrazione dei servizi alle nuove infrastrutture di cui al punto i) precedente, secondo le modalità previste nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico;
iii. la fornitura di servizi cloud secondo le modalità previste nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico, nei confronti di Regione Toscana degli Enti e dei fornitori che aderiranno al contratto quadro, come previsto dagli art. 4 e 5 del presente Capitolato., garantendone la gestione del ciclo di vita (esercizio, controllo, manutenzione ordinaria ed evolutiva)
iv. la gestione del ciclo di vita (esercizio, controllo, manutenzione ordinaria ed evolutiva) dei servizi cloud descritti nel loro stato nella Relazione tecnico-illustrativa ed i relativi allegati, secondo le modalità previste nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico;
v. la fornitura, installazione ed allacciamento agli impianti di macchine ed apparecchiature industriali, secondo le modalità previste nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico;
vi. l'esercizio in piena efficienza, la manutenzione ordinaria degli impianti, macchine ed apparecchiature industriali asserviti al data center TIX per tutta la durata contrattuale;
vii. l'eventuale fornitura a richiesta di servizi professionali per l’addestramento, l’assistenza ed il supporto per l’integrazione in SCT di sistemi IT;
viii. l'eventuale fornitura a richiesta di licenze software comprensive di manutenzione, o del semplice rinnovo della manutenzione di licenze d'uso software già acquisite (le licenze software in questione sono elencate nel Capitolato Tecnico);
ix. la progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), comprensiva del livello precedente di progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e la relativa esecuzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento degli impianti elettrici, di raffreddamento, anti-incendio ed altri impianti ausiliari, asserviti al Data Center della Regione Toscana, sito a Firenze, in via San Piero a Quaracchi, n. 250, e già noto come TIX disciplinati dalla Sezione II del presente Capitolato.
Articolo 3 Importo del contratto quadro
1. L’importo complessivo del contratto quadro comprese le eventuali proroghe ed escluso quanto previsto al paragrafo successivo, è pari ad € 82.757.994,00 (ottantaduemilionisettecentocinquantasettemilanovecentonovantaquattro/00) oltre Iva nei termini di legge così suddiviso:
a) importo massimo contratto quadro (cinque anni):
• € 28.969.994,00
(ventottomilioninovecentosessantanovemilanovecentonovantaquattro/00) oltre Iva nei termini di legge per il primo quinquennio quale importo massimo per Regione Toscana - Giunta Regionale di cui € 29.994,00 (ventinovemilanovecentonovantaquattro/00) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per l’espletamento dei lavori previsti alla sezione III del presente C.S.D.P.;
• € 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) oltre Iva nei termini di legge quale importo massimo per l'eventuale adesioni delle seguenti Amministrazioni e dei seguenti soggetti:
• € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) oltre IVA nei termini di legge quale importo massimo
per l'eventuale adesione della Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, le Agenzie e gli altri enti dipendenti o i soggetti in house della Regione Toscana, altre pubbliche amministrazioni che insistono sul territorio regionale, altre regioni e loro enti ed agenzie e i fornitori individuati tramite procedura di scelta del contraente da Regione Toscana e dalle altre Amministrazioni;
• € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) oltre IVA nei termini di legge quale importo massimo per l'eventuale adesione di E.S.T.A.R., le Aziende Sanitarie ed gli altri Enti del SSR.;
b) importo massimo per l’eventuale proroga di 12 mesi del contratto quadro:
• € 13.788.000,00 (tredicimilionisettecentoottantaottomila/00) oltre Iva nei termini di legge in caso di proroga di cui:
• € 5.788.000,00 (cinquemilionisettecentoottantaottomila/00) oltre Iva nei termini di legge
quale importo massimo per Regione Toscana Giunta Regionale;
• € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) oltre Iva nei termini di legge quale importo massimo per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, le Agenzie e gli altri enti dipendenti o i soggetti in house della Regione Toscana, altre pubbliche amministrazioni che insistono sul territorio regionale, altre regioni e loro enti ed agenzie e i fornitori individuati tramite procedura di scelta del contraente da Regione Toscana e dalle altre Amministrazioni.
• € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) oltre IVA nei termini di legge quale importo massimo per E.S.T.A.R., le Aziende Sanitarie ed gli altri Enti del SSR,
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana si riserva la facoltà:
a) di variare, introdurre o sopprimere voci del dettaglio economico così come previsto nel contratto quadro all'art. 24 “Evoluzione tecnologica, aggiornamento e soppressione voci del dettaglio economico” nell’ambito dell’importo massimo dello stesso;
b) di aumentare qualora se ne manifesti la necessità l’ importo del corrispettivo contrattuale massimo di Regione Toscana e/o gli importi per le adesioni come individuati al paragrafo precedente fino alla concorrenza del 30% degli stessi. In tali casi l’importo massimo della proroga viene proporzionalmente aumentato. L’importo massimo complessivo del contratto quadro in tali ipotesi, comprensivo di xxxxxxx, potrà raggiungere pertanto € 107.585.392,20 (centosettemilionicinquecentoottantacinquemilatrecentonovantadue/20 oltre Iva nei termini di legge.
3. Relativamente alle prestazioni di forniture e servizi di cui alla successiva sezione II:
a) considerato che gli accessi ai locali del TIX risultano fisicamente separati rispetto agli accessi ad altri uffici regionali posti nella stessa sede, e che ai locali del TIX non accede, se non saltuariamente, altro personale diverso da quello dell’aggiudicatario, per l’espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi un mutamento dell’attuale situazione l’Amministrazione procederà a verificare l’eventuale presenza di rischi interferenti e a redigere il DUVRI per eliminare o ridurre i rischi quantificando gli eventuali costi per l’attuazione delle misure a ciò necessarie, imputando gli eventuali costi sulla parte del contratto a carico di Regione Toscana. Ai sensi dell’art.24 della
L.R. 13 luglio 2007, n. 38 Regione Toscana, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, organizza una riunione di coordinamento con l’aggiudicatario al fine di fornire dettagliate
informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta.
b) qualora risultino rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 per le adesioni da parte dei soggetti previsti sarà onere degli stessi redarre il DUVRI nel quale saranno indicati i costi relativi alla sicurezza. Gli importi degli atti di adesione dovranno essere a tal fine incrementati dei suddetti costi.
4. Relativamente all’esecuzione dei lavori di cui alla sezione III gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso risultanti dall’elaborato progettuale del progetto preliminare “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza” ammontano ad Euro 29.994,00 (ventinovemilanovecentonovantaquattro/00)
Articolo 4 Modalità di adesione al contratto quadro da parte di altre Amministrazioni/Enti e obblighi dell’aggiudicatario
I soggetti che possono aderire al contratto quadro sono: E.S.T.A.R., le Aziende sanitarie ed altri Enti del SSR, il Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Agenzie e altri enti dipendenti o Soggetti in house della Regione Toscana, ed altre pubbliche amministrazione che insistono sul territorio regionale. Potranno altresì aderire al presente contratto anche altre regioni e loro enti ed agenzie.
I suddetti soggetti hanno facoltà di aderire al contratto quadro per i servizi di cui alle tabella 3 e tabella 4 del Dettaglio Economico con le modalità di adesione sotto individuate. Inoltre E.S.T.A.R. ha facoltà di aderire anche per l’acquisizione di quanto previsto nelle tabelle 1B e 1C del Dettaglio Economico.
La Regione Toscana non assume alcun impegno nei confronti dell’Appaltatore nel caso in cui le amministrazioni in questione non usufruiscano di questa possibilità.
Le richieste di adesione potranno essere avviate solo dopo l’esito positivo della verifica di conformità della fase 1 prevista nel crono programma di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico.
L’appaltatore è tenuto, fino alla concorrenza degli importi indicati all’articolo 3 del Capitolato descrittivo prestazionale a consentire l'adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nel contratto quadro e suoi allegati, alle amministrazioni individuate nel presente articolo che ne facciano richiesta.
4.1 Procedura di adesione e di stipula degli atti di adesione.
Le amministrazioni o gli enti interessati (da ora in poi Amministrazioni contraenti o Amministrazione contraente) potranno aderire al contratto tramite sottoscrizione di un atto di adesione.
In prima istanza le amministrazioni o gli enti interessati provvederanno ad inviare un apposito Piano dei Fabbisogni all’Appaltatore, e per conoscenza alla Regione Toscana, con l’elenco delle proprie esigenze. L’appaltatore è tenuto a presentare entro 30 giorni dalla suddetta richiesta il Progetto dei Fabbisogni con l’indicazione dei servizi da attivare, ricompresi nel contratto quadro. La mancata presentazione del Progetto entro il suddetto termine comporterà l’applicazione di penali da parte di Regione Toscana.
L’amministrazione contraente, dopo verifica ed accettazione del Progetto dei Fabbisogni predisposto secondo quanto previsto nel dettaglio economico allegato al contratto quadro o suoi successivi aggiornamenti, procederà alla sottoscrizione dell’atto di adesione.
L’atto di adesione è l’atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione contraente, che verrà inviato, con le modalità indicate in fase di esecuzione del contratto quadro, all’Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del contratto quadro, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell’atto di adesione stesso.
L’atto di adesione costituisce il documento contrattuale che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni contraenti e l’Appaltatore, ha stessa valenza del contratto attuativo. L’atto di adesione si perfeziona e potrà essere inviato al Fornitore solo dopo il nulla osta da parte di Regione Toscana, a seguito di analisi di compatibilità dell’oggetto contrattuale, della capienza economica dell’importo massimo destinato alle adesioni e della copertura dell’importo della garanzia definitiva. Tale atto di adesione dovrà essere inoltrato a Regione Toscana con allegato il Progetto dei Fabbisogni.
Le modalità di trasmissione dei suddetti documenti tra gli enti interessati, Regione Toscana e l’Appaltatore, saranno comunicati a tutti i soggetti coinvolti in fase di esecuzione del contratto quadro.
Gli atti di adesione dovranno avere una durata minima di 6 mesi a decorrere dall’attivazione dei servizi previsti nel Progetto dei fabbisogni, i servizi saranno attivati dal giorno successivo alla data di accettazione da parte dell’Amministrazione dei servizi predisposti dall’Appaltatore conformi a quanto richiesto nel Progetto dei fabbisogni; ogni servizio dovrà essere attivato per un periodo non inferiore a 6 mesi, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di accettare anche l’attivazione di servizi con durata inferiore a 6 mesi. Gli atti di adesione ed i relativi servizi non potranno avere una durata superiore alla scadenza del contratto quadro (ad esempio: se il termine di scadenza del contratto quadro è il 30/01/2022, tutti gli atti di adesioni scadranno al massimo il 30/01/2022).
Nel periodo di efficacia di ciascun atto di adesione l’Amministrazione contraente potrà sia dismettere i servizi già attivati, nel rispetto della durata minima di ciascun servizio, che acquisirne di nuovi nel rispetto dell’importo contrattuale di adesione. Tali modifiche dovranno essere comunicate a Regione Toscana al fine del monitoraggio del contratto quadro.
L’importo dell’atto di adesione potrà essere aumentato fino alla concorrenza di un quinto dell’importo stesso previa autorizzazione da parte di Regione Toscana, che dovrà verificarne la capienza dell’importo massimo per le adesioni.
Qualora una Amministrazione necessiti di ulteriori servizi che economicamente superino il quinto dell’importo contrattuale dell’atto di adesione, dovranno attivare un nuovo atto di adesione, con le stesse modalità del primo atto.
Gli importi dovuti dalle Amministrazioni che aderiranno al contratto, sono a totale carico delle stesse. Ogni Amministrazione dovrà acquisire il CIG derivato per ogni atto di adesione rispetto al CIG comunicato da Regione Toscana.
Qualora il contratto quadro venga prorogato ai sensi dell’art. 2 dello stesso anche ciascun atto di adesione potrà essere, a sua volta, prorogato per il periodo previsto di proroga. Le proroghe dei suddetti atti potranno avvenire fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la proroga.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni aderenti nomineranno un responsabile del procedimento e, qualora ne ricorrano i presupposti, un direttore di esecuzione.
Le Amministrazioni aderenti procederanno autonomamente alla verifica di conformità delle prestazioni oggetto dell’atto di adesione ai sensi di quanto previsto all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
Ogni Amministrazione aderente potrà autonomamente applicare le penali previste e risolvere il contratto nelle ipotesi previste dal contratto quadro e ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora Regione Toscana risolva o receda dal contratto quadro gli atti di adesione già perfezionati decadranno.
Articolo 5 Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte di soggetti terzi
Regione Toscana e altre amministrazioni pubbliche intendono rendere disponibili alle amministrazioni del territorio servizi applicativi di vario genere attraverso l’individuazione, con procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, di fornitori in grado di erogare e gestire tali servizi. Detti fornitori, per l’erogazione dei propri servizi applicativi, saranno tenuti ad acquistare ed utilizzare i servizi infrastrutturali TIX previsti nel presente contratto. L’attivazione di tale servizi, non è garantita da parte di Regione Toscana e delle altre amministrazioni.
La Società è tenuta dunque, fino alla concorrenza dell’importo indicato al precedente art. 3 a consentire ai suddetti fornitori l'acquisto dei servizi di cui alla tabella 4 del Dettaglio Economico, ai prezzi, patti e condizioni fissati nel contratto quadro e nel presente documento.
I nominativi dei fornitori che potranno acquisire i servizi verranno comunicati all’Appaltatore dalla stessa Regione o dall’amministrazione pubblica che intende rendere disponibile il servizio applicativo.
L’appaltatore è obbligato mensilmente a trasmettere a Regione Toscana o all’amministrazione pubblica interessata l'avvenuta attivazione dei servizi richiesti.
La società è tenuta nei confronti dei suddetti fornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010. Il CIG da indicare nella transazioni verrà comunicato in fase di esecuzione del contratto quadro.
Articolo 6 Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
6.1 Durata contrattuale. Proroga.
Il contratto quadro avrà una durata di 61 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.
Alla scadenza del contratto quadro originario, Regione Toscana potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la proroga dei servizi del contratto quadro, fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi per un importo massimo di € 13.788.000,00 (tredicimilionisettecentoottantaottomila/00) oltre Iva nei termini di legge.
Qualora Regione Toscana attivi la proroga del contratto quadro, Regione Toscana, le amministrazioni pubbliche aderenti potranno a loro volta procedere con le stesse modalità.
L’appaltatore, a seguito della richiesta di proroga, è obbligata a proseguire i servizi a favore di Regione Toscana, e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, alle medesime condizioni e per il periodo indicato da Regione Toscana.
6.2 Obblighi dell’appaltatore nei primi 30 giorni di decorrenza contrattuale
6.2.1 Periodo di affiancamento appaltatore uscente.
Nei primi 30 giorni solari di decorrenza del contratto l’Appaltatore dovrà affiancare l’appaltatore uscente nella operatività quotidiana al fine di acquisire l’esatta conoscenza delle procedure operative. Contestualmente alla stipula del contratto Regione Toscana comunicherà all’Appaltatore le modalità a cui dovrà attenersi per l’accesso ai locali e agli apparati ivi presenti. In tale periodo l'Appaltatore non avrà alcun diritto di remunerazione e percepirà i corrispettivi stabiliti nel contratto a partire dalla data di avvio di esecuzione.
Durante tale periodo di affiancamento la responsabilità delle operazioni continuerà ad essere in capo all'Appaltatore uscente.
6.2.2 Voltura contratto energia elettrica.
Nel corso del primo mese di vigenza contrattuale l’appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la voltura a proprio nome del contratto per la fornitura di energia elettrica in uso in quel momento da parte di Regione Toscana. La suddetta voltura dovrà avere validità a partire dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto ed essere presentata a Regione Toscana per il giorno concordato per la riunione di coordinamento per l’avvio di esecuzione come previsto al successivo comma del presente Capitolato. La voltura, ai sensi della delibera 398/2014/REEL della AEEGSI dovrà essere presentata alla “preesistente controparte commerciale”, come definita al comma 1.1 della suddetta delibera.
Successivamente all’avvenuta voltura dell’intestatario dell’utenza, l’appaltatore è comunque libero di stipulare a proprio nome con un controparte commerciale a sua scelta un diverso contratto di fornitura. Il contratto in essere di Regione Toscana permette il recesso per cambio fornitore a parte dal primo giorno del secondo mese successivo dalla richiesta. Tutti gli oneri di stipula contrattuale e comunque qualsiasi altro onere inerente tale contratto, così come tutti gli oneri derivanti dai consumi di energia elettrica, tasse, imposte etc. saranno a carico dell’Appaltatore per tutta la durata contrattuale. Nel corso di esecuzione del contratto quadro nel caso di necessità di aumento della potenza disponibile, o in caso di adeguamento automatico della potenza disponibile ai sensi del comma 8.2 dell’Allegato C della Delibera ARG/elt 199/11 (TIC), i relativi oneri sono a carico dell’appaltatore.
E’ fatto divieto all’appaltatore di variare la tensione di allacciamento e/o ridurre la potenza disponibile. Al termine delle attività di gestione TIX l’utenza di energia elettrica dovrà essere libera da vincoli contrattuali che impediscano il subentro, ad un eventuale altro soggetto che assumerà il ruolo di gestore; in ogni caso la controparte commerciale di cui si avvarrà l’appaltatore dovrà permettere all’eventuale soggetto subentrante la voltura dell’utenza senza imporre vincoli di durata contrattuale e penali per
recesso. Questo per assicurare la continuità della fornitura energetica al TIX stesso.
Qualora, al termine delle attività dell’appaltatore, non sia stato individuato attraverso procedura ad evidenza pubblica un nuovo soggetto gestore, rimangono a carico dell’appaltatore tutte le spese per l’eventuale recesso del contratto di fornitura e le eventuali penali per recesso o voltura anticipata rispetto a quanto previsto dal contratto stipulato fra l’appaltatore e la sua controparte commerciale per la fornitura di energia elettrica. In ogni caso dovrà essere garantito a Regione Toscana la possibilità di assicurare la continuità della fornitura energetica del TIX potendo ricorrere al proprio fornitore di energia elettrica senza alcun vincolo.
L’utenza al termine dell’attività dell’appaltatore non dovrà trovarsi nelle condizioni previste dal TIMOE, Allegato A alla delibera 258/2015/R/com dell’AEEGSI che ne impediscono l’immediato switching ne dovrà trovarsi in mercato di ultima istanza causa morosità del cliente finale.
6.2.3 Partecipazione alle riunioni preparatorie e alla riunione di coordinamento per l’avvio di esecuzione dei servizi per la gestione del Sistema Cloud Toscana – Avvio dell’esecuzione.
L’appaltatore è obbligato a partecipare ad una o più riunioni preparatorie richieste da Regione Toscana nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto al fine di definire il Piano di Lavoro iniziale che dovrà essere approvato massimo il 30° giorno dalla sottoscrizione del contratto stesso. Entro tale data verrà convocata dal direttore di esecuzione ed effettuata la riunione di coordinamento definitiva ai fini di dare avvio all’esecuzione dei “servizi” il 31° giorno dalla sottoscrizione del contratto.
Nella riunione di coordinamento definitiva:
• al fine dello svolgimento delle attività previste dall’appalto Regione Toscana provvederà alla consegna all’Appaltatore dei locali posti al 1° piano dell’immobile situato in via San Piero a Quarracchi n. 250 – Xxx. Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx;
• verrà approvato da parte di Regione Toscana il Piano di Lavoro iniziale di cui al presente articolo. Nel piano di lavoro devono altresì essere individuati i referenti tecnici degli ambiti indicati al cap. 5.1 dell’allegato 1 – Capitolato Tecnico;
• verranno inoltre comunicate ulteriori direttive da parte del direttore di esecuzione se ritenute opportune;
• verrà acquisita da parte di Regione Toscana l’evidenza dell’avvenuta voltura del contratto di
fornitura energia elettrica del data center TIX da parte dell'Aggiudicatario.
In tale sede verrà redatto e sottoscritto il verbale di avvio di esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Al verbale verrà allegata opportuna planimetria dei locali, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna.
6.3 Sospensione/ripresa del contratto
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
6.4 Ultimazione delle prestazioni
Al termine dell'esecuzione delle prestazioni viene redatto un verbale di ultimazione delle prestazioni in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio del Certificato di verifica di conformità provvisorio delle intere prestazioni del contratto quadro.
Articolo 7 Obblighi di informazione, personale e accesso ai locali del TIX
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l’impresa ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’appaltatore è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nei locali del data center TIX. Inoltre il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento indicante la denominazione dell’impresa, cognome e nome del lavoratore, in assenza del quale non è consentito l’accesso ai locali.
L’appaltatore è inoltre tenuto a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
Per tutto il personale esterno ( a titolo di esempio, lavoratori di ditte terzi fornitrici dell’appaltatore, o di altri enti/agenzie per manutenzione ordinaria e straordinaria di apparati ospitati presso il data center, ovvero eventuali visitatori autorizzati da Regione Toscana), l’appaltatore è obbligato a tenere aggiornato un registro degli accessi all’immobile ed alle sale del data center che riporti almeno i dati identificativi della persona e del titolo in base al quale richiede l’accesso e dei motivi dello stesso, della data e dell’ora di ingresso e uscita
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, è obbligato a stipulare con primarie compagnie di assicurazione le seguenti polizze assicurative:
1. Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per i rischi derivanti dall’attività svolta oggetto dello specifico appalto, con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per ciascun sinistro e 10.000.000,00 (dieci milioni) per anno assicurativo.
La polizza dovrà prevedere espressamente l’estensione della qualifica di terzi alla Regione Toscana, a tutti gli Enti aderenti, agli altri soggetti aderenti al contratto ed ai subappaltatori dell’aggiudicatario inclusi i rispettivi prestatori di lavoro.
La garanzia dovrà comprendere anche le seguenti estensioni:
a) danni all’immobile ove viene svolta l’attività, alle attrezzature ed alle cose trovantesi e nelle/sulle quali si eseguono le attività;
b) danni da interruzione e sospensione di attività di terzi;
c) danni a terzi da incendio;
d) danni alle cose in consegna e custodia;
e) colpa grave dell’Assicurato e dolo e colpa grave delle persone di cui è responsabile. Eventuali scoperti o franchigie non opponibili alla Stazione appaltante.
2. Polizza Responsabilità Civile Professionale per danni a terzi per i rischi derivanti dall’attività svolta oggetto dello specifico appalto, con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per ciascun sinistro e 10.000.000,00 (dieci milioni) per anno assicurativo.
La polizza dovrà prevedere espressamente l’estensione della qualifica di terzi alla Regione Toscana, a tutti gli Enti aderenti, agli altri soggetti aderenti al contratto ed ai subappaltatori dell’aggiudicatario inclusi i rispettivi prestatori di lavoro.
La garanzia dovrà comprendere anche le seguenti estensioni:
a) danni patrimoniali a terzi, conseguenti ad errori ed omissioni in relazione alla fornitura di prodotti e/o servizi, compresi danni da violazione della legge sulla privacy, danni d’immagine e reputazionali, perdita dei dati archiviati, compreso i costi per la loro ricostruzione;
b) danni da interruzione e sospensione di attività di terzi, compreso danni da interruzione del servizio;
c) garanzia Postuma per un periodo non inferiore a 2 anni.
Eventuali scoperti o franchigie non opponibili alla Stazione appaltante.
Entrambe le polizze dovranno contenere le seguenti clausole particolari:
• “In relazione alla presente copertura assicurativa, con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c., la Società assicuratrice non potrà opporre a Regione Toscana o agli Enti aderenti al contratto alcuna riserva o eccezione derivanti da inadempienze del Contraente e Assicurato. La Società dichiara pertanto di aver ricevuto dal Contraente/Assicurato tutte le adeguate informazioni per la quotazione ed assunzione del rischio oggetto dell’Assicurazione”.
• “Eventuali modifiche dell’Assicurazione che comportino riduzioni o limitazioni delle garanzie, massimali e limiti di indennizzo, incrementi degli scoperti e franchigie, e comunque, eventuali modifiche in senso peggiorativo delle condizioni originarie di polizza non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso di Regione Toscana”.
I premi, i conguagli premi ed ogni altra spesa conseguente, relative alle suddette polizze sono ad esclusivo e totale carico dell’aggiudicatario, così come gli oneri relativi alle franchigie e/o limitazioni delle suddette polizze.
Le somme assicurate in nessun caso possono configurarsi come un limite di responsabilità dell’aggiudicatario, né il fatto che l’Ente appaltante abbia proposto lo schema assicurativo può intendersi quale atto concreto dello stesso di esonerare l’aggiudicatario dalle sue responsabilità comunque configurabili, intendendosi che la polizza assicurativa costituisce un onere dell’aggiudicatario al fine di meglio garantire l’Ente appaltante del rischio connesso con l’attività svolta oggetto della presente gara, resta infatti ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.
L’aggiudicatario è tenuto a far inserire nelle proprie polizze a copertura di ulteriori rischi la clausola di “Rinuncia alla Rivalsa” da parte della Compagnia di Assicurazioni verso la Regione Toscana e gli Enti aderenti al contratto.
Tutte le polizze dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo di durata delle attività cui esse si riferiscono e per le stesse dovrà inoltre essere documentato l’avvenuto pagamento dei premi entro i termini stabiliti nonché la validità della copertura assicurativa.
Qualora l’aggiudicatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Polizza di responsabilità civile professionale del progettista (art. 24, comma 4, X.Xxx. n. 50/2006). L’esecutore del contratto è obbligato alla data di stipula del contratto a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al
D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto, per un massimale assicurato pari a euro 99.800,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. Inoltre, l’Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della stipula dell’atto integrativo, a presentare Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a quello previsto nel bando di gara e nell’art. 36 del contratto.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000, così come previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE II – FORNITURE E SERVIZI
Articolo 9 Modalità di esecuzione
Tutti i beni, apparati, sistemi software e servizi introdotti nel Sistema Cloud della Toscana (SCT) a seguito del presente appalto dovranno essere conformi a quanto descritto nel presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nel relativo Allegato 1, Capitolato Tecnico.
1. Le attività ed i servizi sono da espletarsi nell'arco temporale di validità del contratto, e si distinguono tra obbligatorie ed opzionali, secondo quanto indicato all'Allegato 1, Capitolato tecnico.
2. Le attività ed i servizi obbligatori, dovranno essere attivati secondo il cronoprogramma definito nell'Allegato 1, Capitolato tecnico.
3. Alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione sarà approvato definitivamente un Piano di Lavoro iniziale, che determinerà le esatte misure delle forniture e dei servizi da attivare, nonché il cronoprogramma dettagliato di ciascuna singola Fase fissata dal Capitolato tecnico nel rispetto dei tempi massimi previsti. Il Piano di Lavoro iniziale è da considerarsi per Regione Toscana quale primo ordinativo.
4. Nel corso di esecuzione del contratto le attività ed i servizi relativi a voci di contratto attivabili a richiesta, le modifiche a servizi già attivati a misura etc. saranno richiesti mediante ordinativi successivi che dovranno essere corredati da Piani di Lavoro specifici o da aggiornamenti al Piano di Lavoro iniziale concordati tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario.
5. Gli eventuali Piani di Lavoro specifici, redatti sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato e dell’offerta tecnica formulata dal soggetto aggiudicatario, dovranno contenere almeno:
a) i servizi/beni da consegnare;
b) le attività da espletare;
c) i profili professionali coinvolti;
d) il crono-programma dei tempi di realizzazione;
e) le modalità di attivazione e di utilizzo (nel caso di servizi).
6. l'esecutore dovrà garantire che tutti i servizi forniti e tutte le attività richieste siano espletate nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prescritti e con le modalità previste in questo Capitolato ed i suoi allegati.
7. Ritardi rispetto alle tempistiche indicate in questo Capitolato speciale ed i suoi allegati, e negli eventuali Piani di Lavoro concordati, comporteranno l'applicazione delle penali e in caso di gravi ritardi la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 33 del contratto.
8. 8. Relativamente alla manutenzione e gestione degli impianti industriali di cui all'Art. 2, punto vi),
a) l'Aggiudicatario dovrà puntualmente effettuare i controlli/manutenzioni/revisioni sugli impianti afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'Allegato 3, "Adempimenti normativi relativi ai controlli sui presidi antincendio e sugli impianti", utilizzando l’applicativo informatico su piattaforma WEB di cui si è dotato l’Amministrazione, ovvero il “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, di seguito indicato con l’acronimo ”SGSL” le cui specifiche di utilizzo sono riportate nel documento di cui all’Allegato 6, "Procedure di utilizzo del SGSL per controlli su presidi antincendio ed impianti", facente parte della documentazione di gara. L'Amministrazione all'avvio dell'esecuzione del contratto renderà accessibile il SGSSL al soggetto aggiudicatario;
b) L'Aggiudicatario dovrà puntualmente eseguire i controlli/manutenzioni/revisioni sugli impianti afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Allegato 3, tenendo conto delle scadenze riportate nel SGSL.
c) Il servizio comprende la registrazione sul SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro) secondo le istruzioni di cui all’Allegato 6 di tutti gli adempimenti relativi ai controlli e manutenzioni sugli impianti afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, riportati all’Allegato 3 al presente Capitolato, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di effettuazione;
d) Allo scopo di ottemperare ai punti sopra riportati, restano a carico dell'Aggiudicatario gli oneri per l'accesso e l'utilizzo online del SGSSL.
Articolo 10 Condizioni di esecuzione
Tutte le attività, oggetto del presente appalto, dovranno obbligatoriamente essere eseguite da personale che sia in possesso delle caratteristiche/competenze rispettivamente indicate, per ogni profilo professionale, nell’Allegato 2 – Profili Professionali, o da personale dotato delle certificazioni di legge, ove richiesto e previsto nell’Allegato 3.
L’organigramma del Team di lavoro completo e l’elenco nominativo del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto corredato dell'indicazione per ciascuno della sede di espletamento delle attività dovrà essere fornito da parte dell’aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, ai fini dell’aggiudicazione efficace e gli stessi dovranno essere riconfermati prima della sottoscrizione del contratto.
Articolo 11 Assistenza e manutenzione dei beni e servizi oggetto del presente appalto
Tutti i beni e servizi forniti in esecuzione al presente contratto e per tutta la durata dello stesso, dovranno essere assistiti e manutenuti 24 ore su 24, tutti i giorni naturali e consecutivi dell'anno, garantendone sempre la massima efficienza, secondi i livelli di servizio, le modalità e i tempi specificati nell’Allegato 1, Capitolato Tecnico, .
Inoltre, per tutti i prodotti software, di base, di ambiente, di comunicazione o di qualsiasi altra tipologia, che saranno forniti in esecuzione al presente contratto, dovrà essere garantito il regolare funzionamento, l’aggiornamento a release e/o versioni superiori a quelle di iniziale fornitura (se compatibile con la licenza d'uso) e certificate, ed in caso di malfunzionamenti deve esserne garantito l’aggiornamento tramite patch software.
Tutto quanto richiesto nel presente comma, comprensivo delle attività di installazione, disinstallazione, re-installazione, verifiche e controllo necessari per la sicurezza degli interventi e quant’altro dovesse essere necessario come specificato nell’Allegato 1, Capitolato Tecnico, deve essere fornito senza oneri aggiuntivi rispetto all’offerta economica.
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire gratuitamente il regolare funzionamento dei beni e servizi forniti per tutta la durata contrattuale, anche attraverso la stipula di propri contratti di assistenza e manutenzione con i produttori/fornitori dei prodotti forniti.
Non è previsto nessun corrispettivo per diritti di chiamata, spese di viaggio ecc. inerenti allo svolgimento delle attività di manutenzione per tutta la durata contrattuale. In via generale le attività di manutenzione e garanzia terminano con lo scadere del contratto
Articolo 12 Servizi di supporto all’utenza e relativo monitoraggio
I servizi di supporto all'utenza erogati in esecuzione al presente contratto e per tutta la durata dello stesso, dovranno essere erogati secondo le modalità e gli SLA specificati nell’Allegato 1, Capitolato Tecnico, in particolare:
1. Service Desk: nell’ambito della manutenzione ed assistenza dei beni e servizi forniti con il presente appalto e attualmente in essere, dovrà essere istituito un punto unico di contatto, definito Service Desk, da effettuare con le modalità e tempi prescritti nel presente Capitolato e nell’Allegato 1, Capitolato Tecnico. Il punto unico di contatto dovrà essere attivo per le richiesta di assistenza e di manutenzione per tutta la durata del contratto.
2. Al fine di monitorare le attività di assistenza e di manutenzione, e verificare il rispetto dei livelli
di servizio (SLA) richiesti, come specificato nell’Allegato 1, Capitolato Tecnico, l'Aggiudicatario dovrà produrre per Regione Toscana, ed ognuno degli Enti aderenti una documentazione trimestrale che rendiconti i livelli di servizio effettivamente erogati nel trimestre in oggetto.
Articolo 13 Certificazione ISO/IEC 27001
L’Appaltatore dovrà predisporre e mantenere nell’arco di vigenza contrattuale un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) conforme alla normativa ISO/IEC 27001:2013 e successive edizioni e richiederne una verifica di certificazione indipendente.
I settori coperti devono essere relativi almeno alla Tecnologia dell'informazione. L’ambito di certificazione deve comprendere la gestione dell’infrastruttura fisica e informatica del Data Center TIX, la progettazione e l’erogazione di servizi cloud computing (Iaas, Paas e Saas), l’erogazione di servizi di Housing e Hosting, posta elettronica, backup da remoto, disaster recovery, e la gestione e monitoraggio dei sistemi e della rete.
L’appaltatore dovrà quindi individuare un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento, che verifichi il rispetto dello standard internazionale ISO/IEC 27001 del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) predisposto nell'ambito delle attività per l'esercizio del SCT.
L’Appaltatore deve ottenere la certificazione, entro 6 mesi dall’avvio dell’esecuzione dei “servizi” ai sensi dell’articolo 6.2.3. del presente C.S.D.P, sulla versione in vigore della ISO/IEC 27001.
Nel caso in cui l’iter di certificazione o le successive verifiche di sorveglianza o di ricertificazione da parte dell’ente di Certificazione dovessero determinare il non rilascio o la sospensione o il ritiro della certificazione, e comunque in ogni caso in cui la certificazione non venga mantenuta, la Regione intimerà il ripristino delle condizioni idonee all'ottenimento della certificazione e applicherà al soggetto aggiudicatario le penali e/o la risoluzione come previsto nello specifico articolo del contratto.
I procedimenti e gli oneri sono a carico dell’Appaltatore sia per l’acquisizione della certificazione sia per il suo aggiornamento che per il suo mantenimento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o altro operatore riunito la certificazione prevista dal presente articolo dovrà essere ottenuta da ciascuna delle imprese che svolgono le attività per le quali è richiesta la certificazione stessa.
Articolo 14 Controlli e verifica di conformità
Nell’ambito dell’attività di controllo dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto qualora l’Amministrazione, tramite i soggetti preposti, rilevi inadempimenti generici ovvero afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nelle modalità stabilite nel contratto e nei relativi allegati procede, ove possibile con la contestazione immediata dell’inadempienza al responsabile in quel momento presente, nonché segnalare l’inadempienza con le modalità di cui all’art. 25 "Gestione digitale del contratto" mediante invio all’Appaltatore di lettera/e di rilievo e procede all’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 33 del contratto.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva alla conclusione del contratto, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, funzionalità e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento, ed in particolare nel rispetto delle condizioni, dei livelli di servizio e dei termini stabiliti nel presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale e nei suoi allegati, nel contratto e nell’offerta tecnica dell’appaltatore.
In particolare sono oggetto di verifica di conformità in corso di esecuzione:
a) tutto quanto previsto nelle fasi 1, 2 e 3 del cronoprogramma di cui all’allegato 1 Capitolato
Tecnico, ad eccezione della progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere oggetto di regolare esecuzione ai sensi della Sezione III del presente Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale;
b) tutti i servizi contrattualizzati di cui alle Tabelle 1A, 1D, 2A, 2B, 3 (ad eccezione dei profili professionali) e 4 del Dettaglio Economico compreso i livelli di servizi previsti nel capitolo 7 dell’allegato 1 Capitolato Tecnico, anche del periodo transitorio;
c) le voci contrattuali oggetto di ordini successivi di cui alle Tabelle 1B, 1C, 2A, 2B, 2D e 2E del Dettaglio Economico e i servizi professionali richiesti di Tabella 3;
In relazione ad ordini successivi di particolare complessità l’Amministrazione si riserva di incaricare la commissione ai fini della verifica di conformità di quanto oggetto degli ordini stessi, in tale ipotesi si applica quanto previsto nel presente articolo per la verifica di conformità della fasi 2 e 3.
14.1 Verifica di conformità in corso di esecuzione della fase 1 e di quanto previsto alla lettere b) e
c) del presente articolo
La verifica di conformità delle attività/servizi/prodotti della fase 1 e di quanto previsto alla lettera b) e c) del presente articolo verrà effettuata dal Direttore di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Le attività previste per la fase 1 saranno sottoposte a verifica di regolare esecuzione a decorrere dal 61° giorno dall’inizio della stessa. Le operazioni di verifica del piano della sicurezza verranno attivate a seguito della comunicazione dello consegna dello stesso, mentre verranno attivate autonomamente, alla scadenza del 60° giorno, le verifiche sulle restanti prestazioni comprese quelle relative ai livelli di servizio contrattualizzati per i servizi in essere/attivati.
Le operazione di verifica termineranno entro 10 giorni solari dalla attivazione, salvo quanto previsto in caso di verifica di conformità negativa.
Nel caso di verifica “negativa” di quanto previsto nella fase 1 l’Amministrazione assegnerà un termine di 20 giorni solari per la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. L'amministrazione procederà ad una nuova verifica entro i successivi 10 giorni solari dalla scadenza del termine. Se tale verifica risulterà ancora negativa l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con scorrimento della graduatoria come indicato all'art._33 del contratto.
Le verifiche di conformità di quanto previsto alla lettera b) del presente articolo verranno effettuate entro 10 giorni solari dalla conclusione di ciascun trimestre. Il primo trimestre oggetto della verifica di conformità è determinato ai sensi del capitolo 7 dell’allegato 1 “Capitolato Tecnico”. Si precisa che saranno nuovamente oggetto di verifica, al termine del primo trimestre, anche tutti i servizi contrattualizzati compresi i livelli di servizio in essere/attivati oggetto della verifica di conformità della fase 1.
Nel caso di verifica negativa si procederà all’applicazione delle penali e/o alla risoluzione ai sensi di quanto previsto agli articolo 33 "Penali e risoluzione del contratto".
Le verifiche di conformità di quanto previsto alla lettera c) verranno effettuate entro 20 giorni solari dalla comunicazione dell’appaltatore della consegna ed installazione o al termine dell'espletamento dei servizi professionali richiesti.
Nel caso di verifica “negativa” sulle voci contrattuali di cui alla lettera c) l’Amministrazione assegnerà un termine di 20 giorni solari per la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. L'amministrazione procederà ad una nuova verifica entro i successivi 10 giorni solari dalla scadenza del termine. Se tale verifica risulterà ancora negativa l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con scorrimento della graduatoria come indicato all'art. 33 del contratto.
Verifica di conformità in corso di esecuzione Fase 2 e Fase 3 del cronoprogramma.
La verifica di conformità di tutto quanto previsto nella Fase 2 e nella Fase 3 sarà effettuata da apposita
Commissione nominata dal Dirigente Responsabile del contratto, composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione alle fasi 2 e 3 le operazioni di verifica di conformità saranno attivate a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione delle singole fasi e si concluderanno entro 30 giorni solari dall’inizio dell’attività di verifica.
Le parti concorderanno il giorno/i, ora e luogo fissati per lo svolgimento di ciascuna verifica. Per ogni verifica verrà redatto specifico verbale firmato dai collaudatori e, se presenti, controfirmato dagli incaricati del soggetto aggiudicatario.
Qualora le operazioni di verifica si concludano con esito positivo, la Regione dichiarerà l’esito positivo della verifica.
Nel caso di verifica “negativa” per non conformità alle prescrizioni contrattuali l’Amministrazione assegnerà un termine di 20 giorni solari per la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. L'amministrazione procederà ad una nuova verifica entro i successivi 20 giorni solari dalla scadenza del termine. Se tale verifica risulterà ancora negativa l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con scorrimento della graduatoria come indicato all'art. 33 del contratto.
14.2 Verifica di conformità finale provvisoria per le prestazioni svolte nei confronti di Regione Toscana.
La verifica di conformità finale provvisoria per le prestazioni svolte nei confronti di Regione Toscana viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica. Entro i successivi 10 giorni Regione Toscana rilascia il Certificato di verifica di conformità provvisorio relativo alle prestazioni svolte nei propri confronti.
14.3 Rilascio del certificato di verifica di conformità provvisorio delle intere prestazioni del contratto quadro.
Successivamente al rilascio da parte di tutti gli enti aderenti del proprio certificato di verifica di conformità finale relativo alle prestazioni ricevute dall'Appaltatore, Regione Toscana rilascerà il certificato di conformità finale provvisoria riferente alle intere prestazioni del contratto quadro.
In seguito all'emissione del Certificato di verifica di conformità definitivo provvisorio delle intere prestazioni del contratto quadro e previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni, Regione Toscana, gli Enti e i soggetti aderenti procederanno, ognuno per la parte di propria competenza, al pagamento del saldo delle prestazioni.
Lo svincolo definitivo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avverrà solo a seguito del rilascio del Certificato di verifica di conformità provvisoria riferente alle intere prestazioni del contratto quadro.
14.4 Supervisione e controllo prestazione a favore enti aderenti
Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo ai singoli enti aderenti in relazione al rispettivo acquisto, l’Amministrazione regionale può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal soggetto aggiudicatario a favore degli enti aderenti.
PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI
Articolo 15 Oggetto e termini della progettazione esecutiva delle opere
1. Il progetto esecutivo previsto nel presente appalto (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), comprensivo del livello precedente di progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere redatto in conformità e nel rispetto degli indirizzi contenuti negli elaborati del progetto preliminare di cui all’art. 47 e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il costo degli stessi dovrà corrispondere esattamente all’importo offerto in gara dall’appaltatore per l’esecuzione dei lavori.
2. Il progetto esecutivo comprenderà la predisposizione e l’aggiornamento di tutti gli elaborati, l'ottenimento di tutti gli assentimenti, nulla osta, nonché autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla successiva utilizzazione dell’opera ultimata, incluse le interlocuzioni con gli enti preposti a svolgere le diverse attività autorizzative, se e in quanto dovute. Il progetto esecutivo delle opere dovrà comunque essere approvato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016.
3. Con riferimento al D.P.R. n. 207/2010, articoli 33-42, il progetto esecutivo dovrà comprendere i seguenti elaborati, firmati da tecnici abilitati e dall’impresa appaltatrice per accettazione:
a) Relazione generale, con i contenuti dell’art. 25 e dell’art. 34 del D.P.R. n. 207/2010.
b) Relazioni specialistiche, nel rispetto dell’art. 26 e dell’art. 35 del D.P.R. n. 207/2010.
c) Elaborati grafici, con i contenuti dell’art. 28 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 207/2010.
d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, con i contenuti dell’art. 29 e dell’art. 37 del D.P.R. n. 207/2010.
e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici con i contenuti dell’art. 30 del D.P.R. n. 207/2010.
f) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, con i contenuti dell’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010.
g) Piano della sicurezza e coordinamento, nel rispetto dell’art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e con i contenuti previsti dal Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008.
h) Quadro incidenza manodopera, nel rispetto dell’art. 39 del D.P.R. n. 207/2010.
i) Cronoprogramma dei lavori, nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010.
j) Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi, nel rispetto dell’art. 41 del D.P.R. n. 207/2010; per la definizione dei prezzi dovrà farsi riferimento in prima istanza al Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana, secondariamente al Prezzario Ufficiale del Provveditorato alle OO.PP. della Toscana/Umbria, per le eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010.
k) Computo metrico estimativo e quadro economico, nel rispetto dell’art. 42 del D.P.R. n. 207/2010.
l) Capitolato speciale d’appalto relativo ai lavori del progetto esecutivo che integra le prestazioni previste nel presente capitolato relativamente ai lavori previsti nel progetto esecutivo.
m) Piano di Qualità di costruzione e di installazione, nel rispetto dell’art. 43, comma 4, del
D.P.R. n. 207/2010.
n) Piano per i controlli di cantiere, nel rispetto dell’art. 43, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il progetto esecutivo delle opere non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità
delle lavorazioni previste nel progetto preliminare, a meno di espressa approvazione della Stazione Appaltante. Comunque, tali variazioni non potranno avere alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare.
5. Il progettista e il coordinatore per la sicurezza devono rendersi disponibili per incontri e riunioni eventualmente richiesti dalla stazione appaltante, durante l’esecuzione della prestazione.
6. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’Appaltatore, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei Lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
7. La progettazione esecutiva delle opere, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.
Articolo 16 Personale per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
1. Le attività oggetto dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione devono essere eseguiti mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dall’Appaltatore.
2. Nel caso eccezionale in cui si rendesse necessaria una sostituzione delle figure professionali, precedentemente indicate dall’Appaltatore quale esecutrici delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva e/o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’Appaltatore è tenuto a proporre tempestivamente i nominativi dei sostituti delle figure professionali a Regione Toscana. L’Amministrazione autorizzerà la sostituzione delle figure professionali, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione nel bando di gara. In corso di esecuzione, tale sostituzione non dovrà in alcuna maniera ripercuotersi sul termine di consegna della progettazione esecutiva.
Articolo 17 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, che modifica e integra quanto già indicato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione previsti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e per assicurare l’accentramento dei mezzi d’opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:
(a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
(b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
(c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
(d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
(e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Unitamente al programma esecutivo l’Appaltatore è tenuto a redigere il Piano di qualità di costruzione e installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fase delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
4. Dovrà essere inoltre redatto il Piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni indicate al comma 2. Il cronoprogramma dovrà essere aggiornato con frequenza mensile e consegnato alla direzione lavori unitamente al rapporto di avanzamento dei lavori.
Articolo 18 Consegna, inizio e termine dei lavori
1. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverrà dopo la firma dell’atto integrativo di cui all’art. 20 del presente Capitolato. La Direzione Lavori, con invito scritto trasmesso via PEC, indicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori stessa
2. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine stabilito per la consegna di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e d’incamerare la garanzia definitiva.
3. Il tempo utile convenuto per dare l’opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento è stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Articolo 19 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l’appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva delle opere, salvo che si tratti di
adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga;
b) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo delle opere.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n 81/2008 fino alla relativa revoca;
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo delle opere alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori e per la disapplicazione delle penali.
Articolo 20 Atto integrativo al contratto per la realizzazione dei lavori
A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, verrà stipulato l’atto integrativo al contratto con il quale si provvederà all’acquisizione dei documenti componenti il progetto esecutivo, così come definiti in sede di approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 21 Obblighi generali dell'Impresa
1. L’appaltatore è tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè
a) X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 927;
b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;
c) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) D.M. 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche;
e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
f) D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008;
g) legge 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M. 30 maggio 1972 che dettano norme per l'accettazione dei leganti idraulici per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e successive norme legislative;
h) D.P. 15 luglio 1925 concernente le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi;
i) D.M. 22 gennaio 2008 n° 37, “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
j) legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia;
k) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;
l) D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
m) X.Xxx. 17/2010 di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CEE;
n) Decreto Legislativo 04/09/2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l´emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all
´aperto" (suppl. ordin. alla G.U. 21/11/2002, serie g. n. 273)
o) Decreto Legislativo del 10/04/2006, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)" (G.U. n.124 del 30/05/2006)
p) Decreto Legislativo 19/08/2005 n.194, "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (G.U. 23/09/2005 n.222)
q) Legge 31/10/2003 n. 306, "Disposizioni per l´adempimento di obblighi comunitari derivanti dall´appartenenza dell´Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003" (G.U. 15/11/2003, n. 266, suppl. ordin. n. 173)
r) Legge 23/03/2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" (G.U. 04/04/2001, serie g. n. 79)
s) Legge 26/10/1995 n. 447, "Legge quadro sull´inquinamento acustico" (G.U. 30/10/1995, serie g. n. 254, suppl. ordin. n.125) e ss. mm. (Legge n. 426 del 09/12/1998, Legge n. 448 del 23/12/1998, Legge n. 179 del 31/07/2002)
t) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell´ambiente esterno" (G.U. 08/03/1991, serie g. n. 57)
u) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (G.U. 01/12/1997, serie g. n. 280)
v) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/12/1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" (G.U. 04/03/1997, serie g. n. 52)
w) Circolare 06/09/2004 del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio, "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" (G.U. 15/09/2004, serie g. n. 217)
x) D.Lgs. 17/2010, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
y) D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale;
z) L.R. 1/2005 e relativo regolamento di attuazione;
aa) D.Lgs n° 192 del 2005 di modifica della Legge 10/1991, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia;
ab) D.Lgs n° 311 del 2006 di modifica del D.Lgs n° 192 del 2005;
ac) D.P.R. 26/04/1993 n° 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n°10”;
ad) D.P.R. 151 del 01/08/2011 Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi; ae) D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Regola tecnica di prevenzione incendi
af)Delibera AEEG n. 40/2014/R/GAS DEL 19/02/2014 - Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
ag) D.M. n. 161 del 10/08/2012;
ah) UNI CTI 10339 “Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”;
ai) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti applicabili in materia di Opere e Lavori Pubblici;
aj) tutte le norme e disposizioni tecniche richiamate negli elaborati del progetto preliminare;
2. Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. Sono nulle tutte le condizioni particolari contenute nel presente Capitolato, nel contratto e negli elaborati che ne fanno parte integrante se contrarie ai disposti di leggi, codici, regolamenti e atti normativi vigenti, i cui disposti si sostituiscono alle eventuali clausole difformi.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare, nonché nel progetto esecutivo relativo alle opere, redatto dall’appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto preliminare. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
4. Le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 22 Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Regione Toscana nomina, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento degli impianti elettrici, di raffreddamento, anti-incendio ed altri impianti ausiliari, asserviti al Data Center della Regione Toscana, un direttore dei lavori, diverso dal direttore di esecuzione del contratto quadro, per le finalità di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, consegnato a mano o inviato via PEC. In tale ultimo caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile,
in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Articolo 23 Domicilio dell'Appaltatore
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto (art. 2 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000).
3. L’appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191, comma 1, del D.P.R. 207/2010).
Articolo 24 Rappresentante dell'Appaltatore
1. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione committente. La persona designata deve essere fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione per gravi e giustificati motivi. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del D.M. 145/2000 e su semplice richiesta verbale del Direttore Xxxxxx, il Direttore di Cantiere, gli assistenti e gli operai.
2. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 25 Direttore Tecnico di cantiere
1. L’Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.
2. L’Impresa dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Nell’evenienza dell’interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l’Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Xxxxxx potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell’obbligazione, ed in tale ipotesi all’Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l’eventuale ritardata ultimazione dei lavori.
4. Inoltre, per l’effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante. Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell’Impresa che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette.
5. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 23, o delle persone di cui all’art. 24 e al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui all’art. 24 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Articolo 26 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
Il pagamento del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è subordinato all’avvenuta approvazione degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 27 Pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori
1. I pagamenti relativi all’esecuzione dei lavori saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
a) rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010;
b) rata di saldo, dopo l’emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione.
2. Potrà emettersi il primo S.A.L. al raggiungimento di euro 200.000,00 (Duecentomila/00) di lavori eseguiti (al netto del ribasso offerto in gara), i successivi al raggiungimento di ulteriori euro 200.000,00 (Duecentomila/00) rispetto alla precedente rata saldata.
3. Le modalità di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base ai S.A.L. e le ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dall’art. 26 del contratto.
Articolo 28 Conto finale e rata di saldo
1. Il conto finale dei lavori, di cui all’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, verrà redatto, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei Lavori, che lo trasmetterà al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).
3. Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il suo ammontare, al netto delle ritenute, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa successivamente alla comunicazione della stazione appaltante dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; art. 235 D.P.R. n. 207/2010).
1. I rilevamenti contabili sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i relativi atti, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell’arte.
4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti attraverso apposita registrazione da parte del personale incaricato. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. I costi per la sicurezza sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile, sentito il coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, la quota indicata nella contabilità relativa ai costi per la sicurezza in funzione delle lavorazioni effettivamente eseguite.
Articolo 30 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27 del presente Capitolato, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.M. n. 145/2000.
Articolo 31 Formazione di nuovi prezzi
La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto esecutivo ed ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto.
Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.
I nuovi prezzi vengono formati:
a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell’offerta;
b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contradditorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore e approvati dal RUP.
In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo i
prezzi che ritenga equi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
D.P.R. 207/2010, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Articolo 32 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs n. 81/2008, allegato XIII allo stesso decreto, nonché alle altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Articolo 33 Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere
1. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 38/2007, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’art. 16 della L.R. n. 38/2007;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del Piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei Piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
Articolo 34 Obblighi e oneri dell’Appaltatore ai fini della sicurezza
1. L’Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel Piano di sicurezza e coordinamento.
2. Prima della stipula dell’atto integrativo al contratto e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento;
c) un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs n. 235/2003 e del D Lgs. 81/2008;
3. In particolare l’Appaltatore provvede a:
a) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
b) consegnare copia del Piano di sicurezza e di coordinamento ai rappresentanti dei propri
lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
c) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento (anche ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 38/2007);
d) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.) secondo le indicazioni contenute nel P.S.C.;
e) designare, prima dell’inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza;
f) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
g) assicurare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
• il controllo prima dell’entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
• l’adozione di un efficace sistema di rilevazione per rendere documentabile in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L.R. 38/2007;
h) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
i) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
j) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
k) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
l) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
m) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
n) le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
o) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese sub-appaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi al coordinatore per l’esecuzione;
p) eseguire la verifica dell’idoneità professionale delle imprese subappaltatrici secondo quanto disposto dall’allegato XVII x.xx 3 del D.Lgs. n. 81/2008;
q) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
r) corrispondere alle imprese sub-appaltatrici, senza alcun ribasso, i corrispondenti oneri della sicurezza, ove gli apprestamenti, impianti e altre attività di cui al x.xx 4 dell’allegato XX xxx X.Xxx x. 00/0000 xxxxx eseguiti dalle imprese sub-appaltatrici;
s) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
t) informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza
sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
u) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
4. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Articolo 35 Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi, del Direttore di cantiere e dei lavoratori dipendenti
1. Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:
a) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
b) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
c) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
d) collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
e) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.
2. Il Direttore Tecnico di cantiere deve:
a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
e) L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti
3. I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:
a) i regolamenti in vigore in cantiere;
b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
c) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.
Articolo 36 Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze sulla sicurezza e sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
1. In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per l’esecuzione deve presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato.
3. In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta
la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l’esecuzione in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
4. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.
5. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell’Appaltatore e dei subappaltatori delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Articolo 37 Ultimazione dei lavori
1. Quando l’Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito verbale di ultimazione lavori (art. 199, comma 1, D.P.R. 207/2010).
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 38 Obblighi manutentori delle opere eseguite
1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.
3. Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
4. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante, ai sensi del successivo art. 39, utilizzata e messa in esercizio.
Articolo 39 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. Entro sessanta giorni dal certificato di ultimazione lavori l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, al fine di redigere il certificato di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici relativi alle opere eseguite. A titolo di esemplificazione ed in modo non esaustivo, sono richiesti alla ditta Appaltatrice:
a) i disegni esecutivi e strutturali delle opere così come realizzate;
b) i disegni relativi alle opere impiantistiche, completi degli schemi unifilari delle reti e degli schemi a blocchi dei sistemi modulari utilizzati così come realizzate;
c) attestazioni di conformità degli impianti rilasciate in base D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 completi della documentazione di accompagnamento obbligatoria costituita dai piani di installazione ed un dossier contenente le specifiche dei materiali e delle apparecchiature, i Certificati di Collaudo, le Norme di manutenzione e conduzione delle apparecchiature e degli impianti installati;
d) verbali relativi alle prove sui materiali ordinate dalla D.L. e le certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da Istituti Ufficiali;
e) fascicolo tecnico dell’opera completo dei manuali di uso degli impianti;
f) piano di manutenzione dell’opera;
g) ogni altro documento ritenuto necessario dal certificatore della regolarità dell’esecuzione.
7. Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia cartacea e una copia digitale .
8. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere all'inoltro presso gli organi di controllo (Comune, CCIA ecc.) della documentazione di cui D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 degli impianti installati.
9. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, non si potrà procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione e al saldo del residuo credito da parte dell'Impresa.
Articolo 40 Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera necessari per le operazioni di verifica, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
Qualora, durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del D.P.R. 207/2010, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 del D.P.R. 207/2010).
L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed
impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.
Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
L’Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.
In esito a tale garanzia l’Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate.
Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.
Articolo 41 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal D.P.R. n. 207/2010, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali quali occupazioni temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
b) l'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc. nonché di tutto quanto fornito o affidato dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;
c) la recinzione del cantiere con solida struttura;
d) l’apprestamento di un idoneo locale ad uso della direzione di cantiere e della direzione dei lavori;
e) la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;
f) la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
g) la fornitura alla Direzione Lavori di canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici, per l'effettuazione di rilievi e misurazioni di controllo per le opere da eseguirsi e di quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
h) il rispetto e l’adempimento a quanto disposto con il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e la successiva circolare esplicativa n.617 del 02.02.2009, con particolare riferimento al prelievo di provini in cls e dell’acciaio da c.a. nel quantitativo e con le modalità previste dalla vigente normativa per i prelievi, la campionatura ed i controlli d’accettazione;
i) gli oneri derivanti dall’uso delle discariche autorizzate di rifiuti e la gestione dei rifiuti del cantiere secondo la normativa vigente in materia (in particolare la compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari). L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare alla Stazione Appaltante: la lista degli smaltitori, dei trasportatori, degli intermediari scelti per l’attività in oggetto; la lista dei rifiuti aggiornata con l’indicazione aggiornata del CER di ogni rifiuto; copia delle singole autorizzazioni (riportanti la validità temporale delle stesse) per le
discariche, per i trasportatori, per gli intermediari; fotocopia della 4° copia del formulario a smaltimento avvenuto;
j) le opere di sgombero dei materiali di scavo e di manutenzione dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili ed ai cortili;le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;
k) la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita manutenzione, cioè fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
l) il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari accessi;
m) le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di verifica di regolare esecuzione, da sgomberare subito dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
n) la fornitura dell'acqua e l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza;
o) ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati;
p) le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
q) la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;
r) nel caso di modifiche al progetto esecutivo, proposte dall’appaltatore e autorizzate dalla D.L. è obbligo dell’appaltatore fornire l’elaborato dei calcoli strutturali (strutture in cemento armato e metalliche) e la relativa nuova progettazione esecutiva secondo le leggi 1086/71 e 64/74, D.P.R. 380/2001 e D.M. 14/01/2008. L'Appaltatore non potrà apportare modifiche che siano in contrasto con i disegni architettonici. I disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori.
s) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore;
t) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
u) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
v) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
w) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
x) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
y) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
z) l’assunzione, prima di iniziare i lavori, di tutte le informazioni necessarie, presso gli Enti erogatori o comunque interessati al servizio, ad individuare la presenza di sottoservizi nell’area interessata dai lavori. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti e/o Società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate ed alla direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico responsabile è l’Appaltatore, che si obbliga fin d’ora a rilevare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale;
aa)gli oneri derivanti dallo studio, dall’esecuzione e manutenzione di tutte le opere necessarie alla deviazione provvisoria dei corsi d’acqua e canalizzazioni interessati dalla costruzione delle opere in progetto;
ab) tutta l’assistenza, la manovalanza, i mezzi d’opera per il trasporto e sollevamento all’interno del cantiere e necessari per il montaggio, le assistenze murarie, i ponteggi, lo scarico ed immagazzinamento dei materiali e quanto altro necessario alla esecuzione completa degli impianti di sollevamento (ascensore, montascale ecc.). E’ compresa anche la predisposizione di apposito spazio all’interno del cantiere necessario allo stoccaggio del materiale ed alla esecuzione degli assemblaggi dei materiali stessi, salvaguardandone anche l’integrità’ dei materiali stessi;
ac)la formazione del personale destinato all’uso degli impianti tecnologici che sarà impegnato nell'esercizio.
ad) la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett.
H), D.Lgs. 81/2008;
ae)la redazione del PIMUS (Piano operativo per il montaggio, mantenimento e smontaggio dei ponteggi) secondo quanto disposto dal D.Lgs. 235/2003 e Allegato XXII D.Lgs 81/2008;
af) l'esecuzione di esperienze ed analisi come anche di verifiche, assaggi e relative spese sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione e che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori;
ag) l'esecuzione di esperienze ed analisi come anche di verifiche, assaggi e relative spese sui materiali di risulta da conferire a discarica, secondo le modalità prescritte dalla normativa in materia o che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori;
ah) la conservazione dei campioni fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
ai) le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, opere in cls, opere in terra ecc.) previste nel presente Capitolato o ordinate dalla Direzione dei lavori; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e
strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche;
aj) le spese di assistenza per i collaudi tecnici per le strutture e gli impianti, comprese tutte le opere provvisionali, i mezzi e la manodopera necessari, nonché le spese per tutte le indagini, prove, controlli, rilievi, tracciamenti, esplorazioni, verifiche, capisaldi e simili che il Direttore dei lavori riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
ak) ogni onere necessario alla realizzazione a perfetta regola d‘arte delle opere e lavorazioni previste, anche se non espressamente compreso nelle descrizioni dei prezzi, nonché ogni ulteriore onere necessario ad evitare danni o limitazioni a terzi in conseguenza dei lavori stessi. A titolo di esempio, devono essere considerati compresi nei prezzi oneri per prosciugamento scavi, rimozione di trovanti, spostamento di pubblici servizi, mantenimento di accessi, passaggi ed alimentazioni, pulizia strade e irrorazione di mezzi se necessaria ad evitare polveri, sfridi;
al) ogni onere relativo all’esecuzione di eventuali lavorazioni non espressamente indicate nel progetto preliminare, che possano essere distintamente indicate nell’esecutivo in quanto ritenute necessarie, propedeutiche o consequenziali alla realizzazione delle opere previste, quali maggiori volumi di scavo, regolarizzazioni, letti di posa, rinfianchi, ricoprimenti, perforazioni, tracce, riprese, posizionamenti in quota, giunti, ecc.
2. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia l'Ente appaltante sia il personale preposto per conto dello stesso alla Direzione Lavori ed assistenza.
4. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
5. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l’Appaltatore deve tener conto nell’offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
6. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Uffici Comunali, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Articolo 42 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Articolo 43 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto (D.M. n. 145/2000) i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle previste aree di deposito in attesa di utilizzo oppure smaltiti a pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle previste aree di deposito in attesa di utilizzo oppure smaltiti a pubblica discarica, a seconda delle disposizioni della D.L., a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Articolo 44 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 45 Cartello di cantiere
Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all’eventuale modello predisposto dall'Amministrazione.
Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.
Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.
Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 46 Spese inerenti l’esecuzione dei lavori, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, nei termini precisati all’art. 41 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto (D.M. n. 145/2000).
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Articolo 47 Elaborati del Progetto preliminare posto a base di gara
Il Progetto preliminare redatto dall’Amministrazione regionale e posto a base di gara è composto da:
Elaborati Progetto Preliminare | |
0 | Elenco elaborati |
1 | Relazione illustrativa |
2 | Relazione tecnica |
3 | Studio di prefattibilità ambientale |
4 | Calcolo sommario della spesa e Quadro economico |
5 | Capitolato speciale prestazionale |
6 | Prime indicazioni sulla stesura dei Piani di Sicurezza |
7 | Planimetria catastale |
7a | Opere Civili – Ante Operam ed Individuazione interferenze |
7b | Opere Civili – Post Operam |
8a | Impianti Elettrici – Schema a Blocchi Ante Operam |
8b | Impianti Elettrici – Schema a Blocchi Post Operam |
9 | Impianti Condizionamento – Schema a Blocchi |