Impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione
Impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione
della frazione umida
sito in C.da Cava dei Modicani ‐ Ragusa
Assegnazione del Marchio di Xxxxxxx’ all’Ammendante Compostato
Regolamento: Consorzio Italiano Compostatori
ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITA’ ALL’AMMENDANTE COMPOSTATO
REGOLAMENTO
A cura del:
Consorzio Italiano Compostatori Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il presente documento è stato redatto aggiornando la versione di aprile 2010 - IV° Aggiornamento, Gennaio 2011 Consorzio Italiano Compostatori.
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PREMESSA
Il presente documento, relativo ai requisiti di qualità dell’Ammendante Compostato Verde ACV1, e dell’Ammendante Compostato Misto ACM (D.Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i.), è pubblicato dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC), al fine del rilascio e del mantenimento del MARCHIO COMPOST CIC. Le procedure per il rilascio del Marchio sono programmate, gestite ed amministrate dal Consorzio stesso.
Il presente Regolamento comprende lo schema per l’adesione volontaria, i cenni analitici di riferimento per l’ottenimento (Fase di Rilascio) del MARCHIO COMPOST CIC e le modalità per il mantenimento (Fase di Mantenimento) della certificazione.
Il Marchio di qualità è stato istituito come strumento utile sia ai produttori di ammendante compostato qualificati e competenti al fine di monitorare la produzione e la qualità del prodotto, sia ai consumatori potenziali per verificare la qualità dell’ammendante richiesto e/o utilizzato.
La conformità ai requisiti previsti per l’adesione al Marchio non conferisce di per sé la possibilità di utilizzare lo stesso. Prerequisiti:
⮚ il produttore di Ammendante Compostato deve essere regolarmente iscritto al Registro dei Fabbricanti istituito c/o il Mipaaf ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 75/2010 e dunque deve configurarsi a tutti gli effetti come un Fabbricante di fertilizzanti;
⮚ il Fabbricante, produttore di ammendante, dovrà essere associato al CIC (come Socio Ordinario);
⮚ il Fabbricante dovrà seguire le procedure di rilascio del Marchio.
I requisiti previsti dal Marchio sono stati predisposti nel rispetto delle norme nazionali in tema di produzione e commercializzazione di Ammendanti Compostati.
La conformità ai requisiti non prescinde dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge siano essi di processo che di prodotto.
1. INTRODUZIONE
1.1. Il significato dei requisiti di qualità
1.1.1 Le quantità e le formulazioni commerciale di prodotti compostati disponibili in Italia sono in continuo aumento e con loro anche l’interesse verso l’utilizzo di questi ammendanti. Ciò implica una maggiore attenzione verso gli sviluppi del settore che devono tenere conto della qualità del prodotto e del mercato conseguente.
1.1.2 Diversi paesi dell’Unione Europea hanno individuato degli specifici standard per i materiali compostati e il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) ha pubblicato standard analitici per gli Ammendanti ed i Substrati di Coltura da adottare su tutto il territorio comunitario (Norme EN come da TC CEN 223).
1.1.3 Ogni requisito introdotto deve poter essere accettabile e raggiungibile per le aziende che producono Ammendante Compostato mediante processi di compostaggio. Uno studio di fattibilità 2 è stato condotto a tal proposito nel 2001 dal Consorzio Italiano Compostatori allo scopo di individuare le procedure e gli standard adeguati al Marchio del Compost di Qualità in Italia. Lo studio è stato coordinato dal Comitato Tecnico del CIC e, in seguito alla sua presentazione al Comitato Tecnico del Consorzio Italiano Compostatori, i componenti del CT sono giunti alle seguenti considerazioni:
⮚ per la valenza tecnica ed istituzionale e per l’ampio respiro della proposta, si reputa auspicabile il raggiungimento di un Sistema di Assicurazione della Qualità, in grado di certificare sia il processo che il prodotto;
⮚ vista la necessità di rispondere in tempi brevi alle richieste dei Soci riguardanti la possibilità di avere un Marchio di Qualità, si suggerisce di attivare un percorso progressivo che preveda innanzitutto la realizzazione della procedura di Certificazione di prodotto e di elaborare un Codice di Buona Pratica per il Compostaggio (CBP);
⮚ terminata la predisposizione del CBP si potrà implementare la Certificazione di Prodotto con la Certificazione del Processo produttivo;
⮚ per creare il Sistema di Assicurazione della Qualità per l’ammendante compostato in Italia è importante per il CIC iniziare un’operazione di coinvolgimento istituzionale delle figure/enti di riferimento: APAT, Ministero
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Ambiente, MIPAF, OO.PP.AA, ecc. 2
1.1.4 In sintesi, per la predisposizione del Sistema di Assicurazione della Qualità, il Piano Operativo condiviso dagli organi del CIC, prevede come prima fase, l’attivazione del MARCHIO DI PRODOTTO.
1.2. Ente Certificatore
1.2.1 Il Consorzio Italiano Compostatori è in Italia l’Organizzazione che si dedica alla ricerca, alla promozione della buona pratica del compostaggio e all’utilizzo di ammendante compostato.
1.2.2 Il Consorzio svolge attività di formazione ed informazione al personale tecnico delle aziende associate.
1.2.3 Il Consorzio nomina un Comitato di Garanzia quale organo di indirizzo delle procedure relative al Marchio.
1.2.4 Il Consorzio è un ente no-profit che include tra i suoi associati produttori di ammendante compostato, centri di ricerca, aziende produttrici di attrezzature e tecnologie, ecc…
2. SCOPO
2.1. I requisiti del marchio
2.1.1 I requisiti che deve possedere l’Ammendante Compostato (inteso come prodotto finale del processo di compostaggio), sono riferiti alle caratteristiche chimico-fisiche microbiologiche.
2.1.2 I produttori aderiscono al Marchio in modo volontario e attraverso tale partecipazione possono dimostrare ai potenziali clienti che il loro ammendante è stato prodotto in accordo ai criteri riportati in questo Regolamento.
2.1.3 I requisiti riflettono il concetto di “rischio accettabile”. Laddove gli ammendanti siano prodotti in conformità con i requisiti, ogni rischio per gli utilizzatori, le piante e l’ambiente sono accettabili in fase di utilizzo del prodotto.
2.1.4 I produttori che con il loro prodotto rispettano i requisiti, possono ottenere il Certificato di Conformità e la Licenza d’Uso del Marchio. Il Xxxxxxx potrà essere applicato solo all’ammendante mentre saranno esclusi i prodotti derivanti da miscele.
2.1.5 Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire delle procedure di autocontrollo nella filiera di produzione di Ammendante e quello di fornire linee guida per la qualità, informazioni rivolte ai consumatori e agli interessati. Il consumatore può chiedere informazioni aggiuntive sui requisiti.
2.1.6 Il Regolamento è un documento di lavoro soggetto a revisioni periodiche (per adeguamenti normativi e innovazioni tecnicoscientifiche). Vengono, quindi, accolte proposte e commenti in relazione alle informazioni ivi contenute.
2.1.7 Lo Schema di Certificazione descritto in dettaglio in questo documento è gestito dal Consorzio Italiano Compostatori che svolge attività di Ente Certificatore ed è sovvenzionato dai contributi provenienti dai richiedenti e dai produttori associati.
2.1.8 Il CIC è detentore unico del Marchio che è registrato e depositato; è fatto divieto a chiunque la riproduzione e l’uso non autorizzato.
2.1.9 Al fine di sovrintende e sorvegliare la gestione e l'andamento delle operazioni di certificazione in tutte le sue manifestazioni ed in rispetto delle norme dettate del presente regolamento è stato creato un Comitato di Garanzia che nello specifico ricoprirà i seguenti ruoli:
⮚ supervisione e controllo periodico del regolamento del Marchio e alle procedure di rilascio e mantenimento del Marchio;
⮚ coadiuvare il Direttore Tecnico e il Comitato Tecnico nella valutazione delle opportunità, evoluzioni e/o implementazioni per il Marchio.
2.1.10 Il Comitato di garanzia è composto da:
⮚ IAMB - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;
⮚ CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Xxxxxx;
⮚ SAPM - Scuola Agraria del Parco di Monza;
⮚ CAA - Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore (BO)
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2.2. Limitazioni dei requisiti di qualità 3
2.2.1 I requisiti di qualità non forniscono sensu strictu una definizione legale del termine “Ammendante Compostato”.
2.2.2 Essi sono applicabili a:
Ammendante Compostato Verde, ACV: “prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di residui organici che possono essere costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od
esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale. Sono ammesse alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale.”
Ammendante Compostato Misto, ACM: “prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del Consorzio Italiano Compostatori Roma, - 8 - gennaio 2011 legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde”.
2.2.3 I requisiti non sono estendibili al prodotto del compostaggio domestico, non sono applicabili ad altri materiali intesi specificatamente come fertilizzanti organici ed organo-minerali e ai substrati di coltura. Fertilizzanti, substrati, suoli lavorati e ammendanti contenenti ammendante compostato certificato secondo lo Schema del Marchio, possono dichiarare tale conformità sull’etichetta previo accordo/comunicazione al Consorzio.
2.2.4 Nella definizione dei requisiti, si è mediato tra la necessità di definire regole restrittive per assicurare la qualità e la fattibilità tecnica ed economica delle stesse.
2.2.5 Ogni indagine analitica e ogni monitoraggio sono eseguiti su un campione di Ammendante Compostato prelevato secondo modalità stabilite (cfr. allegato 1 – Istruzione di Campionamento) e previo il rilascio da parte del campionatore di un apposito verbale (cfr. allegato 2 – Verbale di Campionamento). Il Consorzio Italiano Compostatori non si assume responsabilità per i campioni di Ammendante Compostato che non sono stati prelevati secondo le metodiche specificate e le indicazioni fornite e non sono stati analizzati da un Laboratorio Accreditato mediante le metodiche analitiche prescritte e approvate.
2.3. Alcuni presupposti fondamentali
2.3.1 La produzione di ammendante destinato alla certificazione deve essere mantenuta separata da qualsiasi altro processo produttivo operato nel medesimo sito.
2.3.2 I valori limite sono stati stabiliti assumendo che la miscela di scarti compostabili è costituita da materiali organici separati alla fonte. Se sussiste il presupposto che la matrice organica possa contenere composti indesiderati che non siano regolati dai requisiti previsti dal Regolamento, il Consorzio Italiano Compostatori si riserva il diritto di richiedere test e analisi di approfondimento per verificare ulteriori parametri e, dove appropriato, definire dei limiti che non devono essere superati. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del produttore.
2.3.3 Il processo di produzione dell’ammendante compostato deve essere condotto da figure professionalmente qualificate.
2.3.4 Durante la fase di compostaggio gli scarti organici devono essere sottoposti ad un processo di igienizzazione, stabilizzazione e maturazione.
2.3.5 L’applicazione e l’utilizzo di ammendante compostato sono regolati dalle leggi comunitarie e nazionali vigenti.
2.3.6 I prodotti che aderiscono ad altri schemi di Marchio (per es. marchio Ecolabel, Marchi Regionali, ecc.), non acquisiscono automaticamente il diritto ad utilizzare il Marchio Compost CIC ma possono fare esplicita richiesta per l’individuazione di criteri di armonizzazione.
2.4. La Tracciabilità come Pre-requisito
2.4.1 Il concetto di rintracciabilità introdotto dal Reg. CE 178/2002 (Parlam. e Cons. 28.1.02) fornisce un ulteriore elemento che si aggiunge ai requisiti di qualità che un prodotto come l’ammendante compostato può raggiungere. In Italia, la Norma UNI 109393 (Tracciabilità nella Filiera Agroalimentare Consorzio Italiano Compostatori Roma, - 10 - gennaio 2011) del 2001 definisce la Rintracciabilità come la capacita di ricostruire la storia di un prodotto (e le sue
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trasformazioni) con informazioni documentale. 4
2.4.2 La Tracciabilità è stata introdotta in Italia per i fertilizzanti dal D.lgs. 217/06 e ripresa dal Dlgs. 75/2010, che prevede all’art. 8 l’istituzione di appositi registri: il Registro dei Fabbricanti e il Registro dei Fertilizzanti.
2.4.3 Le imprese scelgono la rintracciabilità non solo per ottemperare a norme cogenti, cioè obbligatorie, ma soprattutto come strategia di sviluppo con l’intento di raggiungere vari obiettivi quali:
⮚ una risposta alle tendenze del mercato;
⮚ una ulteriore garanzia per i consumatori;
⮚ uno strumento di gestione interna del rischio;
⮚ un migliore rapporto clienti/fornitori;
⮚ un potenziale vantaggio competitivo.
La ricostruzione del percorso delle matrici organiche (classificazione, provenienza, introduzione nella miscela, trattamento e tipo di prodotto finale) oltre che mirare al concetto di garanzia crea valore aggiunto all’ammendante compostato e palesa trasparenza nei confronti dell’utilizzatore.
2.4.4 Il Consorzio richiede come prerequisito l’iscrizione al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 75/2010;
2.4.5 Il Consorzio a tale scopo richiede anche come prerequisito la tenuta da parte del Fabbricante della tracciabilità (processo informativo che segue il prodotto da monte a valle della filiera produttiva) dell’ammendante e prende atto della sua attuazione, attraverso una comunicazione da parte dell’impianto, nella quale sono riportate le modalità poste in atto per garantirla.
2.4.6 Si individua un PERIODO TRANSITORIO mediante il quale il CIC effettua le necessarie verifiche ad approfondimenti sui cicli produttivi con particolare riferimento a:
⮚ provenienza delle matrici organiche;
⮚ codice CER delle matrici costitutive del lotto;
⮚ creazione di un lotto o partita di materiale (miscela) da avviare a trattamento;
⮚ tempo di trattamento;
⮚ definizione del lotto commerciale;
⮚ vocazione o destinazione di utilizzo dell’ammendante compostato ottenuto.
Ai fini della tracciabilità, non è fondamentale individuare l’origine geografica o il luogo di trasformazione e/o confezionamento del prodotto, ma il nome delle aziende che hanno partecipato alla produzione che ne sono direttamente responsabili.
2.4.7 Manuale per la RINTRACCIBILITA’ Terminato il Periodo Transitorio si provvederà a ratificare le Procedure di Rintracciabilità definendo nel dettaglio sia l’etichettatura dei prodotti a Marchio CIC che dovrà essere omogenea su tutto il territorio nazionale e per tutti i prodotti riconosciuti. Si allega (cfr. allegato 3 – Etichetta) fac simile di etichetta, sia l’Avvenuto Recupero (C.A.R., Certificato di Avvenuto Recupero, cfr. allegato 4).
2.4.8 I prodotti Certificati sono elencati nel Website del CIC.
Il Consorzio Italiano Compostatori prevede nel suo website un settore (cliccando Il Marchio di Qualità nel sito xxx.xxxxxxx.xx) in cui sono riportate le aziende che detengono il marchio nonché le schede delle aziende stesse e dei relativi prodotti certificati.
3. REQUISITI DEL MARCHIO
3.1. Caratteristiche e impieghi Ammendante Compostato a Marchio CIC
L’ammendante compostato prodotto dagli impianti che aderiscono al marchio CIC, può essere liberamente utilizzato e commercializzato sul territorio nazionale nelle attività agricole e in ambiti paesaggistici e florovivaistici in rispetto alle norme dettate dal D.Lgs. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.
3.2. Requisiti analitici (limiti di qualità)
I requisiti analitici previsti sono indicati nella tabella sotto riportata, e risultano essere in conformità all’allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 (SO n.106/L alla GU n.121 26 maggio 2010).
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3.3. Tolleranze
Al limite stabilito per ciascun parametro, è ammessa una tolleranza del 10%, in senso opposto a quello richiesto, per non più del 25% dei campioni analizzati nell’ultimo anno o, per la fase di rilascio, per non più di un campione sui quattro previsti.
3.4. Controlli sul prodotto finito
L’analisi deve essere eseguita su un campione che rappresenti un lotto di produzione, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.
3.5. Definizione di Lotto di Produzione
Viene definito LOTTO DI PRODUZIONE la “quantità definita di ammendante compostato prodotta, lavorata e confezionata nella medesima azienda, con Consorzio Italiano Compostatori Roma, - 14 - gennaio 2011 la stessa tecnologia di processo e miscela iniziale e in un determinato lasso di tempo”.
3.6. Procedure di campionamento
La metodica adottata per il campionamento fa riferimento a:
⮚ D.Lgs. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disclipina in materia di fertilizzanti”, e per i prodotti confezionati:
⮚ Metodiche pubblicate nel “Metodi di Analisi del Compost”, ANPA dicembre 2001 per prodotti sfusi.
⮚ Alla Nota Tecnica CIC (luglio 2008): Integrazione alla procedura di campionamento degli AMMENDANTI per la determinazione dei parametri microbiologici, a cura del Comitato Tecnico del CIC.
3.7. Procedure di analisi
Sull’ammendante compostato i metodi di riferimento per le determinazioni analitiche sono riportati:
⮚ negli allegati del D.Lgs. 75/2010;
⮚ nella norma UNI 10780;
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⮚ nella norma CEN (TC CEN 223); 6
⮚ nei Metodi di analisi del compost (Manuale ANPA n. 3/2001).
3.8. Laboratorio accreditato
Come riferimento si considerano i laboratori italiani:
⮚ Accreditati Ministero Attività Produttive per analisi ad Ammendanti e Substrati di Coltura al fine del rilascio del marchio di etichettatura ecologica Ecolabel;
⮚ Accreditati MIPAAF per la verifica del fertilizzanti ai sensi dell’art.6 del D.lgs. n. 75/2010.
⮚ Il CIC, qualora si verificasse la presenza sul territorio nazionale di diversi laboratori accreditati secondo i criteri di cui sopra, potrà prendere in considerazione l’ipotesi di estendere a più laboratori le analisi del Marchio previa l’organizzazione di un ring test.
3.9. Campionamenti e trasporto campioni
I campionamenti saranno effettuati da Professionisti abilitati che hanno dimostrato l’idoneità a campionare Fertilizzanti in generale e Xxxxxxxxxx in particolare. Allo scopo di creare una figura qualificata sulle procedure di campionamento, il CIC disporrà la realizzazione di corsi preparatori e/o di aggiornamento che determineranno il Registro dei Campionatori, aggiornato e presente sul sito al seguente link:
(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx00.xxx).
L’inserimento di nuovi campionatori nel registro sarà eseguito a discrezione del CIC sulla base dell’analisi curriculare dei candidati.
3.10. Vincolo di segretezza
Si impone il vincolo di segretezza dei dati sia da parte del laboratorio che della società che effettua i campionamenti ed il trasporto. La trasmissione dei campioni dai CAMPIONATORI al LABORATORIO ACCREDITATO è condotto in forma anonima. Sarà pertanto stipulato un accordo sia tra il CIC e i CAMPIONATORI che tra il CIC e il LABORATORIO.
3.11. Il LOGO®
Si riporta di seguito il logo del Marchio registrato al Ministero delle Attività Produttive - Xxxxxxx Xxxxxxxx e Marchi -, con il n. RM2004C000710 in data 16.02.2004:
4. RILASCIO DEL MARCHIO
4.1. Procedura di rilascio
L’azienda che intende avvalersi del Marchio fa esplicita richiesta mediante il modulo “Domanda per il rilascio del Marchio di Qualità CIC” (cfr. allegato 5). Il CIC, verificate le dichiarazioni contenute nella domanda, inizia l’iter di rilascio del Marchio mediante n° 4 campionamenti (uno al mese circa) e le relative analisi secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
4.2. Conformità
CIC – Comunicazione di Conformità
All’ammendante compostato risultato conforme secondo i limiti previsti dalla tabella al x.xx 3.2, sarà comunicato l’esito positivo e sarà rilasciato il Marchio di prodotto.
4.3. Non Conformità
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CIC – Comunicazione di Non Conformità
All’ammendante compostato risultato non conforme secondo i limiti previsti dalla tabella al x.xx 3.2 (prendendo in 7
considerazione anche le tolleranze), non sarà rilasciato il marchio di prodotto. La tolleranza non si applica per un numero di parametri fuori specifica superiore a due. L’azienda può fare una nuova richiesta formale di ottenimento del marchio non prima dei sei mesi dall’avvenuta comunicazione della non conformità. Per le aziende che estendono la certificazione del loro prodotto da ACM ad ACV saranno sottoposte ad una Fase di Rilascio che prevede due campionamenti.
5. MANTENIMENTO DEL MARCHIO
5.1. Campionamenti – Numero su base annua
Nella tabella seguente è posto in evidenza il numero di campionamenti previsti per ogni tipologia di impianto. Il numero di campioni, varia in relazione ai quantitativi di scarto organico autorizzato al trattamento.
5.2. Gestione del prodotto non conforme ai requisiti
L’azienda deve predisporre ed applicare procedure documentate per la gestione del prodotto. Le procedure devono innanzitutto assicurare che il prodotto non conforme ai presenti requisiti sia escluso dalla classificazione di ammendante di qualità prevista dal Marchio e, quindi, dall’ utilizzo del Marchio stesso.
Tali procedure devono garantire per ogni prodotto non conforme:
⮚ l'identificazione, che deve essere ben visibile, chiara e nettamente diversa rispetto agli altri materiali presenti nell’impianto,
⮚ la disponibilità di documentazione che descrive il percorso nell’impianto del prodotto per individuare le cause della non conformità (scheda di prodotto),
⮚ la collocazione in un luogo confinato e ben separato dalle aree di stoccaggio del prodotto risultato non conforme.
Le non conformità devono essere gestite dal responsabile tecnico dell’impianto che provvede:
⮚ all’analisi delle cause della non conformità;
⮚ alla definizione del trattamento del prodotto non conforme.
Le non conformità devono essere documentate (e trasmesse per conoscenza al CIC), riportando le seguenti informazioni minime:
⮚ estremi identificativi dell’impianto;
⮚ descrizione della non conformità;
⮚ descrizione del trattamento del prodotto non conforme;
⮚ declassamento ed uso compatibile (descrivere il declassamento, l’uso, la destinazione, utilizzatore completo di indirizzo e gli estremi dell’autorizzazione corrispondente);
⮚ smaltimento (descrivere il tipo di smaltimento e la destinazione con indirizzo completo dell’utilizzatore);
⮚ data dell’esecuzione del trattamento;
⮚ nome e cognome del responsabile tecnico dell’impianto.
Qualora il prodotto sia ricondizionato/ritrattato/rilavorato il medesimo lotto sarà sottoposto a ricontrollo almeno per quanto riguarda il parametro da cui è dipesa la non conformità. L’azienda deve comunicare al CIC gli esiti delle procedure di cui sopra.
5.3. Non conformità ai presenti Standard
All’ammendante compostato risultato non conforme secondo i limiti previsti dalla tabella al p. 3.2, sarà sospeso il riconoscimento del marchio di prodotto per quella partita riconosciuta NON CONFORME. Dopo tre analisi non conformi consecutive, all’azienda sarà comunicata la SOSPENSIONE della certificazione. L’azienda può fare una nuova richiesta formale di ottenimento del Marchio non prima dei sei mesi dall’avvenuta comunicazione della non conformità.
5.4. Metodiche di riferimento
Si riportano le metodiche analitiche di riferimento all’allegato n. 6.
6.1. Validità
6. TERMINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
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Il presente regolamento ha validità di TRE ANNI dalla data di presentazione e potrà nel frattempo essere modificato in modo non sostanziale (vedi per es. § 3.6 e 3.7) sulle procedure analitiche.
6.2. Revisioni
Le revisioni del presente Regolamento sono a carico del Comitato Tecnico del CIC sentito il Comitato Garanzia. Qualsiasi revisione deve essere deliberata dal CDA.
Copia del presente documento (unitamente agli allegati) è disponibile presso il Consorzio Italiano Compostatori che, su esplicita richiesta, provvederà ad inviarne una copia a tutti gli interessati.
Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento al Consorzio Italiano Compostatori.
Tutti i documenti citati (Modulo per richiesta, Regolamento, ecc.) sono disponibili anche sul sito del Consorzio nella sessione Marchio di Qualità (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xxxx).